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TRIBUNALE DI PALERMO

Sentenza n. 4608/2022 del 10-11-2022

principi giuridici

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio rileva, al più, ai fini del regolamento delle spese della fase monitoria, non incidendo sulla fondatezza nel merito della pretesa creditoria.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto, che mantiene la posizione sostanziale di attore, deve allegare e provare il proprio credito in maniera completa ed esaustiva, affinché il giudice possa accertare la fondatezza della pretesa fatta valere.

In tema di contratti di finanziamento, ai fini della verifica del rispetto del limite antiusura, il tasso soglia deve essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, corrispettivi e moratori, senza operare la sommatoria dei tassi.

La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, sanzionando la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, intendendosi per tali anche la promessa di qualsiasi somma usuraria dovuta in relazione al contratto concluso.

L'omessa o errata indicazione del ### nel contratto di credito al consumo determina la nullità della relativa clausola, con sostituzione del ### omesso o erroneamente riportato con il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Opposizione a decreto ingiuntivo: analisi della decisione su usura e spese


La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di un finanziamento. L'opponente contestava la validità del decreto, eccependo, tra l'altro, l'inapplicabilità di una specifica norma del Testo Unico Bancario, l'usurarietà degli interessi di mora, la difformità del tasso effettivo globale (###) indicato nel contratto rispetto a quello applicato, nonché la vessatorietà di alcune clausole contrattuali. La società finanziaria si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e sostenendo la legittimità delle condizioni contrattuali.
Il giudice, preliminarmente, ha ritenuto irrilevanti le censure relative all'emissione del decreto ingiuntivo in assenza dei presupposti di legge, in quanto l'opposizione introduce un ordinario giudizio di cognizione volto ad accertare la fondatezza della pretesa creditoria. Nel merito, ha richiamato il principio secondo cui il creditore deve provare il fatto costitutivo del credito, mentre il debitore deve provare il fatto estintivo o modificativo.
Con riferimento all'eccezione di usura, il giudice ha compiuto un'analisi approfondita della normativa in materia, richiamando la legge antiusura e le disposizioni del codice penale e civile. Ha evidenziato che, ai fini della verifica dell'usurarietà, occorre tener conto di tutti i costi connessi all'erogazione del credito, incluse commissioni, remunerazioni e spese, ad eccezione di imposte e tasse. Ha precisato che la verifica del rispetto del tasso soglia va effettuata distintamente per gli interessi corrispettivi e moratori, in quanto questi ultimi si sostituiscono ai primi in caso di inadempimento. Richiamando un recente orientamento delle ### ha affermato che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori.
Nel caso specifico, il giudice, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio (CTU), ha accertato che né il tasso annuo nominale (TAN) né il tasso di mora superavano la soglia di usura al momento della pattuizione. Ha inoltre escluso la difformità tra il ### indicato nel contratto e quello applicato, tenendo conto delle spese assicurative.
Infine, il giudice ha rilevato l'erroneità delle spese giudiziali liquidate nel decreto ingiuntivo, provvedendo a rideterminarle sulla base dei parametri di legge. In definitiva, ha accolto parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando l'opponente al pagamento della somma di ### oltre interessi, nonché delle spese del giudizio monitorio e di metà delle spese del giudizio di opposizione, compensando la quota residua. Le spese della CTU sono state poste definitivamente a carico dell'opponente.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

Il giorno 10/11/2022, davanti al g.o.p. ### chiamato il processo iscritto al n. 18323/18 R.G.A.C., è presente l'Avv.  ### per parte opponente e l'Avv. ### in sostituzione dell'Avv.  ### per parte opposta i quali concludono rispettivamente come in citazione e comparsa di intervento e note conclusive, discutono la causa e l'Avv.  ### insiste nel richiamo del CTU per i motivi esposti nelle note scritte, l'Avv. ### si oppone e chiede che la causa venga decisa.  ###.O.P. 
