TRIBUNALE DI FIRENZE
Sentenza n. 3302/2023 del 13-11-2023
principi giuridici
In materia di danni da fauna selvatica, la Regione, anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.
In caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici, il danneggiato, per ottenere l'integrale risarcimento del danno, deve allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto.
Il soggetto pubblico convenuto per il risarcimento dei danni cagionati da fauna selvatica, per liberarsi dalla responsabilità, deve dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto.
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testo integrale
### del Popolo Italiano TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE 02- ### civile nella persona del Giudice on. ### pronunzia ### nella causa civile iscritta il ### e segnata dal N° R.G.C.A. 6973/2020, promossa da ### S.n.c. di ### & C., in persona del socio amministratore e legale rappresentante p.t. ### rappresentata e difesa dall'Avv. ### e dall'Avv. ### -attrice contro ### in persona del Presidente p.t. della ###, a ciò autorizzato con decreto nr. 9801 del 14.6.2019, rappresentata e difesa dall'Avv. ### dell'### -convenuta e ###, in persona del ### p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. ### del ### di ### e disgiuntamente dall'avv. ### del ### di ### -terzo chiamato in causa Oggetto: Risarcimento danni da fauna selvatica ### l'attrice: ### all'###mo Tribunale di Firenze, ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza reietta, ivi compresa la eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da ### in quanto del tutto infondata, previa ammissione e/o assunzione delle ulteriori istanze istruttorie formulate dalla parte attrice, nelle quali anche in questa sede si insiste, per le causali e per i titoli indicati in atti, visto l'art. 2052 c.c. ed in denegata ipotesi di ritenuta sua inapplicabilità l'art. 2043 c.c. ed eventualmente visto anche l'art. 2055 c.c., condannare ### in persona del legale rappresentante pro - tempore e/o, visti gli artt. 2051 c.c. e 2043 c.c., il Comune di ### in persona del legale rappresentante pro - tempore, nei cui confronti si è determinata estensione automatica della domanda attorea, al soddisfacimento in favore della parte attrice delle ragioni risarcitorie alla medesima cedute dalla società denominata ### di ### & C. s.a.s. con riferimento al fatto illecito dannoso per cui è lite, al netto della quota percentuale del 40% della IVA portata in detrazione dalla cedente nonché al risarcimento del danno patrimoniale rappresentato dalla spesa di assistenza professionale stragiudiziale al netto della IVA portata in detrazione, per i titoli indicati in atti e nelle misure che, anche all'esito del deposito della CTU e della sua integrazione, vengono qui indicate sempre con espressa salvezza delle diverse misure, maggiori o minori, che risultassero come dovute e /o giuste all'esito del presente giudizio nei seguenti termini: ### (già al netto del 40% della IVA portata in detrazione dalla cedente) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale rappresentato dalla spesa necessaria e congrua per la riparazione dei danni riportati dalla vettura modello ### A tg. ### in conseguenza del fatto per cui è lite e ### (già al netto della intera IVA portata in detrazione dalla cessionaria attrice) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale rappresentato dalla spesa di assistenza professionale stragiudiziale come da fattura ### & ### S.r.l. n. 515 del 28.03.2023, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria sulle somme non liquidate in moneta attuale rispetto alla data di pronunzia della sentenza e interessi legali sul capitale espresso in moneta attuale rispetto alla data del sinistro e poi via via rivalutato anno per anno maturati e maturandi dal dì del sinistro al dì del saldo e comunque in ogni caso con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, spesa di CTU a definitivo carico della parte soccombente e condanna della medesima alla refusione delle spese di CTU (### al lordo della ritenuta e ### al netto della ritenuta di acconto come da distinta di bonifico qui allegata in copia sub 30) e CTP (### come da bonifico e fattura qui allegati in copia sub 31) in favore della parte attrice. Per la #### all'###mo Tribunale di Firenze: ### accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della ### in ordine al presente giudizio per i motivi indicati nella comparsa; ### rigettare la domanda; ### se venisse riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni lamentati da parte attrice, dichiarare tenuto al risarcimento e quindi condannare il COMUNE di ### e tenere sollevata e indenne la comparente da tutte le domande attrici; con vittoria di spese e compensi professionali. ### di #### il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, rigettare le domande attrici e quelle della ### con vittoria di compensi professionali e spese. Esposizione delle ragioni di fatto In data 28 giugno 2019, alle ore 23,30 circa, la vettura ### classe A tg. ### condotta da ### di proprietà della società ### S.p.a. e concessa in locazione finanziaria alla società ### di ### & C. s.a.s., percorreva ### con direzione ### provenendo da ### quando, all'uscita di una curva volgente a destra, posta dopo l'accesso al ### veniva in urto contro un cinghiale che stava attraversando la strada in senso perpendicolare al senso di marcia ed arrestava la sua marcia; interveniva la pattuglia ### dei ### della ### di ### che redigeva verbale di intervento. ### riportava danni per riparare i quali si sarebbe resa necessaria una spesa di ### oltre Iva nella misura del 60%; la società conduttrice ### di ### & C. s.a.s. optava di cedere il proprio “credito” alla società ### S.n.c. di ### & C. (oggi ### s.n.c. di ### & C.) che, a sua volta, si rivolgeva allo ### & ### S.r.l. perché potessero essere richiesti i danni alla ### alla ### di ### e al Comune di ### Nulla ottenendo in sede stragiudiziale, la società cessionaria del credito agisce in questa sede avverso la ### quale soggetto legittimato passivamente rispetto alla domanda risarcitoria sulla scorta del principio affermato dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sez. civ. III^, del 20.04.2020 n. 7969, secondo il quale il soggetto che risponde dei danni causati dalla fauna selvatica è la ### sia perché titolare delle funzioni amministrative, di programmazione e di coordinamento ai fini alla pianificazione faunisticovenatoria di cui all'art. 10 della legge nr. 157 del 11.2.1992, sia perché svolge i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla legge e dagli statuti regionali in tale ambito. Parte attrice ritiene che la ### debba rispondere di quanto occorso o sulla scorta della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2052 c.c., ovvero ex art. 2043 c.c., ravvisando, in quest'ultimo caso, la “colpa” della ### nell'aver omesso lungo la strada di posizionare segnaletica stradale idonea ad avvisare gli utenti della strada circa il pericolo di attraversamento della strada da parte di animali selvatici (“### vaganti”), nonché per non aver adottato quelle misure atte a contenere il numero degli esemplari di cinghiale che interessano la zona (come ad es. la collocazione di reti, segnali dissuasori luminosi e la creazione di sottopassaggi e di percorsi obbligati). Con comparsa depositata nel fascicolo telematico l'11.11.2020, si è costituita in giudizio la ### eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva non essendo il soggetto deputato alla gestione del territorio e della strada in cui si sarebbe verificato il sinistro, così escludendo di essere l'ente titolare del potere di recingere la strada o di segnalare la presenza della fauna mediante la costruzione di reticolati, fossati o tunnel di attraversamento sotto il manto stradale o con il posizionamento di fari illuminanti); in particolare ritiene che sia il Comune di #### il soggetto tenuto a predisporre le misure di sicurezza di cui all'art. 14 C.d.S. perché gestore della viabilità; rappresenta, altresì, che il Comune di #### è proprietario della strada di ### e dunque custode. Per l'effetto ha chiesto di citare in causa il Comune di #### per essere manlevata dalle conseguenze derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda attrice. Inoltre, la ### richiama il fatto che è divenuta titolare dal 1° gennaio 2016 delle funzioni amministrative di cui all'art. 70 del D.lgs. n. 112/1998, ovvero delle funzioni di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e di controllo1 non riservate alla normativa nazionale allo Stato o ad altri enti (L.R. 18/2016) - per cui, a maggior ragione, non è preposta all'adozione delle misure di protezione della circolazione stradale e all'apposizione della