TRIBUNALE DI CATANIA
Sentenza n. 2388/2022 del 25-05-2022
principi giuridici
Nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, comma 1, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè di muovere contestazioni fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente.
In tema di fideiussione, la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale nel termine previsto dall'art. 1957, comma 1, c.c., può essere convenzionalmente esclusa per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore ovvero mediante la previsione di un termine più lungo per l'esercizio dell'azione.
La clausola di pagamento "a prima richiesta" o altra equivalente, inserita in un contratto di fideiussione, non è di per sé sufficiente a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, spettando al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione.
In tema di fideiussione per obbligazioni future, per l'applicazione dell'art. 1956 c.c., devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, gravando sulla parte che invoca la liberazione del fideiussore l'onere di provare gli elementi costitutivi della fattispecie.
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testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in composizione monocratica, in persona del Dott. ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10150/2019 R.G.A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 07.12.2021 promossa da ### (c.f. ###), nata a #### in data ### ed ivi domiciliat ###, rappresentata e difesa, in forza di procura rilasciata su foglio allegato al fascicolo telematico della procedura, dall'Avv. ### (c.f. ###), presso il cui studio ha eletto domicilio, in ##### S.R.L., società a responsabilità limitata con socio unico, con sede ####### n. 45, (c.f. e n. iscrizione al ### delle ### di ### n. ###, R.E.A. ### 2124902), , e per essa la ### S.P.A. (denominazione assunta da do### S.p.A., già ### S.p.A., come deliberato dall'### degli ### in data 5 marzo 2019 con verbale del Dott. #### in ### al n. 14941 di repertorio e al n. 10098 di raccolta), con sede ###, (n. iscrizione al ### delle ### di ###19260, c.f. n. ### e p.iva ###), quale mandataria, giusta procura in ###ssa ### di ### del 20/7/2017, al n. 60852 di repertorio ed al n. 11359 di raccolta, registrata a ### 4 il ### al 40324/###, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, domiciliat ########; rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti in #### di ### del 22/9/2011, al n. 68903 di repertorio ed al n. 19422 di raccolta, dall'Avv. ### (c.f.: ###) ed elettivamente domiciliat ####### D'####; - ###: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 2682/19 ### procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei propri atti e nei verbali di causa. ### atto di citazione notificato in data ###, ### proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 2682/2019 (R.G. 2786/2019), emesso dal Tribunale di ### il ### e notificato in data ###, con il quale, su istanza della do### s.p.a. (denominazione assunta da ### S.p.A., quale società deputata alla gestione, anche stragiudiziale, dei crediti anomali vantati da ### s.p.a.), nella veste di mandataria della ### 1 ### s.r.l. (cessionaria di un portafoglio di crediti pecuniari in sofferenza, facenti capo ad ### s.p.a.), le veniva ingiunto il pagamento (nei limiti della fideiussione prestata in favore della ### s.r.l. ed in solido con quest'ultima nonché con ### e ### della somma di ### oltre interessi legali, spese e competenze del procedimento monitorio. Con l'opposizione veniva richiesta la revoca del decreto ingiuntivo opposto per le seguenti ragioni. In primo luogo, poiché l'opponente assumeva la veste di fideiussore a garanzia della parte passiva di un rapporto obbligatorio derivante da un saldo di conto corrente (n. ###) intrattenuto da quest'ultima con ### s.p.a., deduceva l'inosservanza delle condizioni contrattuali pattuite all'atto dell'apertura del rapporto, nonché l'applicazione di tassi di interesse non espressamente pattuiti, oltre che usurari, con conseguente necessità di ricalcolare i rapporti di dare e avere tra le parti del rapporto obbligatorio principale. In secondo luogo, in subordine, si deduceva la decadenza maturata ex art. 1957 c.c. (con termine negozialmente esteso tra le parti da 6 a 36 mesi), in quanto, mentre il ricorso monitorio era stato depositato il ###, la revoca delle linee di credito nei confronti del debitore principale sarebbe intervenuta al più tardi il ###, e dunque oltre i 36 mesi previsti. Inoltre, deduceva altresì la decadenza ex art. 1956 c.c., in quanto il debitore principale si sarebbe trovato in condizioni di difficoltà economica, percepibile dal creditore, già nell'agosto 2015, in quanto a tale data la banca creditrice fa risalire (con comunicazione