TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 1946/2020 del 21-02-2020
principi giuridici
L'azione di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c., presuppone l'arricchimento ingiusto di un soggetto, l'impoverimento di un altro soggetto non determinato da atto di liberalità, adempimento di obbligazione naturale o adempimento di contratto, e l'unicità del fatto generatore di entrambi.
In tema di azione di indebito arricchimento conseguente all'assenza di un valido contratto, l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dalla parte nell'erogazione della prestazione, e non in misura coincidente con il mancato guadagno che la stessa avrebbe potuto trarre dall'instaurazione di una valida relazione contrattuale.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI NAPOLI II SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ### ha pronunciato ### causa iscritta al n.23842/2014 R.G. Aff. Cont., avente ad ### arricchimento senza causa TRA ### (già A.R.I.N.- ### di ### S.p.A.), in persona del procuratore speciale dott. ### rappresentata e difesa dall' ### attrice CONTRO ### s.r.l., con sede in ### alla ###. Vespucci n.9, ### e C.F. n. ###, in persona dell'### dott. ### rappresentata e difesa dagli avv.ti ### (C.F. ###9), ### (C.F. ###), ### (C.F. - 2 - ###), presso i quali elett. dom.ti in ### alla ###. Lomonaco n. 3, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta. convenuta #### di ### (P.IVA ###), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), come in atti ###'udienza del 29.10.19, le parti hanno così concluso: Per l'attrice - come da comparsa conclusionale. Per l'ente comunale convenuto - come da comparsa di costituzione e risposta depositata. Per la convenuta ### s.r.l. - rigetto delle domande proposte e accoglimento delle difese, eccezioni e deduzioni formulate in atti. ### società ABC parte attrice, con atto di citazione regolarmente notificato ai convenuti ### e ### di ### ha richiesto di accertare il credito vantato e, per l'effetto, condannare i convenuti, in via solidale o alternativa, al pagamento della somma di ### oltre gli interessi quale risarcimento del danno sofferto oppure in via residuale, quale indennizzo ex art 2041 - 3 - La vicenda in esame trae le sue origini dal rapporto di somministrazione intercorso tra la società ABC e il ### di ### in cui la prima somministrava acqua potabile ai suoi abitanti in virtù di 10 contratti poi disdettati, non interrompendo tuttavia la fornitura al comune, che proseguiva, quindi, in assenza di apposita regolamentazione consensuale nella forma scritta. Sostiene parte attrice che a seguito dell'attività di ricognizione e controllo periodica del territorio, emergeva che il ### di ### o per esso il gestore, aveva attivato senza richiesta di autorizzazione, una fornitura idrica attraverso l'allaccio di una propria condotta ad una presa idrica dell'attrice ubicata in località ### Successivamente, sempre secondo quanto sostenuto da parte attrice, il ### di ### inviava una comunicazione alla società ABC nella quale la informava che il servizio idrico era stato affidato in concessione ad un nuovo soggetto la ### s.r.l quale mandataria dell'### s.r.l - ### s.p.a all' uopo costituita. ### locale in tale occasione, dava ordine, quindi, di emettere le fatturazioni a carico del nuovo gestore, nell'attesa che venisse volturato il rapporto precedentemente sorto, mediante la conclusione di nuovi accordi tra l'ABC e l'### s.r.l., atti a disciplinare le condizioni economiche dell'approvvigionamento idrico. La società attrice aveva di conseguenza, interpretato tale comportamento quale manifestazione della volontà di sciogliere il vincolo contrattuale per facta concludentia, visto che era stato indicato il soggetto successore destinatario delle fatture. - 4 - Sempre secondo la prospettazione di parte attrice, nonostante numerose comunicazioni e solleciti da parte sua e del ### alla società ### volti a sottoscrivere nuovi accordi, quest'ultima non vi ha mai ottemperato anche se la fornitura d'acqua non veniva medio tempore interrotta. Pertanto, a causa del perdurante ed ingiustificato inadempimento del concessionario a sottoscrivere nuovi contratti necessari per disciplinare la prosecuzione della somministrazione, anche in merito ai canoni da corrispondere, l'ABC si vedeva costretta ad agire in