CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sentenza n. 2571/2023 del 07-04-2023
principi giuridici
La ricezione, da parte del fornitore, degli ordinativi di fornitura perfeziona i singoli contratti di fornitura conclusi in attuazione di una convenzione quadro.
Una volta divenuta efficace la cessione del credito, il pagamento eseguito dal debitore ceduto in favore del cedente non libera il primo dall'obbligazione nei confronti del cessionario.
Il pagamento, anche parziale, dell'importo oggetto di decreto ingiuntivo impone la revoca dello stesso, con conseguente sostituzione con la sentenza di condanna per l'importo residuo non corrisposto.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'#### Specializzata in materia d'impresa ### in camera di consiglio e composta da: Dott.ssa ####ssa ### emesso la seguente ### giudizio civile di II grado, iscritto al n.r.g. 3501/2018, riservato in decisione all'udienza collegiale del 28.02.2023, tenuta con modalità cartolari come da decreto di questa Corte del 22.12.2022, tra: Ministero della ### C.F. ###, in persona del ### p.t., Elett.te dom.to in Roma, ###, presso gli uffici dell'### dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege ### E ### S.p.A., C.F. e P.IVA ###, in persona del legale rappresentante p.t., Elett.te dom.ta in Roma, ### n. 158, presso lo studio dell'Avv. ### de ### che la rappresentata e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello ### Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7097/2018 del Tribunale di Roma, pubblicata in data ### Conclusioni: l'appellante ha concluso riportandosi all'atto di citazione in appello, in cui aveva chiesto “in via preliminare, sospendere interamente l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e del decreto ingiuntivo Tribunale di Roma, n. 16233/15 (n. r.g. 41684/2015) dalla stessa confermato; - in via principale, annullare la sentenza impugnata e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto in primo grado (Tribunale di Roma, n. 16233/15- n. r.g. 41684/2015), dichiarando la competenza territoriale a definire la presente controversia del Tribunale di Napoli o di ### e disponendo la riassunzione della causa ex art. 50 c.p.c. dinnanzi ai predetti ### di Napoli o di ### - in subordine, riformare la sentenza appellata e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto in primo grado (Tribunale di Roma, n. 16233/15- n. r.g. 41684/2015), disconoscendo in favore della controparte l'importo di ### a titolo di capitale ed ### a titolo di interessi; conseguentemente, tenuto conto dell'avvenuto pagamento di tali somme in esecuzione dell'ordinanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, voglia condannare la ### alla restituzione dell'importo di ### a titolo di capitale ed ### a titolo di interessi, oltre interessi dal dì della indebita riscossione di siffatti importi al dì della loro restituzione al Ministero della ### - in via di ulteriore subordine, in riforma della sentenza appellata, revocare il decreto ingiuntivo opposto in primo grado (Tribunale di Roma, n. 16233/15- n. r.g. 41684/2015), per intervenuto integrale pagamento del credito ingiunto sia a titolo di interessi che di capitale”; l'appellata ha concluso nella comparsa di costituzione e risposta in appello chiedendo “- in via preliminare: respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado perché infondata per i motivi di cui in narrativa; - nel merito: 1) in via principale, respingere l'appello, le domande e le eccezioni proposte dal Ministero della ### con l'atto di citazione in appello notificato in data 6 maggio 2018 in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 7097/2018 emessa dal Tribunale di Roma il 30 marzo 2018 e pubblicata il 6 aprile 2018 o, comunque, accogliere le conclusioni assunte nel giudizio di primo grado integralmente ritrascritte, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., e da intendersi direttamente riproposte dinanzi codesta ###ma Corte: -rigettare l'opposizione proposta dal Ministero della ### nonché le domande e le eccezioni da esso formulate in quanto infondate e, per l'effetto confermare il decreto opposto n. 16233/2015 (r.g. 41684/2015) emesso dal Tribunale di Roma in data 4 luglio 2015 per l'importo