CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sentenza n. 514/2022 del 06-09-2022
principi giuridici
Nel giudizio di appello, l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c. è infondata qualora l'atto di impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, unitamente alle relative doglianze, corredata da una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che sia necessario rivestire particolari forme sacramentali o redigere un progetto alternativo di decisione.
In materia di riconoscimento del superiore inquadramento, la verifica del corretto inquadramento del lavoratore rispetto alle mansioni svolte in concreto deve avvenire accertando in fatto le attività effettivamente svolte, individuando la qualifica rivendicata e le mansioni ad essa riconducibili secondo la contrattazione collettiva, e verificando la corrispondenza tra le prime e le seconde.
In tema di lavoro straordinario, incombe sul lavoratore un rigoroso onere probatorio circa la sua effettuazione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'###. ### da: dott. ### - Presidente dott. #### dott. ### - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza non definitiva n. 1830/2021 e la sentenza definitiva n. 2626/2021 del Tribunale di Milano, estensore dott. ### promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliata in ### 34 MILANO presso il difensore ### (C.F. ###), ### S.R.L. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### elettivamente domiciliato in C.###. CAVALLOTTI, 36 NOVARA presso i difensori ### - ### parte appellante: “### ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così giudicare: In via principale - Accogliere l'appello riformando parzialmente la sentenza parziale n.1830/2021 RG n. 9394/2019 emessa dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, RGN 9394/2019, impugnata (doc. L) nella parte in cui “accerta e dichiara che la ricorrente ha prestato attività lavorativa dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 15.30 con un'ora di pausa in favore di ### ditta individuale di ### nel periodo compreso tra l'aprile 2014 e il 31 marzo 2018 e in favore di ### s.r.l. nel periodo compreso tra il 1° aprile 2018 e il 3 giugno 2019; conseguentemente, accerta il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive derivanti da quanto previsto al punto sub 1) che precede, in ragione dell'inquadramento al V livello del ### Distribuzione e ### per il periodo compreso tra l'aprile 2014 e il 31 marzo 2018 presso ### ditta individuale di ### e livello IV nel periodo compreso tra il 1° aprile 2018 e il 3 giugno 2019 presso ### s.r.l.; e, sempre parzialmente, riformare la sentenza definitiva n. 2626 del 2021 emessa dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, RGN 9394/2019, nella parte in cui: “condanna ### di ### al pagamento, in favore della ricorrente, per il periodo dall'aprile 2014 al 31 marzo 2018, di ### a titolo di differenze retributive, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo; condanna ### s.r.l. al pagamento, in favore della ricorrente, per il periodo dal 1° aprile 2019 al 3 giugno 2019, delle sole differenze retributive derivanti dal suo diritto all'inquadramento nel IV livello del ### e ### con orario di lavoro dalle 8.30 alle 15,30 e un'ora di pausa; il tutto oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo” e per l'effetto: - Condannare le appellate, in solido fra loro, alla corresponsione in favore dell'### della somma lorda di ### (### richiesti - ### riconosciuti in primo grado) corrispondenti alla differenza fra quanto richiesto in primo grado in forza dell'inquadramento nel 3 livello ### distribuzione e servizi e quanto riconosciuto nelle sentenze impugnate come dovuto alla ricorrente in base al 5° livello del medesimo ### - Condannare la ### S.R.L., alla corresponsione in favore dell'### della somma lorda di ### (doc.15 fascicolo di primo grado) o quella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive maturate dal 1° aprile 2018 sino al 3 giugno 2019 come da conteggi prodotti sub 15 (fascicolo di primo grado), oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo In via subordinata. Sempre riformando le parti sopra indicate delle sentenze impugnate: - Condannare il sig. ### titolare della ditta individuale ### c.f.: ###, alla corresponsione in favore dell'### della somma lorda di ### (### richiesti - ### riconosciuti in primo grado) corrispondenti alla differenza fra quanto richiesto in primo grado in forza dell'inquadramento nel 3 livello ### distribuzione e servizi e quanto riconosciuto nelle sentenze impugnate come dovuto alla