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TRIBUNALE DI ISERNIA

Sentenza n. 68/2025 del 03-03-2025

principi giuridici

1. La notifica della cartella di pagamento, in quanto atto prodromico all'esecuzione forzata e non integrante l'inizio della stessa, non è colpita dalla sanzione di nullità di cui all'art. 168 l.fall., anche se successiva alla pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo.

2. L'effetto liberatorio del concordato omologato della società debitrice principale non determina l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria assunta dai soci, né una esdebitazione parziale degli stessi ai sensi dell'art. 184 l.fall., qualora la società ammessa alla procedura concordataria sia una società a responsabilità limitata e non una società di persone.

3. In tema di fideiussione, la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. è valida, salvo che il fideiussore dimostri l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale e la riconducibilità della fideiussione specifica a tale condotta.

4. Il contratto autonomo di garanzia, a differenza della fideiussione, è svincolato dal rapporto obbligatorio principale, consentendo al garante di opporre al creditore esclusivamente l'exceptio doli generalis.

5. In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'escussione di quest'ultima determina la surrogazione del garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata volto a riacquisire risorse pubbliche, legittimando la riscossione esattoriale ex art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Opposizione a Precetto: Validità della Cartella Esattoriale e Obblighi dei Fideiussori nel Concordato Preventivo


La pronuncia in esame affronta un caso di opposizione a precetto sollevata da una società e dai suoi soci, in qualità di fideiussori, avverso alcune cartelle di pagamento emesse a seguito di un intervento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. La vicenda trae origine da un mutuo chirografario concesso ad una società, poi trasformatasi da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata, garantito da fideiussioni specifiche prestate dai soci illimitatamente responsabili e da altri soggetti. Successivamente, la società è stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale.
Gli opponenti contestavano la validità delle cartelle esattoriali, deducendo, in sintesi, la violazione dell'articolo 168 della Legge Fallimentare (L.F.) in quanto le somme richieste erano ricomprese nel piano concordatario, l'estensione degli effetti esdebitatori del concordato ai soci illimitatamente responsabili ai sensi dell'articolo 184 L.F., e la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa sulla libera concorrenza e per la presenza di clausole vessatorie.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione. In primo luogo, ha chiarito che la notifica di una cartella esattoriale, pur incorporando titolo esecutivo e precetto, non costituisce di per sé un atto di esecuzione e, pertanto, non rientra nel divieto di cui all'articolo 168 L.F. che impedisce l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore durante la procedura di concordato preventivo.
In secondo luogo, il giudice ha escluso che l'effetto liberatorio del concordato omologato della società debitrice principale si estenda automaticamente all'obbligazione fideiussoria assunta dai soci. Ha precisato che l'articolo 184, comma 2, L.F., che prevede l'efficacia esdebitatoria del concordato di una società di persone anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, non si applica nel caso in cui la società ammessa al concordato sia una società a responsabilità limitata, come nel caso di specie. La responsabilità dei soci, in quanto fideiussori, permane in ragione del regime societario esistente al momento della genesi del rapporto obbligatorio, precedente alla trasformazione della società.
Infine, il Tribunale ha ritenuto infondate le censure relative alla nullità delle fideiussioni. Ha affermato che la clausola di deroga all'articolo 1957 del Codice Civile, che prevede la decadenza del creditore dal diritto di agire contro il fideiussore se non agisce entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, è valida e legittima, trattandosi di una pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti. Inoltre, ha rilevato che gli opponenti non hanno fornito la prova di una condotta anticoncorrenziale da parte dell'istituto di credito né della riconducibilità della fideiussione specifica a tale condotta. Quanto alla clausola che estende la fideiussione all'obbligo di restituzione delle somme erogate in caso di invalidità delle obbligazioni garantite, il giudice l'ha qualificata come un contratto autonomo di garanzia, svincolato dal rapporto obbligatorio principale, e ha escluso la sussistenza di elementi per invocare l'exceptio doli generalis.