Dopo la camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui alle ore 15:50, in assenza delle parti, dà lettura.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO Terza Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa ### ha pronunciato e pubblicato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 18323/2018 del ### degli ### civili contenziosi TRA ### nato a ### in data ###, (c.f ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### (###) giusta procura in calce alla citazione in opposizione OPPONENTE E Tribunale di ### in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede ###### (partita I.V.A. n°###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### (###) giusta procura generale alle liti conferita in notaio ### di ### il ###, repertorio n°68807 ###: opposizione a decreto ingiuntivo ………… Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede: H ccoglie parzialmente l'opposizione proposta dal sig. ### e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 5312/17 emesso dal Tribunale di ### H condanna l'opponente al pagamento, in favore della società opposta, della somma di ### oltre interessi come in ricorso fino al soddisfo; H condanna l'opponente al pagamento, in favore della società opposta, delle spese del giudizio monitorio liquidate in ### di cui ### per esborsi ed ### per onorario oltre spese forfettarie pari al 15%, iva e cpa come per legge; H condanna l'opponente al pagamento di metà delle spese del giudizio di opposizione, in favore della società opposta, che vanno liquidate nell'intero in ### oltre spese forfettarie pari al 15%, iva e cpa come per legge e compensa la quota residua; H pone definitivamente a carico dell'opponente le spese della CTU liquidata con decreto in atti.  MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il ###, il sig. ### ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5312/17 emesso da questo Tribunale, depositato il ### e notificato il ###, a seguito di rimessione in termini autorizzata dal Giudice del monitorio il ###, con cui al predetto è stato ingiunto il pagamento, in favore di ### s.p.a., della somma di ### oltre gli interessi, e delle spese del procedimento monitorio, quale residuo dovuto in forza del contratto di finanziamento n. ###012 sottoscritto il ###.   Tribunale di #### ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto per asserita inapplicabilità dell'art. 50 T.U.B.; ha assunto che il contratto di finanziamento prevedesse interessi di mora usurari e che il ### ivi indicato fosse difforme da quello applicato nonché la vessatorietà di clausole contrattuali quali la penale per decadenza dal beneficio del termine e sull'interesse di mora; ha eccepito l'indebita applicazione dell'indennità di contenzioso e l'indeterminatezza, erroneità e incongruità delle spese legali liquidate in decreto ingiuntivo; quindi, ha insistito nella revoca del decreto ingiuntivo ed, in ogni caso, nel ricalcolo delle somme dovute c con il pagamento della minore somma accertata.  ### s.p.a. si è costituita in giudizio chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione perché infondata stante la sussistenza della prova del credito, la legittimità delle condizioni contrattuali, la conformità del ### effettivamente applicato con quello indicato in contratto nonchè l'applicazione del tasso di interessi corrispettivi e moratori al di sotto del tasso soglia di usura. 
Con ordinanza del 04/07/2019 è stata rigettata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e concesso termine per l'avvio del procedimento di mediazione. 
Espletata la CTU contabile, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 10/11/2022.  ………..   Preliminarmente deve darsi atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 (introdotto dall'art. 84, primo comma, lett. b), D.L. 69/2013, conv. in L. 98/2013), stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di mediazione obbligatoria (cfr. verbale del 15/10/2019 depositato il ### produzione società opposta).  ………….   Sempre, in via preliminare, gli opponenti hanno eccepito la nullità del decreto ingiuntivo deducendo l'inidoneità dell'estratto conto a costituire la prova scritta richiesta ai sensi dell'art. 633 c.p.c. in quanto mancante di attendibilità e poichè la firma Tribunale di ### del dirigente certificante l'attestazione di conformità alle scritture contabili ex art. 50 TUB sarebbe stata apposta da soggetto non esattamente individuabile.   Orbene, tale censura è priva di rilevanza.   Invero, quand'anche il decreto ingiuntivo fosse stato emesso in assenza del presupposto della prova scritta, le censure in argomento sono ininfluenti in questa sede, ove si consideri che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non tanto a verificare le condizioni di ammissibilità e di validità previste dalla legge per l'emissione dell'ingiunzione (cfr. Cass. 12/03/2019 n. 7020; Cass. 17/10/2011 21432; Cass. 10/03/2009 n. 5759 e Cass. 19/02/2007 n. 6514).   Conseguentemente, se il credito risulta provato e fondato nel successivo giudizio di opposizione, la domanda deve essere accolta indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione è stata emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura, mentre l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza, al più, sul regolamento delle spese della fase monitoria (cfr. Cass. civ. n. 23/07/2014 n. 16767).   