blog dirittopratico

3.659.295
documenti generati

v5.31
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


ATTENZIONE: 2 provvedimenti con gli stessi estremi!

TRIBUNALE DI MARSALA

Sentenza n. 211/2023 del 28-03-2023

principi giuridici

La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (direttiva 1999/70/CE) osta a una normativa nazionale che riservi al solo personale docente a tempo indeterminato il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, negandola al personale docente a tempo determinato, in assenza di ragioni oggettive che giustifichino la disparità di trattamento, atteso che entrambi svolgono le stesse mansioni e hanno il diritto-dovere di svolgere la medesima attività di aggiornamento e qualificazione professionale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Carta Docente Estesa ai Precari: Un'Analisi della Pronuncia del Tribunale di Marsala


La sentenza in commento affronta la questione dell'estensione del beneficio economico della cosiddetta "Carta Docente" anche al personale scolastico non di ruolo. La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un gruppo di docenti precari che lamentavano la mancata attribuzione della somma annuale di 500 euro, destinata all'aggiornamento e alla formazione professionale, prevista dalla legge n. 107/2015 (la "Buona Scuola") per i soli docenti di ruolo. I ricorrenti contestavano la legittimità di tale esclusione, ritenendola discriminatoria e in violazione di principi costituzionali e del diritto comunitario.
Il Ministero dell'Istruzione si è difeso eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la materia rientrasse nella competenza del giudice amministrativo. Nel merito, l'amministrazione ha argomentato che la Carta Docente fosse destinata a compensare la maggiore gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio è divenuta attività funzionale obbligatoria, strutturale e permanente.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione, affermando la competenza del giudice ordinario in quanto la controversia verteva sulla sussistenza del diritto soggettivo dei docenti precari all'erogazione del beneficio economico, e non sulla legittimità degli atti amministrativi che ne disciplinavano l'utilizzo.
Nel merito, il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le doglianze dei docenti precari. Il giudice ha richiamato la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, che vieta trattamenti meno favorevoli per i lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Il Tribunale ha evidenziato come la Corte di Giustizia dell'Unione Europea abbia costantemente precisato che il principio di non discriminazione richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato.
Il Tribunale ha rilevato che i docenti precari rientrano nella nozione di "lavoratori a tempo determinato" e che il beneficio previsto dalla legge n. 107/2015 rientra tra le "condizioni di impiego" ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro. Inoltre, ha sottolineato come la situazione dei docenti precari sia comparabile a quella dei docenti di ruolo, in quanto entrambi svolgono le stesse mansioni e hanno il diritto-dovere di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.
Il Tribunale ha ritenuto che la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti precari non sia giustificata da ragioni oggettive, in quanto collide con l'esigenza del sistema scolastico di garantire a tutto il personale docente un adeguato livello di aggiornamento professionale e di formazione, al fine di assicurare la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
Per l'effetto, il Tribunale ha accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti all'assegnazione della Carta Docente per gli anni scolastici specificatamente individuati nel ricorso, condannando il Ministero dell'Istruzione alla corresponsione delle somme dovute. Il Tribunale ha compensato integralmente le spese di lite, in considerazione dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci in materia e della complessità della questione trattata.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE e #### n. r.g. 229/2023 Oggi 28 marzo 2023 alle ore 9.25, innanzi al ### sono comparsi: ### e altri l'avv. ### anche in sostituzione degli avvocati #### e Cappello; nessuno per il ###'#####. ### discute la causa riportandosi al contenuto del ricorso e chiede che la stessa venga decisa insistendo per la distrazione delle spese. 
Dichiara di rinunciare alla lettura del dispositivo in udienza.  ### dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE E ### in composizione monocratica, nella persona del giudice ### all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 429 c.p.c.) la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 229/2023 del ### vertente TRA ### (C.F. ###), ### (C.F.  ###), ### (C.F. ###), ### FIUME (C.F. ###), ### (C.F.  ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### MARGIOTTA (C.F. ###), ### (C.F.  ###), ### (C.F. ###), rappresentati e difesi dagli avvocati ### (###) e ### (###) per procura in atti RICORRENTE CONTRO MINISTERO DEL### (C.F. ###), in persona del ### pro tempore e ### - #### (C.F. ###), in persona del dirigente pro tempore, rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal dott. ### funzionario ministeriale in servizio presso l'### territoriale per la provincia di ### (###) ###: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado * * * Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede: 1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti all'assegnazione della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici specificatamente individuati nel ricorso, escluso l'anno scolastico 2015/2016 per il solo ricorrente ### ed escluso l'anno scolastico 2016/2017 per i ricorrenti #### e ### 2) per l'effetto, condanna il Ministero dell'### in persona del ### pro tempore, alla corresponsione in favore dei ricorrenti della c.d. carta docenti per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015; 3) compensa integralmente le spese di lite.  MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorrenti indicati in epigrafe lamentano di non aver potuto usufruire, in quanto docenti a tempo determinato, dell'erogazione della somma annua di ### di cui all'art.  1, comma 121 e ss., della l. n. 107/2015 (c.d. ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado); hanno esposto che il D.P.C.M. del 23.09.2015, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 122, della l. n. 107/2015, individua quali destinatari della suddetta somma i soli “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le ### scolastiche statali” e non anche i docenti a tempo determinato; hanno contestato la legittimità di tale esclusione, denunciando la violazione degli artt. 2, 3, 35 e 97 Cost., delle clausole 4 e 6 allegate alla direttiva 1999/70/CE, dell'art.  25 del D.lgs. n. 81/2015 e dell'art. 2 del D.L. n. 22/2020, chiedendo quindi, di condannare le amministrazioni resistenti al pagamento delle relative somme.  ### dell'### e l'### per la ### con memoria difensiva tempestivamente depositata, hanno contestato la fondatezza del ricorso ed eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione dell'### In assenza di attività istruttoria, la causa è stata discussa all'odierna udienza. 
Preliminarmente, è da ritenersi infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte resistente. 
Invero, nel pubblico impiego cd. privatizzato la giurisdizione spetta, in via generale, al giudice ordinario, e, solo in presenza di controversie afferenti a procedure concorsuali ovvero ad atti di macro-organizzazione, al giudice amministrativo (cfr., da ultimo, ### Stato, sez. VI, 18.4.2016, n. 1541).  ### le linee guida tracciate dalle ### della Suprema Corte di Cassazione, (Cass., sez. unite, 25840/2016) ai fini del riparto di giurisdizione occorre verificare, al di là del tenore delle conclusioni rassegnate (altrimenti il ### competente sarebbe scelto dalle parti in base al petitum formale) se, alla luce della prospettazione complessiva, il bene della vita che i ricorrenti chiedono di conseguire, discenda direttamente da una norma di fonte primaria (o anche subprimaria), rispetto alla quale atti amministrativi generali adottati dalla P.A. in senso eventualmente contrario costituiscano meri ostacoli da disapplicare, oppure possa essere ottenuto solo annullando/modificando l'atto a contenuto generale/normativo adottato dalla P.A. Nel primo caso, la situazione giuridica soggettiva vantata dall'interessato è di pieno diritto e sussiste la giurisdizione del ### ordinario, mentre nel secondo è di interesse legittimo e sussiste la giurisdizione del ### amministrativo. 
Nel caso concreto, avuto riguardo al petitum in senso sostanziale, i ricorrenti chiedono di accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti stessi ad usufruire del beneficio economico di ### annui, tramite la “### elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici analiticamente indicati in ricorso; e per l'effetto condannare l'amministrazione resistente al riconoscimento del beneficio stesso. 
Così posta la domanda, non pare in dubbio che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario, atteso che la questione giuridica controversa non attiene alla legittimità dei parametri adottati né all'utilizzo degli stessi da parte della P.A. ma unicamente alla sussistenza del diritto della docente, assunta a tempo determinato, alla erogazione dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 a fini di formazione professionale, nella concreta attuazione delle fonti di disciplina della materia: in tali termini qualificata, la posizione giuridica controversa è di diritto soggettivo e rimane attratta alla giurisdizione di questo giudicante. 
Il ricorso è fondato. 
Si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza del Tribunale di Marsala resa nell'ambito del giudizio n. 1285/2022. 
Il thema decidendum sottoposto dai docenti a questo Tribunale consiste nel verificare se l'art. 1 comma 121, della l. n. 107/2015 - nel menzionare solo i docenti di ruolo tra i destinatari della c.d. ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente - sia conforme o meno alla regola prevista dalla clausola n. 4, par. 1, dell'### allegato alla ### 1999/70/CE secondo cui “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. 
Tale norma, come noto, trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (cfr. ordinanza del 22 marzo 2018, ###éndez, C-315/17, punto 38 e giurisprudenza ivi citata) ed è applicabile anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (cfr. ordinanza del 22 marzo 2018, ###éndez, C-315/17, punto 39). 
La Corte di Giustizia dell'### ha costantemente precisato che il principio di non discriminazione richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (cfr. sentenza del 5 giugno 2018, ### C-574/16, EU:C:2018:390, punto 46). A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili (sentenza del 5 giugno 2018, ### C-574/16, EU:C:2018:390, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). La Corte ha inoltre precisato che, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, ### C-574/16, punto 48). 
È stato, inoltre, affermato che la nozione di “ragioni oggettive” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, ### C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 
Ciò premesso in punto di diritto, va in primo luogo rilevato che i ricorrenti rientrano nella nozione di “lavoratori a tempo determinato”, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro: invero, i suddetti sono stati assunti dal Ministero dell'### in qualità di docenti e hanno prestato attività lavorativa nel corso degli anni scolastici specificatamente individuati nel ricorso (cfr. documentazione in atti). 
Il beneficio previsto dall'art. art. 1 comma 121, della l. n. 107/2015, a prescindere dalla natura retributiva o meno, va poi considerato come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. La Corte di Giustizia dell'### ha infatti precisato che “(…) risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. (…) Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. 
