TRIBUNALE DI NAPOLI
Sentenza n. 5375/2023 del 21-09-2023
principi giuridici
In tema di clausole sociali, gli accordi sindacali e l'avviso di selezione che li recepisce, volti a salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori indicati nell'elenco fornito dal gestore uscente, configurano un obbligo all'assunzione in capo alla società subentrante, la cui violazione legittima il lavoratore ad agire ex art. 2932 c.c. per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto.
In caso di inadempimento dell'obbligo di assunzione, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il danno subito dal lavoratore, commisurato al complesso retributivo che questi avrebbe percepito se fosse stato tempestivamente assunto, salvo che il datore di lavoro provi che il lavoratore abbia svolto altra attività lavorativa nel periodo considerato.
In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di lavoro, la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. può essere condizionata alla sottoscrizione del verbale di conciliazione previsto dall'avviso di selezione, qualora tale adempimento sia espressamente previsto come condizione per l'assunzione, differendo gli effetti della pronuncia costitutiva al momento del passaggio in giudicato della decisione.
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testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ### udienza del 21/09/2023 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 20025/2022 R.G. promossa da: #### con il patrocinio dell'avv. ### con elezione di domicilio in ###,15 AVERSA, come da procura in atti; RICORRENTE contro: ###, con il patrocinio dell'avv. ### e ### con elezione di domicilio in ### N. 107 NAPOLI; ### OGGETTO: azione ex art. 2932 CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con contestuale ricorso ex art. 414 c.p.c. e 669 bis cpc, depositato in data #### premesso di avere lavorato alle dipendenze di ### dal 18-3-2002, da ultimo, a seguito di declaratoria di inidoneità alla guida, con inquadramento nella qualifica di ### generico, parametro 100, con mansioni di addetto alla sorveglianza e custodia, fino al licenziamento per giusta causa del 2-5-2022, esponeva: che, in ragione dell'aggiudicazione del servizio di trasporto da parte di ### s.r.l., aveva aderito all'### per l'assunzione presso quest'ultima società, come previsto dagli accordi sindacali del 15-3- 2022 e dell'8-4-2022 e del ### di intesa del 23-3-2022; che era stato più volte convocato per la visita medica finalizzata all'assunzione che, tuttavia, non aveva mai avuto luogo, inizialmente per propri impedimenti di salute e, quindi, per comportamenti pretestuosi del personale medico della struttura ospedaliera del ### indicata dall'### che, quindi, dopo avere invano richiesto di effettuare la visita medica presso la diversa struttura dell'### di Napoli, aveva contestato la necessità della visita medica ai fini dell'assunzione, in quanto non prevista per il personale non di guida, documentando, in ogni caso, di essere stato sottoposto a visita del medico competente nel corso dell'anno 2021; che tale circostanza, ai sensi del ### di intesa del 23-3-2022 (lett. K) lo esonerava, in via ulteriore, dalla ulteriore visita medica preassuntiva; che, ciò nonostante l'### ribadendo la necessità della visita medica, eventualmente a spese proprie in caso di scelta presso la struttura ### aveva di fatto sospeso la procedura per l'assunzione. Tanto premesso denunciava l'illegittimità del comportamento dell'### perché in violazione del ### di ### del 23-3-2022 e degli accordi del 15-3-2022 e dell' ###, espressamente recepiti nell'Avviso di ### in virtù dei quali aveva maturato il diritto all'assunzione presso l'azienda subentrante; che, sussistendo i requisiti ex art. 2932 c.c., reclamava il diritto a veder costituito il rapporto di lavoro in via giudiziale. Adiva, pertanto il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, affinchè, previa assunzione dei provvedimenti cautelari ritenuti necessari ad assicurare la decisione di merito, previa, altresì disapplicazione dell'avviso pubblico di ### del'11-4-2022, art, 2) nella parte in cui fa obbligo di rinunzia ex art. 2113 c.c., venisse emessa sentenza costitutiva del rapporto ex art. 2932 c.c., con inquadramento nella qualifica di ### parametro 100, del ccnl di settore con condanna al risarcimento del danno nella misura della retribuzione non percepita dal mese di maggio 2022 fino alla definitiva assunzione; in via subordinata chiedeva la condanna della società convenuta a provvedere a proprie spese alla visita preventiva presso l'### con condanna al risarcimento dei danni per perdita di chance nella misura delle retribuzioni non percepite da maggio 2022. ### instauratosi il contraddittorio, resisteva la convenuta eccependo, relativamente al presente giudizio di merito, la cessazione della materia del contendere, come da ordinanza cautelare del 25-1-2023, perché il ricorrente aveva proceduto alla visita preassuntiva presso la