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CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 23609/2023 del 02-08-2023

principi giuridici

In tema di inadempimento del promittente venditore di contratto preliminare di compravendita immobiliare, il danno risarcibile al promissario acquirente per la mancata conclusione del contratto definitivo consiste nella differenza tra il valore commerciale dell'immobile al momento in cui l'inadempimento è divenuto definitivo, coincidente, di norma, con la proposizione, anche in via subordinata, della domanda di risoluzione, ovvero altro momento anteriore accertato in concreto, e il prezzo pattuito, oltre alla rivalutazione monetaria eventualmente verificatasi nelle more del giudizio.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Risoluzione di Preliminare di Vendita: Criteri di Valutazione del Danno Risarcibile


La pronuncia in esame verte sulla complessa vicenda di un preliminare di vendita immobiliare, sfociata in una controversia giudiziaria incentrata sulla risoluzione del contratto e sulla quantificazione del danno risarcibile.
La vicenda trae origine da un contratto preliminare stipulato per l'assegnazione di un immobile. L'acquirente, riscontrando modifiche sostanziali all'oggetto del contratto rispetto a quanto pattuito, aveva richiesto in via principale l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo, e in subordine la risoluzione del preliminare per inadempimento, con conseguente restituzione delle somme versate e risarcimento dei danni.
Il Tribunale, in prima istanza, aveva rigettato le domande dell'acquirente. La Corte d'Appello, riformando parzialmente la decisione, aveva dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento del promittente venditore, condannandolo alla restituzione delle somme versate, maggiorate degli interessi legali, escludendo però la rivalutazione monetaria.
La questione è giunta all'attenzione della Suprema Corte, che ha cassato la sentenza d'appello con rinvio, rilevando l'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni e la violazione delle norme in materia di svalutazione monetaria.
Nel giudizio di rinvio, la Corte d'Appello ha riconosciuto all'acquirente il danno derivante dal mancato godimento dell'immobile, quantificandolo in base al valore locativo dello stesso per un determinato periodo, oltre al risarcimento del danno da svalutazione monetaria sulla somma da restituire.
Avverso tale ultima pronuncia è stato proposto nuovamente ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte, nell'analizzare i motivi di ricorso, ha rilevato un errore interpretativo da parte della Corte d'Appello della precedente sentenza di cassazione con rinvio. In particolare, i giudici di merito avevano erroneamente ritenuto che la Suprema Corte avesse imposto, quale criterio di liquidazione del danno, il riferimento al valore locativo dell'immobile.
La Suprema Corte ha quindi ribadito il principio secondo cui, in caso di inadempimento del promittente venditore, il danno risarcibile al promissario acquirente consiste nella differenza tra il valore commerciale dell'immobile al momento in cui l'inadempimento è divenuto definitivo (coincidente, di norma, con la proposizione della domanda di risoluzione) e il prezzo pattuito, oltre alla rivalutazione monetaria eventualmente intervenuta.
La Suprema Corte ha, pertanto, accolto il ricorso, cassando nuovamente la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'Appello, affinché proceda a una nuova valutazione del danno risarcibile, attenendosi al criterio sopra indicato.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. ###/2018 R.G. proposto da: #### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro ### COOP. ###.L., domicilio digi tale ###, rappresent ato e dife so dall'avvocato ### (###) - controricorrente e ricorrente incidentale - Composta dagli ###mi Sigg.ri Magistrati: ###. ### - ### preliminare vendita ### danno Dott. ### - ###. ####. 04/07/2023 Dott. ### - ###. ### - ### 2018 n.### sez. ### - ud. 04/07/2023 Avverso la SENTENZA d ella ####'### 1268/2018 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 04/07/2023 dal ### Udito il Sostit uto ### ratore ### in persona del dot t.  ### che ha concluso per l'accoglimento del secondo e terz o motivo del ricorso principale , assorbi to il quarto e inammissibile il primo e per l'accoglimento del ricorso incidentale. 
Uditi gli avvocati ### e ### che hanno ribadito le rispettive conclusioni.  ### 1. ### & C. conveniva in giudizio la ### e ### chiedendo l'esecuzione in forma specifica ex articolo 2932 c.c. del contratto preliminare con il quale la controparte si era obbligata ad assegnare all'attore l'immobile sito in #### D, o, in via subordinata, la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta con restituzione dell e somme corrisposte oltre al risarcimento del danno. 
