TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Sentenza n. 313/2024 del 30-04-2024
principi giuridici
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare il malfunzionamento del contatore e l'entità dei consumi effettuati grava sull'utente che contesta la misurazione, mentre sul gestore incombe l'onere di provare il regolare funzionamento dello strumento di misurazione.
La delibera comunale che dispone una riduzione del costo del servizio idrico è inopponibile al gestore del servizio idrico integrato, in quanto atto interno all'amministrazione comunale e terzo rispetto al rapporto tra gestore e utente.
La contestazione della titolarità del credito azionato in giudizio attiene al merito della causa e costituisce una mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio, mentre il difetto di legittimazione ad agire, concernente il diritto di azione, può essere eccepito in ogni stato e grado del giudizio e rilevato d'ufficio dal giudice.
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testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTAGIRONE SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio n. 1577/2014 avente ad oggetto “Somministrazione” #### C.S.T.I. ###À ### con sede ###### in ###, p.iva ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in ####, giusta procura in atti. ###.I.E. ### S.P.A., con sede #######, p.iva ###, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ### sito in ####/a, giusta procura in atti. ###'udienza di precisazione delle conclusioni del 20/10/2023 le parti hanno concluso riportandosi agli atti e verbali di causa e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato in data ###, la ### (d'ora innanzi, C.S.T.I.) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 364/2014, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di ### in data ### e notificato in data ###, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di ### in favore di S.I.E. ### s.p.a. a titolo di corrispettivo per la fornitura idrica e per il servizio di depurazione effettuato presso le piscine comunali site in ### in ###, giuste fatture n. 193 del 7/10/2008, 13361 dell'8/6/2009, n. 27177 del 10/10/2009, n. 12342 del 2/4/2010, n. 27042 del 15/9/2010 e 9544 del 7/5/2011. ### premetteva di avere stipulato con il Comune di ### un contratto di concessione del servizio di gestione delle piscine comunali in forza del quale si impegnava, tra l'altro, a sostenere le spese di manutenzione ordinaria e di gestione ivi comprese quelle relative alla fornitura idrica. Al fine di determinare la spesa annua per la gestione delle piscine comunali (costi per la fornitura d'acqua, per canoni di depurazione e di acque reflue), l'### del Comune di ### aveva redatto un prospetto di stima, anche allegato al contratto di appalto, che, applicando “il sistema di pagamento dei consumi forfettari”, prevedeva un costo unitario per l'acquisto dell'acqua di £ 19.000.000 (### ), da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici ### in relazione a un consumo annuo stimato di complessivi 10.035 metri cubi d'acqua. Rappresentava che, a seguito del trasferimento della gestione del servizio idrico integrato alla ### S.p.A. a far data dall'1/1/2008, i costi per la fornitura idrica, per la depurazione e le acque reflue avevano subito “un improvviso e vertiginoso aumento”, avendo quest'ultima adottato il sistema della tariffa al consumo e che il Comune di ### al fine di “garantire l'economicità della gestione”, con delibera n. 142 del 29/7/2008 pubblicata nell'albo pretorio il ### aveva modificato le condizioni contrattuali inizialmente pattuite, deliberando di “farsi carico del pagamento del 50 % della spesa per la fornitura idrica” (cfr. pag. 4 dell'opposizione). Tanto premesso, in via preliminare, contestava quanto dedotto dall'opposta in sede ###ordine all'asserito riconoscimento del debito portato dal decreto ingiuntivo evidenziando, piuttosto, di aver sempre contestato le somme richieste “perché illegittimamente determinate in violazione della delibera del Comune di Caltagirone”; precisava, inoltre, di aver presentato l'istanza di rateizzazione del pagamento del debito per i