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TRIBUNALE DI UDINE

Sentenza n. 149/2022 del 11-07-2022

principi giuridici

In mancanza di espressa deroga da parte della contrattazione collettiva, ai fini dell'inclusione di una voce stipendiale nel trattamento di fine rapporto, rilevano la continuità, la periodicità, l'obbligatorietà della corresponsione, l'assenza di giustificativi di spesa, la natura compensativa del disagio o della penosità della prestazione, il rapporto di necessaria funzionalità con la prestazione lavorativa, la garanzia di salvaguardia del livello retributivo e l'effettuazione del prelievo contributivo.

L'esclusione di una o più voci dalla base retributiva utile al calcolo del trattamento di fine rapporto, costituendo deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione, presuppone una volontà della norma collettiva che neghi espressamente l'inclusione e richiede la specifica prova di tale negazione da parte di colui che la invoca.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Inclusione di Voci Retributive nel Calcolo del TFR: Analisi di una Sentenza


La sentenza in esame trae origine da un ricorso presentato da un lavoratore dipendente di una società operante nel settore dei ### che lamentava l'omessa inclusione di alcune voci retributive nel calcolo del suo Trattamento di Fine Rapporto (TFR). Il lavoratore, assunto a tempo indeterminato come operaio autista, sosteneva che la società datrice di lavoro non avesse considerato, ai fini dell'accantonamento annuale del TFR, le somme percepite a titolo di lavoro straordinario, indennità particolare, compenso per trasferte (entro e oltre i 35 km dalla sede di lavoro) e altre indennità.
La società convenuta si difendeva eccependo che il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro individuava tassativamente le indennità utili ai fini del computo del TFR, escludendo implicitamente le altre. Inoltre, sosteneva che alcune delle voci retributive in questione, come il lavoro straordinario e i compensi per trasferta, fossero legate a prestazioni occasionali e, pertanto, non computabili nel TFR.
Il Tribunale, dopo aver esaminato la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ha accolto parzialmente il ricorso. Il giudice ha richiamato i principi generali in materia di inclusione delle voci retributive nel calcolo del TFR, sottolineando che, in assenza di una deroga espressa da parte della contrattazione collettiva, devono essere considerate tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale e non di rimborso spese.
Nel caso specifico, il Tribunale ha rilevato che il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non conteneva una deroga esplicita alla disciplina legale del TFR. Pertanto, ha ritenuto che le voci retributive corrisposte al lavoratore in modo continuativo e non occasionale, come il lavoro straordinario, l'indennità particolare e i compensi per trasferta, dovessero essere incluse nel calcolo dell'accantonamento annuale del TFR. Al contrario, il Tribunale ha escluso dall'accantonamento le voci relative al richiamo in servizio, all'indennità di orario sfalsato e all'indennità di reperibilità, ritenendo che queste non fossero erogate con regolarità e continuità tali da poterle considerare parte integrante della retribuzione del lavoratore.
Il Tribunale ha quindi condannato la società a includere nell'accantonamento del TFR del lavoratore le somme relative al lavoro straordinario, all'indennità particolare e ai compensi per trasferta, limitando la condanna al periodo intercorrente tra l'inizio del rapporto di lavoro e il deposito del ricorso, in quanto non vi era certezza che tali voci sarebbero state erogate con la stessa costanza anche in futuro. Infine, il Tribunale ha compensato integralmente le spese di giudizio tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale del ricorso.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del ### dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data ### al n. 73 del ### degli ### - ### in materia di ### e di ### o ### per l'anno 2022, discussa all'udienza del giorno 11/07/2022 #### con l'avv. ### CONTRO ### L'### S.P.A. con l'avv. ### e l'avv. ### Giosafat e l'avv. ### OGGETTO: “inclusioni voci retributive nel calcolo del TFR” ### la parte ricorrente: “Nel merito: - ### e dichiarare, per le ragioni di cui al presente atto, il diritto del ricorrente all'inclusione nell'accantonamento annuo del T.F.R. della retribuzione percepita a titolo di lavoro straordinario per tutti gli anni del rapporto di lavoro ad eccezione del 1989, 2013, 2015 e 2020, richiamo in servizio per gli anni dal 1991 al 1993, compresi, e dal 1997 al 2000, compresi e nel 2019, indennità particolare per tutti gli anni di lavoro alla dipendenze della società convenuta, indennità di orario sfalsato per gli anni 2012 e dal 2015 al 