Oggetto della presente causa, dunque, è quello di verificare la fondatezza nel merito dei fatti costitutivi del credito azionato in via monitoria.  …………… ### al merito, in punto di diritto, è opportuno premettere che è principio giurisprudenziale ormai consolidato (cfr. Cass. civ. sez. un. 30/10/2001 n. 13533 e civ. 20/01/2015 n. 826) quello secondo cui il creditore che deduce un inadempimento del debitore deve dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa o di una sua parte.   Conseguentemente, il primo è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento delle proprie obbligazioni.   Tribunale di ### principio va applicato anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il cui atto introduttivo, come affermato dal ### (cfr. Cass. sez. un.  14/01/2014 n. 578; Cass. 06/06/2018 n. 14640), dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione finalizzato ad accertare la fondatezza della domanda del creditore opposto (che mantiene la posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente ingiunto (che assume posizione sostanziale di convenuto).   In altri termini, l'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova.   Da tale assunto discende che il creditore-opposto deve allegare e provare il proprio credito nel giudizio principale in maniera certamente più completa ed esaustiva di quanto abbia fatto nel corso della procedura di ingiunzione, inevitabilmente soggetta ad oneri e cognizioni sommarie e ciò affinché il giudice possa accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto.   Fatte queste premesse, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato emesso dietro presentazione del contratto di finanziamento stipulato il ###, dall'estratto conto redatto da ### s.p.a. ex art. 50 TUB e della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine (cfr. docc. b - c - d fascicolo monitorio).   Il contratto reca la sottoscrizione, non disconosciuta, del sig. ### A fronte di ciò, questi, lungi dal provare l'intervento di alcun fatto estintivo del proprio debito, non ha contestato l'esistenza del rapporto o di aver ricevuto le somme di cui al finanziamento azionato ma ha sollevato delle eccezioni che non colgono nel segno.   In merito alla contestazione dell'efficacia probatoria dell'estratto conto va osservato che in caso di contratto di finanziamento, diversamente che nel contratto di conto corrente, il creditore non ha alcun onere di produrre a conforto della richiesta di ingiunzione l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. (D.Lgs. n. 385 del 1993), essendo sufficiente, anche nel giudizio di opposizione, la produzione del contratto di Tribunale di ### finanziamento contenente la compiuta indicazione delle condizioni economiche applicate al rapporto e della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine.   “Nel caso di specie il decreto ingiuntivo è stato correttamente emesso sulla base del contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente e dal connesso piano finanziario e scheda di conto, atteso che, traendo origine il credito, non già da un'apertura di credito in conto corrente bensì da un mutuo, la ### non aveva alcun onere di produrre a conforto della richiesta di ingiunzione l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B., essendo sufficiente, a tal fine, l'esibito contratto di finanziamento con l'allegato piano di ammortamento” (cfr. Trib. Foggia, 9/2/2017, n. 339; Trib. Campobasso, 13/12/2017, n. 713 e Tribunale di Ragusa, 8 novembre 2017, n. 1246).   “Nel giudizio avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'istituto di credito in conseguenza dell'inadempimento del mutuatario, il credito della banca deve ritenersi sufficientemente provato con la produzione in giudizio del contratto di finanziamento contenente la compiuta indicazione delle condizioni economiche applicate al rapporto e della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine” (cfr. Trib. 28/08/2019).   Fatte queste premesse, va evidenziato che nell'allegato contratto di prestito personale sottoscritto 29/01/2015 è specificata la somma finanziata, il numero di rate mensili e l'importo di ciascuna di essa nonchè i tassi di interesse applicati, precisamente, il contratto riguardava un finanziamento dell'importo di ### sviluppato in n. 96 rate mensili di ### premio copertura assicurativa di ### TAN 9,95%, ### 10,75, tasso mora 14,60%.   Ciò posto, innanzitutto, occorre affrontare la questione della dedotta usurarietà del finanziamento per cui è causa procedendo, prima di soffermarsi sulla verifica relativa al caso concreto, ad un inquadramento generale dell'ipotesi di c.d. “usura genetica”, sanzionata sul piano penale dall'art. 644 c.p. e su quello civile dall'art. 1825 secondo comma Come è noto, l'art. 1 della L. 7.3.1996 n. 108 ha sostituito l'art. 644 del codice penale ed abrogato il successivo art. 644-bis e l'art. 4 ha modificato il comma II dell'art. 1815 c.c. Per effetto di tale intervento, il delitto di usura è oggi così configurato: ”… La legge Tribunale di ### stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” (art. 644 c.p.). 
