CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Sentenza n. 562/2022 del 20-05-2022
principi giuridici
Integra atto di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c., l'imbarco e lo sbarco di passeggeri in fermate non autorizzate e riservate ad altro concessionario del servizio di trasporto pubblico, determinando uno sviamento indebito della clientela.
Il danno all'immagine non è in re ipsa, ma deve essere allegato e provato, anche per presunzioni, non potendo desumersi automaticamente dalla condotta di concorrenza sleale.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI CATANZARO ### in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati: D.ssa ### rel D.ssa ### D.ssa ### emesso la seguente ### causa civile n. 2340/2019 RGAC, trattenuta in decisione all'udienza del 9.2.2022 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, vertente TRA ### in persona del curatore, Avv. ### rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. ### presso il cui studio ha eletto domicilio ### E ### srl, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. ### presso il cui studio ha eletto domicilio ### appellante incidentale ###: Per l'appellante: ### l'###ma Corte di ### in accoglimento del presente appello e in riforma dell'impugnata Sentenza, disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e richiesta, così provvedere: 1) accertare e dichiarare che i comportamenti posti in essere dalla società ### srl, costituenti altrettante ipotesi di concorrenza sleale in danno dell'impresa ### oggi curatela ### titolare dell'impresa individuale “### ”, ex art. 2598 n. 3 c.c., hanno interessato l'intera tratta di trasporto indicata in narrativa del presente giudizio di appello ed i relativi viaggi di andata e di ritorno per le città indicate nel presente appello ed, inoltre, che i medesimi atti di concorrenza sleale sono stati posti in essere sin dal mese di gennaio dell'anno 2002 e fino al 04.08.04 ed, infine, che detti atti di concorrenza sleale hanno determinato uno sviamento di clientela da quantificare in almeno 2976 passeggeri; giusta quanto esposto nell'odierno giudizio; 2) condannare, per le causali esposte nell'odierno giudizio ed ai sensi dell'art. 2600 c.c., l'appellata ### srl, al risarcimento patrimoniale, in favore della ### titolare dell'impresa individuale “### Autoservizi”, in persona del l.r.p.t., in misura pari ad ### giusta quanto indicato nel presente atto di appello, ed al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificare in misura pari al 25% di quelli patrimoniale liquidato; ovvero in quella diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi a decorrere dal gennaio 2002; 3) condannare la convenuta all'integrale refusione delle spese e competenze di lite delle due fasi del procedimento cautelare (ivi compreso il reclamo) e del doppio grado del giudizio di merito, tenendo conto del valore della causa in virtù del danno che verrà riconosciuto nel presente giudizio, giusta quanto esposto nel presente atto di appello; 4) rigettare l'appello incidentale proposto ex adverso. Per l'appellata-appellante incidentale: ### l'###ma Corte di ### di Catanzaro, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa che tutte si impugnano: a) rigettare l'avversaria impugnazione in quanto inammissibile, pretestuosa ed infondata; b) in accoglimento dell'appello incidentale che si propone con il presente atto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconoscere l'inesistenza di ipotesi di concorrenza sleale perpetrata dalla ### s.r.l. e comunque la mancata dimostrazione di qualsivoglia danno risarcibile; c) sempre in accoglimento dell'appello incidentale, riconoscere la sussistenza di danno risarcibile in favore della ### s.r.l. per l'importo di ### ; d) condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore. FATTO E DIRITTO §1 La sentenza impugnata e il giudizio di secondo grado. 1.1. Con sentenza del 12.6.2019 il Tribunale di ###, ritenuti sussistenti gli atti di concorrenza sleale reciprocamente messi in atto dalla ### individuale ### e dalla società ### srl, entrambe concessionarie del servizio pubblico di autotrasporti, ai fini che qui ancora rilevano, ha condannato la società ### srl al pagamento della somma di ### oltre rivalutazione monetaria e interessi legali a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subiti dalla ditta ### mentre ha rigettato la domanda analoga proposta dalla ### S.r.l. per mancanza di prova del danno. Quanto alla posizione della ### il Tribunale, preso atto dell'esito favorevole del procedimento d'urgenza da essa proposto per inibire alla ### srl la prosecuzione di condotte integranti concorrenza sleale e della successiva fase del reclamo, ha ritenuto provato lo sviamento della clientela