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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Sentenza n. 1563/2023 del 04-04-2023

### nome del Popolo Italiano La Corte d'appello di ### composta dai magistrati dr. ### - presidente dr. ### - consigliere est.   dr. ### - consigliere ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta al n. 3261\2017 RG in materia di distanze legali (appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di ### 4.05.2017 n. 5115) vertente tra ### c.f. ###, nata il ### a Napoli, ### c.f. ###, nata il ### a #### c.f. ###, nata il ### a #### c.f. ###, nata il ### a Napoli, quali eredi di ### c.f. ###, nato il ### a ### con domicilio eletto in #### 1, nello studio dell'avv. ### c.f. ###, che le rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di appello, appellanti / appellate incidentali e ### c.f. ###, nata il ### a ### ivi elettivamente domiciliata in ### 40, nello studio dell'avv. ### c.f. ###, che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione in primo grado, appellata / appellante incidentale ### le appellanti ##### e ### gna: “a) accogliere l'appello e riformare totalmente la sentenza impugnata; b) condannare l'appellata al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.   Per l'appellata e appellante incidentale ### “### integralmente l'appello proposto ex adverso, in quanto inammissibile, improcedibile e pur sempre infondato in fatto come in diritto; ### l'appello incidentale e statuire che gli interessi e la rivalutazione monetaria del risarcimento del danno decorrono dal 1985 od in subordine dalla presentazione della domanda innanzi il ### nale di Napoli, sez. distaccata di ### in data ###; Condannarsi, pertanto, la controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio con assegnazione al sottoscritto procuratore antistatario”. 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ### la causa in decisione all'udienza del 4.10.2022 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e ulteriori venti giorni per le memorie di replica, le cui rispettive scadenze risultano prorogate ex lege per effetto della sospensione disposta dall'art. 2\4° comma d.l. 186\2022, la Corte osserva quanto segue.   1- Riferisce la sentenza impugnata che, con citazione del  ###, ### convenne in giudizio ### esponendo di essere proprietaria di un fondo con fabbricato per civile abitazione di antichissima fattura, preesistente al 1.09.1967, sito in #### prima traversa, confinante sul lato sud con un fabbricato di ### strutturato su tre livelli, sul quale nel 1985 il proprietario aveva realizzato una sopraelevazione in contrasto con il piano regolatore comunale, vigente e operante sin dal 22.06.1983 (approvazione con decreto del Presidente della ### regionale della ### e con la legge ### n. 431\1985. Peraltro nel piano urbanistico comunale l'area in questione ricade in zona agricola “E” di cui al DM 2.04.1968 n. 1444, che vieta ogni nuova opera edilizia e prescrive la distanza dai confini e dalle pareti finestrate preesistenti. Aggiunse l'attrice che la sopraelevazione di ### danneggia il suo fabbricato e il circostante fondo (acquistato con atto per notaio ### del 12.10.1980) privandoli di veduta, panorama e soleggiamento. La sopraelevazione di ### non è conforme alle prescrizioni in materia di edilizia antisismica e risulta sanzionata con ordinanza di demolizione n. 71 del 4.02.1985, strutturata com'era in scatoloni di ferro e tettoia in lamiera per una superficie di mq. 40. Con successiva ordinanza n. 822 del 29.12.1994 il Comune di ### aveva ordinato la demolizione delle ulteriori opere di chiusura dei perimetrali con conseguente completamento del fabbricato e sua destinazione a civile abitazione.   La domanda attrice - riferisce il ### nella sentenza impugnata - è limitata alla demolizione del quarto livello dell'edificio di ### e al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 872 c.c., per violazione delle norme di prevenzione antisismica ex lege n. 64\1974, violazione delle distanze dal confine come stabilite dal piano regolatore generale e conseguente deprezzamento della proprietà dell'attrice.   ### affidata all'arch. Coseglia, sancita l'interruzione del giudizio per la morte di ### dato atto della riassunzione nei confronti degli eredi, il giudice ha infine deciso la causa come da sentenza 4.05.2017 n. 5115.   