CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sentenza n. 962/2024 del 20-03-2024
principi giuridici
L'autoqualificazione del contratto come collaborazione coordinata e continuativa non preclude al giudice di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza, al fine di contrastare l'uso abusivo di schermi contrattuali.
In presenza di elementi sintomatici della subordinazione, quali l'esercizio del potere conformativo della prestazione da parte del datore di lavoro, il controllo della prestazione, l'inserimento nell'organizzazione aziendale e l'utilizzo di beni aziendali, il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa può essere riqualificato come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
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testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA ### Composta dai magistrati: Dott. ###ssa #### relatore il giorno 6 marzo 2024, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2734/2020 del ### - ### e #### nata a ### il ###, rappresentata e difesa per procura in atti dagli Avv. ### E ### dilettantistica a responsabilità limitata, p. iva ###, in persona del rappresentante legale pro tempore ### con sede ###, rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. ### de ### OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di #### 3888/2020 ### <<accogliere l'appello e per l'effetto accogliere il ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto dalla ###ra ### e dunque: accertare e/o dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o non genuinità, per tutte le suesposte ragioni, di tutti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui alle premesse, della natura dei rapporti come qualificati dalla ### resistente, e/o la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dei termini apposti agli stessi, e del pari la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o non genuinità di tutte le certificazioni dei compensi e/o autocertificazioni e/o certificazioni uniche, per l'effetto accertare e/o dichiarare che tra le parti è intercorso un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato iniziato il 1°.02.2007, e/o nella diversa data ritenuta di legge e/o di giustizia, e mai legittimamente cessato; accertare e/o dichiarare che la ricorrente odierna appellante ha svolto dal 1°.02.2007 al 31.07.2017, presso gli uffici di ### 92 della ### resistente, le mansioni sub 17. del presente atto, da aversi qui per integralmente trascritte, osservando i turni e gli orari sub 19. imposti dalla resistente, ed aveva diritto per l'effetto all'inquadramento quale lavoratrice dipendente al ### del C.C.N.L. ### per tutta la durata del rapporto; condannare la ### resistente odierna appellata in persona del legale rappresentante pro tempore alla reintegrazione e/o riassunzione della ricorrente nel proprio posto di lavoro nelle mansioni di cui al capitolo 17. del presente atto, da aversi qui per integralmente trascritte, con inquadramento quale lavoratrice dipendente al ### del C.C.N.L. ###; condannare la ### resistente odierna appellata in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno patito dalla ricorrente, commisurato alla retribuzione mensile globale spettante pari ad ### come da conteggi, o di quella maggiore o diversa somma ritenuta di giustizia, moltiplicata tutti i mesi dalla data di messa in mora del 2.08.2017 fino all'avvenuta reintegrazione / riassunzione della ricorrente, o, in subordine e salvo gravame, nella misura di dodici mensilità, e/o, in subordine, nella diversa misura ritenuta di giustizia; condannare la ### resistente odierna appellata in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della ricorrente della somma di ### (novantunomilaottocentottantaquattro/02 euro) per differenze retributive, straordinari, lavoro supplementare, maggiorazioni lavoro domenicale, indennità sostitutiva permessi non goduti, indennità sostitutiva ferie non godute, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità di cassa, dal 1°.02.2007 al 31.07.2017, come da conteggi allegati al ricorso di primo grado e sua parte integrante, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni singolo credito; in subordine, e salvo gravame, nella denegata ipotesi che venga riconosciuto come legittimamente cessato il rapporto alla data del 31.07.2017, condannare la ### resistente odierna appellata in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della ricorrente odierna appellante dell'ulteriore somma di ### per t.f.r. come da allegati conteggi, oltre interessi e rivalutazione monetaria; con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato antistatario >>. ### rigettare integralmente l'appello così come proposto perché infondato con vittoria di spese e competenze, confermando integralmente la sentenza n. 3888/2020 resa dal Tribunale di ### in data ### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso di primo grado, la sig.ra ### agiva nei confronti della società sportiva ### al fine di sentire accertare lo svolgimento, alle dipendenze del medesimo soggetto (trasformatosi nel tempo da ### sportiva ### ad ### sportiva ### e poi ### di un ininterrotto rapporto di lavoro subordinato dal 1° febbraio 2007 sino al 31 luglio 2017, a disdoro dei numerosi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati inter partes, e di sentire accogliere le seguenti conclusioni: accertare e/o dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o non genuinità di tutti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o la nullità e/o illegittimità inefficacia dei termini apposti agli stessi, la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o non genuinità di tutte le certificazioni dei compensi e/o autocertificazioni e/o certificazioni uniche rilasciatele dalla società, per l'effetto accertare e/o dichiarare che tra le parti è intercorso un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato iniziato il 1°.02.2007 o nella diversa data ritenuta di giustizia, mai legittimamente cessato; accertare e/o dichiarare di avere essa svolto dall' ### al 31.07.2017 presso gli uffici della datrice di lavoro le mansioni di segreteria specificate in ricorso, osservando i turni e gli orari ivi pure indicati; accertare il proprio diritto all'inquadramento quale lavoratrice dipendente al ### del C.C.N.L. ### per tutta la durata del rapporto; condannare la resistente a reintegrarla o riassumerla nel proprio posto di lavoro con le mansioni e l'inquadramento indicati in ricorso; condannare la resistente al risarcimento del danno patito, commisurato alla retribuzione mensile globale pari ad ### o ritenuta di giustizia, moltiplicata tutti i mesi dalla data di messa in mora del 2.08.2017 fino all'avvenuta reintegrazione / riassunzione, o, in subordine, nella misura di 12 mensilità, e/o, in subordine, nella diversa misura ritenuta di giustizia; condannare la resistente al pagamento in proprio favore della somma di ### per differenze retributive, straordinari, lavoro supplementare, maggiorazioni lavoro domenicale, indennità sostitutiva permessi non goduti, indennità sostitutiva ferie non godute, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità di cassa, dal 1°.02.2007 al 31.07.2017, oltre accessori; in subordine, ove ritenuto legittimamente cessato il rapporto alla data del 31.07.2017, condannare la resistente al pagamento in proprio favore dell'ulteriore somma di ### per trattamento di fine rapporto, oltre accessori. A tale fine la ricorrente allegava e deduceva, per quanto ancora di interesse in questo grado: di avere sottoscritto con la resistente, prima associazione e poi società, diversi contratti di collaborazione, alle seguenti date e con pari decorrenze nonché con i termini di seguito indicati: 1.8.2011-30.6.2012; 1.8.2012-30.6.2013; 4.11.2013-30.6.2014; 19.11.2014-30.6.2015; 15.12.2015-30.6.2016; 31.10.2016-30.6.2017; di avere ricevuto per tali rapporti le certificazioni dei compensi e le certificazioni uniche indicate in ricorso sub 5; che, ad onta dei termini indicati nei contratti, essa lavorò ininterrottamente e senza soluzione di continuità dall'1.2.2007 al 31.7.2017; che il rapporto cessò il ### per il recesso della società, da essa ricorrente impugnato; che, ad onta delle indicazioni contrattuali sull'autonomia della collaboratrice e sull'esclusione del potere direttivo e gerarchico dell'associazione, essa in realtà lavorò ricevendo direttive dalla società, in persona del sig. ### secondo turni di lavoro e orari da questi predisposti anche per disciplinare l'alternanza con altri collaboratori in segreteria, ufficio nel quale essa svolse le mansioni di segretaria dettagliate nel cap. 17 del ricorso di primo grado; di essere stata qualificata espressamente dalla società quale “segretaria” con dichiarazione del 18.2.2014; di avere ricevuto direttive dal ### il quale controllava e verificava la sua attività; di essere stata sottoposta al potere gerarchico della società, in quanto doveva chiedere al ### il permesso per allontanarsi dal luogo di lavoro, anche per breve tempo e per qualunque ragione, e di aver dovuto giustificare le proprie assenze; di aver percepito in contanti somme superiori ed eccedenti quelle certificate; di avere svolto mansioni sussumibili nel IV livello del #### si costituiva e contestava le deduzioni della ### replicando in punto di fatto, tra l'altro: che non era previsto alcuna turnazione; che la ### era libera di gestire la propria prestazione lavorativa negli orari e nei giorni che lei stessa indicava; che la ### spesso arrivava alle 08:30 dopo aver accompagnato la figlia a scuola e andava ###; che la ### aveva grande flessibilità, tanto che in alcuni casi, anche quando vi erano tornei e gare, mancava perché organizzava dei weekend fuori; che la ### non giustificava le assenze, in quanto contrattualmente non era stata prevista una sua presenza obbligatoria; che alcune attività elencate in ricorso non venivano in realtà svolte dalla ### e altre erano svolte in affiancamento con ### segretaria amministrativa dell'agonistica e della scuola calcio. ### evidenziando la coerenza dei contratti di collaborazione con la tipologia delle collaborazioni di cui all'art. 2, comma 2, D.lgs. 81/2015 e