Il meccanismo di rilevazione dell'usura descritto all'art. 2 L. n. 108/96 secondo cui “### del tesoro, sentiti la ### d'### e l'### italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'### italiano dei cambi e dalla ### d'### ai sensi degli artt.  106 e 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella ### La classificazione delle operazioni categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del ### del tesoro, sentiti la ### d'### e l'### italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella ### … Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella ### ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà”, è stato parzialmente innovato dall'art. 8 comma V, lett. d) D.L. 13.5.2011 n. 70, convertito in legge 12.7.2011 n. 106, sicché attualmente “Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante Tribunale di ### dall'ultima rilevazione pubblicata nella ### ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali”. 
Sotto l'aspetto civilistico, a norma dell'art. 1815 comma II c.c., “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.  ###. 1 D.L. 394/2000, convertito in L. 24/2001, in sede di interpretazione autentica della L. 108/96, ha testualmente disposto che “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. 
I criteri adottati dal MEF sono dunque vincolanti ai fini dell'individuazione delle categorie di operazioni e dei relativi tassi soglia, secondo il meccanismo delineato dagli artt. 644 comma terzo c.p. e 2 L. 108/96 ma non sono vincolanti nei confronti del giudice chiamato a verificare l'usurarietà di un'operazione, il quale dovrà identificare le componenti del costo dell'operazione suscettibili di valutazione secondo le indicazioni - di segno identico a quelle contenute nelle norme già richiamate - dettate dall'art. 644 comma quarto c.p. 
La centralità della pattuizione impone al giudice di compiere la verifica sulla legittimità della clausola relativa alla misura degli interessi promessi o convenuti che accedano a qualsivoglia fattispecie negoziale di prestito con previsione di restituzione posticipata nel tempo, quindi, postula un raffronto tra il tasso pattuito concretamente ed il tasso c.d. soglia determinato con le modalità sopra illustrate. 
Sebbene inoltre l'art. 644 comma quarto c.p. non distingua tra costi effettivi e costi potenziali, facendo esclusivo riferimento ai costi convenuti, dunque ai costi previsti dal programma negoziale, considerata la natura sanzionatoria è indispensabile, per confrontare il tasso pattuito e quello soglia, che i due tassi siano “costruiti” in modo omogeneo non solo dal punto di vista funzionale - omogeneità garantita proprio dall'identità di criteri previsti Tribunale di ### dall'art. 2 L. 108/96 e dall'art. 644 comma quarto c.p. che attribuiscono rilievo al principio causale - ma anche dal punto di vista strutturale.   E' dunque indispensabile che i due valori siano entrambi costruiti come costo in funzione di un tempo predeterminato (pari all'anno). 
Allorquando, confrontando i due valori così individuati, il secondo superi il primo non v'è dubbio che ricorra l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 644 c.p. e la corrispondente ipotesi prevista dall'art. 1815 comma secondo Tanto premesso, va rilevato che, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. ex multis Cass. pen. 19.12.2011 n. 46669) “ai fini della determinazione del tasso d'interesse usurario, deve tenersi conto anche delle commissioni bancarie, delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese, ad esclusione di quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito”.  ### già nella motivazione della sentenza del 09/01/2013, n. 350 ha avuto modo di affermare che “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29: "il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"; Cass., n. 5324/2003)”.  ### formulazione della norma di cui all'art. 644 c.p. impone, dunque, di verificare l'usurarietà dell'interesse corrispettivo per la dazione del denaro, ricomprendendo in esso oltre che la misura dell'interesse nominale anche ogni commissione o remunerazione a qualsiasi titolo collegata all'erogazione del credito e le spese, tranne quelle per imposte e tasse. 
