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TRIBUNALE DI NAPOLI

Sentenza n. 6024/2013 del 09-05-2013

principi giuridici

La genericità dell'esposizione dei fatti nell'atto di citazione non determina la nullità dello stesso qualora, pur in assenza di esaustività, sia comunque presente una esposizione dei fatti costitutiva di uno degli elementi essenziali di cui all'art. 163, n. 4, c.p.c., e la causa si sia svolta con un iter processuale che abbia consentito il pieno sviluppo del contraddittorio tra le parti.

L'attribuzione dell'aggettivo "abusivo" ad un'opera realizzata su un'area concessa in locazione, nel contesto di una controversia relativa alla validità del contratto di locazione e alla sorte delle opere realizzate, non integra di per sé diffamazione, specie se tale qualifica era già stata utilizzata in un'azione giudiziaria promossa dal condominio.

La condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. presuppone la consapevolezza o l'evidente mancanza di diligenza della parte soccombente circa l'infondatezza della propria domanda, unitamente alla sussistenza di un danno subito dalla controparte a causa della lite temeraria.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Domanda di Risarcimento Danni Respinta: Assenza di Prove e Animosità alla Base dell'Azione


Una recente sentenza del Tribunale di Napoli ha affrontato una complessa vicenda di risarcimento danni derivante da responsabilità extracontrattuale, in cui un soggetto agiva contro altri due, entrambi condomini dello stesso edificio. La pretesa risarcitoria, quantificata in una somma considerevole, si fondava su una serie di eventi che l'attore riteneva lesivi dei propri diritti e interessi.
Secondo la prospettazione dell'attore, i convenuti, in concorso con altri condomini, avrebbero ordito una macchinazione ai suoi danni in relazione ad un contratto di locazione di un'area condominiale. In particolare, l'attore sosteneva di aver subito un danno economico significativo a seguito della stipula di tale contratto, poi dichiarato nullo, e di aver rinunciato ad un risarcimento danni in cambio della possibilità di locare l'area. Ulteriori addebiti riguardavano presunte appropriazioni indebite di somme condominiali e una sistematica campagna diffamatoria nei suoi confronti.
I convenuti si sono costituiti in giudizio contestando integralmente le accuse, eccependo la genericità della domanda e invocando a proprio favore l'esito di precedenti giudizi civili. Hanno inoltre avanzato una domanda riconvenzionale per lite temeraria, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa dell'azione giudiziaria promossa dall'attore.
Il Tribunale, dopo aver esaminato attentamente le allegazioni e le prove prodotte, ha rigettato integralmente la domanda principale. Il giudice ha rilevato la genericità della citazione introduttiva, pur non ritenendola causa di nullità, e ha sottolineato la mancanza di prove concrete a sostegno delle accuse di macchinazione e appropriazione indebita. In particolare, il Tribunale ha evidenziato che l'attore non era riuscito a dimostrare l'esistenza di un accordo fraudolento tra i convenuti e il condominio volto a danneggiarlo, né di pressioni illecite esercitate sui precedenti amministratori.
Quanto alle presunte condotte diffamatorie, il Tribunale ha ritenuto non provata l'affermazione secondo cui i convenuti avrebbero attribuito all'attore la direzione di lavori condominiali mal eseguiti. In relazione alla diffusione di voci su presunti abusi edilizi, il giudice ha considerato che l'espressione "abusivo" riferita a un cancello di proprietà dell'attore, andava contestualizzata nell'ambito della controversia relativa alla locazione dell'area condominiale e non aveva una valenza offensiva.
In ragione della palese infondatezza della domanda e dell'animosità che, secondo il Tribunale, aveva spinto l'attore ad agire, il giudice ha accolto la domanda riconvenzionale dei convenuti, condannando l'attore al risarcimento dei danni per lite temeraria. Le spese processuali sono state poste a carico dell'attore soccombente.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, 6^ sezione civile, in persona del giudice unico dott.  ### de ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile N.R.G. 12059/2000, avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale, promossa da: D'### rappresentato e difeso dall'avv. ### ATTORE contro #### e D'### rappresentati e difesi dall'avv. ### de ### CONVENUTI ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. D'### ha convenuto in giudizio #### e D'### e ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni quantificati in citazione in 3 miliardi di lire (la citazione risulta notificata il 10 novembre 2000). 