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. (…) La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»” (cfr. ordinanza del 18 maggio 2022, C. 450/2021, punti 35 ss). 
Inoltre, la situazione dei ricorrenti risulta comparabile - dal punto di vista della natura del lavoro, delle condizioni di formazione e delle competenze professionali richieste - con quella di docenti assunti a tempo indeterminato: entrambi svolgono le stesse mansioni ed entrambi hanno il diritto-obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali. 
Esiste, pertanto, una differenza di trattamento tra i docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal Ministero nell'ambito di rapporti a tempo determinato: la formazione dei primi - anche se in “posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati” (art. 3 del D.P.C.M. del 2016) - è sostenuta sotto il profilo economico dalla parte datoriale con l'erogazione della ### elettronica; i docenti a tempo determinato, pur avendo un eguale diritto dovere di aggiornarsi e formarsi, non risultano, invece, destinatari di alcun sostegno economico. 
La differenziazione di cui è causa collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti (cfr. ### Stato, sent.  1842/2022).  ### disparità di trattamento non sembra in alcun modo giustificata; né pare potersi sostenere l'assunto del convenuto Ministero secondo cui la ### del docente sarebbe uno strumento per compensare la “maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo per i quali la formazione in servizio è divenuta adesso attività funzionale obbligatoria, strutturale e permanente” atteso che la ### è erogata - per lo stesso valore nominale - ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. 
Sicché, è stato affermato che paradossalmente “a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della ### e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (cfr. ### Stato n. 1842/2022). 
Del resto, l'esclusione tra i destinatari della ### dei docenti a tempo determinato appare irragionevole anche alla luce del dettato di cui all'art. 282 del D.lgs. n. 297/94, all'art. 28 del C.C.N.L. del ### del 4 agosto 1995 e agli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del Comparto scuola del 27 novembre 2007. 
Dalla lettura di tali norme emerge che la formazione costituisce un diritto e dovere del personale docente e che il Ministero è tenuto a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscono la formazione non solo al personale a tempo indeterminato ma anche a quello a tempo indeterminato: l'art. 282, comma 1, del D.lgs. 297/1994, invero, prevede che “### è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didatticopedagogica”; l'articolo 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 4 agosto 1995, dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto; l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, prevede, al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. 
Anche l'art. 2 del D.L. n. 22/2020, senza introdurre alcuna distinzione in ordine alla natura del rapporto, stabilisce che “il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche belle modalità a distanza, utilizzando… per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”. 
Va da ultimo evidenziato che la Corte di Giustizia dell'### escludendo in un caso analogo la sussistenza di “ragioni oggettive”, ha recentemente statuito che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 ### all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica” (cfr. ordinanza del 18 maggio 2022). 
Alla luce di queste indicazioni, va rilevato che nella specie i ricorrenti hanno svolto un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo. ### non ha né allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni dei ricorrenti a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica. In tal senso, non rileverebbe neanche il fatto che le supplenze siano state svolte in mancanza di specifico titolo di specializzazione per il posto di sostegno perché il titolo, sotto questo aspetto, è un elemento formale inidoneo ad incidere sul contenuto effettivo della prestazione. 
Chiarito che le supplenze svolte, su posto normale o su posto di sostegno, si sono protratte in maniera (pressoché) costante fino al termine delle attività didattiche, connotandosi per intensa frequenza e continuità, non è dato dubitare della piena assimilabilità della posizione dei ricorrenti a quella dei docenti assunti a tempo indeterminato. 
Ciò posto, la domanda dei ricorrenti deve essere accolta. 
Deve altresì accogliersi l'eccezione del MI volta ad escludere l'anno scolastico 2016/2017 per i ricorrenti #### e ### mentre l'anno scolastico 2015/2016 solo per ### stante l'intervenuta prescrizione. 
Accertato il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio svolti in virtù dei contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti e indicati in ricorso, il MI va condannato all'adozione delle attività necessarie a consentire ai ricorrenti il pieno di godimento del beneficio medesimo. 
Discende dalle superiori assorbenti considerazioni che i ricorrenti hanno diritto ad usufruire del beneficio economico di ### annui tramite la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107. 
Atteso che dalla documentazione in atti emerge pacificamente che i ricorrenti abbiano prestato attività di docenza a tempo determinato negli anni scolastici sopra indicati l'amministrazione convenuta va dunque condannata alla corresponsione in loro favore della c.d. carta docenti e ciò al fine di sostenerne la formazione.  ### di orientamenti giurisprudenziali non univoci in materia e la complessità della questione trattata giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite. 
Marsala, 28/3/2023 ### -### presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal ### in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44. 
RG n. 229/2023

