CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Sentenza n. 673/2024 del 29-04-2024
principi giuridici
In caso di parziale accoglimento della domanda principale e contestuale rigetto delle domande riconvenzionali, ai fini della ripartizione delle spese di lite, assume rilevanza il principio di causalità, il quale si specifica nell'individuare la parte che abbia resistito a pretese fondate, ovvero abbia avanzato pretese infondate.
La soccombenza reciproca non ricorre nel caso di condanna al pagamento di una somma inferiore a quella richiesta, trovando applicazione il principio di causalità, in quanto il convenuto è comunque soccombente per aver agito o resistito in giudizio con argomentazioni ritenute solo parzialmente fondate dal giudice, vedendo comunque accolta, sia pure in misura ridotta, la pretesa della controparte.
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testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA Riunita in camera di consiglio e composta dai ### Dott. ###. ### relatore Dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 525/### vertente tra ### con sede ### (P.IVA ###), in persona del ### pro-tempore, sig. ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell' avv. ### che lo rappresenta e difende; -parte appellante e ### N.27 ####, (c.f.:###), in persona dell'### pro-tempore ### corrente in ####, ### M. Montessori n.7, difeso e rappresentato dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### n.2, ####; -parte appellata e ### e ### - parti appellate contumaci ### delle parti: come da memorie di precisazione delle conclusioni. Fatto e diritto 1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015. Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte. 2. Con il gravame è censurata la regolamentazione delle spese di lite e di Ctu nel primo grado. La parte ha dedotto quanto segue: “Violazione e falsa applicazione dell' art. 91, 92 c.p.c. sulla condanna alle spese di lite e CTU e la compensazione delle stesse. Carenza di motivazione del capo relativo alla compensazione integrale delle spese. Errato riferimento e comunque errata valutazione dei “giusti motivi” posti a fondamento della compensazione integrale. “(…) In ordine alle spese legali nel dispositivo della sentenza quivi impugnata il Giudice di primo grado “dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite”, “pone le spese della ### già liquidate come da separato decreto a carico di tutte le parti in quote uguali” (vedi pag. 10 sent. primo grado). Inoltre nella motivazione il Giudice di prime cure asserisce che “l' accoglimento parziale della domanda integra la ricorrenza di gravi motivi per disporre la compensazione delle spese processuali tra tutte le parti in causa. Per la stessa ragione, le spese di ### già liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di tutte le parti in quote uguali” (vedi pag. 10 sent. primo grado). Viene impugnata quindi in toto la decisione e la motivazione addotta dal Giudice di prime cure per quanto concerne il capo sulle spese di lite e di ### XIII - Per quanto riguarda le spese di lite ai sensi dell' art. 92 cpc “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. La normativa è stata modificata più volte, da ultimo nel 2014. Nella fattispecie in esame, visto che il giudizio è stato introdotto nel 2019 si applicherà l' articolo come sopra trascritto. Stante quanto sopra, la prima considerazione che se ne trae è che la compensazione può essere disposta solamente in tre casi: 1. soccombenza reciproca; 2. novità della questione, 3. Mutamento della giurisprudenza. Nella fattispecie in esame il secondo ed il terzo caso si possono escludere, visto che si tratta di principi consolidati relativi ad un contratto di appalto. Rimane da analizzare la soccombenza reciproca. Il Giudice di primo grado afferma l' accoglimento parziale della domanda di parte attrice (###, d' altro canto nella motivazione rigetta tutte le domande di tutte le altre parti, convenuto ed intervenuto volontario. Ora, va tenuto presente che la ### nel giudizio di primo grado aveva chiesto la condanna del ### al pagamento della somma di ### e nella sentenza viene riconosciuto il pagamento di ### di conseguenza la domanda è stata quasi integralmente accolta, se non per l' esiguo importo di ### che costituisce, circa il 25% di quanto rivendicato, che non è stato riconosciuto. Oltretutto