relativa cartellonistica di pericolo <animali selvatici vaganti> [come disposto dall'art. 23 della L.R. 88/1998, come modificato dalla L.R. 18/2016]. ### alla luce del contenuto delle funzioni ad essa riservate in materia di gestione faunistica, precisa che l'unica forma di controllo della fauna selvatica che possa direttamente gestire è quella del <controllo numerico della popolazione dei cinghiali> di cui all'art. 19 della L. nr. 152/1992 e all'art. 37 della L.R. nr. 3/1994, ma, al contempo, precisa che tale potere non può essere esercitato per tutelare l'utente della strada, dovendosi occupare, invece, di tutelare il patrimonio zootecnico, quello storico-artistico e il suolo, anche per motivi sanitari. Ad ogni modo la ### menziona il fatto di aver previsto - con la L.R. 9.2.2016 nr. 10 e con ### nr. 372 del 27.04.2016 integrato con ### nr. 1074 del 2.11.2016 e ### nr. 814 del 27.7.2017 - una serie di misure straordinarie (quali ad es. prelievi e abbattimenti) - da attuarsi nel triennio 2016/2019 - per ridurre e/o controllare numericamente gli ungulati/cinghiali, nonché rileva di aver anche redatto sia il ### di prelievo per le aree non vocate che quello per le aree vocate; a tale riguardo afferma di aver abbattuto oltre 20 mila cinghiali nel solo anno 2016. ### ritiene che la fattispecie concreta debba essere disciplinata dall'art. 2043 c.c. e non dall'art. 2052 c.c., quanto meno sul piano dell'onere probatorio incombente su parte attrice, la quale viene invitata a fornire la prova degli elementi costitutivi del fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva (la cui connotazione colposa esigerebbe che vengano esattamente individuate e specificate le condotte omissive o commissive che sarebbero state negligentemente poste in essere dalla 1 Le funzioni di gestione e protezione della fauna selvatica sono disciplinate dalla legge n. 157/1992 il cui impianto persegue esclusivamente una finalità protezionistica e di tutela della fauna selvatica attraverso gli istituti specificamente individuati dalla legislazione nazionale, come ad es. le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e di cattura, i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico - venatorie e aziende agrituristiche venatorie, forme di controllo incompatibili con le funzioni coercitive, come le recinzioni. Parte convenuta non manca di sottolineare che “l'unica forma di controllo della fauna selvatica attribuita alla ### è quella numerica prevista dall'art. 19 della legge 157/1992 e dall'art. 37 della L.R. 3 /1994 ma per finalità diverse da quella di cui al caso di specie, ovvero per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del ###, non senza aver evidenziato che nella zona dell'incidente per cui è causa non si sarebbero mai verificati incidenti similari e non vi sono le cd. fonti incontrollate di richiamo della fauna selvatica. ### ritiene che i fatti posti a fondamento della domanda non possano assurgere a divenire i <presupposti> di cui all'art. 2043 c.c., non essendoci la prova della colpa dell'ente pubblico2 e dalla rilevanza che l'eventuale presenza di segnaletica avrebbe avuto sulla verificazione causale del sinistro. La convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto sia nell'an che nel quantum debeatur. ### di ### si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data ### e, sostenendo la legittimazione passiva della ### rispetto alla domanda attorea, ha contestato la fondatezza di quest'ultima in quanto il conducente della ### avrebbe avuto la possibilità di avvistare il cinghiale in considerazione del fatto che non gli era preclusa la visibilità della strada all'uscita della semicurva continua dove sarebbe accaduto l'impatto; ha altresì sottolineato che i ### intervenuti non hanno riscontrato la presenza di alcun testimone in loco e come la condotta di guida di ### non sia stata rispettosa delle regole di prudenza e di attenzione esigibili avendo tenuto, in orario notturno, una velocità non consona alle condizioni dei luoghi (nel tratto di strada vi sono limiti di velocità di 50 km/h e di 30 km/h). ### di ### ha precisato che in quel tratto di strada non si erano mai verificati, prima di quello per cui è causa, analoghi incidenti; del resto, da uno ### della ### risulta che la zona di ### non è annoverata tra quelle interessate dal problema della fauna selvatica vagante; ritiene che la presenza di cartelli stradali di pericolo non avrebbe evitato la verificazione del sinistro perché gli utenti della strada tenderebbero a sottostimare il pericolo proprio in quelle zone in cui non è realistica la probabilità di verificazione del rischio, come è quella del territorio comunale di ### stesse considerazioni vengono sollevate con riguardo all'apposizione di recinzioni lungo i lati delle strade (non raccomandabili nei tratti di strada non pericolosi, come quello di specie). Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., parte attrice ha esteso la domanda anche nei riguardi del Comune di ### suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico artistico, nonché per la tutela delle produzioni zootecniche agro forestali ed ittiche, ma ### la ### STRADALE”. 2 ### ritiene che non le dovrebbe nemmeno essere imputata una condotta colpevole poiché, come sostenuto anche dalla Corte di Cassazione, occorrerebbe verificare se c'è “colpa in concreto” atteso che “non potrebbero essere pretese dall'Ente pubblico la recinzione e la segnalazione generalizzate di tutti i perimetri boschivi indipendentemente dalle loro peculiarità concrete poiché è richiesta la prova di una sinistrosità specifica del luogo in cui è avvenuto l'incidente, i cui indici sono costituiti da un'abituale, non episodica, frequentazione di animali selvatici in numero eccessivo, circostanza che si differenzia dal mero e generico rischio di attraversamento connesso alla particolare ricchezza di fauna selvatica e di ungulati che caratterizza la ### Toscana”. Con ordinanza del 20.07.2021 sono stati ammessi i capitoli di prova formulati da parte attrice e dalla terza chiamata in causa, per cui sono state assunte le dichiarazioni di #### e ### (v. verbale di udienza del 19.1.2022); è stata ammessa CTU tecnica ed è stato nominato all'uopo il perito ### per la stima dei danni riportati dal veicolo; la consulenza, compresa l'integrazione disposta con ordinanza del 28.11.2022, è stata depositata in ### Le parti hanno rassegnato le conclusioni sopra riportate e sono stati concessi alle parti i termini per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 190 c.p.c. a decorrere dal 20.07.2023. Motivi della decisione ### legittimazione passiva della #### della terza sezione civile della Corte di Cassazione nr 3745 dell'8.2.2023 (RV 666741-01) ha ribadito che “### la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la l. n. 157 del 1992 attribuisce alle ### a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle ### le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della l. n. 142 del 1990 (art. 9, comma 1). Ne consegue che la ### anche in caso di delega di funzioni alle ### è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c. dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle ### un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni”. Del resto la sentenza nr. 7969 del 29.4.2020 della ### della Cassazione (RV 65752-02) aveva già chiarito che “…..poiché la proprietà pubblica delle specie protette è in sostanza disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie, mediante l'attribuzione alle ### di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo (non escluso il potere di sostituzione) sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, si determina una situazione che è equiparabile (nell'ambito del diritto pubblico) a quella della “utilizzazione” degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario, ai fini dell'art. 2052 c.c.: la funzione di tutela, gestione e controllo del patrimonio faunistico appartenente alle specie protette operata dalle ### costituisce nella sostanza una “utilizzazione”, in senso pubblicistico, di tale patrimonio, di cui è formalmente titolare lo Stato, al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema” (v. anche ex plurimis, Cass. civ., sez. III, nn. 8384 e 8385/2020; Cass. civ., sez. III, 13848/2020; Cass. civ., sez. VI, n. 19101/2020; Cass. civ., sez. VI, n. 9864/2021 e Cassazione civile, sez. III, n. 19332/2023). Pertanto, la ### è legittimata passivamente rispetto alla domanda attrice. Sul titolo della responsabilità de quo agitur La sentenza nr. 7969/2020 della Corte di cassazione ha ritenuto che, con riferimento al regime di imputazione della responsabilità nei casi di specie, in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c., spetta al danneggiato dover allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico: “ciò comporta, evidentemente, che sull'attore che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, graverà l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato”. Al contempo, la Suprema Corte ha chiarito che “nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici, non può ritenersi sufficiente - ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. - la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata o dell'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la “causa” del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 1, in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo - per ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno”. Occorre precisare che nei casi di specie non concorrono due presunzioni di colpa, ma una presunzione di responsabilità oggettiva (art. 2052 c.c.) ed una presunzione di colpa (art. 2054, c. 1, c.c.) e che nell'ipotesi di scontro fra un veicolo ed un animale il concorso fra le presunzioni stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente disciplinate dagli art. 2054 e 2052 c.c., comporta la pari efficacia di tali presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato. Una volta provati tali elementi, spetterà poi alla ### l'onere della prova liberatoria mediante la dimostrazione del c.d. caso fortuito, ovverosia, per liberarsi dalla responsabilità del danno cagionato dalla condotta dell'animale selvatico, “dovrà dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta”. Nel merito ### della ### di ### giunti alle ore 23.40 in loco, ovvero cinque minuti dopo la richiesto di “aiuto”, procedono ad una sommaria descrizione del fatto e danno atto che l'autovettura, dopo essere venuta in urto con il cinghiale, si era fermata poco dopo l'urto ed era rimasta nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento; che non venivano rilevate tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo e che non era possibile individuare l'esatto punto d'urto tra l'autovettura e l'animale, anche se, senza subbio, l'impatto era avvenuto nella corsia di marcia riservata al veicolo attoreo; che l'urto contro un “ostacolo” sia comunque avvenuto lo si evince, comunque, dal fatto che sulla parte anteriore sinistra del veicolo vi erano delle ammaccature (v. anche fotografia) e che erano esplosi gli airbags. Duole comunque constatare come i CC non abbiano proceduto né allo schizzo planimetrico dei luoghi né hanno proceduto alle tipiche misurazioni, limitandosi a scattare alcune fotografie (molto scure perché la zona è buia), grazie alle quali, tuttavia, si prende atto che dopo l'urto con la ### il cinghiale è stato trascinato (o è rotolato) in avanti, fino a fermarsi (anche perché decedette). Non è revocabile in dubbio che vi sia stato l'impatto del veicolo contro l'animale. Circa la possibile provenienza del cinghiale, mette conto rilevare come il teste #### all'epoca della P.M. di ### abbia precisato che in adiacenza ad entrambi i lati della strada vi era della vegetazione così facendo comprendere che sulla sinistra del conducente della ### vi era un boschetto dal quale, attese le ammaccature riscontrate sulla parte anteriore sx del veicolo, questo giudice ritiene provenisse, molto probabilmente, il cinghiale. Per ricostruire la dinamica del sinistro occorre considerare quanto dichiarato dal teste ### della cui attendibilità non si dubita in considerazione del fatto che ha confermato proprio quanto riferito da ### circa la presenza sulla sx rispetto alla direzione di marcia del veicolo attore sia del “ciglione” che del boschetto; in particolare ha confermato che, sebbene la ### cercò di frenare, fu inevitabile l'urto con il cinghiale che, dopo essere rotolato, terminò la sua “corsa” nell'altra corsia, congruentemente con quanto raffigurato nelle fotografie scattate dai CC; plausibilmente non venne sentito a s.i.t. sul posto - come del resto nemmeno il conducente della ### poiché la strada aveva delle curve, era buio e occorreva regolare il traffico veicolare per non creare ulteriori intralci alla circolazione. Parte attrice ha dunque adempiuto al proprio onere probatorio, atteso che in tema di responsabilità extracontrattuale spetta al danneggiato dimostrare l'esistenza del fatto storico e il suo effettivo accadimento secondo le modalità descritte e, soprattutto, di aver fatto di tutto per evitare l'impatto (e nella specie vi fu un tentativo di frenata che in una strada in discesa non fu sufficiente per evitare l'evento); ad ogni modo la circostanza che il conducente della ### non riportò danni indica che la velocità non era eccessiva. Quanto sostenuto dalla ### circa il fatto che provenendo da sinistra, il cinghiale poteva essere avvistato avendo il conducente più possibilità di osservare quanto si prospetta lungo la sua direzione di marcia, non è concludente, poiché occorre anche considerare se l'animale compare sulla strada uno o due minuti prima che il veicolo giunga sul punto ove passa l'animale - e allora in questi casi i tempi di reazione del conducente gli consentono di porre in essere manovre di scarto o di emergenza - dall'ipotesi in cui proprio nel momento in cui transita il veicolo sulla strada fuoriesce dalla vegetazione l'animale - ed in questi casi il conducente ha davvero poche chances di evitare l'impatto. Analoga considerazione vale quando l'animale proviene dalla destra del conducente! Inoltre il ### ha accertato la compatibilità tra i danni sulla vettura e la dinamica come ricostruita in questa sede: difatti i danni riportati dalla carrozzeria del veicolo ### si concentrano nel settore frontale ma soprattutto nella parte bassa del paraurti anteriore, della griglia del paraurti anteriore, dello stemma anteriore, del cofano motore, del radar, del proiettore destro, della traversa paraurti anteriore, dell'assorbitore urti paraurti anteriore. ### non ha invece assolto al proprio onere probatorio, ovvero che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, operando, così, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno e che non era evitabile nonostante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto. ### sostiene che le funzioni di cui è titolare in materia di gestione faunistica hanno essenzialmente finalità protezionistica e di tutela della fauna selvatica e che oltre adottare i provvedimenti normativi di cui sopra ha effettuato dei prelievi e degli abbattimenti fino ad eliminare oltre 20 mila cinghiali nel 2016. Tale argomento non coglie nel segno; in primis l'incidente è occorso nel 2019, per cui la ### avrebbe dovuto indicare quanti abbattimenti e prelievi di cinghiali ha effettuato negli anni precedenti il sinistro (2017, 2018) al fine di provare di aver fatto tutto il possibile dall'ente pubblico esigibile; ma ciò non è stato; inoltre parte attrice ha prodotto in causa numerosa documentazione (articolo pubblicato su ### in data ### relativo a sospensione dell'attività di caccia al cinghiale da parte dei cacciatori del comitato di gestione della zona di ripopolamento e cattura ### di ### per protesta contro le politiche venatorie della ### e del Comune di ### in quanto da essi ritenute inefficaci; la copia comunicazione comitato di gestione della zona di ripopolamento e cattura ### di ### la copia articolo pubblicato su ### edizione 27.10.2015 dal titolo “### è un invasione e i danni sono pesanti”. La copia deliberazione Consiglio della ### n. 77 del 01.08.2018; la copia ### A aree vocate e non vocate alla specie cinghiale (sus scrofa) in ### ai sensi della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (legge obiettivo per la gestione degli ungulati in toscana. modifiche alla ### 3/1994); la copia piano di prelievo del cinghiale nelle aree non vocate della ### per il periodo giugno 2020 - maggio 2021), che dimostra che la possibile presenza di un cinghiale in attraversamento di carreggiata stradale nelle circostanze di luogo e di tempo per cui è lite rappresentava un evento non solo assolutamente prevedibile ma addirittura noto per gli enti pubblici titolari di poteri e funzioni in materia di gestione della presenza sul territorio della razza del cinghiale e delle interazioni tra la medesima e aree ed attività antropiche, tra cui ovviamente anche la circolazione stradale e ciò in considerazione della contiguità geografica tra il luogo del sinistro e la ### di ### e ### di ### Essa dimostra infine che la questione del sovrannumero (una vera e propria invasione) di cinghiali sul territorio del Comune di ### e delle problematiche determinate da simile eccessiva presenza a carico delle attività antropiche non solo era esistente ma soprattutto era ben nota almeno dal 2015 tanto da essere divenuta oggetto di campagne di stampa e di proteste organizzate da parte degli