TRIBUNALE DI COSENZA
Sentenza n. 1736/2023 del 23-10-2023
principi giuridici
Nell'azione di rivendicazione, la prova del diritto di proprietà da parte dell'attore può essere attenuata qualora il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene ad un dante causa comune.
La validità del contratto di compravendita di un bene immobile non è inficiata dalla mancata pronuncia di una sentenza dichiarativa dell'usucapione in capo al venditore.
L'acquisto a non domino è inopponibile al proprietario effettivo del bene.
La condanna generica al risarcimento del danno presuppone l'accertamento, seppur sommario e probabilistico, della sussistenza di un danno risarcibile, non essendo sufficiente la mera illegittimità della condotta.
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testo integrale
### tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 536/2020 R.G.A.C. vertente TRA ### (c.f.: ###) e ### (c.f.: ###), rappresentati e difesi, in virtù di separate procure in calce all'atto di citazione, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### alla ###; - attori - E ### nato a ### il ###, e residente ###, e ### nato a ### il ###, e residente in ### alla via ### - convenuti contumaci - ### (c.f.: ###), rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di intervento, dall'avv. ### ed elettivamente domiciliat ###### alla ###. - intervenuto volontariamente - Oggetto: rivendica della proprietà e nullità di contratto di donazione. Conclusioni delle parti: Per gli attori (conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate in data ###): “1) in via preliminare dichiarare inammissibile l'intervento spiegato dal Dott. ### ovvero rigettarlo in toto; 2) nel merito, accertare, dichiarare, statuire che gli attori hanno il diritto di proprietà sugli immobili oggetto del contratto di donazione e, precisamente: 1) locale magazzino al piano terra, confinante con area urbana adibita a corte, censito nel ### al foglio 32, particella ### subalterno 7, cat. C/1; 2) area urbana al paino terra che costituisce accessorio del locale magazzino che precede (altrimenti detta “corte”), in modo unico ed esclusivo nei confronti di ogni altro; 3) dichiarare, altresì, che non vi esistono diritti concorrenti sulla medesima res di terzi, né servitù, o altri diritti reali di godimento; 4) in conseguenza di ciò statuire che i convenuti non hanno diritto alcuno sulla res e, pertanto, condannare gli stessi a lasciare immediatamente i beni liberi da persone e cose e nella piena disponibilità dei titolari, odierni attori; 5) dichiarare nullo e, comunque, annullare ovvero dichiarare privo di effetti giuridici nei confronti degli attori, l'atto di donazione per ### del 18/7/2019 Rep. N. 87902, Racc. n. ###; 6) condannare il convenuto ### al risarcimento dei danni per i motivi di cui in narrativa; danni da liquidarsi in separata sede; 7) condannare, infine, i convenuti al pagamento delle spese e competenze del giudizio; 8) emettere ogni ulteriore pronuncia e ogni ulteriore conseguente provvedimento”. Per il terzo intervenuto (conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta): “in via preliminare si chiede di essere rimessi in termini per tutti i diritti di prima udienza, atteso l'interesse concreto ed attuale non ché la necessità del dott. ### di essere parte nel presente giudizio per la tutela dei propri diritti; nel merito respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto e dichiarare che il dott. ### è legittimo proprietario dei beni immobili siti in ### di #### alla ###) locale magazzino al piano terra, avente destinazione commerciale, censito nel ### di detto Comune al foglio 32 particella ### subalterno 7, località ### 13, ###, Z.C. 2,2) area urbana al piano terra, che costituisce accessorio del locale magazzino che precede, senza altri dati catastali (già nel catasto terreni al foglio 32, particella ### ). Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Fatto e diritto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ### e ### hanno dedotto di essere proprietari di un appartamento e di un magazzino, con annessa corte, situati nel Comune di ### alla via ### loc. ### riportati in catasto al foglio 32, p.lla 1, sub 11 (l'appartamento), sub 7 (il magazzino) e sub 16 (l'area urbana). Hanno specificato che con separati contratti del 25/8/1995 e del 23/10/1995 concedevano in locazione i menzionati immobili a ### Con atto per notar ### del 12/12/1995 gli attori stipulavano con lo stesso ### un contratto preliminare di compravendita dei due immobili convenendo per l'acquisto il prezzo di 350.000.000 di vecchie lire, da versarsi 100.000.000 all'atto della stipula del contratto preliminare, ulteriori 100.000.000 entro il ###, altri 100.000.000 entro il ### e gli ultimi 50.000.000 entro il ###. Poiché il promissario acquirente non provvedeva al pagamento della terza e della quarta tranche, impedendo in tal modo agli odierni attori di adempiere a loro volta all'obbligazione di pagamento del prezzo derivante da altro contratto preliminare da essi stipulato per l'acquisto di un appartamento a Napoli, con atto di citazione notificato in data ### i promittenti venditori lo convenivano in giudizio davanti al tribunale di ### per sentire dichiarare la risoluzione del contratto preliminare del 12/12/1995 per inadempimento del promissario acquirente e la condanna di quest'ultimo al rilascio delle unità immobiliari nel cui possesso era stato immesso in via anticipata, oltre al risarcimento dei danni. Nel giudizio così introdotto il convenuto ### si costituiva per il tramite del procuratore generale ### Con la sentenza n. 907/2002 emessa in data ###, il tribunale di ### dichiarava la risoluzione del contratto preliminare e condannava il convenuto a rilasciare immediatamente gli immobili, oltre al risarcimento dei danni quantificati nella somma di ### oltre interessi dalla domanda al soddisfo. La sentenza veniva appellata da ### sempre nella qualità di procuratore generale di ### e nel giudizio di impugnazione così proposto davanti alla corte d'appello di Catanzaro si costituivano ### e ### che proponevano appello incidentale avverso la sentenza del 2002 nella parte in cui aveva rigettato la domanda di ritenzione delle somme già ricevute dal convenuto inadempiente. Con la sentenza n. 166/2010 del 27/1/2010 la corte d'appello respingeva sia l'appello principale che quello incidentale. La sentenza della corte d'appello veniva impugnata dal ### davanti alla corte di cassazione, la quale cassava la sentenza con rinvio ad altra sezione della stessa corte d'appello. Il giudizio di rinvio, riassunto da ### con atto di citazione del 15/10/2012 e nel quale si costituivano gli odierni attori, veniva definito dalla corte d'appello di Catanzaro con la sentenza n. 2015/2016 del 9/12/2016 con cui la corte rigettava l'appello, confermando la sentenza emessa dal tribunale di ### il ###, e condannava l'appellante alle spese. Una volta passata in giudicato, questa sentenza veniva notificata in forma esecutiva a ### il quale, però, non provvedeva a rilasciare gli immobili nemmeno dopo avere ricevuto la notifica del precetto. A seguito dell'azione esecutiva intrapresa e precisamente in data ### gli istanti riuscivano a riottenere la disponibilità del solo appartamento, ma non anche del locale magazzino e dell'annessa corte a seguito dell'opposizione del ### che innescava un incidente di esecuzione iscritto al n. 1337/2019 R.G. Ciò posto, gli istanti hanno dedotto di essere venuti a conoscenza che ### nonostante la pendenza del procedimento esecutivo attivato nei suoi confronti e comunque successivamente al verbale di rilascio redatto dall'ufficiale giudiziario in data ###, donava al figlio ### con atto per notar ### del 18/7/2019 (rep. n. 87.902 - racc. n. 39.595) la proprietà del magazzino posto a piano terra censito in catasto al foglio 32, p.lla 1, sub 7, e l'annessa area urbana censita al foglio 32, p.lla 1, sub 16, specificando di averne acquisito la proprietà sulla base di usucapione non dichiarata con sentenza e dunque in mancanza di un titolo legale di provenienza soggetto a trascrizione. Per tali ragioni e contestando la circostanza che il ### avesse mai maturato i requisiti per il possesso utile ai fini di una usucapione, mai peraltro accertata con sentenza, ### e ### si sono rivolti al tribunale per ottenere l'accertamento della proprietà del magazzino posto a piano terra censito in catasto al foglio 32, p.lla 1, sub 7, e dell'annessa area urbana censita in catasto al foglio 32, p.lla 1, sub 16, previa declaratoria di nullità e/o comunque previo annullamento e/o dichiarazione di inefficacia dell'atto di donazione dei medesimi beni da ### al figlio ### e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni. ### e ### non si sono costituiti benché l'atto di citazione sia