del 14.01.2016) la cessazione di ogni movimentazione sul conto. Il creditore avrebbe continuato a fare credito ancora per altri mesi, prima di revocare le linee di credito aperte e chiudere il rapporto. Infine, in ulteriore subordine, domandava di poter chiamare in giudizio il debitore principale ex art. 1953 c.c., al fine di ottenere da quest'ultimo la liberazione dal debito o, in mancanza, la prestazione delle garanzie necessarie ad assicurare il soddisfacimento delle ragioni di regresso. Con vittoria di spese e compensi. Costituitasi in giudizio, parte opposta domandava rigettarsi l'opposizione perché infondata, in fatto ed in diritto, e confermarsi pertanto l'opposto decreto ingiuntivo, con la condanna della opponente alle spese e competenze del giudizio anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Chiedeva altresì la concessione della provvisoria esecuzione del decreto, ex art. 648 c.p.c. In via preliminare eccepiva che l'opponente avesse espressamente rinunciato ad eccepire l'eventuale invalidità dell'obbligazione principale, obbligandosi, altresì, a tenersi informata delle condizioni patrimoniali della società garantita e dell'andamento dei rapporti, nonché a pagare immediatamente quanto dovuto. Nel merito, eccepiva l'assoluta genericità dei motivi di opposizione inerenti all'obbligazione principale (applicazione di anatocismo, nonché di tassi di interesse non espressamente convenuti, o usurari), tenuto altresì conto che nel corso del rapporto il debitore principale mai ebbe a contestare, ai sensi dell'art. 1832 c.c., gli estratti conto che gli venivano regolarmente inviati. Sui motivi inerenti specificamente alla fideiussione, eccepiva quanto segue. In primo luogo, eccepiva che nel caso di specie, di fideiussione la cui durata è correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma all'integrale soddisfacimento di questa, l'azione del creditore non è soggetta ad alcun termine di decadenza, con conseguente non operatività dell'art. 1957 cod. civ., riguardante la diversa ipotesi della semplice riduzione del detto termine. Ed in ogni caso, riferendo la revoca dei rapporti al 04.04.2016, poiché il ricorso monitorio è stato presentato a febbraio 2019, il termine di 36 mesi previsto dal contratto sarebbe stato rispettato. In secondo luogo, eccepiva l'infondatezza del riferimento all'art. 1956 c.c. al caso di specie, non essendo stata data prova del fatto che il creditore avesse ulteriormente concesso credito successivamente all'acquisita consapevolezza delle difficoltà del debitore; e a monte non essendo stata data prova nemmeno di tale consapevolezza. Con ordinanza del 22.10.2020 questo giudice rigettava la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione “rilevato che le eccezioni sollevate da parte opponente sono - allo stato - idonee a denegare la chiesta clausola”. Non si svolgeva attività istruttoria. All'udienza del 07.12.2021, svoltasi secondo le disposizioni dell'art. 83 VII comma lett. H) del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie , lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da ###19”) che consente “lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”, le parti precisavano le proprie conclusioni. Allora la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, in ordine alla legittimazione di ### 1 ### s.r.l. alla partecipazione al presente giudizio, quale cessionario in blocco di crediti deteriorati facenti capo ad ### s.p.a., anzitutto si ricorda la sufficienza della pubblicazione in ### della cessione in blocco a garantire la pubblicità sufficiente della medesima ai debitori. Si rammenta infatti l'art. 58, commi 2-4- 7 T.U.B., che prevede “2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella ### della Repubblica italiana. ### d'### può stabilire forme integrative di pubblicità. 4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del ### civile. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106.” Sul tema affine, invece, inerente la ricomprensione del singolo credito tra quelli oggetto della cessione in blocco, già Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. ### del 29/12/2017 (Rv. 646585 - 01) aveva stabilito che “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad una delle predette categorie).” Ancora, in tempi più recenti Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020 (Rv. 659464 - 01) ha affermato il seguente principio di diritto: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.” Statuizioni sostanzialmente confermate dalla più recente Cass. Civ. Sez. 3 Ordinanza 16/04/2021 10200. Nel caso di specie, a parte il fatto che la legittimazione non è contestata, in ogni caso l'estratto pubblicato in ### n. 93 del 08.08.2017 (con errata corrige del 09.08.2017), parte seconda, appare sufficientemente determinato quanto