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TRIBUNALE DI SALERNO

Sentenza n. 2539/2024 del 15-05-2024

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO ### nella persona della Giudice dr. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 40000551/2010 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  ### ATTORE contro ### S.P.A. (C.F./p. i.v.a. ###, già ### di ### C.F./p. i.v.a. ###),con il patrocinio dell'avv. #### CONVENUTA
Oggetto: contratti bancari ### Parte attorea: « - in accoglimento del ricorso, per tutte le causali esposte in narrativa in via principale dichiarare la nullità degli ordini di investimento aventi ad oggetto azioni ### S.p.a. intercorsi tra il ricorrente e la banca convenuta con restituzione delle somme versate sommate agli interessi; in via subordinata e sempre per i motivi di cui in narrativa, dichiarare l'annullamento dei predetti ordini-contratti di investimento con conseguente condanna della banca alla restituzione in favore del ricorrente degli importi versati per gli acquisti ovvero della maggiore o minor somma così come ritenuto di giustizia; in via ulteriormente subordinata, previo accertamento e declaratoria di violazione da parte della banca convenuta delle norme di diligenza professionale anche relative all'inadempimento degli obblighi informativi previsti dal TUF e reg. Consob, condannare la banca a risarcire tutti i danni patiti e patendi dal ricorrente pari all'importo da lui corrisposto al momento dell'acquisto dei titoli ### (ovvero quell'altra somma maggiore o minore che si riterrà di Giustizia) oltre sempre e comunque alle somme, da liquidarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento di tutti i danni. Il tutto, in ogni caso con vittoria di spese e competenze come da notula allegata e/o come di giustizia.» parte convenuta: « 1) in via principale, rigettare tutte le domande attoree poiché inammissibili, improcedibili, prescritte e comunque infondate in fatto e diritto; 2) in subordine e salvo gravame, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree di risarcimento, ridurre la misura dell'importo richiesto in citazione tenuto sia in ragione della corresponsabilità dell'attore nella causazione del danno richiesto in risarcimento, sia detraendo gli importi già percepiti dal sig. ### per effetto del parziale disinvestimento delle azione ### sia commisurando l'entità del danno all'effettiva incidenza causale dell'inadempimento eventualmente ritenuto rispetto al danno lamentato dall'attore sia, infine, in considerazione dell'attuale valutazione dei titoli contestati; 3) in via riconvenzionale subordinata all'accoglimento delle domande attoree di declaratoria di nullità e/o annullamento del contratto di investimento, e salvo gravame, condannare l'attore a riconsegnare alla banca i titoli in contestazione nonché gli importi degli utili medio tempore conseguiti maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria; 4) in ogni caso, condannare l'attore al pagamento di spese, diritti ed onorari della procedura.» Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., notificato in data ###, ### ha evocato in giudizio ### di ### s.p.a. (poi, per fusione, divenuto ### s.p.a.) assumendo la violazione da parte della ### della prescrizione di forma scritta e dell'obbligo dell'intermediario di corretta informazione sulle caratteristiche e i rischi dei titoli "### s.p.a." in occasione del loro acquisto. Ha, quindi, chiesto dichiararsi la nullità o, in subordine, l'annullamento di relativi ordini di acquisto dei titoli o, comunque, l'accertamento della responsabilità della ### con la conseguente condanna della stessa al pagamento del prezzo dei titoli acquistati, maggiorati degli interessi a titolo restitutorio o risarcitorio. 
In particolare, ha dedotto: − di essere titolare-intestatario del conto deposito titoli nr.  9000/### in essere presso la filiale del ### di ### di ### de' Tirreni (### 62) nel quale erano comprese anche nr. 2500 azioni ### S.p.a., per un controvalore “non determinabile”, come da rendiconto inviatogli dal predetto ### di credito in data ###; − che la ### emittente di tali azioni, era finita in default con conseguente declaratoria di fallimento (sentenza del ### di Brescia nr.  284/2004) e quindi il controvalore delle predette azioni risultava nullo; − che esso ricorrente, nella qualità di correntista-consumatore, acquistò le predette nr. 2500 azioni con esborso della somma complessiva di ### in più riprese, nel periodo che andava dall'anno 2000 e sino al 26/02/2004 tramite il ### di ### la quale prelevò i fondi necessari direttamente dal suo conto corrente mediante ordini per via telefonica e/o trading on line; − che i contratti di acquisto furono eseguiti dalla ### in dispregio delle norme in materia bancaria vigenti e in palese contrasto e inadempienza agli obblighi di informativa, di diligenza e trasparenza.  − che esso ricorrente infatti non aveva sottoscritto i contratti di acquisto dei predetti titoli ### né risultava possessore di firma digitale depositata, né operatore di borsa professionale (essendo commerciante di auto), né erano state rispettate da parte dell'### di credito intermediario le normative afferenti agli acquisti di titoli azionari effettuati con forme diverse dalla contrattazione tipica (on line e/o telefoniche), e in particolare senza il rispetto della forma scritta, così come prevista dall'art. 23 del TUF e regolamenti ### con conseguente nullità dei relativi ordini di acquisto e obbligo di restituzione delle somme corrisposte maggiorate degli interessi di legge; − che a nulla era valso l'invito al bonario componimento della nascente vertenza relativa alla nullità delle operazioni finanziarie e restituzione delle somme, richiesta sin dal 2005 e da ultimo con raccomandata AR del 16/04/2010 nr. 6675-4. 
