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TRIBUNALE DI CHIETI

Sentenza n. 109/2023 del 24-10-2023

principi giuridici

In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.

Il cessionario di crediti cartolarizzati acquista i diritti relativi alla realizzazione del credito ceduto, quali garanzie reali e personali, accessori e azioni dirette all'adempimento, ma non le azioni riguardanti la titolarità del negozio, che restano in capo al cedente. Ne consegue l'insussistenza di litispendenza o continenza tra il giudizio promosso dal cessionario per il pagamento del credito e quello pendente tra cedente e debitore ceduto avente ad oggetto l'inesistenza o nullità del contratto da cui il credito deriva.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Cessione di Credito e Cartolarizzazione: Distinzioni e Onere Probatorio


La pronuncia in commento affronta un'opposizione a decreto ingiuntivo, sollevata da alcuni soggetti ingiunti a seguito di un decreto emesso a favore di una società a responsabilità limitata, cessionaria di un credito originariamente vantato da una banca. Gli opponenti contestavano, in primo luogo, la legittimazione della società cessionaria, eccependo la mancata prova della titolarità del credito. In secondo luogo, eccepivano la litispendenza o, in subordine, la continenza con un giudizio precedentemente instaurato dagli stessi opponenti e pendente in Cassazione, avente ad oggetto l'accertamento negativo del debito.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. Quanto alla prova della cessione del credito, il giudice ha ritenuto sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, contenente gli elementi identificativi del credito ceduto. Tale avviso, secondo il Tribunale, dimostrava che il credito in questione era compreso tra quelli oggetto della cessione in blocco. A ciò si aggiungeva una dichiarazione della banca cedente che confermava la cessione del credito. Il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale con l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti, senza necessità di una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché gli elementi comuni consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. Inoltre, ha evidenziato che la Suprema Corte ha precisato che il cessionario può fornire la prova documentale necessaria anche attraverso la produzione di una dichiarazione ricognitiva della cessione rilasciata dal creditore cedente.
Quanto all'eccezione di litispendenza o continenza, il Tribunale l'ha ritenuta infondata, evidenziando la distinzione tra cessione del credito e cessione del contratto. Nel caso di specie, si trattava di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti, che implica l'applicazione della disciplina della cessione del credito e non della cessione del contratto. Pertanto, la titolarità del diritto di credito rimane in capo all'originario creditore-cedente (la banca), mentre l'esercizio del diritto di credito è trasferito al cessionario (la società). Il cessionario acquista solo i diritti relativi alla realizzazione del credito ceduto, come le garanzie e le azioni dirette all'adempimento, ma non le azioni riguardanti la titolarità del negozio, che rimangono in capo al cedente. Di conseguenza, non sussiste rapporto di continenza o litispendenza tra la causa pendente dinanzi al Tribunale e il procedimento pendente in Cassazione, stante la diversità dei soggetti legittimati a stare in giudizio e della causa petendi. Il Tribunale ha richiamato i principi affermati dalla Suprema Corte, che ha sottolineato l'erroneità delle argomentazioni che tendono ad annullare la differenza tra cessione del credito e cessione del contratto, applicando quest'ultima alla cartolarizzazione.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 595/2022 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliato in ### 21 65121 PESCARA presso il difensore ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. #### elettivamente domiciliato in ### 21 65121 PESCARA presso il difensore ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### 21 65121 PESCARA presso il difensore ### contro ### S.R.L. (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### (c.f.: ###), elettivamente domiciliato in ### 26/D ### VERONA presso il difensore #### parti hanno concluso come da comparse depositate. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/10/2023
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione, ritualmente notificato, i ###ri #### e ### hanno proposto formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo 251/2022, emesso dal Tribunale di Chieti - ### distaccata di ### in favore di ### S.r.l.  (proc. ing. R.G. 463/2022). 
Parte opponente ha chiesto la revoca del provvedimento monitorio opposto, nonché l'immediata sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto stesso. 
A sostegno delle domande, i ###ri ### hanno contestato la carenza di legittimazione sostanziale di ### s.r.l. per non aver adeguatamente dimostrato la titolarità del credito controverso. 