struttura medica da lui prescelta a proprie spese senza null'altro a rivendicare a tale titolo; deduceva, tuttavia, l'incompletezza del certificato medico perché privo degli accertamenti sulla idoneità fisica alle mansioni di ausiliario generico per le quali il ### avrebbe dovuto essere assunto; che, in conseguenza di ciò, non era stato possibile proseguire l'iter assunzionale. Contestava, pertanto, il diritto all'assunzione in mancanza di idoneo certificato medico di idoneità alle mansioni e di sottoscrizione della rinuncia ex art. 2113 c.c. prevista nell'avviso di selezione dell'11-4-2022. ***** Oggetto del giudizio è l'accertamento della violazione dell'obbligo di assunzione ed il conseguente diritto alla costituzione del rapporto di lavoro ex art. 2932 c.c. in virtù della clausola sociale applicabile in base agli accordi sindacali del 15-3-2022 e dell'8-4-2022, del ### di intesa del 23-3-2022, come recepiti dall'Avviso di ### al ### del personale ex CTP dell'11-4-2022. A seguito della cessazione della materia del contendere con la quale si è conclusa la fase cautelare deve, invero, ritenersi estranea al presente giudizio la domanda, formulata in via subordinata, di condanna della società convenuta a provvedere a proprie spese alla visita preventiva presso l'###. Orbene, in punto di fatto, è' pacifico che, a seguito del fallimento della ### spa, dichiarato con sentenza del Tribunale di Napoli, in data ###, la ### ha disposto, con proprio decreto dell'11-4-2022, l'affidamento emergenziale dei servizi minimi di trasporto, precedentemente esercitati dalla ### alle società ### srl e ### srl, ex art. 5, comma 5, del ### n. 1370/2007. Nodo della controversia è, sotto il profilo della sussistenza del diritto del lavoratore all'assunzione, il contenuto della clausola sociale di salvaguardia dei livelli occupazionali pattuita tra le parti sociali negli accordi di definizione del subentro delle nuove società (EAV e AIR ### nella gestione del servizio di trasporto pubblico. Si ritiene, invece, estranea al presente giudizio, ogni questione relativa all'applicabilità delle garanzie ex art. 2112 c.c., soltanto adombrate dalla difesa della parte ricorrente senza, tuttavia, alcuna specifica deduzione in relazione alla fattispecie concreta. In termini generali, si pone questione circa gli obblighi gravanti sulle imprese subentranti nei contratti di appalto in confronto del personale delle aziende cessate dal servizio. Tali obblighi possono trovare fonte esclusivamente in disposizioni contrattuali, collettive e non, aventi vario contenuto che può andare dalla mera direttiva di carattere politico-sindacale, indirizzata alle parti interessate affinchè svolgano trattative finalizzate a mantenere il livello occupazionale dei lavoratori, e quindi a cercare di evitare, con eventuali accordi od altre possibili situazioni, la perdita del posto di lavoro, (cfr. lav. 18.3.96, n. 2254, in relazione agli artt. 3 e 4 del ### per le imprese di pulizia e, più di recente, Cass. Sez. Lav. n. 8531 del 12/04/2006), sino a giungere a veri e propri obblighi di assunzione (cfr. Cass. lav. 8.2.93, 1518, in relazione all'art. 1, II co., dell'accordo integrativo provinciale per la zona di ### del 6.7.82 per le imprese di pulizia). Di regola tali pattuizioni sono collocabili nell'ambito dei contratti a favore di terzo (Cass. lav. 8.10.91, n. 10560; Cass. Sez. Lav. n. 15073 del 26/06/2009; Cass. Sez. Lav. n. 18860 del 08/09/2014), alla stregua delle cd. clausole sociali previste dall'art. 36 dello ### dei lavoratori (determinanti, in relazione alla concessione di agevolazioni economicofinanziarie ed all'appalto di opere pubbliche, l'obbligo per il beneficiario o per l'appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona, Cass. lav., 21.12.91, n. 13834; Sez. Lav. n.7333 del25/07/1998; Cass. Sez. Lav. n.4070 de l23/04/1999; Cass. Sez. Lav. n. 5828 del22/04/2002), sicchè legittimati ad esigerne il rispetto sono, a parte i contraenti, gli stessi lavoratori, i quali possono agire a tutela di una situazione giuridica soggettiva la cui latitudine ed ampiezza varia a seconda del contenuto della pattuizione. Ciò posto, risulta opportuna una breve ricostruzione del quadro normativo all'interno del quale si colloca la vicenda in esame. ###. 48 co. 7 lett. e) D.L. 50/2017 (che richiama esplicitamente la direttiva 2001/23/CE sul riavvicinamento delle legislazioni degli ### membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese) riconosce all'### di ### dei ### il potere di dettare regole generali in materia di “previsione nei bandi di gara” relativi all'aggiudicazione dei ### pubblici di trasporto su gomma, “ del trasferimento senza soluzione di continuità di tutto il personale dipendente dal gestore uscente al subentrante, applicando in ogni caso al personale il contratto collettivo nazionale di settore e il contratto di secondo livello o territoriale applicato dal gestore uscente, nel rispetto delle garanzie minime”. In attuazione delle predetta disposizione, la delibera ART n. 154/2019, in tema di trasferimento del personale ha previsto: “1. ### (### prevede, nella documentazione di gara apposita, disciplina in merito alla clausola sociale, a tutela del personale del GU (### impiegato nello svolgimento del servizio da affidare, nel rispetto delle regole generali adottate dall'### ai sensi dell'art. 48, comma 7, del d.l. 50/2017, di seguito specificate. 