stato loro ritualmente notificato, onde ne è stata dichiarata la contumacia. Successivamente alla concessione dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e precisamente in data ### è intervenuto volontariamente ### assumendo di essere proprietario degli immobili oggetto del presente giudizio per averli acquistati a titolo oneroso da ### con atto di compravendita per notar ### del 9/6/2020 (rep. n. 88.540 - racc. n. 40.118) regolarmente trascritto in data ###. Per tale ragione si è opposto alle richieste avanzate dai due attori, sul presupposto che la trascrizione della compravendita immobiliare del 9/6/2020 è anteriore a quella della domanda di nullità dell'atto di donazione eseguito da ### in favore di ### dante causa dello ### eseguita il ###. Ha dunque richiesto di essere rimesso nei termini per tutti i diritti di prima udienza e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea. Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 18/11/2022 il giudicante ha rigettato la richiesta di rimessione in termini avanzata dall'intervenuto perché, sebbene la preclusione di cui all'art. 268, secondo comma, c.p.c. non si estenda all'attività assertiva del volontario interveniente, residua pur sempre a suo carico l'obbligo di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie, anche ai fini del rispetto del principio di ragionevole durata del processo (cfr. cass. n. 19422/2020, cass. n. ###/2019, cass. n. 25798/2015). Con la stessa ordinanza la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24/3/2023, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte con decreto del 6/3/2023, ritualmente comunicato ai difensori delle parti, e con ordinanza depositata in data ### è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio e il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. 2. Va preliminarmente dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio del magazzino posto a piano terra censito in catasto al foglio 32, p.lla 1, sub 7, e dell'annessa area urbana censita in catasto al foglio 32, p.lla 1, sub 16, tenuto conto che, per si evince dalla lettura della comparsa conclusionale, i due attori sono stati immessi nel possesso dei beni per cui è causa in data ### a seguito della definizione dell'incidente di esecuzione. 3. Passando alla trattazione del merito, occorre preliminarmente chiarire, ai fini della decisione, che la domanda avanzata dagli attori nei confronti di ### va qualificata come azione di rivendicazione. Come è noto, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e quindi può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo (cfr., ex pluribus, cass. n. 4416/2007). Sul punto la giurisprudenza più recente ha chiarito che quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza originaria di ogni titolo, la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la c.d. probatio diabolica (cfr. cass., un., n. 7305/2014). Di conseguenza, poiché nel caso di specie gli attori non hanno allegato l'esistenza pregressa di un titolo di consegna degli immobili ad ### il cui venir meno possa far sorgere il diritto alla restituzione, la domanda proposta nei suoi confronti non può che qualificarsi come azione di rivendicazione. La qualificazione della domanda quale azione di rivendicazione comporta l'applicabilità dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere probatorio secondo cui “nel giudizio di rivendica l'attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. All'attore, perciò, non basta esibire un titolo di acquisto derivativo, perché un tale titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario del bene: egli potrebbe avere acquistato dal non proprietario. Pertanto il rivendicante, per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare: 1) o che egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario; 2) o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione. A tal fine potrà eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa” (cfr. cass. n. 2325/1964; cass. n. n. 25643/2014; cass. 1210/2017; cass. n. 21940/2018; cass. 28865/2021). Va tuttavia osservato che l'attenta lettura delle decisioni lascia intendere che la giurisprudenza è meno rigida di quanto possa sembrare di primo acchito, perché tende in realtà a modulare l'onere della prova in rapporto alle allegazioni del convenuto e ad assegnare il diritto a chi dimostri di avere un titolo migliore. In