blog dirittopratico

3.659.378
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


CORTE D'APPELLO DI MESSINA

Sentenza n. 389/2023 del 08-05-2023

principi giuridici

In materia di appalti pubblici, la responsabilità solidale dei consorziati nei confronti dei fornitori, prevista dall'art. 13, comma 2, della legge n. 109/1994 e dall'art. 37, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, opera anche nel caso in cui la società consortile sia stata costituita successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, in quanto tale responsabilità non è subordinata al momento costitutivo della società consortile.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare l'esistenza del credito grava sul creditore opposto, il quale deve fornire la prova sia dell'an che del quantum della pretesa, potendo la fattura costituire titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma non prova dell'esistenza del credito nell'eventuale giudizio di opposizione, salvo che sia introdotta nei libri contabili del debitore.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità Solidale dei Consorziati per Obbligazioni Consortili: Una Rilettura alla Luce della Disciplina degli Appalti Pubblici


La Corte d'Appello di Messina si è pronunciata in una controversia originata dall'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso a favore di una società fornitrice di materiali edili nei confronti di una società consortile e delle sue consorziate, tra cui una società poi divenuta appellata. Il decreto ingiuntivo era stato emesso a seguito del mancato pagamento di fatture relative a forniture di materiali edili utilizzati per la realizzazione di una tratta autostradale.
La società consortile era stata costituita da due società, tra cui l'appellata, precedentemente riunite in un raggruppamento temporaneo di imprese (###) per partecipare alla gara d'appalto indetta dal ### per la costruzione della tratta autostradale. A seguito dell'aggiudicazione dei lavori, era stata costituita la società consortile per dare esecuzione al contratto.
Il Tribunale di primo grado aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo, escludendo la responsabilità solidale delle consorziate per le obbligazioni assunte dalla società consortile, richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, sebbene la causa consortile possa comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato, tale deroga non può stravolgere i principi fondamentali che regolano il tipo di società di capitali scelto, tra cui quello sancito dall'art. 2462 c.c., secondo cui per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente la società con il proprio patrimonio.
La Corte d'Appello, riformando la sentenza di primo grado, ha invece affermato la responsabilità solidale tra le società consorziate e la società consortile. I giudici hanno richiamato la disciplina specifica in materia di appalti pubblici, in particolare l'art. 13, comma 2, della legge n. 109/1994 (e successive modifiche), secondo cui "L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori". Tale norma, ad avviso della Corte, deroga al principio generale di cui all'art. 2462 c.c. e trova applicazione nel caso di specie, in quanto la costituzione del ### risale al 1998, antecedente sia all'aggiudicazione che alla costituzione del consorzio.
La Corte ha quindi ritenuto che la responsabilità solidale dei consorziati si estenda anche ai fornitori di materiali edili necessari alla realizzazione dell'opera pubblica oggetto di appalto. I giudici hanno respinto l'interpretazione restrittiva del Tribunale di primo grado, secondo cui la responsabilità solidale si riferirebbe solo ai casi di inadempimento o fallimento dell'impresa mandataria o capogruppo, per assicurare una tutela più incisiva all'amministrazione e ai terzi.
Superata la questione della responsabilità solidale, la Corte d'Appello ha esaminato il merito della pretesa creditoria della società fornitrice. I giudici hanno ritenuto che la società avesse fornito la prova delle forniture effettuate, mediante la produzione delle fatture, dei documenti di trasporto e della corrispondenza intercorsa tra le parti. La Corte ha inoltre evidenziato che i lavori appaltati erano stati portati avanti grazie alle forniture, che erano stati ottenuti gli stati di avanzamento e che era intervenuto un accordo bonario con il ### autostrade siciliane, i cui mandati erano stati incassati direttamente dall'appellata, quale capogruppo del ### aggiudicatario.
Per questi motivi, la Corte d'Appello ha accolto l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo, confermando la condanna al pagamento delle somme dovute.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE ### DI MESSINA La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: Dott. ### rel. 
Dott. #### ha emesso la seguente ### nella causa civile iscritta al n. 758/2020 R.G., vertente TRA ### S.r.l., ### S.p.a., in persona del legale rappresentante, dott. ### C.F.: ###, rappresentato e difeso, per procura in calce al presente atto, dall'Avv. ### (C.F. ###l###) del ### di ### il quale indica per le comunicazioni di segreteria e le notificazioni l'indirizzo p.e.c.  ### ed il numero di fax ###), ed elettivamente domiciliat ### c/o Avv. ####.E.P.I. - #### - S.P.A. (già #### S.P.A.), P.IVA ###, con sede ####### , ### n. 10, 12037, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura , dagli avvocati ### e ### (PEC ### e ###) ###: Appello avverso la sentenza n. 487/2020, pubblicata il ###, emessa dal Tribunale di ### nella causa civile iscritta al n 100841/2008, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo. 