2018, compresi, compenso per le trasferte entro ed oltre i 35 km dalla sede assegnata di lavoro per gli anni dal 1989 al 2013 e dal 2015 al 2016, indennità di reperibilità per tutti gli anni di lavoro alle dipendenze della società convenuta fino al 2019, compreso. - Conseguentemente condannare ### per l'### S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ad includere nell'accantonamento del T.F.R. maturato e maturando del ricorrente le somme corrisposte a titolo di retribuzione per il lavoro straordinario per tutti gli anni del rapporto di lavoro ad eccezione del 1989, 2013, 2015 e 2020, richiamo in servizio per gli anni dal 1991 al 1993, compresi, e dal 1997 al 2000, compresi e nel 2019, indennità particolare per tutti gli anni di lavoro alla dipendenze della società convenuta, indennità di orario sfalsato per gli anni 2012 e dal 2015 al 2018, compresi, compenso per le trasferte entro ed oltre i 35 km dalla sede assegnata di lavoro per gli anni dal 1989 al 2013 e dal 2015 al 2016, indennità di reperibilità per tutti gli anni di lavoro alle dipendenze della società convenuta fino al 2019, compreso. Con espressa riserva di quantificazione delle differenze dovute per i predetti titoli in separato giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre ### Iva e R.F. ed espressa rinuncia alla distrazione delle spese. In via istruttoria: come da note conclusive”. 
Per la parte resistente: “### l'###mo Giudice del lavoro adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, respingere le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. In via istruttoria: come in memoria di costituzione”.  RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data #### esponeva di essere stato assunto in data ### con contratto a tempo indeterminato per lo svolgimento delle mansioni di operaio autista, inquadrato al livello C del C.C.N.L. per il personale dipendente di ### e ### di ### e ### Il ricorrente, fin dall'assunzione, aveva sempre svolto lavoro straordinario e lavoro nella giornata di domenica; egli veniva anche frequentemente chiamato in servizio nella giornata prescritta di riposo settimanale o di ferie. 
Dalla data di assunzione, inoltre, il ricorrente aveva sempre percepito le seguenti indennità: indennità di reperibilità, indennità particolare e, a partire dal 2013, in ragione della diversa organizzazione dei turni di lavoro, indennità di orario sfalsato. 
In ragione dell'attività esercitata, l'azienda retribuiva al ricorrente un compenso per ciascuna trasferta effettuata, di diverso importo a seconda che essa fosse entro oppure oltre i 35 km dalla sede di lavoro. 
Le voci retributive: “lavoro straordinario” feriale (diurno e notturno) e festivo (diurno e notturno), “indennità di richiamo in servizio” (feriale o festivo), “indennità di reperibilità” feriale e festiva, “indennità particolare”, “compenso di trasferta entro e oltre i 35 km”, e, a partire dal 2013, “indennità di lavoro orario sfalsato”, nonostante fossero percepite in modo sistematico e non occasionale, non venivano considerate dalla parte datoriale nell'accantonamento annuale del T.F.R. spettante al ricorrente. 
La diffida stragiudiziale inviata dal ricorrente non aveva sortito effetto positivo e si era, quindi, reso necessario proporre il ricorso giudiziale. 
Si costituiva in giudizio la società ### per l'### replicando che l'art. 43, punto 32, ### stabiliva che solo le indennità previste alle lettere a), c), g), h) erano utili ai fini del computo del trattamento di fine rapporto di lavoro, con la conseguenza che le altre indennità - tra le quali figurava l'indennità particolare (art. 43, lettera m), dovevano ritenersi escluse dal computo del ### Non potevano, inoltre, essere computate ai fini del ### in quanto legati a prestazione effettuate occasionalmente: a) lavoro straordinario (feriale diurno, feriale notturno e festivo diurno/notturno); b) richiamo in servizio (feriale diurno, feriale notturno e festivo diurno/notturno); c) trattamenti economici di trasferta (ore guida, ore guida esattori, compensi forfettari per esattori comandati in trasferta > 35 km o < 35 km dalla sede), trattandosi di compensi forfettari, in sostituzione di eventuali rimborsi spesa dovuti nell'arco dello svolgimento della prestazione in altra sede. 
La difesa della società resistente evidenziava che, quindi, non era possibile ritenere che automaticamente tutto che ciò che il datore aveva corrisposto al lavoratore, in dipendenza del rapporto di lavoro, fosse computato nel trattamento di fine rapporto, dovendo essere un'erogazione “a titolo non occasionale”. 
Per espressa delega prevista dal legislatore, i contratti collettivi potevano, comunque, escludere dal calcolo del trattamento di fine rapporto alcune voci retributive, anche se corrisposte a titolo non occasionale. 
La causa era istruita solo documentalmente. 