argomentando la legittimità di tali collaborazioni in base agli indici normativi richiamati in memoria, negava la subordinazione della ### e deduceva che la collaborazione della predetta era connotata da autonomia, sia in termini di orari che di organizzazione del lavoro. La società chiedeva la reiezione di ogni domanda. Il Tribunale, dopo avere escussi due collaboratori della società, ha respinto integralmente il ricorso, ricevendo la ricostruzione normativa e sistematica delle collaborazioni sportive proposta dalla ### ed escludendo che dall'istruttoria svolta fossero emersi elementi presuntivi utili a riscontrare lo svolgimento inter-partes di un rapporto di lavoro unitario di natura subordinata. ### ha impugnato la sentenza, ribadendo la piattaforma fattuale già allegata in primo grado e deducendo l'erroneità della decisione appellata sotto i seguenti profili: Illegittimità, contraddittorietà, arbitrarietà, ingiustizia ed erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto di dover inquadrare il rapporto intercorso inter-partes nell'ambito della collaborazione coordinata e continuativa. Deduce l'appellante che, se il Tribunale avesse correttamente applicato il disposto dell'art. 2 del D.lgs. 81 / 2015 e il disposto degli art. 115, 116 e 132 c.p.c., a fronte delle specifiche contestazioni svolte prima in sede stragiudiziale e poi nel ricorso in riferimento sia ai contratti che alle certificazioni dei compensi - espressamente denunciati come dissimulanti un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato fin dalla decorrenza iniziale e per tutta la durata -, avrebbe dovuto adottare rispetto ai contratti intercorsi inter partes, e del pari rispetto alle certificazioni dei compensi, un approccio “verificazionista”, e studiare attentamente le risultanze istruttorie allo scopo di riscontrare le concrete modalità di svolgimento del rapporto; e, se così avesse fatto, il Tribunale mai avrebbe potuto ritenere che le collaborazioni, sia sportive che amministrativo-gestionali rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I,, così come le collaborazioni rese a fini istituzionali alle società sportive dilettantistiche lucrative, costituiscono solo oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, e mai avrebbe potuto ricondurre le prestazioni dell'odierna appellante, per come concretamente svoltesi, alla fattispecie della collaborazione coordinata e continuativa, e mai avrebbe potuto ritenere applicabile la relativa disciplina anziché quella del lavoro subordinato. Illegittimità, contraddittorietà, arbitrarietà, ingiustizia ed erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha rinviato la causa per la discussione e ha poi trattenuto la causa in decisione ritenendola sufficientemente istruita, rigettando la richiesta della ### per la prosecuzione della prova, ed al contempo ritenendo non dimostrati gli elementi costitutivi della domanda, insistendo in questo grado per la prosecuzione dell'istruttoria. Illegittimità, contraddittorietà, arbitrarietà, ingiustizia ed erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto: che dall'istruttoria espletata non fosse emersa la prova della fondatezza del ricorso e delle domande; che la testimonianza non avesse coperto l'arco temporale dedotto dalla ricorrente, ma fosse riferibile a singoli episodi; che, con riguardo ai fogli orari e ai turni depositati dalla ### non ne fosse certa la provenienza, e/o non ne fosse stata provata la vincolatività per i collaboratori, e/o comunque non fosse stata raggiunta la prova dell'utilizzo degli stessi da parte del centro; che non fosse stata raggiunta la prova dell'effettiva eterodirezione con riferimento alle direttive; che la ### non avesse assolto il proprio onere probatorio in relazione alla sua sottoposizione al potere gerarchico, disciplinare, direttivo; che non fosse stata provata la qualifica della ### né il possesso di adeguate capacità tecnico/pratiche, comunque conseguite, idonee a giustificare il riconoscimento del IV livello; che non risultasse confermato dai testi escussi l'abituale maneggio di denaro o la responsabilità della gestione della cassa da parte della ricorrente; che non risultasse provato lo svolgimento da parte della ricorrente dell'asserito lavoro straordinario; che la ricorrente avesse percepito giusti compensi. Illegittimità, contraddittorietà, arbitrarietà, ingiustizia ed erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto di liquidare le spese legali nella misura complessiva di ### compensandole per un terzo e condannando la ### al pagamento dei restanti due terzi, sia in ragione della fondatezza della pretesa dell'attrice, sia, in subordine, per la misura eccessiva delle spese e per l'inesplicabilità delle sue motivazioni. ### ha pertanto insistito nelle domande proposte in primo grado, concludendo nei termini riportati in epigrafe. ### si è costituita in appello, eccependo l'inammissibilità dell'appello per difetto di motivazione e condividendo nel merito la sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma. Escussi altri testi, all'udienza del 6 marzo 2024 