TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sentenza n. 796/2024 del 25-03-2024
principi giuridici
Il licenziamento ritorsivo è nullo qualora l'intento ritorsivo del datore di lavoro sia stato l'unico motivo determinante della volontà di recedere dal rapporto, anche rispetto ad altri fatti astrattamente rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso.
In materia di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, il rifiuto del lavoratore di effettuare la prestazione di lavoro straordinario può integrare un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali tale da giustificare la sanzione espulsiva, solo qualora la richiesta del datore di lavoro sia conforme alle previsioni della contrattazione collettiva e non pregiudichi irragionevolmente la vita di relazione del lavoratore.
La dilatazione ingiustificata dei termini del procedimento disciplinare, in violazione delle previsioni contrattuali, costituisce un elemento indiziario rilevante ai fini della prova del carattere ritorsivo del licenziamento.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
##### di ### in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa ### all'esito dell'udienza sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione in sostituzione, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 2028/2022 TRA ### nato a ### il ###, rapp.to e difeso, giusto mandato allegato al ricorso introduttivo, dall'avv. ### con cui elettivamente domicilia in ### alla ###. Evangelista n. 79 RICORRENTE E ### (P.IVA: ###), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, giusto mandato allegato alla memoria difensiva, dagli avv.ti ### e ### con cui elettivamente domicilia in ### alla ### n. 10 RESISTENTE OGGETTO: impugnazione licenziamento ### come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ### parte ricorrente in epigrafe esponeva: di aver lavorato sin dal 2010 presso la piattaforma logistica della ### S.r.l., presso uno dei siti logistici di ### cui era stato affidato in appalto il servizio di facchinaggio/movimentazione merci; di essere stato dall'11.02.2019, assunto dalla convenuta ### srl con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, con mansioni di “operatore logistico” ed inquadramento nel livello ### del ccnl dei ### - ### proprio in virtù di una procedura di passaggio di cantiere presso la predetta piattaforma logistica di ### di essere il rapporto di lavoro cessato il ### per effetto della sanzione disciplinare comminata dalla società resistente di licenziamento per giustificato motivo soggettivo; che in riscontro alle argomentazioni addotte nella contestazione disciplinare, il ricorrente in data ### chiedeva l'audizione orale onde rendere le proprie giustificazioni; che in data ### la ### procedeva alla sua convocazione per il giorno 01.02.2022, ove egli rappresentava di aver chiesto ed usufruito di un giorno di ferie per il 30 ottobre Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/03/2024 2021 e di aver ritardato l'ora di entrata del 3 e 4 novembre 2021 per esigenze familiari, come, peraltro, riferito anche al responsabile aziendale sig. ### che tuttavia la società procedeva alla formalizzazione del recesso per giustificato motivo con comunicazione n. Prot. 833 del 21.02.2022. Precisato ai fini dell'applicazione del regime sanzionatorio per l'illeicità e/o l'illegittimità del recesso, che la società ### S.r.l. ha alle proprie dipendenze ben oltre i 15 dipendenti e che la retribuzione netta globale di fatto percepita mensilmente da considerare per la determinazione dell'indennità risarcitoria spettante ad esso ricorrente è pari ad ### parte ricorrente lamentava il carattere ritorsivo del licenziamento, ovvero, la sua natura discriminatoria. Riteneva, infatti, di essere stato licenziato per aver avanzato rivendicazioni di natura retributive culminate con l'accordo transattivo del 22.06.2020 con cui gli erano state riconosciute delle condizioni economiche individuali più favorevoli rispetto agli altri lavoratori, nonché per aver aderito al sindacato ### Evidenziava che a seguito della scelta di aderire al predetto sindacato, con missiva prot 602 del 26.07.2021, la ### comunicava la risoluzione per inadempimento del predetto verbale di conciliazione imputando al ricorrente la violazione della clausola di riservatezza contenuta nell'art. 15 del verbale di conciliazione per aver diffuso il contenuto dell'accordo generando malcontento tra gli altri dipendenti. A fronte di detta determinazione unilaterale ed arbitraria assunta dalla società, con ricorso iscritto al n. R.g. 6815/2021 promuoveva innanzi al Giudice del ### di questo ### un'azione giudiziaria finalizzata ad ottenere il ripristino dell'accordo conciliativo; detta azione giudiziaria veniva abbandonata con il ripristino da parte della società del trattamento economico in favore del lavoratore mediante un accordo transattivo sottoscritto dalle parti il ###. Evidenziava, inoltre, che proprio in pari data (25.01.2022) la società avviava l'iter procedimentale che ha portato al licenziamento per cui è causa, invocando, tra l'altro, nel provvedimento