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TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

Sentenza n. 247/2025 del 13-03-2025

principi giuridici

Ai docenti non di ruolo, destinatari di incarichi annuali sino al 31 agosto o sino al termine delle attività didattiche, spetta la ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, per l'aggiornamento e la formazione professionale, in quanto il diritto-dovere formativo grava su tutto il personale scolastico, a prescindere dalla tipologia contrattuale.

La mancata erogazione tempestiva della ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, in favore dei docenti non di ruolo, determina il diritto all'adempimento in forma specifica, consistente nell'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Estensione della "Carta Docente" ai Docenti Precari: Un'Analisi della Recente Giurisprudenza


Una recente sentenza del Tribunale di Termini Imerese si è pronunciata in merito al diritto di una docente precaria della scuola primaria di usufruire del beneficio economico previsto dalla cosiddetta "Carta Docente", un buono annuale di 500 euro destinato all'aggiornamento professionale. La ricorrente, in servizio con contratti a termine, lamentava di non aver potuto beneficiare di tale strumento, riservato dalla normativa vigente ai soli docenti di ruolo, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024.
Il giudice, dichiarando la contumacia delle amministrazioni resistenti (Ministero dell'Istruzione e del Merito e Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia), ha accolto il ricorso, fondando la decisione su una serie di considerazioni giuridiche. In primo luogo, è stato richiamato l'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, che istituisce la Carta Docente per i docenti di ruolo. Tuttavia, il giudice ha evidenziato come la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/2021), abbia dichiarato incompatibile con il diritto europeo una normativa nazionale che escluda i docenti a tempo determinato dal beneficio della Carta Docente. La Corte europea ha infatti affermato che tale esclusione viola il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
Il giudice ha poi sottolineato come, nel caso specifico, la docente precaria svolgesse le medesime mansioni dei colleghi di ruolo, partecipando anche agli obblighi formativi. Pertanto, la situazione della ricorrente era comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato, giustificando l'estensione del beneficio della Carta Docente.
Infine, il Tribunale ha richiamato una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 29961/2023), che ha affermato il diritto dei docenti non di ruolo, sia con incarichi annuali che fino al termine delle attività didattiche, alla Carta Docente, anche in assenza di una specifica domanda. La Suprema Corte ha inoltre precisato che, in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti ancora interni al sistema scolastico hanno diritto all'adempimento in forma specifica, ovvero all'attribuzione della Carta Docente con le modalità previste, mentre i docenti fuoriusciti dal sistema possono chiedere il risarcimento dei danni.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha accertato il diritto della docente precaria all'assegnazione della Carta Docente per gli anni scolastici in questione, condannando il Ministero a erogare i buoni elettronici di spesa corrispondenti, per un valore complessivo di 2.000 euro, oltre interessi e rivalutazione. La sentenza rappresenta un importante precedente a favore dei docenti precari, confermando il loro diritto all'aggiornamento professionale e alla parità di trattamento rispetto ai colleghi di ruolo.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE Il Giudice del ### dott.ssa ### all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 408/2024 R.G.  #### rappresentata e difesa dall' avvocato ### ed elettivamente domiciliat ####### 53.  - RICORRENTE - ###'#### e #### - #### in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore.  - ###- FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il ###, la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere una docente precaria di scuola primaria, in servizio presso la scuola statale primaria “D.D. ### - G. ###” di ####, di avere prestato Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/03/2025 attività lavorativa in forza di incarichi annuali e di avere svolto le stesse mansioni espletate dal personale di ruolo, anche in riferimento agli obblighi formativi, lamentava di non aver fruito del bonus di ### annui, previsto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 (cd. “carta docenti”) per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. 
Tanto premesso, concludeva chiedendo di: “previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della ### n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o annullamento dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'### sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla ### 1999/70 CE e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l'odierna ricorrente, così provvedere: - accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad ottenere ed usufruire del beneficio economico di cui alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, commi 121-124, ### n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; - per l'effetto, condannare la parte convenuta ad erogare in favore della parte ricorrente la carta elettronica del docente di cui all'art. 1, commi 121-124, ### n. 107/2015, accreditando l'importo complessivo di 2.000,00 ### corrispondente al valore previsto per gli anni scolastici nel corso dei quali ha lavorato alle dipendenze del M.I.M. quale docente con contratti di lavoro a tempo determinato (2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024), oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; - in subordine, condannare la parte convenuta ad erogare in favore della parte ricorrente la carta elettronica del docente di cui all'art. 1, commi 121-124, ### n. 107/2015, accreditando l'importo di 500,00 ### per ogni anno ritenuto di giustizia nel corso del quale ha prestato servizio alle dipendenze del M.I.M. quale docente con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/03/2025 attribuzione; Con ogni pronuncia accessoria e consequenziale, e con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio” (cfr. conclusioni del ricorso). 
Le amministrazioni resistenti non si costituivano in giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia. 
All'udienza del 12 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione. 
Il ricorso è fondato. 