consumi relativi agli anni 2009 e 2010 solo al fine di impedire il distacco della fornitura idrica più volte minacciato dalla S.I.E.. Nel merito, contestava il quantum oggetto del decreto opposto in quanto: le fatture n. 193 del 7/10/2008 e n. 27177 del 10/10/2009 erano state emesse facendo applicazione integrale del costo del canone idrico, di depurazione e delle acque reflue, senza tener conto della decurtazione del 50% disposta con la delibera comunale n. 142 del 2008 (invece operata nella fattura n. 13361) e le fatture n. 9544 del 7/5/2011, n. 12342 del 2/4/2010 e n. 27042 del 15/9/2010 erano state emesse applicando la riduzione del 50% al solo costo del canone idrico e non anche a quello del canone per le acque reflue e di depurazione. Inoltre, eccepiva l'erronea rilevazione dei consumi, stante il malfunzionamento del contatore. A tal proposito, deduceva di aver rappresentato più volte alla società opposta la necessità di effettuare dei controlli sul malfunzionamento dei contatori dell'acqua installati e di provvedere a rettificare le fatture emesse, evidenziando che la S.I.E., in data ###, aveva apposto i sigilli sul contatore dell'acqua per effettuare i controlli. A riprova del dedotto malfunzionamento depositava la perizia tecnica a firma dell'#### dalla quale risultava che nonostante l'apposizione dei sigilli “in tre diverse date il contatore segnava tre diverse letture di metri cubi d'acqua (e ciò nonostante non vi fosse alcuna fornitura d'acqua)”. In proposito, aggiungeva che il malfunzionamento dei contatori installati nel territorio del Comune era stato accertato in altro giudizio, avviato su iniziativa “di una cinquantina di cittadini contro il Comune di Caltagirone”, iscritto al n. 840/2004 R.G. del Tribunale di ### e definito con sentenza n. 305/2009, in cui era stato accertato che “i misuratori d'acqua non conteggiano l'effettiva quantità di acqua erogata e consumata, ma anche la presenza dell'aria nelle tubazioni nelle fasi iniziali ed intermedia dall'apertura”. Da ultimo, evidenziava che la situazione di grave deficit finanziario del Comune di ### aveva reso “di fatto impossibile il puntuale pagamento della spesa per la fornitura dell'acqua” e che tale situazione era stata portata all'attenzione delle S.I.E., la quale aveva anche violato i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto per aver “continuato a presentare fatturazioni utilizzando sistemi di calcolo dei costi idrici assolutamente illegittimi, sia perché contrari a quanto stabilito con la delibera di cui sopra che prevedeva il dimezzamento dei costi, sia perché effettuati su consumi idrici inesistenti, perché rilevati da un contatore assolutamente malfunzionante, che ancora oggi ad oltre un anno dall'apposizione dei sigilli continua a rilevare consumi idrici inesistenti”. Sulla scorta di tali premesse e deduzioni, la C.S.T.I. chiedeva, in via preliminare, disporre la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in virtù della quale l'opposta aveva pignorato, per la parte non ancora corrisposta, le somme oggetto del decreto ingiuntivo n. 96/2014 dell'importo di ### ottenuto dall'opponente nei confronti del Comune di ### “per il pagamento dei canoni per la gestione dell'impianto di cui alla convenzione”. Nel merito, chiedeva di “accertare e dichiarare, per i motivi espressi in narrativa, che il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto non è certo, né liquido, né esigibile, in forza della illegittima/errata ed incerta determinazione della quantità di m3 d'acqua forniti legati al malfunzionamento del contatore idrico installato dalla S.I.E. preso gli impianti delle piscine comunali gestite dalla cooperativa ### - accertare e dichiarare, per i motivi espressi in narrativa, che il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto non è certo, né liquido, né esigibile, in forza della illegittima/errata determinazione dei costi idrici per canone idrico, canone acque reflue e canone depurazione, e conseguentemente revocare e o annullare il decreto ingiuntivo opposto; - in subordine accertare e dichiarare che l'onere probatorio inerente al diritto di credito vantato dalla S.I.E. servizi idrici