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TRIBUNALE DI MARSALA

Sentenza n. 350/2022 del 02-05-2022

principi giuridici

Nel giudizio di risarcimento danni promossa nei confronti del ### di ### per le ### della strada, il danneggiato ha l'onere di provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo non identificato, nonché di aver compiuto quanto possibile per identificare il veicolo responsabile, senza essere tenuto a svolgere indagini complesse ed articolate.

In tema di risarcimento del danno da sinistro stradale cagionato da veicolo non identificato, l'attendibilità del teste oculare deve essere valutata rigorosamente, tenendo conto delle eventuali incongruenze e contraddizioni nelle sue dichiarazioni, specie se relative a circostanze decisive per la ricostruzione della dinamica del sinistro.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Sinistro Stradale e Onere della Prova in Caso di Veicolo Non Identificato


La pronuncia in esame affronta un caso di risarcimento danni derivante da un sinistro stradale in cui l'attore ha citato in giudizio la società designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), sostenendo che l'incidente fosse stato causato da un veicolo non identificato.
Nel caso specifico, l'attore ha affermato che, mentre guidava la propria autovettura, era stato costretto a una manovra di emergenza per evitare una collisione con un altro veicolo che, provenendo dalla direzione opposta, stava effettuando un sorpasso ad alta velocità. Nella manovra, l'attore aveva perso il controllo del veicolo, impattando contro un muro. Il veicolo responsabile, secondo la ricostruzione dell'attore, si era dato alla fuga.
Il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria, richiamando i principi consolidati in materia di onere della prova in casi di sinistri causati da veicoli non identificati. In particolare, il giudice ha sottolineato che, in tali circostanze, il danneggiato ha l'onere di provare sia la dinamica del sinistro e la responsabilità del veicolo non identificato, sia di aver compiuto quanto ragionevolmente possibile per identificare il veicolo responsabile.
Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato diverse criticità. Innanzitutto, non erano stati effettuati rilievi da parte delle autorità competenti sul luogo del sinistro. Inoltre, la dinamica dell'incidente, come descritta dall'attore, presentava delle incongruenze. Infine, le dichiarazioni del testimone oculare fornito dall'attore erano risultate contraddittorie e poco credibili su aspetti rilevanti, come le modalità con cui erano stati chiamati i soccorsi.
Il Tribunale ha evidenziato che la prova dell'esistenza di un veicolo non identificato e della sua responsabilità nel sinistro deve essere valutata con particolare rigore, poiché la società designata dal FGVS si trova nella posizione di dover contestare una dinamica del sinistro senza avere la possibilità di verificarla direttamente.
In definitiva, il Tribunale ha concluso che l'attore non aveva fornito una prova sufficiente della dinamica del sinistro e della sua attribuibilità a un veicolo non identificato, né di aver adottato una condotta di guida diligente, tenuto conto che non indossava le cinture di sicurezza al momento dell'incidente. Per queste ragioni, la domanda risarcitoria è stata rigettata.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice designato dott.ssa ### ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2045 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 e vertente TRA ### elettivamente domiciliata in ####, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende giusto mandato allegato all'atto di citazione; ATTORE (ammesso al ### E ### S.P.A. n.q. di società gerente il ### di ### per le ### della strada, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in #### 2 S, presso lo studio dell'avv.  ### che la rappresenta e difende giusto mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta; ###: risarcimento danni da sinistro stradale ### come da verbale di udienza del 2/12/2021 da intendersi integralmente trascritto.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato ### conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di ### la ### ass.ni ### n.q. di impresa designata come ### di ### per le ### della strada, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data ### intorno alle ore 14.20 e quantificati in complessivi ### Ha dedotto: 1) che in data ###, mentre percorreva alla guida della propria vettura ### 600 targata ### la via ### in ### del ### con direzione centro città, nell'affrontare una curva destrorsa che precede la via ### si trovava la corsia ostruita da una ### che provenendo dall'opposto senso di marcia effettuava ad alta velocita il sorpasso di altra vettura; 2) che, al fine di evitare lo scontro con la ### effettuava una manovra di emergenza sterzando repentinamente a sinistra ed impattando con il muro delimitante la carreggiata destra della ### 3) che la ### si dava alla fuga; 4) che a cagione dell'impatto la vettura dell'attrice subiva ingenti danni, tanto da dover essere rottamata, ed ### veniva trasportata in ambulanza presso l'ospedale ### di ### del ### Ha allegato CTP a firma del dott. ### comprovante i danni fisici derivati dal sinistro. Ha, altresì, documentato di avere sporto querela contro ignoti per omissione di soccorso e lesioni colpose gravi in data ### presso la stazione dei ### di ### del ### (cfr allegato 24 all'atto di citazione). 
