TRIBUNALE DI PALERMO
Sentenza n. 1279/2023 del 16-03-2023
principi giuridici
L'opposizione a decreto ingiuntivo fondata sull'eccezione di inefficacia del titolo monitorio per tardiva notifica non preclude al giudice la decisione nel merito sulla pretesa creditoria azionata in sede monitoria.
La risoluzione contrattuale o la decadenza dal beneficio del termine costituiscono il dies a quo per il computo del termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.
Ai fini dell'interruzione della prescrizione, rileva la notificazione dell'atto con il quale si inizia il giudizio, ai sensi dell'art. 2943 c.c., e non il mero deposito del ricorso introduttivo.
La diffida ad adempiere, quale atto unilaterale recettizio, produce effetti interruttivi della prescrizione solo se pervenuta a conoscenza del destinatario, gravando sul mittente l'onere di provarne la ricezione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Tribunale Ordinario di ###'udienza del 16 marzo 2023 alle ore 09:35 è comparso l'avv. ### per gli opponenti, il quale discute oralmente la causa riportandosi agli atti difensivi e in particolare alle note conclusive. Il Giudice si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio. all'esito della camera di consiglio, dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO La dott.ssa ### in funzione di Giudice monocratico della #### all'esito dell'udienza del 16 marzo 2023 ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n° 6607 del ### degli ### contenziosi civili dell'anno promossa da ### nato a ### il ###, e ###, nata a ### il ###, elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio in ####, presso lo studio degli avv.ti ### e ### dai quali sono rappresentati e difesi per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovi difensori depositata il ###; OPPONENTI contro ### srl, con sede ###persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in ####, presso lo studio dell'avv. ### rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti ### e ### giusta procura speciale in calce al ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo n. 379/2020 (R.G. n. 21074/2019); ###.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o difesa, in accoglimento dell'opposizione proposta da ### e ### con atto di citazione notificato il 30 aprile 2021: - dichiara prescritto il diritto di credito di cui al decreto ingiuntivo n. 379/2020 emesso dal Tribunale di ### il ###; - revoca il decreto ingiuntivo n. 379/2020 emesso dal Tribunale di ### il ###; - condanna la ### s.r.l. al pagamento in favore degli opponenti delle spese di lite da questi ultimi sostenute, che liquida in ### per spese vive ed in ### per compenso, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa come per legge. #### Con atto di citazione notificato il 30 aprile 2021, ### e ### proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 379/2020, emesso dal Tribunale di ### il giorno 12 gennaio 2020, con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore della ### srl (d'ora innanzi denominata soltanto ### srl) la complessiva somma di ### oltre interessi convenzionali e spese del monitorio, a titolo di rimborso del finanziamento 2644064200 erogato in loro favore da ### - ### S.p.A. in data ###. Eccepivano, in via preliminare, l'inefficacia del d.i. ai sensi dell'art. 644 c.p.c., perché notificato oltre il termine di legge (gg. 60) dalla sua pronuncia. Nel merito, deducevano: - la prescrizione del diritto di credito oggetto del d.i., decorrente dal 04.01.2010, in ragione della radiazione del finanziamento da parte della ### S.p.A. e della conseguente decadenza dal beneficio del termine ovvero della risoluzione del contratto; - la mancanza di prova scritta del credito, non essendo sufficiente a tal fine la mera produzione in giudizio degli estratti certificati a norma dell'art. 50 TUB riportanti i soli saldi finali; - la mancanza di certezza e liquidità del credito vantato; - la nullità del regolamento contrattuale per superamento del cd. tasso soglia. Chiedevano, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo. Si costituiva in giudizio la società opposta ### srl, la quale, preliminarmente, deduceva l'infondatezza dell'eccezione di inefficacia di cui all'art.644 c.p.c. e si opponeva alla conseguente richiesta di revoca del d.i.; rilevava, inoltre, che l'eventuale accoglimento dell'anzidetta eccezione d'inefficacia non impediva l'instaurazione del giudizio di merito sulla domanda condannatoria. Nel merito, contestava la