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TRIBUNALE DI MARSALA

Sentenza n. 441/2024 del 28-05-2024

principi giuridici

Ai fini della determinazione della competenza territoriale, le contestazioni relative all'an e al quantum dell'obbligazione pecuniaria non rilevano qualora il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali, accertati dal giudice in base allo stato degli atti.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto, attore in senso sostanziale, è gravato dell'onere di provare la sussistenza del proprio credito.

In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, gravando sul debitore convenuto l'onere di fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento.

Qualora il debitore convenuto per l'adempimento sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., è onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.

Ove, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il credito risulti solo parzialmente fondato, il giudice deve revocare il decreto ingiuntivo ed emettere condanna per il minor importo accertato.

In materia di transazioni commerciali, ai sensi del D.Lgs. 231/2002, in assenza di diversa pattuizione, gli interessi moratori decorrono dalla data di emissione della fattura.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Inadempimento Contrattuale e Onere della Prova: Profili di un Giudizio di Opposizione a Decreto Ingiuntivo


La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso da un Tribunale siciliano, con il quale si intimava a una società di servizi di pagare a un'altra società una somma di denaro a titolo di corrispettivo per prestazioni di servizi. L'opponente contestava la competenza territoriale del giudice adito, l'inesigibilità del credito e la mancanza di prova sia dell'an che del quantum debeatur, proponendo altresì domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti a causa dell'asserito inadempimento contrattuale della società creditrice.
Il Tribunale ha preliminarmente rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore. Nel merito, il giudice ha ripercorso i principi cardine in tema di riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, evidenziando come, pur gravando sul creditore opposto l'onere di provare la sussistenza del proprio credito, il debitore che eccepisce l'inadempimento altrui è tenuto ad allegare tale circostanza.
Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che, sebbene fosse pacifica l'esistenza di un rapporto negoziale tra le parti, la società creditrice non aveva fornito adeguata prova della corretta esecuzione delle obbligazioni assunte. In particolare, pur avendo un teste confermato l'esecuzione dei lavori, il giudice ha ritenuto prevalenti i contrari riscontri documentali acquisiti agli atti, dai quali emergeva che la società committente aveva applicato delle penali alla società debitrice per la mancata pulizia e disinfestazione dei mezzi.
Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e rideterminando il credito vantato dalla società creditrice in un importo inferiore rispetto a quello originariamente ingiunto, corrispondente al solo servizio di sanificazione dei mezzi. Sul punto, il giudice ha precisato che sugli importi rideterminati andavano riconosciuti gli interessi moratori al saggio previsto dal D.Lgs. 231/2002, trattandosi di transazione commerciale.
Infine, il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dalla società debitrice, ritenendo non provato né l'ammontare della penale applicata dalla committente, né l'esistenza di un ulteriore danno subito. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione, del rigetto della domanda riconvenzionale e del rifiuto della società creditrice di aderire a una proposta conciliativa che prevedeva il pagamento di un importo superiore a quello riconosciuto in sentenza.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MARSALA ### nella persona del Giudice Onorario della ### dott. ### ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1926 /2022 R.G.A. oggetto: Altri istituti e leggi speciali vertente tra ###' ### (p.iva ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.  ### giusta procura in atti, attoreopponente nei confronti di ### S.R.L.S. UNIPERSONALE (p.iva ###), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ### giusta procura in atti, convenuto-opposto ### All'udienza del 20.02.2024 fissata per la precisazione delle conclusioni, parte attrice ha concluso chiedendo “### ogni contraria istanza ,eccezione e difesa:- a)- In via pregiudiziale:- Dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Marsala il 27 giugno 2022 (### ingiuntivo n.398/22 del 07/07/2022,RG n.1241/2022) per incompetenza territoriale dello stesso Tribunale di Marsala e, per l'effetto,dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Trapani per i motivi esposti nell'atto di opposizione; b)- In via subordinata:- ### il citato decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Marsala il 27 giugno 2022 (### ingiuntivo n.398/2022 del 07/07/2022 - RG n.1241/ 2022) ad istanza della società “### s.r.l.s. Unipersonale” con sede in ### decreto opposto dalla “### Sociale” per i motivi espressamente indicati nell'atto di opposizione ai numeri 2)-3)- e 4)- con particolare riferimento alla nullità del decreto ingiuntivo opposto per inesattezza e/o inesigibilità del credito (punto 2) e alla carenza di prova sia sull'an che sul quantum (punto 3) motivi che qui si intendono integralmente riportati e trascritti; c)- In via riconvenzionale:- ### la società “### s.r.l.s Unipersonale” al risarcimento dei danni in favore della “### Sociale” per come richiesti nella domanda riconvenzionale formulata nell'atto di citazione, danni comprensivi della penale di ### applicata dalla “ ### Schola” del Comune di ### e di quelli causati indirettamente alla opponente dall'inadempimento posto in essere dalla società opposta a seguito dei fatti posti a fondamento dell'opposizione che qui si intendono riportati e trascritti” e chiesto “che il Giudice ponga la causa in decisione con termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali”; parte convenuta ha concluso “nel merito, reitera### le conclusioni rassegnate in atto di citazione, con vittoria di spese e competenze di lite in ordine alle quali chiede la distrazione essendo lo scrivente procuratore antistatario” e chiesto “l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., anche abbreviati”.  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice ha proposto opposizione “avverso il … decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di ### il 27 giugno 2022 (### ingiuntivo n.398/2022 del 07/07/2022 - RG n.1241/2022)” con il quale le era stato ingiunto di pagare di pagare in favore della ricorrente “### s.r.l.s. Unipersonale” la somma di ### oltre accessori e spese. 
Eccepiva parte attrice la nullità del decreto opposto in quanto reso da giudice territorialmente non competente; la “### del ricorso per decreto ingiuntivo.Inesattezza e/o inesigibilità del credito. Nullità del decreto ingiuntivo opposto”, la “### di prova sia sull'an che sul quantum”; la “### degli interessi di mora ex art.3 D.Lgs n.231/2002”; proponeva poi domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento contrattuale della convenuta. 
Chiedeva pertanto “a)- In via pregiudiziale:- ### la nullità del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di ### il 27 giugno 2022 (### ingiuntivo n.398/ 2022 del 07/07/2022 - RG n.1241/2022) per incompetenza territoriale dello stesso Tribunale di ### e, per l'effetto, dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Trapani per i motivi sopra esposti; b)- In via subordinata, nella eventuale trattazione sul merito:- ### il citato decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di ### il 27 giugno 2022 (### ingiuntivo n.398/2022 del 07/07/2022 - RG n.1241/2022) ad istanza della società “### s.r.l.s. Unipersonale” con sede in ### decreto opposto dalla “### Sociale” per i motivi espressamente indicati nel presente atto ai superiori numeri 2)-3)- e 4)- con particolare riferimento alla nullità del decreto ingiuntivo opposto per inesattezza e/o inesigibilità del credito (punto 2) e alla carenza di prova sia sull'an che sul quantum (punto 3) motivi che qui si intendono integralmente riportati e trascritti; c)- In via riconvenzionale:- ### la società “### s.r.l.s Unipersonale” al risarcimento dei danni in favore della “### Sociale” per come richiesti nella domanda riconvenzionale sopra formulata, danni comprensivi della penale di ### applicata dalla “ ### Schola” del Comune di ### e di quelli causati indirettamente alla opponente dall'inadempimento posto in essere dalla società opposta a seguito dei fatti posti a fondamento del presente atto di opposizione che qui si intendono riportati e trascritti”. 
Si costituiva la creditrice opposta la quale contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dalla controparte. 
Allegava la competenza del Tribunale adito “nel cui circondario (essa convenuta) ha la propria sede ###forza del criterio previsto dall'art. 20 c.p.c.”, eccepiva la decadenza dell'attrice dalla proposta opposizione “considerato che nel caso di specie si è configurato un rapporto di subappalto tra GSM e ### (….. e) che l'appaltante è incorsa nella decadenza di cui all'art. 1667 c.c. non avendo mai denunciato ad essa subappaltatrice in alcun modo i vizi/difetti asseritamente riscontrati nella esecuzione della prestazione, entro 60 giorni dalla loro scoperta”; allegava il corretto adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali, l'applicabilità alla fattispecie in esame del d.lgs. 231/2002 dal momento che l'opponente svolge attività di impresa e l'infondatezza della domanda riconvenzionale dell'attrice “non sussistendo alcuna condotta d'inadempimento ascrivibile a ### e nessun pregiudizio economico patito dall'attrice”. 
