TRIBUNALE DI CATANIA
Sentenza n. 1787/2025 del 22-04-2025
principi giuridici
In materia di riscossione coattiva di crediti previdenziali, l'opposizione all'intimazione di pagamento notificata oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'atto è inammissibile nella parte in cui contesta la regolarità formale degli atti esattoriali e delle relative notificazioni, configurandosi come opposizione agli atti esecutivi.
In materia di riscossione coattiva di crediti previdenziali, l'azione con cui si contesta la notifica dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento va qualificata come opposizione al ruolo, soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999.
In tema di opposizione all'esecuzione ex art. 29 d.lgs. 46/1999, la legittimazione passiva a contraddire spetta esclusivamente all'ente impositore qualora l'opposizione si fondi sull'inesistenza del credito portato dalle cartelle esattoriali per omessa notificazione o per intervenuta prescrizione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
### nome del #### giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa ### a seguito dell'udienza del 22 aprile 2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7830/2024 promossa da ### rappresentato e difeso dall'avv. ### come da procura prodotta in corso di causa; -ricorrente contro ### - ### in persona del ### Dott. ### giusta procura speciale autenticata in ### in ### rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura agli atti; -resistente e ### della ### in persona del Presidente, legale rappr.te pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in ### in #### del 22.03.2024 nn. ###/7313, dall'avv. ### -resistente Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento ed avviso di addebito - prescrizione del credito. Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 22 aprile 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente e il procuratore dell'### concludevano come da note scritte depositate nel termine assegnato. In fatto e in diritto 1.Con ricorso depositato in data 6 agosto 2024 il ricorrente in epigrafe indicato proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 ###504 000 emessa da ### delle ### -### limitatamente a quanto richiesto con il sotteso Avviso di addebito ### avente ad oggetto contributi IVS anno 2010 per l'importo di ### presuntivamente notificato in data ###, chiedendone l'annullamento. A sostegno della domanda eccepiva la nullità dell'intimazione per l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese e la decadenza dall'iscrizione a ruolo dei contributi richiesti per violazione dei termini previsti dall'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999 per procedere alla riscossione. Deduceva l'intervenuta prescrizione del credito ex art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995, a seguito del decorso del termine quinquennale ivi previsto, specificando che i crediti di cui all'avviso di addebito sotteso si riferivano a presunti omessi versamenti contributi IVS anno 2010 e che, pertanto, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta nel 2024 detto termine era ampiamente decorso. Eccepiva altresì la nullità degli atti per violazione dello “### del contribuente” e la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta per il tramite del servizio postale e non a mezzo ufficiale giudiziario con relata lasciata in bianco. Rilevava poi la nullità dell'avviso di intimazione per l'omessa allegazione nel predetto atto delle copie delle cartelle notificate, per l'omessa indicazione dei termini per proporre l'opposizione, per la mancata indicazione del responsabile del procedimento. Concludeva chiedendo:” In via preliminare disporre, inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento per tutti i motivi esposti in atto . Nel merito ; 1. Accertare, ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'operato dell'agenzia delle entrate ### e l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata; 2. Accertare, ritenere e dichiarare la nullità insanabile della notifica, con susseguente giuridica inesistenza della notificazione e la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata. 3. Accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento ###293504 000 perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa. 4. Accertare ritenere e dichiarare la avvenuta prescrizione e/o la decadenza dall'azione pe tutti i motivi meglio spiegati in narrativa. 5. Ordinare all'### delle entrate ### la cancellazione dei ruoli e delle cartelle impugnate per tutte le ragioni esposte in narrativa 6. ### delle entrate ### e/o '### della ### -### al pagamento delle spese e degli onorari di causa da distrarre in favore dello scrivente difeso e che si dichiara antistatario; si chiede altresì la condanna dell'agenzia delle entrate riscossione ### al risarcimento dei danni ex art. 96 c.3 nuova formulazione”. 1.2 Fissata l'udienza di discussione dell'8.10.2024 con memoria depositata il 25 settembre 2024 si costituiva tempestivamente in giudizio l'### delle ### eccependo l'inammissibilità della domanda per decorrenza dei termini di impugnazione atteso che l'avviso di intimazione opposto recante il n. 293 ###504 000 era stato notificato in data ###, mentre il ricorso era stato depositato solo in data ### e quindi oltre il termine perentorio di 40 giorni di cui all'art. 24, comma 5, decreto legislativo n. 46/99. Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni sollevate dal ricorrente relative al merito della controversia rilevando che le eccezioni relative all'avviso di addebito avevano come esclusivo e legittimo contraddittore l'Ente impositore creditore che aveva proceduto alla notifica del detto avviso. Deduceva l'infondatezza della asserita prescrizione rilevando che successivamente alla notifica dell'avviso di addebito, in data ### aveva notificato l'atto n. ### (notifica rimborso e proposta di compensazione ex art.28-ter DPR 602/1973) interruttivo della prescrizione. Rammentava che il d.l. n. 18/2020 recante “### di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da ###19” (c.d. Decreto “### Italia”), convertito in legge, con modifiche, dalla l. n. 27/2020, tra le numerosi previsioni atte a fronteggiare l'emergenza sanitaria ###19, aveva disposto anche specifiche misure che impattano sulla sospensione dei termini di versamento degli atti della riscossione coattiva e che pertanto la prescrizione eccepita dal ricorrente, non sarebbe maturata alla data del 13.04.2024 di notifica dell'avviso di intimazione, atteso che durante la pandemia ###19 era sospesa qualsiasi attività di riscossione. Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni: “1. Preliminarmente, accertare e dichiarare inammissibile il ricorso in quanto tardivo, in violazione dell'art. 24, comma 5, decreto legislativo 46/99; 2. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'### delle ### per tutte le eccezioni attinenti al merito della pretesa, essendo l'unico legittimato a contraddire l'###, titolare del credito; 3. Sempre nel merito, accertare e dichiarare non prescritto il credito portato dall'avviso di intimazione opposto per avvenuta notifica della proposta di compensazione ex art. 28 ter DPR 602/1973; 4. Con vittoria di spese e compensi, ed in subordine, in caso di accoglimento delle domande formulate dal ricorrente, tenere indenne l'### delle ### dalle spese del giudizio”. 1.3 Con memoria depositata il 27 settembre 2024 si costituiva in giudizio l'### eccependo l'inammissibilità dell'opposizione volta alla contestazione per motivi di merito avverso i crediti iscritti a ruolo dall'### siccome tardiva alla luce sia della data di notifica dell'avviso di addebito, sia anche alla luce della notifica dell'intimazione di pagamento opposta. Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, infatti, l'avviso di addebito ### era stato ritualmente notificato a mezzo posta alla residenza dichiarata dal ricorrente in conformità alle prescrizioni di cui all'art. dell'art.30, co. 4, D.L. n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010. ### notifica dell'avviso di addebito, nonché la notifica dell'intimazione di pagamento opposta che ha reiterato la sua esecuzione coattiva, avevano prodotto gli effetti processuali propri, nonché quelli sostanziali ordinariamente connessi ex art.1335 cod. civ. al recapito degli atti unilaterali recettizi, cui la cartella/avviso di addebito pacificamente si ascrivevano, tra cui l'interruzione della prescrizione. Deduceva che la mancata o la tardiva opposizione del ruolo, impediva successivamente di adire l'autorità giudiziaria per chiedere l'accertamento negativo di un credito portato da cartella esattoriale non più impugnabile per scadenza del termine di impugnazione e che nessuna prescrizione del credito poteva pertanto più essere eccepita per periodi pregressi alla notifica dell'avviso di addebito, per effetto della mancata impugnazione entro i predetti termini perentori. Quanto al periodo successivo alla notificazione, pur osservandosi che l'eccezione doveva considerarsi rivolta nei confronti dell'Agente della riscossione, titolare esclusivo del potere esazionale successivamente alla consegna dei ruoli da parte degli enti impositori, il termine previsto dall'art.3, co.9, legge n.335/1995 era comunque rimasto sospeso a causa dell'emergenza pandemica, trovando applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale ###19. Nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione decorso successivamente alla notificazione degli avvisi di addebito ma prima dell'inizio del periodo emergenziale, doveva tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8/3/2020 al 31/8/2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione, pari a complessivi 542 giorni. Eccepiva altresì l'inammissibilità dell'eccezione volta a contestare la regolarità formale della notifica degli avvisi di addebito perché tardivamente proposta in relazione al termine previsto per le opposizioni agli atti esecutivi dall'617 cpc. e comunque la sua infondatezza contrastante con il chiaro contenuto degli atti prodotti. Rassegnava le seguenti conclusioni:”dichiarare inammissibile ovvero in ogni caso rigettare l'opposizione e confermare l'avviso di addebito e l'intimazione di pagamento opposti integralmente ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria. Con il favore di spese ed onorari di causa” La causa è stata istruita mediante produzione documentale. Disposta inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato limitatamente agli importi di competenza di questo Tribunale; invitata la parte ricorrente a regolarizzare gli atti atteso che la procura prodotta si riferiva ad altro soggetto; comparso il ricorrente e ratificato l'operato del procuratore posato in essere in data antecedente il rilascio di procura alle liti; sostituita l'udienza di discussione del 22 aprile 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c. depositate da parte ricorrente e dall'### la causa viene trattenuta in decisione e definita nei termini che seguono. _____________ 2. Va in primo rilevata la tardività dell'opposizione proposta come tale inammissibile, stante il deposito del ricorso oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione dell'avviso di intimazione. Ugualmente - come si vedrà nel prosieguo - non risulta opposto nei termini l'avviso di addebito sotteso ai sensi dell'articolo 24 del d. lgs. n. 46/1999, pure regolarmente notificato. 