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TRIBUNALE DI MARSALA

Sentenza n. 850/2017 del 18-10-2017

principi giuridici

In tema di scioglimento della comunione, il concetto di comoda divisibilità di un immobile, ai sensi dell'art. 720 c.c., postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, realizzabili senza problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero.

In materia di divisione giudiziale, sono inammissibili le domande di imputazione alla massa, ai sensi dell'art. 1115 c.c., proposte tardivamente, mediante allegazione specifica dei fatti costitutivi, oltre il termine previsto dall'art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.

Il patto di prelazione convenzionale ha efficacia obbligatoria e non è opponibile ai terzi acquirenti del bene oggetto della prelazione.

In caso di divisione giudiziale con attribuzione del bene ad uno dei condividenti e contestuale obbligo di conguaglio in favore degli altri, sussiste difetto di solidarietà tra i debitori del conguaglio.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Scioglimento di Comunione: Prevalenza dell'Assegnazione rispetto alla Divisione in Natura


La pronuncia in esame affronta una controversia relativa allo scioglimento di una comunione ordinaria su un immobile, dirimendo le questioni inerenti alla divisibilità del bene e alle modalità di attribuzione delle quote.
Il fatto trae origine da un atto di citazione con il quale alcuni comproprietari di un immobile chiedevano al Tribunale di disporre lo scioglimento della comunione, mediante attribuzione della quota di proprietà del convenuto agli attori, previo pagamento del relativo prezzo. Il convenuto si opponeva, eccependo l'improcedibilità della domanda per mancata produzione di documentazione catastale e ipotecaria, la violazione di un patto di prelazione contenuto in un precedente accordo, e, in subordine, la divisibilità del compendio immobiliare secondo un progetto di divisione predisposto da un tecnico di fiducia.
Il Tribunale, preliminarmente, ha rigettato l'eccezione di improcedibilità, rilevando la produzione della documentazione necessaria a comprovare l'assetto proprietario del bene. Ha poi escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di un soggetto terzo, ritenendo inopponibile ai terzi il patto di prelazione invocato dal convenuto, in quanto avente natura obbligatoria e non reale. Di conseguenza, sono state ritenute infondate le domande risarcitorie avanzate nei confronti degli attori, in quanto estranei al patto di prelazione.
Nel merito, il Tribunale ha accertato, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, la non comoda divisibilità dell'immobile in natura. Il CTU aveva evidenziato la presenza di vincoli urbanistici, la difformità delle caratteristiche edilizie delle diverse unità abitative, la difficoltà di separare gli impianti e l'onerosità degli interventi necessari per il frazionamento, tali da incidere negativamente sull'originaria destinazione del bene e da comportare un sensibile deprezzamento del suo valore.
Pertanto, il Tribunale ha accolto la domanda di assegnazione dell'intero immobile formulata dagli attori, previo versamento di un conguaglio in denaro al convenuto, determinato sulla base del valore stimato dal CTU. Sono state dichiarate inammissibili, in quanto tardive, le domande di imputazione alla massa da dividere degli esborsi sostenuti dalle parti. Infine, il convenuto è stato condannato al pagamento delle spese di lite, mentre è stata rigettata la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile ### 1 a 15 N. 994/2014 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Marsala SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Marsala, ### in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 994 R.G. dell'anno 2014 tra: ### (C.F. ###) ### (C.F.  ###), quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), tutti rappresentati e difesi dall'avv. ### giusta procura in calce all'atto di citazione ### e ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv.  ### giusta procura allegata alla comparsa di costituzione del nuovo procuratore depositata in data ### CONVENUTO avente ad oggetto: ### di beni caduti in successione.  ### all'udienza del 28/03/2017, l'avv. ### in sostituzione dell'avv. ### insiste nella nota di precisazione delle conclusioni già depositata telematicamente di seguito riportata: “1) disporre lo scioglimento della comunione sull'immobile di cui appresso mediante attribuzione agli attori, ai sensi dell'art. 720 del codice civile, della quota di esso pari a TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile ### 2 a 15 4/12 di attuale proprietà del sig. ### […] -per la quota di 2/12 a ### […] -per la quota di 1/12 […] a ### […] -per la quota di 1/12 (un dodicesimo) a ### […] ### unità immobiliare è attualmente censita nel catasto fabbricati del Comune di ### come segue: foglio 73, particella ### subalterno 1, contrada ### snc, piano T, categoria A/7, classe 4, consistenza 12 vani, rendita catastale ### 1.456,41; 2) porre a carico degli attori l'obbligo di pagare al convenuto ### il prezzo dell'anzidetta attribuenda porzione immobiliare, da determinarsi sulla base delle ritenute risultanze in atti; 3)ordinare alla ### dei #### di ### di trascrivere l'emananda sentenza; 4)dare atto che gli attori formulano espressa istanza affinché, in sede di tassazione dell'emananda sentenza, la base imponibile ai fini del calcolo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sia costituita non dal prezzo di assegnazione della quota attribuita ma dal valore della medesima determinato in base alla rendita catastale rivalutata, secondo il criterio cosiddetto del "prezzo-valore", ossia dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e, ciò, a norma dell'art. 1, comma 497, legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel testo in vigore a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2014: valore che gli attori indicano in complessivi ### 61.170,00 (rendita catastale pari ad ### 1.456,41 divisa per tre e moltiplicata per il coefficiente rivalutato 126, con arrotondamento per eccesso alla cifra innanzi indicata), a tal fine dichiarando altresì: a)di non agire nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali; b)che l'immobile oggetto del trasferimento è ad uso abitativo; 5)rigettare la domanda riconvenzionale e ogni altra domanda spiegata dal convenuto; 6)condannare il convenuto ### al pagamento delle spese processuali compresa la maggiorazione del 15% per spese generali, nonché il 4% per C.P.A. ed I.V.A. come per legge; 7)condannare il convenuto ### per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma terzo, c.p.c., in considerazione della pretestuosità delle difese di merito e della condotta processuale ispirate - l'una e l'altra - a finalità dilatorie”.  ###. ### in sostituzione dell'avv. ### preliminarmente insiste per la chiamata del terzo ### insiste per la suddivisione in natura dell'immobile TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile ### 3 a 15 secondo il progetto del ### laddove occorra anche previo rinnovo della ### in via subordinata insiste per la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c.; nel merito conclude come da atti di causa.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con atto di citazione notificato in data ###, ### E ### quale rappresentante legale dei minori ### e ### premesso di essere proprietari della quota ### di 8/12 del diritto di proprietà dell'immobile sito in ### c.da ### snc, località ### dello ### in catasto al Fg 73, p.lla 510, pure appartenentesi per la restante quota di 4/12 del diritto di proprietà al convenuto ### precisata l'indivisibilità dell'immobile e le divergenze con il convenuto in ordine alle modalità di gestione del bene in comunione, chiedevano: “disporre - ai sensi dell'art. 785 ss. c.p.c. (qualora non vi siano contestazioni) con ordinanza, ovvero, in subordine (qualora sorgano contestazioni) con sentenza - lo scioglimento della comunione mediante divisione giudiziale di tale immobile medesimo attribuendo la quota di esso di attuale proprietà del sig. ### agli attori medesimi come segue: - per la quota 2/12 (due dodicesimi) alla signora ### […] - per la quota di 1/12 (un-dodicesimo) alla minore ### […] - per l'ulteriore quota di 1/12 (un-dodicesimo) all'altro minore ### […] e tutto ciò previo contestuale pagamento da parte della signora ### e/o da parte dei minori ### e ### rappresentati dal padre ### per quanto di competenza di ognuno, a favore del sig. ### del prezzo delle anzidette assegnande porzioni immobiliari; prezzo, a sua volta, da determinarsi in corso di causa sulla base della concorde valutazione delle parti, ovvero - in mancanza - a mezzo di C.T.U. estimativa e - salva diversa disposizione dell'adito Tribunale - da depositare su libretto vincolato all'ordine del Giudice”.  2) Tempestivamente costituitosi con comparsa depositata in data ###, ### si opponeva alle domande attoree, deducendo: I) l'improcedibilità della domanda a cagione dell'omessa produzione delle certificazioni storiche catastali ed ipotecarie; II) la violazione, per l'effetto dell'atto di compravendita concluso tra gli attori ### e ### in data ###, del patto di prelazione concluso tra le parti con la TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile ### 4 a 15 scrittura privata di transazione divisoria del 17/3/2007, con conseguente responsabilità risarcitoria di ### e degli odierni attori, nonché inopponibilità ad esso convenuto dell'atto di vendita suddetto ai fini del proposto scioglimento; III) in subordine, divisibilità del compendio immobiliare, come da progetto di divisione meglio esplicitato alle pp. 13-14 della comparsa, con richiamo ad apposita relazione peritale commissionata a tecnico di fiducia. 