TRIBUNALE DI MARSALA

Sentenza n. 211/2023 del 29-03-2023

principi giuridici

1. Nel giudizio di opposizione all'esecuzione fondata su titolo esecutivo giudiziale, sono ammissibili esclusivamente le contestazioni relative a fatti posteriori alla formazione del titolo, precludendosi ogni controllo sulla legittimità o fondatezza del provvedimento stesso al di fuori delle impugnazioni tipiche.

2. Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, l'atto introduttivo del giudizio di merito deve contenere motivi di opposizione coincidenti con quelli proposti nella fase sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione, salva la facoltà dell'opponente di rinunciare ad uno o più dei motivi originariamente proposti. L'introduzione di nuovi motivi di opposizione nella fase di merito determina l'inammissibilità degli stessi.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Opposizione all'Esecuzione: Inammissibilità per Contestazioni Precedenti al Titolo Esecutivo Giudiziale


La pronuncia in commento affronta un caso di opposizione all'esecuzione promossa avverso un atto di precetto fondato su un decreto ingiuntivo divenuto definitivo. La parte opponente contestava l'esecuzione eccependo l'usurarietà dei tassi di interesse applicati, l'indebita capitalizzazione trimestrale, la nullità della commissione di massimo scoperto e l'invalidità della fideiussione. L'opposta, creditrice procedente, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione, sostenendo che le contestazioni sollevate riguardavano fatti anteriori alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, ovvero il decreto ingiuntivo non opposto.
Il Tribunale ha accolto l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla creditrice. I giudici hanno richiamato il principio consolidato secondo cui, nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione fondata su un titolo esecutivo di natura giurisdizionale, possono essere fatti valere esclusivamente fatti successivi alla formazione del titolo stesso. Non è ammissibile, in tale sede, rimettere in discussione la legittimità e la fondatezza del provvedimento giudiziale, che avrebbe dovuto essere impugnato nelle forme e nei termini previsti dalla legge. Nel caso di specie, le contestazioni relative ai tassi di interesse, alla capitalizzazione e alla commissione di massimo scoperto si riferivano a circostanze preesistenti all'emissione del decreto ingiuntivo, e pertanto non potevano essere sollevate in sede di opposizione all'esecuzione.
Il Tribunale ha inoltre dichiarato inammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, rilevando che tale eccezione era stata formulata per la prima volta nel giudizio di merito, e non era stata dedotta nella fase sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione. I giudici hanno evidenziato il necessario collegamento tra le due fasi del processo di opposizione, sottolineando che i motivi di opposizione dedotti nel giudizio di merito devono coincidere con quelli proposti nel ricorso introduttivo della fase dinanzi al giudice dell'esecuzione. È consentito all'opponente rinunciare a uno o più dei motivi originari, ma non è ammissibile introdurre motivi nuovi nella fase di merito.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Marsala SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Marsala, ### civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2686/2021 R.G.  promossa da ### 1 ### S.R.L., e per essa, quale mandataria, ### S.P.A. (CF ###), rappresentata e difesa dall'avv. #### contro ### (CF ###), rappresentata e difesa dall'avv. ###### per parte attrice opposta: in via istruttoria per l'ammissione delle prove indicate nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183 n°2 cpc e per il rigetto delle prove avversarie per i motivi dedotti nella memoria ex art. 183 n°3 cpc. e nel merito per l'accoglimento delle domane formulate nell'atto di citazione e nelle memorie ex art. 183 cpc. ritualmente depositate e per il rigetto delle domande avversarie con vittoria di spese e competenze; per parte convenuta opponente: insiste nell'ammissione delle richieste istruttorie dedotte con la memoria n. 2 ex art. 183, 6° comma c.p.c. del 14/9/2022, ritenuta l'ammissibilità e rilevanza ai fini del decidere. Chiede pertanto che la causa abbia prosecuzione in fase istruttoria per l'espletamento dei mezzi di prova, previa ammissione del Giudice. In subordine, la convenuta ### precisa le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta del 25/3/2022 ed ulteriori atti di causa che devono intendersi qui integralmente trascritti. 
