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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3561/2017 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ### (C.F. , c on il pa trocinio de ll'avv. #### elettivamente domiciliato presso il difensore avv. #### ATTORE/I contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato in ### presso il difensore avv. #### l'attore-opponente: come da atto di citazione e ricorso in riassunzione [“### l'On. Giudice adito, respinta ogni contraria deduzione ed eccezione, in accoglimento della presente opposizione, con ogni riserva in via istruttoria e con istanza per la previa sospensione dell'esecutorietà ex art. 649 c.p.c. ricorrendo gravi motivi, cosi provvedere: 1) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale civile di ### ovvero di quello di ### per le causali meglio esposte in narrativa e, per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto; 2) in via subordinata, nel merito, e con espressa riserva di gravame, dichiarare nullo ed illegittimo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile nonché del tutto infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui alla narrativa ####### P. ### del presente atto, con particolar riferimento alla liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.; 3) in via ulteriormente subordinata, per l'ipotesi in cui codesto ###mo Tribunale dovesse ritenersi competente a conoscere i fatti per cui è causa, ridurre ad equità ogni eventuale credito che dovesse essere accertato in favore dell'opposta, tenuto conto di tutte le circostanze e delle eccezioni svolte con il presente atto, inclusa la violazione degli artt. 1175, 1375, 2358 e 1815 c.c. da parte della ### opposta, con compensazione degli importi eventualmente dovuti con quanto la fosse tenuta a restituire in favore del debitore principale per le motivazioni di cui in narrativa come accertato all'esito del presente giudizio”], insistendo nelle istanze istruttorie formulate e non accolte. Per la convenuta-opposta: si oppone alle richieste istruttorie avversarie, in caso di ammissione insiste per la prova contraria e conclude come da comparsa di costituzione del 14.4.2018 [“voglia il Giudice adito, contrariis rejectis: rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà perché del tutto infondata, respingere per le medesime ragioni l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze professionali di ogni fase di giudizio e con condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 1, c.p.c., ovvero al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi del terzo comma del medesimo articolo”]. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1 Con ricorso ex art. 633 c.p.c. la ha c hiesto all'intestato Tribunale l'emissione di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per l'importo di ### comprensiva di interessi a partire dal 1.4.2016 nei confronti della società e dei sigg.ri e , a tal fine deducendo: - che la a veva acceso in data ### presso la ### (or a il conto corrente n. sottoscrivendo le ### applicabili al rapporto banca-cliente; - che i sigg.ri e si erano costituiti garanti per ogni obbligazione della società correntista fino a concorrenza dell'importo di ### con atto di fidejussione omnibus del 16.2.2010; - che a fronte dell'esposizione maturata la banca, con atto del 20.10.2016 aveva concesso un'apertura di credito di ### ; - che la si era resa totalmente insolvente, presentando domanda di ammissione con riserva alla procedura di concordato preventivo, sicché la ### aveva revocato ogni rapporto e chiesto ai fidejussori il pagamento di ogni somma dovuta, senza ottenere riscontro. ### 1.2 Emesso dal Tribunale il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 582/2017, con atti di citazione notificati in data ### i sig.ri e hanno proposto, separatamente, opposizione allo stesso, citando in giudizio davanti al Tribunale di ### la e rassegnando le conclusioni come sopra precisate. Dopo avere preliminarmente eccepito la incompetenza territoriale del Tribunale di ### hanno dedotto a sostegno delle proprie domande: - la inefficacia della fidejussione ex art. 1956 c.c. per intervenuta liberazione dei fidejussori, stante la avvenuta regolarizzazione del debito originario garantito dalla fidejussione e la concessione di nuove aperture di credito quando la società debitrice si trovava già in