CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
Sentenza n. 438/2023 del 13-06-2023
principi giuridici
La contestazione della nullità di una fideiussione per violazione della normativa antitrust, sollevata in via di eccezione mediante opposizione a decreto ingiuntivo, non determina lo spostamento di competenza in favore della sezione specializzata in materia di impresa, salvo che l'eccezione non implichi una precisa ed esplicita domanda di parte per una autonoma pronuncia con efficacia di giudicato sulla questione di nullità.
La conformità delle clausole di un contratto di fideiussione allo schema ABI non esclude la possibilità di un illecito concorrenziale qualora tali clausole, pur non contravvenendo al provvedimento della ### D'### del 2.05.2005, costituiscano comunque oggetto di un'intesa restrittiva ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), della L. 287/90.
La nullità parziale di clausole di un contratto di fideiussione, derivante dalla loro riproduzione di schemi negoziali frutto di intese anticoncorrenziali, non comporta la nullità dell'intero contratto, salvo che la parte interessata dimostri l'essenzialità di tali clausole, ovvero che il contratto non sarebbe stato concluso senza di esse.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di PERUGIA SEZIONE CIVILE La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati: Dott. #### relatore #### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al Nr. 271/2021 R.G. promossa da 2### S.r.l., con sede #######. Alfieri n. 1, (C.F. e part. IVA: ###) e per essa la mandataria ### S.p.a., con sede in #####/B (P. IVA: ###), rappresentata e difesa dagli Avv.ti ### del ### di ### e ### del ### di ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in #### n. 107 in forza di delega apposta in calce all'atto di citazione in appello; =Appellante= nei confronti di ### nato a ### il ### e residente ###(C.F.: ###) rappresentato e difeso dall'Avv. ### del ### di ### ed elettivamente domiciliat ###### n. 10, come da procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta =### OGGETTO: fideiussione ### Per parte appellante come all'atto di citazione in appello; Per parte appellata: come da comparsa di costituzione e risposta. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E ### DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato ### proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 227/2018, emesso dal Tribunale di ### in data ### su ricorso della ### di ### S.p.a. mediante il quale gli veniva ingiunto, quale fideiussore della società ### & ### s.r.l. in liquidazione, il pagamento immediato della somma di ### quale saldo residuo del prestito d'uso di oro n. 26376/0 stipulato in data ###. A fondamento dell'opposizione deduceva la decadenza della ### dall'azione contro il fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c., la nullità delle clausole di cui agli art. 6 e 8 della fideiussione, in contrasto con la normativa antitrust e, comunque, la loro inefficacia in quanto vessatorie e prive di specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1431 c.c.. Eccepiva, inoltre che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, co. 2 l. 287/90, 3, co. 1, lett. c) e co. 3, e art. 4, co. 1 ter del D.Lgs 168/2003, la competenza a decidere della nullità derivante dalla violazione dell'art. 2, l. 287/1990 fosse del Tribunale delle ### di ### competente per la violazione della normativa antitrust anche per il distretto di ### pur rimettendo alla valutazione del giudicante la decisione in ordine alla competenza rispetto al suddetto accertamento incidentale. Nel merito contestava la debenza della somma ingiunta e l'assenza di prova dell'esistenza del preteso credito assumendo non essere sufficiente a tal fine la produzione della certificazione di cui all'art. 50 del D.Lgs 385/93. Con comparsa del 9.10.2018 si costituiva in giudizio 2### s.r.l. e, per essa, la mandataria ### S.p.a., che contestava integralmente la domanda avversaria, chiedendone il rigetto. In particolare precisava che il credito fatto valere in giudizio dalla ### rappresentava il saldo debitorio del prestito d'uso di oro il cui contratto, sottoscritto dalle parti in data ###, era stato prodotto in giudizio in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, unitamente alla relativa documentazione fiscale attestante il controvalore in oro al momento della risoluzione del contratto, alla comunicazione di risoluzione del contratto e alle relative intimazioni di pagamento rimaste prive di riscontro (### 1, 2 e 6 allegati al ricorso per decreto ingiuntivo). Assumeva, quindi, che attraverso la suddetta produzione documentale l'istituto di credito aveva ottemperato all'onere probatorio a suo carico dimostrando la sussistenza del titolo contrattuale e l'esecuzione alla prestazione, circostanza, quest'ultima, che