TRIBUNALE DI CROTONE
Sentenza n. 1138/2018 del 18-09-2018
principi giuridici
L'opposizione alla cartella di pagamento emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione del codice della strada, con cui si deduce la nullità o l'omissione della notificazione del verbale di accertamento, va proposta ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella, senza che possano essere sollevate difese nel merito della pretesa sanzionatoria, salvo che l'amministrazione non dimostri di aver eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale.
In caso di accoglimento dell'opposizione alla cartella di pagamento, l'agente della riscossione, quale soggetto che ha dato causa all'azione esecutiva, può essere condannato in solido alle spese di lite, pur in assenza di litisconsorzio necessario con l'ente impositore.
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testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CROTONE SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 645/2014, avente ad oggetto “appello”, promossa da ### S.P.A. (P. IVA###) in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliat ###; rappresentata e difesa dall' avv. ### giusta procura in atti; APPELLANTE contro ### (C.F. ###), elett.te domiciliato a ####, frazione ####; rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura in atti; APPELLATO e ### in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ######; ### in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ######; ### All'udienza del 18.09.2018 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con concorde rinuncia dei medesimi difensori ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante. In fatto 1. - Con atto di citazione tempestivamente notificato in data ###, ### s.p.a. ha proposto appello avverso la sentenza n. 1001/2013, depositata in data ###, con cui il Giudice di ### di ### in accoglimento dell'opposizione proposta dall'odierno appellato, aveva annullato la cartella esattoriale n. #### 35 emessa, su richiesta della ### di ### a seguito del mancato pagamento del verbale di contestazione di violazioni al codice della strada elevato in data ###. A sostegno del proposto gravame ha formulato i seguenti motivi di impugnazione: 1) l'inammissibilità e/o improponibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado perché proposto ai sensi dell'art. 22 della L. n. 689/1981 anziché nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.; 2) l'incompetenza per territorio del Giudice di prime cure; 3) la violazione del principio della domanda di cui all'art. 112 c.p.c.; 4) l'ingiusta condanna alle spese di lite. 2. - Radicatosi il contraddittorio con la notifica della citazione alle odierne appellata, rimaste contumaci le ### di ### e ### si è costituita in giudizio ### il quale ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, eccependo: 1) l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 618 c.p.c.; 2) la carenza, nel relativo atto, dei requisiti previsti dall'attuale formulazione dell'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 co. 1 del d.l. n. 83/2012 conv. in Legge n. 134 del 2012; 3) l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale ex adverso sollevata, trattandosi di violazione al C.d.S. commessa nel territorio del Comune di ### (cfr. comparsa di costituzione); 4) l'omessa notifica del verbale contestato dalla ### di ### 3. - Istruita la causa in via documentale, la stessa è stata posta in decisione con rinuncia dei difensori ai termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. In diritto 1. - ### risulta infondato sulla scorta delle seguenti considerazioni. 2. - Anzitutto, in rito, non meritano accoglimento le eccezioni di inammissibilità reciprocamente sollevate dalle parti. 2.1. - Difatti, quanto alla forma del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, costituiscono principi di ordine generale quelli contemplati dall'art. 156 c.p.c., a tenore del quale “Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge (principio di tassatività delle c.d. nullità formali) e “La nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato” (principio del raggiungimento dello scopo). Nella specie, alcuna specifico vulnus al contraddittorio ed al proprio diritto di difesa risulta denunciato da parte appellante, sicché è da ritenere che il predetto atto abbia compiutamente raggiunto entrambe le finalità cui era preposto, ossia quella di garantire la vocatio in ius delle controparti e formulare nei loro confronti l'editio actionis. 