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CORTE D'APPELLO DI MESSINA

Sentenza n. 891/2022 del 28-06-2022

principi giuridici

Ai fini della determinazione dell'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, l'inerzia del giudice istruttore, che ometta di esercitare i poteri intesi al più sollecito svolgimento del procedimento, incide sulla valutazione del comportamento del giudice stesso, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 89 del 2001.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Eccessiva Durata di un Procedimento Civile e Diritto all'Equa Riparazione


La Corte d'Appello di Messina è stata chiamata a pronunciarsi sulla ragionevole durata di un processo civile, avviato nel 2010 e conclusosi nel 2022, e sulla conseguente richiesta di equa riparazione avanzata da un condominio.
Il procedimento originario, instaurato da alcuni condomini nei confronti del condominio stesso, verteva su problematiche relative a infiltrazioni e risarcimento danni. Dopo un iter giudiziario durato dodici anni, il Tribunale adito aveva parzialmente accolto la domanda degli attori, condannando il condominio al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese legali.
Il condominio, ritenendo eccessiva la durata del processo, ha quindi adito la Corte d'Appello, invocando la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che sancisce il diritto a un processo equo e di durata ragionevole. Il condominio ha lamentato, in particolare, i numerosi rinvii disposti dal giudice di primo grado, spesso motivati con il carico di lavoro del tribunale o con esigenze organizzative, ritenendo tali rinvii ingiustificati e lesivi del diritto a una celere definizione della controversia.
La Corte d'Appello, nel valutare la fondatezza del ricorso, ha dovuto considerare se la durata del processo fosse effettivamente irragionevole e se tale irragionevolezza fosse imputabile a disfunzioni del sistema giudiziario. In caso affermativo, la Corte ha dovuto determinare l'ammontare dell'equa riparazione spettante al condominio, tenendo conto dei parametri stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza in materia. La decisione si è basata sull'analisi delle singole fasi del procedimento, valutando la complessità della causa, il comportamento delle parti e, soprattutto, l'operato del giudice, al quale spetta il compito di garantire un sollecito e leale svolgimento del processo.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

CORTE DI APPELLO DI MESSINA ### 3 L.89/2001 Per il ### in persona dell'amministratore pro tempore, dott. ### sito in ####, C.F.: ###, elettivamente domiciliato in #### presso lo studio degli avv.ti ### C.F.: ###, e ### C.F.: #####, che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, per procura in calce al presente atto e che indicano come fax il n.090-9285021, pec: ###; pec: ###, ricorrente ####, in persona del ### pro tempore, presso gli ### dell'### dello Stato che lo rappresenta e difende per legge.  resistente ### Il processo di primo grado, introdotto con ricorso, depositato in data ###, dai sigg.ri ### e ### contro il condominio ### ed iscritto al n.15775/2010 R.G. Tribunale di ###.G. sezione distaccata di ### è durato complessivamente dodici anni, concluso con la sentenza n. 891/2022 pubbl. il ###.  ### Con ricorso, depositato in data ###, i sigg.ri #### dopo aver premesso di essere proprietari di una unità immobiliare sita nel ### Avv. #### p.zza ### 40, 98057 ### tel 090/9222127- fax ### Tel.