condizioni patrimoniali critiche, tali da rendere più difficile il soddisfacimento del credito; - la violazione dell'art. 2358 c.c. per la concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni della banca; - l'applicazione di tassi usurari, derivanti dalla suddetta modalità di anticipazione a carico del debitore di un importo aggiuntivo rispetto agli interessi formalmente praticati; - la imposizione a carico della società cliente della stipula di una polizza di assicurazione sulla vita del suo amministratore unico, odierno opponente; - l'impossibilità di procedere ad accertamento nei confronti dei fidejussori in mancanza dell'accertamento da parte del giudice fallimentare del credito eventualmente vantato dalla banca nei confronti del debitore principale (dichiarato fallito dopo l'emissione del decreto ingiuntivo); - la nullità o inefficacia della fidejussione omnibus sottoscritta nel 2010 in relazione al nuovo e distinto rapporto originato dal contratto di affidamento del 2016; - l'inefficacia / inopponibilità ai sensi dell'art. 1957 c.c. per decorso del termine semestrale; - la erronea, illegittima ed eccessiva quantificazione degli interessi. 1.3 Le cause erano iscritte a ruolo separatamente ai numeri di R.G. 3561/2017 (opponente ) e 3563/2017 ( opponente ) e le r ispettive prime udienz e venivano rinviate ex art. 168 bis comma 4 c.p.c. all'udienza del 04.10.2017. In tale occasione il Giudice, preso atto della messa in liquidazione coatta amministrativa di dichiarava interrotte entrambe le cause ex art. 299 c.p.c.. Gli opponenti riassumevano i giudizi. 1.4 Si costituiva in giudizio la banca opposta contestando le deduzioni di parte opponente e in particolare deducendo: - la deroga convenzionale della competenza territoriale in favore del Tribunale di ### sia nel contratto relativo alla obbligazione principale che nei contratti di fidejussione; ### - l'inapplicabilità dell'art. 1956 c.c. in quanto non si sarebbe verificata l'ipotesi di obbligazione futura (non autorizzata) ma anzi sarebbe intervenuta tra le parti la stipula di una nuova fidejussione ad ampliamento di quella precedentemente prestata in relazione alla nuova apertura di credito concessa dalla banca alla società cliente; - la mancanza di prova del collegamento tra gli atti di acquisto di quote azionarie e l'anticipazione di credito concessa; - la palese infondatezza e genericità della eccezione relativa alla usurarietà degli interessi praticati; - l'assoluta irrilevanza della questione relativa alla stipula - peraltro con soggetto diverso - di polizza assicurativa sulla vita; - l'irrilevanza dell'intervenuto fallimento della debitrice principale; - la deroga convenzionale all'art. 1957 c.c. inerente il termine semestrale per l'azione. 1.5 concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., il Giudice, previa riunione della causa promossa da (R.G. n° 3563/2017) a quella incardinata da (R.G. n° 3561/2017 ), rigettava le istanze istruttorie degli opponenti e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06.02.2019. ### 2. Gli opponenti hanno eccepito preliminarmente l'incompetenza per territorio in sede monitoria del ### di ### per essere competente il ### di ### quale foro competente avuto riguardo al luogo dove risiede l'opponente ovvero al luogo ove è stata sottoscritta la fideiussione (e dunque dove sarebbe sorta l'obbligazione dedotta in giudizio). In via subordinata, avuto riguardo al foro del luogo dove l'obbligazione dedotta in giudizio dovrebbe essere adempiuta, sostengono gli opponenti che dovrebbe essere ritenuto competente il foro di ### nella cui provincia ha sede la ### opposta. Nessuna deroga opererebbe nel caso in esame in favore del ### di ### in quanto da una parte, la fideiussione del 16 febbraio 2010 non contiene detta deroga, dall'altra parte, l'art. 18 delle "### relative al rapporto banca-cliente" sottoscritte il successivo 16 novembre 2010, che contiene la previsione del foro di ### non potrebbe applicarsi in via retroattiva ad una fideiussione precedentemente sottoscritta. Con riferimento alla sola , la difesa di parte opponente rileva altresì che non avendo essa rivestito alcuna carica amministrativa nell'ambito della va affermata in capo a lei la qualità di “consumatore”, e ciò anche ai fini della individuazione del foro competente a conoscere della presente controversia, come previsto