2. ### definisce la disciplina sulla clausola sociale tenendo conto dell'assimilabilità dei servizi oggetto di affidamento con quelli afferenti al CdS vigente. Nel caso in cui il volume dei servizi oggetto di affidamento sia inferiore rispetto a quello oggetto del CdS vigente, tale disciplina è definita tenendo conto dell'effettivo fabbisogno organizzativo di personale che il nuovo servizio richiede. Laddove l'affidamento avvenga previa suddivisione in lotti del servizio oggetto del CdS vigente, le regole generali di cui alla presente ### si applicano al trasferimento del personale dal GU alle singole imprese affidatarie di ciascun lotto, tenendo conto del criterio di ripartizione del servizio in lotti. 3. ### prevede, nella documentazione di gara, l'obbligo che il personale già operante alle dipendenze del GU sia assorbito senza soluzione di continuità nell'organico dell'IA ( ###. A tale fine: a) l'EA individua il personale da trasferire previa consultazione del GU (### e delle organizzazioni sindacali territorialmente competenti firmatarie del contratto collettivo nazionale di settore interessato, da effettuarsi, se ritenuto opportuno, nell'ambito della procedura di cui al punto 5 della ### 4; b) alla luce degli esiti della predetta consultazione, il GU trasmette all'EA l'elenco del proprio personale di qualifica non dirigenziale da trasferire all'IA, indicando le informazioni di cui all'### 6, ### 3, sezione “### da trasferire”; il predetto elenco è redatto dal GU assicurando la pertinenza del personale individuato con gli schemi di contabilità regolatoria relativa all'ultimo esercizio disponibile ed è allegato alla documentazione di gara. 4. ### (### alla ### accetta espressamente in sede di offerta la clausola sociale definita dall'EA nella relativa documentazione; la mancata accettazione di tale condizione è causa di esclusione dell'offerta dalla procedura di gara; la mera accettazione di obblighi di riassorbimento del personale non può divenire criterio di valutazione dell'offerta tecnica. 5. La disciplina della clausola sociale è riportata nel CdS sottoscritto con l'IA, che specifica altresì i diritti e gli obblighi relativi al personale trasferito dal GU; a tale fine, la documentazione di gara e il CdS devono prevedere: a) che l'inadempimento degli obblighi previsti nella clausola sociale in corso di esecuzione del contratto rileva come causa di risoluzione del rapporto; b) apposite e congrue penali e clausole risolutive.” Entro i confini posti dalla più ampia cornice normativa, in occasione dell'assegnazione del servizio ### tra le parti sociali - le ### il ### e i ### tra cui ### srl, e la ### è stato firmato il ### di ### del 23.03.2022 oltre agli accordi in data ### e 08.04.2022 con i quali, per quanto più rileva, è stata prevista la clausola di mantenimento dei livelli occupazionali con obbligo delle società subentranti di assunzione ex novo del personale già occupato presso CTP . In primis, l'accordo sindacale del 15-3-2022 ha previsto che “ in occasione degli avvisi di assunzione effettuati secondo i fabbisogni definiti nei modelli organizzati delle società di cui all'art. 19 del d.lgs 175/2016, ogni avente diritto…. Formulerà la propria manifestazione di interesse all'assunzione, secondo una doppia opportunità: a. Dapprima sarà presa a riferimento il profilo rivestito alla data del 24.12.2020 (data della presentazione del concordato ###; b. in via aggiuntiva….dovrà obbligatoriamente dichiarare….su ###, disponibilità ad adesione di possibile riassegnazione/riqualificazione in o uno o più degli ulteriori profili professionali indicati nella tabella di esigenza del personale dell'avviso di reclutamento secondo un ordine di priorità. La richiesta di riassegnazione/riqualificazione aggiuntiva avverrà secondo la priorità dichiarata dal lavoratore numerico decrescente di opzione. (….) Al punto 2. si è precisato: “... in fase di valutazione della domanda di cui al punto 1, la commissione esaminatrice nominata ai fini della selezione, verificate le idoneità sanitarie ed i titoli autorizzativi ai fini del concreto esercizio delle attività di impresa, assegnerà gli addetti fino a saturazione del numero dei profili professionali in avviso disponibili..” Quindi, in prosieguo, per ciascun profilo del nuovo modello organizzativo, è stato previsto che si sarebbe proceduto, fino a saturazione dei posti, a collocare ciascun agente nel profilo di appartenenza; che, esauriti i posti del profilo di appartenenza, avrebbe operato il profilo indicato dal lavoratore stesso su base volontaria; che, infine, il personale temporaneamente