CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Sentenza n. 1311/2022 del 14-10-2022
principi giuridici
Nell'azione revocatoria ordinaria, il requisito della sussidiarietà della responsabilità illimitata del socio accomandatario attiene alla fase esecutiva e non incide sulla legittimazione ad agire del creditore, i cui effetti sono limitati alla declaratoria di inopponibilità dell'atto di disposizione.
In tema di azione revocatoria ordinaria, l'eventus damni, anche in presenza di coobbligati, va riscontrato con esclusivo riferimento alla situazione patrimoniale del debitore convenuto, valutando se l'atto di disposizione abbia determinato una grave compromissione della garanzia patrimoniale o un suo aggravamento.
Nell'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito, è irrilevante lo stato soggettivo del beneficiario.
Nell'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo oneroso successivi all'insorgere del debito, la prova della consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori può essere validamente desunta in via presuntiva dall'esistenza di legami di parentela tra disponente e terzo acquirente, qualora tale vincolo renda estremamente inverosimile l'ignoranza della situazione debitoria gravante sul disponente.
In caso di fallimento del debitore, il curatore fallimentare, subentrando al creditore che ha esercitato l'azione revocatoria, diviene il soggetto legittimato a proseguire l'azione, con la conseguenza che gli effetti della sentenza di revoca si producono nei confronti della massa dei creditori.
Nell'azione revocatoria, il valore della causa si determina in base all'ammontare del credito vantato dall'attore, a tutela del quale l'azione è proposta.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ANCONA ### La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. ### dott. ### dott.ssa ### L.C. ### rel. ed est. ha pronunciato la seguente ### causa civile in grado di appello iscritta al n. 1657/2018 promossa da: ### (C.F. ###), ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###) rappresentati e difesi dall'avvocato ### del foro di ### elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in #### n.8 ###: Luminari & C. s.a.s. di #### e ### (P. IVA . ###), in persona dei soci accomandatari e legali rappresentanti p.t. #### e ### rappresentata e difesa dagli avvocati ### e ### del foro di ### elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato ### in ### n. 99 APPELLATA e nei confronti di ### & C. s.a.s. e del socio ### (P.iva ###), in persona del curatore avv. ### rappresentato e difeso dall'avvocato ### del foro di ### elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto in #####: appello avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 1279/2018 pubblicata il ###, notificata in pari data. ###'appellante: “in accoglimento del gravame proposto dalla ### & C. sas e del signor ### n.q. -### dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex artt.163, comma 3°, nn.3) e 4) e 164 cpc per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto; -### in accoglimento del presente gravame rigettare la domanda ex art.2901 c.c. proposta dalla ### sas nei confronti dell'appellante per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto. In accoglimento del gravame proposto dalla signora ### relativo all'atto di compravendita intercorso con il signor ### -### dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex artt.163, comma 3°, nn.3) e 4) e 164 cpc per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto; -### in accoglimento del presente gravame rigettare la domanda ex art.2901 c.c. proposta dalla ### sas nei confronti dell'appellante per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto. In accoglimento del gravame proposto dalla signora ### relativo alla rinuncia abdicativa all'usufrutto -### dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex artt.163, comma 3°, nn.3) e 4) e 164 cpc per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto; -### dichiarare ### carente di legittimazione passiva per i motivi tutti di cui al presente atto; il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado, oltre