CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sentenza n. 1852/2022 del 30-05-2022
principi giuridici
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., il regime di impugnazione, inclusi i termini per impugnare, è determinato dalla qualificazione giuridica che il giudice a quo ha attribuito all'azione, indipendentemente dal rito applicabile.
La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dalla L. n. 742/1969, non si applica alle opposizioni esecutive ex art. 615 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'art. 3 della medesima legge e dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario.
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testo integrale
#### D'### Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. ### dr. ### dr. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 705/2021 promossa in grado d'appello da ### SCIUMÉ (C.F. ###), elettivamente domiciliato in ### 9 20137 ### presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. ### (###) ### 14 20145 ##### - ### (C.F. ###), elettivamente domiciliato in ### 1 20122 ### presso lo studio dell'avv. #### , che la rappresenta e difende come da delega in atti, ### (C.F. ###), elettivamente domiciliato in ### 1 20122 ### presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende come da delega in atti, ### (C.F. ###), elettivamente domiciliato in ### 20 null 20121 ### presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende come da delega in atti, ### avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l comma c.p.c.) sulle seguenti conclusioni; ### SCIUMÉ In via pregiudiziale: respingere la richiesta avanzata dalle appellate di inammissibilità dell'appello per tardività dell'impugnazione, alla luce del chiaro disposto della pronuncia Cass. Sent. 20 giugno 2019, n. 16560 ( All. 1), la quale ha sancito che l'impugnazione dei provvedimenti di iscrizione ipotecaria non si sottrae alla disciplina della sospensione feriale dei termini. Ulteriormente in via pregiudiziale: acclarata e dimostrata per le ragioni di cui in narrativa l'illegittimità della sentenza impugnata, riformare la stessa per insanabile vizio di motivazione in aperta violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., nonché 118 dis. att. c.p.c. In via principale e nel merito: accogliere per tutti i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusi avanzate in prime cure che qui si riportano: “accertare e dichiarare ### E/O ### E/###/O ### E/O ### gli atti impugnati con il presente atto - e specificatamente ### preventiva di iscrizione di ipoteca ### n. 2018/11999 documento ###; ### di ####176122/00; ### di pagamento ###; ### di pagamento ###256322000 - con ogni conseguente statuizione, tra cui l'accertamento della non debenza delle somme richieste dai convenuti ed l'inibizione all'iscrizione di relativa ipoteca” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle appellate per tutti i motivi esposti in narrativa. Il tutto con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. ### - ### e per ### il Collegio adito rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile perché tardivo e, in subordine, in quanto infondato. Con vittoria delle spese di lite. ### - in via preliminare ed assorbente, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. ### perché tardivo in quanto promosso in violazione del combinato disposto degli artt. 327 c.p.c. dell'art. 92 dell'ord. giudiziario, come richiamato dall'art. 3 della legge n. 742/1969 stante la non applicabilità in materia di opposizione all'esecuzione del termine di sospensione feriale; - in via subordinata e salvo gravame, rigettare l'appello proposto dal sig. ### perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto con conferma della sentenza n. 4980/2020 resa dal Tribunale di ### Dott. Pulicelli, depositata in data ### e con piena conferma della legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca ### n.2018/11999, documento ###, nonché delle cartelle ### e ###256322000 e delle somme ivi ingiunte; - in ogni caso, con vittoria delle spese, competenze ed onorari. Fatto e ### sentenza n. 4980/2020, del 5-7 agosto 2020, all'esito del giudizio di opposizione proposto da ### avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca ###, intimazione di pagamento ###176122/00, cartella di pagamento ###, cartella di pagamento ###256322000, emessi da ### delle ### per pretese creditorie riferite alle spese di giustizia di un processo penale presso la ### d'### di Bologna, a conclusione del quale l'opponente aveva riportato condanna, il Tribunale di ### ha respinto l'opposizione di relativa alla pretesa invalidità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ### notificata da ### delle ### - ### per la mancata indicazione del bene che dovrebbe essere vincolato a garanzia dei crediti indicati in tale atto, ha dichiarato per il resto inammissibile l'opposizione proposta, ed ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti. Per la riforma della sentenza, con atto di citazione notificato in data ###, ### ha proposto appello, radicando il presente giudizio nel quale si sono costituiti #### della #### spa per eccepire in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per