Il Tribunale ha concluso che la pretesa creditoria è legittima e che il creditore ha il diritto di agire esecutivamente nei confronti dei fideiussori.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

### 151/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA - Sezione unica - In composizione monocratica, in persona del dott. ### ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del ### di procedura civile vigente ha emesso la seguente SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. rg. 151/2019 tra le seguenti parti: ### - I.M.I.P. DI #### E ### S.R.L. (P.IVA ###), in persona dei legali rappresentanti p.t., sig.ra ### (c.f. ###) e ### (c.f. ###), quest'ultimo anche quale liquidatore della società; #### (c.f. ###); ### (c.f.  ###); ### (c.f.  ###); ### (c.f.  ###); ### (c.f.  ###); ### (c.f.  ###); tutti rappresentati e difesi, dall'avv. ### giusta procura in atti; - attori ### - ### S.P.A. (c.f. ### - P.I. ###), rappresentata e difesa dall'avv.  ### giusta procura in atti; ### - ### (c.f. ###) - convenuti nonché ### S.C.P.A. (c.f. ###), in persona del legale rappresentante p.t. e quale mandataria di ### S.p.A., già ### dell'### - ### rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura in atti; - terzo chiamato in causa ### opposizione a precetto (art. 615, 1°comma, c.p.c.).  ### da verbale di udienza del 23.05.2024. 
Motivi di fatto e di diritto della decisione. 
Il Tribunale ritiene, inoltre, che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542). 
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile: Con atto di citazione ritualmente notificato l'### - I.M.I.P. di #### e ### S.r.l., nonché, i signori ####### e ### in qualità di soci e coobbligati dell'impresa, hanno proposto opposizione avverso le cartelle di pagamento n. #### 56 000; n. #### 56 004; n. #### 56 008; n. #### 56 005; n. #### 56 007; n. #### 56 001 e n. #### 56 006, notificate loro da ### delle ### - ### S.P.A. per conto di ### - ### S.P.A. - quale gestore del ### di ### ex L. n. 662/96 - relative alle somme iscritte a ruolo 2018/### - ### coattive anno 2018, reso esecutivo in data ###, e chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di dichiarare la nullità della cartelle esattoriali. 
A sostegno della domanda hanno dedotto: - che in data ### è stata notificata, a mezzo ### all'### - I.M.I.P. di #### e ### S.r.l., in concordato preventivo, la cartella di pagamento N. #### 56 000 emessa da ### delle ### - ### relativa al ruolo 2018/### - ### coattive anno 2018, reso esecutivo in data ###, emesso da ### del ### - ### S.p.a., con la quale si è intimato il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, della somma di ### ; - che la stessa intimazione di pagamento, relativa al medesimo ruolo 2018/###, è stata notificata in pari data, sempre a mezzo ### anche al sig. ### in qualità di obbligato in solido e, successivamente, anche agli ulteriori coobbligati in solido (in particolare, in data ### è stata notificata alla sig.ra ### la cartella di pagamento #### 56 008 ed alla sig.ra ### la cartella di pagamento n. #### 56 005; in data ### è stata notificata alla sig.ra ### la cartella di pagamento n. #### 56 007; alla sig.ra ### la cartella di pagamento n. #### 56 001 e alla sig.ra ### la cartella di pagamento #### 56 006; - che le predette cartelle di pagamento contengono la medesima pretesa creditoria e si riferiscono al ruolo n. 2018/### - ### coattive anno 2018, reso esecutivo in data ###, emesso da ### del ### - ### S.p.a. e ricomprendono il medesimo dettaglio degli importi richiesti (“####av###7 ### recupero agevolaz. l. 662/96 comunicazione di surroga MCC a seguito di escussione di garanzia sull'operazione n. ###”); - che la pretesa creditoria di cui alle suddette cartelle si riferisce, invero, all'intervento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese relativo alla “posizione M.C. ###”, ovvero alla garanzia prestata in relazione al mutuo chirografario concesso dalla ### dell'### filiale di ### in data ###, alla ### - I.M.I.P. di #### e ### S.N.C., cui hanno offerto fideiussione specifica i soci illimitatamente responsabili della medesima, ### e ### nonché i sig.ri ######## - che in data ###, ovvero in epoca successiva alla sottoscrizione del mutuo chirografario e della correlata fideiussione, la società ### - I.M.I.P. di #### e ### ha effettuato la trasformazione da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata, giusto verbale di trasformazione sottoscritto al rogito del ### di ### in data ### (rep. 4925, racc.  4113); - che in data ###, l'### - I.M.I.P. di #### e ### S.r.l. ha presentato, dinanzi al Tribunale di ### domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 161, comma VI, l.f. (### 655/2016, omologato in data ###); - che le somme relative ai debiti maturati nei confronti della ### dell'### cui si è surrogata l'opposta ### del ### - ### S.p.a., sono ricomprese nel piano concordatario fra i crediti chirografari di cui è prevista la soddisfazione nella misura pari al 40%; - che, pertanto, la cartella di pagamento n. #### 56 000 notificata alla società opponente è da considerarsi nulla per violazione dell'art. 168 l.f., attesa l'anteriorità del credito intimato rispetto alla presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo; - che, parimenti, sono da considerarsi nulle le ulteriori cartelle notificate ai soci opponenti atteso che l'art. 184 l.f. estende la regola generale dell'esdebitazione generalizzata e incondizionata del debitore anche ai soci illimitatamente responsabili nelle società di persone e alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo (03.06.2015), la trasformazione della società da s.n.c. in s.r.l. (avvenuta in data ###) non si era ancora consolidata; - che, altresì, è da considerarsi nulla la fideiussione specifica n. 16175948 del 23.10.2013 sottoscritta dai soci-opponenti, per violazione della normativa sulla libera concorrenza attuata mediante la generalizzata adozione delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c.; - che, pertanto, le somme richieste nelle cartelle di pagamento impugnate non sono dovute né dalla società opponente, perché già inserite nel passivo concordatario, altrimenti ne conseguirebbe un'illegittima duplicazione del credito, né, tantomeno, dai soci-fideiussori, sia in attuazione del dettato normativo di cui al combinato disposto degli artt. 184 e 168 l.f. sia a causa della nullità della fideiussione all'epoca sottoscritta. 
Si è costituita in giudizio la ### - ### S.P.A. eccependo l'infondatezza delle avverse pretese e chiedendone il rigetto. 
In particolare, in via preliminare - atteso il tenore delle deduzioni di parte opponente - ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo, ### S.P.A.; nel merito, ha chiesto di accertare la consistenza del credito vantato dalla stessa nella misura indicata con l'intimazione di pagamento e della sua collocazione nell'ambito del concordato preventivo della ### S.R.L. con il privilegio generale previsto dalle disposizioni normative in materia di escussione della garanzia prestata ex lege dal ### di ### per le ### Si è costituita in giudizio, altresì, la ### S.C.P.A., quale mandataria di ### S.p.A., già ### dell'#### - ### la quale ha eccepito, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa in ragione dell'assoluta indeterminatezza della domanda, nonché, il proprio difetto di legittimazione passiva per effetto della surroga ex lege della ### nel merito contestato l'infondatezza delle avverse pretese chiedendone il rigetto. 
Con ordinanza del 06.12.19 il G.I. ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli impugnati. 
Nelle more del giudizio, in data ###, con Sentenza n. 1/23 emessa dal ### di ### è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'### - I.M.I.P. di #### e ### S.r.l. pertanto, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.04.23, il G.I. ha dichiarato l'interruzione del giudizio, concedendo termine di 90 giorni per la riassunzione. 
Con ricorso depositato in data ######## e ### hanno riassunto il giudizio in relazione al quale è stata fissata l'udienza di comparizione del 27.03.2024. 
La curatela ### non si è costituita per la prosecuzione del giudizio. 
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. all'udienza del 27.03.2024.  ### va dichiarata l'estinzione delle domande svolte dalla #### - in fallimento, atteso che la società, dopo l'interruzione del giudizio non si è costituita in giudizio e non ha riproposto la domanda inizialmente azionata dalla società in bonis. 
Ciò posto e venendo al merito, va rilevato che i ricorrenti in riassunzione hanno invocato la declaratoria di nullità delle cartelle di pagamento opposte deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 168 l.f., alla cui stregua, dalla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, e fino al momento in cui il relativo decreto di omologazione diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore. 
Tale norma assolve ad una duplice funzione: da un lato, preserva l'integrità giuridica del patrimonio dell'imprenditore, proteggendolo dalle possibili azioni pregiudizievoli dei creditori, dall'altro, assicura, come già detto, il rispetto del criterio di par condicio creditorum, nella prospettiva del possibile, successivo esito negativo del concordato. 