molteplici occasioni la corte di cassazione ha negato valore assoluto ai principi rigorosi in tema di prova che caratterizzano il giudizio di rivendicazione, riconoscendo che essi si attenuano quando il convenuto, per esempio, non contesta l'originaria appartenenza del bene conteso ad un dante causa comune (cfr. cass. n. 28865/2021; cass. n. 10653/2014; negli stessi termini cfr. cass. 6592/1986, secondo cui se il convenuto non contesta il titolo di proprietà ma oppone un potere di godimento in quanto enfiteuta e questo titolo si rivela inesistente, ne consegue l'accoglimento della domanda di rivendicazione). In applicazione dei suesposti principi, a cui il giudicante aderisce, l'onere probatorio normalmente incombente sull'attore in rivendica sortisce, nel caso di specie, un temperamento. Infatti, la circostanza che ### dante causa di ### non posse proprietario del magazzino e dell'area urbana ad esso annessa risulta non solo dal contratto di locazione e dal contratto preliminare di compravendita di tali unità immobiliari stipulati in data ### e 12/12/1995 dagli attori con ### di cui ### era procuratore generale, ma anche e soprattutto dagli accertamenti compiuti dal tribunale di ### nel procedimento definito con la sentenza n. 907/2002 e successivamente dalla corte d'appello anche in sede ###la sentenza 2015/2016 passata in giudicato. Va evidenziato, infatti, che con la sentenza 907/2002, confermata in grado di appello, il tribunale di ### dopo aver dato atto della incontestata sussistenza del contratto preliminare, lo ha dichiarato risolto di diritto, condannando ### (rappresentato - come detto - dal procuratore generale ### al rilascio degli immobili che ne avevano formato oggetto. Sicché il diritto di proprietà degli attori deve ritenersi sufficientemente provato dall'allegazione del titolo d'acquisto rappresentato dalla nota di trascrizione dell'atto di compravendita immobiliare per notar ### di ### in data ###. 4. Ciò posto e avendo riguardo all'atto di donazione stipulato n data 18/7/2019 da ### in favore del figlio ### avente ad oggetto gli stessi immobili rispetto ai quali ### aveva ricevuto l'ordine di rilascio in qualità di procuratore di ### non può affermarsene la nullità sul presupposto che il donante (### avrebbe trasferito la proprietà degli immobili sulla base di una mera dichiarazione di esserne divenuto proprietario per usucapione mai accertata giudizialmente e comunque inesistete. Infatti, secondo il più recente orientamento della corte di cassazione, “Il contratto di compravendita di un bene immobile usucapito è valido pur in assenza di preventivo accertamento giudiziale della compiuta usucapione in capo al venditore” (cfr. cass. n. 11186/2021; negli stessi termini cfr. cass. n. 2487/2007 secondo cui “La vendita di un immobile, del quale l'alienante dichiari di essere proprietario per compiuta usucapione, non è affetta da nullità per il fatto che tale vantato diritto non sia stato ancora giudizialmente accertato; pertanto l'azione di responsabilità per danni, esperita nei confronti del notaio rogante dall'acquirente, poi evitto dal terzo effettivo proprietario del bene, è infondata sotto il profilo della pretesa nullità dell'atto, essendo la responsabilità del professionista configurabile, se mai, sotto il diverso profilo di una omessa o insufficiente informazione della parte in ordine ai rischi inerenti al mancato accertamento giudiziale della vantata usucapione”). In altri termini, ove in un più lontano passato la giurisprudenza (cfr., ad esempio, cass. n. 9884/1996) aveva sostenuto che un bene immobile non potesse essere oggetto di un contratto di compravendita in difetto di accertamento giudiziale dell'avvenuta usucapione (palesemente attribuendo, però, in questo modo, alla sentenza accertativa dell'usucapione, una natura costitutiva smentita dal sistema), oggi l'orientamento prevalente è quello di riconoscere legittima la vendita di un immobile usucapito, pur senza sottacere i rischi sottesi ad un'operazione negoziale di tal genere, stante la possibilità che terzi rivendichino vittoriosamente il bene e che il compratore, ove evitto, chieda, se in buona fede, il risarcimento del danno e la risoluzione del contratto. Alla luce di quanto detto, l'atto pubblico mediante il quale ### ha acquistato la proprietà del bene è, in quanto tale, perfettamente valido, e tale resta, almeno esteriormente, ai fini che