di ### 8.052,84 (a titolo di interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 calcolati dalla scadenza delle singole fatture al saldo) per ### a titolo di spese notarili e per l'importo di ### dovuti a titolo di capitale residuo e/o per la maggiore o minore, somma che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre spese di giudizio; - in ogni caso, accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in atto, ### S.p.A. è creditrice del Ministero della ### della somma di ### 8.052,84 a titolo di interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 maturati sulle fatture tardivamente pagate dal Ministero della ### di ### a titolo di spese notarili e di ### 960,87 dovuti a titolo di capitale residuo ovvero della diversa, maggiore o minore, somma che dovesse essere accertata in corso di causa; e, per l'effetto: - condannare il Ministero della ### a pagare in favore di ### S.p.A., e nei termini di legge, la somma complessiva di ### 8.052,84 a titolo di interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 maturati sulle fatture tardivamente pagate dal Ministero, di ### 89,20 a titolo di spese notarili e di ### 960,87 dovuti a titolo di capitale residuo, ovvero della diversa, maggiore o minore, somma che dovesse essere accertata in corso di causa; - condannare il Ministero della ### in ogni caso, a pagare in favore di ### s.p.a., le spese, diritti e onorari del procedimento monitorio (comprese le spese di notifica e l'imposta di registro) e del presente giudizio di opposizione”. 2) in subordine, in via di appello incidentale condizionato, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'###ma Corte d'Appello dovesse accogliere uno qualsiasi dei motivi di appello formulati dal Ministero, - accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in atto, ### s.p.a. è creditrice del Ministero della ### della somma di ### a titolo di interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 maturati sulle fatture tardivamente pagate dal Ministero della ### di ### a titolo di spese notarili e di ### dovuti a titolo di capitale residuo ovvero della diversa, maggiore o minore, somma che dovesse essere accertata in corso di causa; e, per l'effetto, condannare il Ministero della ### a pagare in favore di ### S.p.A., e nei termini di legge, la somma complessiva di ### 8.052,84 a titolo di interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 maturati sulle fatture tardivamente pagate dal Ministero, di ### 89,20 a titolo di spese notarili e di ### 960,87 dovuti a titolo di capitale residuo, ovvero della diversa, maggiore o minore, somma che dovesse essere accertata in corso di causa o comunque rigettare l'avversa richiesta di restituzione degli importi pagati; - condannare il Ministero della ### in ogni caso, a pagare in favore di ### S.p.A., le spese, diritti e onorari del procedimento monitorio (comprese le spese di notifica e l'imposta di registro) e del giudizio di opposizione. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre c.p.a. e IVA come per legge”. #### DECISIONE Il Tribunale di Roma ha emesso decreto ingiuntivo n. 16233/2015, su ricorso di ### S.p.A. (d'ora in poi, anche ###, in qualità di cessionaria della ### S.p.A., condannando il Ministero della ### al pagamento dell'importo di ### oltre interessi moratori ex art. 231/02, a titolo di credito per fatture insolute relative al servizio di fornitura di energia elettrica e gas effettuata dalla ### S.p.A. in favore del 9° #### della ### ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, con la quale ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito, ravvisando ai sensi dell'art. 25 c.p.c. la competenza alternativa del Tribunale di Napoli o del Tribunale di #### ha, inoltre, rilevato l'infondatezza della domanda monitoria per difetto di prova e per parziale inesistenza del credito ingiunto, relativamente ad ### Si è costituita la ### dando atto di aver ricevuto il pagamento da parte del Ministero della somma di ### oggetto di decreto ingiuntivo, ad eccezione dell'importo di ### a titolo di capitale ed ### a titolo di interessi moratori e spese. ### ha, quindi, chiesto: la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per l'importo di ### dovuti dal Ministero della ### a