Conclusioni delle parti: vedi verbali in atti e scritti difensivi ### decreto ingiuntivo n 112/04, emesso su richiesta della ### dal Tribunale di ### veniva ingiunto alla S.c.a.r.l. Pollina ed alle sue consorziate Inc e C.E.C., anche quali società facenti parte del relativo raggruppamento temporaneo d'imprese, il pagamento della somma di ### oltre interessi e spese, quale corrispettivo insoluto per le commesse effettuate dalla società ### fatturate nei confronti della società consortile ### La mandataria Inc opponeva la pretesa monitoria, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, ove riconosciuta la spettanza degli importi reclamati, instava per essere manlevata da CEC per quanto tra esse convenuto con i patti parasociali. 
Intanto, anche CEC e ### opponevano il d.i. in premessa e le rispettive opposizioni venivano riunite per evidenti ragioni di connessione. Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, scaduti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., il processo veniva dichiarato interrotto a seguito dell'intervenuto fallimento della ### Riassunto il procedimento, depositate le memorie ex art. 184 c.p.c., il giudice trasmetteva il fascicolo al ### sul rilievo dell'eventuale applicabilità del rito societario che, tuttavia, veniva risolto in favore dell'applicabilità del rito ordinario. 
Il giudizio veniva nuovamente interrotto per l'intervenuto fallimento di Sic (già ### e prontamente riassunto da ### Veniva disposta, in seguito, la separazione dei giudizi di opposizione proposti dalle società poi fallite. 
Fissata l'udienza del 28.09.2012 per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita, in esito all'udienza di discussione orale, il Tribunale di ### decideva con sentenza n. 487/2020 pubbl. il ###, con la quale così decideva: 1) Accoglie l'opposizione per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 112/ 2004 richiesto dall'opposta nei confronti della società opponente; 2) Compensa integralmente le spese processuali nei rapporti tra la società opposta ### s.p.a. e l'opponente ### s.p.a. (già ### s.p.a.). 
Avverso tale sentenza proponeva appello ### s.r.l. affidandolo ad un unico articolato motivo concernente il mancato riconoscimento della responsabilità solidale della ### ( già ###, in conseguenza dell'asserita erronea individuazione del regime applicabile alle ### in punto “responsabilità solidale”, rispetto agli operatori economici soci. Chiedeva, pertanto, che in riforma della sentenza impugnata, venisse rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto. 
Costituitasi in giudizio S.E.P.I. ### contestava l'interposto gravame, chiedendone il rigetto, in considerazione della prospettata insussistenza di una solidarietà tra la società consortile e la società consorziata ed avuto riferimento alla mancanza di prova sulla sussistenza del credito azionato. 
Quindi la causa, all'udienza del 6/2/2023, veniva posta in decisione con l'assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di giorni 20 per eventuali repliche.  ************************ 
La questione posta con l'atto di gravame impone di richiamare brevemente lo svolgimento dei rapporti sottesi: in data 16 dicembre 1998 le società ### S.p.a. (oggi ### S.p.a.) e la società C.E.C. - ### S.r.l.  (poi divenuta ### s.r.l.), si sono costituite in raggruppamento ### di imprese per la partecipazione alla gara di appalto indetta dal ### per l'esecuzione dei lavori di “costruzione della tratta autostradale ricadente nel Comune di ### appalti identificati ### 30-30bis-30ter”; a seguito dell'aggiudicazione dei lavori sopra citati ed al fine di darvi esecuzione, è stata successivamente costituita la società ### S.c.a.r.l., con soci sempre ### S.p.a. e ### S.r.l. La società consortile nell'esecuzione del contratto ha assunto obbligazioni con terzi fornitori, tra cui rientra l'odierno appellante che ha incoato il giudizio monitorio nei confronti anche delle imprese riunite, in conseguenza dell'asserito mancato pagamento delle fatture relative a fornitura materiale edile. 