2- Con la sentenza impugnata il ### ha osservato che: -- la violazione delle norme urbanistico-edilizie rileva in sede ###quanto integri gli estremi della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., con onere della prova a carico di chi si afferma danneggiato; -- la violazione delle norme sulle distanze legittima la pretesa di riduzione in pristino; -- il manufatto realizzato sul terrazzo di copertura del fabbricato dei convenuti è abusivo; -- la pur accertata violazione della disciplina antisismica non ha prodotto danni risarcibili al fabbricato dell'attrice; -- dal manufatto dei ### sono derivati danni (perdita di soleggiamento e di privacy) all'attiguo vigneto dell'attrice; -- la realizzazione della tettoia ha penalizzato la proprietà attrice; -- il manufatto dei ### non incide sul potenziale di veduta del fabbricato dell'attrice né del suo vigneto; -- non sono state riscontrate violazioni delle distanze (###; -- i danni al vigneto ammontano ad ### ; -- il danno da svalutazione dell'immobile dell'attrice può essere stimato (in conformità della domanda) in ### pari al 10% del valore dell'immobile; -- tali importi vanno dimezzati perché ### è solo comproprietaria al 50% degli immobili in questione (###, mentre l'altra metà appartiene al marito ### -- i convenuti, in quanto eredi, rispondono soltanto pro quota.   Pertanto in dispositivo, il ### ha condannato i convenuti, pro quota ereditaria: -- al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di ### “oltre interessi e rivalutazione dal deposito della perizia al saldo effettivo”; -- al risarcimento dei danni nella misura di ### oltre interessi e rivalutazione dalla sentenza al saldo effettivo; -- alle spese di lite.   3- Le eredi di ### ossia ##### na e ### propongono appello articolato nei seguenti motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione di ogni diritto al risarcimento del danno ex art. 872 c.c., risalendo l'edificazione dell'immobile principale e del manufatto sul lastrico rispettivamente al 1968 e ai primi anni '80 a fronte di un atto di citazione notificato nel 2002; 2) errata interpretazione dei fatti e degli atti processuali, atteso che (per quanto qui ancora rileva): mai l'atto di citazione menziona il rogito per notaio ### del 12.10.1980; con tale atto ### acquistò non solo il terreno denominato “giardinetto” ma pure il fabbricato su due livelli; la domanda di ### (atto di citazione e memoria integrativa ex art. 183 c.p.c.) fa riferimento all'intero fabbricato ### e non è limitata al solo quarto livello (tettoia sul lastrico), sicché, con riguardo agli altri livelli del fabbricato, la domanda di ### risulterebbe comunque infondata, tanto da dover essere rigettata, con incidenza sul governo delle spese; 3) mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dal momento che la domanda come cristallizzata nell'atto di citazione (non modificata con la memoria ex art. 183 c.p.c.), non abilitava ### a chiedere che al CTU fosse conferito incarico di quantificare “i danni determinati alla proprietà attrice per effetto dell'abuso edilizio, indicando il valore venale dell'edificio attoreo prima di quelle opere illegittime e quello deprezzato a seguito dell'intervento in parola”; né il ### avrebbe dovuto tener conto della risposta del ### 4) utilizzo da parte del ### di documenti non versati ritualmente e tempestivamente nel processo, quali le ordinanze sindacali che qualificherebbero la tettoia come abusiva, ma che non sono state mai depositate dall'attrice, bensì acquisite di propria iniziativa dal CTU presso gli uffici comunali, in aggiunta ad altri documenti, come domande di sanatoria edilizia, grafici allegati alla licenza edilizia rilasciata a ### nel 1967, ordinanze di demolizione, verbali di accesso alla proprietà di ### in violazione della regola fondata sul riparto dell'onere della prova; 5) mancanza della prova dei danni, ove si consideri che i documenti esaminati dal CTU sono stati acquisiti irritualmente; che la prova testimoniale dell'attrice è stata chiesta tardivamente e non è stata ammessa né espletata; che il fabbricato dei ### era preesistente all'acquisto del fabbricato e del terreno dell'attrice (1980), sicché questi non possono aver subito alcuna perdita di veduta o soleggiamento di cui godessero al momento dell'acquisto; che non è stata accertata la conformità alla normativa urbanistico-edilizia del fabbricato di ### presupposto della tutela invocata; che invece l'edificio di tre piani dei ### è risultato legittimo (in virtù di licenza edilizia del 30.12.1967, anteriore all'entrata in vigore della legge 765\1967) all'esito di altro giudizio