tardività, nel merito, l'infondatezza del gravame. ### disposta la trattazione scritta della causa, all'udienza del 22 Febbraio 2022, sulle conclusioni precisate per ### comma 7 lett. h del D.L. 18/20 (conv. in L. 27/2020 e succ. mod.) ha riservato la causa in decisione allo scadere dei termini fissati ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. ### proposta da ### nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado è stata radicata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e dell'art. 617 c.p.c., e così qualificata dal Tribunale di ### Il termine per proporre tempestivamente l'impugnazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c. avverso la sentenza depositata in data ### è scaduto l'08.02.2021, mentre l'appello è stato notificato in data ###. Le cause di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 comma 2 c.p.c., ed i giudizi di opposizione preesecutivi ex art. 615 comma 1 c.p.c., le opposizioni agli atti esecutivi, sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali ai sensi dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969 come si evince dalla previsione dell'art. 92 dell'ord. giudiziario, richiamato dalla citata norma. Non può essere accolta la richiesta della parte appellante di respingere la richiesta di inammissibilità dell'appello per tardività dell'impugnazione, in applicazione della pronuncia della ### di Cassazione, 20 giugno 2019, n. 16560 che, in tesi, avrebbe sancito non sottrarsi l'impugnazione dei provvedimenti di iscrizione ipotecaria alla disciplina della sospensione feriale dei termini. Invero all'esito della vicenda originata dall'impugnazione avanti la ### di Napoli di provvedimento di iscrizione ipotecaria la ### di Cassazione, nella citata sentenza, ha statuito che: l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.pr. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui al citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento; ciò in adesione all'orientamento delle ### 19667/2014 che, chiamate a stabilire se il concessionario alla riscossione, prima di procedervi, sia o meno tenuto, decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, a inviare al debitore un avviso che contenga l'intimazione ad adempiere entro cinque giorni l'obbligo risultante dal ruolo (D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50) hanno escluso che l'iscrizione ipotecaria costituisca atto dell'espropriazione forzata, riferendola ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, da tanto inferendo la non necessarietà della notifica dell'intimazione predetta, pur nella riconosciuta doverosità che, in ogni caso, venga al contribuente comunicato che si procederà all'iscrizione, con contestuale assegnazione di un termine per presentare osservazioni o effettuare il pagamento; tale orientamento risulta consolidato dalla ### che, con sentenza in data 22 luglio 2015, n. 15354, nell'assumere una definitiva presa di posizione sulla natura giuridica dell'ipoteca, al fine di eliminare ogni incertezza sui tempi e sui modi in cui ne va effettuata l'impugnativa nonchè sul Giudice competente a conoscerne, ha ribadito la tesi della alternatività dell'iscrizione ipotecaria rispetto all'espropriazione; in considerazione dell'affermata riferibilità dell'iscrizione ipotecaria, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata, deve ritenersi la relativa impugnazione svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive, configurandosi l'iniziativa giudiziaria come un'azione di accertamento negativo del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca, con la conseguenza che essa, quand'anche affidata a contestazioni di tipo formale, si sottrae al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.; la regola della sospensione feriale dei termini prevista dal citato L. 742 del 1969, art. 1 non soffre, quanto alla materia civile, altre eccezioni se non quelle dell'art. 3 e quelle previste da norme di settore, come le norme relative alla procedura fallimentare; tra le eccezioni di cui all'art. 3 vi sono le cause o i procedimenti indicati nell' art. 92 O. giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, norma che contempla espressamente le opposizioni all'esecuzione, ed è stata interpretata nel senso che i termini nel periodo feriale non vengono sospesi per i giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 2, vale a dire per le opposizioni c.d. esecutive, cioè successive all'inizio dell'esecuzione, per i giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 1, oltre che per le opposizioni agli atti esecutivi e per le opposizioni di terzo all'esecuzione (nonchè per i giudizi di accertamento dell'obbligo del terzo nell'espropriazione dei crediti per le controversie distributive e per i giudizi di divisione endoesecutiva). Rileva il Collegio che nel caso di specie non è stata proposta impugnazione avverso l'iscrizione ipotecaria da parte dell'Agente della riscossione alla ### competente, da ritenersi svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive, nelle forme necessarie dell'azione di accertamento negativo del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca, come