sanzionatorio la recidiva del ricorrente. Deduceva, altresì, l'illegittimità del licenziamento per l'inesistenza dei fatti contestati, nonché per il difetto di proporzionalità tra addebiti e sanzione. In particolare, evidenziava che l'anticipazione dell'orario di lavoro richiesta dalla società nelle giornate del 3 e 4 novembre 2021, era avvenuta mediante messaggio di gruppo whatsapp e non con comunicazione affissa in bacheca ed inoltre senza un congruo preavviso. Pertanto, non avendo avuto contezza del predetto messaggio si era presentato in servizio secondo l'assegnato turno di lavoro con inizio alle ore 6:00 del mattino. Quanto, invece, alla richiesta di effettuare lavoro straordinario per la giornata del ### evidenziava di aver legittimamente richiesto di poter fruire di un giorno di ferie proprio per la giornata del ### dandone congruo preavviso al proprio superiore gerarchico. Deduceva, altresì, la violazione del principio di tempestività della contestazione disciplinare. Infine, lamentava l'illegittimità della sanzione irrogata dalla resistente per evidente violazione delle disposizioni contrattuali del ccnl ### applicato in azienda. Concludeva, pertanto, chiedendo: “In via preliminare, dichiarare la nullità del licenziamento disciplinare del 22.02.2022, accertando la natura ritorsiva/illecita del provvedimento adottato ed in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18 L. 300/70, art. 4 L. 604/66, condannare la ### S.r.l. al reintegro del lavoratore nel posto di lavoro nonché al pagamento dell'indennità risarcitoria Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/03/2024 parametrata alla retribuzione globale di fatto mensile come specificata in premessa ### da calcolarsi dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegra; 2. In via gradata, dichiarare l'illegittimità del licenziamento disciplinare del 22.02.2022, accertando l'insussistenza della condotta sanzionata ed in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18 L. 300/70, condannare la ### S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, al reintegro del lavoratore nel posto di lavoro nonché al pagamento dell'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità parametrata alla retribuzione globale di fatto mensile come specificata in premessa di ### ovvero nella misura ritenuta di giustizia; 3. In via ancor più gradata, dichiarare l'illegittimità del licenziamento disciplinare del 22.02.2022, accertando la carenza del giustificato motivo soggettivo ovvero la sproporzionalità della sanzione ed in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18 L. 300/70, condannare la ### S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento dell'indennità risarcitoria pari a 36 mensilità parametrata alla retribuzione globale di fatto mensile come specificata in premessa di ### ovvero nella misura ritenuta di giustizia; 4. In via ancor più gradata, dichiarare l'illegittimità del licenziamento disciplinare del 22.02.2022, accertando la violazione del procedimento sanzionatorio previsto delle disposizioni di legge e di contratto, condannare la ### S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento dell'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità parametrata alla retribuzione globale di fatto mensile come specificata in premessa di ### ovvero nella misura ritenuta di giustizia; 5. In ogni caso, condannare la ### s.r.l. al pagamento delle spese ed onorario di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato”. Si costituiva in giudizio la resistente che impugnava e contestava, con articolate e puntuali argomentazioni, le circostanze di fatto esposte dal ricorrente. In particolare, evidenziava la legittimità della contestazione disciplinare e del provvedimento espulsivo, in quanto sorretta da giusta causa radicata nella gravità dei fatti contestati. Infatti, precisava che il ### dopo aver ricevuto ben due contestazioni nel mese di luglio 2021 per rifiuto di rendere il lavoro straordinario, sanzionate con provvedimento del ###, in data 30 ottobre, 3 e 4 novembre 2021, in totale dispregio delle direttive aziendali ed in violazione del suo dovere di collaborazione, si rendeva nuovamente responsabile dello stesso inadempimento. Inoltre, anche per il giorno 6 novembre 2021, persistendo nella sua sfrontata condotta, ancora una volta si rifiutava di svolgere il lavoro straordinario che gli era stato richiesto. Dopo aver ricevuto la contestazione di addebito prot. n. 728 del 5.11.2021 e presentato richiesta di audizione personale, avviava un lungo periodo di assenza per malattia dal 9 novembre 2021 al 15 gennaio 2022, ragion per cui la sua audizione personale era potuta avvenire solo in data ###. Pertanto, all'esito di siffatti rilievi, concludeva chiedendo rigettarsi il ricorso. Spese vinte con attribuzione. Ammessa ed espletata la prova orale, la causa veniva rinviata per la decisione ed all'udienza del 28.11.2023, sostituita dal deposito di note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., la giudicante si riservava la decisione. ***** Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/03/2024 Il ricorso è fondato e può essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Oggetto del giudizio è la legittimità del licenziamento comminato dalla resistente quale licenziamento per giustificato motivo soggettivo. La vicenda disciplinare scaturisce dalla contestazione del 05.11.2021 prot. 728, con la quale la società datrice contestava al lavoratore quanto segue “stante le esigenze produttive ed organizzative aziendali ….. a lei e agli altri lavoratori addetti a tale cantiere veniva richiesto lo svolgimento del turno di lavoro per la giornata del 30 OTTOBRE 2021; - lei dichiarava di non essere disponibile a rendere le prestazioni richieste e, di conseguenza, il giorno 30 Ottobre non si presentava sul posto di lavoro; - inoltre, sempre per esigenze produttive ed organizzative le veniva comunicata l'anticipazione dell'orario di entrata (dalle 6.00 alle ore 5.00) per le giornate del 3 e 4 Novembre 2021; - lei, peraltro senza darne avviso alcuno - in dispregio delle disposizioni aziendali, si presentava al lavoro il 3 novembre alle ore 6.00 e il 4 novembre alle ore 5.52 (anziché alle ore 5.00), rifiutandosi pertanto di rendere le prestazioni che le erano state richieste”. Sentito, nonostante la richiesta fosse del 14.11.2021, in data ### le sue giustificazioni non erano considerate idonee, e l'istante veniva attinto in data ### dal licenziamento per giustificato motivo soggettivo, prot. 833, del seguente tenore “ritenuto - che le giustificazioni da lei rese non sono idonee ad escludere la sua responsabilità; - che il dipendente è tenuto a rendere le prestazioni di lavoro straordinario nei limiti previsti dal ### salvo che non ricorra un giustificato e comprovato motivo di rilevante gravità che glielo impedisca; - che il rifiuto integra l'ipotesi della violazione del dovere di collaborazione, diligenza, lealtà e correttezza, oltre che di rispetto delle direttive aziendali; - che, essendosi lei reso già responsabile di inadempimenti della stessa natura sanzionati con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, si è verificata la plurirecidiva; tanto premesso e ritenuto, le comunico che, a definizione del procedimento in oggetto indicato, nei suoi confronti, tenuto conto della plurirecidiva, viene applicata la sanzione del licenziamento per giustificato motivo con preavviso”. Parte ricorrente contesta il provvedimento espulsivo deducendo, in primis, la natura ritorsiva del licenziamento irrogatogli, l'illegittimità dello stesso per non aver inadempiuto ingiustificatamente agli obblighi datoriali, la carente proporzionalità e, infine, l'inosservanza del termine contrattuale per l'esercizio del potere disciplinare oltre alla mancata affissione del codice disciplinare in luogo accessibile a tutti. Volendo procedere alla disamina della censura più grave giova osservare che parte ricorrente deduce la ritorsività del licenziamento stante le rivendicazioni economiche relative al trattamento retributivo. ### la ricostruzione fattuale da questi offerta, in data ### egli avrebbe siglato un accordo conciliativo volto a prevedere una serie di indennità atteso che il ### applicato dalla resistente, a seguito del subentro nell'appalto, era quello ### che prevede un trattamento normo-economico di minor favore rispetto ai ### delle sigle sindacali confederali (#####; peraltro l'ingresso in azienda delle stesse era stato sempre osteggiato dalla resistente ma, ciononostante, il Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/03/2024 ricorrente unitamente ad altri dipendenti aveva aderito alla ### ma le relazioni sindacali erano state sempre molto tese come testimoniato dalla circostanza che in data ###, a soli 5 giorni dall'adesione al sindacato (avvenuta in data ###), gli veniva notificata la risoluzione per inadempimento del verbale di conciliazione innanzi indicato per aver violato la clausola di riservatezza che veniva, successivamente, impugnato in sede giudiziale e, il giorno antecedente quello fissato per l'udienza di comparizione, ergo il ###, le parti concludevano un'altra transazione con la quale esso veniva ripristinato ma, proprio quel giorno, la società avviava il procedimento disciplinare di cui alla contestazione del 05.11.2021. Parte resistente contesta l'assunto evidenziando che il trattamento economico di miglior favore era in atto dal 2019 e che, a fronte di ripetute divulgazioni, vi era stata la contestazione in data ### secondo la quale la società avrebbe agito giudizialmente per la risoluzione ma, al riguardo, vi era stato un errore da parte dell'ufficio paghe che, a partire dal mese di luglio non aveva più corrisposto le somme per cui la società, appresa la circostanza dopo la notifica del ricorso ex art. 414 c.p.c., decideva di transigere. Non solo, la decorrenza del lasso temporale tra la contestazione disciplinare dell'istante del novembre 2021 e l'audizione fissata il ###, era da imputarsi allo stesso lavoratore perché in malattia per oltre due mesi dopo la contestazione disciplinare. In ordine al licenziamento ritorsivo la Suprema Corte, recentemente, richiamando un orientamento consolidato (Cass. n. 26399 del 2022; Cass. n. 26395 del 