in causa promossa da ### (marito di ### e con lei comproprietario dell'immobile che qui si assume danneggiato), concluso con sentenza di questa Corte n. 558\2015, laddove la sola circostanza che il manufatto sul lastrico sia stato realizzato in mancanza della prescritta licenza edilizia o in modo difforme da essa non è di per sé causa di danno risarcibile in favore del privato confinante [Cass. 5169\1985; 6573\2006]; che in ogni caso l'attrice non ha provato la perdita di soleggiamento sul terreno (nel titolo di acquisto definito “giardinetto”) e il danno alle colture (eventualmente impiantate nel “giardinetto” dopo l'instaurazione del giudizio); che nemmeno il CTU ha indicato le ragioni del preteso deprezzamento dell'immobile di ### a causa del manufatto sul lastrico dei ### trattandosi peraltro di edifici nel pieno centro commerciale di ### fortemente urbanizzato, con immobili molto ravvicinati; 6) in subordine, ingiusta ed errata quantificazione dei danni, in assenza di prova e di motivazione; 7) errata decisione sulle spese processuali.   Su tali presupposti, le appellanti ### e ### hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.   4- Nel costituirsi in giudizio, ### ha formulato le conclusioni riportate in epigrafe. In particolare ha eccepito: a) l'improcedibilità dell'appello per mancanza di autosufficienza e di specificità secondo gli standard stabiliti dagli artt.  348, 348 bis e 348 ter c.p.c.; b) l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per carenza di ragionevole probabilità di essere accolto; c) l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342\2° comma n. 1 c.p.c. per omessa indicazione delle parti della sentenza di cui si chiede la riforma; d) l'infondatezza della censura relativa all'irrituale introduzione (onde la loro inutilizzabilità) di atti e documenti nuovi, in mancanza di specificazione di quali atti e documenti si tratti e di come essi abbiano influito sulla decisione del ### tanto più che la causa risale al 2002 e dunque è regolata dalla formulazione dell'art. 184 c.p.c. anteriore alla riforma introdotta con d.l. 14.03.2005 n. 35 convertito in legge 14.05.2005 n. 80; e) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, giacché, trattandosi di illecito permanente, il relativo termine decorre non dalla data di costruzione ma da quella di eventuale demolizione del manufatto; f) il corretto esame, da parte del CTU e del ### del titolo di acquisto, da parte dei coniugi ### e ### in comproprietà, dell'immobile e del suolo di pertinenza destinato a giardino e orto, con atto per notaio ### del 12.10.1980, rep. 16372, prodotto in giudizio in primo grado; g) l'irrilevanza dell'eventuale errore materiale sulla data dell'udienza in cui fu dichiarata l'interruzione del giudizio per la morte di ### h) l'irrilevanza, ai fini della decisione del ### dell'eventuale smarrimento di verbali cartacei d'udienza, in presenza di dati informatizzati; i) la legittimità del quesito posto al CTU (sui danni e il deprezzamento) alla luce dell'originaria domanda attrice e dell'esatta identificazione degli immobili; j) la decadenza dell'appellante dall'eccezione, non tempestivamente formulata in primo grado (nella prima difesa successiva al deposito della relazione di ###, relativa all'acquisizione e consultazione, da parte del ### di documenti direttamente prelevati presso l'UTC del comune di ### peraltro nemmeno analiticamente indicati in appello; k) la piena prova dell'illecito aquiliano commesso da ### ricavabile dalla relazione di CTU (illegittimità e abusività delle opere realizzate da ### in zona agricola “E”, senza il rispetto della normativa antisismica); l) il puntuale accertamento dei danni subiti dall'immobile di essa ### (perdita di areazione, soleggiamento, privatezza e veduta; pregiudizi alle colture nel vigneto, che viene a trovarsi in una situazione semi-permanente di ombra; andirivieni di persone; conseguente deprezzamento dell'immobile); m) l'anteriorità del proprio acquisto (1980) rispetto alla realizzazione della sopraelevazione abusiva dei ### (1985), come accertata dal ### n) la pendenza del ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 558\2015, di cui pertanto non è stato dimostrato il passaggio in giudicato; o) la tempestività della propria richiesta di prova testimoniale formulata in primo grado.   ### ha proposto appello incidentale con il quale si duole della decorrenza di rivalutazione e interessi che la sentenza impugnata fa decorrere dalla data di deposito della “perizia” e non dalla data di consumazione dell'illecito o, in subordine, dalla data della domanda.   