giudizio al fine di ottenere il pagamento delle forniture - a partire dal primo trimestre 2008 al quarto trimestre 2012 - di acqua erogate senza percepire alcun corrispettivo. Di più, l'attrice lamentava che il suddetto stato di fatto aveva comportato un vantaggio patrimoniale unicamente per i convenuti ed in particolare, per la società ### in quanto, esercitando la subfornitura del servizio idrico per il ### di ### lucrava ben più della differenza tra il prezzo di acquisto e di rivendita dell'acqua poiché non provvedeva al pagamento del relativo corrispettivo. Un simile risparmio di spesa, sosteneva l'attrice, costituiva al contempo quella “deminutio” patrimoniale dalla stessa sofferta. La pretesa dedotta nel presente giudizio consisteva, dunque, nel vedersi ristorare tale perdita a titolo di risarcimento danni ex art 2043 c.c. oppure, in via subordinata, quale indennizzo così come previsto dall'art. 2041 Costituitasi in data ###, la società ### s.r.l. quale mandataria dell'### di ### s.r.l. e - 5 - ### s.p.a. chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva, rigettarsi: le domande svolte nei propri confronti perché infondate nel merito; in via gradata perché non supportate da prove sufficienti circa gli elementi costitutivi delle stesse ed in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di arricchimento senza causa nei limiti indicati da essa società convenuta. Costituitosi dopo l'udienza di prima comparizione, in data ###, il ### di ### chiedeva in primis, statuirsi il proprio difetto di legittimazione passiva, e rigettarsi nel merito le richieste formulate dall'attrice nei confronti del ### in quanto improponibili, improcedibili, inammissibili ed infondate, e in caso di accoglimento della domanda avversa, condannarsi la società ### Il giudizio iscritto a ruolo presso il Tribunale di ### con NRG 23842/2014 veniva assegnato alla II sezione civile, alla cognizione del dott. ### Si procedeva, poi, in contraddittorio tra le parti, all'acquisizione della documentazione di cui è causa, all'interrogatorio formale richiesto dalla parte attrice, all'escussione dei testi ammessi, nonché all'espletamento della ctu sulle produzioni depositate in atti. La causa veniva assegnata in decisione, all'udienza del 29/10/2019 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Sulla richiesta di sospensione ex art 337 comma 2 c.p.c. - 6 - Ritiene il Tribunale che l'istanza di sospensione del presente giudizio richiesta da parte convenuta, in attesa che diventi cosa giudicata la sentenza del Tribunale di ### n.5995/14, oggetto di appello da parte della società attrice, non può essere accolta in questo giudizio perché, posto il rapporto di pregiudizialità tra le cause, ### intende condividere l'orientamento della suddetta sentenza riconoscendogli autorità. Ed infatti la Suprema Corte di Cassazione a S.S. Unite in una fattispecie analoga ha affermato il seguente principio di diritto: “….allorché penda, in grado di appello, il giudizio in cui è stata pronunciata una sentenza che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, abbia pronunciato sulla nullità di una delibera assembleare (sotto il profilo dell'avere essa modificato, a maggioranza, i criteri di riparto delle spese condominiali previsti dall'originario regolamento contrattuale), questione riproposta anche in altro giudizio di impugnazione di delibera di approvazione dei preventivi e dei consuntivi di spese di esercizio del condominio, pendente in primo grado tra le stesse parti, il secondo giudizio non deve essere necessariamente sospeso, in attesa che sul primo si formi la cosa giudicata sulla nullità della delibera, ma può esserlo, ai sensi dell'articolo 337 Cpc, se il giudice del secondo giudizio non intenda riconoscere l'autorità dell'altra decisione…” (Cass. ex multis sent. n. 18968/2012 conf. n. 8130/2015). - 7 - In definitiva, la sospensione facoltativa non può essere concessa in quanto nel caso in esame non si intende discostarsi dalla decisione del primo giudice (ancorchè appellata). 