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 11.07.2022. 
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza. 
Reputa questo Giudice del ### che la domanda di parte ricorrente sia solo in parte fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione. 
Va premesso che la Suprema Corte (ex multis v. da ultimo sent. n. 21519/18) ha chiarito, quanto alla inclusione nel trattamento di fine rapporto, che, in mancanza di deroga espressa da parte della contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 2120, co. 2, cod. civ., ai fini dell'individuazione della natura di retribuzione di una voce stipendiale deve aversi riguardo ad indici sintomatici, che consentano una valutazione della suddetta natura in via induttiva, senza trascurare, in tale indagine, anche elementi che emergano in sede di stipulazione del contratto individuale, che assumono, per quanto detto, valore orientativo ai fini considerati. 
Ai fini dell'identificazione dei caratteri propri della retribuzione, rilevano sicuramente: a) la continuità, periodicità ed obbligatorietà della somma corrisposta o del beneficio riconosciuto, b) l'assenza di giustificativi di spesa, c) la natura compensativa del disagio o della penosità della prestazione resa, d) il rapporto di necessaria funzionalità con la prestazione lavorativa, e) la sottesa garanzia di salvaguardia del livello retributivo e di adeguamento ai maggiori oneri derivanti dal nuovo ambiente di lavoro, f) il prelievo contributivo effettuato (la cui mancanza non può, tuttavia, deporre necessariamente nel senso della connotazione quale esborso della indennità riconosciuta e della esclusione della natura retributiva). 
Diversamente, la finalità di tenere indenne il lavoratore da spese che quest'ultimo non avrebbe incontrato o che ha sostenuto nell'interesse dell'imprenditore (non attinenti, perciò, all'adempimento degli obblighi impliciti nella prestazione lavorativa, cui egli è contrattualmente tenuto) è indice della natura non retributiva dell'emolumento, normalmente collegato ad una modalità della prestazione lavorativa richiesta per esigenze straordinarie, priva dei caratteri della continuità e determinatezza (o determinabilità) e fondata su una causa autonoma rispetto a quella retributiva, con tendenziale esclusione dalla base di computo del t.f.r., che, tuttavia, non può estendersi al di là dell'espressa previsione derogatoria rispetto alla generale previsione codicistica. 
I suddetti principi vanno, poi, coniugati con quello più strettamente attinente all'onere della prova, considerato che, per l'art. 2120 cod. civ., ove i contratti collettivi non contengano diversa previsione, la retribuzione annua comprende tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale e non di rimborso spese e che l'esclusione di una o più voci dalla base retributiva, costituendo deroga all'indicato principio, presuppone in primo luogo una volontà della norma collettiva che neghi espressamente l'inclusione, ed esige, poi, una specifica prova di questa negazione da parte di colui che l'invochi (v. Cass. 14 agosto 2004, n. 15889). 
Del resto alle somme erogate al dipendente va riconosciuta natura retributiva qualora si tratti di somme compensative della maggiore gravosità e del disagio morale ed ambientale dell'attività lavorativa prestata, per adempiere, sia pur indirettamente, gli obblighi della prestazione lavorativa, assumendo rilievo non il carattere forfetario o meno dell'erogazione, ma esclusivamente il collegamento sinallagmatico con la prestazione lavorativa, risolvendosi la corresponsione dell'importo in un adeguamento della retribuzione per i maggiori esborsi in considerazione delle particolari condizioni in cui il lavoratore presta la propria attività (cfr. Cass. 18 marzo 2009, n. 6563, Cass. 21 aprile 2016 n. 8086, Cass. 22 luglio 2016, n. 15217, 19 gennaio 2017, n. 1314, Cass. 22 febbraio 2018, n. 4340). 
Il principio della onnicomprensività della retribuzione da prendere a base del t.f.r. può essere derogato solo dai contratti collettivi stipulati successivamente all'entrata in vigore della normativa e a condizione che gli stessi prevedano in modo esplicito la deroga. 
Nella fattispecie concreta in esame l'art. 43 C.C.N.L. recita testualmente: “le misure delle indennità di cui alle lett. a), c), g), h) e la maggiorazione tabellare di cui alla lett.  l) comprendono anche l'incidenza relativamente a tredicesima mensilità, premio annuo, indennità di mancato preavviso, malattia (salvo quanto previsto al successivo punto 34). Le stesse costituiscono elementi utili ai fini del computo per il trattamento di fine rapporto”. 
È evidente che tale disposizione si riferisce solo alle indennità da essa previste e fra le stesse non sono comprese le voci retributive azionate in giudizio. 