fondatezza dell'opposizione, chiedendo il rigetto della stessa o, in subordine, la condanna degli attori al pagamento del minore importo accertato in corso di causa. Con ordinanza del 13 gennaio 2022, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del d.i. e la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.. Quindi, all'udienza odierna, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale, la causa è stata posta in decisione. Ciò premesso, occorre preliminarmente procedere all'esame dell'eccezione d'inefficacia del d.i. formulata dagli odierni opponenti. ### è fondata. Invero, ai sensi dell'art. 644 c.p.c. “Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica e di novanta giorni negli altri casi; ma la domanda può essere riproposta”. Ora, nel caso di specie, come si evince dalla relata di notifica prodotta in giudizio dagli odierni opponenti (all. n. 1 atto di opposizione), il d.i. n. 379/2020, emesso dal Tribunale di ### in data ###, è stato notificato con esito positivo dalla ### srl soltanto in data ###, ossia ad oltre un anno di distanza dalla data della sua emissione. Ne consegue che, anche tenendo conto del periodo di sospensione dei termini processuali dovuto alla normativa emergenziale anti-### il decreto ingiuntivo emesso è divenuto indubbiamente inefficace e, come tale, deve essere revocato. Ciononostante, l'anzidetta inefficacia del decreto ingiuntivo non osta all'analisi nel merito delle pretese creditorie avanzate dalla parte opposta, atteso che, come affermato dal consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione - che si condivide - “In caso di notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge, l'opposizione proposta al fine di eccepirne l'inefficacia non esime il giudice dal decidere non solo sulla proposta eccezione, ma anche sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria” ( in termini la massima di Cass.3908/2016; conforme Cass. n. 20695/2016). Nel merito, l'opposizione è fondata. Deve ritenersi meritevole di accoglimento, infatti, l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dalla parte opponente. A ben vedere, infatti, come si evince dalla ### n. 95 pubblicata il ###, il credito oggetto del d.i. oggi opposto deriva dalla cessione in blocco in favore della società ### s.r.l. di contratti di finanziamento “che siano stati risolti ovvero che siano decaduti dal beneficio del termine tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010” (vedi G.U. n. 95 del 12.08.2014, pag. 1, punto n. 3, allegata alla comparsa di costituzione di parte opposta). Ora, come è noto, la risoluzione del contratto o l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine costituiscono il dies a quo dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.. Quindi, a partire almeno dal 31.12.2010 (data ultima della cessione dei contratti risolti), il credito vantato dalla società ### s.r.l. nei confronti degli opponenti è divenuto oltre che liquido, anche integralmente esigibile, in ragione della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto. Pertanto, indipendentemente dalla radiazione del finanziamento del 04.01.2010 ad opera della ### S.p.A. (la cui natura interna o esterna è controversa tra le parti), almeno a partire dal mese di dicembre 2010 il termine di prescrizione di cui all'anzidetto art. 2946 c.c. è sicuramente iniziato a decorrere. A fronte di ciò, tuttavia, il primo ed unico valido atto interruttivo della prescrizione compiuto dall'odierna opposta è costituito dal d.i. notificato ai debitori odierni opponenti in data ###, ossia quando, come è ictu oculi evincibile, il termine di prescrizione di dieci anni era ormai decorso. Invero, non può avere alcuna efficacia interruttiva della prescrizione il mero deposito del ricorso monitorio dinanzi al Tribunale di ### (avvenuto il ###). La norma di cui all'art. 2943 c.c. prevede, infatti, che, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, non deve aversi riguardo alla pendenza della lite, ma alla notificazione dell'atto con il quale si inizia il giudizio (“La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo”). Parimenti, non possono avere efficacia interruttiva della prescrizione le diffide ad adempiere del 6 febbraio 2019 indirizzate ai debitori dalla ### s.p.a., n.q. di procuratrice dell'odierna opposta (vedi all. n. 2, 2.1, 2.2, 2.3 alla comparsa di parte opposta), in difetto di prova della loro recezione da parte dei debitori. E' noto, infatti, che la diffida ad adempiere è un atto