assumeva pacifica e non contestata dall'opponente. Contestava, inoltre, la dedotta nullità delle clausole fideiussorie che riteneva valide ed efficaci in quanto non riproduttive del modello ABI e, quindi, dell'effetto distorsivo della concorrenza vietato ai sensi dell'art. 2 della L. 287/1990. Sosteneva, infatti, che i rapporti contrattuali tra le parti erano stati oggetto di specifica negoziazione tra le parti nell'ambito di una più ampia strategia aziendale volta all'ottenimento del credito per scopi d'impresa e che, pertanto, non erano interessati dal denunciato effetto anticoncorrenziale. Si opponeva, infine, alla remissione dell'accertamento incidentale sulla dedotta nullità al Tribunale delle ### Il giudizio veniva istruito documentamene. Il Tribunale di ### con sentenza n. 188/2021 pubblicata il ###, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opposta al pagamento delle spese di lite. Avverso tale sentenza ha interposto appello 2### s.r.l. e, per essa, la mandataria ### S.p.a., per quattro ordini di motivi, e segnatamente: 1) “Illegittimità, erroneità e carenza di motivazione della sentenza nella parte in cui non ha devoluto la controversia al Tribunale delle ### territorialmente competente” Il Giudice di primo grado si è dichiarato erroneamente competente a decidere nel merito la questione di nullità della fideiussione per la violazione della normativa antitrust dedotta dall'opponente che, invece, ai sensi del combinato disposto degli art. 33 co. 2, l. 287/1990, 3 comma lett. c) e comma 3, e art. 4, comma 1 ter D.lgs 168/2003 è di competenza del Tribunale delle ### di ### competente anche per il distretto di ### 2) “Illegittimità, erroneità e carenza di motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto assolto l'onere in capo al fideiussore”. La pronuncia del Tribunale è erronea nella parte in cui il primo giudice ha dichiarato integralmente nulla la fideiussione in assenza della dimostrazione dell'illecito anticoncorrenziale della banca. ### non ha dimostrato la conformità dello schema cui è acceduto il garante a quello derivante dal predetto illecito, mentre costituisce onere a carico della parte che deduce la nullità dimostrare il collegamento negoziale e funzionale tra l'intesa a monte (modello di fideiussione ### ed il contratto a valle (fideiussione sottoscritta da ### non essendo sufficiente, a tal fine, la mera produzione del provvedimento 55 del 2.05.2005 della ### D'### 3) “Illegittimità, erroneità e carenza di motivazione della sentenza nella parte in cui dichiara integralmente nulla la fideiussione omnibus”. La sentenza è inoltre errata nella parte in cui dichiara che la fideiussione omnibus debba essere dichiarata integralmente nulla anziché solo parzialmente. Deve escludersi che i contratti di fideiussione, per il fatto di seguire lo schema ### possano essere considerati illeciti “ex se”. La sanzione della nullità prevista dall'art. 33 della L. 287/1990 riguarda solo le intese restrittive tra imprese e non può applicarsi ai contratti che, sulla base di tali intese, siano stati conclusi con terzi. 4) “Infondatezza delle ulteriori istanze formulate nell'atto di citazione in opposizione a D.I.”; Il Giudice di prime cure ha deciso la causa in base alla c.d. “ragione più liquida”. ###, pertanto, ha riproposto in sede di gravame tutte le difese del primo grado di giudizio approntate avverso l'atto di opposizione a D.I. in ordine alla sussistenza del credito e alla piena validità ed efficacia del contratto di fideiussione. Con comparsa di risposta datata 14.10.2021 si è costituito ### che, preliminarmente, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'appellante e l'omesso deposito della sentenza impugnata. Nel merito ha contestato tutte le argomentazioni, deduzioni ed eccezioni sollevate dall'appellante, concludendo per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza n. 188/2021 del Tribunale di ### con condanna dell'appellante al rimborso delle spese di lite. In assenza di attività istruttoria, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 16.02.2023, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. ***** Per ragioni di priorità occorre, preliminarmente, esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di 2### S.r.l. e per essa della mandataria ### sollevata da ### con la comparsa di costituzione nel giudizio di appello. ### è infondata e, pertanto, va respinta. In primo luogo la Corte, sulla scorta dell'arresto reso dalle ### e delle sue successive conferme (Cass. SS.UU. n. 2951/2016, Cass. 5/11/2021 n. ###), rileva che la questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione rappresenta una mera difesa come tale aperta al contraddittorio processuale, nonché rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, e non già un'eccezione in senso stretto. ###, pertanto, ancorché