### Fax ### Pec: ### condominio ### che l'appartamento è da tempo interessato da infiltrazioni di umidità e che da oltre un anno il condominio non ha provveduto all'esecuzione dei lavori previsti e deliberati, hanno impugnato la delibera del  ### con la quale, in assenza dei ricorrenti, è stato deliberato illegittimamente in merito ai lavori da eseguire, al piano di riparto delle spese ed alle scadenze della rate di pagamento, formulando al Tribunale adito le seguenti conclusioni: riconoscere e dichiarare la illegittimità delle delibere adottate dalla assemblea del condominio nella riunione del 08.10.2010 e conseguentemente dichiararle nulle, annullarle o comunque renderle inefficaci; riconoscere e dichiarare che l'appartamento dei ricorrenti ha subito e subisce infiltrazioni di umidità e riversamenti di acqua dal terrazzo di copertura, dall'innesto dei pluviali e dai cornicioni dell'edificio; che pertanto esso è divenuto inabitabile sia per la insalubrità per chi vi abita che per il pericolo di crollo di parti di intonaco e/o mattoni dal solaio di copertura; conseguentemente condannare il condominio alla esecuzione di tutte le opere necessarie ad evitare la causa delle infiltrazioni e a rendere l'appartamento abitabile; condannare altresì il condominio, in persona del suo amministratore pro tempore, a risarcire ai ricorrenti tutti i danni subiti dagli stessi a causa della inabitabilità dell'appartamento, anche di natura biologico; in via istruttoria ammettere la produzione documentale versata in atti; disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare la situazione dell'edificio condominiale in relazione alle infiltrazioni ed ai danni subiti dall'immobile dei ricorrenti, accertare e descrivere i danni medesimi, quantificandone l'ammontare e suggerire i rimedi per la eliminazione dei danni e della loro causa; condannare il condominio convenuto al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio. 
Il giudizio è stato scritto a ruolo in data ### con il n. 15775/2010 R.G. 
Tribunale Barcellona P.G. sezione di ### Con decreto di fissazione di udienza del 11.11.2010 il Giudice ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 01.04.2011, con il termine di cui all'art.  163 bis c.p.c. per la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del presente decreto. 
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale del 12.03.2011 si è costituito in giudizio il condominio “### Concordia” contestando tutte le domande, eccezioni e difese formulate ex adverso e rassegnando le seguenti conclusioni: ritenere e dichiarare che tutti gli argomenti approvati nella delibera del 08.10.2010 non erano altro che ratifiche di precedenti delibere e peraltro poste all'ordine del giorno; ritenere e dichiarare quindi valida ed efficace la delibera del 08.10.2010; ritenere e dichiarare che il condominio si è sempre reso disponibile e pronto ad eseguire i lavori che causavano infiltrazioni ed umidità provenienti dal terrazzo; ritenere e dichiarare che l'aggravamento delle infiltrazioni e dello stato degli immobili sottostanti è imputabile alla condotta posta in essere dagli attoriricorrenti; conseguentemente accogliere la domanda riconvenzionale di porre il maggiore costo dei lavori a carico di coloro che hanno determinato il danno e, quindi, per l'effetto condannare i coniugi ### a pagare la differenza tra il precedente preventivo e quanto successivamente verrà corrisposto; ritenere i sigg.ri ### responsabili dei maggiori danni verificatisi negli appartamenti sottostante il terrazzo di copertura, ivi incluso il proprio; ordinare ai sigg.ri ### di effettuare tutte le opere nella proprietà individuale al fine di consentire l'esecuzione dei lavori; in via istruttoria disporre CTU al fine di individuare le cause delle infiltrazioni, sempre in via istruttoria ammettere prova per testi; con vittoria di spese e competenze. 
Alla prima udienza del 01.04.2011 l'avv. ### nell'interesse di parte convenuta, insiste integralmente in tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta e chiede termine ex art. 183 c.p.c. per il deposito di memorie; l'avv. ### anche per delega dell'avv. ### nell'interesse dei ricorrenti, contesta integralmente il contenuto della comparsa di costituzione e risposta ex adverso con la relativa domanda riconvenzionale. Insiste in tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nel ricorso, delle cui domande chiede il pieno accoglimento; chiede altresì la concessione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c. 
Il Giudice concede termini di cui all'art. 183 c.VI c.p.c. e rinvia all'udienza del 13.01.2012. 
