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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Sentenza n. 521/2023 del 08-02-2023

principi giuridici

In materia di rivendicazione, qualora il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa, l'attore è tenuto a provare soltanto l'esistenza di un valido titolo di acquisto da parte sua.

La riproposizione della domanda di garanzia, condizionata al rigetto della domanda principale, non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c.

La precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il tema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle richieste istruttorie e di merito definitivamente proposte.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Riconoscimento della Proprietà Esclusiva Basato sulla Qualità di Costruttore e sull'Assenza di Contestazioni


La Corte d'Appello è stata chiamata a pronunciarsi su una controversia relativa alla proprietà di un piano cantinato. La vicenda trae origine da un errore di trascrizione di un decreto di trasferimento immobiliare, che aveva generato incertezza sulla reale estensione della proprietà trasferita.
In primo grado, il Tribunale aveva rigettato la domanda di accertamento della proprietà esclusiva, ritenendo non sufficientemente provata la titolarità del diritto da parte dell'attore. Quest'ultimo aveva quindi proposto appello, contestando la decisione e sostenendo di aver fornito elementi sufficienti a dimostrare la sua proprietà, anche in considerazione del fatto di essere il costruttore dell'edificio.
La Corte d'Appello, riformando la decisione di primo grado, ha accolto l'appello. I giudici hanno rilevato che, pur gravando sull'attore l'onere di provare la proprietà del bene rivendicato, tale onere probatorio si attenua quando il convenuto non contesta l'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa. Nel caso di specie, è emerso che l'appellante era il costruttore dell'edificio e proprietario originario, circostanza non contestata dagli appellati. Tale elemento, unitamente alla documentazione prodotta, ha consentito alla Corte di ritenere provata la proprietà esclusiva del piano cantinato in capo all'appellante.
La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile la domanda di manleva formulata dagli appellati nei confronti dei loro danti causa, in quanto ritenuta vaga e generica. Infine, ha condannato gli appellati al pagamento delle spese processuali, in ragione della loro soccombenza.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

### nome del Popolo Italiano La Corte d'appello di ### composta dai magistrati dr. ### - presidente dr. ### - consigliere est.   dr. ### - consigliere ha pronunciato la seguente ### nella causa iscritta al n. 4213\2017 RG in materia di proprietà (appello avverso ordinanza ex art 702 bis c.p.c. del Tribunale di Nola del 25.05.2017) vertente tra ### c.f. ###, con domicilio eletto in ####.  ### 3, nello studio dell'avv. ### c.f. ###, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, appellante e ### c.f. ###, e ### c.f. ###, elettivamente domiciliati in #### 30, nello studio dell'avv.  ### c.f. ###, che li rappresenta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, appellati nonché ### nata a ### il ###, ivi residente in ### 52, e ### nato a ### il ###, ivi residente in ### 36, appellati contumaci ### da note di trattazione scritta per l'udienza del 25.10.2022. 
Ragioni della decisione in fatto e in diritto ### la causa in decisione all'udienza del 25.10.2022 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.   1- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ### adì il Tribunale di Nola per sentir accogliere nei confronti di ### e ### le seguenti conclusioni: "a) accertare e dichiarare che l'area dell'intero piano cantinato, pari a circa mq 86 dell'immobile sito in ### alla ### n. 151, identificato la ### al F.  3 p.lla 980 sub 12 è di proprietà esclusiva del ricorrente e, per l'effetto, b) ordinare ai resistenti l'immediato rilascio dell'area di cui sopra in favore del ricorrente e di astenersi da qualsiasi atto o comportamento lesivo del diritto di proprietà esclusiva del ricorrente medesimo c) condannare i resistenti al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio".   