A fondamento della domanda ha esposto che: - la ### ed il D'### condomini del fabbricato di ###, insieme a tutti gli altri partecipanti alla collettività condominiale, gli avevano locato un'area condominiale sul duplice presupposto che lui avesse rinunciato al risarcimento dei danni provocatigli dal condominio a seguito di un abuso edilizio verificatosi nella suddetta area e che si fosse curato di ripristinare a proprie spese lo stato dei luoghi; - dopo due anni in cui il rapporto di locazione si era svolto regolarmente e dopo che aveva sborsato ingenti somme per il ripristino dei luoghi, i condomini ### e D'### avevano chiesto la risoluzione del contratto adducendo, a sostegno della domanda, un vizio nella formazione della volontà assembleare; - nel corso della causa giudiziaria in tal modo promossa, era emerso che il D'### la ### ed il di lei marito ### si erano appropriati di somme di denaro presenti nella casse del condominio, avevano costretto gli amministratori dell'epoca a non costituirsi in giudizio ed a pagare ad essi le spese del loro legale; - tali danni integravano le fattispecie di appropriazione indebita, dolo contrattuale, truffa e frode processuale in suo danno; - i suddetti condomini, inoltre, intervenendo in assemblea, lo avevano reiteratamente diffamato finanche segnalandolo, erroneamente, come il direttore di alcuni lavori condominiali male eseguiti; - i medesimi lo avevano altresì diffamato ripetutamente propalando nel quartiere la falsa notizia che fosse l'autore di opere abusive, dandogli anche personalmente dell'abusivista in un'occasione in cui era in compagnia di amici, tra cui un notissimo magistrato.  2. I convenuti si sono costituiti in giudizio, si sono preliminarmente doluti della genericità della domanda, hanno poi nel merito opposto all'attore gli esiti di alcuni giudizi civili a sé favorevoli e chiesto il rigetto della domanda; in via riconvenzionale, hanno proposto domanda di condanna del D'### al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 cpc.  3. Che la citazione introduttiva si presenti tutt'altro che esaustiva nella ricostruzione dei fatti è un dato sul quale il giudicante è d'accordo con il procuratore dei convenuti: basta considerare, tra l'altro, tanto l'assenza di qualsivoglia riferimento temporale rispetto al contratto di locazione o ai plurimi episodi denunciati di diffamazione e di ingiuria quanto la mancata esplicitazione dei comportamenti con i quali i convenuti avrebbero costretto i vari amministratori succedutisi nel tempo a non costituirsi nel giudizio da essi promosso per la risoluzione del contratto di locazione quanto infine la mancata indicazione della somma che i convenuti avrebbero sottratto alla cassa del condominio.  3. ### genericità della citazione introduttiva, peraltro, non dà luogo alla sua nullità come eccepito dai convenuti in comparsa conclusionale. 
