TRIBUNALE DI CROTONE
Sentenza n. 232/2024 del 22-03-2024
principi giuridici
Grava sul soggetto che agisce per il riconoscimento del diritto alla rendita e all'assegno una tantum di cui agli artt. 85 e 131, d.p.r. 1124/1965, l'onere di provare il nesso causale tra la morte del lavoratore e l'infortunio sul lavoro subito o la malattia professionale contratta dallo stesso prima del decesso.
La causa violenta richiesta dall'art. 2 del d.P.R. 1124/1965 per l'indennizzabilità dell'infortunio è ravvisabile anche in uno sforzo fisico che non esuli dalle condizioni tipiche del lavoro cui l'infortunato sia addetto, purché lo sforzo stesso, ancorché non straordinario o eccezionale, sia diretto a vincere dinamicamente una resistenza, ossia una forza antagonista, peculiare della prestazione di lavoro o del suo ambiente, e abbia determinato, con azione rapida ed intensa, una lesione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
TRIBUNALE DI CROTONE ### proc. n.651/2023 R.G. IL GIUDICE Esaminato il ricorso; visto l'art.415 c.p.c.; rilevato che, in base all'art.127 ter c.p.c., “l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a 15 giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro 5 giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei 5 giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. [...] Il giudice provvede entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note. Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti”; FISSA per il giorno 07/07/2023, ore 09:00, l'udienza di discussione della causa, avvertendo che, a mente dell'art.416 c.p.c., il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito di una memoria difensiva nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni (processuali e di merito) che non siano rilevabili d'ufficio e devono essere indicati specificatamente, sempre a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed i documenti che deve contestualmente depositare. Dispone che il ricorrente notifichi al convenuto il ricorso, unitamente al presente decreto di fissazione dell'udienza, nei termini di legge. Dispone che la trattazione della causa avvenga mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine fino alle ore 09:00 del 07/07/2023 per il deposito delle predette note scritte. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Crotone, 25/03/2023. Il Giudice (dott. ######. Veneto n. 60 - Catanzaro TRIBUNALE CIVILE DI CROTONE ### udienza 07/7/2023 - G.L. Dr. ### (n. 651/2023 r.g.) #### per l'I.N.A.I.L. - ### per l'### contro gli ### cod. fisc. ###, p. iva ###, con sede ###, in persona del ### per la ### in carica “pro tempore”, Dr. ### giusta delibera del Consiglio di ### del 25.02.1998, prot. n. 154, elettivamente domiciliat ###(###), presso l'Avv. ### (cod. fisc. ###) pec ###; e-mail ###) dalla quale unitamente all'Avv. ### del ### di ### (cod. fisc.: ###; pec ###; fax 0961-535303; e-mail ###) è rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti rogata per Dr.ssa ### notaio in ### in data in data ###, rep. 47098; racc. n. 17470 - convenuto - ####, con l'avv. ### - ricorrente - ********* La sig.ra ###, con ricorso 22/3/2023, ha evocato in giudizio, dinanzi a codesto On. Tribunale, l'### invocando il giudiziale accertamento della natura professionale dell'infortunio mortale occorso al #### in data ### e la condanna dell'### convenuto al pagamento in proprio favore della rendita a superstiti e dell'assegno funerario. A sostegno dell'azione proposta ha dedotto: H di essere la vedova del ridetto sig. ### il quale, in vita, lavorava alle dipendenze della ### S.e.l.S. con qualifica di operatore ### H che il suo defunto marito, nel pomeriggio del 29/4/2022, mentre svolgeva, presso la struttura datoriale sita in ### la sua attività lavorativa (in quel frangente consistente nella rasatura dell'erba del giardino mediante impiego di un tagliaerba), è stato colto da un malore, si è accasciato in terra ed è deceduto; H che nel certificato necroscopico dell'ASP di ### è stato indicato, quale presumibile causa del decesso, “possibile IMA”; H che l'### al quale l'evento è stato denunciato, non ha inteso ammetterlo all'indennizzo; H che, a suo dire, l'infarto che ha condotto a morte il suo dante causa sarebbe stato causato dall'attività lavorativa al cui