Gli effetti della cristallizzazione del passivo, ed il correlato divieto di azioni pregiudizievoli da parte dei creditori, trovano - pacificamente - applicazione anche ai crediti fiscali il cui presupposto impositivo sia sorto prima dell'apertura del concordato. Ne consegue che i crediti gestiti dell'agente della riscossione devono partecipare alle vicende della procedura concordataria secondo le regole ordinarie del concorso, e ciò ove anche gli stessi siano assistiti da un qualche titolo esecutivo. 
È dunque inammissibile ogni eventuale nuova azione posta in essere dall'ente impositore e/o dall'agente della riscossione, come pure diviene improcedibile ogni azione eventualmente pendente al momento dell'apertura del concorso. ###. 184, nel prevedere che il concordato sia obbligatorio per tutti i creditori anteriori, implica che non possa darsi l'ipotesi di un pagamento di debito concorsuale al di fuori dei casi e dei modi previsti dal sistema. Il divieto in esame trova applicazione, sotto il profilo soggettivo, anche ai crediti dell'erario sorti prima dell'apertura della procedura: all'Ufficio fiscale non è precluso tuttavia l'esercizio dei suoi poteri accertativi o sanzionatori, restando invece solo inibita la richiesta di pagamento (tramite il concessionario della riscossione) della somma iscritta a resto, cui il contribuente non può accedere, stante il citato divieto (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., 6 settembre 1990, n. 9201; 24427/2008). 
Tuttavia, deve altresì rilevarsi che la cartella esattoriale, quale atto che accorpa in sé le funzioni di titolo esecutivo e di precetto, non determina l'inizio della procedura esecutiva e pertanto non rientra nel divieto di cui all'art. 168 l.f., che impedisce solo le azioni proprie del processo di esecuzione e non anche qualsiasi iniziativa del creditore volta a realizzare, unilateralmente ed al di fuori della procedura concorsuale, il contenuto dell'obbligazione del debitore concordatario; ne consegue l'ammissibilità della notificazione della cartella anche dopo l'apertura del concordato preventivo (cfr. ex multis Cass. ###/2022). 
Sul punto la Suprema Corte ha recentemente affermato che “la cartella di pagamento incorpora in sé sia funzioni di titolo esecutivo, sia di precetto di pagamento ma non determina necessariamente l'inizio della procedura esecutiva, per cui non rientra nel divieto di cui all'art. 168 l. fall., che concerne l'improcedibilità delle procedure esecutive all'interno delle procedure concorsuali che, come noto (con l'eccezione dell'art. 51 l. fall.  quanto alla procedura concorsuale liquidatoria), non sono ammesse sui beni acquisiti all'attivo concorsuale; pertanto, deve ritenersi ammissibile la notificazione della cartella anche dopo l'apertura della procedura concorsuale e, in particolare, dopo l'apertura di una procedura concordataria (Cass., Sez. V, 25 ottobre 2022, n. ###), posto che l'accertamento del credito da parte dell'### finanziaria è condizione per la partecipazione della stessa alla procedura concorsuale (Cass., Sez. U., 15 marzo 2012, 4126; Cass., Sez. V, 6 novembre 2020, n. 24880; Cass., Sez. V, 4 aprile 2019, 9440) e la cartella costituisce strumento per l'accertamento del credito (Cass., Sez. V, 21 aprile 2022, n. 12759) o, comunque, per l'opponibilità dello stesso agli altri creditori” (cfr. Cass. 3014/2023). 
Alla luce di quanto sopra esposto il primo motivo di opposizione appare infondato, invero, l'intimazione di pagamento contenuta nella cartella di pagamento, non rappresentando un atto di esecuzione non può ritenersi colpita dalla sanzione di nullità di cui all'art. 168 l.f.. 
Risulta altresì infondato il secondo motivo di opposizione. 
Deve invero escludersi, a differenza di quanto sostenuto dagli opponenti, che l'effetto liberatorio del concordato omologato della società debitrice principale - rispetto alla quale gli odierni opponenti rivestono la qualità di soci e fideiussori - abbia determinato l'estinzione della obbligazione fideiussoria assunta dai medesimi opponenti o, comunque, una esdebitazione parziale degli stessi in ragione e nella misura concordata nella procedura concorsuale in ragione di quanto previsto dall'art. 184 l.f. 