dalle stesse ### generali di contratto citate dalla convenuta opposta (in particolare nel comma 2 dell'art. 18). ### 2.1 Risulta dai documenti prodotti in giudizio che la competenza per territorio normativamente stabilita è stata effettivamente derogata, in favore del ### di ### su accordo delle parti, con previsione di esclusività, con clausola redatta in forma scritta, riferita alle controversie derivanti dal rapporto tra la banca e la società La scelta di devolvere le controversie al ### di ### è stata infatti assunta dalla debitrice principale soc. c ome risult a da lle “ ### generali relative al rapporto banca - cliente”1 sottoscritte il ### dal legale rappresentante e ### anche ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c.. La clausola derogativa della competenza era prevista in via esclusiva nell'art. 18. Il medesimo , così come in data ###, sottoscrivevano atto di fideiussione2, nel quale si prevedeva all'art. 1 “norme applicabili”, che “Per tutto quanto non espressamente disciplinato dai seguenti articoli, si applicano al rapporto le “### generali relative al rapporto banca - cliente”. E' appena il caso di rilevare che come noto la fideiussione è un rapporto accessorio che assorbe le disposizioni applicabili al contratto principale, ivi inclusa la competenza per le controversie insorgenti in relazione al detto contratto. Gli stessi odierni opponenti e , peraltro, in data ###, confermavano ulteriormente l'intenzione di devolvere qualunque controversia in via esclusiva al foro di ### nell'ambito delle ulteriori condizioni contrattuali sottoscritte e confermate ex art. 1341, comma 2, c.c.3. La deroga pattizia alle disposizioni normative sulla competenza territoriale è pertanto valida ed efficace, e non è fondata l'eccezione relativa alla “non retroattività” della previsione, atteso che la pattuizione del 16.11.2010 è solo una conferma di pattuizioni precedenti, coeve alla stipula del contratto di apertura del conto corrente 2.2 Né può affermarsi che i due fidejussori fossero soggetti qualificabili come “consumatori”, ai fini dell'applicazione della normativa speciale riconducibile al ### del ### e alle previsioni ad esso ricollegabili. E' noto a riguardo l'ormai annoso contrasto tra la giurisprudenza comunitaria, che sin dalla pronuncia C-110/14 ha ritenuto vincolante la disciplina a tutela del consumatore qualora una garanzia sia stata prestata non per finalità riconducibili all'attività d'impresa, bensì nell'ambito della solidarietà familiare, e la (più risalente) giurisprudenza di legittimità, secondo la quale invece 1 Cfr. ### fascicolo della fase monitoria, ### 1 di parte convenuta. 2 cfr. ### fascicolo della fase monitoria. 3 cfr. ### fascicolo della fase monitoria. ### “il requisito soggettivo della qualità di consumatore deve riferirsi all'obbligazione garantita, cui quella del fideiussore è accessoria, sicché, difettando tale condizione, è valida la clausola derogativa della competenza territoriale contenuta nel contratto di fideiussione per le esposizioni bancarie di una società di capitali stipulato da un socio o da un terzo” 4. La sempre maggiore adesione della giurisprudenza di merito ai principi comunitari sembra tuttavia aver convinto da ultimo anche i giudici di legittimità, i quali di recente sono giunti ad affermare che “i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale)”5; nella stessa decisione, tuttavia, si è specificato che va dato rilievo “alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore”. ### parte, la stessa Corte di ### ha limitato la portata del principio di diritto enunciato con riferimento al c.d. “foro del consumatore” all'ipotesi in cui il garante sia “estraneo alle vicende imprenditoriali del soggetto garantito”6, sicché è ormai consolidato - nella giurisprudenza di legittimità e di merito, anche di questo ### - l'orientamento secondo cui chi detenga quote della società garantita e/o la amministri, così come chiunque abbia un interesse diretto agli affari del garantito che sia soggetto professionale, non può essere considerato consumatore, nonché il principio secondo cui la natura accessoria del contratto di fideiussione impone di far riferimento alla qualità del debitore principale al fine di stabilire se al fideiussore sia applicabile la disciplina anzidetta o meno7. 