operato in suo danno dalla società ### avendo la prova orale dimostrato che tale ultima società, autorizzata al servizio di trasporto di persone e cose verso alcune città del centronord ( ####### con partenza e arrivo al capolinea di ### aveva reiteratamente imbarcato passeggeri a ### ( presso il proprio deposito di ### e a ### ( avvalendosi di un servizio navetta fino a ###, ossia in fermate riservate alla stessa ### autorizzata alla tratta ### con varie fermate intermedie ( ######. Il Tribunale, poi, ha liquidato il danno patrimoniale in via equitativa moltiplicando il prezzo del trasporto determinato dall'autorità ministeriale (### /Km) per la distanza intercorrente tra le fermate abusive di ### e di ### e il capolinea di ### (rispettivamente Km 11 e Km 38) e per il numero dei passeggeri imbarcati nelle fermate abusive (n. 2.000), giungendo, così, al risultato di ### Il danno all'immagine è stato determinato in ### pari al 25% del danno patrimoniale. 1.2. La sentenza è stata impugnata in via principale dalla ### del fallimento ### e, in via incidentale, dalla società ### srl. La prima si duole, con il primo motivo, dell'errata quantificazione del danno siccome rapportato alla distanza tra le fermate abusive e il capolinea della ### srl (###, assumendo che avrebbe dovuto essere calcolato facendo riferimento alla distanza chilometrica media delle intere tratte percorse dalla ### da ### fino alle città di destinazione ( #####, pari a km 860; inoltre, il giudice avrebbe dovuto considerare una media di 4 passeggeri abusivamente imbarcati per ciascuna corsa di andata e di ritorno ( n. 2.976) e il prezzo medio di ogni biglietto pari a ### di guisa che il danno patrimoniale dovrebbe essere rideterminato nella misura di ### e quello non patrimoniale nella misura ( non contestata) del 25% del danno patrimoniale. Con il secondo motivo la ### chiede la riforma della sentenza nella parte in cui ha statuito che gli atti di concorrenza sleale sono stati posti in essere dalla ### quantomeno dal mese di gennaio 2004 auspicando una pronuncia che affermi la decorrenza della condotta illecita dal mese di gennaio 2002; con il terzo motivo si duole dell'ingiustizia della sentenza nella parte in cui ha compensato di un terzo le spese di lite ancorché l'analoga domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dalla ### srl sia stata respinta per difetto di prove del danno da essa lamentato. ###, dal canto suo, in primis, ha contestato in radice la sussistenza della condotta illecita ad essa addebitata, valorizzando la circostanza che le due ditte, all'epoca, offrivano servizi del tutto diversi: la prima raggiungeva le città di destinazione percorrendo l'autostrada; la seconda percorreva le strade statali e praticava alla clientela prezzi inferiori rispetto a quelli imposti dalla ### in ragione del fatto che effettuava un itinerario più breve rispetto a quello autostradale. ###, inoltre, in via incidentale, ha censurato la sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda risarcitoria da essa proposta in relazione all'illecita pubblicità della fermata “Fiuggi” operata dalla società ### ancorché non autorizzata. Questi, in sintesi, i temi portati al vaglio della ### 1.3. Precisate le conclusioni trascritte in epigrafe mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art 221, co. 4, DL 34/2020, la causa è stata assegnata a sentenza all'udienza cartolare del 9.2.2022, previa assegnazione dei termini di cui all'art 190 cpc. Entrambe le parti in causa hanno depositato comparsa conclusionale e memoria di replica. § 2 Le valutazioni della ### 2.1. La concorrenza sleale attribuita dalla ditta individuale ### di ordine logico impongono di esaminare con priorità l'appello incidentale proposto dalla società ### srl avverso la statuizione di accertamento della concorrenza sleale posta in essere ai danni della ditta individuale ### Come anticipato, la società ### srl appunta la sua difesa sul fatto che le due società non erano concretamente in concorrenza tra loro dal momento che, all'epoca dei fatti, effettuavano servizi del tutto diversi, poiché la ### partiva da ### e raggiungeva le città di destinazione, solo in parte coincidenti con quelle che rientravano nell'itinerario della ### srl ( ######, tramite l'autostrada seguendo un itinerario più lungo e quindi economicamente più oneroso, mentre la ### percorreva le strade statali ed effettuava un percorso meno lungo e, perciò, meno oneroso. Inoltre, la società per escludere la ricorrenza di una condotta valutabile in termini di concorrenza sleale ha rimarcato che gli imbarchi di passeggeri ( come gli sbarchi) in punti diversi dal capolinea ( ###, coincidenti con le fermate autorizzate della ### ( #### non fossero frutto di una “prassi” imposta