Si è tempestivamente costituita ### di ### s.p.a. eccependo: ▪ che l'attore, almeno dall'anno 1998, aveva compiuto una considerevole attività di compravendita finanziaria, provvedendo sia alla sottoscrizione di titoli azionari che di quote di ### di ### di tipo azionario, con finalità chiaramente speculative, con impiego di cospicue disponibilità finanziarie, pari, alla sola data del 31/12/1998, ad oltre duecento milioni di lire; ▪ che proprio in ragione di tale intento, l'attore stipulò il ### con l'allora ### un particolare contratto di banca telematica (denominato ### che gli consentiva, tra l'altro, di poter effettuare investimenti finanziari in assoluta autonomia e libertà di tempo mediante ricorso al sistema telematico meglio conosciuto come cd.  trading on line, che permetteva di eseguire operazioni su strumenti finanziari tramite tecniche di comunicazione a distanza; ▪ che analogo contratto è stato poi nuovamente sottoscritto dal sig.  ### il successivo 18/04/2003 con la ### nelle more subentrata alla ### ▪ che sia nel primo contratto (art. 1) sia nel secondo (art. 2) era prevista la facoltà del cliente di eseguire ordini di investimento a distanza; ▪ che in seguito al compimento di ciascuna operazione di acquisto dei titoli azionari ### la banca nel rispetto della vigente normativa di settore, ha comunque sempre provveduto al successivo inoltro al sig. ### del relativo modulo di conferma dell'ordine di acquisto contenete un'analitica e dettagliata descrizione dell'esatta tipologia del prodotto finanziario prescelto; ▪ che proprio l'esistenza di vendite sul medesimo titolo dimostra l'esperienza in materia finanziaria e l'intento speculativo dell'attore - il quale allorché i titoli da lui acquistati hanno avuto rimbalzi al rialzo ha proceduto a parziali vendite di quanto acquistato, ottenendo vantaggio dal maggior valore ricavato rispetto all'acquisto - e dall'altro lato rende manifesto che il sig. ### contrariamente a quanto rappresentato in citazione, ha inteso operare esattamente gli investimenti oggi contestati nella piena consapevolezza delle caratteristiche dei medesimi; ▪ che sia prima che dopo l'acquisto delle azioni ### oggetto di causa il sig. ### ha proceduto alla compravendita di numerosissimi prodotti finanziari natura azionaria, come risulta dalla documentazione prodotta di cui in precedenza.; ▪ che l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 23 TUF riguarda soltanto i giudizi risarcitori e non quelli accertativi dell'invalidità o della risoluzione del contratto; ▪ che, ai fini dell'accoglimento della spiegata domanda di nullità non potrà assumere alcun rilievo il testo normativo introdotto dalla ### n.262/2005, in quanto normativa entrata in vigore successivamente al compimento delle operazioni contestate dal sig. ### (tutte effettuate durante il periodo 2000-2004) non potrà ritenersi applicabile alla presente vicenda in applicazione del generale principio tempus regit actum; ▪ che gli ordini di acquisto sono stati eseguiti nell'ambito dei contratti quadro, avente forma scritta e sottoscritti dall'attore; ▪ che la domanda di annullamento degli ordini di acquisto era generica e, comunque, la relativa azione sarebbe prescritta; ▪ che nessun inadempimento è imputabile alla ### in quanto gli ordini d'investimento erano stati eseguiti direttamente dal cliente, il quale per le sue esperienze pregresse aveva una conoscenza adeguata del rischio relativo ai titoli acquistati; ▪ che la ### aveva provveduto a informare l'attore dell'inadeguatezza dell'investimento, sia prima dell'acquisto, all'atto del compimento dell'operazione telematica, sia dopo, come si legge nelle distinte degli ordini inviati al cliente in forma, contenti l'a dicitura «ordine non adeguato al tipo di contratto di negoziazione»; ▪ che, in merito al quantum della pretesa, dall'importo corrisposto a titolo di prezzo deve scomputarsi quanto percepito dall'attore al momento del disinvestimento dei summenzionati titoli e del concorso dell'attore nella causazione del danno. 
Le parti hanno, quindi, rassegnato le conclusioni riportate in premessa. 
In prima udienza è stata disposta, implicitamente la conversione del rito, essendo stati concessi i termini di cui all'art. 183, c. VI, c.p.c. 