2.Sull'improponibilità della domanda per violazione del divieto della frazionabilità del credito Né fondata appare l'eccezione relativa all' improponibilità e inammissibilità dell'azione per asserita violazione del divieto di frazionamento del credito. ### la convenuta ### s.r.l., la società ABC avrebbe instaurato varie azioni giudiziarie per crediti che traggono origine dal medesimo ed unitario rapporto, ponendosi in contrasto con i principi di affidamento e buona fede (art 2 Cost; art 1175 c.c.). A tal proposito, occorre richiamare quanto affermato sul punto dalle ### nella sentenza n. 4090/2017. Innanzitutto, dopo aver delineato la figura del cd. frazionamento del credito (che sussiste allorquando il creditore, a fronte di un unico rapporto obbligatorio, faccia valere il credito dallo stesso discendente mediante instaurazione di un pluralità di giudizi anzicchè attraverso un'unica domanda in sede giurisdizionale) i giudici della Suprema Corte chiariscono le modalità in cui esso si può manifestare: vi è la c.d. parcellizzazione contestuale ,che si realizza quando il creditore nello stesso momento dispieghi varie iniziative giurisdizionali relative al medesimo rapporto di debito/credito; vi è, invece, la c.d. parcellizzazione sequenziale, qualora le summenzionate iniziative siano sfalsate temporalmente. - 8 - Merita particolare attenzione quanto chiarito a proposito dei confini tra ciò che è consentito al creditore in tali casi e ciò che invece ricade nel pur sempre esistente divieto: non basta che il credito nasca nel contesto del rapporto unitario per imporre la concentrazione delle domande in un unico processo, ma devono essere anche inscrivibili nell'ambito oggettivo di un medesimo ipotetico giudicato, o comunque, fondati sui medesimi fatti costitutivi. In ogni caso, tale sbarramento può essere superato se l'attore dimostri la sussistenza di un oggettivo interesse rilevante, ex art 100 c.p.c. alla parcellizzazione. Tutto ciò previsto riguarda, però, il singolo credito non una pluralità di crediti facenti capo ad un unico rapporto complesso. ### infatti chiarisce che “le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi; se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo - sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale-, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata”. (Cass civ. sez. un. 16 febbraio 2017 n. 4090) - 9 - Nel caso di specie, la parte attrice ha inteso proporre nuove e distinte pretese creditorie che sebbene derivanti da un unico rapporto temporale intercorso tra i soggetti di cui è causa, si riferiscono a morosità maturate in periodi diversi (come risulta dalle fatture depositate in atti). A ciò si aggiunga, inoltre, che la domanda proposta nel giudizio de quo presenta anche un aliquid novi (allaccio abusivo in località ### rispetto alle altre cause promosse in separata sede ###definitiva la domanda è proponibile. 3.Richiesta di riunione ex art 273 c.p.c. Ritiene il Tribunale che la richiesta di riunione, del presente giudizio a quello introdotto da ABC dinnanzi a questo Tribunale (identificato dal n. 29549/14 assegnato al GU dott.ssa ###, in epoca successiva al presente, vada respinta perché, nonostante siano evidenziabili profili di connessione soggettiva ed oggettiva (come descritto dalla difesa della convenuta), il thema decidendum è comunque diverso. Difatti , il giudizio n.29549\14 verte specificamente sulla questione relativa alla presa idrica sita in località ### - ### , mentre nel presente processo, l'attrice ha fatto generico riferimento ad una presa idrica (evidentemente diversa dalla prima) sita in località ### Pertanto, non v'è rischio di conflitti di giudicati poiché i due giudizi hanno oggetti sostanzialmente distinti. - 10 - 4.Difetto di legittimazione passiva ### i convenuti avevano eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa della società istante, ciascuno sulla base di diverse argomentazioni che di seguito si procederà ad esaminare singolarmente. ### di ### a fondamento della sua eccezione nella comparsa di costituzione, affermava che l'attività di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile per l'intero territorio cittadino fosse gestita, in via autonoma ed esclusiva, dalla società ### in proprio e quale mandataria dell'ATI costituita con la società ### s.p.a. (cui è subentrata la società ### s.p.a., cui è subentrata la società ### s.r.l.). Ciò risulta dimostrato in forza del contratto rep. rio n 746 del 2/01/2003 (solo richiamato ….forse sta negli atti depositati dall' ABC ) all'interno del contratto rep. rio 869/2005, così come modificato dalla convenzione rep. rio 1103/2010 depositati