Orbene l'intero dibattito in primo grado si è incentratoavendo costituito oggetto delle tre opposizioni a decreto ingiuntivo, prima riunite e poi separatesulla vexata quaestio della sussistenza o meno della responsabilità solidale delle imprese riunite, poi associate nella costituita società consortile, per le obbligazioni assunte dalla stessa: il primo Giudice, sposando la tesi dell'opponente, ha ritenuto di escludere la responsabilità solidale delle consorziate Inc general ### s.p.a., poi S.E.P.I. e C.E.C. ### s.r.l. poi S.I.C. ### s.r.l., richiamando l'orientamento sul punto espresso dal ### ( ### sentenza n 18113/2003; n 12190/2016 e n 7473/2017), secondo cui , sebbene la causa consortile possa comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato, purtuttavia tale deroga non può affatto stravolgere i principi fondamentali che regolano il tipo di società di capitali scelto, al punto di non renderlo più riconoscibile rispetto al modello legale, tra essi facendovi rientrare quello sancito dall'art. 2462 c.c., secondo cui per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente la società con il proprio patrimonio.  ### ragione di gravame è volta a contestare proprio il mancato riconoscimento della responsabilità solidale della ### la omessa ed errata applicazione dell'art.  2615 secondo comma c.c. e la omessa ed errata applicazione dell'art. 13 della legge n 109/1994 e dell'art. 37 comma 5 D.Lgs n 163/2006. 
In particolare l'appellante ha lamentato che il primo Giudice non avesse tenuto conto nell'escludere la responsabilità solidale dell'impresa consorziata del contenuto dell'art 13 della legge n 109/1994 ( secondo cui “………2. ### dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori), né dell'art. 37 comma 5 del D.lgs. 163/2006, che prevede “5. ### dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonche' nei confronti del subappaltatore e dei fornitori” ; e che aveva omesso di valorizzare le previsioni civilistiche in materia e, segnatamente, quella relativa alla responsabilità solidale dei partecipanti all'organismo consortile scandita dal comma 2 dell'art. 2615 c.c. ( che prevede “Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso d'insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote”. 
La valutazione del gravame impone una ricostruzione normativa e giurisprudenziale degli istituti che vengono in questa sede in rilievo. 
Giova anzitutto ricordare alcuni dei caratteri tipici dei consorzi tra imprese : nell'ambito della propria organizzazione dell'impresa, anche le società commerciali possono istituire, mediante accordi fra loro, un consorzio o una società consortile, cui assegnare il compito di provvedere allo svolgimento di talune attività, la cui gestione unitaria sia considerata economicamente vantaggiosa sotto gli aspetti dell'efficienza e della convenienza imprenditoriale. Questo schema è precisato dall'art. 2602 c.c. Nell'assumere obbligazioni consistenti nell'esecuzione dei patti consortili mediante la gestione esclusiva di determinati affari d'interesse comune, finalizzati all'esecuzione di appalti di opere pubbliche o alla gestione o compimento di servizi, nonché nel sopportarne la spesa pro quota, il consorzio, costituito per gli scopi previsti dall'art. 2602 c.c., non assume di regola la posizione di appaltatore, ma il più modesto rilievo di una struttura operativa, avente carattere strumentale e servente rispetto a quella delle imprese consorziate. ### consorziata, pertanto, non viene spogliata della propria soggettività giuridica (e fiscale), essendo configurabile nei rapporti interni un mandato senza rappresentanza, atteso che la società consortile agisce in nome proprio per conto dei consorziati e l'attività dalla stessa posta in essere è imputabile direttamente ai consorziati. In conseguenza - non potendo il consorzio conseguire per la sua natura, sostanzialmente neutra, e funzione, oltre che per scopo, alcun vantaggio, poiché lo stesso, al pari dell'eventuale svantaggio, appartiene unicamente e solo alle imprese consorziate - l'ente consortile ha l'obbligo ad esempio di ribaltare sulle stesse, secondo i criteri di legge e quelli legittimamente fissati dallo statuto, se non elusivi della causa consortile e delle relative norme fiscali, tutte le operazioni economiche da esso poste in essere che siano state realizzate da una o più imprese consorziate, oppure dallo stesso consorzio con strutture proprie o con impiego di imprese terze (cfr. Cass. 17 maggio 2019, n. 13360; Cass. 17 dicembre 2014, 26480; nonché v. n. 22790 del 2009; Cass. n. 14780 del 2011; n. 14781 del 2011; 14782 del 2011; n. 13293 del 2011; n. 20778 del 2013; n. 24014 del 2013; n. 1636 del 2014). Ne discende che, ad esempio, dal punto di vista tributario, le operazioni ed i costi sostenuti dalla società consortile non possono che essere direttamente riferibili alle società consociate: i costi della società consortile costituiscono costi propri delle consorziate quali spese affrontate dalle partecipanti per mezzo del consorzio, e