All'udienza del 13.01.2012 l'avv. ### anche per delega dell'avv.  ### nell'interesse dei ricorrenti, deposita ricorso ex art. 700 c.p.c. con il quale, deducendo l'aggravarsi delle infiltrazioni d'acqua nell'immobile, ha chiesto l'ammissione della consulenza tecnica e la pronuncia di ordinanza di urgenza a carico del condominio in ordine all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione delle infiltrazioni ed al ripristino delle condizioni di abitabilità dell'immobile. ###. ### insiste nelle conclusioni formulate in comparsa e, preso atto del ricorso ex art. 700 c.p.c., chiede un rinvio per esaminare e controdedurre. 
Il Giudice, visto il ricorso depositato all'udienza, onera parti attrici alla notifica dello stesso al condominio, rinviando per la decisione in ordine all'istanza cautelare all'udienza del 20/03/2012. 
Il sub procedimento è stato iscritto a ruolo ed integrato nello stesso procedimento. 
All'udienza del 20.03.2012 sono presenti l'avv. ### che evidenzia che è necessario procedere con la nomina del CTU e conseguentemente insiste in domande e l'avv. ### che si oppone all'emissione di qualunque provvedimento. I procuratori delle parti, in relazione al giudizio di merito, dichiarano di aderire all'astensione dalle udienze indetto dall'O.U.A. 
Il Giudice riserva la decisione.  ###, letti gli atti e sciogliendo la riserva, visto il ricorso ex art. 700 c.pc.  depositato in corso di causa dagli attori; rilevato che al fine di valutare l'ammissibilità dell'azione proposta ex art. 700 c.p.c. occorre verificare lo stato de luoghi; nomina il CTU e rinvia per il giuramento del CTU nonchè per il merito del giudizio all'udienza del 20.04.2012. 
All'udienza del 20.04.2012 l'avv. ### anche per delega dell'avv.  ### nell'interesse dei ricorrenti, prende atto della richiesta di rinvio formulata dal ### l'avv. ### nell'interesse del ### chiede che il Giudice voglia revocare l'ordinanza di nomina ### Il Giudice, rinvia all'udienza del 08 giugno 2012 per il giuramento del ### All'udienza del 08.06.2012 l'avv. ### nell'interesse del ### deposita memoria e rappresenta che l'oggetto del presente giudizio è l'impugnazione di una delibera assembleare e chiede la revoca del provvedimento di nomina del CTU ed il rigetto del ricorso. ###. ### nell'interesse dei ricorrenti, preliminarmente eccepisce l'inammissibilità della memoria depositata ex adverso, e, in ogni caso, contesta le deduzioni in essa riportate. 
Il Giudice riserva. 
Con ordinanza del 15.06.2012, il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 08.06.2012, letti gli atti e i verbali di causa, ritenuto che l'eccezione sollevata dal convenuto può essere decisa con l'ordinanza cautelare, rinvia la causa all'udienza del 17.07.2012 per il giuramento del ### All'udienza del 17.07.2012 sono presenti i procuratori delle parti che si riportano ai propri atti e verbali di causa ed insistono nelle proprie domande; nonché l'ing. ### che presta il giuramento di rito. 
Il Giudice rinvia la causa all'udienza del 02.11.2012 successiva al deposito della relazione peritale. 
All'udienza del 02.11.2012, l'avv. ### evidenzia che dall'esame della perizia depositata dal CTU risulta la fondatezza della domanda dei ricorrenti e della richiesta di cui al ricorso ex art. 700 c.p.c. ###. ### nell'interesse del condominio ### rileva che il CTU ha ritenuto una responsabilità, in ordine alle infiltrazioni causate nell'appartamento ### non esclusivamente condominiale. I procuratori delle parti chiedono un rinvio per tentare di conciliare la controversia. 
Il Giudice, visto quanto sopra, rinvia la causa all'udienza del 08.02.2013. 