Chiedeva quindi “rejetta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1. in via preliminare, concedere ex art. 648 c.p.c. l'esecuzione provvisoria del d.i. opposto, sussistendone tutti i presupposti, incluso il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo; 2. nel merito, accertare e dichiarare che l'attrice è incorsa nelle decadenze eccepite dal concludente e di cui all'art. 1667c.c.; 3. rigettare tutte le domande avverse, anche in dipendenza delle eccepite decadenze decorrenti da ogni singola prestazione di servizi, nonché per ogni altra migliore ragione; 4. ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto l'opposizione proposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 398/22 emesso dal Tribunale di ### in data ###; 5. ritenere e dichiarare che l'unica parte inadempiente rispetto all'intercorso contratto è l'opponente, per non avere pagato le fornituredi servizi ricevuti; 6. ritenere e dichiarare fondato il credito vantato dalla concludente nei confronti dell'opponente e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento dell'importo di ### oltre gli interessi ex art. 5, D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, dovuti dalla data di emissione delle fatture e fino all'effettivo soddisfo.” Instaurato il contraddittorio il Tribunale ha formulato proposta conciliativa ai sensi dell'art 185 bis cpc accettata dalla sola parte opponente Il giudizio è stato quindi istruito mediante deposito di copiosa documentazione e l'assunzione di alcune delle prove orali richieste dalle parti. 
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio dell'intestato Tribunale. Ed invero è ormai pacifica la giurisprudenza di legittimità secondo cui le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. (cfrl Cass. SSUU 17989/2016) con la precisazione che “a nulla rilevan###, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente, le eventuali contestazioni riferite all'"an" e al "quantum" (### Cass. 7722/19 e di recente ###/2021). 
Nel caso di specie il quantum dell'obbligazione di pagamento appare facilmente determinabile essendo sufficiente moltiplicare l'importo unitario giornaliero stabilito dalle pari (### / ### ) per il numero dei mezzi (certamente noto al debitore in quanto di proprietà dello stesso o comunque nella di lui disponibilità). 
In considerazione del combinato disposto degli artt. 20 cpc e 1182 cc va pertanto affermata la competenza per territorio del Tribunale di ### a decidere la presente controversia e rigettata l'eccezione sollevata sul punto da parte attrice. 
Ciò deciso in rito, nel merito si osserva quanto segue ### è fondata nei limiti di seguito indicati Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è stato ormai da tempo definito dalla Suprema Corte di Cassazione, come suddiviso in due fasi, la prima a cognizione sommaria e la seconda a cognizione piena ragione per cui "###'opposizione a decreto ingiuntivo non è l'impugnazione del decreto". Ha specificato quel Giudice che "l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c., non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio", non quale "giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo". 
Il procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo deve quindi "considerarsi un ordinario processo di cognizione anzichè un mezzo di impugnazione"; esso "ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice della opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione". 
In definitiva la ### fase di opposizione a decreto ingiuntivo "completa il giudizio di primo grado", trattandosi di "giudizio di primo grado bifasico", sicchè "le due fasi fanno parte di un medesimo giudizio che si svolge nel medesimo ufficio". 
Il creditore opposto riveste quindi la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito.  ### assume pertanto solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso. Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. 
È altresì indubbio però, che nella materia de qua debbano trovare applicazione in punto di ripartizione dell'onere della prova, i principi generali di diritto affermati dal Giudice della ### secondo i quali in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento (ex plurimis di recente Cass. 15328/2018). 
Qualora poi il debitore convenuto per l'adempimento, sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. (Cfr. Cass. 3587/2021). 