Nella prassi applicativa, tuttavia, tale essenziale indicazione, che nel rispetto dello spirito della norma tende a disegnare il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari con la trasparenza e l'oggettività proprie di una fotografia, risulta sostanzialmente ignorata se è vero che le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi Tribunale di ### globali medi ai sensi della legge sull'usura adottate da ### d'### escludono, espressamente, quali oneri oggetto di rilevazione “gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo”. 
Nei decreti ministeriali di rilevazione del ### e nella relativa nota metodologica, in modo pressoché costante dal 2003, gli interessi di mora sono esclusi dalla rilevazione dei tassi effettivi globali medi (e rilevati “separatamente”, nella misura media pari a 2,1 punti percentuali, dato finale di un'indagine campionaria condotta dalla ### d'### nel 2001 e apparentemente non più rivisitata in seguito). 
Ciò posto, essendo questi i riferimenti normativi, vale osservare che diversa valutazione va fatta per la verifica del rispetto del tetto antiusura con riguardo agli interessi corrispettivi e quelli di mora e tale verifica va effettuata non operando la sommatoria dei tassi di interesse corrispettivi e moratori ma il tasso soglia dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi. 
In definitiva, i primi rappresentano il corrispettivo per la concessione del denaro, i secondi assolvono a una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata, del danno da ritardo nell'adempimento; è tuttavia innegabile che in concreto entrambi concorrono, in qualità di oneri ad esso collegati, a determinare il costo globale del finanziamento. 
Alla luce di quanto osservato, deve dunque ritenersi che il contratto di finanziamento in esame prevede due distinti e autonomi paradigmi negoziali destinati ad applicarsi in alternativa tra loro in presenza di differenti condizioni: l'uno preordinato a regolamentare la fisiologica restituzione rateale delle somme mutuate, l'altro destinato a disciplinare solo l'ipotesi patologica di inadempimento del mutuatario, che di fatto comporta un differimento nel tempo dell'adempimento dell'obbligo restitutorio. 
Da ciò l'ulteriore conseguenza che l'eventuale invalidità di quest'ultimo non pregiudica la validità e l'efficacia del primo, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente. 
Se dunque gli interessi corrispettivi, convenuti entro il tasso soglia, continuano a essere dovuti nel rispetto del piano di ammortamento rateale, l'invalidità della clausola Tribunale di ### contrattuale concernente la mora determina, in rigorosa applicazione della sanzione posta dall'art. 1815 comma II c.c., che non saranno dovuti solo gli interessi moratori. 
A sgombrare il campo da ogni dubbio sono intervenute le ### nella recente sentenza del 18/09/2020 n. 19597 che, proprio a cagione del dibattito esistente in giurisprudenza, dopo essersi soffermate appunto sulla diversa natura degli interessi di mora rispetto ai corrispettivi, hanno sancito che “La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. 
La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perchè "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto. 
Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista”. 