alla definizione delle caratteristiche fondamentali dei crediti ceduti (tipologia di rapporti da cui i crediti derivano, periodo di insorgenza e tipologia di debitori), dimodoché appare oltremodo plausibile la ricomprensione del credito oggetto del presente giudizio nel portafoglio ceduto. Tra i motivi di opposizione proposti, è opportuno anzitutto esaminare quelli relativi al rapporto principale, rispetto a quelli relativi al rapporto di fideiussione. E ciò in quanto la fideiussione (artt. 1936 ss. c.c.) si pone in rapporto di accessorietà rispetto ad un rapporto obbligatorio principale, rispetto al quale è necessario allora preliminarmente esaminare eventuali profili di vizio. In questo senso, parte opponente, che non contesta l'esistenza del rapporto principale di conto corrente n. ###, anche mediante una consulenza tecnica di parte (doc_1_- _Relazione_consulenza_tecnica ### allegato alla memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.) deduce l'applicazione di condizioni contrattuali diverse da quelle pattuite, applicazione di tassi di interesse diversi da quelli contrattualizzati, oltre che usurari, e denuncia altresì l'illegittima applicazione di interessi anatocistici. Parte opposta si difende affermando la limpida applicazione delle condizioni contrattuali pattuite, come dei tassi di interesse, così come la regolarità della pratica anatocistica con capitalizzazione ad identica periodicità tra interessi attivi e passivi. A monte, afferma però che ogni contestazione di questo tipo, peraltro fatta dal fideiussore e non dal debitore principale, sia tardiva in ragione della mancata tempestiva contestazione degli estratti conto, ai sensi dell'art. 1832 Preliminarmente, trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale il creditore opposto, convenuto formale, conserva la veste di attore in senso sostanziale, e sarà dunque gravato dall'onere della prova del credito secondo i criteri ordinari (cfr. ad es. Cass. 7020/2019, 15702/2004, 4121/2001), si rileva che parte opposta ha prodotto già in sede monitoria il contratto di conto corrente del 01.10.2010 sottoscritto dal debitore principale (contratto_conto_corrente.pdf_36694491 ), due contratti di affidamento per, rispettivamente, ### ed ### (lettere_di_affidamento.pdf_36694492 ), nonché estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. (estratto_conto_certificato.pdf_36694490 ) che al 31.12.2017 indicava un saldo negativo di ### ; così come in allegato alla comparsa di costituzione e risposta ( ###_ ###_4_TR_-_2016_2_TR.pdf_36694422 ) ha prodotto estratti conto continuativi dall'inizio delle movimentazioni (12.10.2010) fino all'ultima delle stesse (02.06.2016). Peraltro, l'esistenza del rapporto non è stata mai oggetto di contestazione ad opera di parte opponente, per cui, in relazione a questo limitato profilo, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. è di per sé sufficiente a farla ritenere provata. In ordine all'eccezione di parte opposta concernente la mancata contestazione degli estratti conto, si ricorda che l'art. 1832 c.c. (Approvazione del conto) prevede che “### conto trasmesso da un correntista all'altro s'intende approvato, se non e' contestato nel termine pattuito o in quello usuale, o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze. ### del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni. ### deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricezione dell'estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata.” Ribadisce però la giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. VI, 30 luglio 2020, n. 16280) che “nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè di muovere contestazioni fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (### 6 - 1, n. ### del 20/11/2018, Rv. 651869— 01; ### 1, n. 23421 del 17/11/2016, Rv. 642654 — 01; ### 1, n. 11626 del 26/05/2011, Rv. 618130 — 01)”. Tale assunto giurisprudenziale, letto in combinato disposto con l'art. 1945 c.c. (Eccezioni opponibili dal fideiussore), per il quale “Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità.”, consente allora al fideiussore di contestare validità ed efficacia delle singole clausole del contratto concluso tra creditore e debitore principale, sulla cui base si determinano gli importi delle scritturazioni contabili, senza che la intempestiva contestazione degli estratti conto possa costituire ostacolo sufficiente. Parte opponente ha però sostanziato le proprie contestazioni inerenti le condizioni economiche del rapporto obbligatorio principale mediante una consulenza tecnica di parte depositata in allegato alla memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., quando invece nella precedente attività processuale (atto di citazione e prima udienza di comparizione), si è esclusivamente limitata ad