etnei S.p.A. non è assolto nel presente giudizio di opposizione con la semplice produzione delle fatture e, conseguentemente, rigettare la domanda proposta ex adverso, in ipotesi di mancata produzione delle prove dell'esistenza del credito in corso di giudizio; - in subordine e senza recesso dalle superiori richieste, modificare o revocare parzialmente il decreto ingiuntivo opposto, rideterminando l'importo delle somme dovute dalla cooperativa ### secondo le tariffe vigenti anno per anno dimezzate del 50% in forza della delibera numero 142/2008 del Comune di ### mantenendo i calcoli entro il limite di m3 di 10035 di acqua per anno” con vittoria di spese e compensi di giudizio. Con decreto del 17/12/2014, veniva sospesa inaudita altera parte l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ### si costituiva in giudizio S.I.E. ### s.p.a., la quale nel contestare tutto quanto ex adverso dedotto eccepiva, anzitutto, l'inopponibilità ad essa della delibera n. 142 del 29/7/2008 del Comune di ### precisando che: dal 3/6/2008 essa era “l'unico soggetto giuridico che ha la titolarità di disporre dei rapporti contrattuali con i singoli utenti”; che, “tra l'altro, trattandosi della gestione di un pubblico servizio che deve trovare il suo equilibrio economico tra costi e ricavi, il sistema tariffario non può venire arbitrariamente modificato neanche dalla SIE medesima”; che, per l'effetto, “la delibera dell'amministrazione comunale che ha disposto alla fine di luglio 2008 la riduzione del 50% dei costi dei soli consumi di acqua effettuati dalla ### C.S.T.I. per la gestione della piscina comunale, non può avere rilevanza alcuna nei confronti del soggetto gestore del servizio idrico integrato che è il solo ad affrontare i costi del servizio e ha diritto di riscuotere la relativa tariffa”; che, peraltro, ciò era noto all'opponente che “alla pagina 4, penultimo capoverso, dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dichiara (…) che era stata l'amministrazione comunale a farsi carico del pagamento di tale percentuale, confermando, quindi, il diritto di SIE a pretendere l'intero importo della fornitura di acqua”; che la riduzione del 50% sul costo dei consumi di acqua effettuati dall'opponente era stata applicata per “spirito di collaborazione” e con “diritto di rivalsa per la differenza nei confronti del comune o, in alternativa, nei confronti della Cooperativa”. ###.I.E. aggiungeva che, in ogni caso, ancorché non vi fosse tenuta, a seguito della istanza di rettifica avanzata dalla opponente per i soli consumi del 2008 e della contestuale conoscenza del contenuto della delibera comunale, aveva provveduto all'emissione della nota di credito n. 9890 di ### pari al 50% dell'importo indicato nella fattura n. 13361 dell'8/6/2009 e che, subito dopo, con istanza n. 1939 del 15/9/2011, la stessa opponente aveva riconosciuto di dover pagare ### chiedendo la rateizzazione del debito in sessanta rate (di cui poi solo due onorate). Inoltre, ferma l'inopponibilità della delibera, evidenziava che la riduzione del 50% riguardava il solo costo del canone idrico e non anche quello di depurazione e di acque reflue. Contestava, inoltre, le doglianze dell'opponente in ordine all'inesatta misurazione dei consumi, in quanto mai avanzate prima e infondate, atteso che la circostanza che il contatore “dopo la sigillatura, segni valori diversi sta ad indicare solamente che la valvola non chiude ermeticamente la condotta e che la cooperativa continua ancora ad usufruire di acqua”. Concludeva, pertanto, chiedendo di “revocare il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 364/2014 reso inaudita altera parte in data ###, per palese infondatezza dell'opposizione proposta, condannando altresì la cooperativa C.S.T.