svolgimento quest'ultimo era dedito; H di aver infruttuosamente espletato il preventivo procedimento amministrativo. Impugnando e contestando l'intero contenuto del ricorso avversario, con la presente memoria, come sopra rappresentato e difeso, si costituisce in giudizio l'### deducendo ed eccependo in ### e ### La domanda proposta dalla ricorrente è destituita da fondamento e come tale dovrà essere rigettata. Per cominciare si osserva che difetta nel caso di specie la prova in ordine alle reali cause del decesso del sig. ### Il certificato necroscopico dell'ASP di ### prodotto ed enfatizzato da controparte, infatti, indica quale possibile (neanche probabile) causa del decesso un infarto miocardio acuto del cui effettivo verificarsi, tuttavia, non vi è alcuna prova. Ma quand'anche volesse ammettersi che il #### sia stato effettivamente colto da ### ciò con consentirebbe di ritenere il suo decesso quale infortunio lavorativo. In argomento di eccepisce quanto appresso. 1) Per esplicita ammissione della ricorrente, il sig. ### era un ### le cui mansioni consistevano “nell'impiego di riordino biancheria, rifacimento letti, trasporto dei degenti, assistenza ai pazienti … sanificazione e pulizia delle apparecchiature, riordino dei carrelli per l'igiene, riordino e approvvigionamento dei carrelli per la terapia farmacologica e per le medicazioni, attività di igiene diretta sui pazienti” (così si legge a pagine 3 e 4 del ricorso avversario). Orbene, secondo la prospettazione avversaria, il sig. ### sarebbe stato colto da infarto nel mentre era intento allo svolgimento di attività di giardinaggio mediante impiego di un tagliaerba. Si tratta, come è evidente, di una attività del tutto avulsa dalle mansioni lavorative che gli erano proprie il che impone di ritenere che, quand'anche fosse dimostrata la ricorrenza dell'imprescindibile presupposto della causa violenta (in argomento si rimanda a quanto si dirà appresso), l'evento non potrebbe essere ammesso all'indennizzo per difetto dell'ulteriore presupposto dell'occasione di lavoro e ancora in quanto ascrivibile a rischio elettivo per aver il lavoratore arbitrariamente scelto di dedicarsi al compimento di un'attività alla quale non era tenuto. 2) Un'altra ragione dimostra, con efficacia tranciante, l'infondatezza della pretesa avversaria. La giurisprudenza di legittimità ha tempo chiarito che l'infarto del miocardio può essere qualificato come infortunio sul lavoro, ma solo allorché sia stato provocato dal compimento di uno sforzo messo in atto nello svolgimento di un gesto lavorativo e “purché lo sforzo stesso si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo” ( Cass. Civ. sentenza n. 17286/2012). In altre e più semplici parole l'infortunio da infarto può ritenersi provocato da causa violenta (e quindi indennizzato) solo allorché si dimostri (con onere della prova a carico del lavoratore assicurato ovvero, in caso di infortunio mortale, dei suoi superstiti) che la sua insorgenza sia stata determinata dal compimento di uno sforzo di intensità e durata adeguate a provocarne l'insorgenza. Nel caso di specie il dante causa della ricorrente, allorché fu colto da malore, era dedito allo svolgimento di attività di giardinaggio nel giardino annesso ad una struttura sanitaria; si trattava, quindi, di una attività che non comportava il compimento da parte sua di alcun sforzo, men che meno di intensità idonea a determinare l'insorgenza a suo carico di un ### Né si dica che lo sforzo sarebbe stato indotto dall'utilizzo del tagliaerba; ciò in quanto (come è a tutti noto) il tagliaerba è un piccolo attrezzo dotato di ruote, di peso modesto il cui utilizzo non comporta l'uso di forza alcuna. In argomento occorre ancora evidenziare che il decesso del sig. ### è avvenuto a fine aprile (giorno 29) alle ore 16,40 e, quindi, allorché il clima doveva essere particolarmente mite come è di solito alle ore pomeridiane, nel pieno della stagione primaverile. Da ultimo si eccepisce la non conferenza ai fini del decidere degli argomenti avversari riferiti ai principi di diritto espressi dalla giurisprudenza con riferimento allo stress emotivo psicologico e ambientale del lavoratore colto da infarto. Nel caso di specie, infatti, non è stata da controparte allegata e neanche dimostrata la ricorrenza di tale condizione di stress a carico del dante causa della ricorrente. Resta in definitiva dimostrata la perfetta legittimità del provvedimento 08/11/2022 (doc. n. 01) con il quale l'### ha definito negativamente la pratica riferita al decesso del sig. ### Pertanto, si rassegnano le seguenti ### piaccia all' On. Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e conclusione disattesa, rigettare il ricorso avversario siccome infondato. Spese come per legge. ###: H si formula opposizione all'ammissione della prova testimoniale chiesta da controparte stante la non conferenza, ai fini del decidere, dell'accertamento delle circostanze oggetto dei capitoli di prova; ed infatti se anche fosse dimostrato che il sig. ### allorché fu colto da malore, fosse intento al taglio dell'erba nel giardino del centro di accoglienza di ### ciò non varrebbe a dimostrane né l'insorgenza a suo carico di un IMA né il compimento da parte sua di uno sforzo lavorativo; H si formula opposizione all'ammissione della ctu chiesta da controparte che, in mancanza di prova in ordine alle reali cause del decesso e al compimento di uno sforzo lavorativo da parte del dante causa della ricorrente, avrebbe scopo meramente esplorativo ed inammissibile funzione suppletiva del difetto di allegazione e prova dei fatti costituenti il fondamento della pretesa giudizialmente avanzata dalla ricorrente; H in caso di ammissione della ridetta ctu, si nominano quali consulenti tecnici di parte dell'### la Dr.ssa ### della ### di #### e la Dr.ssa ### della ### di ####, e si chiede sia demandata al nominando C.T.U. la soluzione dei seguenti quesiti: “accerti il c.t.u., esaminati gli atti e i documenti di causa: a) quale sia stata la causa del decesso del sig. ### b) se tale decesso possa ritenersi avvenuto per causa violenta e in occasione di lavoro; c) se l'attività svolta dal dante causa della ricorrente allorché fu colto da malore sia stata caratterizzata dalla presenza di uno sforzo di entità e durata adeguate a provocarne la morte”. Si producono presente memoria e ricorso avversario nonché i sotto indicati documenti: 1) provvedimento ### 8/11/2022 chiusura negativa della pratica; 2) copia procura generale alle liti. #### 20 giugno 2023. Avv. ##### proc. n.651/2023 R.G. IL GIUDICE ter c.p.c., in relazione alla quale le parti hanno depositato le note scritte; ammette le prove testimoniali richieste dalle parti; visto il d.lgs.116/2017; ritenuto che, in relazione al presente procedimento, possa essere disposta la delega al giudice onorario di pace di compiti e attività, al fine di assicurare la ragionevole durata de l procedimen to medes imo , nel ri spet to dei c ri ter i e dei limiti posti 10, commi 11 e 12, d.lgs.116/2017; DELEGA al G.O.P. dott.ssa ### per l15/9/2023 (ore 10.00), provvedimenti nel caso di mancata comparizione dei testi. Fissa sin da ora, per la discussione della causa innanzi al sottoscritto giudicante, la successiva udienza del 27/10/2023, ore 9.00, disponendo che la trattazione della causa avvenga ex art.127 ter c.p.c. mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine fino alle ore 9.00 del 27/10/2023 per il deposito delle predette note scritte. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. ### 07/07/2023. Il Giudice (dott. #### SEZ. ### E #### “### SCRITTA” ex art. 127 ter c.p.c. (come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 2022) Parti: ### / ### Civ. n. 651/2023 R.G. G.I.: Dott. ### Udienza del 7.07.2023 <<<<<>>>>> ###. ### in qualità di difensore costituito nell'interesse della ###ra ### giusta procura in atti, con le presenti note, in adempimento all'ordinanza emessa da ### finalizzate alla “trattazione scritta”, si riporta, integralmente, al contenuto dell'atto introduttivo del presente giudizio, sia di merito che d'istruttoria, nonché ai relativi documenti allegati in sede ###giudizio, insistendo, nel contempo, nell'accoglimento delle conclusioni ivi trascritte, nessuna esclusa. Ciò premesso, si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori così come richiesti nel ricorso introduttivo (interrogatorio formale e prova testimoniale) e laddove gli stessi non dovessero appalesarsi necessari si insiste nell'ammissione della già richiesta #### 26.06.2023 Avv. ### N. R.G. 651/2023 ### di #### n. r.g. 651/2023 ##### PARTE RICORRENTE e ### PARTE RESISTENTE Oggi 15 settembre 2023, alle ore 10.00 innanzi alla Dott.ssa ### nel procedimento contro ### iscritto al n. r.g. 651/2023. E' presente per il ricorrente l'Avv. ### che dichiara di aver depositato nel fascicolo telematico la citazione dei testi oggi presenti. Per l'### è presente l'avv. ### per delega dell'Avv. ### e dell'Avv. ### E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa ### Entrambi i procuratori chiedono di procedersi all'escussione dei testi ammessi. ### dispone in conformità. Viene introdotto il teste ### nato a #### il ### ed ivi residente alla ###, identificato a mezzo di C.I. n. ###, rilasciata dal Ministero dell'### indifferente. Previo giuramento di rito, il teste dichiara: ADR: “Confermo il capitolo 1a che mi viene letto e cioè che il sig. ### al momento del decesso svolgeva attività di giardinaggio nella ### presso cui era stato assunto. Preciso che anche io lavoravo come cuoco presso la medesima ### S.r.l.”. ADR: “Confermo il capitolo 1b che mi viene letto e cioè che il sig. ### al momento del decesso era alla conduzione di un tagliaerba ed era intento alla rasatura del giardino del ### di ### Preciso di essere stato chiamato appena verificatosi l'accaduto e di essere accorso sul posto dove ho visto il sig. ### accasciato a terra. Preciso, inoltre, che era già giunto il 118”. ### da atto che le dichiarazioni rese dal testimone sono lette al dichiarante. Viene introdotto il teste ### nato a ### il ### ed ivi residente ###, identificato a mezzo di patente di guida n. ###, rilasciata dal ### indifferente. Previo giuramento di rito, il teste dichiara: ADR: “Confermo il capitolo 1a che mi viene letto e cioè che il sig. ### al momento del decesso svolgeva attività di giardinaggio nella ### presso cui era stato assunto. Preciso che eravamo entrambi di turno e che sono stato io il primo a soccorrerlo”. ADR: “Confermo il capitolo 1b che mi viene letto e cioè che il sig. ### al momento del decesso era alla conduzione di un tagliaerba ed era intento alla rasatura del giardino del ### di ### Preciso che anche io stavo facendo lo stesso lavoro ed ero lì con lui.”. ### da atto che le dichiarazioni rese dal testimone sono lette al dichiarante. A questo punto le parti chiedono il rinvio alla già fissata udienza davanti al ### delegante dott. #### del ### atteso quanto sopra, rinvia la causa alla già fissata udienza del 27.10.2023, ore 9.00, dinnanzi al dott. ### Verbale chiuso alle ore 10.30. ###, ###.ssa #### proc. n.651/2023 R.G. ### All'esito dell'udienza svoltasi ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in relazione alla quale le parti hanno depositato le note scritte; ritenuta la causa matura per la decisione, rinvia il processo per la discussione all'udienza del 22/3/2024, ore 9.00. Dispone che la trattazione della causa avvenga mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine fino alle ore 9.00 del 22/3/2024 per il deposito delle predette note scritte. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. ### 27/10/2023. ### (dott. #### SEZ. ### E #### “### SCRITTA” ex art. 127 ter c.p.c. (come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 2022) Parti: ### / ### Civ. n. 651/2023 R.G. G.I.: Dott. ### Udienza del 27.10.2023 <<<<<>>>>> ###. ### in qualità di difensore costituito nell'interesse della ###ra ### giusta procura in atti, con le presenti note, in adempimento all'ordinanza emessa da ### finalizzate alla “trattazione scritta”, si riporta, integralmente, al contenuto dell'atto introduttivo del presente giudizio, sia di merito che d'istruttoria, nonché ai relativi documenti allegati in sede ###giudizio, insistendo, nel contempo, nell'accoglimento delle conclusioni ivi trascritte, nessuna esclusa. Stante l'avvenuta escussione dei testi, s'insiste nell'ammissione degli ulteriori mezzi istruttori, nessuno escluso, già ivi richiesti; in particolar modo si chiede ### ammettersi CTU medico legale, volta ad accertare il nesso causale tra l'evento morte e l'attività lavorativa svolta dal defunto #### e pertanto, dichiarare se l'evento morte per cui è causa possa essere inquadrato o meno come infortunio sul lavoro. ### 18.09.2023 Avv. #####. Veneto n. 60 - #### causa ### contro I.N.A.I.L. udienza 