titolo di interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, oltre ### a titolo di spese notarili, ### dovuti a titolo di capitale residuo e spese di giudizio; in subordine, l'emissione, ai sensi dell'art. 186 bis e/o ter c.p.c., di ordinanza di pagamento provvisoriamente esecutiva per gli stessi importi; in via principale, il rigetto dell'opposizione e, in ogni caso, l'accertamento del suindicato credito. Con ordinanza del 03.05.2016 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente all'importo di ### a titolo di capitale residuo, di ### a titolo di interessi maturati, ### a titolo di spese notarili oltre alle spese legali. In esecuzione della stessa, il Ministero ha pagato alla ### opposta la somma di ### chiedendone però la restituzione. Il Tribunale di Roma con sentenza n. 7097/2018 ha respinto l'eccezione di incompetenza, ritenendo concluso il contratto ai sensi dell'art. 20 c.p.c. in Roma, in base alla previsione dell' art. 3, comma 10, delle condizioni generali della ### per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi con le pubbliche amministrazioni, secondo cui i contratti si concludono con la ricezione da parte del fornitore, ossia di ### S.p.a. con sede in ### degli ordinativi di fornitura inviati o trasmessi dalle amministrazioni contraenti; ha, inoltre, respinto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva. Il Tribunale ha, poi, ritenuto provato il credito da parte della ### ed ha rilevato che l'opponente non avesse contestato il criterio di computo degli interessi richiesti nel ricorso monitorio e concessi ai sensi del d.lgs. 231/2002. Pertanto, ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, condannando il Ministero al pagamento delle spese processuali in favore della ### Avverso la sentenza il Ministero della ### ha proposto appello con atto notificato in data ###, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, per i seguenti motivi: l'incompetenza territoriale del Tribunale di ### in favore della competenza alternativa del Tribunale di Napoli o di ### la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine alle contestazioni sollevate circa la non debenza dell'importo di ### ; in subordine, l'erronea valutazione del materiale probatorio in atti, nella specie della circostanza che le fatture n. ### e n. ### erano state liquidate in compensazione con la nota di credito n. ### e che la fattura n. ### recava un importo contestato dall'### l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto non contestato il computo degli interessi di mora da parte dell'appellante; la violazione e falsa applicazione degli artt. 645 e 653 c.p.c. per omessa revoca del decreto ingiuntivo, nonostante fosse provato il pagamento del credito ingiunto; la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e del decreto ingiuntivo opposto ex artt. 283 c.c. e 351 c.p.c. Si è costituita in giudizio ### S.p.A., chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza; in via principale, il rigetto dell'appello e, in subordine, in via di appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale, di accertare e dichiarare di essere creditrice del Ministero della ### della somma di ### a titolo di interessi moratori ex D.lgs. 231/2002, di ### a titolo di spese notarili e di ### dovuti a titolo di capitale residuo ovvero della diversa, maggiore o minore, somma accertata in corso di causa e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento del suddetto importo. Con ordinanza del 02.07.2019, la Corte ha rigettato l'istanza di inibitoria della sentenza appellata. In seguito, è stata fissata l'udienza 7.2.2023 per la precisazione delle conclusioni e la decisione, udienza che si è tenuta con modalità cartolari, previa concessione di termini anticipati alle parti per depositare memorie conclusionali, al fine di rendere la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - sostituita la discussione orale dal deposito di memorie. All'udienza nessuna delle parti ha depositato memorie e la causa è stata pertanto rinviata ex art. 309 c.p. all'udienza del 28.02.2023. Rispetto a tale udienza l'ppellante ha depositato foglio contenente la precisazione delle conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, senza termini per memorie conclusionali, poiché già concessi. 