Ebbene nel presente giudizio risultano circostanze non contestate e comunque oggetto di riscontro probatorio, sia la sussistenza tra le odierne parti processuali dell'accordo negoziale sotteso al presente giudizio (la cui fonte è da individuarsi nell'accettazione del preventivo del 26.9.2020 -cfr. esito interrogatorio formale dell'attricenon essendo stata acquisita in atti alcuna prova della avvenuta sottoscrizione da parte dell'opponente del “contratto di appalto” depositato dalla convenuta e datato 25.9.2020 (e quindi antecedente al suddetto preventivo), circostanza che non consente di qualificare tale il rapporto intercorso tra le parti e quindi applicabile la relativa disciplina) sia il corrispettivo pattuito per ciascun intervento di sanificazione (### oltre iva per ciascun mezzo sito presso l'autoparco comunale di ### oltre - circostanza non documentata ma ammessa dal legale rappresentante pro tempore dell'opponente in sede di interrogatorio formale - ### oltre iva per ciascun mezzo sito in ### presso la sede della ###. 
Ritiene l'obbligato inadempiente -odierna parte attriceche la creditrice sia rimasta a sua volta inadempiente alle obbligazioni assunte. 
Allega infatti l'attrice che la committente ### non avrebbe pagato ad essa appaltatrice ### soc. coop. ### l'intero corrispettivo pattuito per il “servizio trasporto scolastico”, per essere rimaste inadempiute le obbligazioni di igienizzazione disinfezione e sanificazione dei mezzi utilizzati. 
Ritiene pertanto essa opponente che la ### sia rimasta inadempiente all'obbligazione di igienizzazione, disinfezione e sanificazione di detti veicoli, oggetto del contratto stipulato tra le odierne parti processuali. 
La convenuta sulla quale -per quanto più su evidenziatogravava il relativo onere, non ha fornito adeguato riscontro probatorio in ordine alla corretta esecuzione dell'obbligazione assunta. 
Ed invero sebbene il teste ### (sentito all'udienza del 28.11.2023) abbia confermato di “s### al 100% che i lavori sono stati eseguiti” e quindi che i mezzi utilizzati dall'attrice sono stati regolarmente puliti, disinfettati e sanificati, egli ha tuttavia dichiarato, rispondendo a specifica domanda, di non essere stato giornalmente e continuativamente presente alle operazioni di igienizzazione dei mezzi con la conseguenza che detta prova, non consente di superare i contrari riscontri documentali acquisiti in atti, come di seguito indicati. Riscontri che non avrebbero potuto essere superati nemmeno con le ulteriori prove orali richieste da parte convenuta essendo state queste ultime dedotte da un lato in maniera generica -facendo esse riferimento al solo periodo di prestazione dell'attività, senza specifico riferimento alle fatture sottese al decreto opposto dall'altro con i soggetti che avrebbero dovuto compiere l'attività che invece proprio i suddetti documenti -per di più in parte provenienti dalla stessa parte creditrice (quali le dichiarazioni di avvenuta sanificazione)- escludono sia stata compiuta. 
Nello specifico la convenuta ha depositato le “determine” del direttore dell'istituzione comunale ### di “liquidazione della spesa relativa alla sanificazione degli scuolabus nell'ambito della fornitura del “### di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primazia e secondaria di 1° grado di Marsala” in favore della ### nelle quali si dà espresso atto che quest'ultima società ha regolarmente allegato alle fatture emesse per il pagamento del servizio reso, “tutte le certificazioni delle sanificazioni effettuate da ### ed autorizzata” per i periodi ottobre-dicembre 2020; aprile-luglio 2021; ottobredicembre 2021 e gennaio-marzo 2022 (cfr. all. 7 alla comparsa di risposta ###; le singole “dichiarazioni di avvenuta sanificazione” di rilasciate in copia ad esito di istanza di accesso agli atti (cfr. all. 5 alla memoria istruttoria a prova diretta depositata dalla convenuta il ###). 
Risulta poi che effettivamente la committente ### abbia applicato le penali contrattualmente previste per, tra l'altro “9.Pulizia dei mezzi (nel corso dell'espletamento del servizio non è stata prodotta alcuna attestazione)” e “10. Disinfestazione dei mezzi (nel corso dell'espletamento del servizio non è stata prodotta alcuna attestazione)” (cfr. nota ### 6.9.2022 inerente la “verifica conformità finale (art.24 C.S.A.) - Revisione tecnico-contabile” - “liquidazione a saldo”, all. atto di citazione in opposizione). 
Da quanto precede si evince che: la documentazione versata in atti accerta e documenta l'eseguita sanificazione dei mezzi; le fatture sottese al decreto ingiuntivo fanno riferimento al solo servizio di sanificazione; alla GSM è stata applicata dal committente una penale per la mancata pulizia e disinfestazione dei mezzi con la conseguenza che la sollevata eccezione di inadempimento deve trovare parziale accoglimento avendo comunque la convenuta documentato la corretta esecuzione delle obbligazioni assunte limitatamente alla ### sanificazione dei mezzi. 