ricorrente in base al 5° livello del medesimo ### - Condannare la ### S.R.L., alla corresponsione in favore della ricorrente della somma lorda di ### (doc.15 fascicolo di primo grado) o quella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive maturate dal 1° aprile 2018 sino al 3 giugno 2019 come da conteggi prodotti sub 15 (fascicolo di primo grado), oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo. In estremo subordine: - condannare sig. ### titolare della ditta individuale ### c.f.: ###, alla corresponsione in favore dell'appellante delle differenze retributive fra quanto percepito in forza dell'erroneo inquadramento nel 5° livello del ### applicato dalle parti e quanto dovutole quale corrispettivo per le reali mansioni svolte, dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 15.30 e un'ora di pausa (come indicato dal Giudice di primo grado, doc. L) corrispondenti al IV livello #### e ### siccome emerse nel giudizio di primo grado e quantificate in ### come da conteggi prodotti sub 3. - a parziale riforma della sentenza n. 2626/2021 pubbl. il ### emessa dal Tribunale di Milano lavoro, RGN 9394/19 condannare la ### s.r.l. alla corresponsione in favore della sig.ra ### della somma lorda di ### (doc. M) a titolo di differenze retributive derivanti dal suo diritto all'inquadramento nel IV livello del ### e ### con orario di lavoro dalle 8.30 alle 15,30 e un'ora di pausa dal lunedì al venerdì; il tutto oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo per il periodo dal 1° aprile 2018 al 3 giugno 2019. In ogni caso Con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.” Per parte appellata: “### all'###ma Corte d'Appello di Milano per i motivi di cui in narrativa, dichiarare inammissibile l'appello avversario e, comunque, rigettarlo in quanto infondato. ###'###'### riformare integralmente le sentenze del Tribunale di Milano n. 1830/2021 (non definitiva) e n. 2626/2021 ### nelle parti in cui è stato accertato che la sig.ra ### prima del 11.09.2016, lavorava dal lunedì al venerdì dalla ore 8.30 alle ore 15.30 con un'ora di pausa anziché dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e nelle parti in cui è stato accertato che la sig.ra ### svolgeva mansioni di modellista anziché mansioni di cucitrice; per l'effetto, dichiarare che nessuna somma è dovuta alla lavoratrice, condannandola, in ogni caso, al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.” MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Milano, all'esito dell'istruttoria testimoniale, con la sentenza non definitiva 1830/2021 ha parzialmente accolto il ricorso introduttivo proposto dalla ###ra ### accertando che la stessa ha prestato attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 15:30 con un'ora di pausa in favore di ### ditta individuale del #### nel periodo aprile 2014 - 31 marzo 2018 e in favore di ### S.r.l. nel periodo da aprile 2018 al 3 giugno 2019, con conseguente diritto a percepire differenze retributive in ragione dell'inquadramento nel livello V del ### per il primo periodo; nel livello IV nel secondo periodo. La lavoratrice è stata assunta il 29 gennaio 2014 da ### di ### ditta individuale, con sede ###contratto di lavoro a tempo indeterminato e orario part-time al 50%, dal lunedì al venerdì, inquadrata al livello V del ### come “addetta alla riparazione e confezionamento di capi di pelliccia”. La ricorrente ha riferito di aver sempre svolto, in realtà, mansioni di figurinista e modellista - con l'ausilio di un computer e del programma ### - consistenti nel riprodurre su carta, a grandezza naturale, il modello di abito ideato da uno stilista, modello che fungerà da “stampo” per il taglio dei materiali e la successiva realizzazione dell'abito, mansioni proprie del rivendicato livello ### Sostanzialmente, all'esito delle dichiarazioni dei testi ### e ### il primo giudice ha riconosciuto che la ###ra ### ha svolto mansioni di modellista, ma al contempo ha escluso il diverso ruolo di figurinista rivendicato, in considerazione, anche, della mancata comparazione delle diverse declaratorie. Quanto all'orario di lavoro, il Tribunale ha accertato che la ricorrente aveva lavorato, a partire dall'aprile 2014, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 15:30, con un'ora di pausa; per contro, non ha ritenuto raggiunta la prova circa la stabile attività lavorativa anche nella giornata di sabato. Con sentenza definitiva n. 2626/2021, preso atto dei conteggi concordati tra le parti ed escluso il ### pacificamente non oggetto di domanda, lo stesso Tribunale ha condannato il solo ### al pagamento di ### per