2.1 In primo luogo, allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva e previdenziale (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere; eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove invece si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.). In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”. In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005). Non sono, invece, previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. 2.2 ### proposta in data 6 agosto 2024 risulta quindi inammissibile per la tardività dell'opposizione all'intimazione di pagamento n. 293 ###504 000 notificata in data 13 aprile 2024 nella parte in cui vengono formulate censure formali attinenti alla regolarità degli atti esattoriali e delle relative notificazioni, in tal caso l'azione dovendo qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi. 2.3 Ancora, nel caso a mano, avendo il ricorrente contestato che l'avviso di addebito n.### sotteso all'intimazione di pagamento gli sia stato notificato, la azione va qualificata quale opposizione al ruolo, inammissibile perché tardivamente proposta. Dall'esame della documentazione prodotta dall'### a cui compete la fase di notifica dell'avviso di addebito ai sensi della l. 30 luglio 2010, n. 122, si evince la regolarità della notifica dell'avviso medesimo, rispetto al quale è quindi tardiva l'opposizione al ruolo essendo l'avviso notificato il 21 novembre 2018 ed il ricorso depositato in data 6 agosto 2024, decorso quindi il relativo termine ex art 24 co. 5 d.lgs. 46/1999 (Cfr. All.2 memoria ###. Non può dunque dirimersi in ordine alla eccezione di estinzione della pretesa creditoria per il decorso del termine quinquennale di prescrizione, fondato sulla erronea deduzione della omessa notifica dell'avviso di addebito. 2.2 Deve piuttosto esaminarsi l'eccezione di prescrizione successiva sì come eccepita, anche nella “non temuta ipotesi” di produzione della notifica dell'avviso di addebito in questione. In proposito sia sufficiente considerare che data prova della notifica dell'avviso di addebito sì come risulta dagli atti in data 21 novembre 2018; notificato altresì in data ###, l'atto ### di notifica rimborso e proposta di compensazione ex art.28-ter DPR 602/1973 (### all. 5 memoria ###; notificata quindi l'intimazione di pagamento pure in questa sede ###termine quinquennale di prescrizione è decorso, stante gli atti interruttivi successivamente posti in essere. 2.4 in conclusione, ed accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva pure formulata da ### in ragione dei motivi di opposizione alla esecuzione spesi da parte ricorrente (cfr.Cass, S.U. 7514/2022: “in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 … la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio… … … 14. Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912: "l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995; Cass. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010)... da tale accertamento discende la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3, atteso che la causa non poteva essere proposta.") - il ricorso va respinto. 3. Le spese seguono la soccombenza con liquidazione in favore dei resistenti, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 sì come integrato dal DM n. 147/2022, nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato: rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida per ciascuna parte resistente in ### oltre ### CPA e spese generali. Catania 22 aprile 2025 Il Giudice del




sintesi e commento
Tardività dell'Opposizione a Intimazione di Pagamento e Prescrizione del Credito Contributivo
La pronuncia in esame affronta il tema dell'opposizione a un'intimazione di pagamento emessa dall'### delle ### a seguito di un avviso di addebito per contributi IVS relativi all'anno 2010. Il ricorrente contestava la validità dell'intimazione, eccependo la mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese, la decadenza dall'iscrizione a ruolo, la prescrizione del credito e vizi formali dell'atto.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso, rilevando preliminarmente la tardività dell'opposizione. In particolare, il giudice ha evidenziato che l'azione, nella parte in cui contestava la regolarità formale degli atti esattoriali e delle relative notificazioni, doveva qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, soggetta al termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento. Tale termine era stato ampiamente superato al momento del deposito del ricorso.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto inammissibile, sempre per tardività, l'opposizione al ruolo, in quanto il ricorrente contestava di non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di addebito. Tuttavia, l'### ha prodotto documentazione comprovante la regolarità della notifica dell'avviso di addebito in data 21 novembre 2018. Di conseguenza, l'opposizione al ruolo, presentata solo il 6 agosto 2024, è stata considerata tardiva.
Quanto all'eccezione di prescrizione del credito, il Tribunale ha rilevato che, anche ipotizzando la valida notifica dell'avviso di addebito, non era decorso il termine quinquennale di prescrizione, in quanto l'### aveva notificato, in data 29 luglio 2022, un atto interruttivo della prescrizione.
Infine, il Tribunale ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'### in relazione ai motivi di opposizione all'esecuzione, richiamando il principio secondo cui, in caso di contestazioni relative all'esistenza del credito, la legittimazione a contraddire spetta esclusivamente all'ente impositore.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.