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto. È infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 434 cpc, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte sull'onere di articolazione dei motivi di appello introdotto dalla L. 134/2012, di conversione del D.L. 83/2012. Va a tale riguardo rammentato che la Suprema Corte, con argomenti concettualmente validi ancora oggi, aveva già chiarito che i motivi di appello sono specifici anche se si traducono nella prospettazione di argomentazioni, contrapposte a quelle svolte nella sentenza impugnata, dirette ad incrinarne il fondamento logico - giuridico (Cassazione civile, sez. un., 29/01/2000, n. 16). Dopo l'introduzione dell'onere di motivazione introdotto dalla L. 134/2012, e dopo qualche contrasto nella giurisprudenza di merito, la Cassazione ha poi chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cassazione civile, sez. II, 14/07/2021, 20066). Sotto altro aspetto, la Suprema Corte ha evidenziato che la specificità dei motivi di appello dev'essere commisurata all'ampiezza ed alla portata delle argomentazioni della sentenza impugnata (Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2021, n. 21401). Tanto premesso, le doglianze dell'appellante identificano con sufficiente precisione i ritenuti errori di giudizio della motivazione, come sopra sintetizzati, tanto da avere completato ognuno dei propri motivi, comprensivi di molteplici profili critici, con la prospettazione di altrettanti opzioni alternative che il Tribunale avrebbe a dire dell'appellante dovuto assumere, deducendole con un grado di precisione sufficiente a smentire l'eccezione dell'appellata, e questo a prescindere dalla tenuta intrinseca dei motivi di gravame, del quale si passa subito a dire. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato, atteso che la rivalutazione della controversia, dopo aver dato sfogo a più ampia istruttoria, restituisce una conformazione dei fatti idonea ad avallare la prospettazione di parte appellante. È pacifico, come evidenziato dal Tribunale e non confutato neppure nel presente grado, che l'### dilettantistica (sempre stata senza fini di lucro) nata come ### il 25 maggio 2010 ha mutato la propria denominazione sociale in ### fino al 28 giugno 2013, data in cui è avvenuta la trasformazione in ### a responsabilità limitata senza scopo di lucro. ###à prevista dagli statuti è sempre stata "### nel settore giovanile e scolastico”, e nonostante i mutamenti di denominazione, gli enti hanno sempre perseguito finalità sportive senza scopi di lucro. In diritto, l'appellata sostiene che la fattispecie si collochi interamente nell'alveo della disciplina prevista per le collaborazioni nel settore dello sport dilettantistico, e richiama in tal senso le indicazioni, a suo dire essenziali, fornite dall'art. 1, comma 358, L. 205/2017 (peraltro abrogato dall'articolo 13, comma 1 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla ### 9 agosto 2018, n. 96), secondo cui << Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal ### ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.]>>. ###. 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (disposizione anch'essa poi abrogata a decorrere dal 1.7.2023 dall'art. 52, comma 1, lett. d) del d.lgs 36/21 come da ultimo mod, dall'art. 16, comma 1, lett b), D- L 198/22 conv. in L. 14/2023), prevedeva infatti che la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, del d.lgs 81/2015 (secondo cui a far data dal 1.1.2016 si sarebbe applicata la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione ivi previsti) non si applicasse alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. Tali evidenze normative inducono due considerazioni preliminari. La prima, è che la stessa normativa invocata dalla società appellata, l'elemento centrale è individuato nell'art. 1, comma 358, L. 205/2017, non era ancora applicabile al rapporto in questione, che si era esaurito prima dell'entrata in vigore di tale norma. Infatti, il rapporto tra le parti si svolse dal 2007 al 31.7.2017. Di nessun rilievo diretto, pertanto, la fonte invocata. La seconda considerazione, è che tale norma è stata successivamente abrogata in favore di altro regime normativo. Ma anche assegnando a detta normativa, così come a quella di carattere tributario richiamata dalla società (art. 37 L 342/2000e 90 L. 289/2002, 69, comma 2, dpr 917/86), un valore per così dire “di contesto” in qualche modo rilevante sul piano dell'interpretazione “sistematica”, tutto ciò ancora non dimostra che i rapporti de quo dovessero necessariamente svolgersi nella forme della collaborazione coordinata e continuativa, e, soprattutto, che tale qualificazione è impedita quante volte la concreta conformazione del rapporto deponga inequivocabilmente per la concretizzazione di un rapporto di lavoro subordinato. È noto, infatti, il rilievo assegnato dalla Cassazione (per tutte Cass., sez. lav., 24/01/2020 n. 1663) alle modalità effettive di svolgimento del rapporto, come desumibili non soltanto dalle allegazioni dello stesso in giudizio, ma dai risultati dell'istruttoria, dall'apprezzamento