Il ricorrente riferì in particolare che, con decreto relativo alla procedura immobiliare RG 79\95 rep. 79\89 cron. 23\09 emesso il ### dal Giudice dell'esecuzione, era stato trasferito ai coniugi ### e ### l'immobile al piano rialzato sito in #### traversa privata 135 di mq. 90, identificato in catasto al foglio 3, p.lla 980 sub 2 int 1, cat A\2 cl 4, consistenza 6 vani, rendita ### con pertinenza area scoperta di mq 41,60 adibita a giardino e cantinola di mq 8\2 al piano interrato identificata in catasto al foglio n. 3 part. 980 sub 12, cat. C\2 cl 4; che per mero errore era stato trascritto presso la ### dei ### di ### il trasferimento dell'intero piano cantinato di circa mq 90,00 anziché 8\2 pari a mq. 4,00 equivalente alla quota di 1\22,2 ed a millesimi 44,445\1000, così come indicato nelle relazioni peritali depositate in data ### e 10.03.2006 e nel successivo decreto di trasferimento di immobile; che i coniugi ### avevano venduto, con atto per notaio ### del 28.09.2010 Rep. 241025, Racc. 21700, l'immobile ai coniugi ### e ### comprensivo dell'intero piano cantinato pari a mq. 90,00 anziché mq. 4 consistente in un locale uso deposito individuato col sub 12; che, a seguito di istanza presentata dal ricorrente al ### dei ### di ### l'11.04.2014, quest'ultimo aveva provveduto alla relativa rettifica in data ###; che il regolamento di condominio, di natura contrattuale, registrato a Napoli-### il ### al n. 8235\6783, il quale stabilisce espressamente quali beni del compendio immobiliare non costituiscono parti comuni e sono oggetto di proprietà esclusiva del ricorrente, tra cui l'intero piano cantinato con esclusione dei 4,00 mq spettanti agli attuali proprietari dell'appartamento; che il regolamento condominiale è di data anteriore al decreto di trasferimento del 5.02.2009 e al successivo atto di acquisto dei coniugi ### del 28.09.2010; che questi ultimi, benché diffidati dal ricorrente con atto stragiudiziale di significazione del 12.07.2014 e notificato il ###, dalla data del loro acquisto occupano l'intero piano cantinato parcheggiando le proprie autovetture e fruendo degli spazi.   Si costituirono i coniugi ### contestando la domanda attrice, sostenendo, in via principale, di aver acquistato la proprietà dell'intero piano cantinato da ### e ### (entrambi chiamati in causa per essere i convenuti garantiti in caso di evizione, contumaci in primo grado e in appello).   2- Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 25.05.2017, il Tribunale di Nola ha rigettato le domande di ### con condanna dello stesso al pagamento in favore di ### e ### delle spese di lite.   Il Tribunale ha così motivato: "la domanda principale proposta da ### integra chiaramente un'azione di rivendicazione, essendo evidente la natura reale dell'azione proposta, presupponendo, per il suo accoglimento, l'accertamento del suo diritto di proprietà opponibile erga omnes con la condanna dei convenuti al rilascio dell'area “dell'intero piano cantinato, pari a circa mq. 86, dell'immobile in ### alla ###” (in ### al fg. 3 p.lla 980 sub 12); ai fini che qui interessano, per l'azione di rivendicazione è onere dell'attore quello di provare il diritto di proprietà, onere inteso in maniera particolarmente rigorosa, tant'è che la prova de qua è comunemente denominata come probatio diabolica".   Il Tribunale di Nola ha così concluso: “detta prova l'attore non ha dato; in particolare, l'attore, dopo aver affermato di essere proprietario dell'area sopra indicata si è limitato a produrre: 1. Il “decreto di trasferimento di immobile” reso in data ### nell'ambito del procedimento di espropriazione immobiliare n. 79\1995 R.G.E. promosso da #### contro il debitore ### con il quale il G.E. del Tribunale di Nola ha trasferito a ### coniugato in regime di comunione dei beni con ### l' “appartamento piano rialzato sito in ### alla via ### trav. privata n. 135 di mq. 90, con pertinente area scoperta di mq. 41,60 adibita a giardino e cantinola di mq 8\2 al piano interrato, ### al foglio 3, p.lla 980 sub 2, interno 1, cat. \2, cl 4, consistenza 6 vani ...  ###; foglio 3 p.lla 980 sub 12 ###”, decreto di trasferimento che, se prova che ### debitore esecutato, era proprietario di 4 mq della predetta p.lla 980 sub 12, non è titolo idoneo a provare altresì la sua proprietà sui restanti 86 mq della predetta particella ### . Il “titolo di proprietà dei coniugi ### - Pone”, attuali resistenti, dalla lettura del quale pure non si rinviene alcuna prova in ordine alla proprietà in capo allo ### dell'area sopra indicata; 3. La “relazione peritale dell'1.8.2003 e del 10.3.2006” e cioè la relazione di stima effettuata nell'ambito del procedimento esecutivo, dalla lettura della quale pure si evince che lo ### debitore esecutato, era proprietario di 4 mq della predetta p.lla 980 sub 12, ma nulla si dice nella medesima in ordine alla vantata sua proprietà sui restanti 86 mq della predetta particella ### . L' “istanza presentata alla ### dell'11.4.2014” e l' “atto stragiudiziale di significazione del 12.7.2014”, atti di formazione unilaterale e provenienti dal medesimo ricorrente, che non sono certamente il titolo di proprietà richiesto ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio; 5. Il “regolamento di condominio in copia conforme registrato a Napoli del 13.4.1989 al n. 9017\4” il quale, sebbene nello stesso si faccia riferimento ad un “piano cantinato del fabbricato” non incluso nelle “parti comuni” e “quindi oggetto di proprietà individuale”, senza peraltro alcuna identificazione di detto cantinato, comunque non costituisce il titolo di proprietà dell'immobile rivendicato richiesto ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio e, quindi, non può assurgere a valore di prova decisiva dell'appartenenza dell'immobile; non vi è prova, pertanto, che la porzione del piano cantinato occupata dai convenuti di 86 sopra indicata, oggetto della domanda di rivendicazione, sia di proprietà dell'attore, non avendo quest'ultimo prodotto in giudizio il titolo di proprietà della medesima; fallita, quindi, da parte dell'attore la prova della proprietà dell'area di 86 mq in oggetto, la domanda di rivendicazione va rigettata”.   3- Avverso la detta ordinanza propone appello ### il quale si duole della decisione del Giudice di primo grado nella parte in cui afferma che, malgrado il ricorrente avesse dato prova di essere stato proprietario di 4 mq del piano cantinato oggetto del decreto di trasferimento, non aveva allo stesso modo provato di essere proprietario degli altri 86 mq di cui era composto il piano cantinato.   In particolare, ### contesta la decisione del Tribunale in quanto ha basato il rigetto della domanda attrice sul presupposto della mancata prova della titolarità del diritto di proprietà sul bene oggetto di contestazione, essendo ### il dante causa dei venditori del bene acquistato da ### e ### odierni appellati e, dunque, vi sarebbe attenuazione della c.d. probatio diabolica e, in ogni caso, essendo lui stesso il costruttore dell'edificio, tale prova deve ritenersi comunque soddisfatta: "### il bene oggetto di trasferimento come si evince in particolar modo dall'atto di trasferimento tra i coniugi ### e ### nonché in base a quanto dichiarato dalle controparti negli stessi atti pubblici da loro sottoscritti, era originariamente di proprietà del #### Pertanto, nel caso di specie si applica il principio dell'attenuazione della probatio diabolica...ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l'onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto".   4- Si sono costituiti in giudizio gli appellati ### e ### concludendo nella comparsa di risposta: in via preliminare, per l'inammissibilità dei motivi di appello ex art 342 c.p.c.; in via principale, per il rigetto dell'appello e in via subordinata per la declaratoria della proprietà esclusiva in capo ad essi appellati. Nella comparsa conclusionale hanno aggiunto: “che i chiamati in causa sigg.ri ### seppe e ### nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste dell'appellante siano tenuti a manlevare i sigg.ri ### da ogni pretesa attorea (…)”.   