unilaterale di natura recettizia che deve giungere a conoscenza dei destinatari. Ora, in primo luogo, si evidenzia che la ### s.r.l., ai fini della prova della regolare comunicazione delle diffide, ha prodotto in giudizio gli avvisi di ricevimento delle lettere raccomandate del servizio “Postel”, recanti soltanto l'attestazione “al mittente per compiuta giacenza” con il timbro della data 23.03.2019. La suddetta dicitura, tuttavia, non consente, da sola, di individuare le ragioni per le quali le diffide non sono state consegnate ai destinatari e, di conseguenza, non permette di accertare la regolare comunicazione delle stesse nei confronti degli opponenti. Per di più, l'indirizzo al quale le diffide sono state inviate (###), non corrisponde all'indirizzo di residenza che gli opponenti possedevano alla data del 23.03.2019 (data delle notifiche). Invero, come si evince dai certificati storici depositati in giudizio (vedi produzione documentale attorea), già a partire dalla data dell'11.12.2018 gli odierni opponenti non risiedevano più in ### ma, al contrario, in ###/A. Inoltre, l'indirizzo al quale le diffide sono state inoltrate (###), non coincide neppure con l'indirizzo di residenza indicato dai debitori in seno al contratto di finanziamento dal quale si originano i crediti vantati dalla società ### s.r.l., atteso che, nell'anzidetto contratto, viene indicato quale luogo di residenza la differente ###. Alla luce delle considerazioni svolte, il credito vantato dalla ### srl deve ritenersi prescritto. Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione proposta e la revoca del d.i. opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda proposta (da ### a ### ) e dell'attività in concreto svolta, applicando i valori medi per tutte le fasi del giudizio (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale). Così deciso in ### il 16 marzo 2023. Il Giudice Dott.ssa ### presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal ### in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, 44.




sintesi e commento
Prescrizione del Credito e Inefficacia del Decreto Ingiuntivo: Un'Analisi della Pronuncia del Tribunale di Palermo
La pronuncia del Tribunale di Palermo affronta una controversia originata da un decreto ingiuntivo emesso per il recupero di somme derivanti da un contratto di finanziamento. La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società finanziaria per un credito derivante da un finanziamento erogato nel 2006. Gli ingiunti hanno proposto opposizione, eccependo preliminarmente l'inefficacia del decreto per tardiva notifica e, nel merito, la prescrizione del credito, la mancanza di prova scritta, l'incertezza e illiquidità del credito, nonché la nullità del regolamento contrattuale per superamento del tasso soglia.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione, basando la sua decisione su due ordini di motivi. In primo luogo, ha rilevato l'inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 c.p.c., accertando che la notifica era avvenuta oltre il termine perentorio di legge. Nonostante l'inefficacia del decreto ingiuntivo, il giudice ha ritenuto necessario esaminare nel merito la pretesa creditoria, in conformità con il consolidato orientamento della Corte di Cassazione.
Nel merito, il Tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti. Il giudice ha accertato che il credito era divenuto esigibile a seguito della cessione in blocco dei contratti di finanziamento risolti o decaduti dal beneficio del termine, avvenuta entro il 31 dicembre 2010. Pertanto, il termine di prescrizione decennale era iniziato a decorrere da tale data. Il Tribunale ha rilevato che l'unico atto interruttivo della prescrizione era costituito dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 22 marzo 2021, ossia quando il termine decennale era già ampiamente decorso. Il Tribunale ha escluso che il deposito del ricorso monitorio o le diffide ad adempiere potessero avere efficacia interruttiva della prescrizione. In particolare, riguardo alle diffide, il Tribunale ha evidenziato la mancanza di prova della loro ricezione da parte dei debitori, nonché la discordanza tra l'indirizzo di notifica e quello di residenza degli opponenti.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato prescritto il credito vantato dalla società finanziaria, revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando la società al pagamento delle spese di lite.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.