TRIBUNALE DI ISERNIA
Sentenza n. 68/2025 del 03-03-2025
principi giuridici
1. La notifica della cartella di pagamento, in quanto atto prodromico all'esecuzione forzata e non integrante l'inizio della stessa, non è colpita dalla sanzione di nullità di cui all'art. 168 l.fall., anche se successiva alla pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo.
2. L'effetto liberatorio del concordato omologato della società debitrice principale non determina l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria assunta dai soci, né una esdebitazione parziale degli stessi ai sensi dell'art. 184 l.fall., qualora la società ammessa alla procedura concordataria sia una società a responsabilità limitata e non una società di persone.
3. In tema di fideiussione, la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. è valida, salvo che il fideiussore dimostri l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale e la riconducibilità della fideiussione specifica a tale condotta.
4. Il contratto autonomo di garanzia, a differenza della fideiussione, è svincolato dal rapporto obbligatorio principale, consentendo al garante di opporre al creditore esclusivamente l'exceptio doli generalis.
5. In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'escussione di quest'ultima determina la surrogazione del garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata volto a riacquisire risorse pubbliche, legittimando la riscossione esattoriale ex art. 17 d.lgs. n. 46 del 1999.
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testo integrale
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sintesi e commento
Opposizione a Precetto: Validità della Cartella Esattoriale e Obblighi dei Fideiussori nel Concordato Preventivo
La pronuncia in esame affronta un caso di opposizione a precetto sollevata da una società e dai suoi soci, in qualità di fideiussori, avverso alcune cartelle di pagamento emesse a seguito di un intervento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. La vicenda trae origine da un mutuo chirografario concesso ad una società, poi trasformatasi da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata, garantito da fideiussioni specifiche prestate dai soci illimitatamente responsabili e da altri soggetti. Successivamente, la società è stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale.
Gli opponenti contestavano la validità delle cartelle esattoriali, deducendo, in sintesi, la violazione dell'articolo 168 della Legge Fallimentare (L.F.) in quanto le somme richieste erano ricomprese nel piano concordatario, l'estensione degli effetti esdebitatori del concordato ai soci illimitatamente responsabili ai sensi dell'articolo 184 L.F., e la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa sulla libera concorrenza e per la presenza di clausole vessatorie.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione. In primo luogo, ha chiarito che la notifica di una cartella esattoriale, pur incorporando titolo esecutivo e precetto, non costituisce di per sé un atto di esecuzione e, pertanto, non rientra nel divieto di cui all'articolo 168 L.F. che impedisce l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore durante la procedura di concordato preventivo.
In secondo luogo, il giudice ha escluso che l'effetto liberatorio del concordato omologato della società debitrice principale si estenda automaticamente all'obbligazione fideiussoria assunta dai soci. Ha precisato che l'articolo 184, comma 2, L.F., che prevede l'efficacia esdebitatoria del concordato di una società di persone anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, non si applica nel caso in cui la società ammessa al concordato sia una società a responsabilità limitata, come nel caso di specie. La responsabilità dei soci, in quanto fideiussori, permane in ragione del regime societario esistente al momento della genesi del rapporto obbligatorio, precedente alla trasformazione della società.
Infine, il Tribunale ha ritenuto infondate le censure relative alla nullità delle fideiussioni. Ha affermato che la clausola di deroga all'articolo 1957 del Codice Civile, che prevede la decadenza del creditore dal diritto di agire contro il fideiussore se non agisce entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, è valida e legittima, trattandosi di una pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti. Inoltre, ha rilevato che gli opponenti non hanno fornito la prova di una condotta anticoncorrenziale da parte dell'istituto di credito né della riconducibilità della fideiussione specifica a tale condotta. Quanto alla clausola che estende la fideiussione all'obbligo di restituzione delle somme erogate in caso di invalidità delle obbligazioni garantite, il giudice l'ha qualificata come un contratto autonomo di garanzia, svincolato dal rapporto obbligatorio principale, e ha escluso la sussistenza di elementi per invocare l'exceptio doli generalis.
Il Tribunale ha concluso che la pretesa creditoria è legittima e che il creditore ha il diritto di agire esecutivamente nei confronti dei fideiussori.
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