È, quindi, stati ammessi ed espletati l'interrogatorio formale dell'attore e le prove testimoniali richiesti dalla convenuta; la causa è, quindi, sta introitata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.  ***  1. Sulla domanda di nullità degli ordini di acquisto per violazione della forma scritta delle azioni ### s.p.a., avanzata dall'attore in via principale ai sensi - dell'art. 23, commi 1 e 2, d.lgs. n. 58 del 1998 - « 1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. ### sentita la ### d'### può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. 2. È nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tal casi nulla è dovuto.»- dell'art. 30, c. 2, reg. ### n. 11522 del 1998 - « 2. Il contratto con l'investitore deve: (…) c) indicare le modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni» - - e dell' art. 14 della legge n. 262/2005, che, modificando l'art. 21, lett.  a), del d.lgs. 281/1998, che ha introdotto obblighi in capo agli intermediari più stringenti in merito alla valutazione e alla classificazione dei rischi dei prodotti finanziari e all'adeguatezza delle operazioni.  ### fonda l'intero ricorso sulla sentenza di questo ### sez. I, 15/04/2008 (reperibile sulle principali banche dati) nella quale viene richiamato anche l'art. 60 del già citato regolamento ### del 1998, nel quale è stabilito, tra l'altro, che «Gli intermediari autorizzati registrano su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dagli investitori»; da tale disposizione, letta in correlazione con l'art. 23 TUF, si discendere che l'omessa prova da parte dell'intermediario dell'ordine impartito per iscritto o per telefono, mediante prova della sua registrazione, comporta la nullità dell'ordine, in quanto la violazione della diverse modalità stabilite dalla ### con le quali gli ordini possono essere impartiti comporta la nullità degli ordini per violazione delle “forme”.  1.1. Orbene, in primo luogo, deve escludersi che nella vicenda in esame trovino applicazione le modifiche al TUF introdotte dalla l. 262/2005, in quanto la vicenda negoziale oggetto di scrutinio inizia con il contratto di “### telefonica” stipulato tra le parti in data ### (v. all. 3 del fascicolo di parte convenuta) e si conclude con l'ultimo ordine d'acquisto disposto dall'attore in data ###, per cui in forza del principio di cui all'art. 11 delle preleggi, la legge dispone solo per l'avvenire.  1.2. Nel caso di specie i due contratti stipulati in successione tra le parti prevedono: ❖ il primo, quello stipulato il ###, prevedeva all'art. 1 delle condizioni generali di contratto, espressamente richiamate nella prima pagina, sottoscritta dall'attore, e alcune di esse oggetto di specifica approvazione “### del Servizio”: «### consente al cliente che ne usufruisce, mediante utilizzo della rete pubblica telefonica gestita dalla ### S.p.A.: di richiedere e ricevere dalla ### (di seguito denominata banca) i dati dei saldi contabili e dei movimenti registrati nei propri conti correnti intrattenuti presso la banca ed altre informazioni, il tutto come meglio specificato nell' "### delle informazioni fornite dal ### dopo che l'utente ha comunicato alla banca due cifre del codice personale segreto richieste dalla banca stessa in modo casuale”; di impartire alla banca disposizioni ed istruzioni per l'esecuzione di una serie di operazioni, meglio specificate nell' "### delle disposizioni ed istruzioni, per l'esecuzione di operazioni, che l'utente - attraverso il servizio - può impartire alla banca dopo averle comunicato due cifre del ' codice personale segreto richieste dalla banca stessa in modo casuale" e nell' "### delle disposizioni ed istruzioni, per l'esecuzione di operazioni, che l'utente - attraverso il servizio - può impartire alla banca dopo averle comunicato due cifre del 'codice personale segreto e due lettere della' “parola d'ordine segreta”, richieste dalla banca in modo casuale", nell'ambito dei rapporti collegati al ### in alternativa ed in deroga alla forma scritta eventualmente richiesta dalle "### che regolano i suddetti rapporti collegati al ### (…)»; all'art. 7 l'autorizzazione del cliente alla predisposizione di un sistema di registrazione e all'art. 1 del “### i norme per la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari” «[…] 2.Gli ordini sono impartiti alla banca di norma per iscritto anche attraverso promotori finanziari a tal fine autorizzati. All'atto del ricevimento dell'ordine la banca o il promotore finanziario rilasciano apposita attestazione cartacea. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, il cliente dà atto che tali ordini saranno registrati su nastro magnetico o··su altro supporto equivalente […] 5. La banca si astiene dall'effettuare per conto del cliente operazioni che, sulla base delle informazioni in suo possesso, consideri non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni. Qualora la banca riceva dal cliente disposizioni relative ad una operazione non adeguata, provvede ad informarlo di tale circostanza e delle ragioni per cui non ritiene opportuno procedere alla sua esecuzione. Se il cliente intende comunque dar corso all'operazione, dovrà confermare alla banca per iscritto l'ordine impartito, facendo espresso riferimento alle avvertenze ricevute. Ove l'ordine sia impartito telefonicamente, l'assolvimento dei cennati obblighi informativi da parte della banca ed il rilascio della relativa autorizzazione da parte del cliente possono essere effettuati telefonicamente e risultano da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.».  ❖ il secondo, quello stipulato il ### (all. 4 al fascicolo di parte convenuta), denominato “### di banca a distanza”, anche questo sottoscritto dall'attore, sempre all'art. 1, rubricato “### del Servizio”, è previsto: «### consente al Cliente, anche al di fuori del normale orario di apertura al pubblico delle ### di utilizzare le funzioni indicate nelle apposite ### sia tramite la rete telefonica che tramite ### In particolare, il ### consente al Cliente, secondo quanto indicato volta per volta nelle apposite ### - di ottenere informazioni e/o di impartire disposizioni inerenti ai propri rapporti mediante rete telefonica (nel contratto indicato come ###; - di ottenere alcune informazioni inerenti ai propri ### nonché impartire disposizioni relativamente ai medesimi utilizzando un telefono mobile cellulare GSM con funzionalità SMS (nel contratto indicato come ###; - di ottenere informazioni e/o di impartire disposizioni inerenti ai propri ### collegandosi alla ### tramite ### ed utilizzando idonea apparecchiatura nella propria disponibilità (nel contratto indicato come ###. 