agli atti. Invero, per la convenzione sussistente tra il comune e la ### quest'ultima è destinataria della remunerazione economica derivante dalla gestione del servizio in via sostanzialmente esclusiva, finendo per divenire l'unico soggetto che si è arricchito in modo indebito per quanto si dirà in seguito. Come si legge dal testo della convenzione repertorio n. 1103/2010 (prodotta nel fascicolo del ### di ### e …….) all'art 1 si stabilisce che: “l'approvvigionamento dalle fonti avviene a cura e spese della Società… - 11 - Non condivisibile quindi, è la tesi sostenuta da ### che si richiamava alla disciplina relativa al fenomeno dell'associazione temporanea di imprese. ### quanto previsto dal combinato disposto dell'art 13 legge 109/ 94 e dell'art 93 D.P.R. 554/99 tale associazione non determina alcun rapporto di tipo societario tra le imprese associate, né attribuisce all'impresa capogruppo alcun mandato con rappresentanza nei confronti dei terzi. La convenuta insisteva nel sottolineare che il mandato collettivo, che rappresenta l'essenza di tale meccanismo operativo, attribuisce all'impresa mandataria la rappresentanza esclusiva delle imprese mandanti nei rapporti con la stazione appaltante per quanto attiene il rapporto di appalto o di concessione, mentre ciascuna impresa associata, nella fase esecutiva , mantiene piena autonomia nell'espletamento delle attività di propria competenza ed intrattiene, in via diretta ed esclusiva, i rapporti con i terzi. Quanto sostenuto trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto che chiarisce: “### è caratterizzata dall'occasionalità, temporaneità e limitatezza del raggruppamento che non consentono alla stessa, è bene ribadire, di creare un nuovo soggetto giuridico, né una nuova associazione. In tal senso, questa Corte ha altresì precisato (vedi Cass. 29-12-2011 n. 29737) che in tema di ### il potere di rappresentanza, anche processuale, spetta all'impresa mandataria o "capogruppo" esclusivamente nei confronti della stazione appaltante, per le operazioni e gli atti dipendenti dall'appalto, e non si estende anche nei confronti dei terzi estranei a - 12 - quel rapporto, atteso che la presenza di tale mandato collettivo non determina un centro autonomo di imputazione giuridica, essendo esso finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici (Cass. sent 25 novembre 2015, n. 24063).” ### non condivisibile è pertanto, l'asserito difetto di legittimazione passiva sostenuto dalla convenuta ### che poggia sull'assunto di ritenere l'ABC “terza” rispetto al rapporto di concessione instaurato con la stazione appaltante in merito al contenzioso eventualmente futuro che potrà nascere ,il ### con la sottoscrizione della presente convenzione, manleva integralmente il concedente”,. pertanto, con riguardo specifico a tale attività (imprescindibilmente legata a monte alla corretta esecuzione della concessione) il gestore ### è il diretto responsabile nei confronti dell'ABC parte attrice. 5. ### applicabile alla fattispecie di cui è causa ### luce della prospettazione dei fatti formulata negli atti delle parti, nonché di quanto è emerso a livello probatorio dalla documentazione depositata, dalle prove orali ammesse e dalla relazione del ctu, si procederà ad una ricostruzione della vicenda presentata in giudizio. Innanzitutto, va evidenziato che le uniche circostanze di fatto sulle quali vi è concordia tra le parti sono l'avvenuto affidamento in concessione della gestione del servizio idrico integrato per il ### di ### all'ATI costituita dalla ### e la ### , nonché lo scioglimento dei precedenti vincoli contrattuali riguardanti la - 13 - fornitura idrica tra il ### e la società ABC a seguito della disdetta dell'ente locale avvenuta per facta concludentia. Da tale momento la società attrice asseriva che la società convenuta, in qualità di nuova concessionaria non procedeva alla stipula dei contratti necessari per regolare l'attività di approvvigionamento idrico strumentale all'esecuzione della concessione, nonostante la documentata sollecitazione da parte sua e del ### di ### Su tale circostanza si attesta il punctum dolens del giudizio de quo. ### dichiarava a sua difesa che, non solo aveva comunicato alla medesima società la propria disponibilità a stipulare appositi contratti di fornitura che rispecchiassero i prezzi praticati