effettuare contestazioni oltremodo vaghe e generiche. Sul valore giuridico della consulenza di parte, già Cass. Civ. ### n. 13902 del 03/06/2013 (Rv. 626469 - 01) aveva affermato che essa costituisce “una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicché la sua produzione, in quanto sottratta al divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ., è ammissibile anche in appello.” (conformi, più di recente, ### 2 - , Ordinanza n. 20347 del 24/08/2017 (Rv. 645101 - 01) e ### 2 - , Sentenza n. 1614 del 19/01/2022 (Rv. 663635 - 01). Ma se è vero questo, allora essa soggiace al regime di preclusioni proprio delle allegazioni difensive, che scendono, nel rito civile ordinario, con la scadenza del primo termine di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. In mancanza di specifiche e tempestive contestazioni sui temi proposti (anatocismo, applicazione di condizioni contrattuali diverse da quelle pattuite, interessi a tasso usurario), il motivo di opposizione deve essere rigettato per la estrema genericità della sua formulazione (cfr. ad esempio, nella più recente giurisprudenza di merito: Tribunale di Avezzano 12.03.2019 n. 151, Tribunale di Crotone 18.12.2018, n. 1553, Tribunale di ### 14.06.2012 n. 1134.) E nemmeno, come detto, può rinviarsi a quanto scritto nella consulenza, che è stata depositata al di fuori delle barriere preclusive per l'attività assertiva, non trattandosi di mezzo di prova, ma di strumento di integrazione di un'attività assertiva originariamente carente. Ciò che ha altresì reso la richiesta CTU inammissibile perché puramente esplorativa, mirando a riscontrare elementi che parte opponente ha allegato in maniera estremamente generica. In ordine ai motivi di opposizione concernenti la fideiussione, anzitutto si precisa che il rapporto come tale non è contestato dall'opponente, ed è inoltre provato documentalmente da parte opposta con la produzione del relativo contratto regolarmente sottoscritto (fideiussione.pdf_36694493 ), già in sede ###un primo motivo si eccepiva la decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c., per non avere il creditore proposto le sue istanze contro il debitore principale entro il termine convenzionale di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, come previsto da una clausola del contratto di fideiussione cui rinvia l'atto di opposizione. A monte, si ricorda che l'art. 1957 c.c. stabilisce che “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale. In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi. ### proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.” Le parti, all'art. 5 dell'allegato contratto di fideiussione, hanno però stabilito un prolungamento del termine, in quanto in esso si stabilisce che “I diritti derivanti alla ### dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c. si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.” Riguardo alla possibilità che hanno le parti di derogare al termine di cui all'art. 1957 c.c., prevedendo, come nel caso di specie, un termine più lungo rispetto ai sei mesi previsti, Cass. ###. 1, Sentenza 16836 del 13/08/2015 (Rv. 636447 - 01 ha stabilito che: “###ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.”; già in precedenza, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8839 del 13/04/2007 (Rv. 596039 - 01) aveva affermato che “In relazione al contratto di fideiussione, la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale nel termine semestrale previsto dall'art. 1957, primo comma, cod. civ. può essere convenzionalmente esclusa per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore e non opera, in particolare, ove le parti abbiano previsto che la fideiussione si estingua solo all'estinguersi del debito garantito.” Se è dunque possibile convenzionalmente derogare integralmente all'art. 1957 c.c., a maggior ragione sarà convenzionalmente possibile semplicemente prevedere un allungamento del termine previsto da tale articolo, come nel caso di specie in cui sono stati previsti 36 mesi per agire per l'adempimento. Al fine di impedire la decadenza, occorre un'iniziativa necessariamente giudiziale del creditore. ###. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016 (Rv. 638531 - 01) si legge che “###. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa; pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato. (### specie, la S.C. ha ritenuto non costituire "istanza" ai fini dell'art. 1957 c.c. la denuncia di inadempimento effettuata più volte alla società italiana cauzioni).” (già in precedenza nello stesso senso Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 6823 del 18/05/2001 (Rv. 546774 - 01)). Nel caso di specie, l'iniziativa giudiziale è data dal deposito del ricorso monitorio, effettuata nel mese di febbraio 2019. Parte opposta evidenziava altresì che in ogni caso il termine di decadenza non avrebbe condizionato l'azione del creditore contro i garanti, perché le fideiussioni di cui si tratta in realtà erano contratti autonomi di garanzia, atteso il disposto dell'art. 5 “I diritti derivanti alla ### dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore” e dell'art. 6 del contratto, per il quale il fideiussore sarebbe stato tenuto a pagare “a semplice richiesta scritta” del creditore. Preliminarmente, in relazione a quest'ultimo punto, i contratti prodotti sono delle fideiussioni e non dei contratti autonomi di garanzia. Afferma infatti la giurisprudenza che “### in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale.” (Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010 (Rv. 611835 - 01)); ed in modo più puntuale, e proprio con riguardo all'applicazione dell'art. 1957 c.c. “La deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione.”( Sez. 1, Sentenza 16825 del 09/08/2016 (Rv. 640904 - 01)). In breve dunque, il tratto caratteristico del contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione, e nel quale si sostanzia la mancanza di accessorietà che lo caratterizza, è dato dalla presenza di una clausola che impedisca al garante di opporre le eccezioni che potrebbe opporre il debitore principale. Ciò che manca nel caso di specie, e che dunque consente, al di là di altri elementi che comunque tendono a favorire il creditore rispetto ad una fideiussione interamente disciplinata dal ### di inquadrare tali contratti nel tipo fideiussione. Quanto alla determinazione del giorno della scadenza dell'obbligazione principale, in relazione al quale far decorrere il termine, parte opponente lo individua al più tardi al 30.01.2016, mentre parte opposta lo colloca al 04.04.2016. Si tratta di elemento decisivo, in quanto, come precisato sopra, il ricorso monitorio è stato depositato nel febbraio 2019, e dunque a seconda di quale dies a quo considerare si oltrepassa o meno il limite dei 36 mesi. Il dies individuato da parte opponente non può essere condiviso in quanto prende le mosse da una missiva inviata da ### s.p.a. al debitore principale (e per conoscenza ai fideiussori) in data ###, con la quale si chiedeva, a causa della prolungata assenza di movimentazioni del conto, di fornire entro cinque giorni una serie di documenti necessari per riconsiderare il merito di credito. La lettera si concludeva con un generico avvertimento per il quale, in mancanza, si sarebbe stati costretti ad esperire ogni più idonea iniziativa per la tutela ed il recupero del credito. Ciò che però non chiarisce effettivamente il momento in cui le linee di credito furono revocate. ### parte, invece, con la lettera del 04.04.2016 rivolto ai fideiussori, ### s.p.a. esordiva affermando di aver revocato le linee di credito oggetto della garanzia, con conseguente intimazione dal debitore principale di pagare immediatamente quanto dovuto. Alla luce di tali elementi, la revoca è allora certamente successiva quantomeno al 19.01.2016, ma precedente al 04.04.2016. Però non si possono trarre elementi ulteriori al riguardo. In mancanza di altro, sul punto non si potrà che decidere in base all'ordinario criterio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., per il quale “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.” Poiché l'invocazione della decadenza ex art. 1957 c.c. fa riferimento ad un fatto estintivo, oggetto di eccezione (e nel nostro caso, di motivo di opposizione) da parte del fideiussore opponente, si ritiene gravi su tale parte l'onere di provare rigorosamente l'avvenuto superamento del termine di cui al predetto articolo (o, come nel caso di specie, del termine prolungato a 36 mesi), anche attraverso una precisa indicazione del dies a quo, da far coincidere con il giorno in cui si sono revocate le linee di credito che la banca aveva aperto con il debitore principale. Ciò che nel caso di specie non è avvenuto. Pertanto il motivo di opposizione non può trovare accoglimento. Infine, parte opponente invoca l'art. 1956 c.c. (Liberazione del fideiussore per obbligazione futura) per il quale “Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione.” In ordine ai presupposti per l'applicazione di questa disposizione, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 10870 del 23/05/2005 (Rv. 581563 - 01) (ma conformi anche ### 1, Sentenza n. 394 del 11/01/2006 (Rv. 585547 - 01) e ### 3, Sentenza n. 2524 del 07/02/2006 (Rv. 586911 - 01) ha stabilito che “In tema di fidejussione per obbligazioni future, per l'applicazione dell'art. 1956 cod. civ. (a mente del quale il fideiussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche, conosciuto dal creditore) devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto. A tal fine, è onere della parte che la invoca