Per quanto riguarda la possibilità di impartire disposizioni tramite il ### relativamente ai ### le parti derogano alla forma scritta eventualmente prevista dalle ### che regolano i ### all'art. 4, rubricato “### dei ### e relativo smarrimento o sottrazione”, è previsto «[…] 4. Le parti si danno reciprocamente atto che, tenuto conto della natura del ### la ### potrà validamente fornire la prova delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata tramite il ### per mezzo - a seconda dell'apparecchiatura utilizzata - di registrazione fonografica o elettronica, su supporto duraturo, effettuata dalla ### medesima» e ### 21, rubricato “### delle disposizioni” è stabilito che «Il Cliente prende atto ed autorizza fin d'ora irrevocabilmente la ### e tutte le società eventualmente all'uopo incaricate a registrare tutte le comunicazioni telefoniche che intercorrano nello svolgimento del ### stesso, anche al fine di adempiere la normativa vigente in materia di servizi di investimento.[…]» 1.3. Riguardo alla nullità per difetto di forma invocata dall'attore, si osserva in diritto che ⬧ «l'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, laddove impone la forma scritta a pena di nullità, per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, si riferisce ai contratti-quadro e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengono poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti formali, salvo diversa previsione dello stesso contratto quadro. Tali ordini, infatti, rappresentano un elemento di attuazione delle obbligazioni previste dal contratto di investimento del quale condividono la natura negoziale come negozi esecutivi, concretandosi attraverso di essi i negozi di acquisizione - per il tramite dell'intermediario - dei titoli da destinare ed essere custoditi, secondo le clausole contenute nel contratto quadro» (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 18122 del 31/08/2020); ⬧ «in tema di intermediazione finanziaria, l'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, laddove impone la forma scritta, a pena di nullità, per i contratti rlativi alla prestazione di servizi di investimento, si riferisce ai contratti quadro e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengano poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è invece soggetta a requisiti formali, salvo diversa previsione dello stesso contratto quadro. In tal caso, infatti, il principio di cui all'art. 1352 c.c., secondo cui la forma convenuta dalle parti per la futura stipulazione di un contratto si presume pattuita "ad substantiam", è estensibile, ai sensi dell'art. 1324 c.c., agli atti che seguono a quella stipulazione, come nell'ipotesi degli ordini suddetti» (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 19759 del 09/08/2017).  1.4. Facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati al caso di specie, deve ritenersi che sia stato osservata la prescrizione di forma scritta ad substatiam stabilita dall'art. 23 TUF, in quanto gli ordini di investimento, si inseriscono nell'ambito del contratto quadro, questo sì, stipulato per iscritto. In relazione a tali ordini non sussiste nessuna prescrizione legale di forma, non rientrando nel novero delle eccezioni alla regola, la cui individuazione è demandata alla ### 1.5. Dunque, non è condivisibile la diversa interpretazione data delle disposizioni normative sopra richiamate nella sentenza di questo ### (### sez. I, 15/04/2008), che, infatti è stata riformata dalla Corte di Cassazione [Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 11/04/2019) 29-05-2019, 14671]; in motivazione si legge: «Preliminarmente, la censura, con riguardo al profilo della non prescrizione di forma scritta ad substantiam per i singoli ordini di investimento, non è nuova come eccepito dai controricorrenti. […] Nel merito della doglianza, questa Corte ha avuto già modo di esprimersi nel senso che il D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, secondo cui i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento debbono essere redatti per iscritto a pena di nullità del contratto, deducibile solo dal cliente, attiene al contratto quadro, che disciplina lo svolgimento successivo del rapporto diretto alla prestazione del servizio di negoziazione di strumenti finanziari, e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengano poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti di forma, non rilevando che l'intermediario abbia violato le regole di condotta concernenti le informazioni (attive e passive) nei confronti del cliente (Cass. 13 gennaio 2012, n. 384; Cass. 22 dicembre 2011, n. 28432; nel medesimo senso della non estensione dell'obbligo di forma ai singoli ordini, più di recente: Cass. 2 agosto 2016, n. 16053; 29 febbraio 2016, n. 3950; Cass.19759/2017). 
Questa Corte (Cass.16053/2016) ha poi chiarito che "in tema di intermediazione finanziaria, la forma scritta è prevista dalla legge per il contratto quadro e non anche per i singoli ordini, a meno che non siano state le parti stesse a prevederla per la sua validità ai sensi dell'art. 1352 c.c., assumendo, in tale ultima ipotesi, la finalità di assicurare una maggiore ponderazione da parte dell'investitore, di garantire all'operatore la serietà di quell'ordine e di permettergli una più agevole prova della richiesta ricevuta, sicchè l'intermediario può legittimamente rifiutare l'esecuzione di un ordine non impartito per iscritto e la nullità dello stesso, per carenza del requisito della forma scritta convenzionale, può essere fatta valere da entrambi i contraenti" (cfr. Cass. 25335/2018, nella quale si è dato atto della formazione di un giudicato interno sulla statuizione del giudice di merito in ordine alla necessità pattizia della forma scritta per i singoli ordini, cassandosi poi la successiva statuizione della Corte territoriale relativa alla possibilità di ratifica o convalida per mancata contestazione da parte dell'investitore). 