sollevata dall'appellata per la prima volta in sede di appello, deve ritenersi tempestivamente proposta. Ciò premesso, nella fattispecie ### ha contestato l'inidoneità probatoria dell'avviso di pubblicazione in ### in quanto insufficiente a documentare l'avvenuta cessione a favore di 2### S.r.l.. In proposito, occorre rilevare che, secondo un orientamento giurisprudenziale formatosi negli anni precedenti, l'allegazione dell'avviso di cessione pubblicato in ### ai sensi dell'art. 58, co. II, T.U.B., basterebbe al cessionario per dimostrare in giudizio l'avvenuto trasferimento del credito in proprio favore a condizione che l'avviso consenta di individuare con certezza, mediante il ricorso a caratteristiche comuni, i crediti oggetto della cessione in blocco (Cass. 29.12.17 n. ###, Cass. 13.6.2019 n. 15884, Cass. 26.6.2019 n. 17110). Occorre, tuttavia, dare atto della diffusione sempre maggiore di un orientamento più restrittivo che ritiene che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla ### esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non basta a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa, se non individua il contenuto del contratto di cessione (Cass. 13.09.2018 n. 22268). A tale orientamento è stata data continuità da una parte della giurisprudenza, sostenendo che “tale rilievo è condivisibile, giacché una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” (Cass. 31.01.2019 n. 2780). Va precisato, inoltre, che vi è concordia nella giurisprudenza di legittimità nel ritenere che “l'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella ### e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti” (Cass. 29.09.2020 n. 20495). Tanto premesso in diritto, con riferimento a tale questione controversa, nella fattispecie deve ritenersi che l'avviso di pubblicazione in G.U. (Doc. 4 dell'atto di appello, già in ### n. 1 della comparsa di costituzione in primo grado) in uno con la dichiarazione di avvenuta cessione rilasciata dalla incorporante/cedente ### in data ### (Doc. 5 depositata dall'appellante con le note per l'udienza del 4.11.2021 a seguito della contestazione della legittimazione passiva sollevata per la prima volta dall'appellato con la comparsa di costituzione in appello), siano elementi idonei a provare l'avvenuta cessione e, dunque, la titolarità del credito in capo all'appellante. Più precisamente, dall'avviso di cessione è possibile evincere le categorie dei rapporti ceduti in blocco individuati in “ogni e qualsiasi credito pecuniario in relazione ai finanziamenti, inclusi ……. a) tutti i crediti per il rimborso del capitale dei finanziamenti in essere alla ### della stipulazione; b) ogni e qualsiasi credito pecuniario derivante dall'escussione di garanzie pecuniarie prestate dalla ### ceduta in relazione ai relativi debitori ceduti”. Tale estratto permette, dunque, di individuare il credito di cui al presente giudizio tra quelli inclusi nella cessione. Nel dettaglio, inoltre, l'incorporante/cedente ha dichiarato e attestato che tra i crediti oggetto di cessione “rientra anche il credito vantato dalla ### cedente nei confronti di ### e ### srl in liquidazione” (### 5 depositato con le note per l'udienza del 4.11.2021). Tale documento ritiene la Corte - in conformità di quanto affermato dalla Cassazione nell'ordinanza 16.04.2021 n. 10200 - che sia valutabile ancorché successivo alla cessione medesima ed è valido e rilevante nella presente sede, provenendo dal soggetto incorporante l'originaria ### di ### S.p.a.. Per tali motivi l'eccezione è infondata e, pertanto, viene rigettata. Priva di pregio, inoltre, è l'eccezione di inammissibilità dell'appello per l'omessa allegazione della sentenza impugnata alla quale non è collegata alcuna sanzione diretta sul piano processuale. Il testo dell'art. 348 c.p.c., come introdotto dall'art. 54 L. 353/90, infatti, non ne contempla più la declaratoria di improcedibilità dell'appello, essendo il giudice del gravame tenuto ad una decisione di merito, ove questa sia possibile sulla base degli atti. Ad ogni buon conto, nella fattispecie, la sentenza impugnata risulta allegata con i depositi complementari all'iscrizione a ruolo del giudizio. Il rilievo, pertanto, è infondato e come tale viene respinto. ***** Passando all'esame dei motivi di gravame con il primo di essi l'appellante censura la decisione del giudice di prime cure assumendo che questi, erroneamente, si è dichiarato competente a decidere la questione di nullità della fideiussione per la violazione della normativa antitrust. Sostiene l'appellante che la questione sia stata dedotta dal ### in via principale con l'opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che il primo giudice si sarebbe dovuto dichiarare incompetente essendo la questione di competenza esclusiva del Tribunale delle ### di ### Il motivo di