4 leggasi ad esempio Cass. Civ. Sez. I, sentenza n.16827 del 09.08.2016, nonché ### 6-3, ordinanza n.24846 del 05.12.2016, riferita ai contratti autonomi di garanzia 5 cfr. Cass. Sez. III, ordinanza n.### del 13.12.2018 6 Si veda la recente ordinanza della C.d.G. UE del 19.11.2015 "gli articoli 1, paragrafo 1, e 2 lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società" 7 V. di recente Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8419 del 26/03/2019 (Rv. 653386 - 01) “In tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al vecchio testo dell'art. 1469 bis c.c. (ora art. 33 del ### del consumo, approvato con d.lgs. n. 206 del 2005), la qualifica di consumatore spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice consumatore soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee Nel caso di specie, quanto al sig. è circostanza incontestata, oltre che dimostrata documentalmente8, che egli era socio e amministratore delegato della società garantita, tant'è che i documenti bancari riferiti alla debitrice principale sono stati tutti da lui sottoscritti in qualità di legale rappresentante9. Quanto invece alla sig.ra è pacifico, oltre che dimostrato per tabulas10, che ella, al tempo dell'assunzione dell'obbligo fideiussorio, era socia ‘sovrana' della debitrice principale, detenendo l'88,75% delle partecipazioni, oltre ad essere titolare di rilevantissime partecipazioni in numerose altre società. Come si evince dal documento citato, la carica di socia è cessata il ### (pochi giorni prima che la società depositasse domanda di concordato con riserva), mentre la fideiussione fu sottoscritta il ###11 ed integrata il ###12. Alla luce di quanto precede, sussiste senz'altro la competenza territoriale del ### di #### 1956 C.C.. 3. Gli opponenti hanno invocato la tutela di cui all'art. 1956 c.c. sostenendo che la maggior parte del debito azionato sarebbe dovuta a due operazioni poste in essere dalla banca nei mesi di agosto e novembre 2016 (con valuta rispettivamente a maggio e agosto dello stesso anno) al solo scopo di aggravare ulteriormente la posizione debitoria e l'esposizione della ne i confronti della ### ovvero due disposizioni (non autorizzate) di giroconto relative ai conti e n. (ulteriori e diversi rispetto al c/c n. ), accesi dalla per anticipo fatture13. 3.1 A detta degli opponenti, l'operazione contabile posta in essere dalla attraverso i due 'giroconti' sarebbe consistita nel "rientro" unilaterale dell'esposizione di ### maturata dalla su i conti e ( sull'uno e sull'altro), tramite il riaddebito di tali importi sul conto corrente n. . Lo strumento formale attraverso il quale la ha posto in essere tale operazione è stato il “### di Affidamento” datato 20 ottobre all'esercizio di dette attività; correlativamente devono essere considerate professionisti tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica sia privata, che utilizzino il contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all'attività imprenditoriale o professionale”. 8 Cfr. ### fascicolo di parte convenuta. 9 cfr. ### , ### , ### fascicolo fase monitoria, nonché ### , ### , ### a, ### b e ### fascicolo di parte convenuta. 10 ### fascicolo di parte convenuta. 11 ### fascicolo monitorio, depositato come ### zip nei fascicoli di parte di entrambe le opposizioni 12 ### fascicolo di parte convenuta opposizione R.G. n° 3563/2017. 13 cfr. estratti conto doc. 10 All. 1 di parte convenuta. ### 2016, ma in realtà efficace già dall'agosto precedente. ### posta in essere dalla sarebbe consistita, da una parte, nella "regolarizzazione dell'esposizione maturata" sui conti e e dall'altra parte, in una nuova concessione di credito, a condizioni più gravose, sul conto . ### tuttavia avrebbe determinato la liberazione dei fideiussori ai sensi e per gli effetti dell'art. 1956 c.c. a mente del quale "Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione": il debito originario garantito dalla fideiussione, infatti, sarebbe stato "regolarizzato", come confessato dalla stessa ### mentre il debito ulteriore, azionato in via monitoria, è quello che scaturisce dal ### di ### del 2016, integrante una vera e propria nuova apertura di credito concessa quando la società già si trovava in condizioni patrimoniali critiche (erano stati elevati protesti per oltre 200.000 ### per cambiali scadute non pagate), stavano pervenendo istanze di fallimento e la società si preparava al deposito di un concordato preventivo. 