In tal caso, infatti, il principio di cui all'art. 1352 c.c., secondo cui la forma convenuta dalle parti per la futura stipulazione di un contratto si presume pattuita ad substantiam, è estensibile, giusta il richiamo operato dall'art. 1324 c.c., agli atti che seguono a quella stipulazione, come nell'ipotesi degli ordini suddetti, aventi natura negoziale (v. Cass. n. 3950 del 2016). […] Nella pronuncia n. 28432/2011, tuttavia, questa Corte aveva già precisato che "l'ulteriore norma dettata dal comma 2 dell'art. 60 del regolamento ### vigente all'epoca dei fatti di causa - n. 11522/1998 -, nel fare obbligo agli intermediari di registrare su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dagli investitori, per un verso serve a ribadire la piena legittimità di ordini telefonici e, per altro verso, si limita a dettare una regola destinata a garantire ex post la ricostruibilità del contenuto di tali ordini", vale a dire "una regola, cioè, operante sul piano della prova, ma non certo volta ad introdurre una qualsivoglia prescrizione di forma ad substantiam acti" (conf. 
Cass.25212/2015). E, come rilevato nella pronuncia n. 3088/2018, non va confuso il piano della forma (che, nella specie, riguarda la possibilità degli ordini orali di acquisto e di vendita all'intermediario) con quella della prescrizione (convenzionale, dettata dal contratto quadro) sulla documentazione di tale forma (ossia, con l'annotazione della telefonata su di un apposito registro tenuto dalla banca), atteso che, per quanto oggetto di convenzione inter partes, ai sensi dell'art. 1352 c.c., l'ordine orale (impartito dall'investitore all'intermediario) tale resta anche se di esso si prescrive un successivo adempimento formale (l'annotazione predetta) a cura del ricevente, su appositi registri, idonei ad agevolare la prova dell'esistenza e della consistenza di quegli ordini, senza che per questo si operi una trasformazione della forma orale in altra e diversa, neppure sub specie di forma ad probationem. 
In detta pronuncia si è pertanto affermato il seguente principio di diritto: "in tema di intermediazione finanziaria, ove la previsione contenuta nel contratto quadro richiami, ai sensi dell'art. 1352 c.c., la possibilità di dare all'intermediario ordini orali inerenti alle negoziazioni in valori mobiliari impartiti telefonicamente dal cliente, imponendo alla banca intermediaria di annotare l'ordine telefonico su un apposito registro, la prescrizione relativa all'annotazione sul registro non costituisce, un requisito di forma, sia pure ad probationem, degli ordini suddetti ma uno strumento atto a facilitare la prova - altrimenti più difficile - dell'avvenuta richiesta di negoziazione dei valori, con il conseguente esonero da ogni responsabilità quanto all'operazione da compiere" (conf. Cass. 1460/2019)».  1.6. Le argomentazioni spese dalla suprema corte sono pienamente condivise dalla scrivente, per cui deve essere rigettata la domanda di nullità, in quanto entrambi i contratti-quadro prevedevano la possibilità del cliente di eseguire ordini telefonici, così come effettivamente eseguiti, essendo ciò stato confermato anche dall'attore in sede di interrogatorio formale (v.  verbale del 14/4/2022) e l'omessa produzione da parte della banca delle registrazioni è irrilevante.  2. ### ha proposto in via subordinata la domanda di annullamento degli ordini, senza neanche specificare se sia stato richiesto per errore, per violenza o per dolo; d'altro canto, nemmeno è stato imputato alla banca una condotta che rientri in una delle tre fattispecie.  2.1. La domanda è, pertanto, rigettata.  3. ###, da ultimo, ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento della banca agli obblighi di informazione e che venisse, di conseguenza condannata a risarcirgli i danni «pari all'importo da lui corrisposto al momento dell'acquisto dei titoli ### (ovvero quell'altra somma maggiore o minore che si riterrà di Giustizia) oltre sempre e comunque alle somme, da liquidarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento di tutti i danni»(v. conclusioni attoree).  3.1. Si osserva in diritto che la restituzione del corrispettivo pagato presuppone l'accertamento e la dichiarazione di risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale intercorso tra le parti per inadempimento dei convenuti e la sola domanda risarcitoria (unica formulata dall'attrice nel presente giudizio) non presuppone lo scioglimento del contratto ("Ai sensi dell'art.1453 c.c., nei contratti con prestazioni sinallagmatiche, l'inadempimento (o inesatto adempimento) della prestazione di una parte abilita l'altra parte, a sua scelta, a chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. È pacifico, in giurisprudenza, che la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacché il citato art.1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto (tra le tante v. Cass 24-11-2010 n.23820; Cass. 27-10- 2006 n.23723; Cass. 11-6-2004 n.11103; Cass. 23-7-2002 n.10741)." -così n.6886/2014 in parte motiva).  