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni per lite temeraria per un importo di ### o in quell'altra maggiore o minore misura che il Giudice riterrà di giustizia”. Con ordinanza del 30/1/2015 veniva confermato il provvedimento di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e successivamente all'udienza del 19/3/2015 venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.. In sede di memorie istruttorie, la società opponente eccepiva il difetto di legittimazione sostanziale e processuale di S.I.E. attesa la nullità degli “atti di conferimento del servizio idrico alla S.I.E. S.p.a.” disposta dal C.G.A. con decisione n. 589/2006. ###.I.E. eccepiva la tardività oltreché l'infondatezza dell'eccezione ex adverso formulata, evidenziando che la sentenza de qua non aveva inciso sulla validità della convenzione del 24/12/2005 stipulata con il ### d'### (###. La causa veniva istruita mediante l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio e, all'udienza indicata in epigrafe, assegnato nelle more il giudizio all'odierna decidente, veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi. *** ### proposta dalla ### C.S.T.I. ### è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte. Deve, in primo luogo, ricordarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase monitoria, bensì una ulteriore fase a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano due corollari: sotto il profilo sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato ( Cass. 4/12/1997, n. 12311; Cass. 14/04/1999, n. 3671; Cass. 25/05/1999, n. 5055), mentre spetta all'opponente quello di provarne i fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione), ovvero modificativi o impeditivi del proprio adempimento (cfr. Cassazione, ### n.13533/2001); in secondo luogo, sotto il profilo processuale, il giudice dell'opposizione non sarà chiamato a valutare solo la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma dovrà procedere, altresì, all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sia sulla base della documentazione allegata al ricorso monitorio, che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio (cfr. Tribunale Nola, sez. I, 19/05/2022, n. 1089), nonché tenendo conto del contegno processuale delle parti agli effetti dell'art. 115 c.p.c.. In quest'ottica, nel successivo giudizio di opposizione non rileva se il credito vantato dalla parte opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo sia “certo, liquido ed esigibile” al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo, vertendo tale giudizio sull'accertamento dell'esistenza o meno del credito fatto valere. Tanto premesso va, innanzitutto, esaminata la censura formulata da parte opponente in sede di memorie ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c., relativa al difetto di legitimatio ad causam dell'opposta. In proposito, va osservato che il difetto di legittimazione processuale riguarda l'ipotesi in cui l'attore abbia fatto valere in nome proprio un diritto altrui al di fuori dei casi, espressamente previsti dalla legge, in cui tale azione è invece ammessa (v. art. 81 c.p.c.), mentre la contestazione della titolarità del credito azionato in giudizio attiene alla titolarità della situazione giuridica soggettiva posta a fondamento della domanda. In particolare, le ### della Corte di Cassazione hanno affermato i seguenti principi di diritto: “60. La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. 61. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. 62. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. 63.Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. 64. La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, nè quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede ###giudizio e non rilevabile d'ufficio. 65. Essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio” (cfr. Cass. civ., sez. un., 16/02/2016, n. 2951). Alla luce dei principi appena enunciati, la contestazione formulata dall'opponente attiene alla prova della titolarità della posizione soggettiva oggetto del decreto ingiuntivo in capo alla S.I.E. s.p.a. e non anche alla legittimazione attiva della stessa. Ciò posto, le doglianze dell'opponente, sebbene ammissibili, sono infondate alla luce della documentazione in atti. Esse sono, essenzialmente, incentrate sulla sentenza n. 589/2006 con la quale il Consiglio di ### per la ### ha annullato la deliberazione n. 37 del 2004 con la quale il Consiglio provinciale di ### aveva approvato lo statuto e l'atto costitutivo della ### le deliberazioni n. 7, 8 e 9 