accessori; -### in accoglimento del presente gravame rigettare la domanda ex art.2901 proposta dalla ### sas nei confronti dell'appellante per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto. In accoglimento del gravame proposto dai signori ### e ### -### dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex artt.163, comma 3°, nn.3) e 4) e 164 cpc per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto; -### in accoglimento del presente gravame rigettare la domanda ex art.2901 c.c. proposta dalla ### sas nei confronti dell'appellante per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto”. Dell'appellata ### & C. s.a.s. di #### e ### “respingere l'atto di appello come riassunto, confermando per l' effetto la sentenza di prime cure e dunque accogliendo la domanda di revocatoria dell' atto di cessione in proprietà del terreno sito a ### contraddistinto a catasto terreni al foglio 12, particella ### alla sig.ra ### moglie in regime di separazione dei beni del sig. ### nonché della contestuale rinunzia all' usufrutto in favore dei figli, ### e ### rispettivamente in relazione all' immobile sito a #### riportato al catasto fabbricati al foglio 12, particella ### sub. 6.3, 4, ed all' immobile sito in ###, riportato al catasto fabbricati al foglio 12, particella ### sub. 11, 12, 13, 7, dichiarando inefficaci nei confronti della ### e C sas gli atti di disposizione del patrimonio sopra descritti. Con vittoria di spese ed onorari e distrazione in favore dei sottoscritti difensori anticipatari”. Dell'appellato ### & C. s.a.s. e del socio ### “previa declaratoria di improcedibilità dell'azione proposta dalla ### S.A.S., dato atto del legittimo subentro della curatela fallimentare della ### S.A.S. ### e del socio ### respingere l'atto di appello a cui si resiste, confermando per l'effetto la sentenza di prime cure e dunque accogliendo la domanda di revocatoria dell'atto di cessione in proprietà del terreno sito a ### contraddistinto a catasto terreni al foglio 12, particella ### alla sig.ra ### moglie in regime di separazione dei beni del sig. ### nonché della contestuale rinunzia all'usufrutto in favore dei figli, ### e ### rispettivamente in relazione all'immobile sito a ####, riportato al catasto fabbricati al foglio 12, particella ### sub. 6.3, 4, ed all'immobile sito in ###, riportato al catasto fabbricati al foglio 12, particella ### sub.11, 12, 13, 7, dichiarando inefficaci nei confronti della curatela del fallimento gli atti di disposizione del patrimonio sopra descritti. Con vittoria di spese ed onorari”. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di ### con la sentenza di cui in epigrafe accoglieva la domanda di revocatoria ordinaria proposta dalla ### & C. s.a.s. di #### e ### nei confronti di ### & C. s.a.s., ##### e ### dichiarando l'inefficacia nei confronti della società istante di atti di disposizione patrimoniale compiuti da ### di cui al rogito del 28.12.2013 dott. ### notaio in ### (rep. 117349, racc. 29737), consistenti:1) nella vendita alla moglie ### di terreno sito in ### Via delle ### distinto nel catasto del suddetto Comune al foglio 12, particella ### per il prezzo di ### ; 2) nella rinuncia all'usufrutto sugli immobili siti a ####, distinti nel catasto fabbricati del Comune stesso al foglio 12, particella ### sub. 6.3, 4, e foglio 12, particella ### sub. 11, 12, 13, 7, con conseguente consolidazione in capo ai figli ### e ### già nudi proprietari; condannava ##### e ### in solido, a rimborsare all'altra parte le spese di lite, in ragione di ### oltre rimborso forfetario del 15% e di spese documentate per ### ; poneva definitivamente a carico dei convenuti, in ragione di un quarto ciascuno, gli oneri di c.t.u., come da separato decreto. La società attrice aveva dedotto di aver concesso in affitto di azienda, in data ###, alla soc. ### e C. sas il “### Excelsior” di ### al canone annuale di attuali ### con rivalutazione annua , indi che la affittuaria non aveva provveduto al pagamento della rata semestrale del canone scaduta il ###, sicché la esponente aveva dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto, diffidando