per i soggetti gestori ma anche di aver fatto presente all'### comunale, nella lettera prot 451/05 del 18 maggio 2005, che la mancata regolarizzazione dei contratti era da attribuirsi alla pretesa da parte della ABC a che il ### di ### si assumesse ,in via solidale, l'obbligo del pagamento delle forniture insolute e che l'ente si era espressamente rifiutato. L'### informava di ciò anche l'ABC con nota prot. 1163/05 del 18 novembre 2005. Tali circostanze non risultano provate dalla società convenuta in quanto i documenti di cui sopra non risultano agli atti. Né, a diversa conclusione, circa l'assenza di una contrattazione intervenuta tra l'ABC ed il ### di ### e la ### , si perviene alla luce delle considerazioni offerte da parte attrice. Non si ritiene condivisibile il richiamo fatto al parere della ### per la ### delle ### richiesto in un caso analogo dalla G.O.R.I. per giustificare la - 14 - costituzione di un rapporto tra l'ABC e l' ### In quell'occasione l'### richiamando l'art 153 co 2 del dlgs 152/06 ,spiegò che “tutti i rapporti attivi e passivi inerenti il servizio idrico integrato, tra cui i contratti di utenza, sono trasferiti ex lege al gestore del servizio idrico integrato. Pertanto, nei confronti dei contratti di utenza ,si configura un'ipotesi di successione ex lege ,che per pacifica giurisprudenza ,non necessita del consenso del contraente ceduto.” Nella fattispecie in questione, oltre a mancare la figura della successione nel contratto, atteso che esso è stato disdettato dal comune di ### nei confronti dell'### non si discorre di contratti di utenza bensì di un contratto di somministrazione che deve avere necessariamente la forma scritta, non essendo possibile la conclusione per fatti concludenti, data la natura pubblica del contraente. Tale principio vale anche in caso di successive modificazioni o cessioni di contratto (Cass n 8621/2006). Ciò posto, si ritiene del tutto infondata la richiesta di pagamento ex art 2043 c.c., avente quale presupposto la sussistenza del reato di furto d'acqua ex art 624 2 co c.p. dato che l'ABC non ha provato gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa richiamata: la condotta della società ### non si caratterizza né per la sottrazione del bene acqua, né per l'elemento psicologico del dolo imprescindibile per la sussistenza del reato. Difatti, non si tratta di sottrazione perché la società convenuta gestisce il servizio idrico per il ### di ### in forza di una - 15 - convenzione appositamente stipulata e ciò esclude, in secondo luogo, anche la presenza del dolo. A ben vedere, si ritiene che la fattispecie debba essere qualificata come ipotesi di ingiustificato arricchimento ai sensi del 2041 c.c.(ex multis Tribunale, ### sez. civile, sentenza 07/03/2009 “… ne consegue che in mancanza del contratto scritto tra l'utente e il ### che eroga il servizio, l'avvenuta erogazione dell'acqua determina un ingiustificato arricchimento per l'utente, con conseguente depauperamento per il ### gestore del servizio, che, stante l'assenza di un titolo specifico sul quale possa ritenersi fondato il relativo diritto di credito, deve ritenersi legittimato ad esercitare l'azione di arricchimento ex art. 2041 c.c..”) Occorre premettere che i presupposti tipici dell'azione generale di arricchimento ex art 2041 c.c. sono l'arricchimento ingiusto, ossia quando manca una ragione che consenta a chi l'ha conseguito di trattenere quanto ricevuto, un impoverimento altrui che non sia stato determinato da un atto di liberalità, dall'adempimento di un'obbligazione naturale, o dall'adempimento di un contratto ed infine che il fatto generatore di entrambi sia unico (Cassazione civile sez. III, 21/06/2018, n.16305). Si tratta di uno strumento volto a dare attuazione ad un principio generale del nostro ordinamento che vieta di arricchirsi a spese altrui senza che vi sia una giustificazione e pertanto permette di eliminare quello squilibrio patrimoniale verificatosi tra i soggetti. In siffatte ipotesi, oggetto di analisi è il pregiudizio subito e un danno da risarcire. Quindi, il soggetto depauperato non avrà diritto ad un - 16 - risarcimento del danno, bensì solo ad un indennizzo nei limiti della perdita patrimoniale sofferta. La differenza risulta evidente anche in tema di prova con riguardo all' an e al quantum debeatur. Per quanto riguarda