All'udienza del 08.02.2013 sono presenti l'avv. ### nell'interesse degli attori, il quale insiste nella richiesta di emissione di un provvedimento cautelare e l'avv. ### per il condominio ### la quale fa presente che il condominio ha già disposto di eseguire i lavori previsti dal CTU nella consulenza al fine di eliminare le infiltrazioni e che il provvedimento richiesto al Giudice non è altro che un duplicato della volontà assembleare. 
Il Giudice, rinvia la causa all'udienza del 12.06.2013 concedendo alle parti termine per note sino all'udienza. 
All'udienza del 12.06.2013 sono presenti l'avv. ### il quale deposita note, contesta le note avversarie ed insiste nelle richieste, e l'avv. ### nell'interesse del condominio, che deposita note ed insiste in tutte le domande formulate negli scritti difensivi. 
Il Giudice riserva. 
Con ordinanza depositata del 25.06.2013 il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12 giugno 2013, rilevato che i ricorrenti nelle more del giudizio hanno depositato ricorso ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere la rimozione delle cause che hanno determinato infiltrazioni d'acqua e crollo di parti di intonaco nell'immobile di loro proprietà, ha accolto il ricorso ed ordinato al ### di eseguire le opere indicate dal CTU nella relazione peritale e fissato la data del 20.06.2014 per la prosecuzione del giudizio. 
A seguito della soppressione delle ### in data ### il presente giudizio è stato trasferito al Tribunale di ###.G. e rimesso sul ruolo per il prosieguo. 
All'udienza del 20.06.2014 sono presenti i procuratori delle parti che chiedono un rinvio. 
Il Giudice, dato atto di quanto sopra rinvia la causa all'udienza del 19 maggio 2015. 
All'udienza del 19.05.2015 l'avv. ### nell'interesse del condominio ### insiste nella riunione del presente procedimento ad altro avente oggetto impugnazione di delibera assembleare, ed, in ipotesi di mancato accoglimento, chiede un rinvio per la precisazione delle conclusioni; l'avv.  ### si riporta alle proprie deduzioni e si rimette alla decisione del Giudice. 
Il Giudice, vista la richiesta di precisazione delle conclusioni, rinvia la causa per pc al 19/12/2017. 
Con istanza di anticipazione udienza del 14.06.2017 i sigg.ri ### e ### dopo aver rappresentato i gravi motivi di salute della sig.ra ### per avere subito da qualche anno un ictus che l'ha immobilizzata e di non poter sopportare lo stress psicologico per non poter vivere serenamente nella propria abitazione, hanno chiesto che l'###mo Giudice voglia disporre l'anticipazione dell'udienza come fissata, disponendo la comparizione onde poter disporre sulla richiesta degli odierni istanti in ordine alle modalità di esecuzione degli obblighi di fare. 
Con decreto di rigetto istanza n. cronol. 4973/2017 del 26/06/2017, il ### letta l'istanza di anticipazione udienza già fissata per il 19 dicembre 2017, ritenuto che l'udienza è stata individuata tenuto conto del carico di ruolo; ritenuto che a fondamento dell'istanza non sono state addotte circostanze di fatto urgenti, sorrette da validi riscontri probatori; rigetta l'istanza e conferma l'udienza del 19 dicembre 2017. 
Con decreto di fissazione udienza n. cronol. 139/2017 del 14/12/2017, il G.O. ha rinviato d'ufficio l'udienza civile del 19 dicembre 2017 al 22 febbraio 2018. 
Con decreto di fissazione udienza n. cronol. 68/2018 del 16/02/2018 il Giudice, ritenuto necessario procedere ad un'organizzazione del ruolo che consenta il rispetto dei termini per il deposito dei provvedimenti giudiziari, ha rinviato l'udienza civile del 22 febbraio 2018 all'udienza del 23 marzo 2018 per i medesimi incombenti. 
All'udienza del 23.03.2018 i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a tutti gli atti di causa e verbali di udienza.  ###.O., preso atto del carico di ruolo, ritenuto che all'udienza altre cause sono state assegnate a sentenza, ritenuto necessario procedere ad un'organizzazione del ruolo che consenta il rispetto dei termini di legge per il deposito dei provvedimenti, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21 dicembre 2018. 