il primo periodo di lavoro alle dipendenze della ditta individuale; con riguardo al secondo periodo, tenuto conto che nell'atto introduttivo non si rinviene alcuna domanda di accertamento dell'omesso pagamento della retribuzione (di cui alle buste paga) per le mensilità lavorative da gennaio a giugno 2019, pur non essendo stata questa indicata nel percepito, in accoglimento dei rilievi della società, ha condannato la ### al pagamento delle sole differenze retributive derivanti dall'inquadramento al IV liv. e l'orario di lavoro come individuato nella sentenza parziale. Con atto del 15/02/2022 la ###ra ### ha proposto appello per la parziale riforma della pronuncia di prime cure, con vittoria di spese da distrarsi al difensore. Con un primo motivo si è lamentata del mancato riconoscimento delle mansioni di figurinista, per non aver il primo giudice dato corretto rilievo alla dichiarazione di un cliente della ### che attestava il suo contributo alla realizzazione della collezione ### idoneo a dimostrare l'esecuzione delle mansioni di figurinista. Con un secondo motivo ha censurato la sentenza laddove non ha riconosciuto lo svolgimento di lavoro nella giornata di sabato, evidenziando come i testi ### e ### avessero confermato la circostanza. Siccome l'appellante svolgeva le mansioni riconducibili al III livello del ### applicato, per tutta la durata del rapporto di lavoro, la lavoratrice ha ribadito il suo diritto a vedersi corrispondere ### pari alla differenza fra quanto richiesto in primo grado in forza dell'inquadramento nel III livello, per il periodo dall'aprile 2014 al 31 marzo 2018, e quanto riconosciuto dal Tribunale come dovuto alla ricorrente in base all'inquadramento al V livello del medesimo ### Inoltre, ha reiterato la richiesta di condanna della ### al pagamento della somma lorda di ### a titolo di differenze retributive maturate dal 1 aprile 2018 sino al 3 giugno 2019 come da conteggi allegati (sub 15, del fascicolo di primo grado). In via subordinata, ha reiterato le domande proposte in via gradata nel procedimento di primo grado. Infine, in via di estremo subordine, in relazione al periodo alle dipendenze della ditta individuale, posto che il Tribunale ha accertato lo svolgimento di mansioni di modellista e ha riconosciuto differenze retributive per l'inquadramento al IV liv per il periodo alle dipendenze della società, considerato che le mansioni sono sempre state le medesime, ha domandato che anche per il periodo antecedente le siano riconosciute le differenze retributive derivanti dall'errato inquadramento al V livello anziché al IV livello. Quanto alle somme dovute per il periodo alle dipendenze della società, dopo aver evidenziato l'errore materiale sulla data di decorrenza contenuto nel dispositivo, ne deduce che il Tribunale facendo riferimento ai conteggi prodotti in causa, intendesse come dovuta la somma esposta per tale periodo, pari a ### che vengono domandati in via gradata. Con atto del 05/05/2022 il #### e la ### si sono tempestivamente costituiti in giudizio con memoria difensiva, eccependo l'inammissibilità del gravame ex art. 434 c.p.c. e comunque l'infondatezza dell'impugnazione avversaria, proponendo, altresì, appello incidentale e appello incidentale condizionato. Quanto al primo motivo di gravame, hanno rilevato che neppure in questa fase la lavoratrice ha provveduto al raffronto tra le declaratorie, e che, comunque i testi hanno escluso che svolgesse mansioni di figurinista. Quanto al secondo motivo hanno evidenziato che ### ha impugnato, in punto orario di lavoro, la sentenza del Tribunale di ### unicamente nella parte in cui ha ritenuto non raggiunta la prova dello svolgimento di attività lavorativa nella giornata del sabato, mentre non ha mosso contestazioni con riguardo alla parte in cui il giudice di prime cure ha disatteso l'originaria domanda della lavoratrice volta al riconoscimento del seguente orario di lavoro: “dal lunedì al venerdì dalla ore 8.30 alle ore 17.30” con “un'ora di pausa per il pranzo intorno alle ore 12.30”. Quanto al rivendicato lavoro straordinario nella giornata di sabato, hanno sottolineato che la lavoratrice non ha soddisfatto il rigoroso onere della prova su di lei incombente. Infine, hanno eccepito la inammissibilità della domanda nuova proposta in via di estremo subordine e della produzione di nuovi documenti. Con il proposto appello incidentale, richiamando le deposizioni dei testi, il #### e ### hanno lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato un diverso orario della lavoratrice rispetto a quello risultante dal contratto di assunzione e