la ### e C. sas a lasciare libera da persone e cose la struttura; ciò nonostante , deduceva la esponente, la soc. ### aveva continuato ad occupare la struttura alberghiera, esercitandovi la propria attività lavorativa e senza nulla corrispondere a titolo di canone e/o indennità di occupazione, il tutto fino al 25 gennaio 2018, data del rilascio forzoso dell'immobile; la società attrice aveva agito in via monitoria, ottenendo nel tempo tre decreti ingiuntivi verso la società ed il socio accomandatario al fine di vedersi corrisposta la rata di canone insoluta al 10.08.2008 nonché la successiva indennità di occupazione, provvedimenti opposti dagli ingiunti ma inutilmente, essendosi i vari giudizi comunque conclusi a vantaggio della esponente, per cui la soc. ### aveva maturato un credito a gennaio 2018, data del rilascio forzoso, pari alla complessiva somma di ### oltre iva e adeguamento istat, a titolo di indennità di occupazione per il mancato rilascio dell'immobile; credito che, secondo l'assunto attoreo, la debitrice non avrebbe potuto onorare stante l'incapienza del patrimonio sociale a cui avrebbe dovuto far fronte il ### quale socio illimitatamente responsabile, con il proprio patrimonio; la ### sas aveva dedotto la incapienza della società e del socio a dalle indagini svolte era risultato che la soc. ### ed il ### personalmente, nel corso degli anni 2014/2015, avevano posto in essere una serie di operazioni dirette a disperdere il proprio patrimonio con evidente pregiudizio delle ragioni creditorie: in particolare, in data ### il ### aveva alienato un terreno sito a ### alla moglie ### in regime di separazione dei beni, al valore catastale di ### e rinunciato, con il medesimo atto notarile, al diritto di usufrutto costituito su un'abitazione sita sempre in ### di proprietà dei due figli. I convenuti, tutti costituiti, avevano eccepito in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per diversità tra le conclusioni rese dall'attrice con la memoria ex art. 183, VI comma n.1 c.p.c. e quelle rassegnate con l'atto introduttivo nonché ### costituitosi anche in proprio, e ### altresì il proprio difetto di legittimazione passiva; ### e ### avevano dedotto la loro assoluta estraneità alla vicenda, non avendo mai intrattenuto rapporti obbligatori con la società ### sas né compiuto alcun atto dispositivo nei confronti dell'attrice, ma solo subìto la rinuncia abdicativa al diritto di usufrutto da parte del padre ### C.; tutti i convenuti avevano contestato sia la esistenza del credito così come quantificato e ricostruito dalla CTU - deducendo in particolare che nella determinazione del patrimonio sociale della ### sas si erano tenuti in considerazione i canoni non pagati, ma non il maggior credito vantato dalla stessa società convenuta - che i presupposti dell'azione revocatoria. Il Tribunale - respinte le eccezioni preliminari dei convenuti, di nullità della citazione introduttiva, perché generica e comunque irrilevante, e di difetto di legittimazione passiva in capo al socio accomandatario, perché in aperto contrasto con quanto previsto dall'art. 2313 c.c. - riteneva fondata la domanda avanzata dalla ### & C. s.a.s., osservando che: 1) Dalla risultanze della c.t.u., il valore della quota sociale di cui il ### quale accomandatario era titolare era nullo, considerato l'ormai consolidato deficit patrimoniale societario e l'impossibilità di attribuire un valore all'avviamento della società stessa date le costanti perdite di esercizio nel corso degli ultimi anni, specie dopo essersi privata del ramo d'azienda costituito dallo stabilimento balneare; il patrimonio personale del socio illimitatamente responsabile ### si riduceva, a seguito degli atti di disposizione compiuti, alla proprietà di un'unità immobiliare e del relativo garage, siti in ### dal valore catastale stimato dal C.T.U. in complessivi ### importo di molto inferiore all'ammontare dei crediti - anteriori al compimento dei suddetti atti dispositivi - accertati giudizialmente; ne derivava pertanto, ad avviso del ### che, sostanzialmente irrilevante il patrimonio della società