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TRIBUNALE DI PALERMO

Sentenza n. 4608/2022 del 10-11-2022

principi giuridici

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eventuale assenza delle condizioni legittimanti l'emanazione del procedimento monitorio rileva, al più, ai fini del regolamento delle spese della fase monitoria, non incidendo sulla fondatezza nel merito della pretesa creditoria.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto, che mantiene la posizione sostanziale di attore, deve allegare e provare il proprio credito in maniera completa ed esaustiva, affinché il giudice possa accertare la fondatezza della pretesa fatta valere.

In tema di contratti di finanziamento, ai fini della verifica del rispetto del limite antiusura, il tasso soglia deve essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, corrispettivi e moratori, senza operare la sommatoria dei tassi.

La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, sanzionando la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, intendendosi per tali anche la promessa di qualsiasi somma usuraria dovuta in relazione al contratto concluso.

L'omessa o errata indicazione del ### nel contratto di credito al consumo determina la nullità della relativa clausola, con sostituzione del ### omesso o erroneamente riportato con il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Opposizione a decreto ingiuntivo: analisi della decisione su usura e spese


La pronuncia in esame trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di un finanziamento. L'opponente contestava la validità del decreto, eccependo, tra l'altro, l'inapplicabilità di una specifica norma del Testo Unico Bancario, l'usurarietà degli interessi di mora, la difformità del tasso effettivo globale (###) indicato nel contratto rispetto a quello applicato, nonché la vessatorietà di alcune clausole contrattuali. La società finanziaria si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e sostenendo la legittimità delle condizioni contrattuali.
Il giudice, preliminarmente, ha ritenuto irrilevanti le censure relative all'emissione del decreto ingiuntivo in assenza dei presupposti di legge, in quanto l'opposizione introduce un ordinario giudizio di cognizione volto ad accertare la fondatezza della pretesa creditoria. Nel merito, ha richiamato il principio secondo cui il creditore deve provare il fatto costitutivo del credito, mentre il debitore deve provare il fatto estintivo o modificativo.
Con riferimento all'eccezione di usura, il giudice ha compiuto un'analisi approfondita della normativa in materia, richiamando la legge antiusura e le disposizioni del codice penale e civile. Ha evidenziato che, ai fini della verifica dell'usurarietà, occorre tener conto di tutti i costi connessi all'erogazione del credito, incluse commissioni, remunerazioni e spese, ad eccezione di imposte e tasse. Ha precisato che la verifica del rispetto del tasso soglia va effettuata distintamente per gli interessi corrispettivi e moratori, in quanto questi ultimi si sostituiscono ai primi in caso di inadempimento. Richiamando un recente orientamento delle ### ha affermato che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori.
Nel caso specifico, il giudice, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio (CTU), ha accertato che né il tasso annuo nominale (TAN) né il tasso di mora superavano la soglia di usura al momento della pattuizione. Ha inoltre escluso la difformità tra il ### indicato nel contratto e quello applicato, tenendo conto delle spese assicurative.
Infine, il giudice ha rilevato l'erroneità delle spese giudiziali liquidate nel decreto ingiuntivo, provvedendo a rideterminarle sulla base dei parametri di legge. In definitiva, ha accolto parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando l'opponente al pagamento della somma di ### oltre interessi, nonché delle spese del giudizio monitorio e di metà delle spese del giudizio di opposizione, compensando la quota residua. Le spese della CTU sono state poste definitivamente a carico dell'opponente.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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