3.2 Va sul punto rilevato che - a prescindere dalla facoltà della banca, ai sensi dell'art. 3 di entrambi i contratti di apertura dei conti anticipi, di effettuare direttamente l'addebito in conto corrente delle somme anticipate in caso di mancato rimborso del documento rimasto insoluto - risulta la sottoscrizione da parte degli odierni opponenti, in data ###14, di una fideiussione integrativa ( con riferimento all'atto fideiussorio di auro 390.000,00… rilasciato nell'interesse di . in data ###…. dichiarano che… la stessa fideiussione omnibus garantirà il soddisfacimento delle obbligazioni del predetto debitore principale relativamente alle ulteriori linee di credito da Voi concesse: - ### per apertura di credito in c/c, - ### per fido promiscuo autoliquidabile (in c/c n° ), - ### per copertura rischio carte di credito, - ### per anticipo fatture con notifica (in c/c n° ” ). Di conseguenza, nessun credito “ulteriore” è stato fatto successivamente all'aggravamento delle condizioni economiche della debitrice principale, in quanto la fideiussione integrativa è stata stipulata prima della concessione di ulteriori linee di credito e l'importo complessivo affidato e 14 Cfr. ### parte convenuta. ### garantito ammontava a oltre ### con la previsione di un piano di rientro finalizzato ad evitare la revoca degli affidamenti in atto. Va ricordato che l'art. 1956 c.c. rappresenta un argine all'indiscriminato sfruttamento dell'obbligazione di garanzia a fronte di un peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale che sia intervenuto prima della concessione di nuovo credito e che non fosse conosciuto o conoscibile dal garante (sicché il fideiussore ha diritto di recedere, neutralizzando l'aggravamento delle potenziali condizioni di garanzia, laddove lo ritenga). Nel caso di specie mancano sia l'uno che l'altro elemento. La disposizione di cui si tratta impone infatti la ricorrenza di un elemento oggettivo e di uno soggettivo, il primo riguardante l'effettiva erogazione di un ulteriore finanziamento e il secondo afferente alla consapevolezza, da parte del creditore, delle mutate condizioni patrimoniali del debitore principale, ed è il fideiussore che ne eccepisca l'operatività a dover dimostrare la ricorrenza dell'uno e dell'altro15. Invece la produzione di parte convenuta ha dimostrato che: - i sig.ri e pur in presenza di valida fideiussione omnibus, ne hanno specificamente esteso la portata alle operazioni di finanziamento da cui origina il credito azionato in sede ###fu erogato alcun “finanziamento ulteriore”, posto che le uniche linee di credito azionate coincidevano proprio con quelle specificamente garantite dai fideiussori, - la qualità di soci ### e di amministratore ( ) rende inapplicabile l'art. 1956 c.c., dal momento che la piena consapevolezza delle condizioni economiche della società garantita permetteva loro di adottare ogni cautela, - l'art. 6 dell'atto di fideiussione conteneva l'espresso onere, per i garanti, di tenersi informati sullo svolgimento dei rapporti del debitore principale con la banca. Non può infatti negarsi che il sig. avesse piena consapevolezza delle condizioni economico-patrimoniali della società garantita non solo al tempo della concessione delle garanzie, ma anche nel momento in cui la ott eneva le linee di credito. Oltre a ciò, per espressa previsione dei contratti di fideiussione questi avrebbe dovuto avere “cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi 15 cfr. Cass, n° 10870/2005; Cass. n° 11269/2004; Cass° n. 8040/2003; Cass. n° 611/2003; Cass. n° 8995/2003; Cass. n° 7050/1997. ### presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca”16, sicché non è possibile parlare di operazioni eseguite unilateralmente e finalizzate all'indiscriminato sfruttamento della garanzia17. ### parte, l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, “non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito”18. SULL'###'ART. 2358 C.C., SULL'##### E ### 4. Lamentano altresì gli opponenti la violazione dell'art. 2358 c.c. in quanto alla sarebbe stato imposto l'acquisto di azioni della stessa per un valore di circa ### quale condizione per accedere alle forme di finanziamento da parte della ### in favore della società, atteso che i denari utilizzati per l'acquisto delle azioni in questione provenivano proprio da finanziamenti concessi dalla ### Alla violazione dell'art. 2358 c.c. conseguirebbe la nullità del finanziamento della ### in favore della e dunque il divieto per la di agire per il recupero dell'importo nei confronti degli opponenti, quantomeno nella misura equivalente al valore delle azioni al momento dell'acquisto, vale a dire almeno ### “tenuto conto anche dei successivi acquisti imposti per circa ### ”. Sul punto, deve convenirsi con la contestazione di parte convenuta secondo cui la vicenda dell'acquisto di azioni, che peraltro esula dal presente giudizio, non è stata dagli opponenti né 16 V. art. 6 dell'atto di fideiussione. 