Com'è noto la disposizione di cui all'articolo 184, comma 2, legge fall., ai sensi della quale il concordato di una società di persone ha efficacia esdebitatoria dei debiti sociali anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, opera anche quando per tali debiti i soci abbiano prestato fideiussione, in quanto la previsione secondo cui i creditori anteriori conservano i propri diritti contro i fideiussioni si riferisce a fideiussori terzi e non a fideiussori che siano anche soci, i quali invece soggiacciono alla responsabilità diretta, ancorché sussidiaria, per i debiti sociali. 
Nel caso in esame la richiamata previsione non può trovare applicazione. 
Ammessa alla procedura di concordato preventivo, prima, e destinataria della dichiarazione di fallimento, poi, è la ### e non anche la ### La richiamata previsione che estende il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive nei confronti dei soci illimitatamente responsabili trova infatti ragion d'essere nel regime di responsabilità dei soci che discende dal tipo societario prescelto. 
Nel caso in esame, come detto, ad essere stata assoggettata a procedura concorsuale è una società a responsabilità limitata, per la quale non trova applicazione la regola di cui all'art. 184, comma 2, LF. 
Il debito oggetto dell'intimazione di pagamento è riferito alla loro qualità di fideiussori della ### della quale i medesimi erano anche soci. 
Dopo la trasformazione della ### in ### i soci (e fideiussori) della prima continuano a rispondere in ragione del regime societario, sussistente al momento della genesi del rapporto obbligatorio precedente alla trasformazione, quindi illimitatamente, ma non godono del beneficio di cui all'art. 184 LF, atteso che è la ### ad essere stata prima ammessa alla procedura concordataria e successivamente dichiarata insolvente, non la ### La ratio del divieto di esecuzione individuale per i debiti oggetto del piano concordatario va infatti individuata nella necessità di assicurare la par condicio creditorium, tratto tipico delle procedure concorsuali, esigenza che nel caso in esame non viene in rilievo, poiché il patrimonio rispetto al quale va assicurata la concorsualità è quello della ### e non anche quello individuale dei soci. 
Sul punto appare doveroso ricordare come la giurisprudenza di legittimità abbia sottolineato che “l'orientamento del tutto prevalente e consolidato di questa Corte è nell'affermare che l'estensione dell'efficacia del concordato preventivo di una società ai soci illimitatamente responsabili, con il beneficio della cosiddetta loro "esdebitazione" (art. 184, comma secondo, legge fall.), opera solo nei casi in cui l'illimitata e solidale responsabilità derivi, dal tipo legale prescelto all'atto della costituzione della società per tutti i soci (come nella società in nome collettivo) o per una categoria di essi (come nella società in accomandita) e comporta anche l'assoggettabilità di detti soci al fallimento. Non si verifica, invece, quando la illimitata responsabilità sia ricollegata dalla legge a situazioni contingenti, quale quella dell'unico azionista, regolata dall'ordinamento in deroga al principio della esclusiva responsabilità della società di capitali (art. 2362 cod. civ.) e rispetto alla quale non è estensibile il fallimento della società. (Cass 4111/94; Cass 11275/92; Cass 3749/89; Cass. 9 dicembre 1976 n. 4577, Cass.19 novembre 1981 6151)” (cfr. Cass. civile sez. I, 08/02/2005, n.2532 che ha trovato conferma nella successiva giurisprudenza). 
Principio che può trovare applicazione anche nel caso di specie, atteso che il regime di responsabilità illimitata dei soci della ### ammessa al concordato preventivo prima e successivamente dichiarata fallita, non trova causa nel regime societario, che è quello della limitazione, ma da una circostanza contingente e ben determinata, quale l'essere il debito riferito ad una società di persone, successivamente trasformata in società di capitali. 
Tanto è vero che il fallimento non è stato dichiarato anche con riferimento ai soci, così come ad essere ammessa al concordato preventivo è una ### e non una ### La doglianza circa la natura vessatoria della clausola pattizia derogatoria dell'art. 1957 c.c., con la conseguente nullità della stessa, non è fondata per le ragioni che seguono. 