2. Ad avviso della Corte l'appello è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono. 2.1. Con il primo motivo d'appello, il Ministero ha eccepito il difetto di competenza del Tribunale di ### ritenendo alternativamente competenti, ai sensi degli articoli 20 e 25 c.p.c., i ### di Napoli o di ### In particolare, sarebbe competente il Tribunale di Napoli, in quanto la competenza andrebbe determinata in base al luogo di conclusione del contratto, stipulato tra la ### S.p.A. e il Ministero, che ha individuato, ex art. 1327 c.c., nel luogo di inizio dell'esecuzione della prestazione, ossia la sede ###provincia di Napoli. ### ha, inoltre, prospettato l'alternativa competenza del Tribunale di ### facendo applicazione dell'art. 20 c.p.c., sotto il profilo del luogo di adempimento. Lo stesso ha osservato che in materia di obbligazioni pecuniarie gravanti sull'### statale, il luogo del pagamento, in base alla disciplina di contabilità di stato (artt. 278, lett. d), 287 e 407 RD 827/1924), deve individuarsi nel luogo in cui ha sede la ### competente per il pagamento, determinata tenuto conto della residenza o sede legale dell'attuale creditore, con conseguente individuazione del giudice competente nel Tribunale di ### avendo la ### sede ###è fondato. La presente controversia attiene all'adempimento del contratto di fornitura stipulato tra il Ministero e la società ### S.p.A., indicato dalle parti ### si applicano, ai fini della individuazione del foro competente gli articoli 20 e 25 c.p.c. In base al combinato disposto degli stessi, per determinare il giudice competente è necessario fare riferimento al luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve eseguirsi e al luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente. Nel caso di specie la causa è stata incardinata davanti al Tribunale di ### quale foro competente in base al luogo della conclusione del contratto di fornitura. Il contratto in esame è stato posto in essere sulla base della ### per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni stipulata tra la ### S.p.A. e la ### S.p.A. Dall'esame delle ### della ### emerge che i singoli contratti di fornitura, conclusi in attuazione della stessa si perfezionano con la ricezione degli ordinativi di fornitura. Segnatamente, all'art. 3, comma 10, delle ### (### E) è specificato che: “singoli contratti attuativi della ### si concludono con la ricezione da parte del ### degli ### di ### inviati e/o trasmessi dalle medesime ### con le modalità sopra indicate, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 11.”. In tal senso, anche l'art. 1 delle ### (### E) che chiarisce: “###i attuativo/i e/o contratto/l di fornitura: l'accordo stipulato dalle ### con il ### mediante l'### di ### che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella Convenzione”. Considerato che il fornitore ### S.p.A. ha sede in ### il contratto deve ritenersi ivi concluso e va, pertanto, accertata la competenza del Tribunale di ### 2.2. Con il secondo motivo, l'appellante ha eccepito l'omessa pronuncia del giudice di primo grado sulle contestazioni relative alla non debenza dell'importo di ### a titolo di capitale. In particolare, l'appellante ha precisato che le fatture n. ### del 6.8.2013 di ### e ### del 6.8.2013 di ### erano state già liquidate in compensazione con la nota di credito n. ### del 6.8.2015 di ### e che i residui ### erano stati pagati. Quanto all'importo di ### di cui alla fattura n. ### del 25.7.2013, l'appellante ha eccepito che si trattava di un importo contestato dall'### e quindi non esigibile. Con il terzo motivo, l'appellante ha lamentato l'erronea valutazione da parte del Tribunale del materiale probatorio in atti, in relazione alla prova del credito. I due motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. ### risulta, infatti, tenuto al pagamento dell'importo delle fatture n. ### e n. ###, non essendo opponibile alla ### né la compensazione con la nota di credito n. ###, né il pagamento della somma risultante dalla stessa, effettuato in favore del cedente. Nel caso in esame, l'appellante ha operato unilateralmente la compensazione tra l'importo oggetto della nota di credito e la somma dovuta in virtù