dell'assemblea dell'### che avevano disposto l'affidamento diretto della gestione del servizio idrico integrato alla S.I.E., nonché le delibere n. 1 del 2005 del Consiglio di amministrazione e n. 2 del 2005 dell'### del ### di conferma della scelta di affidare il servizio idrico integrato a una società mista. In proposito, condividendo quanto in merito statuito dalla Corte d'Appello di ### con la sentenza del 23/10/2012 resa all'esito dei procedimenti riuniti n. 313/2012 e 327/2012 R.G.V.G. allegata in atti, si osserva che gli atti annullati costituiscono meri atti prodromici rispetto alla successiva indizione della gara, all'aggiudicazione e all'iter amministrativo che ha condotto alla sottoscrizione della convenzione di affidamento della gestione del servizio idrico integrato alla S.I.E. e, in quanto tali, sono inidonei a caducare la convenzione stessa, che, invece, risulta essere stata preceduta da nuove valutazioni dell'amministrazione non annullate, per quanto consta ( all. 14 alla seconda memoria istruttoria della S.I.E.). In tal senso si è inoltre espresso di recente il Consiglio di ###, che, chiamato a pronunciarsi sul ricorso per l'ottemperanza della sentenza del ###- ### n. 1037/2021 per la ### ha precisato che “il giudicato ### formatosi sulla sentenza n.589 di questo ### non comprende, dal punto di vista oggettivo, gli atti successivi a quelli dalla medesima annullati” escludendo l'invalidità della convenzione di gestione del servizio idrico integrato sottoscritta tra la S.I.E. e il ### il 24 dicembre 2005: “10.2. Alla luce di quanto sopra si può quindi rispondere affermativamente alla prima domanda di chiarimenti posta da ### (“la ### di gestione del ### sottoscritta fra SIE e il ### il 24 dicembre 2005 è ancora oggi valida ed efficace fra le parti?” (cfr. allegato alle note d'udienza del 19/10/2023 di parte opposta). Ne deriva, dunque, la permanente sussistenza di un titolo abilitativo all'esercizio del servizio idrico integrato e alla riscossione dei relativi canoni. Ciò posto, la società opposta ha fondato la propria pretesa creditoria sulle fatture n. 193 del 7/10/2008, n. 13361 dell'8/6/2009, n. 27177 del 10/10/2009, n. 12342 del 2/4/2010, n. 27042 del 15/9/2010 e n. 9544 del 7/5/2011, con le quali è stato richiesto alla ### C.S.T.I. il pagamento di ### per consumi effettuati nel periodo tra l'1/1/2008 e il ###. ###.I.E. ha, altresì, prodotto in sede di opposizione - oltre alla copia delle fatture - anche le note di credito n. 124 del 31/3/2010 dell'importo di ### e n. 9890 del 6/9/2011 dell'importo di ### A fronte di ciò, la C.S.T.I. non ha contestato l'erogazione della fornitura idrica presso le piscine comunali né le tariffe applicate dalla S.I.E. per la determinazione del canone idrico, del canone acque reflue e del canone di depurazione, fissati rispettivamente in #### e ### Ha, piuttosto, eccepito, per un verso, la violazione di quanto stabilito dalla delibera del Comune di ### n. 142 del 29/7/2008 e, per l'altro, la non corrispondenza dei consumi rilevati e fatturati da parte dell'opposta ai consumi effettivi, imputando l'errato computo dei consumi ad un malfunzionamento del contatore. Tali censure sono infondate. Sotto il primo profilo, deve osservarsi che la delibera n. 142 del 29/7/2008 con la quale il Comune di ### ha “proposto” la revisione degli artt. 11, comma 9 e 15 comma 2 del capitolato di gara (“art. 11 comma 9 alla fornitura dell'acqua per un valore pari al 50% del consumo registrato; art. 15 comma 2 spese del 50% dei consumi d'acqua per vasche, servizi ed impianti”), autorizzando i ### alla corrispondente modifica dei patti contrattuali, è un atto meramente interno all'amministrazione e, in ogni caso, inopponibile alla S.I.E., in quanto soggetto terzo estraneo ad essa. Tale circostanza è, peraltro, riconosciuta dalla stessa società opponente, la quale, nel corpo dell'opposizione, ha riferito di aver ottenuto ingiunzione di pagamento delle somme dovute in virtù di tale delibera nei confronti del Comune di ### e di aver indirettamente subito gli effetti dello stato di dissesto finanziario del Comune che aveva reso “di fatto impossibile il puntuale pagamento