Per un verso, va segnalato che, nel costituirsi in giudizio, costoro si lamentarono sì della genericità della domanda ma non ne eccepirono formalmente la nullità e procedettero ad una loro ricostruzione dei fatti opposta a quella offerta dall'attore; per altro verso, va osservato che la nullità ex art. 164 cpc ricorre esclusivamente nell'ipotesi in cui sia assente l'esposizione dei fatti e sia quindi inesistente il primo dei due elementi indicati dal n. 4 dell'art. 163 cpc (4° comma dell'art. 164 cpc): ma tale assenza non si riscontra nell'atto introduttivo come è agevole comprendere dalla stessa lettura del paragrafo 1 nel quale si è riportata fedelmente ancorché in forma abbreviata l'esposizione dei fatti contenuta in citazione; per altro verso, infine, va rimarcato che la causa ha avuto un iter lunghissimo ed è stata caratterizzata da un'istruttoria lunga ed articolata e da una precedente assegnazione a sentenza con rimessione poi nuovamente sul ruolo istruttorio (tutto ciò con la partecipazione sempre dei convenuti per il tramite del loro difensore): il tema della controversia si è quindi di fatto comunque sviluppato nel pieno contraddittorio delle parti e la finalità per la quale l'elemento di cui al 4 dell'art. 163 cpc è previsto a pena di nullità è stata in ogni caso raggiunta.  4. I comportamenti illeciti addebitati dall'attore ai convenuti si possono per comodità distinguere in due categorie: a) comportamenti, coinvolgenti di riflesso anche gli amministratori e l'assemblea condominiale, volti, a giudizio del D'### ad una macchinazione contro di lui e ad esporlo ad un ingente esborso di denaro (per avere, come detto, risanato l'area a proprie spese e per avere rinunciato ad un risarcimento che pur gli sarebbe stato dovuto) con locupletazione del condominio (per avere l'ente ricevuto in restituzione un'area condominiale prima degradata e poi risanata a spese di esso D'###; b) altri comportamenti tesi invece alla sistematica grave sua diffamazione.  4/a. Dei comportamenti sub a) non vi è prova. 
Con sentenza n. 9238/94 del 19 novembre 1994 il tribunale di Napoli, a seguito dell'impugnazione proposta da ### e D'### avverso la deliberazione assunta il 15 novembre 1989 dall'assemblea del condominio di ### isolato A e con la quale il condominio aveva concesso in locazione decennale al D'### ed a ### un'area comune autorizzando anche i conduttori e spostarne l'accesso, ebbe a dichiarare la nullità della suddetta delibera e la nullità del contratto di locazione con condanna del D'### e della ### alla restituzione dell'area, al pagamento a titolo risarcitorio della somma simbolica di £ 100.000 nonché al pagamento delle spese processuali. 
Con sentenza n.1229/98 del 22 maggio 1998 la ### d'appello di Napoli accolse solo parzialmente il gravame proposto dal D'### nel senso che, in riforma della sentenza, rigettò la domanda risarcitoria formulata dalla ### e dal D'### e regolamentò diversamente il regime delle spese ponendole nella misura del 90% a carico del condominio e del 10% a carico del D'### confermò invece nel resto (la declaratoria di nullità della delibera e della locazione decennale nonché la condanna alla restituzione dell'area). 
Con sentenza n. 1660/01 del 7 giugno 2001, la ### d'appello di Napoli dichiarò poi inammissibile l'istanza di revocazione della sentenza 1229/98 proposta dal D'### sulla base dell'assunto di una collusione tra il condominio e la ### ed il D'### e condannò gli attori in revocazione al pagamento delle spese processuali. 
Orbene, posto che non si può certamente negare ad un gruppo di condomini il diritto di contrastare una deliberazione assembleare ritenuta nulla, che il vizio di nullità denunciato a sostegno dell'impugnazione si è rivelato sussistente - tanto che la pronuncia del giudice di primo grado è stata confermata in parte qua dal giudice del gravame - che non si può certamente sindacare la scelta della collettività condominiale di non costituirsi nel giudizio di impugnazione di delibera definito prima dal tribunale con la sentenza n. 9238/94 e, in secondo grado, con la sentenza n.1229/98 e, infine, che la denunciata collusione invocata dal D'### a fondamento della sua istanza di revocazione della sentenza n.1229/98 è stata già oggetto del procedimento poi definito dalla ### d'appello con la sentenza n. 1660/01 che ne ha escluso la sussistenza, atteso tutto ciò non vi è spazio alcuno per ritenere che gli attuali convenuti si siano messi d'accordo fraudolentemente con il condominio (ma poi con chi, con i singoli amministratori succedutisi nel tempo, con qualche condomino e quale, con l'intera assemblea?) per locargli in un primo momento l'area comune, ottenere il suo sacrificio costituito dalla rinuncia al risarcimento e dall'erogazione di una ingente spesa per la bonifica dell'area, e poi, dopo appena due anni, agire in giudizio per rimettere tutto in discussione e, ottenuta la declaratoria di nullità del contratto di locazione con la complice non opposizione del condominio stesso (non costituitosi nel giudizio), conseguire anche la restituzione di un'area ormai ripristinata. 