Con la richiesta di esecuzione in forma specifi ca l'attrice evidenziava che la controparte non aveva rispe ttato il t ermine tassativo ed essenziale di sette mesi dalla stipula del compromesso di assegnazione e aveva modificato i locali destinandoli invece che ad uso ufficio, in parte preponderante a garage; l'attrice chiedeva pertanto la condanna della società ### a richiedere le autorizzazioni necessarie ad eliminare le d ifformità tra quant o promesso e quanto realizzato e a completare le opere previste nel contratto, oltre che a risarcire il danno. Ric. 2018 n.### sez. ### - ud. 04/07/2023 2. Si costituiva in giudizio la società ### che eccepiva la carenza di legittimazione attiva della società attrice visto che la convenzione era stata stipulata con ### ed eccepiva la risoluzione di diritto del contratto essendo decorso il termine previsto dalla clausola D della convenzione e chiede va, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni.  3. Il Tribunale di ### dopo aver espletato una consulenza tecnica d'ufficio, accoglieva l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a ### e di conseguenza rigettava le domande di quest'ultima unitamente alla dom anda riconvenzionale di risarcimento dei danni della convenuta.  4. La società ### proponeva appello avverso la suddetta sentenza.  5. ### nuo va soc. coop. a r .l. si costitu iva in giudizio chiedendo il rigetto de ll'appello e prop oneva appello incidentale chiedendo la dich iarazione di risoluzione dell'accordo de l 26 febbraio 1987 per scadenza del termine e ssenziale e la dichiarazione di nullità dell'articolo 7, lettera E, della scrittura del 26 febbraio 1987 nella parte in cui prevedeva l'invariabilità del prezzo con condanna della controparte al risarcimento del danno.  6. ### d 'Appello di ### accog lieva parzialmente l'appello proposto dalla ### 7. ### d'Appello accoglieva la domanda subordinata di ### ritenendo inadempiente la ### previo riconoscimento della legittimazione ad agire in capo alla ### Osservava la ### distrettuale che il contratto preliminare era stato concluso da Giu lio ### in proprio , con riserva di comunicare il nominativo della persona o società acquirente; che ### 2018 n.### sez. ### - ud. 04/07/2023 successivamente, dopo la corresponsione da parte di ### di un cospicuo acconto alla ### all'assemblea d el 29 aprile 1987, su indicazione di ### l'immobile era stato assegnato alla ### senza che la predetta società fosse diventata socia della ### Sul punto, secondo la ### d'Appello, le parti avevano modificato il contratto, mentre la delibera assembleare con cui era stato assegnato l'immobile ad un soggetto estraneo alla compagine sociale non p oteva considerarsi n ulla, ma eventualmente annullabile e, in ogni caso, l'invalidità non era stata eccepita nel primo grado di giudizio. 
Quanto al merito delle pretese della ### non poteva essere accolta la domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare, in quanto era mutato l'oggetto del contratto. Dopo l'assemblea del 29 aprile 1987, la ### aveva eseguito una variante che aveva modificato la conformazione dell'appartamento assegnato a ### né era possibile ordinare il ripristino della conformazione risultante dalla planimetria all egata al contratto p reliminare, trattandosi di facere infungibile, che presupponeva la richiesta di nuova concessione edilizia e la riduzione della superficie di beni di proprietà di terzi.  ### acc oglieva, invece, la domanda subordinata di risoluzione del preliminare per inadempimento della ### previo rigetto dell'eccezione di risoluzione di diritto del contratto per scadenz a del termine essenziale, propost a con l'appello incidentale. Le decisioni assunte nell'assemblea della ### in data 29 aprile 1987 evidenziavano la permanente efficacia del vincolo contrattuale e con essa il superamento della pattuizione sul termine. Ric. 2018 n.### sez. ### - ud. 04/07/2023 ### della ### era consistito nell'ave re effettuato - dopo la conclusione del preliminare - la variante che modificava sensibilmente la conformazione dell'immobile promesso alla ### senza ch e tale variante fosse stat a richiesta dal Comune o altrimenti imposta. Si trattava di inadempimento grave in quan to, oltre all'evidente dimin uzione della superficie dell'appartamento promesso a ### l'alterazione della conformazione dell'immobile incideva sulla destinazione ad ufficio, che era nota alle parti. 
