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TRIBUNALE DI SASSARI

Sentenza n. 220/2023 del 09-05-2023

principi giuridici

L'attestazione del direttore generale della cassa previdenziale, avente ad oggetto l'omesso pagamento di contributi, costituisce prova scritta idonea per l'emissione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 635, comma 2, c.p.c.

In materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa professionale, la mancata contestazione del contenuto e della ricezione delle diffide di pagamento da parte del debitore comporta l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., interrompendo il decorso della prescrizione.

In tema di contributi previdenziali dovuti alla cassa professionale, il termine di prescrizione per i contributi minimi decorre ai sensi dell'art. 2935 c.c. dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, non trovando applicazione la disciplina speciale di cui all'art. 21, co. 2, L. n. 414/1991, che prevede la decorrenza dalla data di invio della comunicazione reddituale, in quanto la contribuzione minima è dovuta a prescindere dalla percezione di reddito e dalla relativa dichiarazione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Prescrizione dei Contributi Previdenziali Minimi e Obblighi Dichiarativi: Un'Analisi della Recente Giurisprudenza


La pronuncia in esame affronta la complessa questione della prescrizione dei contributi previdenziali minimi dovuti ad una cassa di previdenza professionale, in relazione all'omessa comunicazione dei dati reddituali da parte dell'iscritto.
La vicenda trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un professionista per il mancato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, interessi di mora e sanzioni. L'opponente eccepiva, tra l'altro, la prescrizione del credito, contestando la validità delle comunicazioni inviate dall'ente previdenziale come atti interruttivi. L'ente, dal canto suo, sosteneva che l'omessa comunicazione dei dati reddituali da parte dell'iscritto impedisse il decorso della prescrizione.
Il Tribunale ha parzialmente accolto l'opposizione. In primo luogo, ha riconosciuto la validità dell'attestazione del direttore dell'ente come prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo, rigettando le contestazioni generiche sollevate dall'opponente.
Quanto all'eccezione di prescrizione, il giudice ha ritenuto che le comunicazioni inviate dall'ente previdenziale, pur non presentando elementi di certezza assoluta in ordine alla ricezione, fossero comunque idonee a interrompere il decorso della prescrizione, in assenza di una specifica contestazione del contenuto e della ricezione da parte dell'opponente. Pertanto, la prescrizione è stata ritenuta interrotta fino all'annualità 2008.
Con riferimento alle annualità precedenti, il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui, in caso di omessa dichiarazione reddituale, la prescrizione non decorre, in quanto l'ente previdenziale si trova nell'impossibilità di far valere il proprio diritto al versamento dei contributi. Tuttavia, tale principio è stato ritenuto non applicabile ai contributi minimi, in quanto questi sono dovuti a prescindere dalla percezione di reddito e, quindi, dalla dichiarazione. Di conseguenza, le contribuzioni e le sanzioni relative alle annualità precedenti al 2008 sono state ritenute prescritte.
In definitiva, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo limitatamente alle annualità antecedenti al 2008, condannando l'opponente al pagamento delle somme dovute per le annualità successive, tenuto conto dell'interruzione della prescrizione e della mancata contestazione del presupposto contributivo e degli importi. Le spese di lite e di consulenza tecnica d'ufficio sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della reciproca soccombenza.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

