Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!
La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!
R.G. n. 679/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA Nella persona del Giudice Dott. ### ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al R.G. n. 679/2020 TRA ### S.R.L. in liquidazione, cod. fisc. ###, in persona del ### e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### e elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### in virtù di procura in atti; #### cod. fisc. ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti; CONVENUTO ### E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, ### S.R.L. in liquidazione conveniva in giudizio ### al fine di sentirlo condannare al pagamento della somma di ### a titolo di risarcimento del danno patito, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale, in conseguenza della condotta distrattiva posta in essere da ### amministratore e socio unico della ### S.R.L., mediante la stipulazione del contratto di locazione commerciale con la fallita ### C di ### s.a.s. di cui era amministratore di fatto e socio accomandante il proprio padre ### Deduceva la ### S.R.L. che il predetto ### a fronte della richiesta di estinzione della posizione debitoria della ### C s.a.s. per il mancato pagamento delle fatture relative al periodo ottobre 2002 - giugno 2003, emesse da parte attrice in virtù dei rapporti commerciali e di fornitura con la stessa intrattenuti, le aveva promesso in permuta un magazzino di sua proprietà sito in ### nonché la conclusione di affari commerciali con la società ### S.R.L. Sosteneva parte attrice che la ### S.R.L., veniva costituita nel mese di novembre 2002 da ### amministratore di diritto e socio unico, ma di fatto era amministrata dal di lui padre ### La costituzione, quindi, della ### S.R.L. risaliva ad epoca antecedente alla successiva dichiarazione di fallimento della ### C., avvenuta con sentenza del Tribunale di ### n. 46 dell'11 novembre 2005. In particolare, parte attrice deduceva che, in data ###, ### proprio in previsione del fallimento della ### C avrebbe concesso in locazione alla ### l'unico bene immobile di sua proprietà adibito a magazzino e ciò allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti i beni aziendali e sviare la propria clientela in favore della nuova ### S.R.L. così da svuotare l'azienda di tutti gli elementi costitutivi della sua capacità produttiva che ne definivano l'avviamento. Inoltre, parte attrice precisava che il Tribunale di ### con successiva sentenza n. 1052 del 21.12.2007, emessa all'esito del giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dalla stessa ### S.R.L. avverso il provvedimento di ammissione parziale al passivo fallimentare della ### C di ### S.A.S., revocava l'opposto provvedimento di ammissione parziale al passivo fallimentare e ammetteva parte attrice al passivo del fallimento della ### per il credito di ### in chirografo. ### la ricostruzione attorea, ### avrebbe quindi sostanzialmente realizzato una vera e propria cessione di azienda “mascherata” attraverso un contratto di locazione adibito a magazzino. ### S.R.L. in liquidazione deduceva, inoltre, che con sentenza n. 92 del 12.01.2012, all'esito del giudizio abbreviato originato dalla propria denuncia querela e dalla relazione ex art. 33 L.F. del Curatore, il G.U.P. del Tribunale di ### dichiarava ### e ### colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti ed in particolare “del delitto p. ep. Dagli artt. 110 c.p., 216, I comma nr. 1) e 2), 219 co. 1 e 2 n. 1, 222, 223 R.D. 16.03.1942 nr. 267 perché, in concorso tra loro e con ####, ### in qualità di socio accomandatario della società ### di ### s.a.s. (dichiarata fallita dal Tribunale di ### con sentenza n. 46/2005), ### quale amministratore di fatto della medesima società, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, sottraeva in parte le scritture contabili della società e/o teneva quelle consegnate in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari, nonché, ### nella medesima qualità e ### nella qualità di amministratore della ### s.r.l. allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, distraevano o comunque occultavano o dissimulavano i beni della società ### consistenti nel capannone aziendale, nell'avviamento commerciale e nei beni strumentali che trasferivano in capo alla ### s.r.l. per la prosecuzione della medesima attività commerciale; con l'aggravante dell'aver cagionato danni patrimoniali di rilevante gravità e dell'aver commesso più fatti tra quelli previsti nell'art. 216 L.F.”