TRIBUNALE DI LOCRI
Sentenza n. 265/2023 del 28-04-2023
principi giuridici
In tema di azione di rivendicazione, l'attenuazione dell'onere probatorio gravante sull'attore si verifica qualora il convenuto ammetta, in modo non equivoco, che, almeno fino a un certo momento, il bene conteso era di proprietà dell'attore o dei suoi danti causa, essendo in tale ipotesi l'attore tenuto soltanto ad offrire la prova della successiva continuità dei trapassi sino a quello in suo favore.
L'azione di restituzione o rilascio del bene occupato abusivamente, fondata sull'allegazione della titolarità di un diritto reale da parte dell'attore, deve qualificarsi come azione di rivendicazione.
Il regime giuridico del livello va assimilato a quello dell'enfiteusi, rientrando entrambi tra i diritti reali di godimento.
L'azione di rivendicazione di cui all'art. 948 c.c. non è esperibile a tutela dei diritti reali limitati.
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testo integrale
R.G.### n. 1900/2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Locri Il Giudice, dott.ssa ### in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1900 del ### dell'anno 2018, promossa DA ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio legale dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti; ATTORE #### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. ### in virtù di procura alle liti in atti; ###: azione di rivendicazione. CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 9 gennaio 2023. Registrato il: 15/11/2023 n.1664/2023 importo 217,50 - 2 - MOTIVI DELLA DECISIONE § 1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ### ha convenuto in giudizio ### per ottenere l'accoglimento delle conclusioni così come precisate con la memoria n. 1 ex art. 183, comma 6, c.p.c.: “Voglia l'###mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via principale ordinare al #### ai sensi dell'art. 948 c.c., l'immediato rilascio delle porzioni di immobili indicate in premessa ed illegittimamente occupate (parte del fondo sito in ### località ### identificato al NCT con foglio n. 5, particella ### n. 973 (ex 594), di proprietà di ### giusto atto pubblico di compravendita immobiliare rogato in data ### pel Dott. ### - ### in ### - ### n. 5150 - Racc. n. 3138, nonché parte del fondo sito in ### località ### identificato al NCT con foglio n. 5 - particelle ### n. 593, 598 e 590, di proprietà dei ###ri ### (19.04.1958) e ### (28.08.1948), di cui il #### è amministratore, giusta procura speciale rogata in data ### pel Dott. #### in ### - ### n. 5220 - Racc. n. 3185 e procura speciale rogata in data ### pel Dott. #### in ### - ### n. 6410); in subordine, ordinare al #### la restituzione delle medesime porzioni di immobili illegittimamente occupate (parte del fondo sito in ### località ### identificato al NCT con foglio 5, particella ### n. 973 (ex 594), di proprietà di ### giusto atto pubblico di compravendita immobiliare rogato in data ### pel Dott. ### - ### in ### - ### n. 5150 - Racc. n. 3138, nonché parte del fondo sito in ### località ### identificato al NCT con foglio n. 5 - particelle ### n. 593, 598 e 590, di proprietà dei ###ri ### (19.04.1958) e ### (28.08.1948), di cui il #### è amministratore, giusta procura speciale rogata in data ### pel Dott. #### in ### - ### n. 5220 - Racc. n. 3185 e procura speciale rogata in data ### pel Dott. #### in ### - ### n. 6410); in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite, da liquidarsi in conformità alle vigenti tariffe forensi”. A fondamento della domanda, l'attore ha dedotto: - di essere proprietario di un fondo sito in ### località ### identificato al NCT con foglio n. 5, particella ### n. 973 (ex 594), giusto atto pubblico di compravendita immobiliare rogato in data ### pel Dott. ### - ### in ### - ### n. 5150 - Racc. n. 3138; - di essere amministratore con pieni poteri del limitrofo fondo sito in ### località ### identificato al NCT con foglio n. 5 - particelle ### n. 593, 598 e 590, di proprietà di ### (19.04.1958) e ### (28.08.1948), giusta procura speciale rogata in data ### pel Dott. #### il: 15/11/2023 n.1664/2023 importo 217,50 - 3 - in ### - ### n. 5220 - Racc. n. 3185 e procura speciale rogata in data ### pel Dott. #### in ### - ### n. 6410; - che una porzione dei predetti fondi è stata occupata senza titolo da ### (c.f. ###), nato ad #### il ### ed ivi residente ###; - che, in particolare, l'occupazione si è estrinsecata nell'apposizione di un paletto in ferro ed una recinzione metallica all'interno della particella ### n. 973 (ex 594), di una recinzione metallica all'interno della particella ### n. 593, in prosecuzione ad una vecchia recinzione apposta dal proprietario, nell'apposizione di tubi in gomma, teli ed attrezzi da campagna, nell'installazione di un motore ed alcuni pluviali sulla parete di un confinante edificio non censito in catasto, nell'apposizione di una recinzione metallica all'interno delle particelle ### n. 598 e n. 590. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il ###, si è costituito in giudizio ### il quale ha eccepito: la carenza di legittimazione attiva di ### per le particelle ### relative al foglio 5 numero 593 e 598, in quanto ### e ### sono livellari; l'inammissibilità dell'azione, atteso il possesso continuato ultratrentennale del convenuto dei terreni oggetto di causa. Il convenuto ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di “ritenere e dichiarare, con qualsiasi istituzione, la carenza di legittimazione attiva e di agire del signor ### per le causali di cui in premessa. Rigettare la domanda di parte attrice, in quanto, inammissibile infondata nel merito, sia in punto di fatto che in punto di diritto per tutte le ragioni espresse in atti. (…) Con vittoria di spese e competenze da distrarsi a ex articolo 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti”. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni; dopo alcuni rinvii, all'udienza del 09.01.2023 è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. § 2. In via preliminare, deve essere affrontata la questione relativa alla carenza di legittimazione attiva dell'attore in riferimento alle porzioni immobiliari identificate con le particelle ### nn. 593, 598 e 590 del foglio n. 5. Va osservato che per verificare la sussistenza della legitimatio ad causam occorre guardare alle allegazioni delle parti, mentre l'esistenza del diritto affermato riguarda il diverso presupposto della titolarità dell'azione e dovrà essere accertato in giudizio. La legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata, quindi, in relazione non già alla sua sussistenza effettiva, ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo ### il: 15/11/2023 n.1664/2023 importo 217,50 - 4 - del giudizio, nell'ambito di una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda. Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che, nella domanda stessa, è affermato titolare del diritto, e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che, nella domanda medesima, è affermato soggetto passivo del diritto o, comunque, violatore di quel diritto. Da tali premesse si ricava che non vi è carenza di legittimazione attiva dell'odierno attore, il quale si qualifica nell'atto di citazione come amministratore dei beni di proprietà di ### (19.04.1958) e ### (28.08.1948) oggetto di occupazione sine titulo dei quali chiede la restituzione. Su altro piano - che è quello della titolarità del diritto e che attiene al merito -, invece, si pone l'accertamento dell'idoneità della posizione fatta valere (procuratore speciale e amministratore dei beni) a promuovere l'odierno giudizio. ### ha contestato la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione ad agire in capo a se stesso in relazione alle particelle ### videnziando che il livellario è pacificamente un enfiteuta che ha il pari diritto del proprietario, con conseguente pieno diritto di agire in rivendica, nonché, ai fini della piena legittimazione ad agire in giudizio, l'esistenza delle procure notarili conferitegli. La valutazione della fondatezza di tale eccezione richiede, tuttavia, la preliminare qualificazione della domanda attorea, anche alla luce della precisazione della stessa contenuta nella memoria n. 1, ex art. 183, comma 6, c.p.c.. Appare utile, in merito, svolgere alcune considerazioni. Dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio si evince che l'attore ha espressamente chiesto il rilascio degli immobili oggetto di causa ai sensi dell'art. 948 c.c., precisando in parte la propria domanda con la memoria n. 1 ex art. 183, comma 6, c.p.c. a seguito dell'eccezione di carenza di legittimazione ad agire della convenuta, chiedendo, in ogni caso, la restituzione degli immobili. La domanda di restituzione o rilascio del bene occupato abusivamente può trovare fondamento in un rapporto obbligatorio ovvero nel diritto di proprietà, in virtù del quale il proprietario esercita sul bene un dominio pieno, immediato, esclusivo ed erga omnes. Come ribadito dalle S.U. della Corte di Cassazione «nella sentenza ### il: 15/11/2023 n.1664/2023 importo 217,50 - 5 - N.7305/2014, l'azione personale di restituzione è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa si distingue