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TRIBUNALE DI TRANI

Sentenza n. 1030/2022 del 21-06-2022

principi giuridici

Il principio di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli enti proprietari di strade, in quanto custodi, ove siano oggettivamente in grado di esercitare un potere di vigilanza e controllo sulle stesse.

Il comportamento colposo del danneggiato può, in relazione alla sua gravità, atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ovvero escludere del tutto la responsabilità del custode, configurandosi come caso fortuito idoneo a interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno.

Nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria, quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni, che il giudice di merito deve attribuire anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza per ciò solo incorrere in ultrapetizione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Responsabilità da Cose in Custodia: Concorso di Colpa del Danneggiato e Limiti al Risarcimento


La pronuncia in esame affronta il tema della responsabilità da cose in custodia, disciplinata dall'articolo 2051 del codice civile, con particolare riferimento al concorso di colpa del danneggiato. La vicenda trae origine da una caduta occorsa a un soggetto nei pressi di un mercato ittico comunale. L'attore, scivolando su una scalinata di accesso all'area mercatale, riportava lesioni personali e chiedeva il risarcimento dei danni al Comune, in qualità di custode del bene. Il Comune, costituitosi in giudizio, chiamava in causa la società affidataria del servizio di igiene urbana, al fine di essere manlevato in caso di condanna.
Il Tribunale, richiamando consolidati orientamenti giurisprudenziali, ha ribadito l'applicabilità dell'articolo 2051 c.c. agli enti proprietari di strade e aree pubbliche, in quanto custodi dei beni, precisando che tale responsabilità sussiste laddove l'ente sia in grado di esercitare un effettivo potere di vigilanza e controllo. Nel caso di specie, pur riconoscendo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia (la scalinata) e l'evento dannoso (la caduta), il giudice ha ritenuto che la condotta del danneggiato avesse concorso in modo significativo alla produzione del danno.
In particolare, è stato evidenziato come l'attore, frequentatore abituale del mercato ittico, fosse a conoscenza delle condizioni dei luoghi, caratterizzati dalla presenza di umidità e residui derivanti dalle attività di commercializzazione del pesce. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che l'attore non avesse adottato le dovute cautele nel percorrere la scalinata, tenuto conto delle prevedibili condizioni del suolo.
Alla luce di tali considerazioni, il giudice ha applicato l'articolo 1227, comma 1, del codice civile, relativo al concorso di colpa del creditore, riducendo l'ammontare del risarcimento dovuto dal Comune in misura proporzionale alla gravità della colpa del danneggiato. Dopo aver quantificato il danno biologico e patrimoniale subito dall'attore, il Tribunale ha imputato il 20% del danno allo stesso danneggiato, riducendo conseguentemente l'importo risarcitorio.
Infine, è stata rigettata la domanda di garanzia proposta dal Comune nei confronti della società affidataria del servizio di igiene urbana, in quanto non è stata fornita la prova che l'area interessata dall'infortunio rientrasse nell'ambito degli interventi di pulizia previsti dal contratto di appalto.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3036/2017 promossa da: tra ### (c.f. ###), nato a ### il ###, residente a ### rappresentato e difeso dall'avv. ### elettivamente domiciliat ######/D presso lo studio del difensore e procuratore costituito, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore ATTORE e ### (c.f. ###), con sede ###piazza ### in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### elettivamente domiciliat ###atti (procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta) CONVENUTO nonché nei confronti di ### S.R.L. (P.IVA ###), con sede ###via ### dell'### - ### C ‒, rappresentata e difesa dall'avv. ### elettivamente domiciliat ###atti (procura in calce a comparsa di costituzione e risposta) #### parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 221, co. 2 e 4, D.L. 34/2020, convertito in legge 77/2020, depositate per l'udienza cartolare del 2.12.2021. 