Gli opponenti hanno eccepito inoltre la litispendenza e/o continenza tra la domanda di condanna al pagamento del debito introdotta con il ricorso monitorio da ### s.r.l e la domanda di accertamento negativo del debito, sollevata nella causa preventivamente dai ### ed attualmente pendente dinanzi la Suprema Corte di Cassazione al n. 15693/2020 di R.G.  ### S.r.l. si è costituita in giudizio, argomentando sull'infondatezza in fatto e in diritto delle richieste di parte opponente e per l'effetto ha domandato in via preliminare il rigetto dell'istanza di sospensione e nel merito l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. 
In particolare, parte opposta ha prodotto in giudizio la dichiarazione della ### S.p.A (doc. n. 1 allegato dall'opposta) che confermava la cessione del credito vantato nei confronti dei ### (numero pratica 2033790 codice identificativo cliente NDG 5604433) in favore ### S.r.l. 
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24/4/2023, l'adito Tribunale ha pronunciato ordinanza con cui ha rigettato la richiesta di sospensione dell'esecutorietà del decreto opposto, proposta ai sensi dell'art. 649 c.p.c.. 
Preliminarmente, va rilevata l'infondatezza del primo motivo d'opposizione, relativo al difetto di prova della cessione del credito.  ### pubblicato nella ### del 6/6/2020, ai sensi dell'art. 58 TUB (cfr. doc. 5 allegato al ricorso monitorio), contiene infatti tutti gli elementi identificativi del credito per cui è causa, e risulta pertanto dimostrato come lo stesso sia compreso tra i crediti oggetto dell'avvenuta cessione. 
Sul punto, si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/10/2023 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr., ex plurimis, Cass. sent. n. ###/2017, 17110/2019, ### Civitavecchia, sent. n. 1640/2019). 
Peraltro la società opposta ha prodotto in giudizio la dichiarazione della ### S.p.A (doc. n. 1 allegato dall'opposta) che conferma la cessione del credito vantato nei confronti dei ### (numero pratica 2033790 codice identificativo cliente NDG 5604433) in favore ### S.r.l. 
Al riguardo, la Suprema Corte ha recentemente precisato che il cessionario può in ogni caso raggiungere la prova documentale necessaria, attraverso la produzione in giudizio di una dichiarazione ricognitiva della cessione, rilasciata da parte del creditore cedente (cfr. Cassazione Civile, sez. III, con l'ordinanza del 16 aprile 2021 n. 10200). 
Deve considerarsi infondato anche il secondo motivo di opposizione, relativo alla litispendenza e/o continenza tra domanda di condanna al pagamento del debito introdotta con il ricorso monitorio da ### S.r.l. e giudizio sull'inesistenza e/o nullità del contratto di mutuo, attualmente pendente in Cassazione. 
Ed invero, nel caso che ci impegna è stata effettuata una operazione di cartolarizzazione dei crediti, che richiede l'applicazione della disciplina della cessione del credito e non della cessione del contratto. 
Ne consegue che, in seguito alla cessione, la titolarità del diritto di credito resta all'originario creditorecedente (### S.p.A), mentre l'esercizio del diritto di credito è trasferito al cessionario, ossia alla ### S.r.l. 
In sostanza, il cessionario acquista solo i diritti relativi alla realizzazione del credito ceduto (non tutti i diritti derivanti dal contratto) come le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni riguardanti la titolarità del negozio che appartengono al cedente anche dopo la cessione del credito. 
Per l'effetto, non può esservi certamente rapporto di continenza ovvero litispendenza tra la causa pendente innanzi all'intestato ### e procedimento pendente in sede di legittimità, rubricato al 15693/2020 RG, stante la diversità dei soggetti legittimati a stare in giudizio e della causa petendi. 
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/10/2023
A conferma di tale ricostruzione, si richiamano i principi affermati dalla Suprema Corte con la recente sentenza n. 21843 del 30/08/2019. I giudici di legittimità hanno messo in luce l'erroneità delle argomentazioni dei giudici di merito che tendono ad annullare la differenza intercorrente tra cessione del credito e la cessione del contratto e portano ad applicare quest'ultima alla cartolarizzazione ( Cass. sent. n. 21843/2019, punto 7.1.3). 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri minimi (per evitare liquidazioni sproporzionate rispetto alla complessità della causa) previsti dal DM 55/2014 per le cause di valore compreso tra ### ed ### per le 3 fasi (esclusa quella istruttoria, che non si è svolta).  P.Q.M.  ### ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1. rigetta l'opposizione, e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 251/2022 di questo tribunale, dichiarandolo esecutivo; 2. condanna parte opponente al pagamento delle spese in favore di parte opposta, da quantificarsi in ### per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovuti. 
Sentenza resa in base al combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., in assenza di discussione orale e lettura alle parti.  ### data del deposito Il Giudice dott. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 24/10/2023

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