Detta clausola, contenuta nell'art. 6 del contratto di fideiussione stipulato in data ### (doc. 9 allegato all'atto di citazione) ed approvata specificatamente dai fideiussori ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c., contiene l'espressa deroga all'art. 1957 c.c., con la previsione che la garanzia prestata dalle parti attrici rimane integra fino alla soddisfazione del credito della banca (“i diritti della ### derivanti dalla presente fideiussione, restano integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che la stessa sia tenuta ad escutere il debitore o il/i fideiussore/fideiussori o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”). 
Ciò chiarito, occorre evidenziare preliminarmente che per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la decadenza del creditore dal diritto di pretende l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore o essere comunque derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente (Cass. 13078/2008), trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non contrasta con alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. n. 20306/2019; in termini, tra molte, Cass. n. 21867/2013 e Cass. n. 8839/2007). 
A fronte di una fideiussione specifica riproduttiva dello schema ### il garante - che invoca la nullità del negozio ai sensi degli artt. 2, comma 2, lett.  a) della l. n. 287 del 1990, in conformità con quanto statuito da Cass., S.U., 30 dicembre 2021, n. 41994 - è onerato dell'effettiva e concreta dimostrazione della sussistenza dell'elemento essenziale della nullità, ovvero l'intesa anticoncorrenziale, rappresentata dall'applicazione uniforme (e non occasionale) delle clausole contestate in una pluralità di rapporti contrattuali analoghi a quello contestato. 
Inoltre, in seguito alla dimostrata sussistenza di una intesta anticoncorrenziale concernente le fideiussioni specifiche, mutuando i principi recentemente espressi dalla S.C. (e precisamente da Cassazione civile sez. III, 03/05/2024, n. 12007, la quale, anch'essa confrontandosi con la problematica della sorte dei contratti a valle di una intesa anticoncorrenziale, si è posta nel medesimo solco della precedente Cass., S.U., 30 dicembre 2021, n. 41994), allorquando il singolo contratto sia stato stipulato da soggetti estranei alle intese vietate (e sanzionate), sarà necessaria la dimostrazione, anch'essa posta a carico del garante ex art. 2697 c.c., della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche; in mancanza di tale dimostrazione, va esclusa la ricorrenza della dedotta nullità ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE. 
Orbene, è agevole rilevare come, nel caso di specie, i fideiussori non abbiano adeguatamente allegato né dimostrato la condotta anticoncorrenziale, né la riconducibilità della fideiussione specifica oggetto di causa a tale condotta. 
La clausola di deroga all'art. 1957 c.c. è pienamente legittima, sia in quanto non affetta da nullità parziale lamentata con riguardo alla violazione delle norme antitrust, sia poiché la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione prevista dall'art. 1957 c.c. non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico e può quindi essere derogata dalle parti, sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente. 
Accertata, dunque, la validità delle clausole sottoscritte dagli attori, viene meno l'eccezione di nullità della deroga all'art. 1957 c.c., che avrebbe asseritamente condotto all'applicazione dell'articolo in parola con i termini decadenziali ivi contenuti. 
Quanto all'eccezione di vessatorietà della clausola di cui all'art. 8 del contratto di fideiussione in forza della quale “nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la presente fideiussione si intende, sin da ora, estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate dalla ### a favore del debitore” deve evidenziarsi che la stessa risulta regolarmente sottoscritta, come confermato dalla documentazione prodotta in atti. 
Orbene, in riferimento alla garanzia prestata dagli attori, va rilevato che il contratto qualificato come fideiussione, al di là della terminologia utilizzata, in realtà non può essere in alcun modo qualificato come fideiussione, ma deve essere più correttamente qualificato come vero e proprio contratto autonomo di garanzia. Infatti, dal testo contrattuale appare chiaramente che le parti abbiano inteso non semplicemente creare una garanzia fideiussoria a prima richiesta, ma un'obbligazione autonoma dei garanti del tutto svincolata dalle obbligazioni assunte dalla società. 