5- In via preliminare e con specifico riferimento all'istanza di parte appellata depositata il ### per la “sospensione dei termini ex d.l. n. 186 del 3 dicembre 2022” - a tenore del quale, in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza nei comuni di ### e ### (delibera del Consiglio dei ### del 27.11.2022), “il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportando prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione (…) è sospeso dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (…)” - questa Corte rileva che la sospensione, operando ex lege, non doveva e non deve essere disposta dal giudice. Le parti avevano facoltà di depositare comparse conclusionali e repliche nei termini risultanti dalla sospensione di legge ma, in concreto, non lo hanno fatto. Ciò non comporta alcun vizio procedurale.   6- Ancora in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., diretta alla declaratoria della non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame, la cui sede propria di valutazione è la fase iniziale del giudizio di appello, è superata dalla fase decisoria cui il giudizio è ormai pervenuto ed è ora destinata ad essere assorbita dalla decisione di merito.   7- È infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Dalla lettura dell'atto di gravame è possibile individuare con assoluta chiarezza - come potrà constatarsi di seguito, in occasione dello scrutinio delle doglianze di merito - i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal ### Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, infatti, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata , senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado [Cass. ord. 17.12.2021 40560], in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica [Cass. ord. 19.03.2019 n. 7675]. Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. 83\2012, convertito con modifiche dalla legge 134\2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata [Cass. Sez. Un. 16.11.2017 n. 27199].   8- Non ha pregio la doglianza relativa ad un quesito al CTU che, secondo le appellanti, l'attrice ### non avrebbe potuto e dovuto proporre e il giudice non avrebbe potuto e dovuto ammettere e tanto meno tener conto della risposta del consulente. Per giurisprudenza consolidata, la CTU è mezzo istruttorio - e non una prova vera e propria - sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario [Cass. ord.  13.01.2020 n. 326; Cass. 5.07.2007 n. 15219] e porre i relativi quesiti, a prescindere dai suggerimenti delle parti. ### che, in sede di decisione, il giudice deve dar conto ### dell'inerenza delle valutazioni del CTU al tema decisionale.   È opportuno aggiungere, per quanto dovesse rilevare nello scrutinio del merito delle censure alla sentenza impugnata, che il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico - tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio [Cass. 31.08.2022 n. 25604].   La Suprema Corte ha ritenuto di recente che anche l'acquisizione, ad opera del consulente, di documenti diretti a provare i fatti principali, dedotti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni, che è onere solo delle parti provare, è sanzionata da nullità relativa ex art. 157 c.p.c., rilevabile su eccezione di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso [Cass. ord. 1.06.2022 n. 17916, che ha cassato la sentenza d'appello che, in assenza di tempestiva eccezione ex art. 157, comma 2, c.p.c., aveva rilevato d'ufficio la nullità della ### per avere il consulente acquisito, oltre i termini delle preclusioni istruttorie, nuova documentazione necessaria a provare fatti principali, che, pur dedotti tempestivamente dalle parti, non erano stati da queste tempestivamente provati]. Nel caso in esame, all'udienza del 18.06.2008 - prima udienza successiva al deposito della prima relazione di CTU (6.06.2008) che già menziona le ordinanze sindacali (la successiva relazione a chiarimenti del 12.10.2012 riguarda solo la quantificazione dei danni) - nessuno dei procuratori delle parti mosse rilievi sui documenti acquisiti o consultati dal consulente, onde, in base alla giurisprudenza richiamata, la nullità risulterebbe sanata.   