di tale materiale effettuato dai giudici del merito, dal convincimento ingenerato in questi circa la sufficienza degli elementi sintomatici riscontrati e tali da ritenere provata la subordinazione. E, ovviamente, neppure la “autoqualificazione” dei contratti in atti come di “collaborazione coordinata e continuativa a carattere amministrativo gestionale”, potrebbe introdurre alcuna limitazione rispetto al potere del giudice di qualificare la fattispecie riguardo all'effettivo tipo contrattuale che emerge dalla concreta attuazione della relazione negoziale, e, pertanto, non viene meno la possibilità per il giudice di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza in materia, trattandosi di un potere costituzionalmente necessario, alla luce della regola di effettività della tutela (cfr. Corte Cost. n. 115 del 1994), funzionale al contrasto all'uso abusivo di schermi contrattuali, perseguito dal legislatore anche con la disposizione esaminata (analogamente v. Cass. n. 2884 del 2012, sul d.lgs. 276 del 2003, art. 86, comma 2, in tema di associazione in partecipazione). Ciò precisato, va quindi verificato se nella fattispecie emergano gli elementi essenziali della subordinazione. Dall'istruttoria svolta, anche quella svolta innanzi a questa Corte, tali elementi sono senz'altro emersi. Nel corso del giudizio di primo grado sono stati escussi: • ### collaboratore della ### dal 2008 al 2013, il quale si occupava della segreteria della ### • ### responsabile degli allenatori in qualità di ### tecnico della ### calcio, la cui conoscenza della ### risale all'estate del 2012. Nel corso del giudizio di appello sono stati poi escussi: • ### il quale collaborò per passione alla scuola dando anche una mano alla ### dal 2002 al 2013/2014, in favore della ### dal 2002 sino al 2013/2014; • ### direttore generale della ### oltre che dipendente di altra azienda società (### all'intero della quale operava la ### • ### il quale lavorò per l'AXA e per la ### dalla stagione 2011/2012 sino alla stagione 2015/2016 inizialmente come collaboratore e poi come segretario; • ### il quale lavorò per l'Axa e la ### dal 2001 al 2018 occupandosi della logistica in funzione anche dell'attività della scuola calcio. Dalle dichiarazioni dei testi è anzitutto possibile concludere che la ### svolgeva le mansioni di segreteria specificate al capitolo 17 del ricorso ex art. 414 cpc, e in particolare: apriva l'ufficio di segreteria e accendeva i computer, e per il settore agonistico: raccoglieva le iscrizioni, riceveva i documenti, provvedeva al tesseramento federale, incassavo i soldi per l'iscrizione e compilava le distinte degli incassi per l'ufficio di amministrazione, rispondeva al telefono, fissava gli appuntamenti, forniva le informazioni, faceva le fotocopie, archiviava le pratiche vecchie, stampava i comunicati, compilava il programma ### per gli allenamenti. Per la scuola calcio: raccoglieva le iscrizioni, raccoglieva i documenti, incassava i soldi, compilava le distinte degli incassi per l'ufficio di amministrazione, compilava le richieste per le pratiche ### per i finanziamenti per il corso ### calcio, compilava le locandine dei tornei interni, compilava le richieste alla ### il programma dei tornei, ordinava le coppe e le targhe e provvedeva al ritiro per i tornei esterni, compilava gli avvisi per i genitori, provvedeva alla raccolta dei soldi, telefonava agli iscritti per la pendenza dei pagamenti, inviava i fax e le mail, scannerizzava i documenti, compilava il calendario dei raduni organizzati con le squadre professioniste, redigeva gli inviti e li inviava via fax e per mail, predisponeva le cartelline per gli osservatori, compilava sul data-base degli iscritti, i dati anagrafici, i dati fisici, la scadenza dei certificati medici, inviava le foto all'addetto stampa, inviava le liste dei componenti squadre, addetto stampa, stampa, inviava i risultati delle partite all'addetto stampa. Ciò emerge anzitutto dalla sostanziale non contestazioni della gran parte delle specifiche allegazioni di cui al capitolo 17 del ricorso introduttivo da parte della convenuta, e altresì dalla conferma delle stesse circostanze del medesimo capitolo letto ai testi ###### , nonché dalle altre affermazioni dei testi (### “La signora si occupava di segreteria, ma anche all'occorrenza della scuola Calcio”; ### “### che la ###ra ### era segretaria dal momento in cui ho iniziato anch'io a collaborare. ### svolgeva le seguenti attività: tesseramenti calciatori, tesseramenti tecnici, iscrizione campionati, rapporti con la federazione, iscrizione scuola calcio, iscrizione agonistica. E le ordinarie mansioni di segreteria”; ### “durante il periodo da giugno/settembre la ### svolgeva le seguenti mansioni: apriva l'ufficio di segreteria, accendeva i computer, per il settore agonistico raccoglieva le iscrizioni e riceveva la relativa documentazione, incassava i soldi per le iscrizioni, compilava le distinte degli incassi, rispondeva al telefono, faceva le fotocopia, archiviava le pratiche, stampava i comunicati, per la scuola calcio: raccoglieva le iscrizioni, raccoglieva