Meno che mai si può ritenere provata quella sorta di estorsione che, a giudizio dell'attore, i convenuti avrebbero commesso nei confronti degli amministratori (come si ricorda, il D'### scrive in citazione che costoro sarebbero stati costretti con illecite pressioni a non fare costituire in giudizio il condominio). 
Non solo la tesi si pone in antitesi con quella della denunciata collusione tra convenuti ed amministratori (o gruppi di condomini o singoli condomini) pur contestualmente formulata dall'attore, ma a conforto di essa non vi è il benché minimo elemento di prova testimoniale o documentale.  ###, come osservato in precedenza, ancora prima della prova manca nella citazione anche l'indicazione delle condotte, quelle definite dal D'### pressioni illecite, che i convenuti avrebbero posto in essere ai danni degli amministratori. 
Quanto infine all'appropriazione di somme di denaro dalla cassa comune (quella del condominio), anch'essa genericamente denunciata in citazione, soltanto con l'articolazione delle prove orali, avutasi a verbale nel corso dell'udienza del 23 maggio 2002, si è data maggiore concretezza all'addebito avendo l'attore precisato che nella causa promossa dai condomini ###D'### contro di lui e contro il condominio l'anticipo delle spese del legale degli allora attori, pari pressoché a £ 1.000.000, fu versato dall'amministratore d'allora ### prelevando almeno £ 455.000 dalla cassa del condominio (mentre il rimanente fu offerto da alcuni altri condomini attualmente da identificare) e che all'assemblea del 10 marzo 1995 essi (i convenuti ### e D'### imposero ai condomini intimoriti dall'emissione di bollette esigibili coattivamente di pagare circa quattro milioni all'avv. de ### malgrado la sentenza le cui spese relative andavano pretendendo ponesse a carico del condominio solo £ 400.000, inibendo all'amministratore ### quanto richiesto di verbalizzare per conto del condomino D'### così testualmente due capitoli di prova. 
Con riferimento a tali denunciate condotte va osservato: a) il teste ### amministratore del condominio negli anni dal 1993 al 1999 (come da lui riferito), non ha confermato né che, almeno con riferimento al periodo della sua gestione, i convenuti si siano appropriati di qualche somma né che i convenuti abbiano fatto illecite pressioni né che abbiano manifestato la loro insoddisfazione per la decisione dell'assemblea di stralciare la voce di £ 455.000 dal bilancio consuntivo condominiale; b) dal primo dei due suddetti capitoli di prova articolati dall'attore pare di comprendere che nel bilancio consuntivo fosse stata inizialmente inserita la voce di £ 455.000, evidentemente tra quelle passive, ovvero a carico dei condomini, relativa però ad un anticipo spese legali per una causa promossa non dal condominio ma dai convenuti (la causa dovrebbe essere quella che avrebbe visto in seguito i condomini ###D'### vittoriosi nella loro opposizione alla deliberazione che aveva concesso in locazione decennale un'area comune al D'###: se così è, si può rilevare, per un verso, che la posta passiva in tal modo erroneamente inserita è stata frutto tutt'al più di un errore dell'amministratore che quel bilancio aveva predisposto, per altro verso, che contro tale errore i condomini avrebbero potuto reagire o immediatamente in sede assembleare o, sussistendone le condizioni, anche in seguito in via giudiziaria e, per altro verso, infine, che proprio la prima delle due situazioni appena ipotizzate si è verificata nel caso specifico atteso che nel corso dell'assemblea del 27 giugno 1994, avente