27/10/2023 - G.L. Dr. ### - n. 651/2023 r.g. ********* ### in difesa e nell'interesse dell'### per l'### contro gli ### (I.N.A.I.L.), rappresentato e difeso dall'Avv. ### - resistente - ####, con l'avv. ### - ricorrente - ******** L'### in ottemperanza a quanto disposto da codesto On. ### in persona del G.L. Dr. ### con ordinanza 07/7/2023, deposita le presenti note di trattazione scritta con le quali insiste in tutte le difese, le eccezioni, le richieste (anche istruttorie) e le conclusioni formulate nella propria memoria di costituzione e difesa e chiede che la causa sia decisa. #### 16 settembre 2023. Avv. ### SEZ. ### E #### “### SCRITTA” ex art. 127 ter c.p.c. (come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 2022) Parti: ### / ### Civ. n. 651/2023 R.G. G.I.: Dott. ### Udienza del 22.03.2024 <<<<<>>>>> ###. ### in qualità di difensore costituito nell'interesse della ###ra ### giusta procura in atti, con le presenti note, in adempimento all'ordinanza emessa da ### in data ###, finalizzate alla “trattazione scritta”, si riporta, integralmente, al contenuto dell'atto introduttivo del presente giudizio, sia di merito che d'istruttoria, nonché ai relativi documenti allegati in sede ###giudizio, insistendo, nel contempo, nell'accoglimento delle conclusioni ivi trascritte, nessuna esclusa, che per mero scrupolo difensivo qua di seguito vengono integralmente riportate: In via preliminare a) ### e dichiarare che, l'avvenuto decesso del #### è avvenuto, in data ###, in costanza dello svolgimento della propria attività lavorativa; b) ### e dichiarare che, l'evento morte sia da configurarsi come infortunio sul lavoro e per l'effetto c) accertarsi e dichiararsi il diritto dell'odierna ricorrente ad ottenere la relativa rendita, spettante ai superstiti; d) dichiararsi, altresì, il diritto dell'odierna ricorrente ad ottener la corresponsione del relativo assegno funerario ex art. 85 d.p.r. n. 112/65, a decorrere dal giorno successivo all'avvenuto decesso. Con vittoria di spese e competenze di giudizio. ### 11.03.2024 Avv. #####. Veneto n. 60 - #### causa ### contro I.N.A.I.L. udienza 22/3/2024 - G.L. Dr. ### - n. 651/2023 r.g. ********* ### in difesa e nell'interesse dell'### per l'### contro gli ### (I.N.A.I.L.), rappresentato e difeso dall'Avv. ### - resistente - ####, con l'avv. ### - ricorrente - ******** L'### in ottemperanza a quanto disposto da codesto On. ### in persona del G.L. Dr. ### con ordinanza 27/10/2023, deposita le presenti note di trattazione scritta con le quali insiste in tutte le difese, le eccezioni, le richieste e le conclusioni formulate nella propria memoria di costituzione e difesa e chiede che la causa sia decisa con il rigetto del ricorso avversario. #### 30 ottobre 2023. Avv. #### proc. n.651/2023 R.G. ### All'esito dell'udienza svoltasi ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., in relazione alla quale le parti hanno depositato le note scritte; ritenuta la causa matura per la decisione, rinvia il processo per la discussione all'udienza del 22/3/2024, ore 9.00. Dispone che la trattazione della causa avvenga mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine fino alle ore 9.00 del 22/3/2024 per il deposito delle predette note scritte. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. ### 27/10/2023. ### (dott. ### Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. #### nome del popolo italiano Il giudice del lavoro dr. ### ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta al n.651/2023 del ### e promossa da #### con l'avv. ### Ricorrente nei confronti di ### con gli avv.ti ### e ### Convenuto *** ### La parte ricorrente (erede di ### ha chiesto l'accertamento del diritto alla rendita ed all'assegno una tantum di cui agli artt.85 e 131, d.p.r.1124/1965 e la condanna dell'### al pagamento di quanto dovuto a tali titoli. L'### ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono. Gli artt.85 e 131, d.p.r.1124/1965 prevedono il diritto dei superstiti dei lavoratori deceduti in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale ad una rendita e ad un assegno una tantum: grava sul superstite l'onere ex art.2697 (co.1) c.c. di provare il nesso causale tra la morte del lavoratore e l'infortunio sul lavoro subito/la malattia professionale contratta