Ma in realtà la censura è infondata sotto un diverso profilo. Con il quarto quesito, il giudice di primo grado affidò al consulente il compito di precisare “l'epoca di costruzione delle singole unità, evidenziando minuziosamente eventuali violazioni in tema di norme urbanistiche, paesaggistiche, comunali, di prevenzione sismica e distanza tra edifici, facendo in particolare riferimento alle disposizioni di cui alla legge 765\67, 64\74 e del 18.03.1985”. I documenti di cui l'appellante assume l'irrituale acquisizione sono le due ordinanze sindacali di demolizione del 1985 e 1994, che in realtà non sono fonte di prova dell'abuso edilizio bensì sue mere conseguenze. In altri termini, la valutazione del CTU e, di conseguenza, del ### si fonda sull'illiceità urbanistico-edilizia della soprelevazione (peraltro non contestata), non sulla circostanza che ne sia stata ordinata due volte ### la demolizione 9- È infondata anche la censura relativa alla pretesa prescrizione del diritto azionato da ### poiché la violazione delle norme di edilizia concernenti l'altezza delle costruzioni - ai sensi dell'art. 872, 2° comma, c.c. - integra un illecito di carattere permanente, per cui il danno si sostanzia nella privazione dei vantaggi della veduta e dell'areazione derivanti alle costruzioni sui fondi finitimi dal reciproco rispetto dei limiti massimi di altezza stabiliti. Sicché la situazione di danno si protrae nel tempo sino alla riduzione dell'edificio, eseguita volontariamente dall'autore della violazione o a lui imposta, entro il limite massimo di altezza consentito. Soltanto da tale momento ha inizio il corso della prescrizione [Cass. 16.02.1988 n. 1659; Cass. 11.03.1980 n. 1624].   10- Prima di entrare nel cuore della causa, è utile riportare la formulazione dell'originaria domanda di ### su cui non v'è perfetto accordo tra le parti: “(…) sentirsi condannare il ### alla demolizione della predetta opera, contrastante con gli strumenti urbanistici vigenti, e, comunque, al risarcimento dei danni ex art. 872 c.c., consistiti nella perdita di aria, veduta, soleggiamento, privatezza degli immobili attorei ed in misura pari al deprezzamento, susseguente alla realizzazione della costruzione. Il tutto con il favore delle spese (…)”.   La “predetta opera”, nel corpo dell'atto di citazione, è così descritta: ### “ha edificato un fabbricato a tre piani sul confine, superando tutti i limiti di edificabilità fondiaria, stabiliti all'epoca dalla legge 765\67, che prevedeva che nel centro urbano non si potesse superare il rapporto di 1,5 mc\mq. Invece, nel 1970 il ### su un suolo di un qualche centinaio di metri, ha costruito un palazzo a tre piani - destinato a civile abitazione - per una volumetria elevatissima ed in dispregio della distanza dal confine, che pure all'epoca era tenuto a rispettare. 
Successivamente, nel 1985, sul lastrico solare ha edificato uno stenditoio di mq.  40 costituito da ritti di ferro con soprastante lamierato, che praticava raramente. 
Tale opera formò oggetto dell'ordinanza del ### di ### n. 71 del 4.02.1985. 
In tale maniera è stato realizzato un volume utile abitabile, collegato con scala interna, pure coperta dalla restante abitazione. Successivamente, il ### ha chiuso il manufatto predetto con pannelli ed ha creato un volume, che ha adibito a civile abitazione, così come emerge dall'ordinanza di sospensione dei lavori n. 822 del 29.12.1994 del ### di Ischia”.   11- ### degli eredi ### con puntuale indicazione delle violazioni della normativa urbanistico-edilizia, è analiticamente descritto nella prima relazione del ### (pagg. 7-14). Le violazioni della normativa antisismica non sono più oggetto di causa, non essendovi sul punto appello incidentale di ### Nemmeno è più in questione il rispetto delle distanze legali tra i due fabbricati, non avendo il ### rilevato violazioni e non avendo ### proposto appello incidentale sul punto.   Le questioni da esaminare sono soltanto quelle sulle quali il ### ha accolto la domanda attrice: danno da perdita di areazione e soleggiamento; danno da deprezzamento dell'immobile.   