. Il Giudice penale, infine, condannava gli imputati in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati alle costituite parti civili (### S.R.L.), da liquidarsi in separato giudizio “senza comunque potersi dubitare dell'attitudine pregiudizievole dei fatti addebitati agli imputati al fine di stabilirne l'obbligo al risarcimento”. La Corte di Appello penale di ### con la sentenza n. 4134/2017 riformava la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di ### “assolvendo l'imputato dal reato a lui ascritto, limitatamente alla distrazione dell'avviamento e dei beni strumentali e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 219 comma 1 ###, riduce la pena (…). Conferma nel resto la sentenza gravata ivi comprese le statuizioni civili”. Successivamente con sentenza n. 3696 del 13.12.2019, la Suprema Corte annullava senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato era estinto per prescrizione e rigettava il ricorso agli affetti civili. Parte attrice deduceva, altresì, che nelle more del giudizio di appello avverso la suddetta sentenza penale di condanna, costituitasi parte civile, aveva chiesto ex art. 316, comma 2 c.p.p. il sequestro conservativo di due immobili di proprietà del ### a tutela del proprio credito pari a ### come riconosciuto con la sentenza n. 1052 del 21.12.2007. La Corte di Appello penale con provvedimento del 14.11.2012 ammetteva la richiesta di sequestro conservativo formulata da ### sui due beni immobili all'epoca in proprietà di ### statuendo che “l'obbligato ### non è soggetto dichiarato fallito, derivando la responsabilità affermata nei suoi confronti in sede penale dal concorso dello stesso (amministratore della ### S.R.L.) nell'attività di distrazione o di occultamento o di dissimulazione dei beni della ### “###”, per cui non opera nei suoi confronti il divieto di esecuzione individuale di cui all'art. 51 legge fallimentare; che la richiesta è fondata, considerato che la situazione patrimoniale del ### a fronte dell'entità del risarcimento che allo stesso …..potrebbe essere richiesto, pari a ### appare solo in parte capiente essendo stati valutati i due beni immobili di cui si chiede il sequestro conservativo in ### ”. ### S.R.L., pertanto, poneva alla base della propria richiesta risarcitoria quanto statuito dal Tribunale e dalla Corte di Appello secondo cui ### ritenuto colpevole per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, aveva intenzionalmente aiutato il padre ### amministratore di fatto della ### C s.a.s. in dissesto “a frustrare gli adempimenti preposti dalla legge a tutela dei creditori dell'impresa e, dunque, per aver volutamente stipulato il summenzionato contratto di locazione, allo scopo di avvantaggiare la ### nella complessa operazione di svuotamenti dell'attività della fallita, e cagionare un danno economico diretto ai creditori sociali, rappresentato dalla perdita di valore commerciale dell'immobile stesso”. Parte attrice, infine, deduceva che la condotta distrattiva posta in essere da ### avrebbe cagionato alla ### S.R.L. un duplice danno sotto il profilo sia del danno emergente poiché aveva impedito alla stessa di recuperare il proprio credito nei confronti della ### fallita, sia sotto il profilo del lucro cessante poiché aveva impedito a parte attrice di poter far fronte ai costi di gestione e di esercizio aziendale venendo conseguentemente messa in liquidazione. 2.Si costituiva in giudizio ### contestando la fondatezza della domanda sia in fatto che in diritto e sostenendo di essere lui stesso l'amministratore della ### S.R.L. e non il di lui padre, ### il quale era stato esclusivamente il socio accomandante della ### C s.a.s, e non anche l'amministratore di fatto delle due predette società. In particolare, il convenuto deduceva di aver stipulato nell'anno 2003 un regolare contratto di locazione afferente a una porzione di magazzino di proprietà della società ### C s.a.s., la quale venne poi dichiarata fallita nel novembre 2005. ### il convenuto il pagamento del canone di locazione di ### mensile costituì, per anni, un utile prima per la ### C s.a.s e poi per lo stesso fallimento atteso che il suddetto magazzino non uscì mai dal patrimonio fallimentare dovendosi, quindi, escludere la sussistenza di un danno alla massa fallimentare imputabile alla pretesa condotta distrattiva e dovendosi ritenere, al contrario, che la propria condotta avesse contribuito ad incrementarne la consistenza patrimoniale con il versamento di canoni per un ammontare complessivo di ### circa. Il convenuto, inoltre, deduceva che in sede fallimentare sia il Tribunale di ### con decreto del 25 ottobre 2006, sia la Corte di Appello con decreto del 7 marzo 2007, rigettavano la domanda di estensione del fallimento della ### C sas, formulata dall'attore, nei confronti di ### quale amministratore di fatto della fallita società ### C s.a.s. e della ### S.R.L., statuendo in tal modo con efficacia di giudicato la loro estraneità nel fallimento della ####.a.s. Peraltro, deduceva il convenuto che la Corte di ### di ### con la sentenza n. 4134/2017 assolveva ### perché il fatto non sussisteva con riferimento alle condotte distrattive relative all'avviamento e ai beni strumentali, confermando, al contrario, la sussistenza della condotta distrattiva del #### con riferimento alla sola stipulazione del contratto di locazione dell'unica sede commerciale della fallita ### C s.a.s. ### il convenuto, in particolare, il provvedimento di concessione del sequestro conservativo della Corte di Appello del 2012 doveva ritenersi privo di efficacia in virtù della sentenza della Corte di Cassazione, con la quale il reato veniva dichiarato estinto per prescrizione. Infine, il convenuto