successive variazioni. In più, qualora la Corte dovesse ritenere ammissibile e rilevante il motivo di impugnazione di cui al punto “###” per “Le somme dovute per il periodo dall'aprile 2014 al 31 marzo 2018” del ricorso in appello della lavoratrice, il ### ha proposto appello incidentale condizionato, lamentando l'erroneo accertamento da parte del Tribunale circa lo svolgimento da parte della lavoratrice delle mansioni di modellista, in violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 116 c.p.c. Disposta la trattazione cartolare con decreto del 31/3/2022, esaminate le note scritte depositate dalle parti nel termine loro assegnato, la causa è stata decisa all'udienza del 19 maggio 2022, come da dispositivo trascritto in calce. * * * Va preliminarmente osservato che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc e 434 c.p.c. non può trovare alcun accoglimento, in quanto, alla luce della sentenza della Suprema Corte a ### n.27199 del 16.11.2017 : “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.”. A tali requisiti risponde il gravame come sopra riassunto. * * * Sia l'appello principale che quello incidentale sono infondati e debbono essere rigettati. Parte appellata ha allegato e documentato fin dal primo grado alcune circostanze in fatto, non contestate dalla lavoratrice, ma dalla stessa inspiegabilmente obliterate nel proprio ricorso introduttivo, che è necessario premettere prima di procedere con la disamina delle censure. ### è stata assunta il ### dalla ditta individuale ### di ### con mansioni di addetta alle riparazioni e confezionamento capi in pelliccia, inquadrata al V liv. #### e orario part time 50% dal lun. al ven. 8,30 - 12,30 (doc. 2 fasc. I gr. ###. Dal 1/9/2016 la lavoratrice è stata inquadrata al IV liv. e il part time aumentato al 75% con orario lunven 8,30-15,30 con un'ora di pausa, con mansioni di addetta alle riparazioni e confezionamento capiti in pelliccia nonché relativa vendita (doc. 3 fasc. I gr. ###. Dal 1/4/2018, a seguito di trasferimento d'azienda dalla ditta individuale alla ### passa alle dipendenze della società con le medesime mansioni, livello, orario, ### applicato (doc. 4 fasc. I gr. ###. Con il primo motivo di gravame si censura la sentenza per il mancato riconoscimento del livello rivendicato. La verifica del corretto inquadramento del lavoratore rispetto alle mansioni svolte in concreto e l'eventuale riconoscimento di una qualifica superiore, deve avvenire seguendo un procedimento logico articolato in tre fasi successive, occorrendo accertare, in fatto, le attività effettivamente svolte dal lavoratore, individuare, poi, la qualifica rivendicata e le mansioni alla stessa riconducibili secondo la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva e verificare, infine, che le prime corrispondano a queste ultime. (Cfr. fra le tante, Cass. 18/7/2011 n. 15739) Fin dal ricorso introduttivo del giudizio la sig.ra ### ha affermato di aver sempre svolto mansioni di “figurinista”, rientrante nella declaratoria del III livello, descrivendo la figura professionale come quella di chi riproduce “su carta, a grandezza naturale, il modello di abito ideato da uno stilista che fungerà da ‘stampo' per il taglio di materiali e successiva realizzazione dell'abito” (si veda il punto 5 delle premesse in fatto del ricorso di primo grado). Se è vero che la figura professionale della “figurinista” è espressamente indicata dal ### tra quelle rientranti nel III livello, non è sufficiente - al fine del riconoscimento del superiore inquadramento - affermare che la riproduzione su carta a grandezza naturale del modello di un abito (il c.d. cartamodello) integri la mansione della “figurinista” e conseguentemente sia fondato il livello rivendicato. In primo luogo, con il termine “figurinista” si indica colei che “disegna figurini” ovvero “disegno, nero o a colori, rappresentante una figura umana o parte di essa”, come affermato dalla stessa appellante citando l'enciclopedia ### Il lavoro di figurinista, pertanto, è qualcosa di ben diverso e dalla realizzazione in carta delle varie parti che compongono un abito, (e destinate ad essere sovrapposte al tessuto per il taglio al fine di poter poi procedere al confezionamento del capo di vestiario), e si colloca, latu sensu, a monte dell'attività di modellazione, poiché la figurinista disegna l'abito per come apparirà una volta interamente realizzato. La sig.ra ### ha affermato di realizzare i modelli in carta delle varie parti che compongono l'abito, ha poi sinteticamente descritto tale attività come quella di “figurinista” e dedotto di aver diritto