dai titolari della società, come ritenuto in sentenza, essendosi, in realtà, verificati in casi del tutto eccezionali e sporadici e per lo più consentiti dagli autisti a titolo di cortesia per venire incontro alle esigenze di passeggeri anziani come riferito dai testi #### e ### il cui narrato non può ritenersi smentito dai testi ( de relato) della ditta ### Inoltre, in relazione al quantum, la difesa della ### srl ha contestato la liquidazione del danno siccome non ancorata a validi elementi di prova. Il motivo di censura non è fondato. Il Tribunale, affermando che l'imbarco e lo sbarco di passeggeri in luoghi diversi dal capolinea indicato nel disciplinare della concessione ministeriale data alla ### srl (### integri una condotta rientrante nella nozione di concorrenza sleale, astrattamente foriera di danni, ha applicato correttamente l'art 2598, n 3, cc ( compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) …; 2)…; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda) e la giurisprudenza formatasi in materia di trasporto pubblico esercitato da privati in regime di concessione (Cass. SU 2979/1967 conf. Cass. 3784/1978). Del resto, non può in alcun modo dubitarsi che, nel caso concreto, l'imbarco e lo sbarco di passeggeri nelle fermate riservate ad altro concessionario del servizio di trasporto comporti, a parità d'itinerario, come ovvia conseguenza lo sviamento indebito della clientela in danno della concessionaria autorizzata alla fermata, senza che rilevi la circostanza valorizzata dalla difesa della ### srl relativa alla diversità del percorso previsto per le due concessionarie ( autostradale quello della ### e statale quello della ###. Ciò che rileva è che la ### srl, discostandosi dal disciplinare della concessione, abbia offerto il proprio servizio di trasporto verso ##### e ### alla clientela in partenza da ### e ### la quale diversamente avrebbe potuto usufruire del servizio offerto dalla ### Il punto critico della sentenza e, prima ancora, della tesi difensiva della ### riguarda, invece, la quantificazione dei danni conseguenti al comportamento scorretto della ### srl per due ordini di aspetti: il primo attiene alla sistematicità delle condotte illecite, decisamente contestata dall'appellata, e all'arco temporale in cui sono state perpetrate; il secondo, del tutto consequenziale, riguarda i parametri utilizzati dal Tribunale per liquidare in via equitativa il danno subito dalla ### In relazione al primo aspetto deve convenirsi con la difesa della ### srl che il quadro probatorio risultante dalle deposizioni testimoniali non offre elementi sufficienti per ritenere e nemmeno per presumere che le condotte illecite si siano verificate dal 2002 con una sistematicità tale da paventare la perdita di circa 3000 passeggeri, come pretende la curatela del fallimento ### Non è un caso che il Tribunale abbia contestualizzato le condotte utilizzando le dichiarazioni testimoniali dell'investigatore privato (###, il quale nel corso degli appostamenti svolti dal 26.1.2004 all'8.2.2004 per conto della ### ha appurato che la ### srl aveva imbarcato passeggeri presso il deposito di ### con una certa assiduità. Per il periodo precedente, invece, i testi, a prescindere dalla conferma dei capitoli di prova effettuata nell'incipit della loro deposizione, hanno poi risposto alle domande in modo abbastanza generico e poco circostanziato, sicché dal loro narrato non è dato comprendere la frequenza degli imbarchi abusivi e neppure il periodo in cui sono iniziati. Certo è che, se non può ritenersi rigorosamente provata la sistematicità degli imbarchi abusivi operati dalla ### srl, non può nemmeno ritenersi provata la tesi dell'eccezionalità di detti imbarchi poiché contraddetta dalle risultanze delle investigazioni private demandate al teste ### anche se concentrate in un arco di tempo assai limitato (febbraio-marzo 2004). Inoltre, passando al secondo aspetto problematico, è sfuggito sia al giudice di primo grado che ai difensori delle parti in causa che da nessuna dichiarazione testimoniale e neppure da quelle del teste qualificato ### è possibile arguire che i passeggeri imbarcati dalla ### srl a ### (con una navetta) e al deposito di ### avessero la stessa destinazione dell'autobus della ### essendo ovvio che, intanto può parlarsi di danno risarcibile per indebito sviamento di clientela della ### in quanto la prima con gli imbarchi non autorizzati abbia sottratto clienti che, diversamente, avrebbero raggiunto le destinazioni programmate con la ### La puntualizzazione s'impone in considerazione del fatto che, come si è detto in premessa, è pacifica tra le parti oltre che documentata la circostanza che la ### srl raggiungeva anche città del centro e del nord ### che non rientravano