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto notificato l'11 maggio 2017 il sig. ### ha citato in giudizio il ### di ### assumendone la responsabilità per il sinistro verificatosi a ### il 24 novembre 2015 alle ore 18, in quanto, mentre usciva dal mercato ittico sito in piazza ### scivolava sulla scalinata di accesso riportando frattura del malleolo peroneale destro, e per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti, di ammontare pari ad ### o al diverso importo ritenuto di giustizia, con la rifusione delle spese processuali. 
Costituendosi in giudizio, il ### di ### ha chiesto in via preliminare autorizzazione alla chiamata in causa dell'### s.r.l., affidataria della gestione dei servizi di igiene urbana, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., al fine di essere manlevato nel caso di eventuale pronuncia di condanna, e in via principale il rigetto della domanda, in quanto infondata. 
A seguito di autorizzazione del giudice si è costituita in giudizio l'### s.r.l., chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata, e in subordine il rigetto della domanda di manleva avanzata dal ### convenuto. 
La causa è stata istruita con documenti, testimoni e CTU medico-legale, ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 2 dicembre 2021, con assegnazione di termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e repliche. 
Venendo alle questioni di causa, secondo il condivisibile orientamento maggioritario affermatosi nella giurisprudenza (cf., da ultimo, Cass., terza sezione civile, sentenza n. 23919 del 22 ottobre 2013), costituente diritto vivente e ritenuto conforme a ### fin dalla sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1999, il principio della responsabilità ex art. 2051 c.c. (costituente ipotesi di responsabilità oggettiva, “essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia”: così, da ultimo, Cass., sesta sezione civile, sentenza n. 25214 del 27 novembre 2014) è pienamente applicabile ai ### alle ### e a tutti gli altri enti proprietari di strade, in quanto ne siano custodi, e quindi ove siano stati oggettivamente in grado di esercitare un potere di vigilanza e controllo sulle stesse (che si realizza anche mediante l'obbligo alla manutenzione stabilito dall'art. 5 del R.D. 15 novembre 1923, n. 2506 nonché dall'art. 14 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, contenente il nuovo codice della strada). ###, quindi, che l'art. 2051 c.c. non è applicabile alla pubblica amministrazione “allorché sul bene di sua proprietà non sia possibile - per la notevole estensione di esso e le modalità d'uso, diretto e generale, da parte dei terzi - un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti” (Corte cost., sentenza n. 156 del 1999). 
È evidente, peraltro, che la notevole estensione della rete viaria e l'uso generale e diretto della strada da parte di terzi possono costituire ostacolo all'applicabilità del criterio di imputazione previsto per la responsabilità del custode, in via generale, dall'art. 2051 c.c., “solo a seguito di un'indagine condotta dal giudice con riferimento al caso singolo, e secondo criteri di normalità” (Corte cost., sentenza n. 156 del 1999). È noto, difatti, che “configurandosi il rapporto di custodia di cui al citato art. 2051 cod.  come relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, tale da consentirne il “potere di governo” (da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa), solo l'oggettiva impossibilità di esercitare tali poteri vale ad escludere quel rapporto per gli effetti di cui alla norma in questione, che configura la responsabilità del custode come oggettiva, salvo la prova del fortuito, da intendersi come fatto idoneo ad interrompere il nesso causale fra la cosa e l'evento produttivo del danno e da provarsi dal custode” (Cass., terza sezione civile, sentenza n. 15779 del 12 luglio 2006, in materia di custodia del demanio stradale). 