2022; Cass. n. 21465 del 2022), ha ritenuto che “per accogliere la domanda di accertamento della nullità del licenziamento in quanto fondato su motivo illecito, occorre che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso (Cass. n. 14816 del 2005; Cass. n. 3986 del 2015; Cass. n. 9468 del 2019), dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento (Cass. n. 5555 del 2011)” (### Cass. n. ### del 2023). ### probatorio grava sul lavoratore ma l'allegazione del carattere ritorsivo del licenziamento non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966, l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso; ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'intento ritorsivo e, dunque, l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso (Cass. n. 6501 del 2013; Cass. n. 27325 del 2017; Cass. n. 26035 del 2018). Essendo tale il quadro di riferimento giurisprudenziale è inevitabile rimarcare, nella specie, che la delibazione della natura ritorsiva del licenziamento è comunque subordinata alla verifica della sussistenza di una causa legittimante, il cui onere probatorio grava sulla parte datoriale. Dalla missiva del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, innanzi indicata, emerge che il provvedimento espulsivo si fonda sui plurimi rifiuti dello svolgimento della prestazione di lavoro straordinario, così come previsto dal ### già in precedenza oggetto di contestazione disciplinare. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/03/2024 Rileva la giudicante che la missiva di licenziamento cristallizza i motivi che sono alla base del provvedimento espulsivo e, nella specie, il rifiuto della prestazione di lavoro straordinario atteneva, come si evince dalla contestazione a ben due episodi: il 30 ottobre, secondo la ricostruzione datoriale, il ### non si era presentato a lavoro, mentre il 3 e il 4 novembre era arrivato circa un'ora dopo intorno alle 6 e non già alle 5, sebbene fosse stata richiesta la prestazione di lavoro straordinario per esigenze produttive con anticipo. Come è noto il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, ai sensi dell'art. 3 della l. 604/66, è quel recesso determinato da “un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro”, ossia dalla violazione dell'obbligo di diligenza cui il prestatore è tenuto nell'esecuzione della prestazione, ex art. 2104 Nella specie il “notevole” inadempimento è stato rappresentato dalla mancata effettuazione della prestazione lavorativa straordinaria e, quindi, dai disagi creati all'organizzazione lavorativa datoriale, aggravato dalla reiterazione del rifiuto di prestare lavoro straordinario nel corso del tempo. I risultati conoscitivi offerti dalla prova orale espletata, valutati unitamente alle risultanze documentali versate in atti, hanno contribuito alla costruzione di una piattaforma probatoria insufficiente per ritenere assolto l'onere datoriale. Il teste di parte ricorrente, ### collega di lavoro del predetto, per quanto qui rileva dichiarava “### presso un'azienda che produce sidro di mele, lavoro lì dal mese di febbraio 2023. Ho lavorato per la resistente dal 2016 al febbraio 2022, preciso di aver lavorato prima per la società HLS e poi per la resistente. Il rapporto di lavoro è cessato per licenziamento dopo che mi sono iscritto al sindacato. Ho impugnato il licenziamento e l'impugnativa pende ancora dinnanzi a questo ### Preciso che la sigla sindacale a cui ero iscritto era la ### Formalmente sono stato licenziato per giustificato motivo soggettivo per una serie di contestazioni disciplinari fatte dopo la mia iscrizione alla sigla sindacale. Preciso di essermi iscritto al sindacato verso agosto-settembre dell'anno prima del licenziamento. Presso la resistente disimpegnavo mansioni di preparatore. Precisamente dovevo preparare 150 colli in un'ora altrimenti ricevevo una contestazione. I turni di lavoro che facevo erano organizzati a rotazione settimanale: una settimana lavoravo di mattina dalle 6 alle 14 e la settimana successiva lavoravo di pomeriggio dalle 14 alle 22. Preciso che per quanto riguarda l'orario esso non era fisso perché di sera arrivava un messaggio what's app da parte del responsabile nella persona di ### ovvero ### che ci dicevano sul gruppo gli orari nel dettaglio. Nell'ultimo anno preciso che la mattina ho sempre iniziato alle 5 mentre l'orario di fine era variabile, poteva capitare che finissimo alle 10, alle 11 o ance alle 13,30 ma solo talvolta dopo le 14 anche se preciso che rifiutavo, anche se qualche volta l'ho fatto, l'orario eccedente essendo più di 9 ore di lavoro. Mentre il turno di pomeriggio iniziava alle 14 e spesso si prolungava oltre le 22, generalmente verso le 20 allorquando i responsabili erano a conoscenza del numero di colli da lavorare ci chiedevano di fare due ore di straordinario. Preciso che fino a quando il contratto non mi è stato convertito ho fatto lo straordinario anzi chiarisco al riguardo che avevo un contratto a tempo determinato che non mi fu rinnovato nel 2020, dopo tre anni di proroghe, e Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/03/2024 grazie ad una mia