agricoltori. ### delle riparazioni - non antieconomiche - è stato quantificato dal CTU in ### oltre iva al 60% - come richiesto da parte attrice - per un totale di ### Deve essere altresì liquidata la somma di ### (1000 ### detratta l'iva v. fattura nr. 515/2023) perché pagata dall'attrice in data ### - con rimessa diretta - allo ### & ### (si tratta di danno emergente non sovrapponibile alle spese processuali in senso stretto ex sentenza nr. 24481 del 4.11.2020 della Corte di Cassazione). La fattura è stata emessa successivamente allo spirare dei termini di cui all'art. 183 sesto c.p.c. e può essere prodotta e valutata (senza ledere alcuna difesa avversaria, atteso che parte attrice ne aveva anticipato in citazione la richiesta di pagamento); l'attività stragiudiziale prestata ante causam dallo ### B&B è consistita nello scambio di email e di telefonate che erano finalizzate a definire anticipatamente la controversia che, alla luce degli esiti della CTU leggermente inferiori alla richiesta iniziale dell'attrice, ad oggi si rivela come soluzione auspicabile in considerazione dell'aggravio di attività professionali e giudiziarie impiegate fino all'attualità Sul totale di ### è dovuta la rivalutazione monetaria secondo indici ### a decorrere dal 28.6.2019 fino alla data di deposito della presente sentenza; sono altresì dovuti gli interessi compensativi (si tratta di debito di valore) che vengono individuati nella misura degli interessi legali sulla somma di ### devalutata al 28.6.2019 e via via calcolati sulla somma annualmente rivalutata fino al saldo. La domanda di manleva e anche quella avanzata (rectius estesa) da parte attrice verso il Comune di ### deve, invece, essere rigettata. Com'è noto l'adozione di cartellonistica stradale di avviso del pericolo lungo la strada de quo, la realizzazione di recinzioni o di altre soluzioni dissuasive spettano all'ente proprietario della strada ex art. 14 del C.d.S. ma, al contempo, esse si potranno rilevare “utili” alla prevenzione della verificazione di incidenti come quello che ci occupa solo quando avvenga in zone in cui statisticamente si sono verificati numerosi incidenti dello stesso tipo. E' invece stato provato (v. doc nrt. 6 della terza chiamata in causa) che sino al 28.6.2019 non era mai accaduto che un animale selvatico attraversasse la strada nel tratto di ### causando incidenti stradali, per cui non vi era l'esigenza di apporre cartelli e recinzioni; del resto è la stessa ### che nel primo atto difensivo dichiara che “non è esigibile da parte dell'ente titolare delle necessarie competenze, la recinzione o la segnaletica generalizzata, indipendentemente dalle peculiarità concrete della zona in cui si è verificato il lamentato sinistro (cfr. sez. III 21.11.2008 nr. 27673); inoltre non è stato provato, secondo la regola probatoria della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., in quale modo la presenza di una recinzione - che non è obbligatoria nel tratto di strade regionali o di altri enti - o la presenza di cartellonistica - anch'essa non obbligatoria - avrebbero potuto escludere la verificazione del sinistro, ciò incidendo sulla prova della rilevanza causale della condotta colposa sulla verificazione dell'evento dannoso. In particolare, il dovere della P.A. di predisporre dispositivi specifici per avvisare dei rischi derivanti dall'attraversamento degli animali selvatici può trovare fondamento solo in norme particolari poste a tutela di chi si trovi ad attraversare un certo territorio in una situazione di concreto pericolo, da valutare “ex ante”, quale è, con riguardo all'utilizzo della rete viaria, l'art. 84, comma 2, reg. es. c.d.s., che impone, a fini general-preventivi e sulla base di un principio di precauzione, l'installazione di segnali “quando esiste una reale situazione di pericolo sulla strada, non percepibile con tempestività da un conducente che osservi le normali regole di prudenza”. Pertanto, quand'anche quel territorio fosse abitualmente popolato da animali selvatici, non possono essere pretese a carico dell'ente proprietario della strada, la recinzione generalizzata di tutti i perimetri boschivi, l'apposizione di cartelli in ogni tratto di strada o l'illuminazione continua su strada extraurbana, indipendentemente da peculiarità concrete della vicenda esaminata, dovendo piuttosto provarsi che il luogo del sinistro fosse all'epoca teatro di numerosi incidenti stradali causati dall'attraversamento di animali selvatici o per la presenza di un numero eccessivo di esemplari, tale da costituire un vero e proprio pericolo per quel tratto di strada, anche se il pericolo fosse stato, in ipotesi, adeguatamente segnalato in zona limitrofa. 