non collocato sarebbe stato adibito ad attività di controllo a terra. Al punto 3. è stato ulteriormente specificato che: “ .. ### fine dei percorsi indicati, le parti si incontreranno per verificare lo stato dei residui agenti non collocati o non collocabili per motivi legati alla idoneità fisica, al fine di apportare gli ulteriori provvedimenti da adottare. ### tale fase il personale non collocato sarà adibito ad attività di controllo a terra, anche nelle stazioni ferroviarie... “ e, nel caso di personale di guida, sarà utilizzato come secondo agente a bordo o come conducente presso altri impianti ### Preme, sin d'ora, evidenziare che, in base alle clausole sopra riportate, giammai si è posta questione di personale in esubero, al contrario, per l'ipotesi di personale eccedentario rispetto al piano delle esigenze di personale, sono stati individuati percorsi di riqualificazione e, comunque, l'adibizione a mansioni alternative. Nel successivo ### di ### del 23-3-2022, ad avvenuto affidamento emergenziale dei servizi ### in continuità con l'accordo sindacale del 15/03/2022, nella individuazione delle fasi e procedure relative all'assunzione del personale è stato, tra l'altro, pattuito, previa specifica formulazione, da parte di Eav ed ### di una tabella di EDP (esigenze di personale) necessaria al ripristino dei cessati servizi di TPL con correlato avviso di selezione per l'assunzione, che l'assunzione “avverrà mediate costituzione ex novo del rapporto di lavoro, senza periodo di prova e previa risoluzione del rapporto di lavoro presso CTP”; che, ancora “l'assunzione …avverrà alle condizioni contrattuali possedute alla data del 24.12.2020….in termini di inquadramento parametrale e tipologia contrattuale a tempo indeterminato full time”. Le società regionali si impegnavano, quindi, ad assumere il personale alla condizione della verifica del possesso dei requisiti morali e, per quanto rileva, dei requisiti relativi all'idoneità fisica così identificati : - per il personale NON di guida farà fede l'ultima visita effettuata dal medico competente o quella all'atto dell'assunzione”; - per il personale di guida farà fede l'ultima visita di medica cui i lavoratori sono stati sottoposti da parte di ### in ogni caso, le società regionali provvederanno ad inviare a visita medica il personale interessato all'assunzione presso l'### normalmente utilizzato;”. Con l'accordo sindacale dell'8-4-2022, infine, previa illustrazione da ### ed ### dei contenuti delle rispettive esigenze di personale (### e dei numeri massimi occupabili relativamente ad ogni profilo professionale necessario a riattivare i soppressi servizi di TPL (per ### il numero massimo di possibili profili professionali occupabili era pari n.219 unità, di cui n.4 tra Ausiliari ed ### come da ### B allegata al verbale di accordo), è stato pattuito (v. punto C) che il personale non selezionato nel profilo professionale, precedentemente ricoperto presso la ### sarebbe stato assegnato d'ufficio all'ulteriore selezione nella figura di parametro immediatamente inferiore tra quelle indicate nelle esigenze di personale (### individuate dalle società regionali (### ed ###, mentre il personale che fosse risultato non idoneo alle selezioni di qualsiasi parametro professionale, indicato nelle EDP di Eav ed ### sarebbe stato ricollocato nelle mansioni definite nel verbale di accordo sindacale del 15/03/2022. In tale contesto è, quindi, intervenuto l' ### di ### dell'11-4-2022, il quale, richiamate le delibere regionali e gli accordi sindacali menzionati, innanzitutto, ha dato atto che si era proceduto all'individuazione del personale assegnato al servizio ed alle linee del TPL in affidamento al ### uscente con l'invio da parte di quest'ultimo a fornire l'elenco dei lavoratori in forza al 1° marzo 2022 con i profili rivestiti alla data del 24-12-2020. Nell'elencazione dei requisiti per la partecipazione al bando, la lettera M) dell'art. 2 così ha previsto “### dei requisiti relativi all'idoneità fisica: 1. ### di guida: farà fede l'ultima visita medica cui i lavoratori sono stati sottoposti da parte del ### ai sensi del DM 88/99; in ogni caso, l'### s.r.l. e/o ### s.r.l. si riservano di inviare a visita medica il personale interessato all'assunzione presso l'### normalmente utilizzato. 