i documenti, incassava i soldi, compilava le distinte degli incassi per l'ufficio di amministrazione; compilava le richieste per le pratiche ### Inviava fax e mail. Scannerizzava i documenti. Compilava il calendario dei raduni organizzate con le squadre professionisti. Compilava su database i dati anagrafici degli iscritti, e la scadenza dei certificati medici. Inviava le foto all'addetto stampa. Tutte queste cose la ### faceva su indicazione e disposizione del direttore ###”). Tali mansioni ricomprendevano anche il maneggio di denaro, che è stato peraltro specificamente confermato dal teste ### in ordine all'attività di incasso. Tali mansioni sono chiaramente riconducibili al IV livello del ### al quale appartengono anche i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, tra i quali la declaratoria ricomprende il profilo dell'addetto a mansioni d'ordine di segreteria. Tale contratto è applicabile in via parametrica per assicurare la giusta retribuzione ex art. 36 della Costituzione. Emerge la prova della subordinazione, in quanto: Il datore di lavoro procedeva all'esercizio del potere conformativo della prestazione della ### mediante la predisposizione dei turni e delle presenze in ufficio e mediante la formulazione di direttive attraverso il sig. ### Questi ha dichiarato di esser dipendente della struttura della ### all'interno della quale operava la ### ma anche di avere svolto la funzione di “direttore della ### per la precisione ### Generale”. Il teste ha dichiarato che coordinava le risorse e dava indicazioni anche alla ### Anche altri testi hanno rilasciato dichiarazioni da cui emerge senza ombra di dubbio l'eterodirezione della ### Il teste ### ha dichiarato: “###inizio della stagione, che iniziava a luglio, almeno per le iscrizioni, il ### stilava un prospetto delle giornate in cui dovevamo essere presenti con gli orari da seguire ... I giorni e gli orari erano prefissati ... il Direttore ci dava le indicazioni e poi svolgeva il suo lavoro nella sua stanza ... ### a volte dava direttive sia a me sia alla ricorrente nell'ambito di riunioni, che venivano svolte per organizzare i tornei, le trasferte e le varie attività ... Poteva capitare che la ricorrente ricevesse nelle singole giornate direttive dal sig. ### come poteva capitare che fosse stesso lei a chiedere qualcosa al ###..; ### il ### “... il ### predisponeva i turni di lavoro della ### e l'alternanza della stessa con gli altri lavoratori ... il ### dava direttive dalla sig.ra ### ... ### il teste ### “durante il periodo da giugno/settembre la ### svolgeva le seguenti mansioni “... : apriva l'ufficio di segreteria, accendeva i computer, per il settore agonistico raccoglieva le iscrizioni e riceveva la relativa documentazione, incassava i soldi per le iscrizioni, compilava le distinte degli incassi, rispondeva al telefono, faceva le fotocopia, archiviava le pratiche, stampava i comunicati, per la scuola calcio: raccoglieva le iscrizioni, raccoglieva i documenti, incassava i soldi, compilava le distinte degli incassi per l'ufficio di amministrazione; compilava le richieste per le pratiche ### Inviava fax e mail. Scannerizzava i documenti. Compilava il calendario dei raduni organizzate con le squadre professionisti. Compilava su database i dati anagrafici degli iscritti, e la scadenza dei certificati medici. Inviava le foto all'addetto stampa. Tutte queste cose la ### faceva su indicazione e disposizione del direttore ### ... : ### riceveva sempre direttive dal #### utilizzava le strutture materiali della società.”. ### il ### “la ### riceveva le indicazioni e le direttive da ###”. Inoltre, il datore di lavoro, anche per il tramite del ### effettuava un sostanziale controllo della prestazione. Il teste ### ha riferito che la ### doveva chiedere i permessi e giustificare le assenze; il teste ### ha riferito che “almeno nel periodo che anch'io lavorai che la ### per assentarsi per qualsiasi motivo dal lavoro doveva chiedere dei permessi. Non so se fosse anche tenuta a giustificare le assenze”; il teste ### ha riferito che “### doveva chiedere il permesso se doveva allontanare dal lavoro, ma non so se dovesse giustificare le assenze.”. Ed è molto significativo il fatto che, come riferisce il ### “prima veniva fatto il calendario e in caso di necessità personale mia o della ### potevamo procedere a sostituzione. La sostituzione doveva essere autorizzata.”