Ha infine dedotto: che in data ### i medesimi militari hanno raccolto le dichiarazioni di ### presentatosi spontaneamente e qualificatosi teste oculare del sinistro e primo soccorritore dell'attrice; che in data ### la convenuta in seguito a richiesta di risarcimento danni ha inviato l'offerta di ### Ha concluso chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento della somma di ### 15.726,95 quale differenza tra l'intero risarcimento dovuto pari ad ### 17.926,95 (di cui 9.963,41 per il 7% di D.B.; ### 949,80 per gg 20 di I.t.t.; ### 712,35 per gg 30 di I.t.p. al 50%; ### 237,44 per gg 20 di I.t.p. al 25%; ### 3.953,94 per il danno morale; ### 610,00 per spese mediche documentate; ### 1.000,00 quale valore commerciale ante sinistro del veicolo oltre ### 500,00 per spese accessorie) e la somma di ### 2.200,00 offerta dalla convenuta e trattenuta in acconto, o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria. 
Con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.  ### ass.ni S.p.A. n.q. di F.G.V.S., costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, sia in ordine all'an che in ordine al quantum. 
In particolare, la convenuta ha contestato la credibilità della dinamica del sinistro così come ricostruita da ### nonchè l'attendibilità dell'unico teste di parte attrice ### evidenziando le incongruenze delle deposizioni dallo stesso rilasciate ai CC di ### ed al perito di parte convenuta. 
Ha concluso per il rigetto della domanda avversaria o in subordine per il riconoscimento di un concorso di colpa perché l'attrice procedeva a velocità elevata e non indossava la cintura di sicurezza. Con vittoria di spese. 
Istruita la causa, si dava luogo alla fase istruttoria nel corso della quale veniva escusso il teste di parte attrice ### ed espletata CTU medico legale sulla persona dell'attrice; in data ### la causa veniva trattenuta in decisone con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc. 
Ciò posto, deve osservarsi quanto segue.  ### agisce nei confronti della ### ass.ni spa, n.q. di società designata come ### di ### per le vittime della strada, sul presupposto che i danni riportati in esito al sinistro verificatosi in data ### e documentati dai referti e cartelle cliniche agli atti, fossero ricollegabili ad una condotta di guida colposa posta in essere dal conducente di un'autovettura rimasta non identificata. 
Giova, pertanto, precisare che si verte nell'ipotesi legislativa disciplinata dall'art. 283 lett.  a) del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. Codice delle assicurazioni private). 
A questo proposito, giurisprudenza consolidata ha ribadito che “in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto” (cfr. Tribunale Roma sez. XIII, 05/03/2018, n.4714; conforme a Cass. n. 10484/2001, Cass. n. 10762/1992). Nello stesso senso più di recente: “Il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato o da veicolo non identificato, ovvero da veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, ha l'onere di provare sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa dell'altro conducente, sia che questo sia rimasto sconosciuto o che il veicolo fosse privo di assicurazione”. (cfr. Tribunale Bari sez. III, 09/09/2021, n.3192). 
Con riferimento alla seconda condizione enunciata, premesso che l'attore deve provare nella sua interezza il fatto generatore del danno lamentato, deve rilevarsi che, come statuito dalla Suprema Corte (cfr. sent. Cass. n. 1860/1990), è sufficiente che il danneggiato denunci alle competenti autorità di ### il fatto accaduto e che le successive indagini abbiano avuto esito negativo, senza che sul danneggiato gravi l'onere di ulteriori e complesse indagini. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità con orientamento senz'altro suscettibile di essere esteso a quanto attualmente previsto dall'art. 283, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 così si esprime: "In caso di azione proposta per il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 990 del 1969, nei confronti dell'impresa designata dal ### di G.V.S., la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa" (Cass., sentenza n. 18532/2007; nello stesso senso, da ultimo, Cass., ordinanza n. 10545/2018). 
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole. ###, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi (si cfr. Cass., sentenza n. 24449/2005, cit.) che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi. Pertanto, ribadendo che non può addebitarsi al danneggiato l'onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili, è necessario evidenziare che sussiste, tuttavia, un minimum di comportamento esigibile dal danneggiato, il cui adempimento consente di ritenere sussistente la prova dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione. 