l'esistenza del diritto al rimborso nel presente giudizio, l'onere della prova ex art 2697 c.c. si ritiene assolto dato che l'attrice ha adeguatamente provato la suddetta diminuzione patrimoniale, consistente nell'effettivo quantitativo di acqua utilizzato e fatturato dal primo trimestre 2008 al quarto trimestre 2012, desumibile dalle prove orali e dalle prove documentali depositate oggetto di valutazione anche da parte del ctu. Invece, con riferimento al quantum debeatur si riporta quanto affermato sul punto dal ###: “Ai fini dell'indennizzo dovuto per l'arricchimento senza causa, l'articolo 2041 considera solo la diminuzione patrimoniale subita dal soggetto e non anche il lucro cessante, che è altra componente, separata e distinta, del danno patrimoniale complessivamente subito alla stregua dell'articolo 2043 c.c., ma espressamente escluso dall'articolo 2041. Ne deriva che in tema di azione di indebito arricchimento, conseguente all'assenza di un valido contratto, l'indennità prevista dall'articolo 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dalla parte nell'erogazione della prestazione e non in misura coincidente con il mancato guadagno che la stessa avrebbe potuto trarre dall'instaurazione di una valida relazione contrattuale.”(Cassazione civile sez. II, 13/09/2016, n.17957 ;conf. Cass. civ., sez. III, 23 maggio 2019, n. 13967). - 17 - Tutto ciò premesso, volendo quantificare la somma spettante alla ABC attrice non appare condivisibile quanto da essa sostenuto: argomentando a contrario, la determinazione dell'indennizzo non può essere pari alla somma che essa avrebbe conseguito laddove fosse stato stipulato il contratto, e cioè ai corrispettivi periodici della somministrazione autoritativamente imposti e riportati nelle fatture depositate in atti. Ciò rappresenterebbe quel guadagno che avrebbe ottenuto se fossero intervenuti validi contratti, ma la giurisprudenza di legittimità e di merito ha ribadito in più occasioni che attraverso azione di cui all'art 2041 c.c. è possibile ottenere solo il ristoro di quanto si è perduto, non di quanto ci si aspettava di ottenere (Cassazione civile, ### 11 settembre 2008, n. 23385) Di conseguenza, il quantum debeatur deve essere limitato ai soli esborsi sostenuti dal depauperato per assicurare la fornitura idrica come dimostrati attraverso le prove documentali depositate agli atti e valutati dal ctu. ### luce di tali considerazioni, la domanda della società attrice deve essere accolta parzialmente. Ai fini della liquidazione dell'indennizzo, dalle conclusioni del ctu Dott. Motta che si fanno proprie perché esenti da vizi logicogiuridici, lo stesso è pari ad #### comprensivo di interessi e rivalutazione. ### sentenza decorreranno gli interessi legali sino al soddisfo. La cifra ivi indicata è frutto di una valutazione discrezionale ed equitativa, tenuto conto della natura del servizio erogato, e dell'importo richiesto dalla ### per alimentare gli - 18 - impianti di distribuzione idrica rimessi al governo dei subfornitori con le risorse provenienti dai propri acquedotti. Non si ritiene opportuno il parametro indicato da parte attrice, individuato sulla base di tariffe imposte autoritativamente, in quanto non essendo intervenuto un accordo economico oggetto di un apposito contratto di somministrazione, non sarebbero applicabili le deliberazioni di definizione dei prezzi adottate dalle competenti autorità in materia. Infine, per quanto concerne l'attivazione di una fornitura idrica senza richiesta mediante l'allaccio ad una presa di proprietà della società ABC sita in località ### indicata nell'atto di citazione della società ### è stato dimostrato che la zona in cui essa ricade non rientra nell'ambito territoriale oggetto di affidamento in concessione alla società ### s.r.l. poiché non risulta raggiunta dalla rete di distribuzione di acqua potabile di proprietà del ### trasferita al concessionario in forza della convenzione rep.rio 746/2003 e successive modifiche.(certificazione nota prot.n. U/1324/LL.PP. del 11/12/2014 presentata dalla ### s.r.l. e rilasciata dal ### di ###. Pertanto, non ricade nella sfera di controllo e responsabilità della convenuta ### s.r.l. Risulta inoltre del tutto assente la prova, a carico di parte attrice, in ordine alla circostanza dell'illecito allaccio. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti con la ### e si liquidano ai valori medi. - 19 - Nei rapporti con il comune di ### deve ritenersi parte attrice soccombente e si liquideranno le spese ai minimi tariffari atteso il comportamento processuale delle parti. PQM Il Tribunale di ### definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede: - accoglie parzialmente la domanda dell'attrice come in parte motiva, - per l'effetto condanna la società ### s.r.l. al pagamento in favore della parte attrice della somma di ### oltre gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo. - condanna parte convenuta ### s.r.l. alla refusione delle spese legali in favore dell'attrice, liquidandosi come compenso l'importo di ### oltre spese generali , IVA e ### e le spese vive di ### il tutto da riconoscersi in favore dell'vv.to ### dichiaratosi antistatario. Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del comune di ### che si liquidano in ### oltre iva cassa e spese generali; Così deciso, ### 21.2.20 ### presente provvedimento è stato scritto con la collaborazione della dott.ssa ### magistrato ordinario in tirocinio




sintesi e commento
Somministrazione Idrica di Fatto e Arricchimento Ingiustificato: Profili di Responsabilità
La pronuncia in commento trae origine da una controversia relativa alla fornitura di acqua potabile da parte di una società, qui definita ABC, a un ente comunale. La vicenda si sviluppa a seguito della disdetta di precedenti contratti di somministrazione tra le parti, senza che tuttavia la fornitura venisse interrotta. Successivamente, il servizio idrico veniva affidato in concessione a una nuova società, identificata come ### s.r.l., la quale, pur continuando a beneficiare della fornitura idrica, non provvedeva alla stipula di nuovi accordi contrattuali con ABC per disciplinare le condizioni economiche dell'approvvigionamento.
ABC adiva quindi il Tribunale, invocando in via principale il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. e, in subordine, l'indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., lamentando un vantaggio patrimoniale indebito da parte dei convenuti, in particolare di ### s.r.l., che esercitava la subfornitura del servizio idrico senza corrispondere il relativo prezzo.
Il Tribunale, dopo aver rigettato le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti, ha escluso la sussistenza dei presupposti per la responsabilità aquiliana, non ravvisando gli elementi costitutivi del reato di furto d'acqua, presupposto della domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. In particolare, è stata esclusa la condotta di sottrazione del bene e l'elemento psicologico del dolo, considerando che la società convenuta gestiva il servizio idrico in forza di una concessione.
Tuttavia, il giudice ha ritenuto fondata la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., ravvisando un ingiustificato arricchimento da parte di ### s.r.l. a fronte del depauperamento subito da ABC, consistente nella fornitura di acqua erogata senza il corrispettivo pattuito. Il Tribunale ha sottolineato che, in assenza di un valido contratto scritto, l'erogazione del servizio idrico determina un arricchimento ingiustificato per l'utente, con conseguente diritto del gestore del servizio ad agire per ottenere un indennizzo.
Nel quantificare l'indennizzo, il Tribunale ha precisato che esso deve essere commisurato alla diminuzione patrimoniale subita da ABC, e non al mancato guadagno che la stessa avrebbe potuto trarre dall'instaurazione di una valida relazione contrattuale. Pertanto, l'indennizzo è stato determinato sulla base degli esborsi sostenuti da ABC per assicurare la fornitura idrica, come accertato attraverso le prove documentali e la consulenza tecnica d'ufficio.
Infine, il Tribunale ha rigettato la domanda relativa all'allaccio abusivo ad una presa idrica, non essendo stata fornita la prova dell'illecito e risultando che la zona interessata non rientrava nell'ambito territoriale della concessione di ### s.r.l.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda di ABC, condannando ### s.r.l. al pagamento di un indennizzo per arricchimento senza causa, quantificato in una determinata somma, oltre interessi legali. Le spese di lite sono state ripartite in ragione della soccombenza delle parti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.