conoscenza fui riassunto con contratto a tempo indeterminato, ho continuato a lavorare senza problemi fino a quando mi sono iscritto al sindacato. Le richieste di ferie o permessi le facevo via messaggio o anche telefonicamente al responsabile ### Conosco il ricorrente in quanto mio collega di lavoro. Per un periodo abbiamo osservato lo stesso turno di lavoro. Non ricordo con precisione l'anno, ricordo che ciò fu per 4-5 mesi. Il responsabile era ### ed ### Preciso che le attività anche presso l'altro gruppo di lavoro erano comunicate con le stesse modalità. Il ricorrente disimpegnava le mie stesse mansioni. Non so quando sia stato assunto, sicuramente prima di me perché già era lì. Ricordo che anche presso HLS i turni ci venivano comunicati sempre attraverso wa. Preciso che esiste una bacheca ubicata, se non erro, vicino ai bagni dove non sono inseriti i turni ma altre comunicazioni tipo inventario, ispezione durante il ### ed altro. Non conosco il codice disciplinare, non l'ho visto nella bacheca. Preciso che il ricorrente era iscritto ad altra sigla sindacale poi poiché il presidente non ha rispettato l'accordo ci siamo iscritti insieme alla ### Preciso che iscritti alla ### eravamo circa 40 molti dei quali sono stati licenziati ricordo tra loro #### ed altri; i dieci che sono rimasti si sono cancellati dal sindacato. Ricordo che tre mesi prima del mio licenziamento fu apposto sul marcatempo un cartello che indicava due ore di straordinario, tutti i giorni.” ### teste di parte ricorrente ### per quanto qui rileva dichiarava “### funzionario della ### della ### di ### Conosco il ricorrente in quanto era nostro iscritto, ricordo che è stato iscritto alla nostra sigla sindacale 7-8 mesi prima del licenziamento. Conosco lo stabilimento della resistente dove mi sono recato in occasione di scioperi. Non ho visto bacheche aziendali e preciso che i lavoratori mi hanno comunicato che i turni venivano loro indicati mediante messaggistica wa. Mi hanno riferito che i turni arrivavano su una chat di gruppo, che vi erano variazioni comunicate anche a tarda sera ma non ho mai visto le chat di gruppo. Non ho mai visto il codice disciplinare perché preciso di non essermi mai recato nei locali aziendali in quanto gli scioperi venivano fatti all'esterno. Preciso che sono stato convocato solo due volte anzi una volta sono stato convocato presso gli uffici siti in ### e l'unica volta che sono entrato nello stabilimento di ### sono stato negli uffici al piano superiore mentre la piattaforma si trova giù. Non ho mai visto il marcatempo. Ricordo che all'epoca in cui il ricorrente era iscritto alla nostra sigla sindacale vi erano circa 40 dipendenti della resistente iscritti. Nello stesso periodo in cui fu licenziato il ricorrente furono licenziati in tre e da ultimo anche un altro dipendente. Preciso che tra i tre vi era anche la ### Preciso che gli iscritti dipendenti della resistente sono progressivamente aumentati sino ad arrivare ad un picco di 40 per poi decrescere dopo il licenziamento del ricorrente e degli altri, per cui adesso abbiamo 12-.13 iscritti. Riconosco nell'all. 12 pag. 10 (comunicazione del 15.07.2021) un documento a mia firma e preciso che fu inviato a mezzo pec. Ricordo che ho presenziato personalmente un giorno ed una notte fuori allo stabilimento, ricordo che era il periodo estivo e c'è stato anche l'intervento delle forze dell'ordine. Il teste di parte resistente ### per quanto qui rileva dichiarava “### dipendente della resistente da circa 20 anni. Preciso che sono capoturno. I turni sono dalle 6 alle 14 e dalle 14 alle Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/03/2024 22 e variano di settimana in settimana alternandosi. Non so con precisione quante persone ci siano per turno se non erro 50-60 ma non posso essere più preciso. ### capoturno unitamente al collega ### Preciso che i turni di lavoro quando è necessario che sia effettuato lo straordinario sono affissi in bacheca il giorno prima per il giorno dopo e sono a mia firma e di sera invio anche un messaggio sul gruppo wa come promemoria. Non capita che nel corso del turno ci siano variazioni dettate dall'urgenza. Non ricordo con precisione da quanto disimpegno mansioni di capoturno ma da quando lo sono affiggo sempre in bacheca gli orari dello straordinario. Preciso che i turni oltre ad essere affissi in bacheca sono anche indicati sulla marcatempo, ve ne sono due, con elenco dei dipendenti che lo devono eseguire. Nella bacheca c'è anche il codice disciplinare e non ricordo se ci sia qualche altro avviso. Non sono mai stato iscritto a nessuna sigla sindacale. La bacheca è sita fuori all'ufficio della ### all'interno del capannone. In caso di richieste di permessi o altro i dipendenti lo dicono verbalmente a me o all'altro capoturno e poi compilano un foglio che depositano in ufficio. Il ricorrente da quando sono capoturno è stato sempre inserito nel mio turno, in precedenza non ricordo se facevamo o meno lo stesso turno. So che il rapporto di lavoro del ricorrente è cessato per licenziamento a causa di ritardi ma non ricordo se la segnalazione l'ho fatta io o l'altro