debitrice, sussisteva un'obiettiva diminuzione del patrimonio del debitore; 2) non difettava la prova presuntiva della consapevolezza del terzo acquirente, ### moglie del ### C., del pregiudizio delle ragioni creditorie, tra i presupposti soggettivi dell'azione, prova desumibile da una serie di elementi significativi e convergenti; Avverso detta sentenza proponevano appello ### & C. s.a.s., ### in proprio e quale socio accomandatario, #### e ### per i motivi di seguito riepilogati: 1. errato rigetto della eccezione di nullità della domanda introduttiva avanzata dalla ### & C. sas, da ### n.q. nonché da ### in ordine all'azione revocatoria della compravendita tra ### e ### a rogito notarile ### di ### del 28.12.2013 e in ordine all'azione revocatoria della rinuncia abdicativa unilaterale al diritto di usufrutto sugli immobili siti in ### per atto notarile del 28.12.2013 e da ### e ### 2. errato accoglimento della domanda ex art.2901 c.c. in ordine alla suddetta compravendita tra ### e ### 3. errato accoglimento della domanda ex art.2901 c.c. contro ### nonché contro ### e ### in ordine alla rinuncia abdicativa unilaterale al diritto di usufrutto di cui sopra; 4. errata condanna degli odierni appellanti alla rifusione delle spese di lite. Si costituiva in giudizio la ### & C. s.a.s. di #### e ### in persona dei soci accomandatari e legali rappresentanti p.t., contestando le avverse deduzioni e chiedendo conferma della sentenza impugnata. A seguito della sentenza n. 33/2020 del Tribunale di ### dichiarativa del fallimento della ### & C. s.a.s. e del socio illimitatamente responsabile ### il giudizio veniva interrotto e successivamente riassunto da #### e ### nei confronti di ### & C. ### e del fallimento ### sas e ### , con fissazione della nuova udienza del 05.05.2021 per la trattazione davanti al Collegio. Si costituiva la ### & C. s.a.s. di #### e ### insistendo per il rigetto dell'appello, con riproposizione di tutte le domande, eccezioni ed argomentazioni svolte nel precedente atto. Si costituiva il fallimento della ### s.a.s. e del socio ### in persona del curatore, chiedendo declaratoria di improcedibilità dell'azione proposta dalla ### & c. s.a.s., per legittimo subentro della curatela fallimentare della ### s.a.s. e del socio ### in via principale concludeva per il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della pronuncia gravata e accoglimento della domanda di revocatoria dell'atto di vendita del terreno sito in ### a ### e della contestuale rinunzia all'usufrutto in favore dei figli, ### e ### a valere quale declaratoria di inefficacia dei menzionati atti di disposizione del patrimonio nei confronti della massa fallimentare; Precisate le conclusioni come in epigrafe indicato, disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, decorsi i termini stabiliti dall'art. 190, co. 1, c.p.c., la causa è passata in decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo l'appellante denuncia che il Tribunale avrebbe errato nel respingere l'eccezione di nullità della domanda attorea per indeterminatezza dell'oggetto poiché nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio era stata chiesta la revocatoria di un atto di “cessione di azienda” anziché degli atti dispositivi di cui al rogito del 28.12.2013. Il motivo è infondato. Per consolidata interpretazione della Corte regolatrice, affinché si configuri l'ipotesi di nullità prevista dall'art. 164, co. 4, c.p.c., il vizio inerente l'editio actionis, per insufficiente determinazione del petitum, richiede che l'individuazione dell'oggetto della domanda non risulti possibile neppure da un esame complessivo dell'atto introduttivo, non limitato alla parte di questo destinata a contenere le conclusioni; ciò al fine di consentire al convenuto di apprestare adeguate difese: Orbene, nel caso di specie non v'è alcun dubbio che si sia trattato di un mero errore materiale da parte della difesa della ### sas, stante il preciso riferimento nel corpo della citazione introduttiva ai suddetti atti di disposizione del patrimonio e ciò anche a voler prescindere dalla circostanza del rinnovo della notifica