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### nr. 1561/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari, ### riunita in ### di consiglio, con l'intervento dei magistrati: dott. ### dott. ### dott. ### ha pronunciato la seguente ### causa civile di appello promossa da: ### (c.f. ###), rappresentata e difesa dall'avv. ### (c.f. ###), con domicilio eletto in ### alla ### Pec: ####: ### (c.f. ###), rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio eletto in ### alla ###, Pec: ####é: ### S.p.A. (####), in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ### (c.f. ###), con domicilio eletto in ### alla ###, preso lo studio dell'Avv. ######: appello avverso la sentenza n. 3064/2017 del Tribunale di ### depositata in data 26 maggio 2017, pubblicata il 13 giugno 2017, a definizione del giudizio Rg 53/2015, non notificata. Appello del 13 luglio 2017. Conclusioni: all'udienza del 26 giugno 2020, tenutasi in modalità telematica, sulle conclusioni delle parti, mediante deposito di note scritte, la causa, previa sostituzione del relatore, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., come da ordinanza pronunciata in pari data. Svolgimento del processo: 1: primo grado: Con atto di citazione del 17 dicembre 2014, ### conveniva in giudizio l'Avv. ### già suo patrocinatore in alcuni giudizi definiti in senso a lei sfavorevole, per sentirlo dichiarare responsabile del danno subito. Affermava che a causa della negligenza professionale del convenuto, che avrebbe omesso di riferire nei giudizi in cui era costituito circostanze dalle quali si sarebbe potuta desumere la mancanza di legittimazione processuale di essa ### aveva subito una ingiusta condanna in primo e secondo grado, con un danno di €uro 25.716,49, di cui chiedeva il risarcimento. Si costituiva in giudizio l'Avv. ### eccependo la improponibilità della domanda, per pendenza di identica azione; la prescrizione del diritto e chiedeva il rigetto della domanda. Chiedeva la chiamata in causa della propria assicurazione, che, costituitasi, eccepiva la inoperatività della polizza e l'infondatezza nel merito della domanda principale. Istruita la causa, la stessa veniva decisa con la sentenza appellata. 2: la sentenza appellata ### monocratico del Tribunale di ### ritenuto che la tesi prospettata dalla ### non avrebbe avuto probabilità di essere accolta e che comunque non era stata fornita la prova di avere riferito al proprio legale la circostanza da cui desumersi la propria estraneità ai giudizi, così provvedeva: ### la domanda. Alla soccombenza seguiva la condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. ### e la compensazione delle spese tra l'Avv. ### e la ### S.p.A. 3: secondo grado: Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la ### chiedendone la integrale riforma, dovendosi ritenere la pronuncia appellata viziata, per un unico motivo, articolato in più punti, ovvero: Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. in relazione all'art. 1751 c.c. e degli artt. 1218 e 1176 2° comma c.c. - irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla prova. La decisione del ### sarebbe viziata e da riformare in toto non avendo correttamente analizzato e valutato gli elementi di prova. In via istruttoria, chiedeva ammettersi il contratto di locazione del 1° giugno 1994, da cui aveva tratto origine il contenzioso. Si costituiva in giudizio la ### S.p.A., ritenendo inammissibile le doglianze espresse come motivi di appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e in subordine infondate ed inidonee ad ottenere la riforma della sentenza. Riproponeva, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le eccezioni già sollevate in primo grado, quali l'eccezione di prescrizione, di abuso del diritto, specificazione e quantificazione del danno. Proponeva appello incidentale con riferimento alla condanna alle spese di lite, non essendo giustificata la compensazione; e appello incidentale condizionato, nella parte in cui il ### di prime cure aveva dichiarato la domanda di manleva virtualmente fondata, non avendo considerato che la polizza era da ritenersi non operativa in relazione alla vicenda dedotta in giudizio. In via subordinata, chiedeva che una eventuale condanna venisse contenuta nei limiti della garanzia. Si opponeva alla nuova produzione documentale ai sensi dell'art. 355 c.p.c. Si costituiva infine l'Avv. ### ritenendo a sua volta inammissibile il gravame per violazione dei requisiti di forma di cui all'art. 342 c.p.c. e infondato nel merito, stante la carenza di prova. Riproponeva l'eccezione di prescrizione e di improponibilità ed inammissibilità del giudizio di primo grado. Prendeva posizione, infine, sull'entità del danno e sulla domanda di manleva, concludendo per il rigetto del gravame e, in caso di accoglimento dello stesso, per ritenere valida la polizza con la propria compagnia di assicurazione. All'udienza del 26 giugno 2020 le parti concludevano come innanzi riportato e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 4: MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare va esaminata la eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. La stessa non può essere accolta. Il vigente art. 342, comma 1, c.p.c., non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo ### senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. Il giudizio di appello ha natura di revisio prioris instantiae e, in quanto mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Questo il principio già affermato dalle ### della Cassazione con la sentenza 16/11/2017 n. 2719, cui si fa pertanto espresso riferimento, non ricorrendo, nell'atto di appello proposto, vizi tali da consentire di discostarsene. ### di tale principio nel nostro ordinamento fa sì che non incorra nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato o del “tantum devolutum quantum appellatum” il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice1. Sempre in via preliminare, va esaminata l'istanza di acquisizione del cd. documento 3, ovvero del contratto di locazione di immobile ad uso abitativo, depositato all'atto dell'iscrizione a ruolo dalla difesa dell'appellante. La predetta richiesta è inammissibile. 1 Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2019, n. 513 Trattasi di documento risalente 1994, avente il contenuto di contratto di locazione, peraltro privo di data certa, non risultando registrato, del quale la parte era sicuramente in possesso già prima dell'inizio del giudizio di primo grado e per il quale, infine, non risultano dedotti motivi di impossibilità del deposito in quel giudizio. Si richiama, in argomento, l'ordinanza n. 2764/2020, del 6 febbraio 2020, ### VI sezione - 22 Può ora procedersi alla disamina dell'appello nel merito. 4.1: Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. in relazione all'art. 1751 c.c. e degli artt. 1218 e 1176 2° comma c.c. - irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla prova I due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, atteso che entrambi riguardano la errata valutazione delle prove da parte del ### monocratico. Trattasi di ipotesi di contestata responsabilità professionale per grave negligenza. 4.1.1: sulla responsabilità professionale dell'Avvocato. La responsabilità dell'avvocato è disciplinata da più fonti, quali il ### civile, la legge professionale forense e il ### deontologico. In particolare, rilevano il disposto dell'art. 1176 c.c., che disciplina la diligenza media del professionista3; l'art. 1218 c.c. in materia di responsabilità per inadempimento e l'art. 2236 c.c. rubricato “responsabilità del prestatore d'opera”, il cui precetto stabilisce che se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave. ### professionale forense (legge 247/2012), pone svariati obblighi a carico del professionista, così come ### deontologico forense (approvato dal Consiglio nazionale 2 Nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345 c.p.c., comma 3, quale risulta dalla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni con la L. n. 134 del 2012, applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal giorno 11 settembre 2012 in poi - pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di "indispensabilità" che, invece, costituiva criterio selettivo nella versione precedente della medesima nonna, fatto comunque salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile". 3 ". Il professionista "medio", ossia la figura ideale che costituisce il parametro di valutazione della condotta che si assume colposa, non corrisponde ad un professionista "mediocre", ma ad un professionista "bravo", ovvero sufficientemente preparato, zelante e solerte» (ex multis, Cass. 13777/2018; Cass. 24213/2015, Cass. 10289/2015). forense nella seduta del 31.01.2014 e pubblicato nella ### n. 241 del 16.10.2014). Operata tale premessa, va configurata l'obbligazione assunta dal professionista, che la dottrina tradizionale ricomprende tra le obbligazione di mezzi ossia le obbligazioni in cui il debitore è tenuto a svolgere una prestazione a prescindere dal conseguimento di una determinata attività, e non tra quelle di risultato, ovvero quelle in cui il debitore si obbliga a realizzare una determinata attività. Pur risultando, in parte, superata tale distinzione, in quanto ogni obbligazione richiede la presenza di impegno finalizzato al raggiungimento di un risultato, l'inadempimento diviene rilevante solo se assume la connotazione di causa efficiente del danno. La Suprema Corte da un lato ha ribadito che «la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, da commisurare, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c., alla natura dell'attività esercitata»;4 dall'altro, la giurisprudenza ha ammesso sempre più frequentemente la responsabilità professionale dell'avvocato, benché il legale non possa garantire l'esito della lite, ove fosse provato, oltre allo specifico inadempimento, che con una condotta connotata da maggiore diligenza il cliente avrebbe ottenuto un risultato a sé favorevole, e tanto sulla base di un giudizio prognostico rimesso al giudice di merito. Pertanto, al fine di ottenere una sentenza di condanna nei confronti