3.2. Nel caso di specie, la parte attorea non ha non espressamente chiesto la risoluzione per inadempimento; tuttavia, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (Cass. n.19513/2020; Cass. n.24947/2017; Cass. n.21113/2013; Cass. n.21230/2009) non è necessario che la volontà di risolvere un contratto per inadempimento risulti da una domanda espressamente proposta, ben potendo implicitamente essere contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione, quale potrebbe essere quella di restituzione del corrispettivo; è sempre necessario che la domanda restitutoria sia esplicita per poter essere univocamente intesa (nel rispetto del principio del contraddittorio) come conseguenza di quella - presupposta ma non espressadi risoluzione.  3.3. In questo caso l'attore ha allegato l'inadempimento e chiesto la restituzione del corrispettivo delle azioni, individuando nella somma spesa per l'acquisto delle azioni ### il danno subito.  3.4. In verità 3.5. da ciò la convenuta ha chiaramente inteso che fosse stata proposta una domanda di risoluzione del contratto (v. §4 e 4.2 della memoria di costituzione), in forza dell'effetto retroattivo della pronuncia di risoluzione per inadempimento e, dunque, dell'affetto restitutorio discendente dall'art.  2033 cod.  3.6. Va precisato, in merito alla natura della responsabilità dell'intermediario da inadempimenti degli obblighi informativi in relazione all'acquisto di prodotti finanziari, che già le Cass. Sez. U, Sentenza n. 26724 del 19/12/2007 avevano affermato che in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario «può dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso».  3.7. Con riguardo alla risolubilità di singoli ordini d'investimento, la suprema corte ha dato risposta affermativa: - «in materia di compravendita di strumenti finanziari, l'investitore, a seguito dell'inadempimento dell'intermediario ai propri obblighi di informazione, imposti dalla normativa di legge e di regolamento ### e derivanti dalla stipula del cd. contratto quadro, può domandare la risoluzione non solo di quest'ultimo ma anche dei singoli ordini di investimento - aventi natura negoziale e tra loro distinti e autonomi - quando il relativo inadempimento sia di non scarsa importanza (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 12937 del 23/05/2017.); - «in tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. ### n. 11522 del 1998, sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione (è il caso dell'obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate e di quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi). Tutti i descritti obblighi, finalizzati al rispetto della clausola generale che impone all'intermediario il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore.( Sez. 1 - , Ordinanza n. 20617 del 31/08/2017, ### 1 - , Ordinanza n. 29111 del 05/12/2017); - «in tema di intermediazione finanziaria, l'inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ben può giustificare tanto la risoluzione del contratto quadro, quanto quella dei singoli ordini, nella misura in cui si riveli idoneo a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale, atteso che l'assolvimento di tali obblighi costituisce il ponte endocontrattuale di passaggio tra la funzione di investimento, come resa dal contratto quadro, e i singoli investimenti, come inevitabilmente espressi dai singoli ordini, consistendo, in questa «cinghia di trasmissione», la protezione sostanziale che il sistema vigente viene ad assicurare all'investitore» (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 24648 del 16/08/2023). 
Con precipuo riferimento alla risoluzione per omesso adempimento degli obblighi informativi, occorre indicare i riferimenti normativi: ###. 21 del TUF, nella versione ratione temporis vigente, prevede che «1. 
Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi; e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati».  1.1. ###. Art. 28 del regolamento ### prevedeva che: «(Informazioni tra gli intermediari e gli investitori) 1. Prima di iniziare la prestazione dei servizi di investimento, gli intermediari autorizzati devono: a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio.  ### rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore; b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'### n. 3.  2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento […]» In merito all'importanza dell'assolvimento degli obblighi informativi da parte dell'intermediario: - «dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati (### 1 - , Sentenza n. 7905 del 17/04/2020, conf. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16126 del 28/07/2020; ### 1 - , Ordinanza n. ### del 11/11/2021) - «In tema di intermediazione finanziaria, l'obbligo informativo a carico dell'intermediario sussiste, anche al di fuori di una negoziazione diretta in contropartita, nel caso di negoziazione diretta per conto del cliente, rientrando tale operazione a pieno titolo tra "i servizi e attività di investimento" di cui all'art. 1,comma 5, lett. b) T.U.F. La violazione di tale obbligo non può ritenersi esclusa neanche in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici. [Sez. 1 - , Sentenza n. 14208 del 05/05/2022].  