Pertanto, ### chiedeva: “1) in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa del terzo […] ### […] 2) sempre in via preliminare, rigettare l'avversa domanda in quanto inammissibile, improponibile e/o improcedibile per omessa tempestiva allegazione dei certificati storici catastali e della documentazione concernente le iscrizioni e le trascrizioni […] 3) in via gradata, accertare e dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia e/o comunque l'inopponibilità, nei confronti del […] ### dell'atto di compravendita stipulato dalla venditrice ### con gli acquirenti ### e ### a mezzo scrittura privata del 20.11.2012 […] e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto alla divisione degli attori ### e ### nonché di ### quale ### usufruttuaria delle quote di ### titolarità dei predetti minori; 4) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, per tutte le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare la responsabilità risarcitoria, nei confronti del […] ### della […] ### in solido con gli odierni attori, ovvero di ciascuno per la propria quota di responsabilità, con riserva di intraprendere successiva azione giudiziale per la separata quantificazione e liquidazione dei danni cagionati al […] ### 5) rigettare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la domanda attorea di attribuzione congiunta agli istanti - ex art. 720 c.c. - della quota di 1/3 di attuale proprietà del […] ### 6) disporre lo scioglimento della comunione insistente sul complesso immobiliare oggetto di causa mediante divisione giudiziale di detto cespite, attribuendo al condividente […] ### la piena ed esclusiva proprietà della porzione contrassegnata nel corpo del presente atto come lotto “B” (in conformità all'allegata ### tecnica e divisionale a firma del C.T. geom. Nicolosi, che abbiansi qui per integralmente trascritta) […] attribuendosi per contro congiuntamente agli altri condividenti - ove aventi diritto alla divisione, e secondo l TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile ### 5 a 15 quote spettanti a ciascuno di essi - la proprietà della porzione contrassegnata nel corpo del presente atto come lotto “A”, disponendo altresì ex art. 728 c.c. la compensazione dell'ineguaglianza in natura delle quote dei condividenti mediante il contestuale pagamento di un equivalente conguaglio in danaro a favore del […] ### da porre a carico delle controparti nella misura di ### come quantificata nell'allegato ### divisionale in atti […] 7) in subordine, dichiarare comunque la divisione giudiziale dell'immobile oggetto di causa, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale, secondo un comodo progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un ### d'### a nominarsi; 8) in estremo subordine, laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. […] 9) in ogni caso, effettuare la formazione delle porzioni e la liquidazione dei conguagli previa imputazione alle quote degli attori di tutte le somme di cui gli stessi sono debitori nei confronti del […] ### in dipendenza dei rapporti di comunione - anche ai sensi degli artt. 724 comma 2, 725, 1110 e 1115 comma 2, c.c. - a titolo di rimborso delle spese da quest'ultimo sostenute necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune, per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa comune e/o comunque effettuate nell'interesse di tutti i condividenti, come verranno documentate in corso di giudizio; 10) condannarsi in ogni caso parte attrice al pagamento delle spese e dei compensi di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari; 11) con espressa riserva di successivamente precisare e/o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni sopra proposte con le memorie da depositare nei termini di cui all'art.  183, sesto comma, c.p.c. di cui sin d'ora si richiede la concessione”.  3) Con ordinanza del 6/11/2014 il Giudice autorizzava la chiamata in causa di ### entro il ###, quindi, a seguito istanza di differimento dell'udienza discendente dalla intervenuta acquisizione del dato della residenza estera (### della chiamata, veniva fissato nuovo termine al 28/1/2015. 
All'esito del deposito della prova del ### esito del tentativo di notifica, il Giudice pronunciava la decadenza della parte convenuta dalla chiamata del terzo a causa della rilevata inesistenza della notifica in ragione del difetto di collegamento tra l'indirizzo TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile ### 6 a 15 indicato e quello del ### per mezzo del quale la notifica all'estero avrebbe dovuto perfezionarsi. 