0o0o0 Le spese processuali di parte attrice (liquidate secondo Dm 55/2014 e solo per la fase decisoria ex DM 147/2002) sono poste a carico della ### oltre le spese di CTU e di CTP (### sas; ### ) come quelle del Comune di ### P.Q.M. Il Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando, in accoglimento della domanda attorea, condanna la ### a risarcire all'### S.n.c. di ### A. & C., in persona del legale rappresentante p.t., la somma di ### oltre rivalutazione monetaria secondo indici ### a decorrere dal 28.6.2019 fino alla data di deposito della presente sentenza; sono altresì dovuti gli interessi compensativi che vengono individuati nella misura degli interessi legali sulla somma di ### devalutata al 28.6.2019, e via via calcolati sulla somma annualmente rivalutata fino al saldo. Le spese processuali di parte attrice sono liquidate in ### per compensi professionali, oltre ad ### per spese non imponibili, oltre rimborso spese 15%, oltre cap ed iva e sono poste, come le spese di CTU e di CTP attoreo a carico di parte convenuta. Rigetta la domanda di manleva della ### proposta avverso il COMUNE di ### Le spese processuali della terza chiamata sono poste a carico di parte convenuta e sono liquidate nella misura di ### per compensi professionali, oltre ad ### per spese non imponibili, oltre rimborso spese 15%, oltre cap ed iva. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Così deciso in ### 10 novembre 2023 La giudice on. ###




sintesi e commento
Responsabilità per Danni da Fauna Selvatica: Onere Probatorio e Limiti della Tutela Stradale
La pronuncia in esame affronta il tema delicato della responsabilità per i danni causati da fauna selvatica, in particolare a seguito di un incidente stradale. La vicenda trae origine da un sinistro occorso nel giugno 2019, quando un veicolo, percorrendo una strada ###, urtava un cinghiale. La società proprietaria del mezzo, dopo aver ceduto il credito risarcitorio, vedeva la cessionaria agire in giudizio contro la ### e, successivamente, anche contro il Comune di ### chiedendo il risarcimento dei danni materiali subiti dal veicolo e le spese legali stragiudiziali sostenute.
Il Tribunale di ### ha innanzitutto confermato la legittimazione passiva della ### in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, che attribuisce alle ### la responsabilità per i danni provocati da animali selvatici, in quanto titolari delle funzioni amministrative di gestione e controllo della fauna.
Nel merito, il giudice ha richiamato l'orientamento della Suprema Corte in materia di onere probatorio. Spetta al danneggiato dimostrare il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso, nonché di aver adottato ogni cautela nella guida. Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto che la società attrice avesse assolto a tale onere, provando la dinamica del sinistro e il tentativo di frenata, non sufficiente ad evitare l'impatto a causa della repentina comparsa dell'animale.
Di contro, la ### non ha fornito prova liberatoria, non dimostrando che la condotta dell'animale fosse del tutto al di fuori della sua sfera di controllo. In particolare, il Tribunale ha evidenziato come la ### non avesse adeguatamente provato di aver adottato tutte le misure possibili per prevenire il danno, soprattutto in considerazione della nota problematica del sovrannumero di cinghiali nella zona.
Il Tribunale ha quindi condannato la ### al risarcimento dei danni materiali al veicolo e delle spese legali stragiudiziali, riconoscendo la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi. Al contrario, è stata rigettata la domanda di manleva della ### nei confronti del Comune, così come la domanda estesa dall'attrice nei confronti dello stesso Comune. Il giudice ha infatti sottolineato che l'apposizione di segnaletica o recinzioni è esigibile solo in zone ad alto rischio di incidenti con animali selvatici, circostanza non provata nel caso di specie. Inoltre, non è stato dimostrato come l'eventuale presenza di tali dispositivi avrebbe potuto evitare il sinistro.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.