Se in tal caso, poi, è esclusa l'operatività dell'art. 2051 c.c., resta comunque ferma l'applicabilità all'ente pubblico dell'art. 2043 c.c., ove il danno sia stato provocato da un pericolo occulto (cosiddetti insidia o trabocchetto) caratterizzato nel contempo dall'elemento oggettivo della non visibilità e da quello soggettivo dell'imprevedibilità, idonee a configurare la colpa della pubblica amministrazione che ha lasciato sussistere la situazione di pericolo (cf. Cass., terza sezione civile, sentenza n. 15375 del 13 luglio 2011; Cass., terza sezione civile, sentenza n. 17152 del 3 dicembre 2002, che si sofferma in particolare sulla compatibilità tra responsabilità colposa della pubblica amministrazione e fatto colposo del danneggiato). La Corte di cassazione ha peraltro chiarito che l'azione di responsabilità fondata sulla violazione di un obbligo di custodia è intrinsecamente diversa da quella fondata sul regime del neminem laedere - sicchè è necessario stabilire, dal tenore della domanda originaria, se l'attore abbia prospettato in via subordinata gli elementi di fatto che possano fondare l'accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c. - “in quanto l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi d'indagine, trattandosi di accertare”, nell'ipotesi ex art. 2043 c.c., “se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito. In altre parole, mentre l'azione ai sensi dell'art. 2043 cod.  comporta la necessità, per il danneggiato, di provare l'esistenza del dolo o della colpa a carico del danneggiante, nel caso di azione fondata sull'art. 2051 cod. civ. la responsabilità del custode è prevista dalla legge per il fatto stesso della custodia, potendo questi liberarsi soltanto attraverso la gravosa dimostrazione del fortuito. Ne consegue un'ovvia differenza in ordine ai temi di indagine ed al riparto dell'onere della prova…” (Cass., terza sezione civile, sentenza n. 999 del 20 gennaio 2014, ed ivi riferimenti alle sentenze 23 giugno 2009, n. 14622, e 20 agosto 2009, n. 18520). 
Ora, seppur emerga dal tenore della domanda una richiesta di accertamento della responsabilità ex art.  2051 c.c. in concorso con l'art. 2043 c.c., gli elementi di fatto e gli accertamenti espletati inducono a ritenere il caso di specie riconducibile alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c.; ad essa il ### ha replicato invocando la sussistenza del caso fortuito, ritenendo l'incidente ascrivibile a fatto e colpa esclusivi dell'attore. 
Ebbene, l'istruttoria ha effettivamente dimostrato che il sig. ### uscendo dal mercato ittico sito in piazza ### a ### è scivolato sulla scalinata di accesso all'area mercatale, cadendo sul lato destro (cfr. dichiarazioni dei testimoni ### e ###, e che la caduta gli ha procurato le lesioni descritte e documentate nel fascicolo attoreo (cfr. relazione del ### che si recepisce integralmente in quanto logica, coerente, aderente agli elementi acquisiti al processo). 
Sennonché l'istruttoria ha anche dimostrato che il sinistro è avvenuto in prossimità del mercato ittico, luogo spesso frequentato dal danneggiato (cfr. dichiarazioni del testimone ###, e che, a prescindere dalla circostanza - che non è stata adeguatamente dimostrato né tantomeno è pacifica - se quel giorno avesse piovuto o meno, la scalinata fosse umida (cfr. dichiarazioni degli stessi testimoni) verosimilmente perché sulla stessa avviene il trasporto di cassette contenenti ghiaccio per la conservazione del pesce venduto al mercato, oltrechè notoriamente per l'uso di acqua dolce e salata (per il lavaggio della merce) presso i banchi del pesce (cfr. dichiarazioni del testimone ###. 
Per l'esatta valutazione di tali elementi di fatto, occorre considerare che anche con riferimento all'ipotesi di responsabilità del custode “il comportamento colposo del danneggiato può - secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art.  1227 c.c., comma 1, ovvero giungere ad escludere del tutto la responsabilità del custode (v. sentenza 12 luglio 2006, n. 15779). Si è riconosciuto, cioè, che nel concetto di caso fortuito può rientrare anche la condotta della stessa vittima, la quale può interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso (v., fra le altre, le sentenze 22 aprile 2010, n. 9546, e 24 febbraio 2011, 4476)” (così, secondo l'orientamento consolidato, Cass., terza sezione civile, sentenza n. 999 del 20 gennaio 2014, già citata). 