Con memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., parte attrice si opponeva alla domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, sottolineando la mancata inclusione del patto di prelazione nell'atto transattivo ai rogiti del ### dott. ### dell'8/11/2007, chiedendo altresì la condanna di ### alla rifusione delle spese di lite e al risarcimento del danno ex art. 96, terzo comma, c.p.c. in considerazione della natura dilatoria delle domande proposte. 
Istruita la causa per mezzo del conferimento di incarico ### con ordinanza del 2/2/2017, osservato che, per effetto di nuovo arresto della giurisprudenza di legittimità, l'insussistenza di collegamento tra indirizzo indicato in sede di notifica e destinatario della stessa non implica inesistenza bensì nullità sanabile per effetto, tra l'altro di rinnovazione, il Giudice revocava la declaratoria di decadenza al contempo revocando l'autorizzazione alla chiamata del terzo in dipendenza del principio di diritto espresso da Cass. Civ. SS.UU. 23/2/2010 n. 4309. 
Quindi, all'udienza del 28/3/2017, ascoltate le conclusioni delle parti e assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., il Giudice traeva la causa in decisione.  4) Integrità del contraddittorio.  4.1) Deve, innanzitutto, rilevarsi come a corroborare la legittimazione processuale di ### nella spiegata qualità, parte attrice abbia idoneamente prodotto provvedimento autorizzativo ex art. 320 c.c. emesso dal Giudice Tutelare del Tribunale di Milano in data ###.  4.2) In uno con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., parte attrice ha depositato certificazione notarile ex art. 567, comma secondo, c.p.c., congruamente attestante l'assetto proprietario del bene oggetto di domanda. 
Da esso emerge come l'immobile di c.da ### si appartenga: - a ### per 1/3 del diritto di proprietà e per 1/3 dell'usufrutto generale vitalizio; - a ### per la quota di 1/6 della nuda proprietà; - a ### per la quota di 1/6 della nuda proprietà; - a ### per la quota di 1/3 del diritto di proprietà. 
TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile ### 7 a 15 In particolare, per effetto di successione ereditaria in morte di ### e successivo atto di transazione dell'8/11/2007 a rogito ### dott. ##### e ### avevano acquisito la proprietà dell'intero immobile nella misura di 1/3 ciascuno. 
In seguito, per effetto di atto di compravendita autenticato nelle firme dal ### dott.  ### in data ### (successivamente trascritto), ### ha trasferito la propria quota di 1/3 a ### (per l'usufrutto generale vitalizio) e a ### e ### (per la nuda proprietà). 
Dunque, non risultando creditori iscritti, con riguardo alla domanda di scioglimento della comunione il contraddittorio appare integro e risulta provata la stessa titolarità dei diritti vantati dai condividenti, con conseguente infondatezza dell'eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta.  4.3) A seguito della compravendita del 20/11/2012 ### non è una condividente e quindi non può reputarsi litisconsorte necessario dell'odierno giudizio. 
A questo punto, tuttavia, è necessario procedere alla qualificazione astratta degli effetti del diritto di prelazione vantato da parte convenuta, esclusa, stante la natura ordinaria della comunione qui dedotta, l'applicabilità della disciplina sul retratto successorio. 
Ebbene, per costante orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità, il diritto di prelazione è munito di efficacia obbligatoria e opponibilità ai terzi nei soli casi legislativamente previsti, mentre il diritto di prelazione di origine convenzionale ha sola efficacia obbligatoria e, in ossequio al principio cardine in materia di contratti ex art.  1372 c.c., non produce effetti nei confronti dei terzi, ai quali, dunque, non può essere opposto (Cass. Civ. sez. III, 18/07/2008, n. 19928; sez. III, 19/05/1988, n. 3466). 
E' inconducente il principio di diritto, altrettanto consolidato in giurisprudenza, menzionato da parte convenuta in contrapposizione a tale impostazione (“Il patto di prelazione inserito nello statuto di una società di capitali ed avente ad oggetto l'acquisto delle azioni sociali, in quanto preordinato a garantire un particolare assetto proprietario, ha efficacia reale e, in caso di violazione, è opponibile anche al terzo acquirente”; tra le altre: Cass. Civ. sez. I, 22/06/2016, n. 12956). 