la società consortile non affronta costi propri perché tutti i costi, ed anche quelli per il mero funzionamento della società consortile, sono posti a carico delle società consociate (Cass. 17 maggio 2019, n. 13360; Cass. 18 giugno 2008 n. 16410). Peraltro il ###, a sezioni unite, ha avuto anche l'occasione di chiarire (Cass., sez. un., 14 giugno 2016, n. 12190; nonché Cass. 12 novembre 2020, n. 25518) che la causa consortile non è in sé ostativa allo svolgimento, in particolare da parte della società consortile, di una distinta attività commerciale con scopo di lucro. La società consortile, invero, può svolgere una distinta attività commerciale con scopo di lucro, da ciò derivando una diversa disciplina nell'assegnazione dei lavori o servizi, al fine di stabilire la necessità del «ribaltamento» integrale o parziale di costi e ricavi. In particolare, si è precisato (Cass. 12 novembre 2020, n. 25518) che il ribaltamento dei costi e ricavi tra i consorziati dovrà operarsi se il consorzio, pur avvalendosi di strutture proprie, abbia svolto servizi complementari, correlati alla finalità mutualistica: come nel caso di spese di gestione generale, da ripartirsi tra i singoli consorziati pro quota in relazione alla partecipazione di ciascuno al consorzio e alle commesse eseguite dallo stesso consorziato o miste; di costi di specifici servizi forniti dal consorzio al consorziato in relazione a commesse assunte da quest'ultimo o miste; di costi e ricavi inerenti commesse svolte dal singolo consorziato, quale mandante, ed assunte tramite il consorzio, quale mandatario senza rappresentanza. Diviene allora essenziale accertare la natura dei rapporti intercorsi tra l'ente consortile e le consorziate con riguardo all'assegnazione dei lavori o servizi ai singoli consorziati e nella esecuzione delle commesse. Le diverse modalità, attraverso le quali viene svolta l'attività consortile, nonché la correlazione delle stesse con gli scopi di volta in volta perseguiti, impongono, infatti, l'accertamento in concreto circa i rapporti intercorsi. ### sulla natura delle operazioni o dei servizi, rispettivamente espletati dall'ente consortile e dalle consorziate, e sul rapporto sottostante all'assegnazione dei servizi alle consorziate medesime, costituisce, in altri termini, il presupposto imprescindibile per stabilire se debba avvenire, o no, il c.d. ribaltamento, integrale o parziale, dei costi e dei ricavi e per dirimere la questione della responsabilità rispetto alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi: solo quando il consorzio acquisisca autonomamente una commessa a scopo di lucro, e proceda ad un autonomo adempimento della stessa indipendentemente dalla partecipazione delle consorziate, non solo non dovrà procedersi al ribaltamento dei costi tra tutti costoro, ma ne resterà certamente esclusa qualunque ipotesi di responsabilità solidale. Il contrario avverrà nel caso in cui il consorzio, pur avvalendosi di proprie strutture, abbia svolto servizi complementari, comunque connessi al criterio mutualistico di utilizzo del servizio consortile. 
I principi sopra esposti sono sedimentati nella giurisprudenza del ###, che con riguardo a vicende omogenee a quella qui in esame, ancorchè con rilevanza sotto il profilo tributario e fiscale (v. Cass. n. 18437 del 2017; Cass. n. 3166 del 2018; Cass. 4923 del 2019 e da ultimo n 27966/2020), ha precisato "una società consortile costituita nelle forme di società di capitale per l'esecuzione di un appalto di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 23-bis. I. n. 584 del 1977 non assume la posizione di appaltatore, che resta puntualizzata sulle imprese socie riunite, ma il più modesto rilievo di una struttura operativa al servizio di tali imprese, con la conseguenza che, dal punto di vista tributario, le operazioni e i costi della società consortile sono direttamente riferibili alle società consociate……”. In particolare in materia di esecuzione di appalti di opere pubbliche si è sottolineato che la società consortile per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori "subentra, senza che ciò costituisca, ad alcun effetto, subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto", lasciando ferma la responsabilità solidale delle imprese riunite ( secondo la previsione dell'art. 23-bis I. n. 584 del 1977, aggiunto dall'art. 12 I.  n. 687 del 1984, il cui contenuto è stato successivamente assorbito dall'art. 26 d.lgs.  406 del 1991 e dall'art. 96 d.P.R. n. 554 del 1999 attualmente in vigore). Le univoche espressioni utilizzate dal legislatore ("la società subentra ... nell'esecuzione ... del contratto", "senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto") stanno ad indicare che tale "subentro" non comporta alcuna modificazione nella titolarità dei rapporti con il committente, con la conseguenza che la società consortile da un lato s'atteggia a mera struttura operativa e, dall'altro, che i costi della società consortile si connotano alla stregua di esborsi propri delle consorziale