Ed ancora ha statuito che, “…ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi; ma resta l'applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti. Giova considerare che la regolamentazione del mercato del credito, la quale si giova di plurime tutele generali e speciali previste dal diritto positivo, non può ragionevolmente condurre a premiare il debitore inadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi obblighi con puntualità: come avverrebbe qualora, all'interesse moratorio azzerato, seguisse un costo del Tribunale di ### denaro del tutto nullo ###, con l'obbligo a carico del debitore di restituire il solo capitale, donde un pregiudizio generale all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico), nonchè allo stesso principio generale di buona fede, di cui all'art. 1375 c.c. Pertanto, una volta che il giudice del merito abbia riscontrato positivamente l'usurarietà degli interessi moratori, il patto relativo è inefficace... nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio”.  ……………..   Detto ciò, va osservato che il CTU nominato, dopo avere proceduto all'esame del contratto di finanziamento, ha precisato che il contratto di prestito personale, stipulato il ###, tra ### S.p.A. S.r.l. ed il Sig. ### riguardava un importo di ### da rimborsare in 8 anni, mediante n. 96 rate mensili di ### e che le parti avevano pattuito un TAN del 9,95%, ### del 10,75% (non includendo le spese assicurative) e del 12,75% (includendo le spese assicurative), tasso di mora del 14,60% da applicare sugli importi dovuti per obbligazioni scadute ### e sul capitale residuo, entrambi maggiorati del 10%, le prime per indennità di ritardato pagamento, le seconde per penale per decadenza dal beneficio del temine. In altre parole, ha specificato che qualsiasi importo (rate insolute e/o capitale residuo) dovuto a seguito della decadenza dal beneficio del termine avrebbe dovuto essere ### essere maggiorato del 10% ed, all'importo scaturente da detta maggiorazione, sarebbero stati gli interessi nella misura del 14,60%.   ###, quindi, con relazione coerente e lineare, supportata da argomentazioni motivate, ove ha risposto anche alle osservazioni dei consulenti di parte, ha accertato che “###atto della stipula (29/01/2015) il T.E.G.M. rilevato e pubblicato con ### del 29/12/2014, in vigore per il I° trim. 2015, relativo alla categoria “### Personali” era pari all'11,99%, cui corrisponde un tasso soglia pari al 18,9875% [(11,99% x 1,25) + 4%]”, che “il T.A.N (9,95%) ed il tasso di mora (16,06%%) indicati in contratto NON superano la soglia usura al momento della Tribunale di ### pattuizione (18,975%)” e che “I calcoli effettuati hanno restituito un TEG del 12,763%, che è risultato essere entro la soglia usura (18,975%).   Alla luce di quanto sopra, dunque, va escluso che ricorra, con riferimento al tasso corrispettivo ed al tasso di mora, un'ipotesi di usura genetica.  …………… ### opponente ha eccepito, ancora, che nelle condizioni di contratto era previsto un ### pari al 10,75 difforme rispetto a quello applicato di 12,83% e, quindi, ha chiesto o per nullità del taeg ex art. 117), comma 6 e 7, e 125-bis (o 124, comma 5, ante riforma) del testo unico bancario.   Tale eccezione è priva di fondamento.   ### ha sostenuto che il contratto di finanziamento in oggetto è stato sottoscritto in data ### e la normativa di riferimento, in merito alla errata o mancata indicazione del ### nei contratti di credito al consumo, sarebbe quella vigente fino al 19 settembre 2010, ovvero l'art. 124, comma 5, del TUB ante riforma.   Innanzitutto, va chiarito che il contratto è stato stipulato il ### e per i contratti di credito stipulati in data successiva al 19/09/2010 (data di entrata in vigore del D.lgs.  n. 141 del 2010), rientrando il finanziamento in oggetto tra i crediti al consumo, trova applicazione l'art. 125-bis del t.u. bancario (relativo alla forma dei contratti ed alle comunicazioni nel credito ai consumatori) il quale, al co. 6^, dispone che nelle ipotesi di omessa o errata indicazione del ### nel contratto, la relativa clausola è nulla; inoltre, il comma successivo prevede un meccanismo di sostituzione del ### omesso o erroneamente riportato con il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali.   Come è noto la disposizione in commento prevede una nullità ### parziale di protezione, tipica della normativa posta a tutela dei consumatori quali parti deboli della relazione contrattuale, volta ad assicurare che il consumatore sia adeguatamente informato del costo effettivo e totale del credito tramite un indicatore sintetico, in assenza del quale non è in grado di valutare compiutamente la portata dell'impegno economico del contratto e di comparare le varie offerte nel mercato, in linea con i criteri contenuti nella direttiva 2008/48/CE (la quale, al considerando n.19, stabilisce che “### i consumatori possano prendere le loro decisioni con piena Tribunale di ### cognizione di causa, è opportuno che ricevano informazioni adeguate, che il consumatore possa portare con sé ed esaminare, prima della conclusione del contratto di credito, circa le condizioni e il costo del credito e le loro obbligazioni. Per assicurare la maggiore trasparenza possibile e per consentire il raffronto tra le offerte, tali informazioni dovrebbero comprendere, in particolare, il tasso annuo -effettivo globale relativo al credito, determinato nello stesso modo in tutta la Comunità” ).   