2. ### addetto alla guida: saranno effettuate, ### DELL'###, le visite mediche riferibili al profilo professionale di cui risulterà assegnatario il partecipante ad avvenuta definizione delle attività di selezione di cui all'art 7 del presente avviso”. Gli accordi sopramenzionati e l'Avviso di ### che li ha recepiti sono chiaramente nel senso di salvaguardare i livelli occupazionali proprio dei lavoratori di cui all'elenco fornito dal ### uscente. Tanto vale, senz'altro, a fugare ogni dubbio in ordine alla sussistenza di un obbligo all'assunzione assunto dall'EAV nei confronti di tutto il personale indicato nell'elenco. Nell'Avviso di ### -ma neanche nei precedenti incontri sindacali, come già in precedenza evidenziatoè stata mai prevista l'ipotesi che in caso di esubero il personale eccedentario non sarebbe stato assunto, ponendosi solo questione di percorsi di riqualificazione. E' pur vero che, essendo l'EAV e l'### società dotate di una specifica identità ed autonomia di impresa, nonché assoggettate alle prescrizioni, tra cui quella in tema di reclutamento, di cui al d.lgs 175/2016, si è ritenuta necessaria la valutazione di impatto e fabbisogno occupazionale riferibile ai contratti di servizi del gestore uscente; che, quindi a tali fini, è stato indetto ### di ### all'### ai lavoratori delle società del ### e, al contempo, è stato redatto il ### di ### ed il relativo EDP (ndr ### di ###. E', tuttavia, parimenti non dubitabile che, essendo pacificamente l'avviso di selezione all'assunzione qualificabile in termini di proposta contrattuale di assunzione in favore dei terzi cui essa è destinata, la manifestazione di adesione all'assunzione da parte del lavoratore equivale ad accettazione della proposta contrattuale nei termini e condizioni indicate nella lex specialis rappresentata proprio dal bando di assunzione (v. anche art. 3 dell'Avviso di selezione per il quale EAV e ###” a mezzo dell'art 3 del presente avviso di selezione formulano una proposta di assunzione nei termini di merito e contenuto dei seguenti patti e condizioni”). Ed è pacifico che il ricorrente, indicato nell'elenco dei lavorati in servizio del gestore uscente, sia stato destinatario della proposta di assunzione. Sicchè risulta del tutto priva di pregio l'assunto della difesa di parte convenuta volto a porre in dubbio l'esistenza di un obbligo assuntivo a favore del lavoratore ricorrente. Così sgombrato il campo di indagine residuano due ulteriori questioni che si riflettono sull'accertamento dell'inadempimento rispetto all'obbligo di assunzione. La prima attiene alla individuazione dei presupposti condizionanti l'assunzione, ovvero l'idoneità fisica alle mansioni e, ancor più specificatamente, la necessità o meno che tale verifica da parte dell'azienda dovesse avvenire attraverso una visita medica preassuntiva, attività che, necessariamente, richiede la cooperazione del lavoratore. Su tale aspetto si è registrato tra le parti forte contrasto, attribuendo ciascuna all'altra la responsabilità della mancata visita e, quindi, della mancata assunzione. Orbene, ritiene il giudicante, anticipando le conclusioni cui si intende giungere che, per il personale non di guida, al quale pacificamente appartiene il ### (v. nota di declassamento del 19-12-2007 e anche certificato di inidoneità alla guida del 23-3-2021) l'Avviso di ### non prevedesse l'obbligo di sottoporsi alla visita preassuntiva. Nella ricostruzione della volontà delle parti collettive calata negli accordi sociali è senz'altro emersa la necessità del riscontro della idoneità fisica. Gli è , però che per il personale di guida (v. in particolare protocollo di intesa dell' ### e Avviso di ### dell'11-4-2022), fermo restando la validità della visita medica già in precedenza effettuata, le società EAV e ### si sono riservate la verifica ulteriore in sede di visita medica preassuntiva. ### per il personale non di guida, la visita di idoneità fisica è stata prevista al solo fine della concreta assegnazione delle mansioni, prima, cioè, dell'inizio della prestazione lavorativa. Tale dato testuale non consente dubbi interpretativi di sorta, ponendosi “l'inizio della prestazione lavorativa” non nel momento genetico del rapporto ma piuttosto in quello funzionale, sul presupposto che il rapporto sia già stato costituito. Non è assolutamente condivisibile l'assunto della difesa di parte convenuta sulla confusione tra il momento genetico e quello funzionale, laddove la differenza emerge in maniera evidentemente dal dato letterale. ###, secondo i canoni ermeneutici di interpretazione del contratto, e, in particolare, quello per il quale le clausole contrattuali si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto, (art. 1363 c.c.), una differente lettura non spiegherebbe il senso delle due distinte previsioni. In altri termini, se per entrambe le categorie di lavoratori fosse stata richiesta la visita medica preassuntiva, non si comprende la previsione delle due distinte ipotesi. Seppure può in astratto ammettersi che nel protocollo di intesa dell'8-4- 2022, la riserva per la visita preassuntiva poteva sembrare essere riferita ad entrambe le categorie di lavoratori (addetti alla giuda e non addetti alla guida), tale ambiguità, senz'altro, svanisce a fronte del chiarissimo tenore letterale della lettera M dell'Avviso di ### che sempre ai fini del rispetto dei canoni ermeneutici, rileva come comportamento anche successivo delle parti contraenti. Il precipitato delle considerazioni che precedono porta a ritenere che, pacifico che ### inquadrato presso il CTP come ### generico, profilo 100, del ccnl di settore, era stato già presso il gestore uscente dichiarato non idoneo alle mansioni di guida, ai