va tenuto presente che non solo controparte si è opposta alla richiesta di pagamento, ma con domanda riconvenzionale il ### ha chiesto il pagamento di una penale quantificata in ### ed altresì il risarcimento dei danni quantificandoli in ### … (vedi memoria conclusiva avv. ###. Lo stesso intervenuto volontario che ha chiesto alla ### il risarcimento dei danni quantificandoli in ### (vedi memoria conclusiva avv. ###. Peraltro la ### non aveva chiesto alcunchè nei confronti del terzo intervenuto, nei confronti del quale tale società è totalmente vittoriosa. Nonostante tutte le domande di controparte siano state rigettate, del tutto inspiegabilmente è stata disposta la compensazione integrale delle spese di lite(…) Tale statuizione viola il principio della soccombenza, in quanto da un mancato riconoscimento di ### viene disposta la compensazione, a fronte di una domanda rigettata per oltre 90.000,00. La sproporzione è evidente, così come è chiaro che non vi è stata una vera e propria soccombenza reciproca ma solamente una soccombenza minima, che non può giustificare una compensazione integrale. Pertanto, per ciò solo il capo relativo alle spese di lite dovrà essere riformato, con conseguente condanna alle spese dell' intervenuto volontario nei confronti della ### in quanto totalmente vittorioso, ed altresì condanna alle spese anche nei confronti del ### in ragione degli importi in gioco. Sempre per quanto concerne la posizione del ### nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di non condividere quanto sopra esposto, dovrà essere disposta quantomeno una compensazione solo parziale delle spese di lite, semmai per 1/3 e la condanna invece ai 2/3 delle spese legali. XIV - Del tutto privi di fondamento è il riferimento alla “ricorrenza di gravi motivi”. Innanzitutto si eccepisce che nella motivazione della sentenza non sono esplicitati quali sarebbero i gravi motivi che giustificherebbero la compensazione integrale delle spese. Si può solo ipotizzare che i gravi motivi siano riferiti all' accoglimento parziale, ma non si comprende come l' accoglimento parziale possa costituire un grave motivo. La giurisprudenza, nell' analizzare cosa debba intendersi per grave motivo richiama il caso in cui la parte vittoriosa condivida una “responsabilità” della lite (Cass. 28.11.2002 n. 18238, oppure la non univocità della giurisprudenza (Cass. 09.07.1993 n. 7535). Nella fattispecie in esame nulla di ciò è accaduto, in quanto l' importo non riconosciuto è relativo alla quota che il Giudice ha ritenuto dovesse essere corrisposta dai singoli condomini e non dal ### Ritenere che il mancato riconoscimento per intero della richiesta di pagamento svolta da ### costituisca un grave motivo per la compensazione integrale delle spese non può essere condivisa. Inoltre va considerato che a seguito della riforma del 2014, i c.d. “gravi motivi” che giustificano la compensazione non sono più presenti nel testo dell' art. 92 cpc, pertanto motivare la propria decisione di compensare le spese di lite per “gravi motivi” non è possibile, proprio perché non esiste più questa possibilità. ### - Si chiede quindi anche la riforma della decisione relativa alle spese di ### Al riguardo, come già cennato, il Giudice di primo grado ha disposto che le predette spese siano poste a carico di tutte le parti in quote uguali (vedi sent. primo grado pag. 10). Come per le spese di lite si ritiene che non possano essere poste a carico della ### le spese della ### Al riguardo va considerato che la CTU è stata chiesta espressamente dal ### e dai sig.ri ### con accertamento tecnico preventivo proposto in corso di causa per accertare i presunti vizi lamentati dalle predetti parti in relazione alle opere edilizie effettuate dalla ### Tali vizi erano stati lamentati dal ### e dall' intervenuto volontario. La domanda risarcitoria sia del ### che dei sig.ri ### è stata respinta, di conseguenza, in relazione alla domanda proposta dalle predette parti con l' accertamento tecnico preventivo è di soccombenza totale. (…)Nel caso in esame si è verificato che la ### è risultata totalmente vittoriosa rispetto alla richiesta risarcitoria formulata sia dal ### sia dai ### e ### Di conseguenza viola la disposizione sulla regolamentazione delle spese la ripartizione delle spese della CTU anche a carico della ### (…)”. Il motivo è chiaramente fondato e le argomentazione dell'appellante sono integralmente condivisibili. 