Gli appellati ### hanno evidenziato testualmente: “acquistavano in comunione dei beni l'immobile facente parte del fabbricato sito in ### alla ### e precisamente: • ### al piano rialzato, catastalmente piano terra distinto con il numero interno 1 ###, al foglio 3, particella ### sub 2. • Locale cantina al piano seminterrato di circa metri quadrati novanta (mq.  90) distinto dal numero interno cinque; confinante con cassa scale, area condominiale e terrapieno, riportato in catasto in ditta ### nato a ### glianella il ###, proprietà per 1000\1000 in regime di comunione dei beni - al foglio 3, particella ### sub 12, via ### p. ###, interno 5, cat C\2, cl 4, mq. 90 R.C. ### L' atto di compravendita veniva redatto in data 28 settembre 2010 in san Vitaliano alla via ### delle ### presso il notaio ### registrato a Napoli il ### al n° 1954 e trascritto in ### il ### con n° ###\25406. In data ### veniva notificato ai sigg.ri ### e ### atto stragiudiziale di significazione con contestuale diffida e messa in mora inviata dal ricorrente con i quali venivano edotti del provvedimento emesso dal Tribunale di Nola del 29.04.2014 unitamente all'istanza di rettifica depositata presso il Tribunale di Nola in data ###”.   Gli appellati, inoltre, hanno rilevato che i contratti di compravendita stipulati con ### in data ### e con ### in data ### e l'atto di permuta stipulato il ###, Rep. 131262 tra ### e ### per #### Gen. n. ### e Reg. Part. n. ###, sono documenti prodotti dall'appellante per la prima volta in appello, in violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., precisando che innanzi il Tribunale di Nola venivano depositati soltanto i seguenti documenti: decreto di trasferimento di immobile; titolo di proprietà dei coniugi ### relazione peritale del 1.08.2003 e del 10.03.2006; istanza presentata alla ### atto stragiudiziale di significazione; regolamento di condominio e copia del verbale di mediazione.   5- ### e ### sono rimasti contumaci anche in appello.   6- Il ### si è costituita, come nuovo difensore di ### l'avv.  ### 7- È infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto non rispondente ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.   Pur senza l'uso di formule sacramentali, non affatto richieste dalla disciplina vigente, nell'appello sono indicate le ragioni dell'impugnazione e le modifiche richieste; sono indicate le circostanze da cui deriva la violazione di legge; è indicata la rilevanza di tali violazioni ai fini della decisione impugnata.   Peraltro, la specificità dei motivi di appello dev'essere commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni della sentenza impugnata [Cass. ord. 26 luglio 2021 n. 21401]. Inoltre l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice [Cass. 28 ottobre 2020 n. 23781].   8- Nel merito, occorre verificare se ### abbia provato o meno di essere proprietario esclusivo del piano cantinato di mq 86 identificato al ### di ### glianella al foglio 3, p.lla 980 sub 12, cat. c\2, cl 4.   La questione origina essenzialmente da un errore nella trascrizione del decreto di trasferimento, nell'ambito del procedimento di espropriazione immobiliare 79\1995 R.G.E promosso da #### contro il debitore ### con il quale il G.E. del Tribunale di Nola ha trasferito a ### coniugato in regime di comunione dei beni con ### un cantinola di mq 4,00 al piano interrato identificato al ### di ### al foglio 3, p.lla 980 sub 12, cat. c\2, cl 4 e non già l'intero piano cantinato di 90,00 mq come risultava erroneamente dalla trascrizione, poi oggetto di correzione a seguito di provvedimento del Tribunale di Nola, con nota di trascrizione in data ### n. 21911 agli atti di causa.   Il suddetto decreto trasferiva in danno di ### l'immobile posto al piano rialzato sito in #### alla via ### traversa privata n° 135 di mq. 90, con pertinenza area scoperta di mq 41,60 adibita a giardino e cantinola di mq 8\2 al piano interrato, identificata al ### al foglio n. 3 part. 980 sub 2, int. 1, cat. 