in quanto spese da queste affrontate per mezzo del consorzio, le cui operazioni rappresentano, nei confronti del fisco, operazioni proprie delle consociate che hanno costituito l'ente consortile ( vedi sul punto da ultimo ### n 15373/2022). Ad analoga conclusione era pervenuto il ### in precedenza ( vedi sentenza n. 15330 del 2014), avendo affermato il principio secondo cui le agevolazioni fiscali (nella specie, l'esenzione IVA in favore dei danneggiati da eventi sismici, di cui all'art. 5 d.l. n. 799 del 1980, conv. in I. n. 875 del 1980) andavano riconosciute, "a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto tra consorzio e imprese consorziate e dalla doppia fatturazione, in favore dell'impresa consorziata esecutrice dei lavori, in quanto tutti i diritti, gli obblighi, gli oneri e le responsabilità dell'operazione sono riconducibili a quest'ultima, sebbene parte del contratto di appalto sia il consorzio, la cui funzione, tuttavia, è meramente strumentale e di servizio"; in tale pronuncia la Corte ha precisato che " il rapporto consortile interno è stato per lo più declinato in termini di mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c., in quanto caratterizzato dalla assunzione diretta, da parte del mandatario, del vincolo negoziale nei confronti dei terzi, con esclusione di un rapporto diretto fra questi e il mandante, salvo l'obbligo interno del primo di ritrasferire al mandante i corrispondenti diritti (Cass. n. 24014 del 2013; Cass. n. 14780 del 2011; Cass. n. 10590 del 2009)", e che " il regime di responsabilità contemplato dall'art. 2615 c.c. (...) deroga al principio contenuto nell'art. 1705 c.c. (che prevede la responsabilità personale del mandatario entrato in rapporto col terzo), tanto che le concrete pattuizioni del negozio consortile registrano spesso (..) l'assunzione di ogni responsabilità in capo all'impresa consorziata". 
Nel caso che ci occupa, in punto di fatto, è incontestato il dato per cui la costituzione della società consortile ### S.c.a.r.l. è avvenuta “ a valle”, dopo che le società ### S.p.a. (oggi ### S.p.a.) e C.E.C. - ### S.r.l. (poi divenuta ### s.r.l.), si erano costituite, in data ###, in raggruppamento ### di imprese per la partecipazione alla gara di appalto indetta dal ### per l'esecuzione dei lavori di “costruzione della tratta autostradale ricadente nel Comune di ### è avvenuto cioè che la società consortile si sia costituita a seguito dell'aggiudicazione dei lavori sopra citati ed al fine di darvi esecuzione, senza quindi alcuna finalità di lucro. ### parte lo stesso statuto della ### prevedeva espressamente che: “le imprese della stessa assumono la veste di soci consorziati” (art.4), che la ### è stata costituita, esclusivamente, per “dare esecuzione alle obbligazioni nascenti dagli stipulandi contratti d'appalto tra il CAS ed il raggruppamento temporaneo tra i soci consorziati” (art. 4), nonché che “la società è costituita come mero strumento operativo dei soci consorziati” (punto. 8 pag. 5). Inoltre lo ### prevede, espressamente, all'art. 4 che: “La società ha per oggetto l'esecuzione mediante l'organizzazione e l'ottimizzazione delle singole capacità tecniche, operative, amministrative, gestionali e finanziari delle imprese socie o consorziate, delle obbligazioni nascenti degli stipulanti contratti di appalto tra il consorzio per le autostrade siciliane e il raggruppamento temporaneo di imprese istituito tra i soci consorziati relativamente seguenti lavori…. la società subentrerà ai raggruppamenti temporanei di imprese suddetti nell'esecuzione dei contratti sopra citati alla società consortile è demandato il compito, per conto e nell'interesse dei soci, ma in nome proprio, di predisporre organizzare i mezzi necessari per l'esecuzione dei lavori la realizzazione delle opere e prestazioni oggetto di contratti di appalto e di ogni altro adempimento connesso. Pertanto, alla luce della volontà espressa dalle ### socie della ### con riferimento agli scopi della medesima ### ed al suo oggetto sociale, risulta pacifico che quest'ultima è stata costituita senza finalità di lucro ed esclusivamente per dare esecuzione unitaria ai lavori affidati in concessione dal ### Nella situazione data, giurisprudenza e dottrina, in effetti, hanno dato soluzioni diverse alla questione della configurabilità di una responsabilità solidale delle società consorziate rispetto alle obbligazione assunte dal consorzio nei confronti dei fornitori, sulla scorta di considerazioni, anch'esse tutt'altro che univoche, inerenti la natura della società consortile e la possibilità, in considerazione dello scopo consortile da essa perseguito, di derogare, anche in assenza di un'espressa previsione legislativa, alle norme previste con riguardo al tipo sociale con il quale è stata costituita la società consortile, e, in particolare, al principio dell'autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali per il quale si esclude che dei debiti contratti dalla società possano essere chiamati a rispondere i suoi soci. 