Compensare le spese di lite inter partes avuto riguardo alla buona fede della convenuta e non strumentalità dell'opposizione proposta ex art. 615 c.p.c.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il #### 1 ### s.r.l. ha convenuto in giudizio ### introducendo il giudizio di merito relativo all'opposizione all'esecuzione già pag. 2/5 proposta dalla convenuta ### dinanzi al giudice dell'esecuzione - e definita nella fase cautelare con la sospensione dell'esecuzione presso terzi avviata dalla medesima odierna parte attrice e iscritta al 262/2021 RGE - e chiedendo che venga rigettata l'avversa opposizione e accertato il proprio diritto di agire in via esecutiva in forza dell'atto di precetto notificato il ###, fondato sul decreto ingiuntivo n. 1109/1991 emesso dal Tribunale di Marsala in data ### e non opposto. 
Al cospetto della prospettazione difensiva articolata dalla parte opponente in punto di usurarietà dei tassi di interesse, indebita capitalizzazione trimestrale, nullità della commissione di massimo scoperto, omessa specificazione delle somme oggetto dell'intimazione di pagamento e invalidità della fideiussione, ### 1 ### s.r.l. ha contestato le avverse doglianze sul rilievo assorbente della definitività del decreto ingiuntivo e della inammissibilità, nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione, di eccezioni inerenti a fatti estintiti o impeditivi anteriori alla formazione del titolo esecutivo. Ha contestato, comunque, partitamente nel merito le avverse doglianze, in quanto infondate in fatto e diritto. 
Con comparsa di risposta dd. 25.3.2022 si è costituita in giudizio ### reiterando le doglianze avanzate nell'ambito del ricorso in opposizione all'esecuzione, con particolare riguardo alla ritenuta usurarietà degli interessi applicati, “capitalizzazione trimestrale e l'ulteriore commissione dello 0,250% sul massimo scoperto trimestrale, eseguiti anch'essi secondo computo anatocistico oggi illegittimo”, invalidità del contratto di fideiussione. 
Ha eccepito, inoltre, la prescrizione del credito della controparte per ciò che concerne gli interessi convenzionali antecedenti all'ultimo quinquennio. 
Ha asserito, infine, di “non rammenta### (dopo oltre 31 anni) il rilascio di garanzie fideiussorie e permanendo il dubbio sia in ordine al rilascio al ### di ### che alla loro forma e natura”, proponendo al riguardo istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. 
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in accoglimento dell'opposizione, venga accertata l'inesistenza del diritto della controparte di agire in via esecutiva. 
Esaurita la fase istruttoria all'esito dell'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.  ***  ### è inammissibile, per le ragioni di seguito precisate e che hanno indotto a ritenere irrilevanti le istanze istruttorie formulate dall'opponente - oltreché, per ciò che concerne l'istanza di acquisizione d'ufficio del fascicolo relativo al procedimento monitorio da cui è scaturito il titolo esecutivo giudiziale posto a fondamento dell'espropriazione forzata, inammissibili in forza del principio dispositivo che, come noto, caratterizza il processo civile. 
Invero, le contestazioni formulate da ### attengono alla ritenuta usurarietà dei tassi di interesse, al regime di capitalizzazione del finanziamento da cui scaturisce il credito oggetto di causa e pag. 3/5 alla indebita applicazione della commissione di massimo scoperto (oltreché alla eccepita prescrizione di una parte del credito azionato, che sarà esaminata di seguito). Tali aspetti attengono, tutti, a profili di fatto anteriori alla formazione del titolo esecutivo giudiziale costituito dal decreto ingiuntivo 1109/1991 emesso dal Tribunale di Marsala in data ### e coperto dal giudicato in quanto non opposto. 