2.2. - In ordine all'eccepita incompetenza territoriale del giudice originariamente adito, deve osservarsi che con il primo motivo di opposizione alla cartella esattoriale l'originario ricorrente deduceva l'omessa notifica del verbale di contestazione elevato in data ### a ####. Ne discende - per le ragioni che verranno esposte (v. infra) - che il giudizio è stato ritualmente incardinato innanzi al Giudice di ### di ### 2.3. - Con riferimento, poi, all'inammissibilità del gravame censurata dall'odierno appellato, anch'essa deve essere rigettata. 2.3.a. - In primo luogo, è inconferente il richiamo fatto all'art. 618 c.p.c., secondo cui la sentenza che decide il giudizio di opposizione agli atti esecutivi non è appellabile (ma ricorribile in Cassazione), non operando tale regime per le sentenze emessa all'esito del giudizio di opposizione al verbale di accertamento e/o all'esecuzione (cfr. artt. 2 e 7 D. Lgs. n. 150 del 2011 nonché art. 616 c.p.c. come modificato dall'art. 49 co. 2. Legge n. 69 del 2009). 2.3.b. - In secondo luogo, è vero che a seguito delle ultime riforme legislative, volte a limitare la possibilità di accedere ai mezzi di impugnazione delle sentenze in un'ottica di deflazione del contenzioso e di smaltimento dell'arretrato giudiziario, l'appello si è decisamene evoluto da mezzo di gravame a mezzo di impugnazione in senso stretto (“tantum devolutum quantum appellatum”), con il thema decidendum oggetto del giudizio di secondo grado rigidamente delimitato dai motivi di censura. Tuttavia, secondo l'interpretazione consolidatasi in sede giurisprudenziale, le recenti modifiche normative non hanno imposto all'appellante di predisporre un “progetto alternativo di decisione”. In particolare la Suprema Corte ha di recente chiarito che “ciò che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze; per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge. Ne consegue che, così come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente potrebbe porsi soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in un'ipotesi normativa diversa; il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia. Va quindi riaffermato […] che nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado; mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa. ### di un "percorso logico alternativo a quello del primo giudice", però, non dovrà necessariamente tradursi in un "progetto alternativo di sentenza"; il richiamo, contenuto nel citato art. 342, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate (cfr. Cass., ###, 16.11.2017 n. 27199; Cass., sez. VI-3, ord. 30.05.2018 n. 13535). Facendo applicazione dei principi sopra esposti alla fattispecie che ci occupa, deve ritenersi che il contenuto dell'atto di appello in esame consenta il superamento di tale primo e prodromico “filtro di ammissibilità”, essendo chiaramente enucleate sia le ragioni che - secondo l'appellante - minano la legittimità e logicità del percorso argomentativo posto a fondamento della pronuncia di primo grado sia le conseguenze giuridiche derivanti dall'accoglimento delle doglianze formulate. 3. - Nel merito, giova preliminarmente rilevare che in materia di opposizione al verbale di contestazione delle norme del codice della strada ed ai suoi rapporti con l'opposizione alla cartella di pagamento emessa ai fini della riscossione coattiva del credito al pagamento della sanzione amministrativa irrogata con il primo si è registrato l'intervento di una recente pronuncia delle ### della Suprema Corte, le quali hanno preso espressa posizione sul punto. In particolare, con la sentenza del 22.09.2017 n. 22080 sono stati enunciati i seguenti principi: “Quanto alla formazione del titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento, va premesso che si tratta di un "titolo esecutivo" del tutto peculiare; esso consente all'ente che irroga la sanzione di avviare la riscossione coattiva, iscrivendo al ruolo esattoriale le somme pretese per la sanzione amministrativa e gli accessori. Questa idoneità del verbale di accertamento viene meno, ai sensi dello stesso art. 203 C.d.S., in caso di ricorso al prefetto (a cui può eventualmente seguire la formazione dell'ordinanza-ingiunzione, che è titolo esecutivo stragiudiziale, di provenienza e contenuto differenti) ovvero in caso di pagamento in misura ridotta (che chiude la vicenda in sede amministrativa). […]Questa efficacia -in mancanza di sospensioneconsente all'ente impositore di procedere all'iscrizione a ruolo, anche in pendenza di giudizio di opposizione. Peraltro, nel caso di rigetto dell'opposizione, la sentenza, sostituendosi al verbale come titolo esecutivo sulla base del quale iniziare (o proseguire) la riscossione