ad oggetto tra l'altro l'approvazione della gestione 1994, i condomini tutti (e tra i presenti vi erano anche il D'### ed il marito della ### nella sua veste di delegato) deliberarono di stralciare dal bilancio dell'isolato A la voce sbilancio competenze avv. de ### per lire 455.133 e di rimandarla alla successiva assemblea di isolato (così testualmente si legge nel verbale assembleare prodotto in copia dall'attore ed inserito nella sua produzione); c) nel verbale assembleare del 10 marzo 1995, in produzione attrice, si legge, riguardo all'argomento relativo alla sentenza del tribunale di Napoli del novembre 1994 nel frattempo intervenuta, alle spese inerenti ed al conseguente riparto, che l'assemblea all'unanimità dei presenti deliberò di ripartire sulla tabella d'isolato l'importo di £ 3.420.000 escludendo da tale importo i condomini D'### e ### cui verrà addebitata solo la quota di competenza del riparto su tabella d'isolato di lire 400.000. Il primo importo è relativo alle spese legali anticipate all'avv.  de ### quale saldo delle competenze dovute ed il secondo quale importo dovuto dal condominio a seguito della soccombenza nella sentenza del 2.11.94. Gli importi saranno bolletati ad aprile 95 e l'assemblea autorizza l'amministratore all'emissione delle bollette. ###. ### chiede che venga specificato nel verbale a quale titolo il condominio paga all'avv. de ### la predetta somma di lire 3.420.000. ### respinge la richiesta considerato che il condomino D'### non è stato chiamato a partecipare a tale spesa. ###. ### ribadisce che tale diniego è una violazione dei diritti dei condomini presenti ed assenti. ### ribadisce di non essere assolutamente rappresentata dall'avv. ### la trascrizione del verbale rivela con chiarezza sia che la scelta dell'assemblea fu appunto una scelta e non un'imposizione (e perché poi i convenuti avrebbero avuto questo potere persuasivo così invasivo su tutti gli altri resta un mistero che ovviamente l'attore si guarda bene dallo spiegare) sia che da quella decisione il D'### non soffrì alcun pregiudizio patrimoniale (ma allora, in questa sede di che si lamenta, forse che i suoi oppositori vincitori nella causa volta alla declaratoria di nullità della locazione decennale abbiano avuto ex post un sostegno economico dagli altri condomini? Ma, se pur così fosse, non avendo egli subito un danno patrimoniale - ed all'affermazione dell'assemblea che il D'### non doveva partecipare alla spesa di £ 3.420.000, il D'### nulla ebbe a confutare - l'attore di nessun interesse giuridicamente apprezzabile sarebbe titolare). 
Se poi - e su questo profilo della vicenda ogni altra considerazione sarebbe superflua - i convenuti abbiano chiesto al condominio il pagamento delle stesse spese processuali che il condominio aveva nel frattempo deliberato di versare direttamente all'avv. de ### sarebbe anch'essa circostanza di nessun pregiudizio economico per l'attore posto che egli stesso riconosce che tale richiesta non venne poi soddisfatta (capitolo di prova lettera e articolato nel verbale di udienza 23 maggio 2002); tutto ciò poi a prescindere dalla notazione che nulla avrebbe impedito al D'### di proporre formale opposizione al precetto di pagamento.  4/b. La domanda va rigettata anche con riguardo ai presunti comportamenti ingiuriosi o diffamatori.  ###'### si lamenta essenzialmente che i convenuti lo avrebbero additato in assemblea di avere diretto alcuni lavori condominiali male riusciti, da lui invece in realtà mai diretti, e di avere diffuso la falsa notizia che fosse autore di opere abusive. 