delle fatture suindicate. Non è possibile opporre all'appellata il pagamento ### documentato nell'ordine di pagamento (doc. allegato n. 2 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.), effettuato dal Ministero in favore della ### S.p.A., quale importo residuo della compensazione. Infatti, ai sensi dell'art. 1264 c.c., una volta divenuta efficace la cessione di crediti, il pagamento del debitore ceduto al cedente non libera il primo. Nel caso di specie, trattandosi di crediti futuri, la cessione ha avuto effetto nel momento in cui sono venuti ad esistenza, precisamente il ###. ### il pagamento successivo a tale data, eseguito dal debitore ceduto in favore del cedente, non è opponibile nei confronti del cessionario. Atteso che l'ordine di pagamento avente ad oggetto il suddetto importo è datato 24.03.2014 e sullo stesso viene designata quale creditrice la cedente ### S.p.A., il Ministero appellante risulta ancora debitore nei confronti della ### dell'intero importo delle fatture n. ### e n. ###. Quanto alla fattura n. ### avente ad oggetto l'importo di ### le censure mosse dall'appellante risultano del tutto generiche e non idonee a far venir meno il diritto di credito dell'appellata. ###, infatti, si è limitato ad eccepire che l'importo sarebbe contestato, allegando la corrispondenza intercorsa con la ### S.p.A. volta a richiedere chiarimenti in ordine alla fattura in esame, senza specificare per quali ragioni non sarebbe obbligata nei confronti della ### e, soprattutto, senza allegare di non aver ricevuto la fornitura. 2.3. Con il quarto motivo di appello l'appellante ha eccepito l'errore revocatorio riferito al capo della sentenza relativo all'omessa contestazione del computo degli interessi di mora. Il motivo è infondato. La censura in ordine al non esatto calcolo degli interessi di mora deve considerarsi tardiva e non può, pertanto, essere accolta. Il Tribunale correttamente ha ritenuto non contestato il computo degli interessi richiesti nel ricorso monitorio e concessi ai sensi del d.lgs. 231/2002, in quanto la relativa eccezione è stata sollevata dall'odierno appellante tardivamente, solo nella memoria 183, comma 6, n. 2 c.p.c., andando incontro alle preclusioni processuali. Risultano, quindi, dovuti gli interessi così come quantificati dalla ### appellata, nella misura di ### Con il quinto motivo di appello l'appellante ha eccepito la violazione e falsa applicazione degli articoli 645 e 653 c.p.c. per omessa revoca del decreto ingiuntivo nonostante fosse provato il pagamento del credito ingiunto. Il motivo è meritevole di accoglimento. Il pagamento, anche parziale, dell'importo oggetto di decreto ingiuntivo impone la revoca dello stesso, con conseguente sostituzione dello stesso con la sentenza di condanna per l'importo residuo, ove non corrisposto. Il decreto ingiuntivo in favore della ### risulta essere stato emesso per l'importo di ### ed è incontestato e provato il pagamento da parte dell'appellante della somma di ### in favore della ### nel corso del giudizio. Il decreto ingiuntivo va, pertanto, revocato. 2.5. ### appellata ha proposto appello incidentale condizionato, chiedendo, nel caso di accoglimento anche parziale dell'appello principale, previo accertamento del proprio credito, la condanna dell'appellante al pagamento delle somme di ### dovuti a titolo di capitale residuo, di ### a titolo di interessi moratori ex D.lg. 231/2002 maturati sulle fatture tardivamente pagate e di ### a titolo di spese notarili. ### incidentale è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono. Sulla scorta delle argomentazioni sopra esposte va accertato il diritto dell'appellata ad ottenere il pagamento degli importi di ### e di ### a titolo di capitale, ed ### a titolo di interessi sul credito capitale ritenuto sussistente in favore della banca Non risulta specificamente contestato, infine, il credito di ### per le spese notarili. Risulta tuttavia che con il bonifico del 4.8.2016 il Ministero abbia corrisposto la somma di ### in favore di ### s.p.a., evidentemente a seguito della concessione - da parte del primo Giudice - della provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo - in data ### - per ### per capitale residuo, ### per interessi ed ### per spese notarili ( cfr. la produzione del 6.5.2019 del Ministero in primo grado). Quindi, tutto il credito è stato già corrisposto. Ne deriva che questa Corte dovrà accertare nei suddetti sensi il credito di ### s.p.a. e dare atto che esso è stato integralmente soddisfatto. 