coattiva, determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo ed il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. […]Stando al testo dell'art. 203 C.d.S., nonché al testo dell'art. 204 bis C.d.S. (ed, oggi, del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7), perché il verbale di accertamento costituisca "titolo esecutivo" è sufficiente l'omesso ricorso alla tutela amministrativa e l'omesso pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore, poiché la somma da iscrivere a ruolo è predeterminata per legge. […]La notificazione tempestiva del verbale di accertamento attiene alla modalità di formazione del titolo esecutivo, ma la violazione dell'obbligo di notificazione tempestiva che incombe sull'amministrazione non impedisce la venuta ad esistenza del "titolo esecutivo", piuttosto dà luogo ad un titolo esecutivo viziato formalmente, perchè è stato invalido od irregolare il suo procedimento di formazione. […] Orbene, nel sistema delineato dal codice della strada (ed, oggi, dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7) il rimedio tipico per fare valere i vizi del titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento va individuato nell'opposizione a questo verbale, senza alcuna distinzione tra diversi vizi di forma (non essendovi un apparato normativo che -pur tenendo conto delle debite differenzeconsenta di distinguere tra inesistenza, da un lato, e nullità o tardività della notificazione dall'altro, come è per il decreto ingiuntivo, secondo giurisprudenza oramai consolidata). In particolare, la violazione delle regole di formazione del titolo stragiudiziale deve essere fatta valere col rimedio tipico, sia che si tratti di violazioni che abbiano impedito del tutto la conoscenza della contestazione sia che si tratti di violazioni che questa conoscenza abbiano consentito, ma abbiano comunque viziato il titolo, irregolarmente formato. […] ### di cui alla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 e art. 204 bis C.d.S. (ed oggi di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7) è rimedio omnicomprensivo e idoneo alla delibazione da parte del giudice ordinario di qualsivoglia vizio dell'atto sanzionatorio, compresi i vizi che attengono al procedimento seguito per la sua formazione. Una volta escluso che l'omessa (o la tardiva o l'invalida) notificazione del verbale di accertamento impedisca la formazione del titolo esecutivo, influenzando piuttosto la regolarità formale dell'azione della p.a., va esclusa la possibilità di esperire l'opposizione all'esecuzione, ove fondata sulla causa petendi della ### mancanza di titolo esecutivo. […] Va affermato il seguente principio di diritto: "### alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento". ### al riguardo le seguenti precisazioni. La prima precisazione attiene al modo di operare del fatto estintivo dell'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, previsto dall'art. 201 C.d.S., comma 5, e costituito dalla omessa od intempestiva notificazione del verbale. Una volta divenuto definitivo [ndr, decorso il termini dei trenta giorni dalla notifica della cartella esattoriale] l'accertamento contenuto nel verbale non opposto è preclusa la verifica della sussistenza dei fatti costitutivi/impeditivi della pretesa sanzionatoria in esso consacrata, tra cui anche la notifica/omessa notifica del verbale. La seconda precisazione attiene all'ambito oggettivo di operatività del giudizio di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada. Non vi è dubbio che, attenendo la notificazione tempestiva al fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria, questa rientri nell'oggetto del giudizio di opposizione al verbale di accertamento. ### diretta all'autorità giudiziaria ordinaria per dedurre il fatto estintivo/impeditivo costituito dalla omessa, tardiva od invalida notificazione del verbale di accertamento allora è quella attualmente disciplinata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7. Se l'interessato non è stato posto in condizioni di fruire di questa azione, la stessa dovrà essere esercitata nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, non potendo operare la decadenza se non a seguito della conoscenza dell'atto sanzionatorio da impugnare (cfr. Cass. 4 agosto 2016, n. 16282). Peraltro, ove questo atto sia stato conosciuto dall'interessato a seguito di notificazione valida, ma intervenuta oltre il termine dell'art. 201 C.d.S., l'azione dovrà essere esercitata nel termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione ### del verbale di accertamento, non essendovi ragioni di tutela del destinatario della sanzione che impongano di attendere la notificazione della cartella di pagamento. Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà appunto quello dell'opposizione a questo verbale ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011,art. 7. Se proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice adito, essendo a questi riservata l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte. ### tuttavia un'ulteriore precisazione, che serve a chiarire un punto non affrontato nei precedenti giurisprudenziali su citati come espressione dell'orientamento qui preferito, e che involge anche una questione terminologica. ### esercitata dopo la notificazione della cartella di pagamento per dedurre il vizio di notificazione del verbale di accertamento, come sopra delineata, non è un'azione "recuperatoria" in senso proprio. Tale, infatti, si configura l'azione che venga esperita contro l'ordinanza-ingiunzione non notificata, oggi ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, recuperando, appunto, dopo la notificazione della cartella di pagamento, il mezzo di tutela del quale la parte non si è potuta tempestivamente avvalere per l'omessa od invalida notificazione dell'ordinanza-ingiunzione. In questa eventualità, il destinatario dell'ingiunzione (e della cartella) può "recuperare" tutte le difese che avrebbe potuto svolgere avverso l'ordinanza-ingiunzione, sia sul piano formale (riguardanti perciò il procedimento di formazione del titolo) sia sul piano sostanziale (riguardanti perciò la pretesa sanzionatoria). Viceversa, quando viene "recuperata", dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione oggi disciplinata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 per dedurre l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se l'amministrazione -che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestivanon dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. In sintesi, ciò che viene "recuperato" è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione. […] Pare opportuno infine svolgere […]le seguenti notazioni conclusive. Il destinatario della cartella di pagamento che non abbia ricevuto la notificazione del verbale di accertamento non è affatto privato di tutela nei confronti dell'amministrazione, soltanto che questa va esercitata entro un termine di decadenza di durata pari a quello del quale si sarebbe potuto avvalere ove, ricevendo la notificazione, avesse inteso contestare la conformità a diritto dell'irrogazione della sanzione. Né è da discutere del venir meno della possibilità di "recupero" del pagamento in misura ridotta, perché, per quanto detto sopra, con riferimento alle infrazioni al codice della strada, non è data possibilità alternativa tra l'estinzione della pretesa sanzionatoria e l'inammissibilità dell'opposizione tardiva. Restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ.. Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art. 28 richiamato (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione). In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sè stante (riferito cioè al fatto estintivo contemplato dall'art. 201, comma 5, che va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ.. Parimenti, saranno contestabili con quest'ultimo rimedio tutte le pretese di pagamento dell'amministrazione e dell'agente della riscossione che trovino ragione in fatti precedenti l'iscrizione a ruolo ma successivi all'emissione del verbale di accertamento, in quanto la relativa deduzione non ne sarebbe stata possibile anche se la notificazione di questo fosse stata regolarmente eseguita. Infine [...] va osservato che non è senza conseguenze la circostanza che l'azione venga esperita dall'interessato a seguito della ricezione di una cartella di pagamento (ovvero di un altro atto successivo esecutivo), che si assuma aver costituito il primo atto per il cui tramite sia stata acquisita la conoscenza della sanzione amministrativa. La doglianza di regola va rivolta contro i legittimati passivi individuati, oggi, dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 5. Tuttavia, la considerazione che, nell'eventualità dell'accoglimento, venga meno anche l'atto dell'agente della riscossione e che comunque questo sia stato causa immediata dell'opposizione legittima passivamente quest'ultimo, senza peraltro dare luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr. Cass. S.U. 25 luglio 2007, n. 16412) e ne consente, in caso di soccombenza, anche la condanna alle spese in favore dell'opponente (cfr. Cass. ord. 6 febbraio 2017, n. 3101)”. Orbene, nel caso in esame, l'###, pur essendo gravato del relativo onere, non ha fornito prova della notifica del verbale di contestazione del 13.10.2008 al trasgressore, il quale risulta esserne stato edotto solo a seguito della ricezione della cartella di pagamento. Quest'ultima, pertanto, ancorché immune da vizi propri e tempestivamente notificata, risulta tuttavia inficiata da un'invalidità derivata, in quanto mutuata da un titolo esecutivo illegittimo, così giustificando il suo contestuale annullamento. 