provare gli elementi della fattispecie normativa di cui al predetto art. 1956, mentre vanno ricomprese nell'ambito delle semplici deduzioni difensive le osservazioni della controparte che si limitano a sostenere l'inesistenza di tali fatti. (Fattispecie antecedente alla legge n. 154 del 1992).” Nel caso di specie, non si è avuta né prova sufficiente di un'effettiva consapevolezza da parte di ### s.p.a. del deterioramento delle condizioni economiche del debitore principale (ciò che viene dedotto da parte opponente allegando il fatto che, nella missiva del 14.01.2016, la banca evidenziava di aver rilevato una stasi nelle movimentazioni del conto già dal mese di agosto 2015), e nemmeno allegazione di nuove erogazioni di credito successive a tale momento. Pertanto, mancando entrambi gli elementi costitutivi dell'ipotesi di cui all'art. 1956 c.c., il relativo motivo di opposizione non può trovare accoglimento. Quanto alle spese del giudizio, si ricorda come la regola base in materia è quella della c.d. soccombenza, per la quale “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.” (art. 91, comma 1, primo periodo , c.p.c.). Essendo state respinti tutti i motivi di opposizione, graveranno su parte opponente le spese del presente giudizio, da liquidarsi come in dispositivo, giusta l'applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M 37/2018. P.Q.M. Il Tribunale di ### - quarta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da ### contro ### 1 ### s.r.l., disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: 1. Rigetta l'opposizione proposta e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto. 2. ### al rimborso delle spese di giudizio in favore di ### 1 ### s.r.l. che si liquidano, insieme agli onorari di difesa in complessivi ### per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, nonché IVA e CPA come per legge; ### 17.05.2022 #### presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ##### in ### (D.M. 03.02.2021). RG n. 10150/2019




sintesi e commento
Opposizione a Decreto Ingiuntivo: Limiti alla Contestazione del Fideiussore e Decadenze
La pronuncia in esame affronta una controversia derivante dall'opposizione a un decreto ingiuntivo promosso da un soggetto garante (fideiussore) nei confronti di una società finanziaria cessionaria di crediti bancari. Il decreto ingiuntivo era stato emesso per il pagamento di una somma ingente, a titolo di fideiussione, a garanzia di un debito contratto da una società terza verso l'istituto di credito originario.
L'opponente contestava il decreto ingiuntivo adducendo diverse motivazioni, tra cui l'inosservanza delle condizioni contrattuali del rapporto principale (il conto corrente del debitore principale), l'applicazione di tassi di interesse non pattuiti e usurari, nonché l'illegittima capitalizzazione degli interessi (anatocismo). Inoltre, il fideiussore eccepiva la decadenza del creditore dalla possibilità di agire nei suoi confronti, sia ai sensi dell'art. 1957 del codice civile (mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale), sia ai sensi dell'art. 1956 del codice civile (concessione di credito al debitore principale nonostante il peggioramento delle sue condizioni economiche).
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. In primo luogo, il giudice ha ritenuto che le contestazioni relative al rapporto principale fossero troppo generiche e tardive. Pur riconoscendo al fideiussore la possibilità di sollevare eccezioni relative alla validità ed efficacia delle clausole del contratto principale, il Tribunale ha evidenziato che le contestazioni specifiche (anatocismo, tassi usurari, ecc.) erano state formulate solo in un momento successivo del processo, precludendo la loro ammissibilità. La consulenza tecnica di parte, prodotta tardivamente, non è stata considerata sufficiente a sanare la genericità delle contestazioni iniziali.
Quanto alla decadenza ex art. 1957 c.c., il Tribunale ha osservato che le parti avevano convenzionalmente esteso il termine per agire a 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Tuttavia, l'opponente non era riuscito a provare con certezza la data di revoca delle linee di credito al debitore principale, elemento essenziale per calcolare il termine di decadenza. In mancanza di tale prova, l'eccezione è stata respinta.
Infine, il Tribunale ha escluso l'applicabilità dell'art. 1956 c.c., rilevando la mancanza di prova sia della consapevolezza del creditore del peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, sia di nuove erogazioni di credito successive a tale momento.
La sentenza ribadisce l'importanza della tempestività e della specificità delle contestazioni sollevate dal fideiussore, nonché l'onere della prova a suo carico in relazione ai fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.