3.8. Con riferimento all'esperienza accumulata dall'attore sul mercato azionario e la sua propensione al rischio, in un caso analogo a questo (nella fattispecie concreta esaminata dalla corte l'investitore aveva agito per la risoluzione dei singoli ordini di acquisto della azioni ### s.p.a. e era stato accertato che il medesimo, come l'odierno attore, aveva avuto esperienze di compravendita di titoli ad alto rischio) la suprema corte ha puntualizzato: «### il vigente sistema normativo dei servizi di investimento, la sussistenza di una peculiare propensione al rischio dell'investitore non è ragione di esonero dell'intermediario dalla prestazione degli obblighi di informazione, nè della relativa responsabilità; così come non lo è una sua eventuale "abitualità operativa" (a prescindere dal caso, in sè stesso diverso, di investitore che "rivesta le caratteristiche dell'investitore abilitato o professionale", come segnala, tra le altre, la pronuncia di Cass., 27 aprile 2018, n. 10286). Nemmeno tali circostanze rendono inutile la prestazione informativa. La vigente normativa pone, invero, un'incisiva serie di doveri informativi a carico degli intermediari, con prescrizione che non è fine a sè stessa, ma è direttamente funzionale, per contro, a far acquisire al cliente l'effettiva consapevolezza dell'investimento, che viene concretamente in rilievo.  ### le prescrizioni di cui al TUF (come formate, prima di tutto, dalle clausole generali di cui all'art. 21) e della disciplina regolamentare, come pure la specifica finalità di protezione del cliente (inteso come risparmiatore che investe, secondo la prospettiva tracciata, nel vertice, dall'art. 47 Cost.), si deve comunque "ritenere che, nell'economia della singola operazione, l'obbligo informativo assuma rilievo determinante, essendo diretto ad assicurare scelte di investimento realmente consapevoli; per modo che, in assenza di un consenso informato dell'interessato, il sinallagma del singolo negozio di investimento manchi di trovare piena attuazione" (così, tra le altre, Cass., 31 agosto 2017, n. 4727; nonchè Cass., 16 febbraio 2018, n. 3914. Per il rilievo, poi, che si tratta di informazione specifica e dettagliata v., tra le altre, Cass., 31 ottobre 2019, n. 28175; Cass., 18 giugno 2018, n. 15936; Cass., 11 giugno 2019, n. 15709).   Come ha correttamente riscontrato la pronuncia di Cass., 4 aprile 2018, n. 8333, "che un investitore propenda per investimenti rischiosi... non toglie che egli selezioni tra gli investimenti rischiosi quelli a suo giudizio aventi maggiori probabilità di successo, grazie appunto alle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli". 
Ancor più a monte, peraltro, è ravvisabile un primo profilo di utilità degli obblighi d'informazione nei confronti del cliente particolarmente orientato verso investimenti di rischio.  "La prestazione dell'informazione circa margini e termini di rischio di una specifica operazione si pone come momento in sè funzionale a che l'investitore vada a considerare - nel caso, a riconsiderare - gli effettivi suoi interesse e propensione a procedere nel senso di investimenti particolarmente rischiosi. E non già - questo è il punto - rispetto all'astratto atteggiarsi di una categoria concettuale, secondo quanto per regola avviene nel momento del rilascio, da parte dell'investitore, della dichiarazione generale sui propri obiettivi di investimento. Bensì con riferimento a una singola, concreta operazione di investimento, come ormai individuata in tutti i suoi aspetti salienti" (cfr., in particolare, la pronuncia di Cass., 8 ottobre 2018, n. 24393). 
Nemmeno la sussistenza di una buona conoscenza del mercato finanziario, tratta dall'esperienza della relativa pratica, viene a incidere sulla consistenza degli obblighi informativi dell'intermediario. 
Come ha rilevato la già richiamata pronuncia n. 8333/2018, la "buona conoscenza del mercato finanziario è indizio, semmai, della capacità di distinguere tra investimenti consigliabili e sconsigliabili, sempre che, però, si disponga delle necessarie informazioni sullo specifico prodotto oggetto dell'operazione, che dunque si ha tutto l'interesse a ricevere". 
Ché, anzi, proprio perchè frutto del mero accumularsi delle operazioni effettuate, la "buona conoscenza" dell'investitore ha particolarmente bisogno di essere vigilata e nutrita dalla doverosa professionalità dell'intermediario.   Comunque, non potrebbe essere considerata una "esimente" la circostanza che - nei confronti dell'investimento che propone al cliente (o anche che questi le chiede di effettuare, non mostrando le due ipotesi tratti differenziali in punto di doveri informativi) - l'intermediario sia sprovvisto di informazioni specifiche, come diverse da quelle "generalmente o facilmente accessibili del prodotto". La normativa vigente pone in capo all'intermediario un compito attivo, come appunto comprensivo del dovere di procurarsi le informazioni relative all'investimento su cui va a orientarsi l'investimento.  "Tanto più elevato è il rischio dell'investimento" - ha puntualmente sottolineato la già citata decisione di Cass., n. 10286/2018 - "tanto più puntuali devono essere le informazioni da fornire» [Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 03/12/2019) 15-06-2020, n. 11549].  3.9. Come si è già avuto modo di chiarire nell'ordinanza del 3/2/2022, l'intermediario avrebbe potuto fornire la prova dell'assolvimento dei propri obblighi informativi anche a mezzo di testimoni (v. Cass. Civ., Sez. I, 12 novembre 2019, n. 29242 e Cass. 19750/2017); invece, nel caso di specie la convenuta non ha fornito la prova né in merito alla valutazione del profilo dell'investitore né di avere fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura e i rischi dell'acquisto della azioni ### s.p.a., in particolare non risulta riscontrato l'esistenza e, soprattutto, il contenuto dell'informativa precedente le disposizioni di acquisto eseguite telefonicamente dallo stesso attore.  