responsabile. A me non ha mai comunicato i ritardi. Non ricordo se il ricorrente si sia rifiutato di effettuare lo straordinario. Non ricordo se nel periodo in cui fu licenziato il ricorrente furono effettuati altri licenziamenti. Conosco il teste che prima ha deposto se non erro è stato licenziato ma non conosco i motivi perché stava nell'altro turno. Non ricordo con precisione quante volte il ricorrente si sia presentato in ritardo rispetto alla richiesta di iniziare alle 5 se non erro 2-3 volte. Se non erro gli addetti al cantiere ### della ### erano circa 180 ma non posso essere preciso. Per quanto ricordi la bacheca è stata sempre allo stesso posto. Il sabato è un giorno in cui si può lavorare se i volumi lo richiedono. Non ricordo se il ricorrente veniva o si assentava.” ### teste di parte resistente ### per quanto qui rileva dichiarava “### dipendente della resistente dal 2019 con mansioni di capoturno. Non sono iscritto al sindacato. ### capoturno unitamente a ### La bacheca aziendale è sita a ### 1 accanto ai nostri uffici. La bacheca è lontana dal marcatempo. La chat aziendale è utilizzata la sera come promemoria per l'indicazione dei turni. I turni di lavoro sono comunicati il giorno prima per il giorno dopo con pubblicazione in bacheca e la sera segue comunicazione in chat. La richiesta di eventuale lavoro straordinario avviene durante il turno perché non conosciamo il carico di lavoro. Il ricorrente è stato in turno con me. Il ricorrente si è sempre dichiarato indisponibile con me a prestare il lavoro straordinario. Le ferie ed i permessi dovevano essere richiesti a me o a ### ma in prevalenza a ### Ricordo che in un'occasione, era il 30 ottobre non venne e non disse nulla. Alla domanda della giudice come fa a ricordare la data il teste risponde la ricordo. Non ricordo quante persone sono state licenziate quando è stato licenziato il ricorrente. Il turno di mattina può iniziare alle 5 o alle 6 o alle 7 a seconda della mole di lavoro e lo comunichiamo sempre a fine turno il giorno prima per il giorno dopo. Nella chat wa erano inseriti tutti i dipendenti e, quindi, anche il ricorrente. ###. ### dichiara di aver sentito che il teste ha riferito che i turni erano affissi sulla marcatempo. ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/03/2024 teste conferma tale circostanza e alla domanda della giudice se conferma quanto sopra riferito di cui si dà trascrizione integrale il teste dichiara i turni sono messi sulla marcatempo. Alla domanda della giudice se conferma quanto innanzi detto il teste ribadisce che i turni sono affissi sulla marcatempo.” Le dichiarazioni rese dai testimoni devono essere valutate con particolare rigore atteso che uno dei testimoni del ricorrente ha controversie pendenti presso l'ufficio giudiziario mentre i testimoni di parte resistente sono entrambi dipendenti della stessa parte. Al riguardo, giova precisare che, contrariamente a quanto assunto dalla difesa della convenuta, non si discute in ordine alla capacità/incapacità a testimoniare dei soggetti escussi, quanto della loro attendibilità. Orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità non disattesa dalla giudicante afferma che “ La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.” (cfr. Cass. ord. 21239/19). Quantunque il teste ### abbia un procedimento pendente le sue dichiarazioni sono in parte sovrapponibili a quelle dei testimoni di parte resistente e, comunque, rispondenti alle risultanze assertive e documentali per cui deve ritenersi attendibile. Lo stesso dicasi per l'attendibilità intrinseca dei testimoni di parte resistente anche se, dal punto di vista estrinseco, i predetti hanno reso dichiarazioni che non sono sufficienti a fondare l'assunto di cui alla memoria e, anzi, sono con la stessa contrastanti. Dalle dichiarazioni emerge che il capoturno/responsabile del ricorrente sia stato sicuramente ### il quale non ricorda se il ### si rifiutasse o meno di prestare lo straordinario mentre l'altro capoturno, ma non si conosce in che periodo fosse stato il capoturno del ricorrente, dichiara che il ### si rifiutò sempre con lui di prestare straordinario. La dichiarazione dell'### è priva di qualsivoglia pregio rispetto a quella del ### perché smentita dalle risultanze documentali: è stata versata in atti dalla sola parte ricorrente la busta paga di gennaio 2022 (cfr. all. 6) da cui si desume che il ricorrente aveva svolto lavoro straordinario ed era stato regolarmente retribuito. Priva di prova è anche la difesa in ordine alla prassi in uso sia per le assenze che per la comunicazione delle ore di lavoro straordinario da effettuarsi. Quanto alle assenze il teste ### riferisce della prassi che le stesse fossero comunicate oralmente (e il ricorrente era in turno con lui e non con l'### come si evince dalle stesse allegazioni e dichiarazioni testimoniali) e poi intervenisse una richiesta scritta (questa la ragione per la quale, nella specie, non vi era stata alcuna richiesta scritta), per cui è del tutto non decisiva la prova documentale Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/03/2024 prodotta dalla resistente, unitamente