1717 V. sentenza n° 7281 resa in data ### dal ### di Milano : “è necessario, in primo luogo, evidenziare che l'art. 5 della prestata fidejussione (rispetto al nostro caso cambia solo il numero dell'articolo) così statuisce: "il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con l'### di credito". Tale disposizione, inserita nel testo della fidejussione regolarmente sottoscritto, presuppone evidentemente un'attivazione concreta e fattiva da parte del fideiussore, che deve tenersi informato proprio per valutare la bontà degli eventuali aumenti di credito e degli importi garantiti e ciò in base all'ordinario principio di buona fede e correttezza che deve informare il comportamento delle parti nell'ambito di un programma negoziale. In ogni caso, con riguardo alla pretesa liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c., va premesso che al fine dell'integrazione delle fattispecie codicistica invocata, debbono sussistere tanto l'elemento oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenute rispetto all'epoca della prestazione della garanzia, quanto l'elemento soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle predette condizioni (Cass. civ. n. 10870/2005)”. 18 V. tra tante pronunce in tal senso Cass. Sez. 6 - 3, ordinanza n.7444 del 23.03.2017 [...] ### adeguatamente allegata né tantomeno dimostrata: gli attori infatti hanno depositato solo degli estratti di conto corrente in cui vengono evidenziati dei movimenti in “dare” in cui compare la stringa “compravendita di titoli e diritti”, senza unire alcun contratto di acquisto. ### parte, non c'è alcuna contiguità temporale fra l'affermato acquisto delle azioni e le richieste di finanziamento, essendo tali movimenti del 2012 e del 2014, successivi all'accensione del contratto di conto corrente e antecedenti alla sua rinegoziazione. Ma soprattutto sia per il movimento del 201219 e sia per i due movimenti del 201420, in ogni caso, non vi sono collegamenti tra la concessione di finanziamenti della ### e il loro utilizzo per l'acquisto delle azioni, non rinvenendosi negli estratti conto alcun movimento “avere” corrispondente. La lettera di pegno relativa a tale acquisto di azioni, infine, è del 28.01.2013 e, quindi, nemmeno contestuale al loro acquisto. Non vi è pertanto alcuna prova del fatto - oggetto della previsione normativa richiamata - che la banca abbia accordato alla società debitrice dei prestiti “per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni”. 5. Del tutto generica, e non meritevole di approfondimento, è l'eccezione con la quale gli opponenti affermano che l'asserita (e non dimostrata) “imposizione” di acquisto di titoli dissimuli la applicazione di interessi usurar, che non sono stati in alcun modo quantificati. ### 6. Ancora, gli opponenti lamentano che la imposizione della stipula di una polizza di assicurazione "### sulla vita dell'opponente ### già amministratore della società ha comportato, oltre ad un danno economico per la società (che non avrebbe stipulato la polizza in questione in assenza delle imposizioni da parte della ###, la conseguenza che la è stata ne l fr attempo dic hiarata f allita e quindi non è stata in grado di continuare a pagare i premi assicurativi. Deve rilevarsi sul punto che la polizza era un investimento fruttifero a vantaggio del sig. “uomo chiave” (key man, per l'appunto) della società debitrice, sotto forma di piano di accumulo quinquennale e che l'opponente non ha mai chiesto di riscattare. Il contratto sottoscritto, comunque non depositato, è stato stipulato in ogni caso con non c on c he agì in qualità di mero intermediario, sì che non risulta in alcun modo dimostrata la connessione, né sotto il profilo formale né dal punto di vista sostanziale, con l'oggetto del presente giudizio. 