del professionista, una volta ritenuta inadempiente la sua condotta, non è sufficiente allegare il non corretto compimento dell'attività, ma bisogna provare5 la sussistenza del danno, il nesso eziologico tra l'evento lesivo e la condotta negligente. Ciò vale a dire che, secondo il riparto ordinario dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c., è indispensabile dimostrare che, ove l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto, l'assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni. Diversamente opinando, manca la prova del nesso causale tra la condotta del legale, attiva o omissiva, ed il risultato derivatone.6 4 ### civile, ### ordinanza nr. 23740 del 1° ottobre 2018 5 ### civile, ### sentenza 10526 del 22 maggio 2015 6 ### civile, ### sentenza 1984 del 2 febbraio 2016 In tale ottica, il danno derivante dall'omissione del professionista (ad esempio, la tardiva proposizione dell'appello o l'omessa produzione di documenti) è ravvisabile solo se, facendo uso dei predetti criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato raggiunto7. In definitiva, il cliente che si ritenga leso è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo sia stato cagionato dall'insufficiente, inadeguata o negligente attività del professionista. In particolare, occorre dimostrare il fondamento dell'azione, che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata, e, quindi, la certezza che gli effetti di una diversa attività del professionista medesimo sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente, rimanendo a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione8 In altri termini, la responsabilità dell'avvocato rileva solo ove si dimostri che la sostituzione della condotta colposa con quella esigibile avrebbe portato all'esito auspicato dal cliente9. 4.1.2: sul conferimento dell'incarico professionale La responsabilità professionale dell'avv. ### avrebbe avuto origine nel conferimento di incarico a resistere nel ricorso ex art. 447 bis c.p.c., notificato il ###, con il quale i sigg. ### e ### conduttori di un appartamento di proprietà esclusiva del sig. ### marito della ### convenivano in giudizio lo stesso ### e la odierna appellante per sentire condannare i resistenti alla restituzione delle maggiori somme ricevute, essendo stato praticato un canone maggiore di quello legale. ### la prospettazione della appellante, la stessa non aveva alcuna legittimazione processuale passiva a stare nel predetto giudizio, in quanto non era proprietaria dell'appartamento in oggetto di causa, né aveva mai 7 ### n. 1984/2016 citata. 8 ### civile, ### sentenza 12354 del 27 maggio 2009). 9 «l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta; con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale, in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone» ### civile, ### ordinanza 17414 del 28 giugno 2019 sottoscritto il contratto di locazione, né tanto meno i ricorrenti avevano fornito prova della esistenza di un rapporto locativo di fatto che coinvolgesse l'odierna appellante in veste di locatrice. La predetta circostanza, oltre che risultare per tabulas, sarebbe stata più volte evidenziata all'Avv. ### dalla sig.ra ### e dal marito sig. ### durante gli incontri avuti col legale, ma l'avv. ### non ne avrebbe tenuto conto. Ciò avrebbe comportato la condanna della signora ### in solido col sig. ### sia in primo grado che in appello. Nella condotta descritta consisterebbe la responsabilità professionale. La tesi sostenuta dalla appellante non merita accoglimento. Nel corso del giudizio di primo grado i resistenti non comparirono a rendere l'interrogatorio formale loro deferito e non risulta che la mancata comparizione della ### che ben avrebbe potuto in detta sede manifestare la propria estraneità al giudizio, sia stata addebitata all'Avv. ### Per quanto riguarda il ruolo della ### nell'ambito del rapporto locatizio, non risulta provato che la odierna appellante abbia manifestato ai conduttori la propria estraneità al rapporto locatizio, né che abbia in qualche modo palesato la propria condizione patrimoniale rispetto al marito (separazione o comunione). Né, infine, nel corso del giudizio di primo grado, risulta fornita la prova che l'Avv. ### si stato messo a conoscenza della estraneità della ### al rapporto locativo e di tutte le ulteriori circostanze utili alla difesa in giudizio. Nell'appello, che riprende ampi passaggi del giudizio di primo grado, si riferisce che la causa di esclusione dell'attrice dal giudizio presupposto sarebbe stata più volte evidenziata all'Avv. ### durante gli incontri avuti con il legale presso il suo studio. Tuttavia non è stata articolata alcuna prova in tal senso, né risulta che sia stato comunicato all'Avv. ### che la ### fosse in regime di separazione dei beni sin dal 1977. Pur risultando fornita ampia prova delle somme che la ### aveva corrisposto in esecuzione della sentenza, manca la prova del fatto costitutivo della responsabilità, ovvero che il difensore fosse stato messo a conoscenza di tutte le circostanze utili a sostenere la difesa in