Riguardo alla prima accusa, va osservato che la circostanza, indipendentemente se abbia o meno carattere diffamatorio (ed in realtà, per come l'accusa è stata formulata nel capo 6 della citazione e nel capitolo di prova lettera i del verbale di udienza 23 maggio 2002, neppure la parte interessata deduce l'uso di espressioni sconvenienti e lesive della reputazione anche professionale sua personale ma prospetta semplicemente un errore altrui nell'averlo indicato come l'effettivo direttore dei lavori, tra l'altro facilmente ed immediatamente emendabile - l'errore - dall'amministratore che non poteva non conoscere il nominativo del professionista al quale era stato dato l'incarico di dirigere il lavoro), neppure risulta provata: i numerosi testimoni che sono stati esaminati non l'hanno confermata; soltanto il teste D'### l'ha riferita ma la sua deposizione non può da sola costituire una prova sufficiente per tre ragioni: a) perché il teste si è limitato ad un laconico si è vero, senza neppure precisare in quale assemblea l'affermazione sarebbe stata fatta e senza quindi neppure fornire la possibilità di riscontrare (per esempio, con l'acquisizione del relativo verbale assembleare) se veramente il teste sia stato presente in assemblea (circostanza ancora più rilevante perché non risulta che il teste fosse un condomino); b) perché in ogni caso il teste si è limitato a confermare che il padre era stato indicato come il direttore dei lavori pur non essendolo stato ma non ha chiarito chi abbia fatto tale indicazione in quella occasione; c) perché lo stesso attore ha prodotto tre lettere: una prima a firma dell'amministratore ### del 9 gennaio 1996 con la quale questi, ricevute le lamentele degli avv.ti ### e ### del 21 e del 27 dicembre 1995, invitava il D'### a rispondere ai legali in quanto di Sua competenza come direttore dei lavori all'epoca dei fatti; la seconda e la terza, rispettivamente degli avv.ti ### e ### del 21 e del 27 dicembre 1995, inviate all'amministratore condominiale, con le quali ambedue i firmatari si lamentavano, il primo quale condomino ed il secondo quale conduttore dell'appartamento del primo, di alcune infiltrazioni nell'appartamento dovute alla cattiva coibentazione realizzata dall'impresa esecutrice dei lavori condominiali: almeno quella dell'amministratore smentisce, quindi, la professata estraneità del D'### all'opera professionale di direzione dei lavori; d) perché il teste è figlio dell'attore e non ha riferito fatti e circostanze tali da avvalorare le sue stringate parole. 
Quanto poi all'accusa di avere messo in circolazione la voce di presunti abusi edilizi, quasi tutti i testi hanno riferito di nulla sapere al riguardo di tali voci; soltanto i testi D'### e ### hanno riferito, il primo, che era vera la diffusione di queste voci (capo 7 della citazione) così come era vero che il ### aveva gridato che il cancello della loro abitazione era abusivo e, il secondo, che il ### aveva appunto detto ad alta voce, presente il D'### ed alcuni suoi amici, che il cancello era abusivo. 
Orbene, quanto alle voci che i convenuti avrebbero diffuso nel quartiere, la deposizione del figlio dell'attore è chiaramente inidonea a sostenere la versione fornita dall'attore sia perché è l'unica testimonianza ad averla confermata - e la qualità di figlio, accompagnata dai suoi sentimenti presumibilmente non sereni nei confronti dei convenuti per la contrapposizione radicata ed insanabile che da anni divideva costoro dal padre e ch'era sfociata anche in una lunga serie di vertenze giudiziarie (le parti si sono reciprocamente scambiate in quegli anni una serie di accuse anche in sede ###rende credibile la testimonianza - sia perché non sono indicate dal teste le circostanze di tempo e di luogo in cui tali notizie sarebbero state propalate; quanto all'episodio del grido il cancello è abusivo indirizzato dal ### al D'### l'episodio stesso va inserito nella vicenda più ampia determinatasi a seguito della impugnativa delle delibera condominiale, in forza della quale l'area condominiale era stata concessa in locazione, e della successiva sentenza agli oppositori favorevole. 