A tal riguardo, viene in considerazione il noto principio di diritto secondo cui “con l'opposizione all'esecuzione forzata fondata su un titolo esecutivo giurisdizionale possono farsi valere soltanto i fatti posteriori alla formazione del provvedimento costituente titolo esecutivo, non essendo ammissibile un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento stesso fuori dell'impugnazione tipica e del procedimento che ad essa consegue” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21293 del 14/10/2011, Rv. 619969 - 01, secondo cui “la medesima esigenza, invece, non si riscontra allorché l'esecuzione forzata sia basata su un titolo di natura contrattuale: in tal caso, pertanto, il debitore può contrastare la pretesa esecutiva del creditore con la stessa pienezza dei mezzi di difesa consentita nei confronti di una domanda di condanna o di accertamento del debito, e il giudice dell'opposizione può rilevare d'ufficio non solo l'inesistenza, ma anche la nullità del titolo esecutivo nel suo complesso o in singole sue parti, non vigendo in materia il principio processuale della conversione dei vizi della sentenza in mezzi di impugnazione”).   Invero, nel giudizio di opposizione a precetto basato su decreto ingiuntivo “debbono essere fatte valere mediante opposizione al decreto le ragioni di nullità del decreto stesso, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12251 del 25/05/2007, Rv. 598119 - 01). 
Ciò considerato sul piano generale, appare evidente nel caso in esame che le contestazioni articolate dalla parte opponente attengono a circostanze già sussistenti al momento dell'emissione dell'ingiunzione. 
In conclusione, considerato che “nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22402 del 05/09/2008, Rv.  604683 - 01) e non ravvisandosi in parte qua contestazioni sull'esistenza del titolo esecutivo ovvero su fatti modificativi o estintivi del credito successivi alla formazione del titolo, le doglianze articolate dall'opponente con esclusivo riguardo al contenuto decisorio del decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'espropriazione forzata devono essere dichiarate inammissibili. 
Va altresì dichiarata inammissibile l'eccezione di prescrizione per l'assorbente ragione che tale eccezione è stata formulata soltanto in sede di costituzione nel giudizio di merito, ma non era stata dedotta dinanzi al giudice dell'esecuzione nell'ambito del ricorso introduttivo dell'opposizione all'esecuzione.  pag. 4/5 Tale conclusione affonda le radici nel necessario collegamento tra le due fasi in cui si articola il processo di opposizione - tanto all'esecuzione quanto agli atti esecutivi - e il successivo ed eventuale giudizio di merito. 
Il carattere necessariamente bifasico delle opposizioni esecutive è stato sottolineato nella sentenza 2490/2016, ove la Corte di Cassazione ha affermato che “va, in proposito, qui ribadito che la riforma attuata con la L. n. 52 del 2006, innovando rispetto al passato, ha rimodulato il giudizio di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi introdotto dopo l'inizio dell'esecuzione configurandone una struttura bifasica. Si prevede una fase dinanzi al giudice dell'esecuzione, che si svolge con il rito camerale richiamato dall'art. 185 disp. att. c.p.c. (anche questo sostituito dalla L. n. 52 del 2006, art. 13) e si conclude con l'ordinanza che, ai sensi dei novellati artt. 616 e 618 c.p.c., decide sulla sospensione, comunque non idonea al giudicato. Si prevede quindi una fase di merito che si svolge secondo il rito di cognizione ordinario, è esterna al processo esecutivo e si conclude con una sentenza idonea al giudicato. Orbene, la fase dinanzi al giudice dell'esecuzione è delineata dal legislatore della riforma del 2006 come fase necessaria, per quanto previsto dall'art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 617 c.p.c., comma 2 e, comunque, è il giudice dell'esecuzione che, fissando un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, realizza il collegamento tra le due fasi”. 