Fatte queste premesse, la Corte ritiene sussistere la responsabilità solidale tra le società consorziate ed il ### sulla scorta dei seguenti argomenti: per il contratto d'appalto il principio generale enucleabile da tutte le sentenze della Suprema Corte in materia, è quello secondo cui nel caso in cui il consorzio sia stato costituito in forma di società di capitali e, quindi, come società consortile a responsabilità limitata ai sensi dell'art 2615 ter cc, la causa consortile se può giustificare una deroga alle norme che regolano il tipo sociale prescelto, qualora le stesse risultino incompatibili con i profili essenziali del fenomeno consortile, non può tuttavia determinare lo stravolgimento dei principi fondamentali che regolano il modello legale, tra cui rientra il principio di cui all'art. 2462 c.c., secondo cui per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente la società con il proprio patrimonio ( vedi Cass 3196/2016; n 7473/2017). Si tratta, quindi , di indagare e valutare se il principio fondamentale di cui alla citata norma possa in realtà subire una deroga da specifiche norme in tema di responsabilità dei consorziati. Sul punto già con la sentenza Cass n 18113/2003 ( richiamata dal primo giudice a sostegno della soluzione adottata), è stato sostenuto a chiare lettere che tale deroga resta consentita nelle ipotesi previste dagli art. 21 legge n 584/1977; dall'art. 23 comma settimo del D.Lgs n 406/1991; dall'art. 13 comma 2 legge n 109/1994: la sentenza in esame ha quindi affermato che il principio di cui all'art 2462 1 comma cc può essere derogato nella materia degli appalti pubblici in cui il carattere eccezionale della responsabilità illimitata e solidale dei consorziati è dimostrato dalla specifica previsione normativa originariamente nei soli confronti dell'ente appaltante ( art 21 legge n 584/77 ed art 23 comma 7 D.Lgs n 406/1991) e, successivamente, nei confronti anche dei fornitori, ex art 13 comma secondo legge n 109/1994 ( applicabile alla fattispecie, a differenza di quanto sostenuto dall'appellata, risalendo addirittura al 16/12/1998 la costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese , che ha preceduto sia l'aggiudicazione, che la costituzione del consorzio). Ha errato quindi il primo Giudice nell'accogliere l'opposizione invocando il contenuto della richiamata decisione del ###, posto che tale decisione ha sì affermato da un lato la inderogabilità del principio di cui all'art. 2462 primo comma c.c., precisando però dall'altro la derogabilità di esso nella materia degli appalti pubblici, se previsto da specifiche norme ( vedi specificamente il passaggio in Cass n 18113/2003, pag 17-18 “….nulla però autorizza a ritenere che siffatte peculiarità - delle società consortiliincidano sul regime della responsabilità illimitata dei soci , quando la società consortile abbia assunto la veste di società di capitali, ##### REGIME”). 
E nel caso in esame la specifica norma derogante il principio generale di cui all'art.  2462 1 comma cc , come correttamente dedotto dall'appellante, si rinviene nell'art 13 comma 2 della legge n 109/1994, in materia di lavori pubblici e successive modifiche ( modificata dall'articolo 7 del disegno di legge 1246/A/### (collegato alla finanziaria), approvato il 26 giugno 2002 - ### 1 agosto 2002, n. 166), secondo cui “ ### dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori……”. ### cui ha fatto seguito l'art 37 quinto comma d.lgs n 163/2006, secondo cui “### dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori; e l'art 93 DPR n 207/2010 , secondo comma , secondo cui “ La società subentra , senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione , nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati, ai sensi del codice”. 
Non può evidentemente porsi in dubbio che tra le responsabilità dei consorziati rientri quella solidale nei confronti dei fornitori di materiale edile necessario alla realizzazione dell'opera pubblica oggetto di appalto. 
Né appare ragionevole l'interpretazione operata dal primo Giudice, laddove ha ritenuto che le responsabilità solidale richiamata dall'art 13 comma 2, legge n 109/1994 si riferisca ad un raggruppamento temporaneo di imprese e di imprese consorziate, per assicurare nei casi di inadempimento o di fallimento dell'impresa mandataria o capogruppo, una tutela più incisiva delle situazioni soggettive attive dell'amministrazione e dei terzi, e che il presupposto per la sua applicazione sarebbe costituito dall'offerta e dalla conseguente aggiudicazione della gara, laddove nel caso in esame, invece, le società avevano partecipato alla gara, aggiudicandosi l'appalto, quali soggetti dotati di propria personalità giuridica distinta rispetto a quella della consortile a cui l'assegnazione dei lavori appaltati era avvenuta solo dopo l'aggiudicazione. 