Nell'area locata dal condominio al D'### e poi da questi dovuta restituire per la nullità della locazione decennale dichiarata dal tribunale erano state realizzate infatti alcune opere dopo la bonifica dell'area: una scala di collegamento tra l'appartamento D'### e la suddetta area ed un varco nel muro perimetrale così da mettere in comunicazione direttamente l'area con la via pubblica (cfr. testi #### e ###; una volta risolta traumaticamente la locazione e condannato il D'### dal tribunale alla restituzione del bene in favore del condominio, è evidente che si poneva la questione della sorte di queste opere relativamente alle quali (o ad alcune delle quali) nessun consenso del condominio risultava formalmente espresso.  ### dell'aggettivo abusivo al cancello va quindi valutata in questo contesto e finisce per perdere ogni valenza di offensività anche alla luce del duplice rilievo che: a) il condominio, sin dal mese di aprile 1995, aveva promosso un'azione giudiziaria (poi definita negativamente con sentenza del tribunale di Napoli del 16 settembre 2004) con la quale si riprometteva di ottenere la rimozione di una serie di opere (fra cui appunto il varco carrabile aperto nel muro di cinta) asseritamente eseguite dal D'### sull'area concessa in locazione: la qualifica di abusivo rivolta al cancello, quindi, era stata già data nell'anzidetta azione giudiziaria promossa non già dagli attuali convenuti ma dal condominio nel suo complesso; b) l'assemblea del 7 ottobre 1991 aveva deliberato di agire in giudizio contro il condomino D'### proprio ritenendo che le opere da lui eseguite fossero contrarie alla destinazione dell'area al medesimo concessa in locazione (cfr. il relativo verbale in produzione dei convenuti).  ### espressione adoperata dal ### pertanto, va riferita non alla mancanza della concessione edilizia per la realizzazione del varco e del cancello che lo chiudeva quanto piuttosto alla circostanza, confermata dall'assemblea dei condomini del 7 ottobre 1991, che il condominio nel suo complesso riteneva incompatibili le opere fatte realizzare dal D'### (e che le abbia eseguite emerge anche dalla concessione edilizia del 20 maggio 1991 in produzione dell'attore) con la destinazione che l'area concessa in locazione avrebbe dovuto continuare a conservare.  5. Alla stregua delle suesposte considerazioni la domanda dell'attore va rigettata.  6. La palese infondatezza della domanda, della quale con un minimo di diligenza l'attore non poteva non essere consapevole - basta considerare la genericità dei fatti come esposti in citazione e la loro irrilevanza anche alla luce della condotta tenuta dal condominio nel suo complesso - e della quale non ha voluto tenere deliberatamente conto spinto com'era dall'animosità nei confronti di due condomini che si erano permessi, con successo, di opporsi alla delibera condominiale che gli aveva concesso in locazione per ben 10 anni un'area comune e le plurime ingiustificate accuse gravissime mosse ai convenuti inducono il tribunale ad accogliere la domanda dei convenuti ed a condannare l'attore al pagamento della somma complessiva di ### (### per ciascun convenuto) a titolo risarcimento danni (valutati in via equitativa e considerato che le reiterate gravissime - appropriazione indebita, dolo contrattuale, truffa e frode processuale - ed infondate accuse non possono non avere procurato un significativo turbamento nell'animo dei convenuti).  6. Le spese processuali sono a carico dell'attore soccombente; la relativa liquidazione viene eseguita in dispositivo: tenuto conto che la complessiva prestazione professionale esplicatasi nel presente giudizio si è esaurita soltanto dopo l'entrata in vigore del regolamento emanato con D.M. 20 luglio 2012 n. 140 ai sensi dell'art. 9 introdotto dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 e fatta applicazione del principio di diritto recentemente affermato dalle ### unite della Cassazione con la sentenza n. 17406 del 12 ottobre 2012, per la liquidazione delle spese si fa riferimento ai parametri indicati nel citato regolamento (valore della controversia, attività espletata in tutte le diverse fasi, assistenza a più parti, numero e complessità delle questioni trattate, risultato conseguito, impegno profuso).  P.Q.M.  Il tribunale di Napoli, 6^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede: 1- rigetta la domanda proposta da D'### 2- accoglie la domanda riconvenzionale spiegata da #### D'### e, per l'effetto, condanna D'### a pagare a #### D'### a titolo risarcimento danni ex art. 96 cpc, la somma di ### ciascuno; 3- condanna D'### a pagare a #### D'### le spese del presente giudizio che si liquidano in ### per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, da attribuire all'avv. ### de ### anticipatario. 
Così deciso in Napoli, il 3 maggio 2013 

Il giudice
dott. ### de ### n. 12059/2000

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