Peraltro, "nel caso in cui si deduca che il sinistro sia stato causato da un veicolo non identificato, con successivo intervento del ### di G.V.S. e dell'impresa da esso designata alla liquidazione dei danni, ex art. 19 e ss., L. n. 990 del 1969, la prova del fatto storico deve essere valutata in maniera più rigorosa, in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso l'allegazione e valutazione di rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria" (Cassazione Civile, n. 5892/2016; Tribunale Bari, sez. III, 10.04.2008, n. 917). Inoltre , il danneggiato che promuove azione di risarcimento dei danni nei confronti del ### di ### per le vittime della strada deve provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo non identificato perché la garanzia assicurativa originariamente predisposta dalla legge n. 990 del 1969, oggi dal d.lgs. n. 209/2005, in favore dei soggetti danneggiati in sinistro provocato da veicolo non identificato, vuole solo rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile e non assicurare comunque un risarcimento al danneggiato, come negli ordinamenti stranieri ispirati al sistema del cosiddetto nofault. (Tribunale Milano sez. VI, 06.05.2020 n. 2704). 
Ebbene, facendo applicazione dei suesposti principi di diritto al caso che ci occupa, il Tribunale ritiene che la domanda sia infondata e debba essere rigettata. 
Giova, in primo luogo, evidenziare che, nel caso che ci riguarda, nessun rilievo è stato effettuato sul luogo del sinistro da parte delle autorità competenti. Parte attrice ha, infatti, dichiarato in sede di denuncia-querela che il veicolo è stato rimosso dal padre a proprie spese (cfr allegato 24 all'atto di citazione). 
Nessun fatto illecito è stato, inoltre, denunciato dall'attrice all'ingresso in pronto soccorso, tant'è che il referto redatto dai medici di turno fa riferimento ad un generico “incidente in strada” senza alcun riferimento all'automobile rimasta priva di identificazione (### all. 13 atto di citazione). 
Ancora, solo tre giorni dopo l'accaduto, in data ###, l'attrice si è recata presso la stazione dei ### di ### del ### ove ha sporto denuncia querela a carico di ignoti. Tale circostanza, com'è evidente, ha reso più difficoltose le attività di indagine volte a individuare il presunto autore della condotta colposa denunciata. 
Peraltro, la dinamica del sinistro, come descritta da parte attrice, non ha trovato riscontro nell'attività istruttoria espletata all'esito della quale, invero, può ritenersi che la stessa sia inverosimile. In particolare, secondo la prospettazione attorea, mentre stava effettuando una curva destrorsa, al fine di evitare l'impatto con una vettura che proveniva dall'opposto senso di marcia e che in fase di soprasso occupava la propria corsia di percorrenza, l'attrice istintivamente sterzava a sinistra piuttosto che a destra. Ebbene, tale dinamica del sinistro non chiarisce in che modo l'attrice sia riuscita ad evitare l'impatto tanto con l'autovettura che effettuava il sorpasso ad alta velocità, quanto con la vettura che veniva sorpassata. Non è chiaro, inoltre, per quale ragione neanche la vettura che era stata sorpassata si sia fermata a prestare soccorso all'attrice. 
Si ravvisano, altresì, incongruenze di notevole rilevanza nelle deposizioni rese dall'unico teste di parte attrice ### che rendono inattendibile e poco credibile lo stesso. 
Ed infatti il teste di parte attrice, pur formalmente confermando la dinamica del sinistro così come riferita dalla ### ha fornito tre differenti versioni circa le modalità con cui sarebbe stata chiamata l'autoambulanza che ha condotto in ospedale l'attrice in seguito all'impatto. 
Ed infatti: in seno al verbale di sommarie informazioni rese dal teste ### ai CC di ### del ### in data ### (cfr allegato n. 25 all'atto di citazione) lo stesso ha dichiarato “…mi recavo ad aiutare la ragazza che era alla guida della macchina che si era nel frattempo schiantata. Verificavo che la stessa era ancora cosciente e con il suo cellulare avvertivo i suoi genitori e l'ambulanza. Non appena giungevano i familiari e i soccorsi me ne tornavo a casa”. 
Chiaramente, dunque, in tale sede il teste ha riferito di avere personalmente chiamato i soccorsi con il cellulare dell'attrice e di avere atteso l'arrivo dei familiari dell'attrice. 
Appare inverosimile che in quell'occasione il teste oculare non lasciasse, quantomeno ai familiari dell'attrice, il proprio recapito ed il proprio identificativo. 
Peraltro, lo stesso teste ### ascoltato dal perito della compagnia convenuta ### in data ###, ha dichiarato “così cercavo soccorso e vedevo una signora del luogo che subito chiamava il 118…” in tale sede sostenendo dunque che a chiamare i soccorsi non sarebbe stato lui personalmente con il telefono della ### bensì una “signora del luogo”. (cfr. accertamenti ### allegati alla comparsa di costituzione e risposta). 
Ed ancora, all'udienza del 16/02/2021 il teste ### chiamato a rispondere sull'articolato numero 5 ha dichiarato: “vero è che ho soccorso la signora e ho personalmente richiesto l'intervento dell'ambulanza; io non avevo con me il telefono ed ho fatto chiamare l'ambulanza a mio zio”. 