dallo stesso prima del decesso. Venendo al caso di specie, la parte ricorrente non ha assolto all'onere di dimostrare che ### deceduto in data ### mentre era intento con un tagliaerba alla rasatura del giardino della struttura presso cui lavorava (vedi dichiarazioni rese dai testi ### e ### nell'udienza del 15/9/2023) con la qualifica di operatore socio assistenziale (vedi modello ### in atti), fu vittima di un infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro. Invero, ″la causa violenta richiesta dall'art.2 del d.P.R.1124/1965 per l'indennizzabilità dell'infortunio, che agisce dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, è ravvisabile anche in uno sforzo fisico che non esuli dalle condizioni tipiche del lavoro cui l'infortunato sia addetto, purché lo sforzo Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/03/2024 stesso, ancorché non straordinario o eccezionale, sia diretto a vincere dinamicamente una resistenza, ossia una forza antagonista, peculiare della prestazione di lavoro o del suo ambiente, e abbia determinato, con azione rapida ed intensa, una lesione‶, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell'attività lavorativa svolta e alla loro eventuale connessione con le cause del decesso (Cass., sez. lav., n.27831/2009). Orbene, tornando alla fattispecie in esame e considerato che la morte di ### è presumibilmente (neanche sicuramente) intervenuta per un infarto miocardico acuto (vedi certificato necroscopico in atti), questo ### ritiene che le caratteristiche dell'attività lavorativa espletata da ### prima del decesso (anche se esorbitanti rispetto alle mansioni di operatore socio assistenziale per cui era stato assunto) non fossero tali da cagionare un infarto miocardico acuto (in omaggio al principio, valido in ambito civilistico, del ″più probabile che non‶), in quanto non vi è prova del fatto che il tagliaerba, probabilmente dotato anche di ruote, fosse particolarmente pesante o che le condizioni climatiche fossero particolarmente avverse (quel giorno, anzi, non poteva fare troppo caldo, perché ### è deceduto in primavera e non di estate). Non avendo la parte ricorrente assolto al proprio onere probatorio, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Il tenore della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Spese compensate. ### 22/03/2024. ### (dott. ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 22/03/2024




sintesi e commento
Mancanza di Nesso Causale tra Attività Lavorativa e Decesso: Rigetto della Domanda di Rendita per Infortunio sul Lavoro
La pronuncia in esame trae origine dal ricorso presentato da un soggetto, in qualità di erede, volto ad ottenere il riconoscimento del diritto alla rendita e all'assegno una tantum previsti in favore dei superstiti di lavoratori deceduti a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale. L'azione era motivata dal decesso del proprio congiunto, avvenuto mentre questi era impegnato nella rasatura del giardino della struttura presso cui prestava servizio come operatore socio assistenziale. L'ente previdenziale si è costituito in giudizio contestando la sussistenza dei presupposti per l'indennizzabilità dell'evento, chiedendo il rigetto della domanda.
Il giudice ha rigettato il ricorso, ritenendo non provato il nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dal defunto e il decesso. In particolare, il giudice ha evidenziato come, pur essendo pacifico che il decesso fosse avvenuto mentre il lavoratore utilizzava un tagliaerba, non era stata fornita la prova che tale attività, sebbene esorbitante rispetto alle mansioni proprie della qualifica di operatore socio assistenziale, avesse comportato uno sforzo fisico tale da cagionare l'infarto miocardico acuto che si presumeva avesse causato il decesso. Il giudice ha sottolineato che, in base al principio del "più probabile che non", non era emersa la prova che il tagliaerba fosse particolarmente pesante o che le condizioni climatiche fossero avverse, elementi che avrebbero potuto concorrere a determinare l'evento infausto. Di conseguenza, non essendo stato assolto l'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente, il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese di lite.
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