della citazione e della conseguente sanatoria, senza considerare vieppiù la chiara presa di posizione nel merito da parte dei convenuti e odierni appellanti, che si sono adeguatamente difesi sul punto. Parimenti destituita di fondamento è l'eccezione reiterata dagli appellanti, di carenza di legittimazione passiva in capo al ### personalmente, essendo questi socio illimitatamente responsabile in solido con la società debitrice, e disponente negli atti oggetto della revocatoria; Con il secondo e il terzo motivo, che per la loro connessione vanno unitariamente esaminati, gli appellanti contestano la sussistenza dei requisiti dell'azione revocatoria, premettendo anzitutto che, al contrario di quanto accertato dal ### il patrimonio societario non era nullo, atteso che all'interno della voce passività dei bilanci esaminati dal perito vi era anche la voce debiti per fatture da ricevere, per una somma di oltre ### relativa ai canoni derivanti dal contratto d'affitto d'azienda, non dovuta secondo l'appellante, a fronte del maggior credito vantato in compensazione dalla stessa società ### nei confronti della ### sas per lavori di manutenzione straordinaria, di cui avrebbe dovuto farsi carico quest'ultima; di conseguenza, decurtando dalla voce passività l'importo di cui sopra la voce attività sarebbe risultata superiore, con totale sovvertimento delle conclusioni cui era giunto il tecnico d'ufficio; peraltro, assumono gli appellanti, neppure sussisterebbe l'eventus damni, per l'importo irrisorio del prezzo di vendita del terreno di cui all'atto pubblico del 28.12.2013 e difetterebbe altresì il presupposto della partecipatio fraudis del terzo, tenuto conto che il bene alienato dal ### alla moglie non faceva parte del patrimonio sociale, che il prezzo indicato nell'atto pubblico e quello accertato non rientrerebbero, per l'entità, nel concetto di “pregiudizio”; ### eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo mai avuto rapporti con la ### sas né essendo mai stata debitrice della stessa e, quindi, nel rinunciare, insieme al marito ### al proprio diritto di usufrutto in favore dei figli ### ed ### non avrebbe causato alcun pregiudizio alle ragioni creditorie; infine, quanto a questi ultimi appellanti, essi hanno dedotto di non aver posto in essere (con l'atto pubblico de quo) alcun atto dispositivo nei confronti della ### & C. sas, avendo peraltro subito una “rinuncia abdicativa al diritto di usufrutto” senza aver potuto esprimere le loro volontà in tal senso, né comunque avrebbero mai intrattenuto rapporti obbligatori con la stessa società creditrice. Premesso in linea generale - onde inquadrare i limiti di conferenza dei motivi - che il requisito della sussidiarietà della responsabilità illimitata del socio accomandatario attiene alla fase esecutiva ed è irrilevante ai fini della azione revocatoria promossa dal creditore, i cui effetti sono limitati alla declaratoria di inopponibilità dell'atto di disposizione al creditore (per quanto si vedrà alla massa),e, proseguendo, che l'eventus damni, anche in presenza di coobligati, va riscontrato con esclusivo riferimento alla situazione patrimoniale del debitore convenuto con la azione - essendo in questo caso oggetto di revocatoria gli atti di disposizione del socio accomandatario ###,nella specie la grave compromissione della garanzia patrimoniale e l'aggravamento per effetto degli atti dispositivi emergono nitidamente dagli esiti degli accertamenti delle valutazioni demandate ### ed investono tanto la società debitrice che il patrimonio del socio; il CTU ha motivatamente ritenuta di valore nullo la partecipazione societaria di ### in base ai dati dell' dell'andamento economico, dei valori patrimoniali e dell'avviamento commerciale, evidenziando che “la società ### e C. s.a.s. alla data del 31.12.2015 presenta un deficit patrimoniale (eccedenza delle passività sulle attività) di ### (327.756,70-1.176.906,52)“,che la ### & C sas negli anni precedenti il 2015 ha rilevato sostanzialmente sempre perdite di esercizio (gestione antieconomica) e si è privata del ramo di azienda costituito dallo stabilimento balneare ceduto