all'inquadramento al III livello, posto che tale specifica figura professionale è indicata nella esemplificazione della declaratoria. Il ragionamento è tuttavia fallace, in quanto il termine “figurinista” non descrive le mansioni asseritamente svolte e gioca con il termine “modello” utilizzato sia per indicare il disegno di un abito finito, sia le parti realizzate in carta delle varie porzioni di tessuto che una volta cucite tra di loro costituiranno l'abito. Né l'appellante ha neppure adombrato che l'attività di realizzazione di ###modelli venisse espletata con le caratteristiche enucleate dalla declaratoria del livello rivendicato. ### difetto di allegazione non consente di rispettare il procedimento logico individuato alla giurisprudenza di legittimità e sopra richiamato, non essendo possibile verificare che le mansioni asseritamente svolte corrispondano in concreto alla descrizione del III livello. Non inficiano tali considerazioni i rilievi dell'appellata agli elementi probatori che hanno indotto il primo giudice a respingere la domanda: la ### diversamente da quanto riportato nell'atto di appello (ove parte della missiva è opportunamente tralasciata), ha dichiarato “riteniamo positiva la sua collaborazione nella fase di modellazione e di realizzazione della nostra collezione …”, il che conferma che la sig.ra ### si occupava dei modelli in carta e della successiva realizzazione del capo di vestiario, e non certo di disegnare il capo per come risulterà una volta terminato. La teste ### ha confermato che faceva la “modellista”, che per le ragioni sopra ampiamente esposte, non è affatto sinonimo di “figurinista”, mentre la stessa teste ### ha riferito di non sapere se fosse anche “figurinista”, restando irrilevante la personale e generica considerazione che “in una attività artigianale è normale fare un po' di tutto”. Anche il secondo motivo di appello non è meritevole di accoglimento. Come è noto, in tema di lavoro straordinario incombe sul lavoratore un rigoroso onere probatorio, che, nel caso di specie, non può dirsi soddisfatto, alla luce delle risultanze istruttorie. La deposizione della teste ### è inidonea a suffragare la domanda, poiché elle ha riferito di aver lavorato 2/3 volte al mese anche di sabato mattina, tuttavia la stessa è stata dipendente della ### unicamente per cinque mesi dal settembre 2015 al gennaio 2016 e pertanto per un periodo molto limitato rispetto al lasso temporale rivendicato dalla appellante. La teste ### non ha saputo riferire nulla sul punto, così come la teste ### che ha ricordato un unico episodio, peraltro de relato. Del tutto correttamente, quindi, il Tribunale ha respinto la domanda inerente lo svolgimento di lavoro straordinario per tutti i sabati per l'intera durata del rapporto di lavoro. Quanto alla domanda proposta in via di estremo subordine (punto C.1), di riconoscimento delle differenze retributive per il IV livello (riconosciuto al primo giudice per il periodo alle dipendenze della ### anche per il periodo di lavoro svolto in favore della ditta individuale, deve rilevarsi che si tratta di domanda nuova, proposta per la prima volta in questo grado di giudizio e come tale inammissibile. In ogni caso, l'argomento portato all'esame della Corte è privo di pregio: come sopra evidenziato la sig.ra ### è stata inquadrata al IV livello sin dal settembre 2016, sicchè il Tribunale, nel riconoscere le differenze retributive derivanti dal maggior orario lavorativo accertato, non ha affatto inteso riconoscere il superiore inquadramento per il periodo alle dipendenze della ### poiché il IV livello era quello di inquadramento formale previsto in contratto. Quanto, infine, alla domanda ulteriormente subordinata di cui al punto C.2, a prescindere dalla novità della questione e rilevato che l'indicazione del periodo 1/4/2019-3/6/2019 è evidentemente frutto di un refuso, essendo evidente che il Giudice intendeva fare riferimento al periodo alle dipendenze della Società, ovvero dall'1/4/2018, non è dato comprendere come l'appellante possa domandare differenze retributive per tale periodo. La sentenza, infatti, ha riconosciuto un orario di lavoro e un inquadramento che erano pacifici perché risultanti dal contratto di lavoro oggetto di trasferimento d'azienda (cfr. doc. 4 fasc. I gr. ###, con la conseguenza che quanto percepito per tale lasso temporale - in assenza di contestazioni relative alla retribuzione come risultante dalle buste paga - porta ad un azzeramento delle differenze retributive dovute dalla ### circostanza di cui il primo giudice non si è avveduto (forse in ragione della lacunosa