appello è infondato. In primo luogo questa Corte rileva che l'odierna appellante già con la costituzione in giudizio in primo grado si era espressamene opposta all'ipotesi di remissione della questione al Tribunale delle ### (cfr. pag. 13 comparsa di costituzione in primo grado). Ciò detto, sull'argomento la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 6523/2021, ha stabilito che la questione della nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI per violazione della normativa ### è di competenza delle ### specializzate in materia di impresa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 168 del 2003. ### la Cassazione, ogni volta si chieda la giudice un accertamento di nullità in via di azione principale, la competenza non può spettare al Tribunale ordinario, ma deve essere rimessa, in via esclusiva, alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa. Tuttavia, anche a seguito della suddetta pronuncia è rimasta aperta la questione della competenza in caso di nullità fatta valere in via d'eccezione, attraverso l'opposizione a decreto ingiuntivo notificato dalla banca. Come è noto, l'opponente a decreto ingiuntivo è un convenuto dal punto di vista sostanziale e solo formalmente riveste la posizione di attore. Il che significa che la contestazione introdotta con l'atto di opposizione non si fonda, di regola, su domande, bensì su eccezioni (salva l'ipotesi di domanda riconvenzionale). La contestazione della nullità della fideiussione, sollevata con il solo intento di ottenere la revoca dell'ingiunzione, è quindi un'eccezione e come tale deve essere giudicata. In conclusione il fatto che l'art. 33 L. 1990 n. 287 sancisca la riserva di competenza solo per il diritto fatto valere in via di “azione”, esclude di per sé che l'eccezione di nullità della fideiussione svolta con l'opposizione a decreto ingiuntivo possa determinare lo spostamento di competenza, collocandosi, l'eccezione, fuori dal campo di operatività di detta norma. ###, peraltro, non implica uno spostamento di competenza ogni qualvolta non implichi anche una precisa ed esplicita domanda di parte per una autonoma pronuncia con efficacia di giudicato sulla questione di nullità della fideiussione. Orbene, nella fattispecie l'accertamento incidentale della nullità della fideiussione è stato domandato dall'opponente a decreto ingiuntivo in via d'eccezione e non come domanda principale. Ne consegue, pertanto, che la dedotta eccezione non poteva determinare uno spostamento della competenza del giudice ordinario in favore della sezione specializzata in materia di imprese. Il motivo di impugnazione è quindi infondato e pertanto viene rigettato. ***** Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha dichiarato la nullità della fideiussione muovendo dal presupposto che il fideiussore aveva dato piena dimostrazione del nesso di casualità e piena prova che la fideiussione prestata costituisse attuazione di un'intesa a monte vietata; nonché di aver ritenuto sufficiente la mera produzione della fideiussione e del provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della ### d'### Il motivo di appello è infondato. Con l'opposizione a decreto ingiuntivo ### assumeva che la fideiussione omnibus, dal medesimo sottoscritta, era nulla in quanto le clausole n. 6 e n. 8, ivi contenute erano “pressoché identiche a quelle ABI ritenute anticoncorrenziali”, e perciò contrastanti con il provvedimento della ### D'### datato 2.05.2005, che ne vietava l'applicazione per violazione della L. 287/90. Di contro l'istituto di credito ha sostenuto che le predette clausole erano pienamente valide ed efficaci, frutto di autonoma contrattazione tra le parti e che, dunque, era onere dell'opponente dimostrare l'illecito concorrenziale della banca. In argomento questa Corte condivide l'orientamento espresso dalla giurisprudenza della Cassazione secondo il quale ciò che rileva, ai fini della predicata inefficacia delle clausole del contratto di fideiussione di cui agli art. 2, 6, e 8, è il fatto che esse costituiscano lo sbocco dell'intesa vietata, cioè che attraverso dette disposizioni si siano attuati gli effetti della condotta illecita (Cass. 13846 del 22.05.2019). Ciò che va accertata, pertanto, non è la diffusione di un modello ABI da cui non fossero state espunte le nominate clausole, quanto la coincidenza delle convenute condizioni contrattuali, di cui qui si dibatte, col testo di uno schema contrattuale che possa ritenersi espressivo della vietata intesa restrittiva. ### concorrenziale, infatti, può configurarsi anche nel caso in cui l'ABI non abbia contravvenuto a quanto disposto dalla ### D'### nel provvedimento del 2.05.2005, ma la ### di ### ha ugualmente sottoposto al fideiussore ### un modulo negoziale includente disposizioni che costituiscono comunque oggetto dell'intesa di cui alla L. 287 