dall'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica» (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 25052 del 10/10/2018). La giurisprudenza ha altresì precisato che «la domanda con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto, non dà luogo ad un'azione personale di restituzione, e deve qualificarsi come azione di rivendicazione» (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 705 del 14/01/2013 e successive conformi). Nel caso in esame, poiché l'attore non ha allegato l'esistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti in causa, ma ha agito allegando la qualità di titolare di un diritto reale (seppur quale rappresentante) l'azione deve essere qualificata comunque come “di rivendicazione”. Sulla base di tale qualificazione si può quindi ritenere che con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., chiedendo in ogni caso la restituzione degli immobili oggetto di causa, l'attore non abbia realizzato una mutatio libelli, bensì soltanto una emendatio libelli, del tutto consentita, siccome a ben vedere costituente una ripetizione della domanda originaria (cfr. in merito civ. Sez. 2, Sentenza n. ### del 12/12/2018 «### dai limiti di una consentita "emendatio libelli" il mutamento della "causa petendi" che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente»). Ciò posto, in relazione alle particelle ### l'attore ha agito in virtù di procura speciale rilasciata da ### e ### livellari dei terreni identificati alle suddette particelle. ### Giova rammentare che il livello era un contratto, attraverso il quale il proprietario di un fondo concedeva ad un soggetto, il livellario, il possesso e lo ### il: 15/11/2023 n.1664/2023 importo 217,50 - 6 - sfruttamento dello stesso, dietro il pagamento di un canone, detto censo, in danaro o in natura, con o senza obbligo di miglioramento del fondo. Quantunque, ancora nel corso dell'800, fosse diffuso il ricorso al livello, già nelle prime codificazioni moderne la sua disciplina veniva assimilata a quella dell'enfiteusi, data la forte affinità tra i due istituti (secondo la tesi prevalente, la differenza principale tra i due istituti consisteva in ciò che nell'enfiteusi il concedente era tout court il proprietario del fondo, mentre nel livello era o l'enfiteuta o il vassallo). Va evidenziato poi che la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che il regime giuridico del cosiddetto "livello" va assimilato a quello dell'enfiteusi, in quanto i due istituti, pur se originariamente distinti, finirono in prosieguo per confondersi ed unificarsi, dovendosi, pertanto, ricomprendere anche il primo, al pari della seconda, tra i diritti reali di godimento (Cass. civ. n. 3689/2018; Cass. civ. n. 9135/2012). ###, infatti, si caratterizza alla stregua di un diritto reale di godimento a favore del concessionario o utilista sul fondo che rimane di proprietà del concedente, che si usa denominare titolare del dominio diretto. Trattandosi di un diritto reale di godimento per la sua tutela non può trovare applicazione l'art. 948 c.c., quale strumento di tutela espressamente previsto per il proprietario. Sebbene in dottrina è discusso se l'azione di rivendicazione possa trovare applicazione anche per i c.d. diritti reali limitati, il Tribunale ritiene di aderire alla tesi negativa, atteso il dato letterale (l'art. 948 c.c. recita “il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene”) che non appare idoneo a lasciare margini interpretativi diversi. Del resto, negare l'ingresso alla tutela rivendicatoria ai diritti reali di godimento non comporta una compromissione dei diritti stessi, i quali ben possono trovare tutela attraverso gli strumenti a loro riservati, quali le azioni a difesa del possesso. Ne discende che, al di là dell'idoneità della procura speciale rilasciata a favore dell'attore ad attribuire la legittimazione ad agire dello stesso, va rilevato il difetto di titolarità del diritto di agire in rivendica dell'attore in quanto procuratore speciale, alla luce della qualifica di livellari ### e non di proprietari di ### e ### § 3. Passando all'esame della fondatezza della domanda avanzata da ### in proprio, in relazione alla particella ### n. 973 (ex 594), appare necessario fare delle premesse in ordine al regime probatorio. ### il: 15/11/2023 n.1664/2023 importo 217,50 - 7 - È noto che in tema di azione di rivendicazione, il proprietario di un bene, acquistato a titolo derivativo, per ottenere il riconoscimento giudiziale del proprio diritto di proprietà ed anche la piena disponibilità del bene stesso (azione reale di rivendicazione ex art. 948 c.c.), deve provare il diritto di proprietà dei propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario oppure provare l'acquisto per usucapione, unendo il proprio possesso al possesso dei propri danti causa fino al raggiungimento del tempo necessario ad usucapire il bene (cfr. ex multis Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza 21940 del 10.09.2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25643 del 04.12.2014). Si è altresì sostenuto che la prova della proprietà di beni immobili non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali, i quali sono soltanto elementi sussidiari in materia di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 c.c., né con pretesi riconoscimenti della controparte, essendo necessario in materia l'atto scritto ad substantiam o un fatto equiparato come l'usucapione, né può riconoscersi la proprietà immobiliare in base ad un procedimento deduttivo, non ammettendo la forma scritta equipollente e quindi in base ad un atto o fatto che possa presupporla ma non la consacra direttamente a favore del soggetto come il decreto pretorile di riconoscimento dell'usucapione ex art. 1159 bis c.c. (Cass. civ. Sez. II, 11/11/1997, n. 11115, in ### Giur. It., 1997). Questo Tribunale aderisce all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il rigoroso onere probatorio previsto in materia di rivendicazione non viene attenuato neppure dall'eccezione di usucapione sollevata dalla controparte. Invero, il rigore della regola secondo cui chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione, non riceve attenuazione per il fatto che la controparte proponga domanda riconvenzionale ovvero eccezione di usucapione, in quanto chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio "possideo quia possideo", anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore (Cass., Sez. 3, ord. n. 14734 del 07/06/2018; Cass. 11555 del 17 maggio 2007; 5472/2001; Cass. 4784 del 1996; Cass. 10815 del 1994; Cass. Cass. 5038/1987). La Corte ha poi indicato, in via esemplificativa, i casi di attenuazione elaborati in giurisprudenza: “a) quando il convenuto ammetta, in modo non equivoco, che, almeno fino a un certo momento, il bene conteso era di proprietà dell'attore o dei suoi danti causa (Cass. ### il: 15/11/2023 n.1664/2023 importo 217,50 - 8 - 1416/1965): in tale ipotesi l'attore in revindica è tenuto soltanto ad offrire la prova della successiva continuità dei trapassi sino a quello in suo favore (Cass. n. 1598/1965; Cass. 1014/1962); b) quando l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti (Cass. 1182/1965); c) quando il convenuto ammette che il bene conteso si appartenga all'attore e oppone un titolo di acquisto successivo, che derivi la sua efficacia da quello dedotto dal rivendicante (Cass. n. 1229/1966), mancando in tal caso ogni contestazione sul diritto di proprietà di quest'ultimo e risolvendosi la controversia attraverso la verifica della validità dell'atto di acquisto a favore dell'uno o dell'altro degli stessi contendenti (Cass. n. 6359/1991). In tale ipotesi, il rivendicante non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto (Cass. n. 7081/1983); d) quando le affermazioni del convenuto, volte ad ottenere il riconoscimento a suo favore della proprietà del medesimo bene, risultino basate su asserzioni che presuppongano l'originaria sussistenza del titolo su cui si fonda la domanda dell'attore e ne deducano la sopravvenuta caducazione (Cass. n. 696/2000); e) quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa o ad uno dei danti causa dell'attore, e contrapponga l'esistenza di un suo titolo derivativo di proprietà che abbia per presupposto l'originaria appartenenza del cespite al dante causa indicato dal rivendicante, bastando, in tal caso, al rivendicante dimostrare che il bene medesimo ha formato oggetto del proprio titolo d'acquisto, perché la proprietà sia attribuita alla parte che ha addotto un titolo prevalente rispetto a quello dell'altra (Cass. n. 13066/1995; Cass. n. 15388/2005; 21829/2007; n. 22598/2010)” (cfr. Cass. civ. 28865/21). Sempre in ordine all'attenuazione dell'onere probatorio dell'attore, recentemente la Corte di legittimità ha ribadito che «(…) il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore» (Cass. civ. Sez. ###., 17/03/2022, n. 8699) Orbene, nel caso in esame, il convenuto ha ammesso in modo non equivoco che il bene fino al 1984 è stato nella disponibilità di ### madre del convenuto e del dante causa dell'attore, quale mera livellaria, atteso che il diritto di proprietà sul bene, fino alla medesima epoca, è stato invece dell'### per il sostentamento del clero della diocesi di ### come può ritenersi del tutto ### il: 15/11/2023 n.1664/2023 importo 217,50 - 9 - pacifico tra le parti, che si sono più volte richiamate al contenuto dell'atto di donazione di cui appresso. Il convenuto, invero, ha anche sostenuto che, successivamente, ### con atto di donazione a rogito della dr.ssa ### notaio in ### ha donato i diritti di livello sui beni oggetto di causa ai propri figli ### odierno convenuto, relativamente a delle particelle ### non oggetto di specifico esame in questa sede, e ### dante causa dell'attore, destinando a quest'ultimo la particella ### n. 973 (ex 594) del foglio n. 5 ### del Comune di ### Dall'esame degli atti di causa si evince poi che, successivamente ancora, l'attore ### ha acquistato la proprietà della particella ### in questione per effetto del trasferimento in suo favore - con atto di compravendita del 19.07.2016 - dei diritti di livellario da parte di ### e dei diritti del concedente da parte dell'### per il sostentamento del clero della diocesi di ### Pertanto, alla luce delle circostanze ammesse dal convenuto deve ritenersi che l'onere della prova gravante sull'attore si sia attenuato, essendosi configurata l'ipotesi di cui alla lett. a) della citata Cass. civ. 28865/21. Tenuto quindi conto della prova offerta dall'attore in ordine alla donazione del 1984 (già riconosciuta dal convenuto) e della successiva compravendita del 2016, provvedendo al relativo deposito in atti (cfr. produzione di parte attrice: rispettivamente allegati 5 e 2), va detto che quest'ultimo ha assolto al suo onere probatorio, offrendo la prova della continuità degli acquisti della proprietà a ritroso fino all'atto riconosciuto dal convenuto, non essendo necessario ricostruire la catena degli acquisti del bene fino ad un acquisto a titolo originario. Invero, non è idonea a scalfire tale conclusione la generica allegazione del convenuto posta a sostegno dell'eccezione riconvenzionale di usucapione di una parte della particella ### n. 973 (ex 594) del foglio n. 5 ### del Comune di ### oggetto di esame, atteso che dalla lettura dei suoi scritti difensivi a) non viene indicato un preciso dies a quo di decorrenza di tale possesso, che il convenuto vorrebbe coincidente con l'apposizione di lapidi da parte del padre; b) non viene specificato in cosa sia concretamente consistito tale possesso ad usucapionem che, per essere tale, deve escludere altri dal godimento del bene. ### canto, il convenuto non ha offerto elementi utili a provare qualsivoglia possesso ai fini dell'usucapione della striscia di terreno oggetto di contestazione. In vero, la prova testi articolata dal convenuto in relazione alla particella ### fa ### il: 15/11/2023 n.1664/2023 importo 217,50 - 10 - riferimento alla presenza di un muro di confine realizzato a seguito di ### presentata dall'attore nel 2015 (cfr. capitolo n) che qui si riporta: “Si riconosce nella foto di cui in alleg. n.5 (all.8) del fascicolo di parte convenuta, che si rammostra lo stato dei luoghi, ossia la presenza di un muro di confine tra le particelle ### n. 973 e 595, come risultante dalla ### presentata dal #### nell'aprile 2015?”). A ben vedere, il capitolo in questione attiene ad uno stato dei luoghi recente e certamente non risalente al periodo antecedente al 1984 e quindi al ventennio, sicché non appare in alcun modo rilevante ai fini della prova del richiamato possesso ad usucapionem (la restante prova orale articolata risulta generica e non riferibile alla particella ### oggetto d'esame). Si aggiunga che la relazione tecnica di parte, a firma dell'ing. ### allegata alla comparsa di costituzione del convenuto, non è utile a fornire dati di conoscenza in ordine al possesso in questione, limitandosi a fotografare lo stato dei luoghi così come si presenta attualmente. Né diversamente può opinarsi riguardo alla sentenza n. 1023/2019 emessa dal Tribunale di ### e facente stato tra le parti, atteso che il giudizio da cui la stessa è originata ha avuto ad oggetto il possesso dell'attore come allegato con la domanda di manutenzione avanzata, non invece un eventuale possesso ad usucapionem del convenuto. In conclusione, l'eccezione di usucapione avanzata dal convenuto va disattesa mentre la domanda avanzata dall'attore in ordine alla particella ### n. 973 (ex 594) del foglio n. 5 ### del Comune di ### va accolta. § 4. Quanto alle spese di giudizio, stante la soccombenza reciproca, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da ### nei confronti di ### ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1. accoglie la domanda avanzata da ### in ordine al fondo sito in ### località ### identificato al NCT con foglio n. 5, particella ### (ex 594) e, per l'effetto, dichiara che ### è proprietario