3.Deve infatti considerarsi che: • l'appellante, nel giudizio di primo grado, ha chiesto la condanna del ### al pagamento della somma di ### ; • nella sentenza la domanda viene accolta per la minor somma di ### : dunque il Tribunale ha operato una riduzione pari ad ### rispetto all'importo rivendicato dall'originaria attrice; • il ### originario convenuto in primo grado ha contrastato in toto la domanda principale chiedendone il rigetto ed ha proposto a sua volta domanda riconvenzionale per il pagamento di una penale quantificata in ### e per il il risarcimento dei danni quantificati in ### ; • le riconvenzionali del ### sono state totalmente respinte; • gli intervenuti in primo grado hanno chiesto il rigetto della domanda della ### (benché nei loro confronti non fosse stata proposta/estesa la domanda dell'impresa originaria attrice) ed hanno proposto autonoma domanda di risarcimento dei danni quantificandoli in ### ; • la domanda degli intervenuti è stata totalmente respinta. 4.In definitiva: • il ### e gli intervenuti (in primo grado) sono integralmente soccombenti rispetto alle domande da essi proposte nei confronti della società originaria attrice ed il ### è soccombente anche per la maggior parte del credito vantato in giudizio nei suoi confronti dall'attrice ; • specularmente la società originaria attrice è totalmente vincitrice nei confronti delle domande avverse e vincitrice per la maggior parte della propria domanda. In tale contesto decisorio (parziale accoglimento della domanda principale e rigetto delle riconvenzionali), ai fini della individuazione della parte cui attribuire l'onere delle spese , assume rilevanza il principio di causalità Ed il principio di causalità si specifica nell'individuare la parte che abbia resistito a pretese fondate, ovvero abbia avanzato pretese infondate. 5.Nel primo grado del presente giudizio, senza alcun dubbio, parti soccombenti sono stati l'originario convenuto e gli originari intervenuti. Cassazione civile , 31 ottobre 2022, n.###, ###, ha escluso che ricorra soccombenza reciproca nel caso di condanna al pagamento di una somma inferiore a quella richiesta, facendo applicazione del principio di causalità. In tale evenienza il convenuto è comunque soccombente in quanto perdente nel contenzioso giudiziale avendo agito o resistito in giudizio con argomentazioni ritenute parzialmente fondate dal giudice ma avendo comunque visto accogliere, sia pure in misura ridotta, quelle della controparte. La soccombenza (in primo grado) degli odierni appellati si riconnette all'aver fatto valere pretese infondate e nell'aver comunque visto accogliere (sia pure parzialmente) la pretesa dell'attrice. 6.Va peraltro considerato che la riduzione della pretesa dell'odierna appellante è stata solo di una quota parte rispetto a quanto richiesto e così: • a fronte della riduzione della pretesa attrice di ### • c'è stato l'accoglimento della domanda per ### • c'è stato il rigetto di pretese in riconvenzionale per oltre 90.000,00 ### Ritiene in definitiva la Corte che: • va considerata l'autonomia delle posizioni del condominio e dei condomini intervenuti (Cass. n. 1650/2022); • nella determinazione del valore dei singoli contenziosi vanno considerati : ### il valore delle domande respinte (convenuto-intervenuti) secondo il deductum, ### il valore della domanda ### accolta secondo il decisum; • lo scaglione di riferimento per il contenzioso tra originaria società attrice e originario condominio convenuto, tenuto conto del valore complessivo, è quello da ### ad ### ; • lo scaglione di riferimento per il contenzioso tra originaria società attrice e originari condomini intervenuti, tenuto conto del valore complessivo, è quello fino ad ### ; • il totale rigetto delle domande del condominio e degli intervenuti e la riduzione solo parziale della somma oggetto di domanda della società appellante , giustifica sia l'attribuzione di soccombenza ai primi sia la condanna di questi alle spese di lite secondo i valori avanti indicati senza alcuna compensazione anche in considerazione del fatto che la maggior parte dell'attività di trattazione/istruttoria in primo grado ha riguardato pretese (vizi/difetti) veicolate da domande respinte; • la liquidazione dei compensi va fatta entro i valori medi di tabella vigente al momento della decisione. 