prescritto dalla giurisprudenza della ### bensì proposta, nelle forme del rimedio ai sensi dell'art. 615 c.p.c., opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con la quale è stata portata a conoscenza del contribuente la precisa e definitiva pretesa tributaria, preavviso che l'appellante aveva interesse ad impugnare, ex art. 100 c.p.c., senza la necessità di attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione, direttamente in sede di esecuzione (Cassazione ordinanza n. 14045 del 2017). Si ribadisce che sia nell'atto introduttivo sia nell'atto di gravame, l'opposizione è stata espressamente proposta da ### come opposizione ex art. 615 c.p.c. e del resto il primo Giudice ha qualificato l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.. Sovviene pertanto l'insegnamento del Giudice del diritto a tenore del quale, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3, e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive ai sensi dell'art. 615 c.p.c., riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, ed operando, al riguardo, il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il Giudice “a quo” abbia dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile (Cass. ord. 11.1.2012, n. 171, Cassazione civile 18/06/2020 n.11780). Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del gravame in quanto tardivo, non dovendosi computare nel termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, il periodo di sospensione feriale di cui alla legge n. 742 del 1969, art. 3, in combinato disposto con l'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, trattandosi di controversia rientrante nel novero delle cause di opposizione all'esecuzione (Cass. civ. 28/09/2020, n. 20354). La regolamentazione delle spese del grado, liquidate in dispositivo in base al valore della causa secondo i valori medi previsti dal DM 55/2014, segue la soccombenza. Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. ### definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sull'appello proposto da ### avverso la sentenza 4980/2020, del 5-7 agosto 2020, del Tribunale di ### così provvede: dichiara l'appello inammissibile; condanna l'appellante a rifondere alle parti appellate le spese del grado, liquidate, per ciascuna, in ### per la fase di studio, in ### per la fase introduttiva, in ### per la fase decisionale, oltre 15% spese forfettarie ex art.2 comma 2° D.M. n.55/2014, I.V.A. e C.P.A. come per legge; dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. ### 23 maggio 2022 ###. Cons. est. Dott.ssa ### n. 705/2021




sintesi e commento
Tardività dell'Appello in Opposizione a Precetto: Sospensione Feriale e Qualificazione dell'Azione
La pronuncia in commento affronta la questione della tempestività dell'appello proposto avverso una sentenza di primo grado che aveva respinto un'opposizione a precetto. La vicenda trae origine da una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa dall'### delle ### a seguito di pretese creditorie relative a spese di giustizia derivanti da un procedimento penale conclusosi con la condanna dell'opponente.
Il Tribunale aveva respinto l'opposizione, ritenendo infondata la contestazione relativa alla mancata indicazione del bene da vincolare e dichiarando inammissibile per il resto l'azione. Avverso tale decisione, l'originario opponente proponeva appello.
Il punto centrale della controversia in sede di gravame concerneva la presunta tardività dell'appello. Le appellate eccepivano che, trattandosi di opposizione all'esecuzione, non operava la sospensione feriale dei termini processuali, prevista dalla legge n. 742/1969. L'appellante, al contrario, sosteneva l'applicabilità della sospensione feriale, richiamando una pronuncia della Corte di Cassazione che, a suo dire, escludeva le impugnazioni relative a provvedimenti di iscrizione ipotecaria dalla disciplina restrittiva.
I giudici d'appello hanno ritenuto fondata l'eccezione di tardività sollevata dalle appellate. La Corte ha infatti evidenziato che l'azione proposta dall'originario opponente era stata correttamente qualificata dal Tribunale come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e che, in quanto tale, rientrava tra le cause escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 742/1969 e dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario.
La Corte ha precisato che la pronuncia della Cassazione invocata dall'appellante non era pertinente al caso di specie, in quanto si riferiva all'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria in sé, considerata come procedura alternativa all'esecuzione forzata, e non all'opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, come nel caso in esame. Quest'ultima, infatti, era stata proposta nelle forme dell'opposizione all'esecuzione, con conseguente applicazione della disciplina processuale relativa a tale tipologia di azione.
In definitiva, la Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile l'appello per tardività, non potendosi computare nel termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. il periodo di sospensione feriale. La decisione ha altresì condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.