3.10. Com'è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità - nei precedenti sopra citati - non è sufficiente per affermare in capo all'attore la qualità di investitore esperto il fatto, riscontrato dagli estratti di deposito titoli prodotti dalla banca, che lo stesso aveva compravenduto azione per svariate centinaia di migliaia di ### Dunque, deve essere dichiarata la risoluzione dei seguenti ordini di investimenti individuati dall'attore per relationem mediante produzione delle contabili d'acquisto (doc. 3 all. la fascicolo attoreo), che qui si elencano: Data e numero Q.tà di azioni #####+commissioni ### n. ### 500 159,5 80.231,6 03.03.2001 n. ### 123 29,39 3.636,650 06.03.2001 n. ### 7 29,###,970 06.03.2001 n. ### 30 29,###,00 06.03.2001 n. ### 40 29,35 1.184,140 07.03.2001 n. ### 25 28,7 721,800 07.03.2001 n. ### 100 29 2.920,50 07.03.2001 n. ### 75 28,7 2.168,520 01.08.2001 n. ### 180 13,7 2.477,870 02.08.2001 n. ### 20 15 311,870 07.08.2001 n. ### 100 13,991 1.41.870,00 14.08.2001 n. ### 54 13,7 751,670 14.08.2001 n. ### 46 13,7 632,410 17.09.2001 n. ### 100 7,58 769,870 17.09.2001 n. ### 100 7,58 760,650 12.01.2004 n. ### 100 6,47 647,00 12.01.2004 n. ### 100 6,###,00 13.01.2004 n. ### 100 7,###,00 26.02.2004 n. 4506832 50 6,###,00 02.03.2004 n. 4560878 25 5,530 138,25 04.03.2004 n. 4594264 25 5,64 141,00 18.03.2004 n. 4755819 100 5,12 512,00 22.04.2004 n. 5144919 100 4,###,50 15.05.2004 n. 5425911 100 3,46 349,50 23.06.2004 n. 5962369 300 2,78333 835,00 Tot. 103.758,64 4. Va ora affrontata la domanda riconvenzionale della ### di detrazione degli importi già percepiti dall'attore per effetto del parziale disinvestimento delle azione ### s.p.a.  4.1. Com'è noto, le S.U. hanno affermato che «la nullità per difetto di forma scritta contenuta nell'art. 23 comma 3 del d.lgs. n. 58 del 1998 può essere fatta valere esclusivamente dell'investitore, con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell'accertamento operano soltanto a suo vantaggio. ###, tuttavia, ove la domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre l'eccezione di buona fede se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno alla luce della complessiva esecuzione degli ordini conseguiti alla conclusione del contratto quadro» (Sentenza n. 28314 del 04/11/2019).  4.2. ### della domanda di nullità selettiva dell'investitore, mirata cioè a invalidare esclusivamente gli ordini di acquisto dei prodotti finanziari rivelatisi svantaggiosi, è del tutto sovrapponibile negli esiti a quella di risoluzione di singoli ordini d'acquisto per omesso adempimento degli obblighi informativi, con l'unica differenza che nel caso di nullità del contratto-quadro per difetto di forma scritta l'intermediario sarà legittimato a opporre i corrispettivi conseguiti dalle vendite di tutti i titoli, ordinate dall'investitore nell'ambito del rapporto di negoziazione (o di gestione) affetto da nullità, fino a concorrenza dell'importo riconosciuto in ripetizione dell'investitore, dunque solo in via d'eccezione; invece, nei casi come quello qui esaminato, nel quale è chiesta la risoluzione selettiva la l'omesso adempimento degli obblighi informativi l'intermediario potrà sollevare l'eccezione di buona fede e opporre sempre solo in via d'eccezione, con effetto paralizzante, esclusivamente il ricavato dalle vendite delle azioni oggetto degli ordini d'acquisto, in questo caso solo delle azioni ### s.p.a., in quanto solo con riferimento a esse è accertato l'inadempimento dell'intermediario, poiché seppure è più che probabile che anche per gli altri titoli vi sia stato il difetto d'informazione, questo non può essere fatto valere dalla parte inadempiente.  4.3. Dalla documentazione versata in atti (v. allegato alla memoria n. 2 ex art. 183, c. VI, c.p.c. di parte convenuta) si individuano due ordini di vendita delle azioni ### s.p.a.: Data e numero ### operazione ### di azioni ### o ### Tot. ### n. ### vendita 500 28 13.916 22.02.2000 n. ### vendita 500 67 33.295,9 Tot. 47.212 4.4. Pertanto, deve decurtarsi dall'importo riconosciuto all'attore a titolo restitutorio la somma appena indicata, per cui spetta all'attore l'importo di ### oltre interessi al tasso legale dalla diffida del 16/4/2010 al saldo, non ravvisandosi la malafede dell'intermediario ex art. 2033 cod.  5. Le spese di lite seguono la soccombenza, ma visto l'accoglimento della domanda in misura inferiore a quanto richiesto, appare equo compensare per il 50% le spese di lite, liquidati ai medi.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: A) accerta e dichiara la risoluzione, per inadempimento della convenuta, degli ordini di acquisto indicati in motivazione; B) condanna la convenuta a restituire alla parte attorea ### già al netto dell'importo del ricavato dalla vendita dei titolo, così come indicati in motivazione, oltre intessi al saggio legale dalla messa in mora del 16/4/2010 al saldo: C) Condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attorea le spese di lite, che si liquidano in ### per spese vive, ### per compensi d'avvocato (già al netto della compensazione del 50%), oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.   14 maggio 2024 La Giudice dott. ### 

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