Il principio suddetto deriva dalla particolare natura della clausola di prelazione statutaria, che partecipa dell'interesse dei soci a poter acquistare a parità di condizioni le TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile ### 8 a 15 quote del socio che intenda alienarle, nonché dell'interesse della società stessa a non subire un'alterazione degli equilibri esistenti, con l'ingresso di un terzo non gradito ovvero con l'incremento della quota di partecipazione di uno dei soci, a secondo cioè che la clausola di prelazione sia applicabile alle sole alienazioni a terzi ovvero anche alle vicende traslative interne alla compagine sociale. 
Insomma, l'efficacia reale della prelazione societaria statutaria deriva dal piano sostanziale e, precisamente, dalla valenza organizzativa della relativa clausola inserita nello statuto che in qualche modo conforma lo stesso contenuto dello status di socio. 
E' evidente come tale impostazione ricostruttiva non possa essere estesa alla semplice comunione, dal momento che quest'ultima non assurge al rango di persona giuridica (peraltro soggetta ad un preciso regime di pubblicità), il cui equilibrio interno deve essere tutelato anche nei confronti dei terzi. 
Dunque, il patto di prelazione dedotto dal convenuto ha efficacia obbligatoria non opponibile ai terzi, di talché la chiamata in causa di ### non solo non è necessaria (non essendo accoglibile alcun rilievo di inefficacia nei confronti di ### dell'atto di compravendita del 2012) ma non appare nemmeno strettamente connessa all'oggetto del giudizio introdotto dagli attori, poiché a sua volta derivante da titolo diverso, per l'appunto la scrittura privata del 17/3/2007, con difetto di necessarietà del simultaneus processus.  4.4) Da quanto sopra esposto deriva la sussumibilità delle domande proposte da parte convenuta nei confronti di ### sotto lo schema processuale ex art. 106 c.p.c. 
Ebbene, come già precisato con ordinanza del 2/2/2017, “Il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo nel processo chiesta tempestivamente dal convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c., al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale, potendo il giudice rifiutare di fissare una nuova prima udienza per ragioni di economia processuale e per motivi di ragionevole durata del processo” (Cass. Civ. SS.UU. 23/02/2010, n. 4309). 
Nella specie, la completa estraneità formale (e sostanziale) del titolo dedotto a fondamento della richiesta di chiamata, se valutata unitamente ai presumibili tempi di quest'ultima (in considerazione della residenza estera di ###, induce il TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile ### 9 a 15 Giudicante ad escludere l'adozione di provvedimenti ex art. 269 c.p.c., stante, peraltro, la piena coltivabilità delle relative domande in separato giudizio.  4.5) Esclusa, dunque, la necessità di una pronuncia in ordine alle domande proposte contro ### deve, al contempo, rilevarsi l'assoluta infondatezza delle domande risarcitorie spiegate nei confronti degli attori ### e ### poiché terzi rispetto alla pattuizione del 17/3/2007 e, dunque, in alcun modo assoggettati alle obbligazioni da essa derivanti.  4.6) Rimane, dunque, da esaminare la domanda di scioglimento della comunione ordinaria sulla scorta dell'assetto proprietario illustrato in atto introduttivo e comprovato da certificazione notarile.  4.6.1) ### de quo non è comodamente divisibile in natura.  ### nominato, arch. ###, così descrive il bene: “Il bene immobiliare del tipo “abitazione in villino”, è ubicato nel Comune di #### nella C.da ### - ### al Km 30 +300, in località “### dello Storto”, su un lotto di terreno roccioso su cui insistono tre corpi di fabbrica con annessa area cortilizia pertinenziale: ovvero il fabbricato A di piano terra a nord, che consiste in un ingresso, tre vani, cucina, bagno, veranda con cannizzo, veranda coperta ed annessa cisterna interrata (uso esclusivo) di circa 3200 litri, il fabbricato B di piano seminterrato a sud, che consiste in quattro vani di cui due adibiti a cucina, due bagni di cui uno con antibagno, garage ed annessa cisterna interrata (uso comune), ed un locale sgombero ### adiacente il fabbricato A, come meglio evidenziati nella planimetria di rilievo dello stato di fatto […] . Il fabbricato A ha una superficie coperta di mq.  115,15 incluso le verande, il fabbricato B ha una superficie coperta di mq. 138,60, il locale sgombero ha una area coperta di mq. 16,35”. 