3. Considerato il parziale accoglimento dell'appello principale e l'accoglimento parziale dell'appello incidentale, esclusa cioè la domanda di condanna, è opportuno compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio per un terzo, che restano a carico del Ministero per i restanti due terzi. Le spese vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte d'Appello di ### definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza in epigrafe, proposto da Ministero della ### nei confronti della ### S.p.A., nonché sull'appello incidentale condizionato proposto dall'appellata, ogni diversa domanda ed eccezione respinta: accoglie parzialmente sia l'appello principale che l'appello incidentale condizionato, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado: accerta la sussistenza del credito capitale della banca, portato dal decreto ingiuntivo opposto, indicato in motivazione; dà atto dell'integrale avvenuto pagamento del credito capitale; revoca il decreto ingiuntivo opposto; accerta il credito di ### s.p.a. nei confronti del Ministero della ### per gli importi di ### e di ### dovuti a titolo di capitale e di ### a titolo di interessi moratori ex D.lg. 231/2002 e di ### a titolo di spese notarili; dà atto dell'avvenuto integrale pagamento di tale credito da parte dell'appellante; condanna il Ministero della ### al pagamento in favore di ### S.p.A. delle spese processuali del doppio grado di giudizio che, già compensate per un terzo, si liquidano, per i restanti due restanti due terzi in ### per onorari, per il primo grado e in ### per onorari, per il secondo grado, oltre spese generali. ### 27 marzo 2023. ### n. 3501/2018




sintesi e commento
Pagamento Parziale di Debito Ingiunto: Impatto sulla Validità del Decreto Ingiuntivo e Ripartizione delle Spese Legali
La pronuncia in esame affronta una controversia originata da un decreto ingiuntivo emesso a favore di una società fornitrice di energia elettrica e gas nei confronti di un Ministero, per il mancato pagamento di alcune fatture. Il Ministero si opponeva al decreto, eccependo l'incompetenza territoriale del giudice, contestando la debenza di una parte del capitale richiesto e sollevando dubbi sul calcolo degli interessi di mora.
Il Tribunale rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. Il Ministero appellava la decisione, riproponendo le eccezioni già sollevate in primo grado. La società fornitrice, a sua volta, proponeva appello incidentale condizionato, chiedendo la condanna del Ministero al pagamento delle somme richieste nel caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale.
La Corte d'Appello ha parzialmente accolto sia l'appello principale che quello incidentale. In particolare, ha confermato la competenza territoriale del Tribunale adito, rigettando le eccezioni del Ministero. Ha altresì riconosciuto la debenza del capitale residuo e degli interessi di mora, ritenendo tardive le contestazioni sollevate dal Ministero in merito al loro calcolo.
Tuttavia, la Corte ha accolto il motivo di appello relativo al pagamento parziale del debito ingiunto. Infatti, nel corso del giudizio di primo grado, il Ministero aveva dimostrato di aver versato una somma significativa a titolo di acconto sul debito originario. In virtù di tale pagamento parziale, la Corte ha ritenuto necessario revocare il decreto ingiuntivo, sostituendolo con una sentenza di accertamento del credito residuo.
La Corte ha quindi accertato il credito della società fornitrice per il capitale residuo, gli interessi di mora e le spese notarili, dando atto dell'avvenuto integrale pagamento di tale credito da parte del Ministero.
Infine, la Corte ha disposto la compensazione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio per un terzo, ponendo i restanti due terzi a carico del Ministero, in considerazione del parziale accoglimento dell'appello principale e dell'accoglimento parziale dell'appello incidentale.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.