alle note, relativa alle richieste scritte depositate, quale modalità probatoria unica. In ordine alla richiesta di lavoro straordinario l'art. 5 del d. lgs. n. 66 del 2003 rimette espressamente alle parti collettive la regolamentazione dei limiti del ricorso al lavoro straordinario. Non vi è una previsione del ### di settore richiamata dalla resistente che regolamenti un tempo “minimo” entro il quale la richiesta avanzata dal datore non possa essere rifiutata dal prestatore. E' indubbio che nel settore della logistica la variazione dell'organizzazione produttiva sia conseguenza delle commesse, spesso non predeterminabili con anticipo, ma è anche certo che tale necessità organizzativa non possa compromettere, pregiudicando, la vita di relazione del lavoratore che giammai potrà essere al servizio sine tempore del potere organizzativo datoriale. E' emerso dall'istruttoria che le ore di lavoro straordinario da effettuarsi fossero comunicate anche con meno di 24 ore di anticipo. Lo stesso teste di parte resistente ### dichiara che esse fossero indicate durante l'orario di lavoro stesso, proprio perché non era possibile fare una programmazione in anticipo, e ricordate la sera attraverso la chat comune. Al di là delle carenti allegazioni sul contenimento delle ore di straordinario nella misura massima, visto che è anche emerso che poco prima dei licenziamenti fosse stato affisso un cartello sul marcatempo “due ore di straordinario tutti i giorni”, il diniego nei soli giorni del 3 e del 4 novembre del 2021 non appare, ad avviso della giudicante un inadempimento notevole tale da determinare la sanzione espulsiva, in assenza peraltro anche di allegazioni in ordine ai profili di “pregiudizio” cagionati all'organizzazione lavorativa stessa. Non decisiva è, altresì, anche la richiamata plurirecidiva, perché dalle contestazioni versate in atti dalla resistente (cfr. all. 7-8) non si riesce a comprendere se lo straordinario richiesto fosse stato comunicato con anticipo congruo o comunque minimo, stante anche l'assoluta incertezza delle prove orali al riguardo. Non ignora la giudicante il principio espresso recentemente dalla S.C. secondo cui “Le modalità di determinazione ed esecuzione del lavoro straordinario possono essere oggetto di contrattazione collettiva, sicché è piena facoltà del datore di lavoro ordinare l'esecuzione di lavoro straordinario, nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva” (cfr. Cass. 10623/2023), rileva, tuttavia il ### come nella specie non sia stata richiamata la previsione contrattuale che procedimentalizza le modalità della richiesta al fine di consentire un controllo estrinseco in ordine alle modalità ed effettività della richiesta anche ai sensi delle clausole generali di correttezza e buona fede che devono animare i contraenti nell'esecuzione del sinallagma contrattuale. Alla luce delle sopraesposte considerazioni, quindi, la piattaforma probatoria non è idonea ad avviso della giudicante per ritenere integrato il “notevole inadempimento” posto alla base del licenziamento. Tale statuizione impone, quindi, la verifica dalla natura ritorsiva del licenziamento. La prova, il cui onere grava in capo al lavoratore, può essere assolta, come precisato dalla S.C., anche mediante presunzioni (Cass. n. 20742 del 2018; Cass. n. 18283 del 2010); in particolare, è ben possibile valorizzare tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo soggettivo di recesso, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/03/2024 via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo dello stesso (Cass. n. n. 23583 del 2019). Partendo da tale regola ermeneutica il licenziamento impugnato può ritenersi sicuramente ritorsivo sia per carenza del giustificato motivo soggettivo sia per l'inequivoca sequenza temporale degli eventi. E' singolare che il giorno stesso della conciliazione per il ripristino delle condizioni economiche, indebitamente revocate, ergo 25.01.2022 la resistente abbia convocato il ricorrente per l'audizione “rispolverando” la contestazione disciplinare notificata il ###, a fronte della richiesta avanzata il ###. La resistente giustifica tale decorso temporale per lo stato di malattia del ### ma la circostanza, solo genericamente allegata, è smentita dalle risultanze documentali. La busta paga in atti, versata dal ricorrente e non specificamente contestata o disconosciuta dal resistente, relativa a gennaio 2022, attesta giorni lavorati a dicembre 2021 oltre a giorni di malattia (risulterebbero anche delle ore di lavoro straordinario prestato) per cui tale documento sconfessa la ragione giustificatrice dell'asserito ritardo nel completamento del procedimento disciplinare che risulta, quindi, tardivo rispetto al termine di cui all'art. 271 del ### applicato (5 giorni per essere ascoltato e nei 20 giorni successivi la chiusura dello stesso procedimento). La dilatazione dei termini del procedimento disciplinare contribuisce ad integrare gli indici presuntivi fondanti il carattere ritorsivo del licenziamento. Alla luce delle sopraesposte considerazioni, quindi, il licenziamento comminato il ### deve essere