Il consulente ha osservato la non comoda divisibilità dell'immobile poiché: “mentre l'unità di piano terra conserverebbe le caratteristiche edilizie di abitazione unifamiliare con superficie commerciale invariata, l'unità di piano seminterrato, non avendo i requisiti planimetrici di abitazione unifamiliare, a causa della ubicazione del garage e della cisterna, potrebbe essere suddivisa solo in due bilocali con differenti dimensioni, ciascuno però con una superficie commerciale inferiore all'unità di piano terra” e, in ogni caso, poiché il “PRG vigente nel Comune di ### non prevede il rilascio di TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile ### 10 a 15 nuove concessioni e/o autorizzazioni nuove o in variante a valle della “strada perimetrale”, ove è ubicato il bene in argomento, in quanto si trova all'interno della fascia di rispetto di mt. 150 dalla battigia, in cui ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 78 del 12/06/1976 vige il vincolo di inedificabilità assoluta […] parte degli impianti in comune non può essere divisa, per difficoltà tecniche contingenti e per l'elevato costo”; di talché non è possibile alcun frazionamento dell'unità in discorso. 
Parte convenuta ha sostenuto, contro le risultanze della ### la comoda divisibilità del bene per le seguenti ragioni: I) insussistenza dei vincoli di inedificabilità rilevati, anche in ragione della mancata misurazione della distanza dalla battigia; II) omesso vaglio delle opere di non rilevante costo utili “per adattare le due diverse unità abitative all'attribuzione in natura richiesta dalle parti”; III) agevole separabilità degli impianti di scarico, “vista la possibilità di spazi esterni, ovvero in comune con accordi che si vorrà predisporre, contestualmente ad un progetto generale di divisione. E' realizzabile una diversa metodologia di scarico dei reflui rispetto all'esistente, con adozione di un sistema di smaltimento dei reflui per fitodepurazione” (v. osservazioni CTP geom. Nicolosi); IV) la possibilità di individuare spazi di manovra e sosta diversi e ulteriori rispetto a quelli oggi presenti.  ### ha adeguatamente risposto alle superiori critiche, osservando: I) che di sicuro l'abitazione ricade entro il limite di metri 150 dalla battigia (come da planimetrie allegate dalle stesse parti) e che, sebbene sia fattibile la divisione intesa come “manutenzione straordinaria” senza modifica di volumetria e destinazione d'uso ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 164/2014, implicando l'inserimento di nuovi elementi, la modifica di impianti tecnologici e opere strutturali (muri divisori esterni) entro la fascia di rispetto di 150 mt. dalla battigia, ai sensi della C.A. n. 4/2014, si intende quale “ristrutturazione edilizia” soggetta ad autorizzazione amministrativa, che necessita di conformità urbanistico-edilizia (condono tettoia coperta), di parere igienico sanitario e conformità degli impianti (rilascio certificato di abitabilità del fabbricato B), di compatibilità alla normativa sismica e sul rendimento energetico dei singoli fabbricati, tutte condizioni - allo stato -non realizzate e certamente non di agevole realizzazione; TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile ### 11 a 15 II) che le zone abitative non hanno i medesimi connotati urbanistici, poiché il “fabbricato A ha le caratteristiche di abitazione, il fabbricato B è costituito da due unità non comunicanti e divise da garage, la cui superficie calpestabile non soddisfa gli standard urbanistici ed igienicosanitari minimi di abitazione unifamiliare, ma solo di monolocale per 1 persona”, condizioni che rendono non praticabile una distinzione in due lotti medianti semplici accorgimenti strutturali; III) che all'interno delle zone SIC e ZPS (come quella ove sorge l'immobile de quo) gli interventi sono vincolati al nulla osta della ### e che le opere di adeguamento sono di difficile realizzazione tecnica ed onerose, in particolare l'ipotesi del CTP sul “sistema di smaltimento per fitodepurazione”, richiederebbe lo spostamento del pozzo ### in un'area comune, lo scavo a sbancamento in un terreno di roccia lavica, la ricostruzione di un ambiente umido naturale con un sub-strato di piante acquatiche e palustri su un suolo generalmente di natura arida; IV) che nelle zone ### all'interno dei perimetri SIC e ### la destinazione di aree esterne a manovra e sosta, costituendo “sistemazione esterna che riduce l'occupazione di suolo”, è limitata dall'art. 22 lettera ì) del regolamento edilizio e vincolata alla relativa autorizzazione, di tal guisa risultando preclusa l'ulteriore individuazione di aeree di manovra e sosta ### prospettata da parte convenuta. 