evidenziava che la Corte di Appello di ### come anche il giudice di primo grado, avevano rigettato le richieste risarcitorie formulate da parte attrice non concedendo neppure somme a titolo di provvisionale e che, peraltro, la Corte di Appello, escludendo l'aggravante di cui all'art. 219 L. F. avrebbe così statuito la mancanza di rilevanza economica nella condotta dell'odierno convenuto. In conclusione, secondo il convenuto sussisteva un insanabile contrasto di giudicati tra le statuizioni civili del giudizio penale consistenti in una mera condanna generica (stante il persistente rigetto della condanna provvisionale avanzata dalla parte civile) e il giudizio fallimentare con le due pronunce con le quali veniva rigettata l'istanza di estensione del fallimento della ### C s.a.s alla ### S.R.L. e al sig. ### 3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuta la causa di natura documentale, all'udienza del 13.01.2022 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. 4.###. 651 c.p.p., in materia di efficacia della sentenza penale irrevocabile di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno statuisce che “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'art. 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato”. Da ciò consegue che il giudice civile che conosce dell'azione per il risarcimento del danno non è vincolato in riferimento a qualsiasi questione che è stata oggetto di cognizione nel giudizio penale poiché la sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio civile solamente in relazione all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Ed ancora è stato affermato che “qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, ed il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, una tale decisione, se la predetta condanna resta confermata, comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto, l'affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell'imputato, dà luogo a giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può più essere messa in discussione” (Cass. sent 11467 del 15.06.2020). Purtuttavia, sempre sulla scorta della giurisprudenza della Suprema Corte “la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla “declaratoria iuris” di generica condanna al risarcimento e alle restituzioni, fatta salva la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come “potenzialmente” dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati” (### ex multis Cassazione ordinanza n. 8477/2020). In sostanza, l'accertamento della sussistenza del fatto di cui all'art. 651 c.p.p. deve riferirsi al nucleo dell'imputazione materiale costituito dalla condotta materiale, dal nesso di causalità tra condotta ed evento e dall'evento; il fatto deve essere considerato nella sua realtà oggettiva e fenomenica, così come esso è stato assunto quale presupposto logico - giuridico della pronuncia a carico dell'imputato. Rispetto ai suddetti elementi, il Giudice civile deve, pertanto, adeguarsi a quanto statuito in sede ###può assumere statuizioni in contrasto, ma come già evidenziato è ” fatta salva la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come “potenzialmente” dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati” (### ex multis Cassazione ordinanza n. 8477/2020). 5.Premesso quanto sopra, va osservato che, nel caso di specie, la Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 3696/2019 del 13/12/2019 ha annullato, agli effetti penali, senza rinvio la sentenza della Corte di ### di ### del 8/05/2017 per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione e rigettato il ricorso agli effetti civili. La Corte di ### di ### a sua volta, con la sentenza del 8/05/2017, in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di ### del 12/01/2012, appellata dall'odierno convenuto, aveva assolto lo stesso ### dal reato lui ascritto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, limitatamente alla distrazione dell'avviamento e dei beni strumentali ed escluso l'aggravante di cui all'art. 219, 1° co L. F., con conseguente riduzione della pena inflitta all'imputato. Per il resto la Corte di Appello aveva confermato la sentenza del GUP con riferimento alla condotta distrattiva realizzata con la sottoscrizione del contratto di locazione in favore della ### del capannone aziendale di proprietà della società ### C s.a.s e condannato entrambi gli imputati al risarcimento dei danni cagionati alla ### S.r.l. Nella parte motiva della sentenza impugnata viene innanzitutto rilevato che, dalle risultanze istruttorie risulta provato che il ### fosse l'amministratore di fatto della società ### C s.a.s. dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di ### n. 46 dell'11 novembre 2005 e che la ### S.R.L. fu lo strumento attraverso cui “con totale sovrapposizione soggettiva, venne continuata l'attività commerciale già svolta in seno alla società fallita, allorché questa si mostrò non più in grado dal punto di vista finanziario di onorare i suoi impegni, per problemi di credito bancario”. ### il giudice di secondo grado “non vi è dubbio, pertanto, che l'imputato fornì il suo concorso nella complessiva