giudizio e che per propria negligenza abbia omesso di adottare la linea difensiva più utile alla propria cliente, differenziandone ruoli e responsabilità rispetto all'azione giudiziaria. Tale vulnus probatorio, già evidenziato dal giudice di prime cure, rende superflua ogni ulteriore indagine rispetto anche al giudizio prognostico su di un differente esito della causa, ove fosse stata affermata la estraneità al giudizio della ### A superare tale constatazione, non soccorre la normativa richiamata da parte appellante. Non vi è prova in atti di quanto dedotto dal difensore della appellante, non risultando allegate le quietanze relative al rapporto locatizio e non essendo stato depositato nel corso del giudizio di primo grado il contratto di locazione riferito al periodo 1994/1998, al quale va fatto risalire l'obbligo di restituzione delle somme, posto a carico della appellante, e di cui ritiene responsabile l'appellato Avv. ### Il rigetto dei due motivi di gravame, rende superflua la disamina di ogni altra questione sollevata dalle parti. 5. sull'appello incidentale condizionato proposto dalla terza chiamata assicurazioni generali Dal rigetto dell'appello principale consegue l'assorbimento dell'esame dell'appello incidentale condizionato, secondo il conforme insegnamento della giurisprudenza di legittimità10. 6.sull'appello incidentale Con l'appello incidentale, la difesa della ### chiede la revisione della sentenza appellata, nella parte in cui ha compensato le spese di lite, considerando unicamente il rapporto processuale tra l'Avv. ### e la ### trascurando di valutare la soccombenza di parte attrice. ### incidentale va accolto. La regolamentazione delle spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia è stata oggetto di più pronunce del giudice di legittimità, univocamente orientate a sostenere che “ In forza del principio di causazione mitigato dal criterio della 10 Se l'appello principale, che deve essere sottoposto ad un preventivo esame, risultasse totalmente infondato, l'appellante incidentale non avrebbe più interesse a che il proprio appello fosse esaminato, in quanto l'eventuale accoglimento dell'appello incidentale non potrebbe portare ad un risultato a lui più favorevole, in ordine all'oggetto della causa, di quello derivante dal rigetto dell'appello principale (Cass. 1225/1968, richiamata da Cass. civ. n. 5134/2019). soccombenza, il rimborso delle spese di lite in favore del terzo chiamato non soccombente in giudizio deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa del terzo sia resa necessaria in relazione alle proprie tesi e queste siano ritenute infondate, e a carico al chiamante allorquando l'iniziativa dello stesso si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria. La decisione spetta al giudice di merito e non è impugnabile in sede di legittimità salvo che per vizi di motivazione11 Nel caso di specie, non risulta che la chiamata in causa sia risultata infondata o arbitraria, avendo, tra l'altro, il giudice monocratico affermato che la domanda di manleva appariva virtualmente fondata. La sentenza di primo grado, sul punto, va riformata, dovendosi riconoscere le spese di lite in favore della ### S.p.A. da porsi a carico della ### 6: spese di lite Per quanto riguarda le spese di lite del presente grado, le stesse seguono lo stesso criterio e, applicato lo scaglione sino ad €uro 26.000,00, vengono liquidate secondo la tariffa vigente, ad esclusione della fase ### non essendo stata svolta attività istruttoria o ad essa assimilabile. 7: contributo unificato Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; stabilisce che: «### l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico della appellante ### i presupposti per l'applicazione della norma richiamata. P.Q.M. La Corte d'Appello di #### definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, RG 1561/2017, proposta da ### contro ### e ### S.p.A., appellante incidentale, avverso la sentenza 11 ### civile, ### ordinanza 6 dicembre 2019, n. ###. 3064/2017 del Tribunale di ### depositata in data 26 maggio 2017, pubblicata il 13 giugno 2017, a definizione del giudizio Rg 53/2015, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1. ### l'appello principale; 2. Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, condanna ### al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore di ### S.p.A., che liquida in €uro 2.738,00, oltre rimborso forf. CPA ed IVA in misura di legge, se dovuta; 3. ### al pagamento delle spese di lite in favore di ### e di ### S.p.a., che liquida in €uro 3.777,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, sulle somme di condanna, se dovuta, in favore di ciascuno degli appellati; 4. Conferma nel resto la sentenza appellata; 5. Dichiara che nei confronti dell'appellante ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'articolo 13 comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002 numero 115. Così deciso in video conferenza su piattaforma ### il 5 novembre 2020 ### (G.A. Avv. ### (Dott. ### RG n. 1561/2017
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