E' d'uopo, a questo punto, richiamare il principio di diritto costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, a mente del quale: “Il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l'art. 720 c.c. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico - funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero” (Cass. Civ. sez. VI, 13/07/2016, n. 14343). 
Nella specie ricorrono le circostanze preclusive della eccessiva onerosità degli interventi necessari per il frazionamento delle unità abitative, nonché l'impossibilità di individuare lotti abitativi suscettibili di autonomo e libero godimento, anche in considerazione dei vincoli amministrativi richiamati dal ### TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile ### 12 a 15 Ancora, “non sussistono i presupposti tecnici, urbanistici e normativi per una ipotesi di frazionamento, comunque in tale supposizione, l'immobile perderebbe le peculiarità tipiche del “villino unifamiliare”, con il conseguente apprezzabile diminuzione del valore di mercato nell'ordine del 20-25%, mentre le singole ipotetiche unità immobiliari, non solo avrebbero un valore di mercato intrinseco inferiore, ma tale valore risulterebbe per altro diverso tra le stesse nuove unità, poiché queste assumerebbero categorie differenti: l'unità di piano terra avrebbe le caratteristiche di “A/3-appartamento di tipo economico” mentre i bilocali di piano seminterrato quelle di “A/4-appartamento di tipo popolare”; dunque, emerge una ulteriore circostanza ostativa (il minor valore dell'insieme dei lotti rispetto all'unità), peraltro non specificamente contestata dalla parte convenuta ed, anzi, nella sostanza confermata dal CTP geom. 
Nicolosi (v. osservazioni, p. 7). 
Alla stregua di tali considerazioni deve reputarsi non ricorrente l'ipotesi della comoda divisibilità dell'immobile.  4.6.2) Deve, pertanto, prendersi in considerazione l'istanza di assegnazione formulata da parte attrice (cumulativamente intesa), non emergendo alcuna analoga domanda da parte convenuta. 
A tal fine, tuttavia, occorre preliminarmente vagliare le domande di imputazione alla massa da dividere, ex art. 1115 c.c., degli esborsi sostenuti dalle parti. 
Al riguardo, e alla stregua dei rilievi formulati dalla parte attrice in memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c., deve osservarsi l'inammissibile tardività delle stesse, compiutamente proposte da parte convenuta (mediante allegazione specifica dei fatti costitutivi) solo con memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. e dalla parte attrice addirittura con la sola citata memoria n. 3.  4.6.3) Ciò precisato, si osserva che all'esito del condivisibile percorso argomentativo del CTU - pure comprensivo dell'accoglimento di talune delle osservazioni critiche di parte convenuta - il valore dell'intero immobile da dividere può dirsi pari ad ### Al riguardo non paiono conducenti le residue osservazioni critiche formulate dalla parte convenuta, tutte incentrate sul criterio di stima troppo riduttivo adottato dal ### TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile ### 13 a 15 Ebbene, quest'ultimo ha correttamente osservato come l'importo stimato sia comunque di molto superiore a quello del prezzo attribuito a bene situato in posizione quasi identica ed individuabile come quello più alto tra i valori medi di mercato rinvenibili presso la ### dati dell'### delle ### con specifico riferimento al territorio di ### da qui la congruità del valore stimato.  4.6.4) Dunque, ferma l'assegnazione dell'intero bene in favore degli attori (nella misura di ½ a ### e di ¼ ciascuno a ### e ### salvo il diritto di usufrutto già acquisito pro quota da ### v. Cass. Civ. sez. II, 13/12/2005, n. 27412), la somma da versarsi a carico di questi ultimi in favore di ### deve individuarsi in #### dei quali a carico di ### ed ### ciascuno a carico di ### e ### in ragione del difetto di solidarietà tra i debitori del conguaglio (Cass. Civ. Sez. 2, 26170 del 14/12/2009).  5) Le spese di lite.  5.1) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i valori medi di cui al D.M. 55/14.  5.2) Non può darsi luogo alla condanna ex art. 96 c.p.c. invocata da parte attrice a carico del convenuto. 