19 si veda pag. 86 dell' ### del fascicolo del monitorio. 20 si veda pag. 55 dell' ### del fascicolo monitorio ### 7. Affermano gli attori che il sopravvenuto fallimento della dopo la emissione del decreto ingiuntivo opposto, comporterebbe l'onere per la banca di insinuarsi al passivo di detta società, non potendo pronunciarsi alcuna sentenza nei confronti dei fideiussori in assenza dell'accertamento da parte del giudice fallimentare del credito nei confronti del debitore principale. ### non è fondata, atteso che i garanti sono debitori solidali nei confronti della e senza alcun beneficio d'escussione: all'opponente è pertanto indifferente che la si insinui o meno al passivo della società. 8. Con riferimento alla asserita nullità o inefficacia della fideiussione omnibus sottoscritta nel 2010 in relazione al nuovo e distinto rapporto originato dal contratto di affidamento del 2016, deve osservarsi che gli opponenti hanno sottoscritto una fideiussione a favore della pe r l'adempimento di obbligazioni verso l'opposta banca “già consentite o che venissero in seguito consentite”, senza alcuna limitazione se non di importo, e poi con l'atto integrativo del 09.01.2015 hanno esteso la fideiussione alle ulteriori linee di credito concesse dalla ### (con predeterminazione dell'importo). 9. Ancora, gli attori lamentano l'erronea quantificazione degli interessi operata dalla banca sull'importo asseritamente dovuto, “in quanto apodittico, eccessivo, illegale ed in contrasto con la normativa vigente”. Essi tuttavia non articolano in alcun modo tale eccezione, non consentendo di comprendere se sia contestato il metodo di calcolo (e/o il tasso applicato), ovvero la quantificazione della sorte sulla quale gli interessi sono stati (in ipotesi correttamente) calcolati. ### 10. Affermano da ultimo gli opponenti che la fideiussione sarebbe inefficace o comunque inopponibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c. per il decorso (ammesso dalla convenuta opposta) del termine semestrale per la proposizione dell'azione contro il debitore principale. 10.1 A fronte della replica di parte convenuta - secondo la quale le parti avrebbero espressamente derogato a tale disposizione (si veda l'art. 7 della fideiussione) - gli opponenti rilevano la nullità della clausola pattizia di deroga, per contrarietà a norme imperative, ricordando il recente insegnamento della Corte di ### (Cass. Sez. I n. 29810 del 12 dicembre 2017, doc. 9) secondo cui può essere sempre fatta valere in sede di merito la nullità delle fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie (c.d. fideiussioni omnibus) che, alla luce del #### n. 55 del 2 maggio 2005 di ### d'### contengono la sostanza di talune clausole redatte sullo schema ### dichiarate illegittime perché in violazione della normativa antitrust. ### 10.2 La conclusione non può essere condivisa, sebbene per ragioni diverse da quelle indicate da parte convenuta. 10.3 Va infatti ricordato che - come precisato dalla Suprema Corte sin dal 2005 - “la legge "antitrust" 10 ottobre 1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti”21, sicché non può affermarsi che le tutele previste dalla legge antitrust sono azionabili soltanto da quei soggetti che si possono qualificare “consumatori”, al contrario essa essendo rivolta in primo luogo agli operatori economici che agiscono sul mercato. 10.4 Tuttavia, premesso che è tuttora controversa la portata della sentenza n. 29810/2017 nella parte in cui specifica che il legislatore, con l'art. 2 della l. n. 287 del 1990, nel sancire la nullità delle “intese”, non abbia voluto dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta a più complessiva situazione - anche successiva all'intesa originaria - “a valle”, con conseguente nullità dei contratti di fideiussione stipulati, e che si ritiene di aderire alla tesi per cui, eventualmente, vi sarebbe un'ipotesi di nullità parziale, limitata alla singola clausola indicata come contraria alla normativa antitrust, va in ogni caso segnalato che la parte che eccepisca la predetta nullità ha l'onere di provare non solo il presupposto dell'eccezione (producendo la copia del provvedimento della ### d'### n. 55/2005), ma anche il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole che vengono in rilievo, trattandosi di elemento costitutivo della pretesa attorea, proprio in base