della spesa per la fornitura dell'acqua”; ciò comprovando che la decurtazione del 50% - invero, deliberata in relazione al solo costo per il consumo di acqua - attiene al rapporto contrattuale di concessione stipulato con il Comune di ### Quanto al dedotto malfunzionamento del contatore elettrico, deve, in primo luogo, osservarsi che in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (ex multis Cass. civ., 09/01/2020, 297). In sostanza, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità “sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (cfr. Cass. civ., sez. III, 07/07/2022, n.21564; Cass. civ., sez. III, 16/11/2021, n.###; Cass. civ., sez. III, 19/07/2018, n.19154; Cass. civ., sez. VI, 09/01/2020, n.297; Cass. civ., sez. III, 22/11/2016, n. 23699). Orbene, facendo applicazione dei principi sopra richiamati, parte opponente non ha assolto all'onere della prova su questa gravante, non avendo, anzitutto, dimostrato di aver mai contestato il malfunzionamento del contatore o di avere chiesto una verifica alla somministrante del regolare funzionamento dello stesso. A tal fine, infatti, non può ritenersi sufficiente il telegramma del 29/11/2013, successivo alla sigillatura del contatore, nel quale si fa riferimento a sopralluoghi effettuati il 28 e 29 novembre 2013 da personale della S.I.E. “per sostituzione contatore guasto”, posto che esso non prova né che prima di allora parte opponente abbia denunciato il dedotto malfunzionamento, né che il contatore de quo sia stato effettivamente sostituito dai tecnici S.I.E. per la presenza di un guasto. Nella nota del 10/2/2011, poi, è stata unicamente richiesta la rettifica, alla luce della delibera comunale n. 142 del 2008, delle fatture di consumo per l'anno 2008 (tra cui rientra solo la fattura 193 del 7/10/2008 in relazione alla quale è stata emessa la nota di credito n. 9890 del 6/9/2011) e la rateizzazione delle somme dovute per i consumi relativi agli anni 2009-2010 stante lo stato di crisi della C.S.T.I.. La società opponente non ha, dunque, (provato di avere) contestato la corrispondenza dei consumi fatturati a quelli effettivi, né ha dato prova in giudizio della sproporzione tra quanto rilevato dal contatore e i consumi medi effettivi, come era suo onere fare. A tal proposito, deve osservarsi che il consumo medio annuo di metri cubi di acqua riportato nel contratto di concessione con il Comune è frutto unicamente di una stima. Rimane, inoltre, irrilevante l'allegazione dell'opponente secondo cui “è ormai fatto notorio che tutti i contatori installati dalla SIE nel Comune di ### non offrano alcuna garanzia del corretto funzionamento”, anche tenuto conto che la consulenza tecnica espletata nel giudizio n. 840/2004 R.G., non è direttamente riferibile al contatore oggetto del presente giudizio. In ogni caso, il CTU nominato ha escluso che vi sia stato un malfunzionamento. Sotto questo profilo, infatti, l'#### nella relazione tecnica ha precisato che “I consumi registrati, in data successiva alla sigillatura del misuratore, non sono dovuti ad un malfunzionamento del misuratore ma sono da addebitare alla non perfetta tenuta della valvola di intercettazione dopo la sua chiusura e sigillatura, da parte della ### probabilmente per la presenza di inevitabili incrostazioni che si sono formate nel tempo, all'interno del corpo valvola”. Inoltre, il CTU ha rilevato che “Da un esame delle fatture oggetto di contestazione non sono evidenti brusche variazioni dei consumi idrici nel tempo, se messi in relazione con l'intervallo di riferimento e la stagionalità, che possano essere associati a un possibile guasto del misuratore e che possano conseguentemente far ipotizzare “il momento” del guasto stesso. Come si può rilevare dal grafico dei consumi fatturati in funzione del tempo, sia nel periodo di contestazione, sia nel periodo antecedente la gestione ### i consumi sono confrontabili; laddove si rileva un aumento della pendenza, ciò è dovuto essenzialmente a un intervallo temporale di riferimento più lungo. Pertanto, l'analisi quantitativa dei consumi idrici nel tempo, non suggerisce un malfunzionamento del misuratore”. Come detto, a fronte di