. A fronte di tali dichiarazioni emerge chiarissima l'eterodirezione della ### che non è affatto esclusa dal fatto che l'appellante potesse coordinarsi con gli altri collaboratori per l'organizzazione del suo lavoro, anche perché essa operava anche all'interno di un ufficio in cui lavorava o si alternava con altri e proprio questo poteva imporre degli ovvi raccordi. Né smentisce la eterodirezione il fatto che i turni potessero essere predisposti dal ### anche tenendo presenti le disponibilità dei lavoratori. Il fatto poi che la ### secondo il ### a volte non giustificasse le proprie assenze, oltre a contrastare con le dichiarazioni degli altri testi che hanno riferito in modo più netto la richiesta di permessi e assenze, non esclude di per sé l'obbligo e al limite potrebbe indicarne un inadempimento sporadico, magari favorito da un buon clima di collaborazione che lo faceva passare in secondo piano. Se tutto ciò non bastasse, sono anche emersi notevoli altri indici sintomatici della subordinazione, come l'inserimento nell'impresa (vedi l'indicazione della ### quale segretaria tra i componenti dello ### sull'estratto del sito web della società prodotto dall'appellante in primo grado) e l'utilizzo dei beni aziendali per lo svolgimento della prestazione (così le circostanze dedotte al capitolo 23 del ricorso di primo grado e non specificamente contestate, e confermate dai testi ### e ### nonché e sia pure in modo generico dal teste ###. Può dunque esser ricevuto che per tutto il rapporto la ### utilizzò le strutture (ufficio e scrivania) e le attrezzature (computer, telefono, fax) della società, in maniera continuativa nell'ambito dell'ordinaria organizzazione degli uffici. Conclusione che ovviamente non può essere smentita per il solo fatto che in qualche occasione la ### potrebbe avere adoperato anche il proprio telefonico quando non era in sede ###avvalora necessariamente l'autonomia del rapporto, potendo teoricamente convergere addirittura verso un più intenso vincolo di subordinazione. Il pieno inserimento nell'organizzazione produttiva, nei termini specificati anche dai testi, sconfessa inoltre che la prestazione della ### realizzasse unicamente l'obiettivo formalizzato nei contratti di collaborazione in atti, ivi leggendosi, in corrispondenza dell'“oggetto” dell'accordo, l'“incarico di ottimizzare i risultati della propria organizzazione sportiva attraverso la gestione della segreteria del settore amministrativo, predisponendo la raccolta integrale delle iscrizioni”. ### di lavoro dedotto in ricorso è stato integralmente confermato dal ### (dovendosi peraltro tener presente che tale teste dal 2007 al 2015 la mattina dalle 9:00 alle 13:00 lavorava come agente di commercio). Nel senso indicato dalla lavoratrice vanno poi le dichiarazioni del ### (“### lavorava come me 6 giorni su 7 e ci alternavamo su turni mattutini e pomeridiani. Il turno durava dalle 6 alle 8 ore.”) e del ### (“: ### si lavorava 7 giorni su 7 e la ### lavorava in turnazione con altri. Quindi la ### lavorava o la mattina o il pomeriggio.”). Alcuni dei testi che hanno confermato il proprio turno hanno anche riferito che quando essi arrivavano al lavoro la ### era già lì (####. Lo svolgimento di lavoro anche la domenica è stato confermato specificamente dal ### “... A volte ho lavorato con la ricorrente di domenica...”). Non è invece emersa idonea prova dello svolgimento di lavoro durante il periodo feriale o relativamente a permessi non goduti, né dello straordinario. Può dunque concludersi che tra le parti si realizzò un rapporto di lavoro subordinato sin dal primo rapporto formalmente autonomo, da ritenersi a tempo indeterminato e tale da assorbire sotto il profilo giuridico l'apparente soluzione di continuità tra un contratto di collaborazione e l'altro. La assenza di soluzione di continuità anche de facto tra i vari periodo emerge poi dal complesso delle dichiarazioni rese dai testi, alcuni dei quali hanno confermato, per quanto loro era possibile percepire, il periodo allegato in ricorso (###, altri riferendo della prestazione di lavoro svolta continuativamente (###. Tali elementi valgono a riscontrare, anche in via presuntiva e unitamente alle altre risultanze processuali testé indicate, che il rapporto inter-partes, giuridicamente da considerarsi di natura subordinata e a tempo indeterminato, così convertito sin dal primo rapporto formalmente autonomo, abbia avuto concretamente esecuzione anche nei periodi intermedi tra i vari contratti di collaborazione. Tale rapporto deve considerarsi tuttora in essere, attesa l'assenza di un licenziamento o altra valida risoluzione del rapporto. Pertanto, accertato lo svolgimento inter-partes di un rapporto di lavoro subordinato a far data dal ###, tuttora in essere, e lo svolgimento da parte della ### di mansioni di IV livello del ### per i dipendenti dalle imprese ed enti di gestione di impianti sportivi, va ordinato all'appellata di riammettere al lavoro l'appellante nelle relative mansioni e di corrisponderle a titolo risarcitorio un'indennità onnicomprensiva determinata in n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dì della maturazione del diritto al saldo. Per la determinazione dell'indennità, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 81/2015 applicabile ratione temporis, vale, ai sensi dell'art. 8 L. 604/1966, considerare anzitutto la lunghissima durata del rapporto (oltre dieci anni), le condizioni economiche della appellante di cui alla autocertificazione dei redditi in atti e la dimensione dell'impresa desumibile già soltanto dalla notevole complessione dello “staff” di cui alla non contestata pagina web prodotta dall'appellante in primo grado (ove l'indicazione di #### generale, ### ed #### agonistica, ### tecnico agonistica, ### scuola calcio, ### didattica, ### alla