nel corso del 2015 da cui potevano derivare introiti, che risulta aver conseguito ricavi in valore assoluto non adeguati alla struttura e rilevato perdite, che i ricavi hanno fatto registrare cali significativi tanto da non poter coprire gli ordinari costi di gestione gli ammortamenti dei beni strumentali della struttura in un arco di tempo breve(di stagionalità ), che in termini prospettici per veder riconosciuto un buon livello e conservare le qualifica a “quattro stelle” avrebbe dovuto a breve rinnovare buona parte dei beni strumentali già ammortizzati in misura significativa e reperire le relative risorse,non individuabili nella situazione patrimoniale finanziaria della societa; il patrimonio residuo del socio era costituito dall'immobile del valore stimato di gran lunga inferiore a quello dei crediti azionati dalla società per crediti anteriori, (decreti ingiuntivi del 2008 e 2012 per canoni non pagati per l'importo complessivo di circa 600.000 ### oltre alla ulteriore successiva richiesta di pagamento per la perdurante occupazione fino all'esecuzione della sentenza di rilascio della struttura nel 2018); le deduzioni degli appellanti in nulla inficiano gli elementi di giudizio forniti dalla consulenza tecnica d'ufficio e le valutazioni del primo giudice, riferendosi alla prospettazione del tutto eventuale di crediti della sas per attività manutentiva di asserita spettanza del società ### s.a.s. azionati in via riconvenzionale nell'ambito di taluni giudizi di opposizione, indeterminati nell'an e nel quantum e privi di riconoscimento giudiziale, in taluni giudizi rimasti definitivamente esclusi dalla sviluppo procedimentale con il definitivo rigetto delle opposizioni. E' dunque emerso, che il patrimonio del socio illimitatamente responsabile ### su cui la creditrice ### sas avrebbe dovuto rivalersi, risulta inconsistente anche a seguito degli atti di disposizione più volte menzionati; si ha diminuzione di garanzia patrimoniale per i creditori conseguente al trasferimento di proprietà alla moglie di un bene immobile costituito dal terreno agricolo sito nel comune di ### ad un prezzo risultato pari alla metà del valore stabilito dal c.t.u. ed alla variazione peggiorativa del patrimonio del socio derivante dal consolidamento in capo ai figli del ### della piena proprietà degli immobili siti in ### con conseguente limitazione della garanzia patrimoniale per i creditori; l'accoglimento dell'azione revocatoria non richiede prova della totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo del compimento di un atto che renda più incerto e difficile il soddisfacimento del creditore, essendo rilevante ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale, ed incombe sul convenuto, il quale eccepisca la mancanza dell'eventus damni, di provare l'insussistenza del rischio e concretamente dimostrare che nonostante l'atto oggetto di revocatoria il patrimonio residuo ha valore e caratteristiche tali da assicurare il soddisfacimento delle ragioni creditorie senza difficoltà (cfr. Cass. 16221/19). Le deduzioni dell'appellante ### sulla consistenza della partecipazione sociale nella ### sas non valgono certamente ad assolvere l'onere probatorio cui lo stesso era tenuto secondo i principi sopra richiamati. Con riguardo poi all'ulteriore presupposto dell'actio pauliana, nell'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito, come quello di rinuncia abdicativa al diritto di usufrutto in favore dei figli da parte del ### è irrilevante lo stato soggettivo del beneficiario, di tal che ogni rilievo al riguardo non ha pertinenza . Quanto all' atto a titolo oneroso le censure di parte appellante si rivelano prive di pregio. La prova della consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori nel compimento di un atto a titolo oneroso successivo all'insorgere del debito è validamente desunta in via presuntiva dall'esistenza di legami di parentela, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. 