del 1990 art. 2 lett. a). In buona sostanza quello che rileva è se l'istituto di credito abbia sottoposto al soggetto una fideiussione contenente quelle clausole che sono ritenute in contrasto con l'art. 2, co. 2 lett. a) della L. 287/90; se, dunque, le disposizioni convenute contrattualmente coincidono con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, cioè con quelle che individuate dalla ### D'### che violano la L. n. 287 del 1990. Nel caso di specie l'opponente a decreto ingiuntivo ### odierno appellato, ha prodotto in giudizio il provvedimento della ### D'### n. 55 del 2.05.2002 (Doc. 1 opposizione a D.I.), lo schema di fideiussione predisposto dall'ABI dichiarato illegittimo (### 1 memoria 183, co. 6 n. 2 c.p.c.), e il provvedimento n. 14252 dell'### della concorrenza e del ### (doc. 2 memoria 183, co. 6 n. 2 c.p.c.). Il contratto di fideiussione sottoscritto da ### invece, è stato prodotto in giudizio dalla ### ricorrente con il ricorso per decreto ingiuntivo (### 3 fascicolo monitorio). Ebbene, dall'esame dei suddetti documenti risulta che gli art. 6 e 8 della fideiussione sono riproduttivi delle clausole oggetto dell'accordo anticoncorrenziale dichiarato illegittimo e, cioè, della clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civile (art.6 delle clausole ###, della clausola di “sopravvivenza” secondo cui, nell'ipotesi in cui l'obbligazione principale dovesse essere dichiarata invalida per qualsiasi ragione, la fideiussione si intende fin da ora prestata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di restituzione (art. 8 delle clausole ###, tutte poste in violazione delle disposizioni antitrust. La fideiussione, inoltre, risulta predisposta su un modulo prestampato da cui si desume che si tratta di un tipo di contratto utilizzato diffusamente dalla banca. Spettava, quindi alla ### superare la presunzione dell'aver adottato un modello di contratto non costituente frutto dell'accordo contrario alle norme sulla concorrenza, onere che l'odierna appella non risulta aver assolto. Il motivo di appello è, dunque, infondato e viene rigettato. ***** Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha dichiarato la fideiussione integralmente nulla in conseguenza della invalidità delle clausole 6 e 8 del contratto in quanto riproduttive di clausole frutto di intese anticoncorrenziali accertate e sanzionate dalla ### d'### Ritiene questa Corte che le tre clausole (quella cd. di “reviviscenza”, quella di rinuncia ai termini dell'art. 1957 c.c. e quella di “sopravvivenza”) che accedevano a quello che sarebbe poi stato recepito nello schema negoziale tipo redatto dall'### non rendono nullo l'intero contratto. Al proposito occorre infatti rilevare che la Corte di Cassazione a ### con la sentenza 30.12.2021 n. 41994 ha ritenuto come la sanzione maggiormente adeguata per il contratto che recepisce le clausole invalide in discorso sia la nullità parziale, che consente di raggiungere risultati più in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust. Orbene, il disposto dell'art. 1419, co. 1 cod. civile esprime il favore generale dell'ordinamento per la conservazione degli atti di autonomia negoziale, visto che “la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”. In altri termini non costituisce regola, ma l'eccezione, che la nullità che colpisce una parte o una clausola si estenda all'intero contratto, onde la parte che ha interesse a far accertare tale estensione della nullità - dalla clausola all'intero contratto - deve dimostrare l'interdipendenza tra la prima ed il secondo, vale a dire che la parte dichiarata nulla è in “correlazione inscindibile con il resto”, valendo altrimenti il principio utile per inutile non vitiatur. Nel caso in esame dagli atti del giudizio non risulta che ### odierno appellante abbia dimostrato l'essenzialità delle clausole considerate nulle, cioè che in difetto delle stesse il contratto non sarebbe stato concluso. Certo è che, prevedendo le clausole nulle solo benefici per la banca, è verosimile ritenere che il fideiussore avrebbe stipulato il contratto anche privo delle clausole in discorso (dato che il contratto sarebbe stato meno gravoso, mentre, per contro, la banca ha comunque un interesse a conservare il contratto di fideiussione, seppure depurato di alcune clausole, rispetto all'alternativa costituita dall'invalidità totale dell'intero contratto). In definitiva, pur dando atto della parziale nullità del contratto di fideiussione, in conformità all'insegnamento di Cass. S.U. 30.12.2021 n.41994, ritiene la Corte che tali nullità ### non pregiudichino l'assetto globale degli interessi in gioco, né il diritto dell'istituto bancario ad ottenere dal fideiussore il pagamento delle somme oggetto di lite. Tuttavia, pur giungendo a tale conclusione questa Corte ritiene che nella fattispecie nessun