ciò, l'opponente non ha dimostrato e neppure dedotto in modo specifico l'entità dei consumi che si assumono avuti nel periodo in contestazione, avendo solo genericamente allegato la non corrispondenza tra il consumo di acqua addebitato rispetto a quello effettivo; né ha depositato in giudizio fatture di confronto, relative ai mesi precedenti, o altra documentazione idonea al fine di fornire elementi indiziari a supporto della esistenza di un sovraconsumo. Né, da ultimo, parte opponente ha dimostrato, in alternativa, l'imputabilità del sovraconsumo a terzi, invito domino e nonostante l'adozione, con l'uso della comune diligenza, di tutte le idonee misure di controllo. Pertanto, l'opposizione, sulla scorta di tali motivi va rigettata, con la integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza di ### C.S.T.I. ### nei confronti di S.I.E. ### S.p.a. e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore del giudizio e delle fasi espletate (valori minimi per tutte le fasi di giudizio). Parimenti, sono a carico dell'opponente le spese di consulenza tecnica. Non ricorrono i presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto, benché l'opposizione sia risultata infondata, non si ravvisano gli estremi della colpa grave o del dolo. P. Q. M. Il Tribunale di ### in persona del Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1577/2014 R.G., così statuisce: - RIGETTA l'opposizione proposta dalla ### C.S.T.I. ### e, per l'effetto, ### definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 364/2014 emesso dal Tribunale di ### in data ###; - CONDANNA la ### C.S.T.I. ### al pagamento in favore di S.I.E. ### S.p.a. delle spese del presente giudizio che si liquidano in ### per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge; - PONE le spese di CTU a carico dell'opponente. ### il ###IL GIUDICE
dott.ssa ###




sintesi e commento
Opposizione a decreto ingiuntivo in materia di somministrazione idrica: onere della prova e contestazioni relative al malfunzionamento del contatore
La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo richiesto da una società fornitrice di servizi idrici nei confronti di un'associazione concessionaria della gestione di piscine comunali. La società fornitrice intimava il pagamento di una somma a titolo di corrispettivo per la fornitura idrica e il servizio di depurazione. L'associazione, nel proporre opposizione, contestava l'ammontare del debito ingiunto, adducendo diverse motivazioni.
In primo luogo, l'opponente eccepiva l'applicazione di tariffe non conformi a una delibera comunale che prevedeva una riduzione del 50% sulla spesa per la fornitura idrica. In secondo luogo, contestava l'errata rilevazione dei consumi, sostenendo il malfunzionamento del contatore. Infine, sollevava un'eccezione di difetto di legittimazione sostanziale e processuale della società fornitrice, contestando la validità degli atti di conferimento del servizio idrico.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione in ogni sua parte. In merito alla legittimazione della società fornitrice, il giudice ha ritenuto che la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa invocata dall'opponente non avesse inciso sulla validità della convenzione di affidamento del servizio idrico integrato. Quanto alla delibera comunale, il Tribunale ha affermato che si trattava di un atto interno all'amministrazione, inopponibile alla società fornitrice, soggetto terzo estraneo.
Con riferimento al presunto malfunzionamento del contatore, il giudice ha richiamato il principio di vicinanza della prova, affermando che spettava all'utente contestare il malfunzionamento e dimostrare l'entità dei consumi effettuati. Nel caso di specie, l'opponente non aveva fornito la prova di aver tempestivamente contestato il malfunzionamento del contatore, né aveva dimostrato la sproporzione tra i consumi rilevati e i consumi medi effettivi. Il Tribunale ha, inoltre, valorizzato la consulenza tecnica d'ufficio, che aveva escluso il malfunzionamento del contatore, attribuendo le anomalie riscontrate alla non perfetta tenuta della valvola di intercettazione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.