22591/2017). l'atto in questione consiste nella vendita 28.12.2013 del terreno sito in ### come meglio identificato in atti, da parte del socio accomandatario ### alla moglie ### in regime di separazione dei beni, peraltro all'epoca socia accomandante insieme ai figli;non può dubitarsi della conoscenza da parte del coniuge di vicende patrimoniali e finanziarie di rilievo che incidono sulle rispettive disponibilità, quale è la garanzia personale di ### per ingenti esposizioni della società di cui è socio accomandatario illimitatamente responsabile; non è richiesta prova della collusione né della coscienza in capo al terzo acquirente dello specifico credito, essendo sufficiente la consapevolezza della diminuzione della garanzia patrimoniale, nella specie ampiamente provata. Dagli stretti legami tra venditore e acquirente (socio illimitatamente responsabile e coniuge socia accomandante) deve peraltro desumersi la conoscenza infrafamiliare della situazione di grave difficoltà in cui versava la società ### & C. sas, che sarà dichiarata fallita nel maggio 2020 e già dagli anni 2014-2015 versava in una situazione di grave deficit patrimoniale. Nel rogito ### del 28 dicembre 2013 si cumulano in un unico atto la vendita da parte di ### alla moglie ### della proprietà del terreno agricolo sito in ### - a prezzo pari alla meta del valore stimato - e la rinuncia al diritto di usufrutto, avente ad oggetto gli immobili dettagliati in atti sempre nel Comune senigagliese, da parte di entrambi in favore dei figli ### e ### già nudi proprietari degli stessi. La tempistica e quanto già esposto esonerano da ogni altra considerazione sullo stato soggettivo delle parti ### all'eccezione di carenza di legittimazione processuale sollevata dal ### nei confronti della ### sas valgono le considerazioni che seguono ### come in questo caso, il fallimento subentra al creditore che ha esercitato l'azione revocatoria, vengono meno, ex articolo 66 I.fall., legittimazione ed interesse ad agire dell'originario attore, il fallimento subentra ex articolo 66 I.fall. recependo ed accettando la causa nello stato in cui si trova , la sua costituzione, con la quale ha dichiara di voler far propria la domanda del creditore, investe il giudice della pronuncia sull'azione nei confronti di tutta la massa dei creditori; la permanente presenza in giudizio dell'originario creditore benchè priva di interesse giuridicamente tutelabile, non ha effetti sulla procedibilità - proseguibilità della azione nei confronti delle controparti , derivando dal rapporto successorio instauratosi ex art 66 l fall. da un lato che il creditore originario non può proseguire la azione da lui promossa ( in questo caso decisa in senso a lui favorevole in primo grado con la sentenza impugnata nel giudizio nel quale la creditrice ### sas si costituiva a seguito della citazione in appello e, nuovamente, a seguito della riassunzione, perdendo interesse e legittimazione dopo la costituzione della curatela), dall'altro che a seguito della costituzione della curatela è la generalità dei creditori a beneficiare della reintegrazione della garanzia patrimoniale, per tale effetto occorrendo specificare in dispositivo la inefficacia nei confronti della massa. Non è fondato l'ultimo motivo col quale l'appellante censura la liquidazione delle spese operata in base al valore dei crediti indicato dalla ### sas anziché in base alla scaglione “ fino ad ### ” indicato in citazione dall'attore , atteso che nell'azione revocatoria il valore della causa si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria ( da ultimo CASS n. 3697/2020 ) Alla integrale soccombenza degli appellanti segue condanna alle spese del presente grado liquidate nella misura indicata nel dispositivo, in favore dell'originaria creditrice ### sas per la attività anteriore alla costituzione del curatore ( cfr Cass 17544/2018) e dunque per fase studio e fase introduttiva ; Ricorrono i presupposti ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13. PQM La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da #### e ### avverso la sentenza n. 1279/2018 del Tribunale di ### nei confronti di ### & C. s.a.s. di #### e ### e di ### & C. s.a.s. e del socio accomandatario ### respinto l'appello avverso la sentenza n. 1279/2018 del Tribunale di ### dichiara la inefficacia nei confronti del fallimento “### & C. sas “ e “### Carlo” dei seguenti negozi di cui al rogito del 28.12.2013 in atti dott. ### notaio in ### (rep. 117349, racc. 29737): vendita da ### a ### di terreno sito in ### Via delle ### distinto in quel catasto terreni al foglio 12, particella ### per il prezzo di ### rinuncia, da parte di ### all'usufrutto sugli immobili siti a #### e n. 43, distinti in quel catasto fabbricati al foglio 12, particella ### sub. 6.3, 4, e foglio 12, particella ### sub. 11, 12, 13, 7, con conseguente consolidazione in capo ai figli ### e ### rispettivamente già titolari della nuda proprietà. #### e ### in solido alla rifusione delle spese processuali nei confronti di ### & C. s.a.s. di #### e ### e di ### & C. s.a.s. liquidate per la prima in ### oltre rimborso forfettario nella misura del 15% , Iva e Cap come per legge, nei confronti del ### & C. s.a.s. e del socio accomandatario ### liquidate in ### oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % Iva e Cap come per legge Dà atto che ricorrono i presupposti ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13. Così deciso in ### nella camera di consiglio del 25 luglio 2022. Il cons. est. (dr.ssa ### L.C. #### (dr. ###




sintesi e commento
Revocatoria Ordinaria e Legami Familiari: Conferma dell'Inefficacia di Atti Dispositivi
La Corte d'Appello si è pronunciata su un caso di revocatoria ordinaria, confermando la decisione di primo grado che aveva dichiarato l'inefficacia di alcuni atti dispositivi compiuti da un soggetto, poi fallito, a favore della moglie e dei figli. La vicenda trae origine da un contratto di affitto d'azienda non onorato, che aveva generato un ingente debito a carico della società condotta dal soggetto in questione.
La società creditrice aveva agito in giudizio, ottenendo decreti ingiuntivi per il mancato pagamento dei canoni e dell'indennità di occupazione. Tuttavia, la debitrice non era in grado di far fronte al debito, e il socio accomandatario, illimitatamente responsabile, aveva compiuto una serie di atti dispositivi del proprio patrimonio, tra cui la vendita di un terreno alla moglie e la rinuncia all'usufrutto su alcuni immobili a favore dei figli.
La società creditrice aveva quindi promosso un'azione revocatoria, sostenendo che tali atti erano stati compiuti in pregiudizio delle sue ragioni. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria, ovvero l'esistenza di un credito, il pregiudizio arrecato al creditore (eventus damni) e la consapevolezza del debitore e del terzo del pregiudizio (scientia fraudis).
In sede di appello, gli appellanti contestavano la decisione di primo grado, eccependo la nullità dell'atto di citazione, l'insussistenza dei requisiti dell'azione revocatoria e il difetto di legittimazione passiva di alcuni dei convenuti.
La Corte d'Appello ha rigettato tutti i motivi di gravame. In primo luogo, ha ritenuto che l'atto di citazione fosse valido, in quanto, pur contenendo un errore materiale, consentiva comunque di individuare con certezza l'oggetto della domanda. In secondo luogo, ha confermato la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, evidenziando come gli atti dispositivi compiuti dal debitore avessero compromesso la garanzia patrimoniale del creditore, rendendo più difficile il soddisfacimento del suo credito.
La Corte ha inoltre sottolineato l'importanza dei legami familiari tra il debitore e i terzi acquirenti, ritenendo che tali legami rendessero estremamente inverosimile che i terzi non fossero a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. In particolare, la Corte ha evidenziato come la moglie del debitore, acquirente del terreno, fosse anche socia accomandante della società debitrice, e come tale fosse a conoscenza delle difficoltà economiche in cui versava la società.
Infine, la Corte ha precisato che, a seguito del fallimento del debitore, il curatore fallimentare era subentrato nel giudizio, e che la sentenza di revocatoria doveva quindi essere dichiarata inefficace nei confronti della massa dei creditori.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.