All'udienza del 21.12.2018 la dott.ssa ### per delega dell'avv. ### e nell'interesse del condominio palazzo ### precisa le conclusioni riportandosi a tutti gli atti di causa e verbali di udienza; l'avv. ### nell'interesse dei ricorrenti, chiede un breve rinvio per valutare la possibilità di tentare un bonario componimento.  ###.O., preso atto di quanto sopra, rinvia la causa all'udienza del 21.06.2019 per la definizione delle trattative di bonario componimento. 
All'udienza del 21.06.2019 l'avv. ### nell'interesse dei coniugi #### fa presente che le trattative di bonario componimento non sono andate a buon fine, precisa le conclusioni riportandosi integralmente all'atto introduttivo del giudizio ed a tutti i verbali di causa nelle cui domande, eccezioni e deduzioni insiste, con rigetto delle domande eccezioni ex adverso formulate. ###. ### per delega dell'avv. ### e nell'interesse del ### precisa le conclusioni riportandosi a tutti gli atti di causa e verbali di udienza, contesta il contenuto di quanto ex adverso dedotto ed eccepito.  ###.O., preso atto di quanto sopra, rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14 gennaio 2021. 
Con decreto di regolamentazione di udienza virtuale del 19.12.2020, il Giudice dispone che l'udienza del 14 gennaio 2021 si svolga con le modalità di cui all'art. 221 comma 2 e 4 D.L. 34/2020 senza la comparizione delle parti e dei difensori ma con scambio di note scritte di trattazione contenenti istanze e conclusioni. 
Con note a trattazione scritta del 22.12.2020 l'avv. ### procuratore costituito dei sigg.ri #### si riporta alla comparsa conclusionale in atti nonché a tutti i precedenti atti e verbali di causa; insiste nelle conclusioni formulate e chiede che la causa venga decisa. Chiede la condanna al pagamento di spese e compensi di giudizio. 
Con note a trattazione scritta ex art. 83 comma 7 lett. H) D.L. 18/2020 del 07.01.2021 l'avv. ### nell'interesse del ### precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito negli atti di causa e verbali di udienza ed insiste per l'accoglimento delle domande formulate, con rigetto di tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito ex adverso. 
Con verbale di udienza virtuale del 14 gennaio 2021, dato atto che si è verificato un malfunzionamento della consolle che non consente la trattazione della causa in modalità virtuale, il Giudice rinvia la causa all'udienza del 23 settembre 2021 per i medesimi incombenti. 
Con decreto di regolamentazione di udienza virtuale del 31.07.2021, il Giudice dispone che l'udienza del 23 settembre 2021 si svolga con le modalità di cui all'art. 221 comma 2 e 4 D.L. 34/2020 senza la comparizione delle parti e dei difensori ma con scambio di note scritte di trattazione contenenti istanze e conclusioni. 
Con note a trattazione scritta ex art. 83 comma 7 lett. H) D.L. 18/2020 del 08.09.2021 l'avv. ### nell'interesse del ### precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito negli atti di causa e verbali di udienza ed insiste per l'accoglimento delle domande formulate, con rigetto di tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito ex adverso. Con vittoria di spese e competenze. 
Con note a trattazione scritta del 15.09.2021 l'avv. ### procuratore costituito dei sigg.ri #### si riporta alla comparsa conclusionale in atti nonché a tutti i precedenti atti e verbali di causa; insiste nelle conclusioni formulate e chiede che la causa venga decisa. Chiede la condanna al pagamento di spese e compensi di giudizio. 
Con verbale di udienza del 23 settembre 2021, il G.I., dato atto che sono pervenute note scritte di trattazione dai procuratori delle parti, visto il carico di ruolo, ritenuto opportuno organizzare il ruolo in modo da assicurare il rispetto dei termini di legge previsti per il deposito dei provvedimenti giudiziari, rinvia la causa, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 12 maggio 2022. 