La versione resa in sede di testimonianza appare dunque ulteriore e differente rispetto alle due precedentemente fornite. 
Irrilevante appare la circostanza che si trattasse della zia del teste e non già dello zio così come sostenuto dalla difesa dell'attrice all'udienza del 16/3/2021; ciò in quanto in ogni caso la versione resa in sede di prova testimoniale resterebbe differente rispetto alle prime due fornite dallo stesso teste il quale peraltro non ha mai riferito di trovarsi in compagnia di qualcuno al momento del sinistro. 
Né tali discordanze possono essere ricondotte al passare del tempo, stante che il teste dettagliatamente descrive la dinamica del sinistro a cui avrebbe assistito dimostrando di avere dello stesso un ricordo più che limpido, salvo poi modificare la propria versione dei fatti come sopra evidenziato. 
Deve inoltre ritenersi rilevante l'incongruenza emersa tra la descrizione dell'autovettura condotta da ignoti fornita dall'attrice (che riferisce trattarsi di ### e quella invece fornita dal teste ### che risponde alla domanda di cui all'articolato n. 2 riferendosi espressamente ad una ### Del resto ormai è granitico l'orientamento per il quale “qualora le risultanze dell'istruttoria testimoniale espletata non offrano elementi probatori affidabili ed attendibili sulle circostanze di fatto al momento del sinistro, sulla dinamica dello stesso, sulla responsabilità di terzi implicati, ovvero indizi gravi precisi e concordanti, ex art. 2729, che facciano quantomeno presumere che la responsabilità di terzi sia, secondo le logiche dell'id quod plerumque accidit, la sola logica ipotizzabile del sinistro, si deve ritenere che l'onere probatorio dell'attore non sia stato correttamente integrato, essendo l'istruttoria insufficiente, con conseguente impossibilità di fondare l'obbligazione risarcitoria a carico del ### di ### della ### (Corte appello Napoli sez. IV, 18/02/2020, n.740); ed ancora “al fine di ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del ### di garanzia vittime della strada, il soggetto danneggiato in un sinistro stradale causato da veicolo non identificato non deve presentare alcuna denuncia o querela contro ignoti. Pur tuttavia il danneggiato deve provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo” (Corte appello ### sez. II, 04/02/2021, n.86). 
Sicchè, alla luce di quanto sopra esposto e dei principii giurisprudenziali richiamati in merito all'onere della prova ed alla necessaria rigorosità della stessa deve ritenersi non adeguatamente provata la dinamica del sinistro e soprattutto la sua addebitabilità a vettura non identificata. 
Parimenti non può ritenersi adeguatamente provato che le lesioni riportate dall'attrice fossero riconducibili all'asserita condotta colposa del conducente di un veicolo non identificato, essendo le stesse compatibili con l'impatto della vettura della ### con il muro delimitante la carreggiata destra della ### impatto che ben potrebbe ritenersi imputabile a condotta colposa dell'attrice stessa, in assenza di prova certa della presenza sul luogo di una vettura poi datasi alla fuga. 
Né infine risulta in alcun modo provata la condotta diligente dell'attrice parimenti ritenuta necessaria dalla più recente giurisprudenza in materia secondo la quale “### sia stato vittima di un sinistro cagionato da un veicolo non identificato e presenti richiesta di risarcimento nei confronti del ### per vittime della strada ha l'onere di dare prova che il sinistro sia stato causato per dolo o colpa del soggetto rimasto ignoto, senza necessità di svolgere indagini complesse ed articolate, purché fornisca prova di aver tenuto una condotta di guida diligente” (cfr .Tribunale Nocera Inferiore sez. II, 20/07/2021, n.1056) posto che, al contrario, risulta non contestato che la ### non utilizzasse al momento del sinistro i sistemi di ritenzione previsti come obbligatori dall'art. 172 del Codice della strada. 
In definitiva, in assenza di ulteriori risultanze istruttorie che consentano di ritenere addebitabile alla condotta del conducente non identificato i danni subiti dall'attrice deve ritenersi che ### non abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente, con conseguente necessario rigetto della sua domanda. 
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 per le cause dal valore compreso tra ### ed ### P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede: 1) rigetta la domanda risarcitoria proposta da ### nei confronti del ### ass.ni spa n.q. di società garante il ### di ### delle ### della strada; 2) ### a rifondere, alla società convenuta, le spese di lite che liquida in ### oltre spese generali al 15%, IVA e ### 3) Pone a carico di ### il compenso del CTU liquidato con separato decreto.  ### lì 02.05.2022 ### 

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