La tesi propugnata per cui la responsabilità solidale dei consorziati sussisterebbe solo nel caso di costituzione della S.c.a.r.l. prima della aggiudicazione ma non dopo, confligge con il principio della ragionevolezza ed uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.   Deve quindi riconoscersi la responsabilità solidale con la società consortile fallita, rispetto a cui si è operata la separazione del giudiziodi quella della S.E.P.I. - #### - S.P.A. (già ### S.P.A.). 
Superata la problematica che aveva portato il primo Giudice a non affrontare il motivo di opposizione a decreto ingiuntivo afferente al merito della pretesa azionata dalla ### srl , s'impone a questo Giudice d'appello la disamina del profilo, avendo l'appellato riproposto la doglianza medesima. 
Preliminarmente, ritiene la Corte debba ribadirsi quanto già affermato dal ### secondo cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni” ( cfr. Cass. Sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815 e successive conformi). Dunque in forza dei principi appena richiamati può ricavarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (che si configura come un procedimento ordinario di cognizione), in tema di onere probatorio sancito dall'art. 2697 comma 1° c.c., incombe su chi intende far valere la pretesa creditoria azionata tramite decreto ingiuntivo, il compito di fornire la prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento. E' notorio poi che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, dovendo l'opposto, mediante gli ordinari mezzi di prova, provare sia l'an che il quantum della sua pretesa. (Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 299 del 12/01/2016). Inoltre è doveroso precisare che la fattura assume valenza decisiva solo se introdotta nei libri contabili del debitore, poiché si presume che, in tal modo, costui riconosca l'esistenza del rapporto negoziale (cfr. Corte di cassazione, ### 3, Ordinanza n. ### del 20/12/2018, Rv. 651954, secondo cui l'annotazione della posta debitoria nei libri I.V.A., con richiamo della fattura ad essa inerente, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante ex art. 2720 c.c.; conf. Corte di cassazione, ### 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005, Rv. 581419). Nel caso in esame la ### spa ha prodotto tutte le fatture facenti riferimento alle forniture di materiale edile ed i relativi documenti di trasporto, unitamente al registro ###vendite su cui sono state annotate, con la dicitura di conformità all'originale apposta da ### di ### ( giusto timbro ed autentica in calce). Nell'atto di riassunzione, la INC ha dichiarato che, a causa della mancata attestazione di conformità all'originale, da parte di pubblico ufficiale, della documentazione prodotta, la stessa veniva disconosciuta nella sua conformità all'originale ex art. 2719 c.c e che la produzione documentale fosse ad essa inopponibile in quanto soggetto distinto dalla scarl. Entrambe le doglianze risultano infondate, risultando la documentazione prodotta in forma autentica ed essendo stata fatta valere la responsabilità solidale rispetto al soggetto cui correttamente le fatture erano state intestate a cagione della sua qualità. 
Quanto alla prova della sussistenza del credito azionato, certamente essa va ritenuta fornita, avendo la ### spa, con le note istruttorie ex art. 184 c.p.c., depositate il ###, versato in atti anche le bolle di consegna del materiale edilizio, debitamente sottoscritte, nonché ulteriore corrispondenza tra le parti, di cui si dirà. E le bolle di consegna prodotte sono già di per sé sufficienti a dimostrare che la merce commissionata e indicata nei predetti documenti è regolarmente pervenuta ai destinatari ed è stata quindi regolarmente consegnata. Nel caso di specie, infatti, i documenti di trasporto hanno la funzione di dimostrare l'adempimento dell'obbligazione da parte dell'opposta, dato che tali documenti vengono redatti nella fase di esecuzione del contratto. Va infatti precisato che: «nei contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all'altra, la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti della legge, anche quando siano state rilasciate bolle di consegna; ne consegue che, nel caso in cui la sottoscrizione apposta su tali bolle sia state disconosciuta, la parte può scegliere se proporre istanza di verificazione di scrittura privata, affidando all'esito del relativo procedimento la dimostrazione della consegna, oppure, alternativamente, chiedere di provare la consegna con altri mezzi, ivi inclusa la prove testimoniale (nella quale peraltro ammesso il riferimento alle bolle)» (Cass. civ., sez. III, 22.6.2007, n. 14594) . 
E poiché la sottoscrizione apposta nelle bolle di consegna non è stata disconosciuta, tali bolle dimostrano la consegna della merce e l'adempimento dell'obbligazione dell'opposta, con il conseguente obbligo della consortile e delle consorziate di provvedere al pagamento delle relative fatture. Giova peraltro evidenziare che proprio in virtù della effettuata fornitura i lavori appaltati sono stati portati avanti , sono stati ottenuti gli stati di avanzamento , è pure intervenuto un accordo bonario ex 31 bis con il ### autostrade siciliane, ed i relativi mandati sono stati incassati direttamente dall'odierna appellata, quale capogruppo della ATI aggiudicataria. Ancora è stato documentato che la mandataria ### srl, con nota del 30 novembre 2003, prot. 484 del 19.12.2003 inviata all'appellante e alla ### ha compensato il proprio credito di ### per fatture nei confronti della ### ponendolo a deconto del maggior debito della ### nei confronti di quest'ultima e di tale compensazione è stato dato atto nel ricorso per decreto ingiuntivo. 
