CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sentenza n. 1852/2022 del 30-05-2022
principi giuridici
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., il regime di impugnazione, inclusi i termini per impugnare, è determinato dalla qualificazione giuridica che il giudice a quo ha attribuito all'azione, indipendentemente dal rito applicabile.
La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dalla L. n. 742/1969, non si applica alle opposizioni esecutive ex art. 615 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'art. 3 della medesima legge e dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario.
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testo integrale
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sintesi e commento
Tardività dell'Appello in Opposizione a Precetto: Sospensione Feriale e Qualificazione dell'Azione
La pronuncia in commento affronta la questione della tempestività dell'appello proposto avverso una sentenza di primo grado che aveva respinto un'opposizione a precetto. La vicenda trae origine da una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa dall'### delle ### a seguito di pretese creditorie relative a spese di giustizia derivanti da un procedimento penale conclusosi con la condanna dell'opponente.
Il Tribunale aveva respinto l'opposizione, ritenendo infondata la contestazione relativa alla mancata indicazione del bene da vincolare e dichiarando inammissibile per il resto l'azione. Avverso tale decisione, l'originario opponente proponeva appello.
Il punto centrale della controversia in sede di gravame concerneva la presunta tardività dell'appello. Le appellate eccepivano che, trattandosi di opposizione all'esecuzione, non operava la sospensione feriale dei termini processuali, prevista dalla legge n. 742/1969. L'appellante, al contrario, sosteneva l'applicabilità della sospensione feriale, richiamando una pronuncia della Corte di Cassazione che, a suo dire, escludeva le impugnazioni relative a provvedimenti di iscrizione ipotecaria dalla disciplina restrittiva.
I giudici d'appello hanno ritenuto fondata l'eccezione di tardività sollevata dalle appellate. La Corte ha infatti evidenziato che l'azione proposta dall'originario opponente era stata correttamente qualificata dal Tribunale come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e che, in quanto tale, rientrava tra le cause escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 742/1969 e dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario.
La Corte ha precisato che la pronuncia della Cassazione invocata dall'appellante non era pertinente al caso di specie, in quanto si riferiva all'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria in sé, considerata come procedura alternativa all'esecuzione forzata, e non all'opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, come nel caso in esame. Quest'ultima, infatti, era stata proposta nelle forme dell'opposizione all'esecuzione, con conseguente applicazione della disciplina processuale relativa a tale tipologia di azione.
In definitiva, la Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile l'appello per tardività, non potendosi computare nel termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. il periodo di sospensione feriale. La decisione ha altresì condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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