nell'itinerario della ### (#####.Ebbene, tutti i testi di parte attrice, hanno riferito di avere visto o di avere appreso da altri autisti della ### che alcune volte l'operazione d'imbarco e di sbarco dei passeggeri avveniva all'interno del deposito della ### srl, ma nessuno è stato in grado di specificare la città di destinazione o di provenienza dei pullman sui quali si imbarcavano i passeggeri o dai quali scendevano. Stesse considerazioni valgono per la clientela che secondo alcuni testi avrebbero usufruito del servizio navetta messo a disposizione per il trasporto da ### al capolinea di ### Le considerazioni che precedono portano, in definitiva, a ritenere che, se da un lato, ha ragione l'appellante principale laddove con il primo motivo di gravame afferma che il Tribunale è incorso in errore laddove ha rapportato l'utile non conseguito dalla ### facendo riferimento solo alla distanza chilometrica tra le fermate abusive ( ### e ### e il capolinea della ### srl (### piuttosto che all'intera tratta, dall'altro lato, non può dolersi dell'importo finale liquidato dal giudice poiché, a ben vedere, non vi sono elementi per ritenere che l'imbarco abusivo abbia riguardato circa 2000 passeggeri (come ha ritenuto il giudice senza motivazione) e men che meno 2976 passeggeri come pretende l'appellante, e neppure che la condotta abusiva sia iniziata con certezza nel 2002. Ad ogni modo, essendo altamente plausibile che tra i passeggeri imbarcati abusivamente dalla ### srl ve ne fossero alcuni che dovevano raggiungere le stesse città di destinazione della ditta ### provocando a quest'ultima un danno patrimoniale per sviamento della clientela, ritiene il collegio che l'importo finale di ### liquidato in sentenza possa essere mantenuto fermo, essendo idoneo a ristorare il danno patrimoniale subito dalla ### applicando il metodo di liquidazione equitativo puro in mancanza di dati oggettivi certi per liquidare un importo maggiore. In proposito non si può fare a meno di rilevare che la ### non si è curata di depositare le scritture contabili e/o bilanci per dimostrare il calo di fatturato collegato allo sviamento della clientela imputabile alla concorrente. Il danno all'immagine. Le critiche mosse dall'appellante incidentale alla sentenza di primo grado nella parte in cui parrebbe avere considerato la lesione all'immagine della ditta ### come una conseguenza ineludibile della pratica scorretta messa in atto dalla ### srl sono fondate. Premesso che tale voce di danno per giurisprudenza costante non è in re ipsa, dovendo essere allegata e provata anche a mezzo di presunzioni, non si può fare a meno di rilevare che in atti non vi è la prova del danno lamentato né può essere desunto in via presuntiva. Del resto, in mancanza di altri elementi che la ditta ### aveva l'onere di fornire, non si vede quale valenza negativa sul piano della reputazione e dell'immagine aziendale la collettività abbia potuto attribuire allo sviamento di clientela operato in suo danno. In conclusione, la statuizione di condanna al pagamento dell'importo di ### oltre interessi e rivalutazione monetaria dal gennaio 2004 va confermata sia pure con motivazione in parte diversa. 2.2. La concorrenza sleale imputata alla ditta #### incidentale ha impugnato la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria proposta in primo grado in via riconvenzionale contro la ditta ### per avere quest'ultima pubblicizzato, tramite appositi cartelloni, la fermata a ### ancorché non compresa nel provvedimento di concessione ministeriale. Il Tribunale ha escluso la sussistenza di un danno risarcibile sul rilievo che non vi è prova, tuttavia, che parte attrice abbia in concreto effettuato trasporto di passeggeri sino a #### in parte qua, per la verità, si profila inammissibile perché aspecifico. La società, invero, non ha specificato gli elementi di prova dai quali il giudice avrebbe dovuto ricavare la prova del pregiudizio patrimoniale da essa allegato. 2.3. Le spese di primo grado. Resta da esaminare il terzo motivo di gravame proposto dalla curatela del fallimento ### con il quale si duole della compensazione parziale (1/3) della spese operata dal primo giudice nonostante il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla società ### in via riconvenzionale. La statuizione non si presta alle critiche mosse dalla curatela. Ritiene, invero, il collegio che il Tribunale, valorizzando la circostanza che anche la ditta ### si fosse resa responsabile di atti di concorrenza sleale ai danni della ### srl per avere pubblicizzato, tramite appositi cartelloni, la fermata a ### ancorché non compresa nel provvedimento di concessione ministeriale, non abbia fatto un uso scorretto del potere discrezionale di compensare in parte le spese