Infatti, la lett. a) dell'art. 43 regola l'indennità per lavori complementari, la lett. c) l'indennità di zona, la lett. g) l'indennità di mensa, la lett. h) l'indennità di alta montagna e la lett. l) la maggiorazione tabellare per il personale della ### italiana per azioni per il traforo del ### e della ### italiana per il traforo autostradale del ### dislocato in galleria. 
Peraltro, il trattamento di fine rapporto è espressamente disciplinato dall'art. 40 C.C.N.L., che ai fini del calcolo del T.F.R., richiama soltanto le disposizioni di legge vigenti per la determinazione dello stesso, senza nessuna esplicita deroga rispetto alla disciplina dell'art. 2120 c.c., che esclude dall'accantonamento del t.f.r. soltanto i rimborsi spese e le somme percepite occasionalmente nel corso del rapporto di lavoro. 
Non vi è, dunque, alcuna disposizione del C.C.N.L. che espressamente escluda le voci retributive di cui il ricorrente chiede l'inclusione nel calcolo dell'accantonamento del T.F.R.  ###. 43 C.C.N.L. si limita a richiamare alcune delle indennità utili ai fini del computo del T.F.R., ma non esclude che anche le altre indennità o voci retributive, quando corrisposte in modo continuativo e non occasionale al prestatore di lavoro, siano utili ai fini della determinazione dell'accantonamento. 
Dall'esame delle buste paga prodotte in giudizio - il cui contenuto è riepilogato nello specchietto dimesso dalla parte ricorrente e negli specchietti prodotti anche da parte resistente - risulta che il “lavoro straordinario”, l'“indennità particolare” e (fino a tutto il 2016) i compensi forfettari per trasferta > 35 km o < 35 km dalla sede sono state corrisposte al ricorrente con assoluta continuità e abitualità, venendo regolarmente inserite in ciascuna busta paga per tutti gli anni di servizio (con rarissime eccezioni). 
Nel contempo la variabilità del loro importo non incide sul diritto all'accantonamento, dato che ciò che viene richiesto dalla norma di legge richiamata dal ### è solo la non occasionalità sotto il profilo temporale e non la stabilità dell'importo riconosciuto al lavoratore. 
Se ne deve trarre la conclusione che tali voci, non potendosi considerare occasionali o legate ad esigenze transitorie o saltuarie, sono entrate a far parte della retribuzione del lavoratore, divenendone una componente inscindibile e quindi utile ai fini del calcolo del ### Analoghe considerazioni, invece, non possono ripetersi per le restanti voci stipendiali azionate con il ricorso introduttivo (richiamo in servizio, indennità di orario sfalsato e indennità di reperibilità) che, pur comparendo frequentemente nelle buste paga del dipendente, sono totalmente assenti in molte mensilità, non risultano erogate con regolarità o con cadenze ripetitive (il numero di mensilità varia di anno in anno, i mesi in cui sono corrisposte non sono sempre gli stessi) e, perciò, non sono caratterizzate da una costanza e continuità che induca a ritenere che effettivamente non si trattasse di compensi erogati a fronte di prestazioni rese per sopperire ad esigenze transeunti o fortuite della parte datoriale. 
La domanda può trovare accoglimento nei termini sin qui specificati solo con riferimento al periodo dall'instaurazione del rapporto di lavoro fino al deposito del ricorso introduttivo, non potendovi essere certezza che anche pro futuro queste voci stipendiali saranno erogate con la stessa costanza ed abitualità e che le esigenze cui sono destinate a fare fronte non vengano meno o non siano in altro modo fronteggiate, secondo le scelte organizzative della parte datoriale. 
Nulla è poi dovuto a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate, trattandosi di importi che sono stati via via regolarmente erogati al dipendente e rispetto ai quali, quindi, non si profila alcuna mora o altro pregiudizio risarcibile per equivalente. 
Atteso l'accoglimento solo parziale della domanda di parte ricorrente, le spese del procedimento sono interamente compensate fra le parti.  P.Q.M.  Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del ### dr.ssa ### definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, 1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'inclusione nell'accantonamento annuo del T.F.R. della retribuzione percepita a titolo di lavoro straordinario, indennità particolare e, fino a tutto il 2016, il compenso per trasferta entro e oltre i 35 km dalla sede fino, per tutti i periodi di lavoro alle dipendenze della società convenuta in cui tali voci comparivano nelle buste paga; 2) condanna ### per l'### S.p.a., in persona del legale rappresentante protempore, ad includere nell'accantonamento del T.F.R. maturato fino alla data del deposito del ricorso introduttivo tutte le somme indicate al punto 1); 3) compensa integralmente fra le parti le spese del procedimento. 
Udine, 11/07/2022 

Il Giudice
Dr.ssa ### n. 73/2022

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