del fondo sito in ### località ### identificato al NCT con foglio n. 5, particella ### n. 973 (ex 594); 2. ordina a ### di rilasciare immediatamente il fondo sito in ### località ### identificato al NCT con foglio n. 5, particella ### (ex 594), in favore del proprietario, libero da persone e cose; ### il: 15/11/2023 n.1664/2023 importo 217,50 - 11 - 3. rigetta la domanda di rivendicazione avanzata da ### in qualità di procuratore speciale e amministratore del fondo sito in ### località ### identificato al NCT con foglio n. 5 particelle ### n. 593, 598 e 590; 4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in ### il 28 aprile 2023. Il Giudice Dott.ssa ### il: 15/11/2023 n.1664/2023 importo 217,50




sintesi e commento
Azione di Rivendicazione e Onere Probatorio: Un'Analisi della Pronuncia
La pronuncia in esame trae origine da un'azione di rivendicazione promossa da un soggetto, il quale agiva sia in proprio che in qualità di amministratore di beni altrui, nei confronti di un altro soggetto, ritenuto occupante senza titolo di alcune porzioni di terreno. L'attore, in sintesi, chiedeva la condanna del convenuto all'immediato rilascio delle aree occupate, fondando la sua pretesa sul diritto di proprietà, sia proprio che dei soggetti rappresentati.
Il convenuto si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell'attore in relazione ad alcune delle particelle oggetto di contestazione, sostenendo che i proprietari di tali terreni fossero in realtà titolari di un diritto di livello. Nel merito, il convenuto eccepiva l'intervenuto acquisto per usucapione dei terreni in questione, in virtù di un possesso continuato ultraventennale.
Il Tribunale, preliminarmente, ha affrontato la questione della legittimazione ad agire, chiarendo che la stessa deve essere valutata alla luce delle allegazioni delle parti, verificando la coincidenza tra il soggetto che propone la domanda e colui che si afferma titolare del diritto. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva dell'attore, in quanto quest'ultimo si era qualificato come amministratore dei beni di proprietà dei soggetti che si assumevano lesi dall'occupazione abusiva.
Successivamente, il Tribunale ha qualificato giuridicamente l'azione promossa, ritenendola un'azione di rivendicazione, ai sensi dell'art. 948 c.c., in quanto fondata sul diritto di proprietà e non su un rapporto obbligatorio tra le parti. Tale qualificazione ha avuto importanti conseguenze sul piano probatorio, in quanto, come noto, l'azione di rivendicazione impone all'attore un rigoroso onere di provare il proprio diritto di proprietà, risalendo fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando l'usucapione.
Con riferimento alle particelle per le quali l'attore agiva in qualità di amministratore, il Tribunale ha rilevato che i soggetti rappresentati erano titolari di un diritto di livello, assimilabile all'enfiteusi. Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto che l'azione di rivendicazione, prevista dall'art. 948 c.c. a tutela del diritto di proprietà, non fosse esperibile a tutela di un diritto reale limitato come l'enfiteusi. Pertanto, la domanda di rivendicazione, in relazione a tali particelle, è stata rigettata.
Quanto alla domanda promossa dall'attore in proprio, il Tribunale ha ricordato il rigoroso onere probatorio gravante sull'attore in rivendicazione, il quale deve dimostrare la titolarità del diritto di proprietà risalendo fino ad un acquisto a titolo originario. Tuttavia, il Tribunale ha evidenziato che tale onere probatorio può essere attenuato in alcune circostanze, ad esempio quando il convenuto ammette che, almeno fino a un certo momento, il bene conteso era di proprietà dell'attore o dei suoi danti causa. Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che il convenuto aveva ammesso che il bene era stato nella disponibilità della madre, la quale aveva poi donato il diritto di livello al dante causa dell'attore. Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto che l'attore avesse assolto al proprio onere probatorio, dimostrando la continuità degli acquisti della proprietà a ritroso fino all'atto riconosciuto dal convenuto.
Infine, il Tribunale ha esaminato l'eccezione di usucapione sollevata dal convenuto, ritenendola infondata per mancanza di prova di un possesso qualificato ad usucapionem. Pertanto, la domanda di rivendicazione promossa dall'attore in proprio è stata accolta, con conseguente ordine di rilascio del bene.
In considerazione della soccombenza reciproca delle parti, il Tribunale ha compensato integralmente le spese di lite.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.