Dalla qualificazione della garanzia di cui si tratta in termini di autonomia deriva che l'unica eccezione che avrebbero potuto proporre i garanti è la cosiddetta exceptio doli generalis, che ha ad oggetto la condotta abusiva o fraudolenta di chi, avvalendosi di un diritto di cui chiede la tutela giudiziale, tace, nella prospettazione della fattispecie controversa, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto fatto valere e aventi forza modificativa o estintiva ovvero esercita il diritto per assicurarsi uno scopo vietato dall'ordinamento - come nell'ipotesi di nullità del rapporto fondamentale per contrarietà a norme imperative o illiceità della sua causa e in cui il patto di garanzia autonoma sia stato stipulato proprio allo scopo di assicurarsi il risultato vietato dall'ordinamento (tra le altre, si veda Cass. sent.  n. 5044/09). 
Nel caso di specie, emerge in modo chiaro la volontà delle parti di disancorare la garanzia dal rapporto obbligatorio principale, inibendo al garante di poter muovere eccezioni afferenti tale rapporto per evitare l'adempimento dell'obbligazione assunta. 
Tale previsione, con la quale si sancisce l'obbligo di pagamento del fideiussore pur in presenza dell'invalidità del rapporto garantito, rende manifesta la deroga rispetto al regime proprio della fideiussione codicistica, improntato al principio dell'accessorietà dell'obbligazione del garante e consacrata nella disposizione di cui all'art. 1939 c.c., secondo cui la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale. 
Di conseguenza, la contestazione sollevata dalle parti attrici in merito alla validità della deroga appare infondata. 
Va inoltre rilevato che non vi è alcuna prova nel caso in esame che le clausole siano frutto di intesa anticoncorrenziale e che in essa trovino la loro causa. 
Ugualmente infondata è il motivo di opposizione con il quale si assume la nullità delle cartelle esattoriali per difetto di un titolo esecutivo. 
Sul punto va evidenziato come secondo un consolidato indirizzo interpretativo “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di ### determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ex art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999” (Cass., sez. 3, 16/01/2023, n. 1005; Cass., sez. 1, 09/03/2020, n. 6508). 
La giurisprudenza di legittimità ha avuto altresì modo di precisare come “la norma dell'art. 8-bis legge n. 33/2015 non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa, ma piuttosto come disposizione solo ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente» (Cass., sez. 1, 31/05/2019, n. 14915). 
Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998: posto in specie che le più «diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario», senza che emergano - in punto di privilegio, in particolare - delle «ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste» (cfr., in specie, Cass., sez. 1, 30/01/2019, n. 2664)” (cfr. Cass., sez. 3, 9657/2024). 
Nella medesima pronuncia si precisa altresì, con riferimento al privilegio di cui all'art. 9 comma 5, d.lgs. n. 123/98, che “in tutti i casi in cui divenga operativo il sistema di «revoca» e «restituzione» previsto dalla norma, si tratta comunque di assorbire, di «recuperare» il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello «sviluppo delle attività produttive» (cfr. Cass., sez. 1, 20/09/2017, n. 21841); in tutti i casi si tratta di procurare la provvista per lo svolgimento di ulteriori e futuri sostegni allo sviluppo delle attività produttive, secondo quanto significativamente dispone il comma 6 del medesimo art. 9 («le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10 comma 2»; cfr., Cass., sez. 1, 24/08/2015, n. 17111; Cass., sez. 1, 20/04/2018, n. 9926)”. 
In conclusione, stante l'infondatezza dei motivi di opposizione per le ragioni in precedenza illustrate deve ritenersi che il precetto notificato (cartella esattoriale) sia valido e che il creditore abbia diritto di agire esecutivamente nei confronti dei fideiussori. 
Le spese del presente giudizio saranno regolate in base al principio di soccombenza e saranno liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014.  ### rito, dichiara l'estinzione del giudizio relativamente alle domande poste da ### nel merito: - rigetta le domande svolte da ### (c.f.  ###); ### (c.f. ###); ### (c.f. ###); #### (c.f. ###); ### (c.f.  ###); ### (c.f. ###) contro le parti convenute.  - ### le parti attrici soccombenti, ### (c.f.  ###); ### (c.f. ###); ### (c.f. ###); #### (c.f. ###); ### (c.f.  ###); ###c.f. ###), in solido e in parti uguali, alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti resistenti costituite, ### - ### S.P.A. e #### S.C.P.A., che liquida, in ### per compensi e spese generali, oltre IVA e CPA come per legge ove dovuti, per ciascuna parte vittoriosa.  ### 3/3/2025 Il giudice ### 

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