RG n. 429/2019 #### di ### ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 09/5/2023 nella causa 429/2019 RGL, promossa da: ####, difeso dall'Avv.to ### e dall'avv.  ### PARTE RICORRENTE contro: CNPR - ### A ### E ####, difeso dall'Avv.to D'#### Motivi della decisione ### che: − ### ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo 30/2019 del 21/01/19 emesso dal ### di Sassari per l'importo di ### a titolo di omesso pagamento di contributi previdenziali e assistenziali oltre interessi di mora e sanzioni; a sostegno della domanda ha dedotto la mancanza di prova scritta del credito, la prescrizione del diritto - trattandosi di ### per contributi relativi anni dal 2000 al 2016 (escluso il 2014), ### per sanzioni e interessi ex art. 15 regolamento ed ### per sanzioni ex art. 14 del regolamentoe l'indeterminatezza delle somme dovute; ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo impugnato; − la convenuta #### A ### E ### (in seguito ### si è costituita rilevando la sussistenza della prova scritta del credito costituita dall'attestazione sottoscritta dal ### della ### di aver inviato all'iscritto due solleciti di pagamento con le note del 7/6/18 e del 17/12/13; che il decorso della prescrizione è dunque stato interrotto almeno sino all'anno 2008 compreso; che per le annualità contributive dal 2000 al 2007, ### ha omesso di comunicare i propri dati reddituali, con conseguente non operatività della prescrizione; ha chiesto il rigetto dell'opposizione; − nelle note autorizzate, parte opponente ha contestato la valenza interruttiva delle note allegate dall'opposta e rilevato che, nel caso di specie, non opera la sospensione della prescrizione visto che i contributi richiesti dalla ### sono quelli minimi dovuti da ciascun iscritto, per i quali non è necessaria alcuna attività di controllo e/o verifica da parte dell'ente e sono dovuti a prescindere dalla produzione del reddito e anche dall'invio della relativa dichiarazione; − parte opposta ha rilevato l'assenza requisiti di forma per le diffide inviate a mezzo PEC e che l'opponente non ha né disconosciuto l'autenticità delle copie informatiche delle PEC né ha negato la ricezione delle note, limitandosi a contestare genericamente l'idoneità probatoria dei detti documenti; − la causa è stata istruita mediante l'espletamento di CTU contabile; − mutata la persona del giudice, la causa è stata discussa dalle parti e viene decisa all'udienza odierna. 
Ritenuto che: − quanto all'eccepita carenza di prova scritta del credito, si richiama il costante orientamento giurisprudenziale per cui, ai sensi dell'art. 635 comma 2 c.p.c., l'attestazione del direttore della ### provinciale dell'ente creditore avente ad oggetto l'omesso pagamento di contributi, integra la prova scritta del credito contributivo per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n. 20839/2004); nel caso di specie, pertanto, l'attestazione del direttore generale del ### ha correttamente costituito prova scritta del credito al fine dell'emissione del decreto ingiuntivo; − si osserva, peraltro, che parte opponente ha contestato soltanto genericamente l'idoneità dell'attestato e l'entità delle somme ivi riportate, senza negare la sussistenza del presupposto contributivo; − l'eccezione di carenza di prova scritta e quella di indeterminatezza del credito devono quindi essere respinte; − con riferimento all'eccezione di prescrizione del credito, occorre preliminarmente rilevare che -a fronte dell'allegazione di parte opposta di aver interrotto il decorso della prescrizione con l'invio a mezzo pec di due diffide del 7/6/18 e del 17/12/13, tempestivamente prodotte in giudizio unitamente alla stampa in pdf dei file xml relativi alla consegnal'opponente non ha contestato né il contenuto né la ricezione delle stesse, ma si è limitata a motivare in ordine alla valenza probatoria della documentazione prodotta, deducendo alcuni vizi formali; − sul punto si ritiene che, sebbene i file pdf relativi ai file xml prodotti sub doc.  3.1 e 4.1 dall'opposta non consentano una effettiva verifica in ordine alla consegna dei messaggi, li stessi ne attestino l'invio recando, infatti, il mittente, il destinatario e la data della spedizione del messaggio ### − in ogni caso, alla luce della mancata contestazione in ordine al contenuto ed al ricevimento delle diffide, non può dirsi sorto in capo all'ente l'onere di provare l'effettiva consegna delle missive, rendendo superfluo l'esame della valenza probatoria della documentazione prodotta a tale scopo (cfr. Cass. ord.  ###/22, Cass. n. 6725/18); − in relazione alle diffide del 7/6/18 e del 17/12/13 opera, quindi, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. e, in conseguenza, deve ritenersi che la prescrizione sia stata interrotta fino all'annualità 2008; − quanto alle annualità precedenti, ### sostiene che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente debba essere rigettata poiché il termine non decorre in caso di dichiarazione omessa da parte dell'iscritto; − invero, l'attività della ### è regolata dalla L. n. 414/1991, che all'art. 21, co.  2, prevede: "Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di invio della ### da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'art. 19", vale a dire dalla comunicazione reddituale; − la Suprema Corte, decidendo in ordine alla prescrizione dei contributi dovuti alla ### forense, ha, infatti, precisato che "...la L. 335/95 pur unificando la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali afferenti ad enti di previdenza anche diversi dall'### non ha inciso sulle previgenti disposizioni di cui alla L. 576/80, art. 19, co. 2, in forza del quale la prescrizione in tema di previdenza forense inizia a decorrere dalla data di trasmissione della dichiarazione prevista dagli artt. 17 e 23 della stessa ###; con la precisazione che: "..non si tratta di sospensione della prescrizione, ma di inizio della decorrenza della stessa dal momento in cui la ### è posta in grado di verificare la debenza e l'ammontare dei contributi" (Cass. n. 4981/14, ma anche Cass. n. 24414/08; Cass. n. 18698/07); − peraltro, la citata Cass. n. 24414/08, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, co. 2, della L. 576/80, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui dispone che il termine di prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla ### da parte dell'obbligato, della dichiarazione reddituale, sul presupposto che "..trattasi di norma dettata con riferimento ad una particolare categoria di professionisti, non paragonabile, né assimilabile ad altre, per le quali non si ravvisa la presenza di un datore di lavoro obbligato a liquidare periodicamente i contributi, a denunciarli all'### ed a pagarli, derivando l'adempimento contributivo ad un comportamento spontaneo dell'interessato, valendo il principio generale secondo il quale -contra non valentem agere non currit praescriptio-"; − i sopra esposti principi sono certamente applicabili alla prescrizione dei contributi dovuti alla ### e, infatti, in caso di omessa dichiarazione reddituale, la cassa, quale ente previdenziale privato, si trova nella impossibilità di far valere il proprio diritto al versamento dei contributi; il principio risulta, quindi, in linea con la previsione di cui all'art. 2935 c.c. secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; − tuttavia, deve ritenersi che il regime della prescrizione appena delineato non possa essere applicato agli importi dovuti a titolo di contribuzione minima, dal momento che la stessa è dovuta a prescindere dalla percezione di reddito e quindi del volume di affari dichiarato, essendo del tutto ininfluente la dichiarazione; sul punto, la Suprema Corte ha precisato che "... rispetto a tale contribuzione e proprio per l'autonomia di essa rispetto ai redditi, non vale il disposto della L. n. 576 del 1980, art. 19….proprio perché la contribuzione minima può essere pretesa in concomitanza con le annate in cui vi è già stata iscrizione dell'assicurato alla ### e identica decorrenza va riconosciuta rispetto alla corrispondente prescrizione…Non ha senso, rispetto ad essa, non applicare la norma generale di cui all'art. 2935 c.c., dovendosi riferire la norma speciale alle contribuzioni percentuali” (Cass. n. 27218/18); − nel caso di specie, non è contestato né che l'opponente abbia costantemente omesso di comunicare i propri dati reddituali ed il proprio volume d'affari né che parte opposta abbia richiesto il pagamento dei soli contributi minimi; − in applicazione dei principi sopra enunciati, deve quindi ritenersi che le contribuzioni e le sanzioni relative alle annualità precedenti a quella 2008, siano prescritte; − l'opposizione deve pertanto essere accolta con riferimento alle annualità precedenti al 2008, mentre deve essere rigettata con riguardo alle annualità successive, stante l'interruzione della prescrizione e la mancata contestazione del presupposto contributivo o degli importi di cui al decreto ingiuntivo; − il CTU, in ogni caso, ha evidenziato la correttezza dei conteggi sottesi alle somme ingiunte precisando che le stesse tengono conto anche del contributo maternità calcolato secondo le determinazioni annuali della ### e degli interessi; − in ragione della reciproca soccombenza, si ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite e quelle di ### P.Q.M.  visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa: - revoca il decreto ingiuntivo n. 30/2019 del 21/01/19 emesso dal ### di Sassari; - condanna l'opponente a pagare alla ### di ### ed ### a favore dei ### e ### le somme dovute per contributi minimi, le sanzioni nonché per la mancata comunicazione, oltre interessi, per gli anni di iscrizione dal 2008 al 2016 (escluso il 2014), come indicati nell'estratto conto retributivo in atti, salvo importi diversi risultanti dai riconteggi che la ### riterrà di effettuare in ragione della presente decisione; - compensa integralmente tra le parti le spese di lite e di ### Sassari, 9/5/23 La Giudice dr.ssa ### n. 429/2019

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