fini della sua assunzione non era, quindi, richiesta la visita preassuntiva, ma, al fine della verifica della idoneità fisica in sede di assegnazione delle mansioni, soltanto ad una verifica medica successiva all'assunzione. Il ricorrente ha, poi, documentato di avere inviato all'azienda convenuta l'ultima visita medica alla quale è stato sottoposto presso il CTP (v. certificato medico del 23-3-2021 allegato alla diffida stragiudiziale del 4-7-2022, e non contestato), sicchè il requisito della idoneità fisica richiesto ai fini dell'assunzione deve ritenersi sussistere, quanto meno, alla data dell'inoltro della predetta certificazione medica. E', invece, irrilevante, ai presenti fini, la visita medica preliminare all'assegnazione delle mansioni, che, come si è detto, si pone nel momento dinamico del rapporto ed è, pertanto, successiva alla assunzione e preordinata al solo fine della concreta assegnazione delle mansioni. E', quindi, irrilevante l'eventuale processo di riqualificazione per l'ipotesi di non collocabilità nel profilo contrattuale precedentemente posseduto presso il gestore uscente. A parte il rilievo per il quale il profilo professionale ed il relativo parametro di inquadramento rivestiti dal ### si collocano al livello più basso nel sistema di inquadramento contrattuale (la circostanza non risulta essere stata affatto contestata dalla difesa della convenuta), gli è che la questione relativa alla eventuale incollocabilità del lavoratore nelle mansioni proprie del profilo, lungi dall'inficiare l'obbligo di assunzione, ai sensi delle clausole sociali sopra richiamate, neppure spiega alcuna efficacia circa il diritto all'assunzione. In definitiva, secondo l'orientamento, tracciato in sede di legittimità e da ribadirsi in questa sede, ove le parti abbiano concordato, in sede di accordo sindacale, l'obbligo per il datore di lavoro di assumere personale in forza presso un'altra azienda, prevedendo il contratto collettivo applicabile ai nuovi dipendenti, la relativa categoria di inquadramento, nonché il riconoscimento dell'anzianità pregressa e del superminimo individuale, l'oggetto del contratto di lavoro deve ritenersi sufficientemente determinato. Ne consegue che il lavoratore, in caso di inadempimento, può richiedere, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, senza che rilevi la mancata predeterminazione della concreta assegnazione della sede lavorativa e delle mansioni, che attiene alla fase di esecuzione del contratto (Cass. 30/12/2009 n. 27841; da ultimo Cass. n. 28415 del 14/12/2020; Cass. n. ### del 25/11/2021). Poiché, nella specie, gli accordi sindacali e l'Avviso di ### (v., in particolare, art. 3) contemplano tutti i requisiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità dianzi indicata, ciò che attiene al momento successivo alla costituzione del rapporto, in particolare con riferimento alle mansioni in concreto assegnate, è circostanza neutra. Acclarato, pertanto, l'obbligo datoriale va, in definitiva, ritenuto che la mancata assunzione sia conseguenza dell' inadempimento della società convenuta, non costituendo la visita preassuntiva presupposto dell'assunzione. In via ulteriore, accertati i requisiti ex art. 2932 c.c., ne consegue la declaratoria di costituzione del rapporto di lavoro di ### alle dipendenze di ### s.r.l. con inquadramento nel profilo di ### generico, parametro 100 del ccnl ### secondo quanto indicato nell'art. 3 dell'Avviso di ### Non osta alla pronuncia costitutiva del rapporto la clausola dell'avviso di selezione circa la condizione sospensiva della rinunzia da parte del lavoratore alle pretese relative al periodo di lavoro pregresso. ### 2 dell'Avviso ai punti C) e D) ha previsto: ### del partecipante avverrà mediante costituzione ex novo del rapporto di lavoro, senza periodo di prova e previa esibizione di un titolo attestante l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro presso il ### Ciò, in ogni caso, con esclusione di qualsiasi responsabilità o incombenza a carico dell'#### s.r.l. e/o ### s.r.l. e/o ### in ordine alle competenze di fine rapporto e, comunque, in relazione ad ogni eventuale diritto, pretesa o spettanza del partecipante in relazione ad attività da esso partecipante esplicate in favore di ### e/o di eventuali altri gestori precedenti e tanto, quindi, solo a fronte di rinunzia da parte del partecipante ad ogni diritto, pretesa ed azione nei confronti delle società regionali e della ### in ordine a qualsiasi diritto o rivendicazione inerente all' esplicato rapporto di lavoro con ### ed anche con eventuali altri gestori precedenti e/o comunque ad attività lavorative da esso partecipante prestate. Tale rinunzia va sottoscritta da ogni partecipante mediante apposito verbale di conciliazione individuale in cd. sede protetta (cfr. art. 2113, comma 4, cod. civ. e norme collegate) di cui si allega bozza ad ogni buon fine normo/amministrativa riferibile al presente avviso - e rileva quale condizione della possibile modalità di assunzione