Quest'ultimo, infatti, ha proposto domande concretamente riconducibili a precisi titoli contrattuali, specificamente allegati, analiticamente coltivandole mediante il sostegno di riferimenti giurisprudenziali consolidati ancorché qui ritenuti non attinenti alla fattispecie, da tanto discendendo la non manifesta natura temeraria o dilatoria della sua condotta processuale.  5.3) Le spese di ### già liquidate con separato decreto e utili comunque allo scioglimento della comunione domandata da entrambe le parti, devono definitivamente porsi a carico dei condividenti in solido tra loro e con ripartizione nei rapporti interni pari alle quote di comproprietà qui accertate (1/3 ### 1/3 ### 1/6 ciascuno ### e ###.  P.Q.M.  TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile ### 14 a 15 Il Tribunale Ordinario di Marsala, ###, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni ulteriore domande ed eccezione rigettata o assorbita: 1) dichiara sciolta la comunione tra ##### e ### avente ad oggetto il bene immobile del tipo “abitazione in villino”, ubicato nel Comune di #### nella C.da ### - ### al Km 30 +300, in località “### dello Storto”, identificato in catasto al fg 73 part.lla 510 sub.1, costituito da tre corpi di fabbrica con annessa area cortilizia pertinenziale: ovvero il fabbricato A di piano terra a nord, che consiste in un ingresso, tre vani, cucina, bagno, veranda con cannizzo, veranda coperta ed annessa cisterna interrata (uso esclusivo) di circa 3200 litri, il fabbricato B di piano seminterrato a sud, che consiste in quattro vani di cui due adibiti a cucina, due bagni di cui uno con antibagno, garage ed annessa cisterna interrata (uso comune), ed un locale sgombero ### adiacente il fabbricato A; 2) dispone che gli attori versino a titolo di conguaglio in favore del convenuto ### le somme così suddivise in ragione della quota di spettanza: ######## tutti oltre interessi legali a decorrere dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo; 3) assegna a ### nella misura di 1/2, a ### nella misura di ¼, e a ### nella misura di ¼, il compendio immobiliare meglio descritto al capo 1), salvo il diritto di usufrutto già pro quota acquistato da ### 4) subordina la superiore assegnazione alla corresponsione del conguaglio cui #### e ### sono tenuti in favore di ### 5) dichiara inammissibili le domande ex art. 1115 c.c. proposte da entrambe le parti; 6) rigetta le restanti domande di parte convenuta; 7) condanna ### a rifondere gli attori delle spese di lite, liquidate in complessivi ### per spese ed ### per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per ### 8) pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico dei condividenti, con suddivisione pro quota nei rapporti interni; TRIBUNALE DI MARSALA sezione civile ### 15 a 15 9) autorizza la trascrizione della presente sentenza presso il competente ### del ### espressamente esonerando il ### dell'### del ### - ### di ### - ### di ### da ogni responsabilità in merito; 10) dà atto che gli attori formulano espressa istanza “affinché, in sede di tassazione dell'emananda sentenza, la base imponibile ai fini del calcolo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sia costituita non dal prezzo di assegnazione della quota attribuita ma dal valore della medesima determinato in base alla rendita catastale rivalutata, secondo il criterio cosiddetto del "prezzo-valore", ossia dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e, ciò, a norma dell'art. 1, comma 497, legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel testo in vigore a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2014: valore che gli attori indicano in complessivi ### 61.170,00 (rendita catastale pari a ### 1.456,41 divisa per tre e moltiplicata per il coefficiente rivalutato 126, con arrotondamento per eccesso alla cifra innanzi indicata), a tal fine dichiarando altresì: a)di non agire nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali; b)che l'immobile oggetto del trasferimento è ad uso abitativo”. 
Marsala, 13/10/2017.   ### 

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