al provvedimento della ### d'### E ciò senza possibilità di invocare il criterio della vicinanza della prova, allorquando a dover essere dimostrata sia la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale avuto riguardo alla presenza di un suo elemento essenziale (il carattere uniforme di cui si è detto), che il provvedimento della ### d'### non ha accertato, ma ha indicato in termini soltanto ipotetici (si veda sul punto, Cass. civ. ordinanza n. ### del 28 novembre 2018: “compete all'attore che 21 Cass. civ. Sez. U, Sentenza n. 2207 del 04/02/2005 (Rv. 579019 - 01). deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assuma essere oggetto dell'intesa stessa”)22. Nel caso in esame, pur essendo stato prodotto in giudizio l'atto amministrativo dell'autorità garante della concorrenza, ovvero il provvedimento della ### d'### n. 55/2005, non è stato invece allegato o prodotto lo schema ABI al quale i contratti in esame si sarebbero adeguati, ma soprattutto nulla è stato dimostrato o allegato circa la applicazione uniforme della clausola di cui è stata eccepita la nullità in conformità allo schema (predisposto dall'### dichiarato illecito - né ovviamente la circostanza può essere ritenuta sussistente in re ipsa - e ciò vale a condurre al rigetto della richiesta di declaratoria di nullità della clausola pattizia di deroga all'applicabilità dell'art. 1957 c.c., e della relativa eccezione. 10.5 Ma non è tutto. Deve infatti rilevarsi che la garanzia fideiussoria azionata con il ricorso monitorio, ovvero quella di cui all'atto integrativo sottoscritto in data ###, si atteggia a garanzia specifica, laddove la sanzione di cui si tratta è espressamente riferita al “modello ABI” di fideiussione omnibus. In tale ultimo contratto, infatti, le parti dichiarano che “la fideiussione garantirà il soddisfacimento delle obbligazioni del predetto debitore principale relativamente alle ulteriori linee di credito da Voi concesse: ### per apertura di credito in c/c, ### per per fido promiscuo autoliquidabile, ### per copertura rischio carte di credito, ### per anticipo fatture con notifica”. Pur essendovi un chiaro collegamento con il precedente contratto, la specifica indicazione della destinazione della ulteriore garanzia oggetto di accordo impedisce di ritenere che si tratti della medesima fideiussione del 16.10.2010 - atteso che in tal caso non sarebbe stato necessario specificare le obbligazioni garantite, già ricomprese nella previsione omnibus - ma anche che si tratti di nuova fideiussione omnibus - atteso che in tale ipotesi sarebbe stato sufficiente l'aumento del limite massimo della garanzia. Si è in presenza, invece, di una fideiussione specifica, la cui finalità deve ritenersi quella descritta dalla convenuta, ovvero la ‘copertura' della nuove linee di credito accordate. In tal caso, vale il principio per cui la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 cod. civ. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per 22 V. anche Cass. 22 maggio 2019, n. 13846. il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore23, esattamente come avvenuto nel caso di specie. 11. Anche la presente eccezione, pertanto, deve essere respinta, come le altre per le ragioni sopra esposte, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. ###. 11. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza imponendo la condanna degli opponenti a rifondere le spese processuali anticipate dalla banca convenuta, liquidate in dispositivo in considerazione del valore della causa, dell'attività processuale effettivamente svolta e dei parametri previsti dal D.M. 55/2014. Non può accogliersi la richiesta di condanna per responsabilità aggravata non sussistendone i presupposti. P.Q.M. ### definitivamente pronunciando nella causa n. 3561/2017 R.G. ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: RIGETTA l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto, ### l'opposizione e, per l'effetto, ### integralmente il decreto ingiuntivo opposto; CONDANNA gli opponenti, in solido, a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, che liquida in ### per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge. ### 4 maggio 2020 Il Giudice dott. ### 23 Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 9455 del 11/06/2012 (Rv. 622676 - 01) e successive.
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