ci occupano, anche laddove si dovesse affermare che l'usucapione non si sia mai realmente compiuta. Ciò in quanto la vendita di un immobile da parte di chi non ne è proprietario non costituisce, di per sé, un negozio nullo o annullabile ma, più semplicemente, un caso di acquisto a non domino, che è inopponibile come tale all'effettivo proprietario estromesso dalla compravendita. Ferme restando le pregresse considerazioni e acclarata l'inopponibilità ai due attori dell'acquisto della proprietà da parte di ### va comunque sottolineato che nessun acquisto per usucapione può dirsi compiuto né da parte di ### né tanto meno da parte di suo figlio ### essendovi una decisione dell'autorità giudiziaria di segno opposto che fa stato tra le parti, ossia fra gli attori, ### e i suoi aventi causa, relativamente all'insussistenza in capo al primo di un possesso utile ai fini dell'accertamento dell'usucapione. 5. Quanto affermato relativamente alla donazione conclusa da ### in favore di ### non può che ribadirsi con riguardo all'atto di compravendita dei medesimi immobili stipulato da ### con ### con atto per notar ### del 9/6/2020. È evidente, infatti, che anche in questo caso si è di fronte ad un acquisto a non domino che in quanto tale è inopponibile agli effettivi proprietari. In un simile contesto, appare del tutto superfluo soffermarsi sul conflitto tra le trascrizioni dei rispettivi titoli di acquisto degli immobili per cui è causa, su cui gli attori e l'interveniente hanno dibattuto, essendo assorbente il rilievo che, in difetto di prova dell'usucapione ordinaria dell'immobile da parte del dante causa dello ### l'acquisto da parte di quest'ultimo ha riguardato beni di cui il venditore non era proprietario. Ne consegue che, nel caso di specie, la soluzione del conflitto tra i contrapposti diritti delle parti non può risolversi sulla base del mero principio formale della prevalenza della trascrizione anteriore del titolo incerto, richiedendo la prova del compimento o meno dell'usucapione da parte del dante causa dell'interveniente; solo in tal caso il conflitto fra gli attori e l'acquirente a titolo derivativo avrebbe potuto essere risolto a favore del secondo. La stessa corte di cassazione, pronunciandosi in tema di responsabilità professionale del notaio chiamato a rogare un atto di compravendita di un immobile di cui il venditore assuma di avere acquistato la proprietà per effetto di usucapione senza il relativo accertamento giudiziale, ha evidenziato a carico del notaio un obbligo di informazione e chiarimento nei confronti delle parti, dovendo l'acquirente essere messo a conoscenza che quell'acquisto potrebbe rivelarsi invalido perché fatto a non domino, sicché il notaio è tenuto a precisare nell'atto, dopo averlo accertato, che il compratore ha ben chiaro il rischio che assume con l'acquisto, mediante apposita clausola da menzionare nel quadro "D" della nota di trascrizione, anche al fine di segnalare a terzi la carenza della pubblica fede notarile con riguardo alla provenienza dell'immobile e all'inesistenza di formalità pregiudizievoli. Di conseguenza, poiché l'interveniente non ha nemmeno dedotto che il materiale probatorio in atti fosse idoneo a ritenere che alla data del 9/6/2020, in cui ha stipulato il contratto di compravendita, il venditore, ### fosse divenuto proprietario degli immobili per cui è causa in virtù di possesso continuato, pacifico ed ininterrotto protrattosi per oltre venti anni ed assistito dalla volontà di comportarsi come proprietario del bene medesimo (cd. animus rem sibi habendi), non può fondatamente affermarsi la prevalenza del suo titolo su quello vantato dagli attori. 6. Gli attori hanno altresì domandato la condanna di ### al risarcimento dei danni, da liquidarsi però in separata sede. Così formulata, la domanda non può che interpretarsi alla stregua di una richiesta di condanna generica ai sensi dell'art. 278 c.p.c. E però, per pronunciare condanna generica non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta ma occorre accertare, sia pure con modalità sommaria e probabilistica la portata dannosa senza la quale il diritto al risarcimento del danno non si configura; infatti, con la pronuncia della condanna generica ciò che viene rinviata è la determinazione quantitativa del danno, mentre il danno deve essere già accertato con la pronuncia di condanna generica (cfr., ex multis, cass. 10/2019). Nel caso di specie manca completamente la determinazione ed individuazione di danni subiti dagli attori che derivano quali conseguenze immediate e dirette dalla condotta dei convenuti. Pertanto la richiesta va rigettata. 