pagamento da parte del fideiussore può essere preteso dall'appellante stante l'intervenuta decadenza del diritto di agire nei suoi confronti ai sensi dell'art. 1957 c.c.. Come noto, infatti, la suddetta norma prevede che “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza coltivate”. Nel caso di specie la scadenza dell'obbligazione coincide con la revoca del prestito e conseguente richiesta di rimborso del 24.08.2017 prodotta in ### n. 6 del fascicolo monitorio. Da detta data la ### ritenendo di poter beneficiare proprio della clausola pattizia di rinuncia ai termini ex art.1957 c.c., non aveva proposto alcuna istanza giudiziale nei confronti del debitore entro il termine semestrale di decadenza. Il decreto ingiuntivo, infatti risulta datato 2 marzo 2018 ed emesso in data ###, quando era già spirato il termine decadenziale di cui alla suddetta norma. La banca, dunque, ha depositato il ricorso per decreto ingiuntivo, con il quale aveva proposto le sue istanze nei confronti del fideiussore, oltre il termine di sei mesi dall'ultima raccomandata con la quale i rapporti in corso con la debitrice principale erano stati risolti. In questo caso, pertanto, venendo meno la deroga pattizia l'obbligazione del fideiussore non si estende oltre il termine per cui nullo può più essere preteso dall'appellante nei suoi confronti. ***** Da tutto quanto sopra argomentato, assorbito ogni altro motivo, deriva che l'appello in disamina debba essere respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza della fase istruttoria e del valore della causa. P.Q.M. La Corte di Appello di ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto da 2### S.r.l. e per essa dalla mandataria ### S.p.a. nei confronti di ### contrariis reiectis, così provvede: - Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata (n.188/2021 emessa dal Tribunale di ### il ###); - Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dalla parte appellata costituita che liquida in ### per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge; - visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché parte appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato. Così deciso in ### lì 12 giugno 2023 ### (dott. #### relatore (####




sintesi e commento
Fideiussione Omnibus: Nullità Parziale e Decadenza dall'Azione
La Corte d'Appello si è pronunciata su una controversia relativa a una fideiussione omnibus, analizzando sia la questione della nullità di alcune clausole per violazione della normativa antitrust, sia l'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c..
La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società finanziaria nei confronti di un soggetto, in qualità di fideiussore di una società debitrice. L'opponente al decreto ingiuntivo eccepiva, tra l'altro, la nullità di alcune clausole della fideiussione, ritenute in contrasto con la normativa antitrust e derivanti da intese restrittive della concorrenza. Il Tribunale accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo.
La società finanziaria appellava la sentenza, contestando la competenza del Tribunale ordinario a decidere sulla questione antitrust, la mancata prova da parte del fideiussore del nesso causale tra le clausole contestate e l'intesa restrittiva, e l'erronea dichiarazione di nullità integrale della fideiussione.
La Corte d'Appello ha preliminarmente respinto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'appellato, ritenendo sufficiente la documentazione prodotta dall'appellante per dimostrare la cessione del credito. Ha poi confermato la competenza del Tribunale ordinario a decidere sulla questione della nullità delle clausole, in quanto sollevata in via di eccezione e non come domanda principale.
Nel merito, la Corte ha riconosciuto la nullità parziale della fideiussione, in quanto alcune clausole riproducevano quelle oggetto di intese anticoncorrenziali accertate dalla ### d'### Tuttavia, richiamando un recente orientamento della Cassazione a ###, ha affermato che tale nullità parziale non comporta necessariamente la nullità integrale del contratto, a meno che non si dimostri che le parti non lo avrebbero concluso senza quelle clausole. Nel caso specifico, non essendo stata fornita tale prova, la Corte ha ritenuto che la fideiussione rimanesse valida per la parte restante.
Nonostante ciò, la Corte ha rigettato l'appello, accogliendo l'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c.. Ha rilevato che la società finanziaria aveva agito nei confronti del fideiussore oltre il termine semestrale previsto dalla norma, decorrente dalla scadenza dell'obbligazione principale, e che la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., essendo nulla per violazione della normativa antitrust, non poteva essere invocata per superare la decadenza.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.