da parte delle società ### s.r.l. e/o ### s.r.l. nei termini di ogni punto di cui al ### di ### del 23.03.2022 sottoscritto con le ### di categoria.” ### prospettazione della difesa attorea si ricava, la dichiarata disponibilità del lavoratore di sottoscrivere la rinunzia nei termini di cui all'avviso di selezione. Si ritiene, quindi, di potere fare applicazione di principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di sentenza costitutiva del contratto preliminare condizionata (V. Cass. n. 8164 del 22/03/2023). Va premesso che la natura costitutiva della pronuncia con effetti ex nunc (Cass. Sez. 2, ### n. 8693 del 03/05/2016; ### 2, ### 17688 del 28/07/2010; ### U, ### n. 4059 del 22/02/2010; ### 2, ### n. 8250 del 06/04/2009; ### 1, ### n. 10600 del 19/05/2005; Sez. 1, ### n. 10564 del 04/07/2003) rende attuale l'obbligo solo all'esito del suo passaggio in giudicato (Cass. Sez. 2, ### n. 27342 del 29/10/2018; ### 2, ### n. 22997 del 26/09/2018; ### 2, ### 26226 del 13/12/2007). In via successiva, con riguardo al rapporto che si costituisce per effetto della sentenza di accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto, la rinuncia ex art. 2113 c.c., richiesta nell'Avviso di ### cui è subordinata la assunzione, se è vero che assolve alla funzione di condizione per il verificarsi dell'effetto costitutivo del rapporto, è irrefutabile che, al tempo della stipula del contratto, siffatto obbligo non è ancora esigibile, sicché non può essere elevato a condizione dell'azione giudiziale costitutiva. Pertanto, laddove le parti abbiano pattuito che la rinuncia debba avvenire prima della stipulazione del contratto di lavoro, l'offerta della disponibilità alla sottoscrizione del verbale di transazione deve necessariamente estrinsecarsi quantomeno in giudizio, con la conseguenza che il giudice cui è demandata la decisione ex art. 2932 c.c. dovrà disattendere la pronuncia costitutiva, in assenza di tale offerta da parte dell'attore (in tale comune ottica, secondo Cass. Sez. 2, ### n. 27342 del 29/10/2018; ### 2, ### n. 26226 del 13/12/2007; ### 2, ### n. 8196 del 19/08/1998, la prestazione deve eseguirsi nel domicilio del creditore o deve essere offerta formalmente nei modi previsti dalla legge; per la sufficienza di un'offerta nelle forme d'uso, ai sensi dell'art. 1214 c.c., e in definitiva di un'offerta costituita da una seria manifestazione della volontà di eseguire la controprestazione, espressa in qualsiasi modo che escluda dubbi sulla concreta intenzione della parte di adempiere, invece, Cass. Sez. 2, ### n. 9314 del 11/04/2017; ### 2, ### n. 2217 del 30/01/2013; ### 2, ### n. 26011 del 23/12/2010; ### 2, ### 5151 del 03/04/2003). Ove, invece, le parti, abbiano espressamente convenuto che tali effetti finali debbano essere differiti al tempo della conclusione del contratto di lavoro, come risulta nella fattispecie che ci occupa, il giudice non può elevare a condizione dell'azione l'offerta della disponibilità alla rinuncia ex art. 2113 c.c., siccome ancora inesigibile. Anche in questa ipotesi, però, il rimedio dell'esecuzione specifica può essere utilmente esperito, sebbene un'interpretazione teleologicamente orientata dell'art. 2932, secondo comma, c.c. - e dell'esigenza, ad esso sottesa, di evitare la violazione del sinallagma fissato dal definitivo non concluso - imponga la pronuncia di una sentenza “condizionata”. In tal caso basta accertare la manifestazione del consenso alla conclusione del contratto, perché solo quest'ultima esaurisce l'oggetto della prestazione gravante sui contraenti in tale momento, rispetto al quale l'obbligo della sottoscrizione del verbale di transazione rappresenta un effetto della conclusione del contratto. In sostanza, il verbale di conciliazione dipendente da sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. non si atteggia quale evento futuro ed incerto, accidentale rispetto all'atto di assunzione, ed afferente alla mera efficacia di quest'ultimo, bensì quale elemento essenziale intrinseco, atto a ripristinare la corrispettività del contratto, di cui la sentenza tiene luogo, tanto che la mancata sottoscrizione del verbale di conciliazione, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, potrebbe, in ipotesi, costituire, ma causa di inadempimento risolutivo (v. anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 8054 del 23/03/2021; ### 3, ### n. 29358 del 13/11/2019; ### 2, #### del 23/11/2018). ### stregua delle considerazioni svolte va, quindi, dichiarata la costituzione del rapporto di lavoro con effetti ex nunc, alla condizione della sottoscrizione del verbale di conciliazione come indicato dell'Avviso di ### dell'11-4-2022 entro la data del passaggio in giudicato della presente decisione. Residua la domanda di risarcimento del danno quale conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo di assunzione. ### la Suprema Corte (v. , da ultimo, Cass. n. 9193 del 13/04/ 2018), il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore, è tenuto a