esposizione dei fatti di causa da parte della lavoratrice). Anche l'appello incidentale proposto dagli appellati è privo di pregio. Dall'istruttoria orale espletata in primo grado, l'orario di lavoro osservato dalla sig.ra ### dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 15,30 con un'ora di pausa anche antecedentemente il settembre 2016 ha trovato puntuale conferma. La teste di parte resistente ### ha confermato tale orario, dichiarando che dal 2015 fino al 2020 lavorava dalle 8,30 alle 12,30 e poi dalle 13,30 alle 15,30 e che la ### osservava il suo medesimo orario. Analogamente la teste ### la quale ha indicato addirittura un orario maggiore, seppur la sua deposizione sia limitata ad un breve lasso temporale, come sopra già evidenziato. Tali deposizioni sono coerenti con quanto riferito dalla teste ### la quale ha confermato la presenza della lavoratrice anche nel pomeriggio, nelle occasioni in cui si recava presso la sede ###è smentita dal teste di parte resistente ### il quale ha riferito di vaghi ricordi circa l'orario di lavoro e di aver frequentato la sede della ditta solo saltuariamente nel periodo, in quanto ancora impegnato negli studi secondari. Non induce a diversa conclusione il verbale di ispezione ### (doc. 9) invocato dagli appellanti, in quanto vi si legge che al momento dell'accesso, la sig.ra ### veniva trovata intenta al lavoro, senza che poi venissero sollevati rilievi, potendo così dedursi che gli ispettori si sono recati presso la ditta in orario mattutino. In conclusione, assorbita ogni altra questione, la sentenza appellata va integralmente confermata. In ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite del grado vengono integralmente compensate tra le parti. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228. P.Q.M. Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale avverso la sentenza non definitiva n. 1830/2021 e la sentenza definitiva n. 2626/2021 del Tribunale di ### Spese del grado interamente compensate tra le parti. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228. ### 19/05/2022Il Giudice
Ausiliario rel.### n. 172/2022




sintesi e commento
Inquadramento Contrattuale e Onere Probatorio nel Diritto del Lavoro: Una Disamina
La Corte d'Appello di Milano si è pronunciata su una controversia in materia di diritto del lavoro, riguardante l'inquadramento contrattuale di una lavoratrice e la determinazione del suo orario di lavoro. La vicenda trae origine da un ricorso presentato da una dipendente che contestava il proprio inquadramento professionale e l'orario di lavoro applicato, ritenendoli inferiori rispetto alle mansioni effettivamente svolte.
In primo grado, il Tribunale aveva parzialmente accolto le richieste della lavoratrice, riconoscendo un orario di lavoro diverso da quello formalmente previsto e conseguentemente condannando il datore di lavoro al pagamento di differenze retributive. Entrambe le parti hanno impugnato la decisione. La lavoratrice, ritenendo insufficiente il riconoscimento ottenuto, e il datore di lavoro contestando l'accertamento di un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente stabilito.
La Corte d'Appello, nel valutare le doglianze delle parti, ha ribadito alcuni principi fondamentali in materia di diritto del lavoro. In particolare, ha sottolineato che l'accertamento del corretto inquadramento del lavoratore richiede un'analisi rigorosa delle mansioni effettivamente svolte, della qualifica rivendicata e della corrispondenza tra le prime e la seconda, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la lavoratrice non avesse fornito una prova sufficiente per dimostrare lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle riconosciute dal Tribunale.
Con riferimento all'orario di lavoro, la Corte ha ricordato che grava sul lavoratore un onere probatorio particolarmente rigoroso per dimostrare lo svolgimento di lavoro straordinario. Nel caso di specie, le prove testimoniali addotte dalla lavoratrice sono state ritenute insufficienti a dimostrare la sussistenza di un orario di lavoro diverso da quello accertato dal Tribunale.
La Corte d'Appello ha quindi rigettato sia l'appello principale della lavoratrice che l'appello incidentale del datore di lavoro, confermando integralmente la sentenza di primo grado. La decisione evidenzia l'importanza di un'accurata allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto azionato, nonché la necessità di rispettare il rigoroso onere probatorio gravante sul lavoratore in materia di inquadramento contrattuale e orario di lavoro.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.