Ebbene, gli elementi acquisiti inducono a ritenere che l'attore, nell'atto di percorrere la scalinata, con colpevoli trascuratezza e imprudenza valutate in rapporto alla ubicazione della medesima, non ha adottato le dovute cautele in ragione delle precedibili condizioni dello stato dei luoghi: la vicinanza al mercato ittico, infatti, avrebbe dovuto indurlo a considerare la concreta possibilità che la scalinata fosse bagnata, tenuto conto anche del fatto che si trattava di luogo dal medesimo spesso frequentato. È chiaro, quindi, che la condotta colposa dell'attore ha concorso a cagionare il danno (cf. Cass., terza sezione civile, sentenza n. 17377 dell'8 agosto 2007, sull'applicabilità dell'art. 1227, primo comma, c.c. all'ipotesi di responsabilità da cosa in custodia). 
Ora, ai fini della individuazione del danno ingiusto possono senz'altro recepirsi le risultanze della ### quanto al danno di tipo biologico (la cui denominazione risponde a pure necessità descrittive, nella consapevolezza dell'unicità della categoria del danno non patrimoniale, secondo quanto statuito da Cass., Sezioni unite civili, sentenze dell'11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975, rimaste insuperate da alcune, isolate, decisioni in cui si è affermato che il danno morale - ovvero il danno non patrimoniale consistente nel turbamento dell'animo causato dall'illecito - avrebbe natura ontologicamente diversa dagli altri pregiudizi non patrimoniali, “con la conseguenza che va risarcito autonomamente, ove provato, senza che ciò comporti alcuna duplicazione risarcitoria”: cf., tra le altre pronunce, Cass., terza sezione civile, sentenza n. 11851 del 9 giugno 2015. ###, anche le decisioni che ritengono di potere distinguere, sotto il profilo ontologico, i vari pregiudizi non patrimoniali sono comunque concordi nel ritenere che la pretesa di liquidazione separata può essere accolta solo ove sia provata l'esistenza effettiva di un particolare pregiudizio: cf., oltre alla pronuncia già citata di Cass., terza sezione civile, sentenza n. 11851 del 9 giugno 2015, Cass., terza sezione civile, sentenza n. 16992 del 20 agosto 2015; Cass., terza sezione civile, sentenza n. 10527 del 13 maggio 2011). 
Per quanto concerne la liquidazione del danno, questo Tribunale fa ricorso alle note tabelle del Tribunale di Milano, in quanto più aderenti alle esigenze di integrale ristoro dello stesso. Nel farne uso, il giudice deve procedere ad adeguata personalizzazione, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso concretamente provate in giudizio, per pervenire al ristoro del danno nella sua interezza (cf. Cass., Sezioni unite civili, sentenze dell'11 novembre 2008, già citate). 
Sulla scorta della valutazione dell'esperto, quindi, possono riconoscersi e liquidarsi le seguenti voci di danno: - inabilità temporanea totale di giorni dieci: ### ; - inabilità temporanea parziale al 75% di giorni trenta: ### ; - inabilità temporanea relativa al 50% di giorni 30: ### ; - inabilità temporanea relativa al 25% di giorni trenta: ### ; - danno permanente (invalidità al 6%): ### e quindi, in totale: ### A tale somma deve aggiungersi il danno patrimoniale provocato dagli esborsi per spese mediche, pari ad ### giudicati congrui dal ### Il totale dovuto ammonta quindi ad ### Considerate tuttavia, ai fini della liquidazione del risarcimento, da un lato la rilevante gravità della colpa imputabile al danneggiato, dall'altro le non modeste conseguenze dannose derivate (cf. art. 1227, primo comma, c.c.), si stima equo imputare il danno, in misura pari al 20%, allo stesso danneggiato. Il che conduce a ridurre l'ammontare complessivo del risarcimento ad ### Trattandosi di obbligazione di valore, l'importo così determinato deve essere dapprima devalutato alla data dell'illecito, in base all'indice ### dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e quindi rivalutato anno per anno, secondo lo stesso parametro, da detta data fino a quella di pubblicazione della sentenza (che segna la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria in debito di valuta: cfr. Cass., seconda sezione civile, sentenza n. 1256 del 2 febbraio 1995; Cass., terza sezione civile, sentenza n. 11616 del 26 ottobre 1992), con l'aggiunta degli interessi legali maturati e maturandi sul capitale via via rivalutato fino alla data della presente sentenza, e gli ulteriori interessi sulla risultante da detta data fino al saldo (cfr. Cass., terza sezione civile, sentenza n. 6321 del 16 maggio 2000; Cass., terza sezione civile, sentenza n. 9118 del 4 settembre 1990; Cass., terza sezione civile, sentenza n. 2770 del 14 maggio 1979). Si deve precisare, quanto al riconoscimento della rivalutazione monetaria pur in assenza di specifica domanda da parte dell'attrice, che essa rappresenta una necessaria componente del danno, “la quale non configura il risarcimento di un maggiore e diverso danno, ma soltanto una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale). Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza per ciò solo incorrere in ultrapetizione” (così si è espressa la Cass., prima sezione civile, nella sentenza 18243 del 17 settembre 2015, nel solco dell'orientamento cui si aderisce). 
Deve essere rigettata, infine, la domanda di garanzia proposta dal ### convenuto nei confronti dell'### s.r.l. 
A sostegno della propria richiesta, difatti, il convenuto ha prodotto in giudizio unicamente il contratto di appalto di servizi del 30 dicembre 2014, il cui allegato 1, al par. 3.1, si limita ad indicare in modo scarno e generico gli interventi effettuati dalla medesima nelle “### mercatali, parchi e giardini”.  ### espletata, peraltro, ha chiarito che - di fatto - l'intervento di pulizia oggetto dell'appalto si limita all'area mercatale, individuata da una cancellata che separa la zona di mercato dalla scalinata oggetto della controversia (cfr. dichiarazioni dei testimoni #####. A fronte di tale circostanza di fatto, d'altronde, non sono state prodotte contestazioni né diffide conseguenti all'inadempimento dell'### appaltatrice. 
Non risulta assolto dunque l'onere probatorio gravante sul ### che avrebbe dovuto dimostrare l'effettiva responsabilità del terzo chiamato. 
Gli esiti complessivi del processo inducono a compensare per un terzo le spese di lite tra l'attore e il ### convenuto, a carico del quale sono invece liquidate per intero le spese processuali liquidate in favore del terzo chiamato in causa, in considerazione dell'integrale soccombenza nella domanda di garanzia, con distrazione delle stesse in favore del procuratore costituito, avv. ### dichiaratosi antistatario. 
La liquidazione dei compensi è effettuata in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014. 
Le spese di ### già liquidate a parte, sono poste a definitivo carico del ### soccombente.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e richiesta disattesa, così provvede: - accerta che il ### di ### è responsabile, in misura pari all'80%, dei danni conseguiti all'infortunio subito dal sig. ### il 24 novembre 2015; - per l'effetto, condanna il ### convenuto a pagare in favore del sig. ### a titolo di risarcimento dei danni, l'importo di ### oltre rivalutazione monetaria e interessi legali fino alla data della presente sentenza e oltre gli ulteriori interessi sulla risultante dalla data della presente sentenza fino al soddisfo; - rigetta la domanda di garanzia proposta dal ### di ### nei confronti dell'### s.r.l.; - compensa per un terzo le spese di lite e condanna il ### di ### a rifonderne ad ### i due terzi restanti, che si liquidano in ### per esborsi ed ### per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA come per legge; - condanna il ### di ### a rifondere all'### s.r.l. le spese di lite, che si liquidano in ### per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del difensore costituito, avv.  ### antistatario; - pone a definitivo carico del ### di ### le spese di ### già liquidate a parte. 
Trani, 21 giugno 2022 

Il giudice
### n. 3036/2017

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