Quindi deve ritenersi che l'odierno appellante abbia assolto l'onere della prova in ordine alle effettuate forniture, mediante la produzione delle bolle di consegna e delle relative fatture, che recavano menzione del prezzo e del quantitativo di merce fornita, la cui effettiva ricezione non è stata mai contestata, mentre non è stata data prova dell'avvenuto pagamento della fornitura stessa. Né la ### (già ### S.p.A.), può essere considerata terzo rispetto al rapporto sorto fra la opposta e la ### posta la natura strumentale di quest'ultima (struttura operativa al servizio di tali imprese), nei termini sopra delineati. Conseguentemente, l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla ### va rigettata. 
Nella memoria di replica depositata da quest'ultima, l'appellata ha dedotto “ si sottolinea poi come nelle conclusioni avversarie la controparte non chieda la condanna di ### al pagamento, ma soltanto che venga dichiarata la responsabilità solidale dell'esponente e che venga dichiarato provato il credito oggetto del giudizio”: ha pertanto chiesto che, in osservanza del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, non venisse pronunziata condanna alcuna a suo carico, ma semplicemente limitarsi ad un mero accertamento. 
La doglianza è infondata: l'odierno giudizio ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n 114/2002 con cui è stato ingiunto anche all'odierno appellato il pagamento della somma di ### sicchè l'esito del relativo giudizio di primo grado prima e di secondo grado poisalvo il caso di rideterminazione del credito azionatoè di rigetto ovvero di accoglimento dell'opposizione con conseguente correlata revoca o conferma del decreto ingiuntivo. E d'altra parte, il ### a ### ( vedi da ultimo decisione n 927/2022), investito della questione non decisa in senso univoco dalle precedenti pronunce giurisprudenziali, quanto alla natura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, hanno così chiarito: “deve dirsi …stabilizzato nella giurisprudenza di queste ### che l'opposizione prevista dall'art. 645 cpc non è ….un'azione impugnativa nei confronti della emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio…in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento” . Sicchè la domanda di condanna azionata in fase monitoria rimane immanente nel successivo eventuale giudizio di opposizione, ponendosi le ulteriori domande come aggiuntive ad essa. Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, previo riconoscimento della sussistenza della responsabilità solidale della consorziata ### s.p.a, poi ### e ritenuto fondato il credito azionato, deve rigettarsi l'opposizione proposta avverso il D.I. n 114/2002 , che va pertanto confermato. 
In ossequio al principio della soccombenza , le spese devono liquidarsi, per entrambi i gradi del giudizio in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”. Ciò, peraltro, risulta in linea con il principio affermato dalla Suprema Corte, parametrandolo alle precedenti modifiche, cui va data continuità in questa sede ###tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di <<compenso>> evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (così Cass. Civ. n. ###/2018). 
Ne discende che, tenuto conto del valore della causa ( scaglione da ### a ### ), così come ricavabile dagli atti, applicando i parametri tariffari minimi in considerazione della assenza di assunzione di mezzi istruttori in primo grado e della quantità delle questioni trattate ( sostanzialmente riconducibili a due) e dell'impegno difensivo profuso, tali spese debbano essere liquidate: -quanto al primo grado in complessivi ### (### per studio; ### introduttiva; ### per istruttoria/trattazione; ### decisionale), oltre spese vive , C.U., spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge; - quanto a questo grado d'appello, applicando i medesimi criteri, si liquidano in complessivi ### (### per studio; ### introduttiva; ### per trattazione ed ### fase decisionale), oltre C.U. , spese generali, nella misura del 15%, ed IVA e CPA come per legge; P.Q.M.  La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### s.r.l., già S.p.a. nei confronti di S.E.P.I. - studi economici e progetti integrati S.p.a., avverso la sentenza n 487/2020, così provvede; a) Accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n 109/1994; b) Condanna l'appellato soccombente al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in complessivi ### per il primo grado ed in ### per questa fase d'appello, oltre C.U., spese generali, nella misura del 15%, ed IVA e CPA come per legge in relazione ad entrambi gli importi; Così deciso in ### addì 5/5/2023 ### D.ssa ### 

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato ma non infallibile: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22491 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.725 secondi in data 14 dicembre 2025 (IUG:4A-066F0A) - 1223 utenti online