All'udienza del 12 maggio 2022, i procuratori delle parti precisano le conclusioni insistendo nelle domande, eccezioni e difese di cui ai propri atti e verbali di causa, con rigetto delle avverse domande, eccezioni e difese, con vittoria di spese e compensi di causa. Le parti dichiarano di rinunziare ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.  ###.I., preso atto di quanto sopra, rilevato che le parti hanno precisato le conclusioni e rinunziato espressamente ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., assegna la causa a sentenza. 
Con sentenza n. 891/2023 pubbl. il ### il Giudice, sulle conclusioni formulate dalle parti, ha accolto parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condannato il convenuto al risarcimento dei danni in favore di parte attrice liquidati in ### oltre interessi dalla domanda al soddisfo; nonché condannato il convenuto al pagamento, in favore degli attori in solido, alle spese di causa. 
Il procedimento di primo grado si è dunque concluso solo dopo dodici anni dalla sua instaurazione a seguito della sentenza n.891/2022 pubblicata il ###. 
Quanto al termine dei sei mesi dalla decisione interna definitiva, al fine del vaglio di ricevibilità del presente ricorso, il ricorrente precisa che la causa è stata definita con sentenza n.891/2022 pubbl. il ###. 
Pertanto, l'odierno ricorrente propone tempestivamente il presente ricorso. 
Non sembra dubbia la competenza di ###ma Corte e ciò ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 24.03.2001 n. 89 e ai sensi dell'art. 11 del c.p.p., in quanto il distretto in cui si è concluso o estinto il giudizio relativamente ai gradi di merito, è quello di ### In ordine all' “an debeatur”. 
Pertanto e in conclusione, appare totalmente abnorme ed irragionevole la durata della suddetta causa conclusasi dopo ben dodici anni di giudizio. 
Più precisamente, il giudizio è iniziato con ricorso iscritto a ruolo in data ### ed iscritto al n. 15775/2010 R.G. dinnanzi al Tribunale di ###.G. sezione distaccata di ### conclusosi con la sentenza 891/2022 pubbl. il ###. 
Dovendo considerare i tempi processuali, le pause di inattività dovute all'### e la questione giuridica affrontata, osserviamo che la causa avrebbe dovuto concludersi in poche udienze. 
A tal riguardo è opportuno porre l'attenzione della ###ma Corte adita sulle cause che hanno maggiormente contribuito a determinare l'abnorme lungaggine del procedimento. 
Appare assolutamente ingiustificato dal punto di vista dell'economia processuale la scelta del Giudice di prime cure di rinviare ad un anno l'udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori (cfr. verbale udienza del 01.04.2011); di rinviare ad un anno la prosecuzione del giudizio di merito (cfr. ordinanza del 25.06.2013); ad un anno per verificare l'esito delle trattative di bonario componimento (cfr. verbale udienza del 20.06.2014); rinviare a due anni per la precisazione delle conclusioni (### verbale udienza del 19.05.2015); disporre un rinvio di ufficio di 14 mesi (cfr. decreto fissazione udienza cronol. 139/2017 del 14/12/2017) e rinviare per ben cinque anni le udienze per la precisazione delle conclusioni (cfr. udienza del 19/12/2017; 23/03/2018; 21/12/2018; 21/06/2019; 14/01/2021; 23/09/2021; 12/05/2022). 
Le ragioni di tali rinvii vengono rinvenute nel carico del ### nelle esigenze organizzative della sezione, nella decisione di altre cause con numero di ruolo più vecchio e nella necessità di organizzare il ruolo in modo da assicurare il rispetto dei termini di legge previsti per il deposito dei provvedimenti giudiziari assunti nelle cause poste in riserva o in decisione, quindi, il Giudice non ha dato impulso al proseguo del processo, sussistendo in capo al ### i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del processo stesso. 