Nel caso che ci occupa, il CTU ha verificato che “…sono state sviluppate due differenti ipotesi di calcolo del ### NON considerando le spese assicurative, pervenendo ad un ### del 10,75 che risulta essere praticamente identico a quello ### indicato in contratto.   Escludendo (rectius: includendo) le spese assicurative, pervenendo ad un ### del 12,70%, che risulta essere inferiore a quello ### indicato in contratto nella misura del 12,78%”.   Infatti, come ha ricordato il CTU rispondendo alle osservazioni di parte opponente “…il ### comprensivo delle spese assicurative ### è stato indicato nell'allegato 1 del modulo SECCI…”.   ### oltre ad aver dichiarato, apponendo la propria sottoscrizione, di aver ritirato copia della richiesta di prestito personale completa in ogni sua parte, di aver ricevuto, letto e compreso il documento “### di ### sul ### ai Consumatori”, facente parte integrante del contratto, ed aver dichiarato di ben conoscere le condizioni generali del contratto e di accettarle integralmente senza riserva alcuna, ha altresì specificamente approvato, ai sensi dell'art. 1341 c.c., tra le altre, le clausole riguardi il costo del prestito personale e le modalità di rimborso.   Non appare, allora, dubbio, che il ### sottoscrivendo il modulo di richiesta del prestito abbia espresso di essere a conoscenza di tutte le condizioni del contratto, compreso l'allegato 1 del modulo ### contenente l'indicazione del ### comprensivo delle spese assicurative. 
Dunque non sussiste una difformità fra il taeg contrattuale e il taeg applicato ed il CTU ha, giustamente, concluso che “### l'assenza di irregolarità, il rapporto non è stato sottoposto ad alcun ricalcolo e, pertanto, potrà confermarsi il credito azionato Tribunale di ### dall'### finanziario per complessivi ### ” (cfr. pagg. 21- 22-23 relazione e pag. CTU dott.ssa ###.   ……………… ### ha eccepito l'erroneità delle spese giudiziali liquidate nel decreto ingiuntivo.   Ed, invero, il Giudice del monitorio ha disposto la liquidazione in favore di ### di un importo pari ad ### per onorari ed ### per esborsi.   Appare evidente i detti importi sono errati in quanto la somma liquidata per onorario è abbondantemente al di sotto dei minimi dello scaglione di riferimento mentre quella liquidata per esborsi è abnorme.   Infatti, l'onorario avrebbe dovuto essere calcolato sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/22 con riferimento ai valori della tabella n. 2 per le cause di valore da ### fino a ### il cui valore medio, con riferimento ai procedimenti monitori, è pari ad ### e l'importo per il contributo unificato pari ad ### Alla luce delle superiori considerazioni, il decreto ingiuntivo n. 5312/17 emesso da questo Tribunale va revocato con la condanna di ### al pagamento, in favore di ### s.p.a., della somma di ### oltre gli interessi come in ricorso fino al soddisfo e la condanna delle spese del giudizio monitorio liquidate complessivamente in ### di cui ### per esborsi ed ### per onorario.   Va rammentato, inoltre, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere-dovere di pronunziare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta d'ingiunzione, sicché ove accerti che la pretesa originariamente azionata dal creditore è soltanto parzialmente accolta, deve, oltre a revocare il decreto ingiuntivo, condannare l'opponente a pagare la minore somma dovuta al creditore opposto (cfr.  02/09/2013 n. 20052; Cass. 17/10/2011 n. 21432 e Cass. 19/03/2007 n. 6514).  ………….   In ultimo, tenuto conto delle ragioni della decisione ed, in particolare, della obiettiva esistenza, in materia, di orientamenti giurisprudenziali contrastanti - ciò che ha determinato la ragione dell'intervento delle ### (successivo alla instaurazione Tribunale di ### del presente giudizio) - ricorrono ampi e giustificati motivi per disporre la compensazione della metà delle spese di lite e la condanna dell'opponente al pagamento in favore della società opposta dell'altra metà.   La liquidazione di tali spese, per la quale si rimanda al dispositivo, viene effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/22 con riferimento ai valori medi della tabella n. 2 per le cause di valore da ### fino a ### Così deciso in ### 10 novembre 2022 IL GIUDICE ### 

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