7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore di causa da ritenersi ricompreso nello scaglione da ### ad ### per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. P.Q.M. Il tribunale di ### definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: - accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accerta che il locale magazzino sito in ### alla via A. ### loc. ### riportato in catasto al foglio 32, p.lla 1, sub 7, e l'annessa area urbana, riportata in catasto al foglio 32, p.lla 1, sub 16, sono di proprietà esclusiva ed indivisa di ### e ### - dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio; - dichiara l'inefficacia dell'atto pubblico di donazione per notar ### del 18/7/2019 (rep. n. 87.902 - racc. n. 39.595) nei confronti di ### e ### - condanna #### e ### alla rifusione, in solido, in favore degli attori delle spese relative al presente giudizio che liquida nella somma di ### (di cui ### per esborsi ed ### per compensi professionali), oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. ### 23 ottobre 2023Il giudice
dott.ssa ###




sintesi e commento
Rivendica di Proprietà Immobiliare e Inefficacia di Atti Traslativi: Analisi di una Sentenza
La pronuncia in esame trae origine da una complessa vicenda giudiziaria relativa alla rivendicazione di un immobile e alla contestuale richiesta di declaratoria di nullità, annullamento o inefficacia di un atto di donazione.
Nel caso specifico, due soggetti agivano in giudizio rivendicando la proprietà di un magazzino e di un'area urbana annessa, siti in un determinato Comune. Gli attori fondavano la loro pretesa su un titolo di acquisto risalente nel tempo. Contestavano, inoltre, la validità di un atto di donazione con il quale un terzo, successivamente all'avvio di un procedimento esecutivo nei suoi confronti, aveva trasferito la proprietà degli stessi beni al proprio figlio. Gli attori sostenevano che il donante non avesse mai maturato i requisiti per l'usucapione, requisito che aveva indicato nell'atto di donazione come titolo per disporre dei beni.
Nel corso del giudizio, interveniva volontariamente un ulteriore soggetto, il quale affermava di essere divenuto proprietario degli immobili in questione a seguito di un contratto di compravendita stipulato con il figlio del donante, successivamente alla donazione contestata. L'intervenuto si opponeva alle pretese degli attori, eccependo la priorità della trascrizione del suo atto di acquisto rispetto alla trascrizione della domanda giudiziale volta a contestare la donazione.
Il Tribunale, preliminarmente, dichiarava cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di rilascio degli immobili, in quanto gli attori erano stati immessi nel possesso dei beni nel corso del giudizio.
Quanto al merito, il giudice qualificava l'azione promossa dagli attori come azione di rivendicazione, con conseguente applicazione dei principi in materia di onere probatorio. Tuttavia, il Tribunale mitigava il rigore probatorio tipico dell'azione di rivendicazione, tenendo conto del fatto che il dante causa dell'intervenuto non aveva mai contestato l'originaria appartenenza dei beni agli attori.
Il Tribunale accoglieva la domanda degli attori, accertando il loro diritto di proprietà sugli immobili. Rilevava che il donante, dante causa dell'intervenuto, non aveva mai acquisito la proprietà dei beni per usucapione, in quanto una precedente sentenza aveva accertato l'insussistenza dei requisiti per l'usucapione in capo al donante. Di conseguenza, il Tribunale dichiarava l'inefficacia dell'atto di donazione nei confronti degli attori.
Il Tribunale estendeva le medesime considerazioni all'atto di compravendita stipulato tra il figlio del donante e l'intervenuto, ritenendo che si trattasse di un acquisto "a non domino", in quanto il venditore non era proprietario dei beni. Pertanto, anche tale atto risultava inopponibile agli attori.
Il Tribunale rigettava, invece, la domanda di risarcimento danni avanzata dagli attori, ritenendo che non fosse stata fornita la prova dell'esistenza di un danno concreto e quantificabile derivante dalla condotta dei convenuti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.