4. - In relazione alle spese di lite, la circostanza che la fase della riscossione - logicamente e cronologicamente succedanea rispetto a quella impositiva “a monte” - sia stata ritualmente espletata non esclude che, nel caso di accoglimento dell'opposizione, sia condannato in solido alle spese di lite anche l'Agente concessionario del relativo servizio pubblico. Infatti, l'unico ed immancabile soggetto nei cui confronti è necessario dispiegare la contestazione è proprio quello che, in virtù della configurazione dell'attuale sistema, fondato sulla scissione istituzionalizzata tra titolarità del credito e titolarità del potere di azione esecutiva, a quest'ultima ha dato in concreto luogo o ha in concreto minacciato di dare luogo: vale a dire l'agente della riscossione. Pertanto, sia pure per un dovere istituzionale, è questo il solo soggetto che fa sorgere l'onere di contestazione in capo al debitore ed è quindi giocoforza che sia esso a sopportarne le conseguenze in dipendenza della sua veste, per il caso di fondatezza delle contestazioni all'azione esecutiva da esso stesso posta in essere (cfr., da ultimo, Cass., sez. VI-3, ord. 6.02.2017 n. 3101). °°°° Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, deve darsi atto che l'impugnazione è stata interamente respinta e che la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. Il Giudice del Tribunale di ### dott. ### in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 645/2014, così statuisce: rigetta l'appello proposto da ### s.p.a. avverso la sentenza n. 1001/2013 emessa dal Giudice di ### di ### in data ###; condanna ### s.p.a. alla rifusione in favore di ### delle spese di lite, distratte in favore del difensore antistatario avv. ### che liquida per il primo grado in ### e per il presente giudizio in ### per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, deve darsi atto che l'impugnazione è stata interamente respinta e che la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Così deciso in ### il ###.Il GIUDICE
dott. #### 15 D.M. 44/2011 RG n. 645/2014




sintesi e commento
Opposizione a Cartella Esattoriale: Omessa Notifica del Verbale di Accertamento e Vizi Derivati
La pronuncia in commento affronta il tema dell'opposizione a una cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria derivante da una violazione del Codice della Strada. La vicenda trae origine da un verbale di contestazione elevato nel 2008 per una presunta infrazione. A seguito del mancato pagamento, l'ente creditore ha emesso una cartella esattoriale.
L'intimato ha impugnato la cartella, eccependo di non aver mai ricevuto la notifica del verbale di accertamento. Il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione, annullando la cartella. La società di riscossione appellava la decisione, contestando la forma del ricorso introduttivo, l'incompetenza territoriale del giudice di primo grado, la violazione del principio della domanda e l'ingiusta condanna alle spese di lite.
Il Tribunale ha rigettato l'appello, richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di opposizione a cartella esattoriale per sanzioni amministrative. Il giudice ha evidenziato come l'omessa o invalida notifica del verbale di accertamento costituisca un vizio del procedimento di formazione del titolo esecutivo, che deve essere fatto valere con l'opposizione al verbale stesso.
Nel caso specifico, l'ente impositore non aveva fornito la prova della notifica del verbale di contestazione al presunto trasgressore, il quale ne era venuto a conoscenza solo con la ricezione della cartella di pagamento. Pertanto, pur riconoscendo la regolarità formale della cartella e la sua tempestiva notifica, il Tribunale ha ritenuto che essa fosse viziata in via derivata, in quanto fondata su un titolo esecutivo illegittimo. Di conseguenza, ha confermato l'annullamento della cartella.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha ribadito che, in caso di accoglimento dell'opposizione, anche l'agente della riscossione può essere condannato in solido, in quanto soggetto che ha dato concreto avvio all'azione esecutiva.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.