A\2, cl.4, consistente 6 vani e il cantinato oggetto di cui al foglio 3 p.lla 980 sub.  12, cat. C\2 cl 4.   Oltre al decreto di trasferimento e alle perizie tecniche d'ufficio in sede di esecuzione, l'attore ha depositato in giudizio il “titolo di proprietà dei coniugi ### - Pone”, attuali appellati, dalla lettura del quale, al capoverso denominato “Terzo”, si evince senza ombra di dubbio la provenienza del bene alla parte venditrice dal suddetto decreto di trasferimento e che a ### quanto in oggetto era pervenuto per aver costruito l'intero fabbricato su suolo acquisito con atto di permuta del 19.02.1986. Lo stesso atto originario di acquisto viene citato dal regolamento di condominio in copia conforme registrato a Napoli del 13.04.1989 al n. 9017\4, che menziona tutto il piano cantinato di proprietà esclusiva di #### rilevato dal giudice di primo grado, l'attore è tenuto a provare che il bene rivendicato è stato da lui acquistato a titolo originario o gli è pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti. Tale regime probatorio estremamente severo risulta poi destinato ad attenuarsi laddove il convenuto ammetta, sia pure implicitamente, che uno dei danti causa dell'attore era effettivamente proprietario del bene, atteso che in tal caso all'attore sarà sufficiente provare i titoli di acquisto che risalgono a quel determinato dante causa; sicché in tal caso la controversia si risolve attraverso la verifica dell'atto di acquisto a favore dell'uno o dell'altro dei contendenti.   ### la Suprema Corte di Cassazione, qualora il convenuto in rivendicazione non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa, l'attore è tenuto a provare soltanto l'esistenza di un valido titolo di acquisto da parte sua [Cass. 27 luglio 2022, n.23489].   Non è contestato dai convenuti, e peraltro emerge con chiarezza dagli atti di causa, che ### è il costruttore dell'edificio, nonché proprietario originario dello stesso, ad eccezione dei beni permutati ad ### in virtù dell'atto del 19.02.1986, e quelli successivamente da lui venduti a terzi, come risulta nelle perizie del 1.08.2003 e del 10.03.2006 agli atti di causa; non c'è dubbio sulla circostanza che il piano cantinato del suddetto edificio, individuato in modo molto dettagliato nelle relazioni peritali, che peraltro richiamano tutti i titoli di acquisto, includa la cantinola che è stata fatta oggetto di trasferimento in sede ###danno dello stesso ### per poi pervenire agli attuali appellati con la compravendita sopra citata, insieme al restante piano cantinato che non faceva parte del lotto 1 di cui al decreto di trasferimento e che, quindi non era di proprietà degli alienanti ### attuali appellati contumaci.   Pertanto va dichiarato che il restante piano cantinato, pari a circa mq. 86 dell'immobile sito in ### alla ### n. 151, identificato al ### al F.  3 p.lla 980 sub 12 è di proprietà esclusiva di #### di ### va perciò accolto.   In riferimento alla domanda degli appellati di essere garantiti dall'evizione, va rilevato che, in caso di rigetto della domanda principale e conseguente omessa pronuncia sulla domanda condizionata di garanzia, la devoluzione di quest'ultima al giudice investito del gravame sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la riproposizione della domanda, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. [Cass. sez. un. 19 aprile 2016, n.7700].   Tuttavia, nella comparsa di risposta non vi è alcuna domanda di garanzia. ### solo nella comparsa conclusionale gli appellati, come già rilevato, hanno aggiunto: “che i chiamati in causa sigg.ri ### e ### nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste dell'appellante siano tenuti a manlevare i sigg.ri ### da ogni pretesa attorea (…)”. Si tratta di formulazione del tutto vaga e generica e pertanto non meritevole di accoglimento, laddove la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il tema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle ### richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte [Cass. 5 maggio 2022, n.14203; Corte d'appello di Napoli sez. IX, 12 ottobre 2022, n.4217; Corte d'appello di Napoli sez. VI, 7 luglio 2022, n.3202].   Le spese seguono la soccombenza.  Per questi motivi la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### nei confronti di ### e ### in contraddittorio con ### e ### avverso l'ordinanza ex art 702 bis c.p.c. del Tribunale di Nola del 25.05.2017, così provvede: a) accoglie l'appello e per l'effetto accerta e dichiara la proprietà in via esclusiva di ### del piano cantinato, pari a circa mq 86 dell'immobile sito in ### glianella alla ### n. 151, identificato la ### al F. 3 p.lla 980 sub 12, con condanna degli appellati ### e ### all'immediato rilascio del bene in favore di ### e con obbligo di astenersi da qualsiasi atto o comportamento lesivo del diritto di proprietà esclusiva del medesimo; b) ordina al ### dei ### di ### di procedere alle trascrizioni e annotazioni di legge; c) dichiara inammissibile la domanda di manleva di ### e ### d) condanna ### e ### in solido alla rifusione, in favore di ### ne ### delle spese processuali che si liquidano: -- per il primo grado, in ### per esborsi, ### per compenso ed ### per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e ### -- per il presente grado, in ### per esborsi, ### per compenso ed ### per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e ### Così deciso in Napoli il 31 gennaio 2023.   Il consigliere est. Il presidente dr. ### dr. ### firma apposta in modalità digitale 

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