All'accoglimento di detta eccezione, considerato che con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo il creditore propone domanda di condanna per l'intero importo ingiunto ( articolo 643 cod.proc.civ.) e tale essendo l'oggetto del giudizio, il giudice della opposizione, ove ritenga il credito solo parzialmente fondato, deve revocare il decreto ingiuntivo ed emettere condanna per il minor importo, come si evince anche dal comma due dell'articolo 653 cod. proc.  civ. (cfr. Cass. 14486/2019), consegue la rideterminazione del credito vantato dalla opposta. 
Quest'ultimo inerente il pagamento delle fatture nn. 29 del 31/03/2021, 45 del 30/04/2021, 54 del 31/05/2021, 68 del 30/06/2021, 83 del 31/07/2021, 84 del 31/07/2021, 93 del ###/2021, 104 del 30/09/2021, 116 del 30/10/2021, 117 del 30/10/2021, 118 del 04/11/2021, 128 del 30/11/2021, 129 del 30/11/2021, 130 del 30/11/2021, 142 del 31/12/2021, 143 del 31/12/2021, 17 del 31/01/2022, 29 del 28/02/2022 42 del 31/03/2022 e 52 del 30/04/2022 può essere rideterminato in complessivi ### (di cui ### quale corrispettivo del servizio reso e la parte restante per iva nella misura del 22%) pari ad 1/3 del corrispettivo contrattualmente previsto (come detto ### - ### a veicolo oltre iva) per l'esecuzione a fronte dei tre servizi concordati (“### dell'abitacolo; ### con nebulizzatore con prodotto sanificante; Disinfezione”) del solo servizio di sanificazione. 
Sui minori importi di ciascuna fattura come rideterminati con la presente statuizione, andranno riconosciuti gli interessi moratori al saggio di cui al D.Lgs 231/2002 con decorrenza dalla data di ciascuna fattura (nulla avendo le parti dedotto circa l'eventuale determinazione di un diverso termine di pagamento) essendo tra le parti certamente intercorsa una transazione commerciale (id est: “un contratt### comunque denominat###, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comporta, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”, cfr art 2 del suddetto decreto) e non sussistendo alcuna delle cause di esclusione indicate dall'art 1 comma 2 del decreto in esame. 
Non può invece essere accolta la domanda riconvenzionale proposta dall'attrice. Ed invero mentre da un lato non vi è prova dell'ammontare della penale applicata dal committente (si rileva sul punto da una parte che non risulta depositata in atti copia integrale del contratto di appalto contenente la tutti gli accordi raggiunti e quindi anche la previsione della clausola penale e dei relativi presupposti di operatività ed ammontare; dall'altra che la committente risulta aver applicato una penale omnicomprensiva di ### per tutti gli accertati inadempimenti contrattuali dell'appaltatrice senza che saia possibile determinare quale parte sia imputabile alla mancata igienizzazione e disinfestazione dei mezzi), dall'altro nessuna prova è stata fornita circa l'esistenza di un danno ulteriore e dell'ammontare dello stesso. 
Da quanto precede deriva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'accertamento del credito della ### unipersonale nel minor importo di ### il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla attrice per mancanza di prova. 
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate sia per essere stata la opposizione parzialmente accolta e la domanda riconvenzionale rigettata, sia per aver rifiutato la convenuta la proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art 185 bis cpc la quale prevedeva il pagamento in favore della convenuta di un importo superiore a quello riconosciuto con la presente pronuncia.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### nella persona del Giudice onorario dott. ### definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1926/2022 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata: - rigetta la eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di ### a decidere la presente controversia, sollevata da parte attrice; - nel merito accoglie l'opposizione proposta da ### in persona del legale rappresentante pro tempore avverso il decreto ingiuntivo n. 398/2022 del 27.6/07.7.2022 (proc. n.1241/2022 RG), emesso dal Tribunale di ### che pertanto revoca; - condanna ### in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ### s.r.l.s. Unipersonale in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, della complessiva somma di ### come in motivazione determinato oltre interessi moratori al saggio e con la decorrenza anch'essi indicati in motivazione; -rigetta la domanda riconvenzionale proposta da ### - compensa per l'intero tra le parti le spese del presente giudizio. 
Così deciso in ### il 27 maggio 2024 

Il Giudice
Dott. ###

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