Sulle due questioni si traggono dalle relazioni di CTU le seguenti osservazioni: -- il fabbricato dei ### risale al 1968 fino al terzo livello fuori terra, sicché aveva già privato il fondo (che ### avrebbe acquistato soltanto il ###) di areazione, soleggiamento e privatezza; -- dunque ### acquistò una proprietà già penalizzata con riguardo ai profili qui considerati; -- ### ha però subito una ulteriore penalizzazione per la sopraelevazione sul lastrico solare (quarto livello del fabbricato ### realizzata in assenza di concessione edilizia nel 1985 e successivamente tompagnata; -- tale sopraelevazione ha “senza dubbio” arrecato a ### “l'ulteriore perdita sia del soleggiamento che della privatezza, con particolare riferimento all'attiguo vigneto di sua proprietà” (prima relazione ### pag. 16); -- il fabbricato e il vigneto di ### non hanno subito danni sotto il profilo della “veduta” (prima relazione ### pagg. 16-17); -- rileva ai fini di causa non il deprezzamento dell'immobile di ### subito (a causa dell'edificazione del fabbricato degli ### prima dell'acquisto (### comprò nel 1980 un immobile già deprezzato), ma quello causato dalla sola sopraelevazione, realizzata tra il 1985 e il 1994, che ha determinato una superficie d'ombra di mq. 37,05 sul sottostante vigneto, pari al 3,63% dell'intera superficie del fondo (mq. 1021), percentuale che rappresenta il coefficiente di deprezzamento da applicare al valore venale del vigneto (prima relazione Coseglia, pagg. 17-18); -- pur incidendo soprattutto sul vigneto, “è l'intera proprietà attorea ad essere stata interessata dal deprezzamento” per perdita di soleggiamento, di veduta e di privacy, “valutata, quest' ultima, in maniera più diretta, a danno del retrostante fondo ### (…) e, conseguenzialmente, di riflesso, a danno dell'intera proprietà, il tutto dovuto all'affaccio diretto sulla stessa ad opera del convenuto, esistendo sul suo terrazzo un normale parapetto di mt. 1,10” (seconda relazione Coseglia, pag. quarta); -- l'indice di deprezzamento del 3,63% va perciò applicato non solo al valore del vigneto, immediatamente adiacente alla proprietà ### bensì all'intera proprietà ####; -- la sopraelevazione di ### ha causato alla proprietà ### perdita di soleggiamento, panoramicità a privatezza; -- è congruo il valore complessivo della proprietà ### di lire 50.000.000 come riportato nell'atto di acquisto del 1980, da cui si ricava il valore del vigneto (lire 1.419.190) e il valore del fabbricato (lire 48.580.810) e di conseguenza (applicato il coefficiente) il residuo valore al netto del deprezzamento: lire 1.367.673 per il vigneto; lire 46.817.327 per il fabbricato; in totale, lire 48.185.000 (seconda relazione ### pagg. quinta-sesta).   12- È opportuno un accenno alla sentenza di questa Corte del 3.02.2015 n. 558 resa in una causa originariamente promossa, con atto di citazione notificato il ###, da ### marito di ### e comproprietario per la metà dell'immobile che si assume danneggiato, nei confronti di ### gna (sentenza della quale non consta il passaggio in giudicato).   Per quanto può qui rilevare, si riporta un passaggio di quella sentenza (pagg.  18-19) che questa Corte condivide e fa proprio: “si deve a questo punto chiarire che, ove pure le costruzioni dei convenuti avessero causato una perdita di veduta, panoramicità, salubrità ed insolazione della proprietà attorea, tale circostanza sarebbe irrilevante ove le stesse fossero state legittimamente edificate, in conformità cioè con la normativa vigente. Difatti, il pregiudizio subito dal proprietario non si qualificherebbe in tal caso come danno ingiusto e risarcibile ex art.  2043 c.c., dato che l'opera lesiva rappresenterebbe l'esercizio di un diritto. Diversamente, ove l'edificazione fosse avvenuta in contrasto con la disciplina concernente l'assetto del territorio, ad esempio in tema di limitazioni del volume, dell'altezza e della densità degli edifici e da ciò derivassero la diminuzione di panorama, veduta e quant'altro oggetto della domanda attorea, la violazione di tale disciplina darebbe luogo ad un danno risarcibile”.   Ciò premesso, la sentenza n. 558\2015 rileva, sulla base degli elementi istruttori raccolti, che il corpo di fabbrica originario di ### - per intenderci, i tre piani fuori terra - era stato edificato e completato entro il 1968 e dunque rientrava nella previsione dell'art. 17\7° comma legge n. 765\1967, introduttivo dell'art. 41 quinques\7° comma della legge n. 1150\1942, in virtù del quale la costruzione doveva rispettare - come aveva in effetti rispettato - non altri limiti che quelli di cui all'art. 872 c.c.. E nemmeno risultavano vincolanti ratione temporis i limiti inderogabili introdotti dal D.M. n. 1444\1968 relativi a densità edilizia, altezza e distanza tra i fabbricati, rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 legge n. 765\1967.   In definitiva, la sentenza n. 558\2015 di questa Corte riguarda unicamente l'o- riginario fabbricato ### di tre piani fuori terra, edificato nel 1968, mentre il presente giudizio riguarda soltanto la sopraelevazione realizzata sul lastrico solare tra il 1985 e il 1994. Sicché tra i due giudizi non v'è alcuna interferenza.   