operazione attraverso cui l'attività imprenditoriale della società fallita venne trasferita e continuata in seno alla ### tra l'altro sottoscrivendo, nella veste di legale rappresentante di quest'ultima, il contratto di locazione del capannone di via ### di ### della fallita, in favore della stessa BIOMAR”. Pertanto, seppur vero che in sede ###sentenza passata in giudicato, è stata accertata la responsabilità di ### (non appellante), socio accomandatario della ### C s.a.s., dichiarata fallita con sentenza 46/2005, per bancarotta fraudolenta documentale, nonché, nel caso che qui interessa, la responsabilità di ### amministratore della ### S.R.L., e di ####, amministratore di fatto della società ### C s.a.s, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale con riferimento alla distrazione del locale commerciale allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, è altrettanto vero che nell'odierno giudizio è stato precluso al giudice civile ogni accertamento positivo in ordine all'esistenza e all'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dalla condotta di ### nonché alla sussistenza del nesso causale tra il fatto ed il pregiudizio economico lamentato da parte attrice. Infatti, la ### S.R.L. ha quantificato la propria pretesa risarcitoria in virtù della già richiamata sentenza n. 1052 del 21.12.2007, con la quale, all'esito del giudizio di opposizione allo stato passivo promosso dalla ### S.R.L. avverso il provvedimento di ammissione parziale al passivo fallimentare della ### C di ### s.a.s., parte attrice veniva ammessa al passivo del fallimento della ### C s.a.s. per il credito di ### in chirografo, a prescindere da ogni accertamento in merito alla ascrivibilità alla persona del convenuto del corrispondente danno consistito nel non avere visto soddisfatta, in sede fallimentare, il proprio credito ammesso. 6.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va affermato che, quindi, al di là dell'efficacia del giudicato penale nel giudizio civile, era onere della parte attrice provare l'esistenza e l'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto accertato in sede penale e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi economici lamentati, non potendosi accogliere la pretesa risarcitoria sulla scorta della mera quantificazione del credito pari ad ### importo questo accertato in sede concorsuale nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di ammissione parziale al passivo fallimentare della ### C s.a.s.. Anzi, costituisce circostanza incontestata e provata documentalmente che l'immobile sia stato venduto in sede fallimentare al prezzo di ### e che il piano di riparto ha visto il creditore ipotecario ### spa solo parzialmente soddisfatto, ricevendo l'importo di ### a fronte del maggior importo di ### Dalla motivazione della sentenza della Corte di Appello penale di ### ma prima ancora nella sentenza del Tribunale penale di ### si evince che dalla perizia estimatoria redatta nell'ambito della procedura fallimentare è stato quantificato che la locazione commerciale dell'immobile oggetto di causa ha determinato un danno economico corrispondente ad una perdita di valore economico del bene medesimo, stimata nella misura del 15% del valore totale, ossia pari ad ### Ed allora, pur considerando e aggiungendo alla massa fallimentare l'intero importo di ### non vi sarebbe stato luogo per l'attrice di vedere in alcun modo soddisfatto il proprio credito chirografario ammesso al passivo, stante il maggiore residuo importo rimasto insoddisfatto del creditore ipotecario ### spa. 7.Conseguentemente, le stesse considerazioni portano a ritenere l'insussistenza del nesso causale, rispetto alla condotta ascritta al convenuto, del danno patrimoniale connesso al mancato assolvimento di propri obblighi nei confronti dei fornitori e del danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell'immagine commerciale della società attrice nei confronti dei creditori medesimi. Se, infatti, pur in assenza della locazione commerciale, la società attrice non avrebbe comunque recuperato il credito, neppure può causalmente imputarsi alla medesima condotta del convenuto la condizione di illiquidità dell'attrice verso i fornitori e la perdita di credibilità e affidabilità commerciale della stessa. 8.In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda attorea deve essere respinta. 9.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M il Tribunale di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: -RIGETTA la domanda attorea; -### S.R.L. in liquidazione al pagamento in favore di ### delle spese di lite da liquidarsi nella somma complessiva di ### per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge. Si comunichi. ### 13.07.2022 Il giudice ###
ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato ma non infallibile: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.
N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.
Quanto ritieni utile questo strumento?
4.4/5 (20242 voti)
©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza
pagina generata in 0.971 secondi in data 21 maggio 2025 (IUG:DC-0B7A9D) - 389 utenti online