Va premesso, in punto di diritto, che l'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. ### dell'importo nominale di ### annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del ### nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla ### non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.  ### del 23 settembre 2015 prevedeva (atteso che esso è stato annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato) sub art. 2 che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/03/2025
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una ### che è nominativa, personale e non trasferibile. 2. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la ### a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle ### scolastiche. 3. ### scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'### medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle ### scolastiche le ### da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato. 4. ### è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della ### e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla ### e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. ### dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina le modalità di revoca della ### nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 5. ### deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che “1. ### ha un valore nominale non superiore ad ### annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. ### di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/03/2025 disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della ### nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della ### dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”.  ### del 28 novembre 2016 afferma sub art. 2 che “1. Il valore nominale di ciascuna ### è pari all'importo di 500 ### annui. 2. ### è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete ### attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 3. ### richiede la registrazione dei beneficiari della ### secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso i quali è possibile utilizzare la ### secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4. ### prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che “1. ### è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle ### scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari. 2. ### non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”. 
La Corte di Giustizia dell'### con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022, nella causa C-450/2021, dichiarava incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 ### della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “### a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/03/2025 clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro #### e ### sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. 
Aggiunge la Corte che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali “la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”. 
Orbene, come affermato in cause analoghe da molti giudici di merito, ai docenti a tempo determinato la formazione è richiesta nella medesima misura rispetto ai docenti a tempo indeterminato, in quanto “il diritto di aggiornarsi (ed il correlato dovere) grava su tutto il personale scolastico, a prescindere dal carattere temporaneo del rapporto di lavoro” (cfr. sentenze Tribunale di Torino nn. 373 e 381 del 2023). 
Da ultimo, anche la Suprema Corte ha stabilito che “1) ### di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/03/2025 incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della ### secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della ### salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) ### di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della ### si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/03/2025 ### stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (cfr. sent. n. 29961/2023 del 27 ottobre 2023). 
Il rapporto di lavoro dei docenti a tempo determinato, così come già affermato dalla Suprema Corte in relazione, ad esempio, al loro diritto alla ricostruzione della carriera o alla retribuzione di anzianità, è comparabile con quello dei colleghi assunti a tempo indeterminato, atteso che essi esplicano le medesime mansioni, in modo pieno, nonostante la limitazione temporale del loro servizio, sicché non possono essere discriminati a sensi della normativa eurounitaria. 
Da ultimo, la Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961, ha stabilito che “la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l.  107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche; in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione; di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni”. 
Alla luce dei suesposti principi, dunque, l'istituto della ### docente deve essere inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti ed il dirittodovere formativo riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari nei limiti sopra chiariti. 
La normativa nazionale deve, pertanto, essere disapplicata e deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di ### annui, Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/03/2025 attraverso l'emissione di buono elettronico di spesa, con le modalità previste dal ### del 28 novembre 2016, per ogni annualità di prestazione del servizio a tempo determinato. 
Da qui, l'accoglimento del ricorso, con condanna del Ministero convenuto ad emettere in favore della parte ricorrente buoni elettronici di spesa, per il valore nominale di ### (### duemila/00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, per la mancata fruizione della c.d. “carta docente”, durante gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.  P.Q.M definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata e disattesa, così decide: - accerta e dichiara il diritto di ### all'assegnazione della ### elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; - per l'effetto condanna il Ministero convenuto ad accreditare sulla suddetta carta elettronica (o altro strumento equipollente) l'importo complessivo di ### (### duemila/00), attraverso l'emissione di buono elettronico di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; - condanna, inoltre, il Ministero dell'### e del ### al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi ### oltre ### CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato ### quale procuratore antistatario.  ###, 13.03.2025 ### Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/03/2025 - ### - Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 13/03/2025

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