13- Nell'ipotesi in cui dall'altrui violazione di norme di edilizia sia derivata una diminuzione della visuale, di panoramicità, di amenità o di soleggiamento dell'immobile dell'attore, tale diminuzione costituisce danno a questi risarcibile [Cass. 18.08.1990 n. 8412; cfr. pure Cass. 24.12.1994 n. 11163; Cass. 27.04.1996 n. 3928; Cass. 9.08.1996 n. 7365]. È sufficiente all'attore fornire elementi utili all'individuazione del pregiudizio, come effetto diretto ed immediato dell'illecito [Cass. 11.03.2013 n. 6045, che ha confermato la decisione di merito, la quale aveva ritenuto che il soleggiamento degli spazi aperti, ed in particolare dei giardini, soprattutto in un contesto turistico, assuma rilievo economico consistente, sicché la sua diminuzione integra un danno risarcibile ai sensi dell'art. 872\2° comma c.c.].   Il danno subito da ### soprattutto con riguardo alla diminuzione di areazione e soleggiamento del terreno coltivato a vigneto, è stata positivamente accertato e calcolato dal ### che ne ha ricavato il coefficiente di 3,63% in base al quale - con calcolo esente da errori e non contestato da alcuna delle parti - ha poi desunto la liquidazione del danno nei termini sopra già riportati e che qui si richiamano: valore complessivo della proprietà ### (e del marito ### ni): lire 50.000.000 (come riportato nell'atto di acquisto del 1980), da cui si ricava il valore del vigneto (lire 1.419.190) e il valore del fabbricato (lire 48.580.810) e di conseguenza (applicato il coefficiente) il residuo valore al netto del deprezzamento: lire 1.367.673 per il vigneto; lire 46.817.327 per il fabbricato; in totale, lire 48.185.000 (seconda relazione ### pagg. quinta-sesta). Il complessivo danno viene così calcolato: lire 50.000.000 - lire 48.185.000 = lire 1.815.000 che equivale ad #### va dimezzato perché, come già rilevato dal ### e mai contestato dalle parti, ### è proprietaria soltanto del 50% dell'immobile a tutela del quale ha agito in giudizio. Pertanto il definitivo importo dovuto ad ### è di ### ; importo che va rivalutato in base agli indici ### relativi all'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati a far tempo dall'illecito (realizzazione della sopraelevazione) e perciò dal 1.02.1985 e via via maggiorato di interessi al tasso legale (in ciò risultando fondata la censura mossa da ### con appello incidentale).   Pertanto non trova riscontro la diversa somma liquidata dal ### e la sentenza impugnata va riformata nei termini indicati.   14- ### globale della lite tra primo e secondo grado configura una complessiva soccombenza degli eredi ### sia pure per un importo nettamente inferiore a quello liquidato dal ### importo che (per il criterio del decisum) individua lo scaglione di valore in base al quale vanno liquidate le spese da porsi a carico degli ### in uno alle spese di ### Per questi motivi la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da ##### seppina ### e ### e sull'appello incidentale di ### le, avverso la sentenza del ### di Napoli, sezione distaccata di ### 4 maggio 2017 n. 5115, così provvede: a) in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna #### rita #### e ### quali eredi di Michele ### pro quota ereditaria e in solido, al pagamento, in favore di ### lina ### della somma di ### oltre rivalutazione in base agli indici ### relativi all'aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati dal 1.02.1985 alla data di pubblicazione della presente sentenza e interessi al tasso legale fino al soddisfo sulla sorta capitale anno per anno rivalutata; b) condanna ##### e ### quali eredi di ### pro quota ereditaria e in solido, alla rifusione, in favore di ### con distrazione in favore dell'avv.  ### dichairatosi antistatario, delle spese di lite, liquidate: -- per il primo grado in ### per compenso ed ### per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre Iva e ### -- per il presente grado in ### per compenso ed ### per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre Iva e ### c) pone definitivamente a carico di ##### e ### quali eredi di ### pro quota ereditaria e in solido, le spese di CTU come liquidate con separati decreti, con obbligo di rimborso a chi le abbia in tutto o in parte anticipate.   Così deciso in Napoli il 28 marzo 2023 Il consigliere est. Il presidente dr. ### dr. ### firma apposta in modalità digitale 

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