8.Il carico delle spese di ### nei rapporti interni tra le parti di causa, resta regolato dalla soccombenza degli appellati come avanti accertata. In tal modo, ferma la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente d'ufficio, il compenso va posto, nei rapporti interni tra le parti, a carico degli appellati in solido (per i quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza). 9.Le spese di lite del presente grado vanno unitariamente liquidate in via solidale trattandosi di questione comune agli appellati e seguono la soccombenza come da effettivo valore del contenzioso (spese di primo grado). PQM ### definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede: 1-in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata pronuncia: • condanna il ### appellato costituito a rifondere all'appellante le spese del primo grado di giudizio liquidate in ### per esborsi ed ### per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge; • condanna gli intervenuti/appellati contumaci a rifondere, in solido tra loro, all'appellante le spese del primo grado di giudizio liquidate in ### per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge; • ferma la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente d'ufficio, pone il pagamento delle spese di ### nei rapporti interni, a carico di tutti gli appellati in solido; 2- condanna tutti gli appellati in solido a rifondere all'appellante le spese del presente grado di giudizio liquidate in ### per esborsi ed ### per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge. Così deciso in ### nella ### di consiglio della ### della ### di ### in data 23 aprile 2024. ###. ### Dr. ###




sintesi e commento
Ripartizione delle Spese di Lite e Consulenza Tecnica d'Ufficio: Prevale il Principio di Causalità
La Corte d'Appello si è pronunciata su una controversia relativa alla ripartizione delle spese di lite e di consulenza tecnica d'ufficio (CTU) in un giudizio di primo grado. La vicenda trae origine da una domanda di pagamento avanzata da una società nei confronti di un ### per prestazioni eseguite, a cui quest'ultimo si era opposto, proponendo a sua volta domanda riconvenzionale per il risarcimento di danni e l'applicazione di penali. Nel giudizio erano intervenuti anche dei ### che avevano avanzato pretese risarcitorie nei confronti della società.
Il Tribunale di primo grado aveva accolto parzialmente la domanda principale, rigettando integralmente le domande riconvenzionali e quelle degli intervenuti, compensando integralmente le spese di lite tra le parti e ponendo le spese di CTU a carico di tutte le parti in quote uguali.
La società, ritenendo ingiusta la compensazione delle spese, ha impugnato la decisione, lamentando la violazione del principio di soccombenza e l'erronea applicazione delle norme in materia di ripartizione delle spese di lite e di CTU.
La Corte d'Appello ha accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado. I giudici hanno evidenziato come, nel caso di specie, il ### e gli intervenuti fossero risultati integralmente soccombenti rispetto alle domande da essi proposte, mentre la società era risultata vittoriosa per la maggior parte della propria domanda.
La Corte ha richiamato il principio di causalità, secondo cui l'onere delle spese deve gravare sulla parte che ha resistito a pretese fondate o che ha avanzato pretese infondate. Nel caso in esame, il ### e gli intervenuti, avendo fatto valere pretese infondate e avendo visto accogliere, sia pure parzialmente, la pretesa della società, dovevano essere considerati soccombenti.
La Corte ha inoltre sottolineato che la riduzione della pretesa della società era stata solo parziale, a fronte del rigetto di pretese riconvenzionali di importo considerevole. Pertanto, la compensazione delle spese disposta dal Tribunale di primo grado non era giustificata.
In definitiva, la Corte d'Appello ha condannato il ### e gli intervenuti a rifondere alla società le spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate secondo gli scaglioni di riferimento e tenendo conto del valore delle domande respinte e accolte. Ha inoltre posto il pagamento delle spese di CTU, nei rapporti interni tra le parti, a carico degli appellati in solido. Infine, ha condannato tutti gli appellati in solido a rifondere alla società le spese del giudizio di appello.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.