segreteria, ### sanitario, ##### ufficio stampa, ### marketing, ### ufficiale, #### arbitri e ### accompagnatori, ### e ###. In virtù poi di tutto quanto sopra detto in relazione allo svolgimento delle mansioni allegate dalla ### questa ha diritto alle differenze di retribuzione come quantificate nei conteggi allegati già in primo grado, tenendo presente peraltro la sola voce indicata a titolo di retribuzione e quella relativa alla maggiorazione per lavoro domenicale, ma senza calcolare ferie e permessi non goduti né straordinari, tutti rimasti privi di idonea dimostrazione. Detti conteggi sono stati contestati in parte genericamente e apoditticamente - tenendo anche conto che la loro lettura va effettuata in congiunzione con quella delle allegazioni attoree, molto specifiche (ad esempio per quanto attiene ai “giorni lavorati”) - e in parte attraendo nella contestazione la negazione di alcuni profili di merito della domanda, dei quali si è già detto. Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e vanno determinate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario. P.Q.M. in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nel resto confermata, accertato lo svolgimento inter-partes di un rapporto di lavoro subordinato a far data dal ###, tuttora in essere, e lo svolgimento da parte della ### di mansioni di IV livello del ### per i dipendenti dalle imprese ed enti di gestione di impianti sportivi, ordina all'appellata di riammettere al lavoro l'appellante nelle relative mansioni e di corrisponderle a titolo risarcitorio un'indennità onnicomprensiva determinata in n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., oltre interessi e rivalutazione come per legge dal dì della maturazione del diritto al saldo. Condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante di ### a titolo di differenze di retribuzione, oltre rivalutazione ed interessi dal dì della maturazione del diritto al saldo. Condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado, determinate per compensi in ### per il primo grado e in ### per il grado di appello, il tutto oltre spese generali al 15 %, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario. ### 6 marzo 2024 ### estensore ##### n. 2734/2020




sintesi e commento
Riconoscimento del Rapporto di Lavoro Subordinato in un Contesto Sportivo Dilettantistico
Una recente pronuncia della Corte d'Appello di Roma ha affrontato una controversia tra una persona fisica e un'associazione sportiva dilettantistica, poi trasformatasi in società a responsabilità limitata, riguardante la natura del rapporto di lavoro intercorso tra le parti. La questione centrale era se i molteplici contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati nel corso degli anni avessero, in realtà, dissimulato un unico e continuativo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La persona fisica, che aveva svolto mansioni di segreteria presso la struttura sportiva dal 2007 al 2017, sosteneva di aver operato sotto la direzione e il controllo del responsabile della società, rispettando turni e orari prestabiliti e svolgendo attività tipiche di un dipendente. Di contro, la società sportiva sosteneva l'autonomia della collaboratrice, negando l'esistenza di vincoli di subordinazione e sottolineando la flessibilità nella gestione del lavoro.
In primo grado, il Tribunale aveva respinto le richieste della persona fisica, ritenendo che il rapporto rientrasse nell'ambito delle collaborazioni sportive dilettantistiche, come disciplinato dalla normativa di settore. Tuttavia, la Corte d'Appello, ribaltando la decisione di primo grado, ha accolto parzialmente l'appello, riconoscendo la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sin dall'inizio della collaborazione.
I giudici di secondo grado hanno fondato la loro decisione su una serie di elementi probatori emersi nel corso dell'istruttoria, tra cui le testimonianze di diversi collaboratori e dipendenti della società sportiva. Tali testimonianze hanno confermato che la persona fisica svolgeva mansioni di segreteria in modo continuativo, seguendo le direttive del responsabile, rispettando turni e orari prestabiliti e utilizzando le attrezzature della società.
La Corte ha evidenziato che, nonostante la qualificazione formale dei contratti come collaborazioni coordinate e continuative, le modalità concrete di svolgimento del rapporto deponevano inequivocabilmente per la sussistenza di un vincolo di subordinazione. In particolare, è stata rilevata l'eterodirezione della prestazione lavorativa, il controllo esercitato dal datore di lavoro, l'inserimento nell'organizzazione aziendale e l'utilizzo dei beni aziendali.
Di conseguenza, la Corte d'Appello ha ordinato alla società sportiva di riammettere al lavoro la persona fisica, riconoscendole il diritto a un'indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità dell'ultima retribuzione, nonché al pagamento delle differenze retributive maturate nel corso degli anni, inquadrando la lavoratrice nel IV livello del ### di riferimento.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.