di lite integrando la condotta oggettivamente illecita della ### un “giusto motivo” per derogare al principio della soccombenza ai sensi dell'art 92 cpc nel testo vigente alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado ( 2004) applicabile ratione temporis . § 3 Le spese di lite del presente giudizio La sostanziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio. Il rigetto dell'appello principale e incidentale comporta l'obbligo per l'appellante principale e per l'appellante incidentale del pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002. PQM ### d'### di #### definitivamente decidendo sull'appello proposto dal ### con atto di citazione ritualmente notificato, avverso la sentenza n. 570/19 emessa dal Tribunale di ### in data ###, non notificata, e sull'appello incidentale proposto dalla ### srl, così provvede: Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale. Spese compensate. Dà atto che ricorrono i presupposti per imporre all'appellante principale e incidentale l'obbligo del pagamento di un ulteriore contributo unificato. Così deciso nella camera di consiglio del 18.5.2022 ### est Dott.ssa ###




sintesi e commento
Concorrenza Sleale nel Settore dei Trasporti Pubblici: Onere Probatorio e Quantificazione del Danno
Una recente pronuncia della Corte d'Appello di Catanzaro ha affrontato una complessa vicenda di concorrenza sleale tra due società operanti nel settore dei trasporti pubblici su gomma. La controversia trae origine da reciproche accuse di comportamenti scorretti, in particolare in relazione all'imbarco e sbarco di passeggeri in fermate non autorizzate e alla pubblicizzazione di tratte non concesse.
La vicenda, in sintesi, vedeva una curatela fallimentare, subentrata a una ditta individuale, appellare una sentenza di primo grado che aveva riconosciuto atti di concorrenza sleale da parte di una società concorrente, ### srl, condannandola al risarcimento del danno. La ### srl, a sua volta, proponeva appello incidentale contestando la sussistenza stessa della concorrenza sleale e lamentando il rigetto della propria domanda risarcitoria per presunte condotte illecite poste in essere dalla ditta individuale.
La Corte d'Appello, pur confermando la sussistenza di atti di concorrenza sleale da parte della ### srl, ha ridimensionato le pretese risarcitorie della curatela fallimentare. I giudici hanno ribadito il principio secondo cui l'imbarco e lo sbarco di passeggeri in fermate non autorizzate, in violazione delle concessioni ministeriali, costituisce un atto di concorrenza sleale idoneo a danneggiare l'altrui azienda, ai sensi dell'articolo 2598, numero 3, del Codice Civile. Tuttavia, la Corte ha sottolineato la necessità di una rigorosa prova del danno effettivamente subito, sia in termini di sistematicità delle condotte illecite, sia in relazione al nesso causale tra tali condotte e lo sviamento della clientela.
In particolare, i giudici hanno evidenziato come la prova testimoniale non avesse fornito elementi sufficienti per accertare la frequenza e la durata delle condotte illecite, né per dimostrare che i passeggeri imbarcati abusivamente avessero la stessa destinazione di quelli trasportati dalla ditta individuale, condizione essenziale per configurare un effettivo sviamento di clientela. La Corte ha inoltre criticato la mancata produzione di scritture contabili o bilanci da parte della ditta individuale, idonei a dimostrare un calo di fatturato collegato alle condotte della concorrente.
Di conseguenza, pur riconoscendo la sussistenza di un danno patrimoniale derivante dallo sviamento di clientela, la Corte ha ritenuto congruo l'importo liquidato dal Tribunale, in quanto idoneo a ristorare il danno subito, applicando il metodo di liquidazione equitativo puro in mancanza di dati oggettivi certi per liquidare un importo maggiore.
La Corte d'Appello ha invece accolto le critiche mosse dalla ### srl in relazione al riconoscimento del danno all'immagine, ritenendo che tale voce di danno non fosse stata adeguatamente provata, né potesse essere desunta in via presuntiva. I giudici hanno sottolineato come non vi fosse alcuna prova che la collettività avesse attribuito una valenza negativa sul piano della reputazione e dell'immagine aziendale allo sviamento di clientela operato in danno della ditta individuale.
Infine, la Corte ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla ### srl per la pubblicizzazione di una fermata non autorizzata da parte della ditta individuale, ritenendo l'appello incidentale inammissibile per aspecificità. Ha anche confermato la compensazione parziale delle spese di lite del primo grado, motivata dalla reciproca commissione di atti di concorrenza sleale.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.