Ora, con peculiare riferimento al caso in esame, è di palmare evidenza che l'odierna parte convenuta ha mutato le domande di cui al ricorso in opposizione dinanzi al G.E. mettendo in discussione il principio del collegamento necessario tra la fase cautelare e quella di merito, nonché la stessa struttura bifasica del giudizio di opposizione sopra delineato. 
In particolare, la Corte di Cassazione, in tema di giudizio di opposizione, all'esecuzione o agli atti esecutivi, ha precisato che l'atto che introduce il giudizio di merito sull'opposizione, ai sensi degli artt.  616 o 618, co. 2, c.p.c., deve contenere motivi di opposizione coincidenti con quelli proposti col ricorso introduttivo della fase dinanzi al giudice dell'esecuzione, seppure sia in facoltà dell'opponente - ove abbia, col ricorso davanti al giudice dell'esecuzione, proposto più di un motivo di opposizione - rinunciare a uno o più degli originari motivi, riproponendo nell'atto introduttivo del giudizio di merito sull'opposizione soltanto uno o taluno di questi. In tale eventualità, il giudizio di merito sarà limitato soltanto ai motivi di opposizione così riproposti (cfr. Cass. n. 1012/2013). 
In altri termini, la giurisprudenza - anche di merito (cfr. Trib. Palermo sent. n. 1346/2018; ### Siracusa, n. 2129/2015) - ha ribadito la necessità che i motivi di opposizione spiegati nella fase di merito siano i medesimi rispetto a quelli già fatti valere dinanzi al giudice dell'esecuzione, potendo al più la parte rinunciare alla proposizione di alcuni dei motivi sollevati in sede esecutiva. 
Nel caso di specie, pertanto, a prescindere della fondatezza o meno dell'eccezione di prescrizione formulata dalla parte convenuta ###, l'opposizione si rivela in parte qua proposta sulla base di un motivo nuovo rispetto al thema decidendum cristallizzato nella fase sommaria.  pag. 5/5 Per tali ragioni, alla luce della chiara e univoca giurisprudenza esistente sul punto, anche sotto il profilo dell'eccepita prescrizione la domanda di accertamento negativo introdotta dall'opponente si rivela inammissibile. 
Non occorre, infine, valutare la contestazione - avanzata dinanzi al giudice dell'esecuzione - relativa alla asserita genericità dell'intimazione di pagamento (“nell'atto di precetto intimato all'odierna opponente è richiesta sic et simpliciter la somma di ### comprensiva di interessi calcolati al 29/3/2021 senza alcuna adeguata specificazione”, ricorso in opposizione, pag. 3) in quanto non riproposta nella presente fase di merito. 
Conclusivamente, l'opposizione va dichiarata inammissibile. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con condanna della parte convenuta opponente alla rifusione in favore della parte attrice opposta, in base alle tabelle vigenti e in considerazione del valore della controversia - determinato a norma dell'art. 17 c.p.c. - applicati i parametri medi con riduzione del 50% limitatamente alla fase istruttoria, in ragione della effettiva complessità e della natura documentale della controversia e dell'attività in concreto svolta dalla parte opposta.  P.Q.M.  ### di Marsala, in composizione monocratica, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede: - dichiara inammissibile l'opposizione all'esecuzione proposta da ### - condanna ### a rifondere a ### 1 ### s.r.l. le spese di lite, che si liquidano in complessivi ### per esborsi ed ### per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, ### se dovuta, e CPA come per legge. 
Così deciso in ### il ###.  

Il Giudice
Giampaolo Bellofiore

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato ma non infallibile: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (22485 voti)

©2013-2025 Diritto Pratico - Disclaimer - Informazioni sulla privacy - Avvertenze generali - Assistenza

pagina generata in 0.736 secondi in data 14 dicembre 2025 (IUG:4A-066F0A) - 2258 utenti online