In sostanza, non appare giustificato il comportamento inerte e di acquiescenza dell'istruttore che così facendo ha ritardato la rimessione della causa perchè fosse assunta in decisione. 
Si veda al riguardo una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione ove si legge che “in materia di durata ragionevole del processo e di valutazione del comportamento delle parti è al Giudice che viene attribuito l'esercizio di tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento, sicchè a carico delle parti processuali vi è sì il dovere di non porre in essere comportamenti dilatatori, ma non quello di dare impulso al processo, attraverso richieste di anticipazioni di udienza o altre istanze dirette a velocizzarne i tempi” (Cass. Civ. sez. I, 05.09.2008, n.22404). 
Ed ancora “ai fini del riconoscimento, ai sensi della legge n.89 del 2001, del diritto all'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, non possono essere ascritti in toto al comportamento delle parti i ritardi dovuti alle continue richieste di rinvio non funzionali al contraddittorio e al corretto svolgimento del processo, rilevando gli stessi, almeno in parte, in caso di inerzia ed acquiescenza dell'istruttore - in capo al quale sussistono tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento stesso - ai fini della valutazione del comportamento del Giudice, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata legge n.89 del 2001” (Cass. Civ. sez.I, 28 settembre 2005, n.18924). 
Alla luce di quanto sopra esposto appare evidente l'esistenza di un danno non patrimoniale riconducibile alla ritardata definizione della causa di cui in premessa, che ha influito in maniera consistente sulla situazione personale della parte ricorrente e sulla legittima aspettativa di una conclusione della vertenza giudiziaria in tempi ragionevoli. 
Il procedimento in questione, di primo grado, infatti, come già anticipato, durato complessivamente dodici anni, ha superato di nove anni la soglia della durata ragionevole prevista dall'art. 6 paragrafo 1 della ### dei ### dell'### Tanto basta per ritenere fondato il presente ricorso. 
In ordine al “quantum debeatur”. 
Parte ricorrente, richiamati i parametri stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza della ### dei ### dell'### chiede, a titolo di equa riparazione, un risarcimento danni pari ad ### per ogni anno di durata del processo superiore a tre anni, fissati dalla giurisprudenza quale ragionevole durata del processo di solo primo grado, che moltiplicato per i nove anni di ritardo ingiustificato, ammonta ad un totale di ### Tutto ciò premesso, il ### in persona dell'amministratore pro tempore, come sopra rappresentato e difeso, chiede che, previa fissazione con decreto dell'udienza in ### di Consiglio, l'###ma ### d'Appello adita, contrariis reiectis, ### accogliere le seguenti ### 1) In via principale dichiarare che, per i fatti in premessa descritti, cioè per un processo civile di primo grado durato dodici anni, sussiste la violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della ### dei ### dell'### sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole e che, pertanto, il ricorrente ha diritto all'equa riparazione ex art.2 della legge 24 marzo 2001, n.89, e, per l'effetto, condannare a titolo di equo indennizzo il Ministero della Giustizia, in persona del ### pro tempore, al pagamento in favore del ### della somma di ### Il tutto salva diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta di Giustizia.  2) In via subordinata ed in caso di contestazione della documentazione allegata al presente ricorso, a norma dell'art. 3, comma 5 della ### n.89/2001, disporre l'acquisizione degli atti del procedimento citato nelle premesse in fatto. 
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio a favore dei procuratori antistatari. 
Si produce: 1) Copia conforme dei verbali del giudizio di primo grado; 2) ### del 10/11/2010 dei sigg.ri ### 3) Comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale del 12.03.2011 del ### Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è esente ai sensi dell'art. 10 comma 1 D.P.R. 115/2002.  ### lì 08.06.2023 Avv. ####### S.P.A. ### 3 Serial#: 5f3c12a7fe37915447a78d69d2d36762

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