dichiarato nullo perché ritorsivo, ex artt. 1418 co. 2 c.c., art. 1324 c.c. e 1345 c.c.. La ragione legittimante lo stesso è, infatti, la rappresaglia posta in essere da parte datoriale per le rivendicazioni economiche e lavorative poste in essere dal lavoratore in un contesto lavorativo di indubbia conflittualità anche per motivi sindacali come è merso dalla deposizione del teste ### e, al contempo, dal carteggio sindacato-società in atti, celate dall'asserito rifiuto di svolgere qualche ora di straordinario da parte di un dipendente “anziano” nel cantiere, ritenuto non sufficientemente provato quanto all'illiceità e alla gravità da questo ### Se la società avesse voluto dimostrare la legittimità della richiesta di lavoro straordinario avrebbe dovuto allegare puntualmente la procedura prevista dal ### per la stessa, il mancato superamento del monte ore mensili, tutte allegazioni mancanti nella specie e non integrate o comunque integrabili dall'istruttoria orale che, anzi, ha attestato come la flessibilità dell'organizzazione lavorativa condizionata dalle commesse imponesse la richiesta “volta per volta”. ### di tale motivo di doglianza comporta l'assorbimento di tutte le altre questioni avanzate anche in via subordinata in ordine all'illegittimità del licenziamento. In ordine alle conseguenze giuridiche l'art. 2 del d.lgs. 23 /20215 impone, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'inciso “espressamente”, per effetto della sentenza n. 22/2024, che parte resistente sia condannata alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo. Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/03/2024 P.Q.M. ### di ### in funzione di giudice del lavoro, così provvede: a) in accoglimento del ricorso dichiara nullo il licenziamento del 22.02.2022 per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto, ordina a parte resistente la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e la condanna al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; b) condanna parte resistente alla refusione nei confronti di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in ### oltre ### Cpa e spese generali come per legge con attribuzione. Si comunichi ### 24.03.2024 La giudice dr.ssa ### a verbale (art. 127 ter cpc) del 25/03/2024




sintesi e commento
Licenziamento Ritorsivo e Tutela del Lavoratore: Una Sentenza Chiave
Una recente sentenza del Tribunale ha affrontato una complessa vicenda di licenziamento, offrendo spunti di riflessione significativi in materia di diritto del lavoro, in particolare riguardo alla ritorsività del licenziamento e alla tutela del lavoratore.
Il caso ha origine dal licenziamento per giustificato motivo soggettivo di un dipendente di una società operante nel settore della logistica. La società contestava al lavoratore plurimi episodi di rifiuto di effettuare prestazioni di lavoro straordinario, adducendo un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali. Il lavoratore, dal canto suo, contestava la legittimità del licenziamento, sostenendo la sua natura ritorsiva, legata a precedenti rivendicazioni salariali e all'adesione a un sindacato.
Nel corso del giudizio, il Tribunale ha esaminato attentamente le prove offerte dalle parti, sia documentali che testimoniali. È emerso che la società aveva contestato al lavoratore di non essersi presentato al lavoro in un giorno in cui era stato richiesto lo straordinario e di essere arrivato in ritardo in altri due giorni in cui era stata comunicata l'anticipazione dell'orario di lavoro. Il lavoratore si era difeso sostenendo di aver richiesto un giorno di ferie e di non aver ricevuto comunicazione formale dell'anticipo dell'orario.
Il Tribunale ha ritenuto che la società non avesse fornito una prova sufficiente del "notevole inadempimento" del lavoratore, elemento necessario per giustificare il licenziamento per giustificato motivo soggettivo. In particolare, il giudice ha evidenziato l'assenza di una regolamentazione contrattuale che stabilisse un termine minimo di preavviso per la richiesta di lavoro straordinario e la mancanza di allegazioni specifiche in merito al pregiudizio subito dall'azienda a causa del rifiuto del lavoratore.
Accertata l'insussistenza del giustificato motivo soggettivo, il Tribunale ha quindi valutato la sussistenza della ritorsività del licenziamento. A tal proposito, il giudice ha valorizzato la sequenza temporale degli eventi, evidenziando come il procedimento disciplinare fosse stato avviato proprio nel giorno in cui le parti avevano raggiunto un accordo per il ripristino di condizioni economiche precedentemente revocate al lavoratore. Tale circostanza, unitamente alla dilatazione dei tempi del procedimento disciplinare, ha indotto il Tribunale a ritenere che il licenziamento fosse stato determinato da una rappresaglia nei confronti del lavoratore per le sue rivendicazioni economiche e sindacali.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato nullo il licenziamento per ritorsività, ordinando la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condannando la società al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.