risarcire il danno che questi ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza datoriale, a far data dalla domanda di assunzione. Tale pregiudizio deve essere determinato, senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, salvo che il datore di lavoro adempia l'onere, interamente gravante su di lui, di provare che, nelle more, il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa.” (v. anche Sez. L, ### n. 7858 del 26/03/2008; nello stesso senso ### L, ### n. 15838 del 11/11/2002; Sez. 3, ### n. 10111 del 17/04/2008; ### L, ### n. 345 del 16/01/1987). Al ricorrente spetta, dunque, anche il risarcimento del danno pari agli stipendi, per il profilo professionale di ### generico, parametro 100, del ccnl ### che avrebbe potuto percepire se fosse stato assunto senza ritardo, ovvero a far data, come richiesto, dal 10.05.2022 - data della convocazione per la sottoscrizione del verbale di conciliazionefino all'attualità, oltre accessori di legge. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1) dichiara costituito ex art. 2932 c.c. il rapporto dilavoro di ### alle dipendenze di ### s.r.l. a tempo indeterminato full time con inquadramento nel profilo di ausiliario generico, parametro 100 del ccnl ### sottoscritto in sede ### condizionato alla sottoscrizione del verbale di conciliazione ex art. 2 dell'Avviso di ### dell'11-4-2022, entro la data del passaggio in giudicato della presente decisioen; 2) condanna la predetta società al risarcimento del danno per inadempimento rispetto all'obbligo di assunzione nella misura delle retribuzioni spettanti, in ragione del livello di inquadramento predetto, dalla data del 10-5-2022 all'attualità oltre accessori di legge; 3) condanna la convenuta società alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in ### comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e cpa. Così deciso in data ### .il Giudice
Dott. ### n. 20025/2022




sintesi e commento
Esecuzione Specifica dell'Obbligo di Assunzione e Clausole Sociali: Analisi di una Sentenza
La pronuncia in esame affronta una questione di notevole rilevanza nel contesto delle clausole sociali e del diritto del lavoro, ovvero l'esecuzione specifica dell'obbligo di assunzione ai sensi dell'art. 2932 del codice civile, in relazione a un lavoratore precedentemente impiegato presso un'azienda del settore dei trasporti pubblici.
Il caso trae origine dal subentro di una nuova società, in seguito al fallimento della precedente, nella gestione del servizio di trasporto pubblico. Il lavoratore ricorrente, già dipendente della società fallita, aveva aderito all'avviso pubblico per l'assunzione presso la nuova società, in conformità agli accordi sindacali che prevedevano la salvaguardia dei livelli occupazionali. Tuttavia, l'assunzione non si era concretizzata a causa di divergenze interpretative in merito alla necessità di una visita medica preassuntiva. Il lavoratore, ritenendo violato il proprio diritto all'assunzione, ha adito il Tribunale del Lavoro, chiedendo una sentenza costitutiva del rapporto di lavoro.
La società convenuta si è difesa eccependo, tra l'altro, la necessità di una visita medica preassuntiva completa e la mancata sottoscrizione di una rinuncia ex art. 2113 c.c., prevista dall'avviso di selezione.
Il Tribunale, dopo aver ricostruito il quadro normativo e contrattuale di riferimento, ha accolto la domanda del lavoratore. I giudici hanno preliminarmente chiarito che gli accordi sindacali e l'avviso di selezione, interpretati alla luce del principio di salvaguardia dei livelli occupazionali, configuravano un vero e proprio obbligo di assunzione a carico della società subentrante.
Un punto cruciale della decisione riguarda l'interpretazione della clausola relativa all'idoneità fisica. Il Tribunale ha ritenuto che, per il personale non addetto alla guida, come nel caso del ricorrente, l'avviso di selezione non prevedesse una visita medica preassuntiva obbligatoria, ma solo una verifica dell'idoneità fisica in sede di assegnazione delle mansioni, successiva all'assunzione. Pertanto, la mancata effettuazione della visita preassuntiva non poteva legittimare il rifiuto di assumere il lavoratore.
Inoltre, il Tribunale ha affrontato la questione della rinuncia ex art. 2113 c.c., prevista dall'avviso di selezione come condizione per l'assunzione. Richiamando la giurisprudenza in materia di sentenza costitutiva del contratto preliminare condizionata, il giudice ha ritenuto che la disponibilità del lavoratore a sottoscrivere la rinuncia fosse sufficiente per emettere la sentenza costitutiva, subordinandone l'efficacia alla sottoscrizione del verbale di conciliazione entro il termine del passaggio in giudicato della decisione.
Infine, il Tribunale ha riconosciuto al lavoratore il diritto al risarcimento del danno derivante dal ritardo nell'assunzione, quantificandolo nelle retribuzioni non percepite a partire dalla data in cui avrebbe dovuto essere assunto.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.