Alla risoluzione del contratto seguiva la cond anna della ### a restituire l'importo di ### maggiorato degli interessi legal i. ### distrettuale e scludeva la rivalutazione monetaria osservando che ### non aveva provato, né allegato di svolgere attività commerciale, e in ogni caso non aveva proposto domanda risarcitoria per danni ulteriori.  8. Per la cassazione della sentenza d'appello proponeva ricorso ### s.a.s. di ### in liquidazione, sulla base di quattro motivi.  9. Resisteva con controricorso la ### à Coo perativa ### e ### uria ### che proponeva ricorso incidentale affidato a cinque motivi.  10. ### con sentenza n. 15944 del 2015 rigettava integralmente il ricorso incidentale mentre accoglieva due motivi (il terzo e il quarto) de l ricorso princ ipale prop osto dalla socie tà acquirente.  10.1 Il primo dei due mo tivi accolti - per chiarezz a deve ripetersi essere il terzo del ricorso principale allora proposto - aveva ad oggetto l'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dei ### 2018 n.### sez. ### - ud. 04/07/2023 danni formulata d a ### che era stata anche oggetto d i istruttoria nel giudizio di primo grado e che la ### d'appello non aveva in alcun modo consi derato, a fronte dell'accer tato inadempimento imputabile alla #### evidenziava che la ### d'Appello non aveva provveduto sulla domanda di risarciment o danni che la ### aveva proposto in dipendenza sia della richiesta di sentenza che tenesse luogo del contratto definitivo, sia di quella subordinata, di risoluzione del preliminare per inadempimento, che la stessa ### d'appello aveva accolto.  10.2 Con il seco ndo motivo accolto - il quarto de l ricorso principale allora proposto - era ded otta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 Si contestava il mancato riconoscimento del maggior danno da svalutazione monetaria sull'imp orto oggetto di restituz ione da parte della Co operativa, assum endosi che tale danno sarebbe presunto, mentre la ### d'Appello aveva rigettato la domanda sul rilievo che ### non aveva provato e neppure allegato di svolgere attività commerciale.  ### era al m omento della domanda società a responsabilità limitata, come tale rientrante n el novero delle società commerciali, e pertanto non era necessario che dimostrasse di svolge re attività commerciale, essendo sufficiente provare la circostanza che il pagament o tempest ivo da parte del debitore avrebbe evitato o quan to meno ridotto gli e ffetti e conomici depauperativi dell'inflazione (ex plurimis, ###, sez. 3^, sentenza n. 23744 del 2009; sez. 1^, sentenza n. 14202 del 2004). Ric. 2018 n.### sez. ### - ud. 04/07/2023 11. La società ### riassumeva il giudizio dinanzi la ### d'Appello di ### Si costituiva la ### 12. ### d 'appello di ### evidenziava che, in applicazione dei principi stabiliti dalla sentenza di cassazione con rinvio, doveva essere rico nosciuto all'attrice in riassunzione il danno derivante dal mancato godimento dell'immobile promesso in vendita a ### individuato nel valore locativo dell'immobile per il periodo intercorrente dal 26 febbraio 1987, data di stipulazione della convenzione inter partes, alla data della do manda di risoluzione del contratto del 29 agosto 1988. Pertanto, valutando il canone mensile relativo all'immobile, individuato dal consulente nel giudizio di primo grado nella pro pria relazione di chiarimento depositata il 1° settembre 2004 nell'importo di lire 401.000, pari ad ### e moltiplicato per 18 mesi si otteneva un importo pari ad ### Tale somma doveva essere annualmente rivalutata secondo gli i ndici ### sino al momen to dell a liquidazione giudiziale. A ### spettava, inoltre, il risarcimento del danno derivante dal ritardo nel pagamento della somma consistente nel mancato godimento dell'utilità che da essa avrebbe conseguito. Tale danno poteva essere liquid ato attraverso la corresponsione degli interessi compen sativi ad un saggio equitativamente individuato e coincidente con quello legale. Dal momento della liquidazione giudizial e non era più d ovuta la rivalutazione monetaria ma trovava applicazione l'articolo 1224, primo comma, In conclusione, all'importo sopraindicato di ### dovevano aggiungersi la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma via v ia rivalut ata dal 26 febbraio 1987 alla data de lla ### 2018 n.### sez. ### - ud. 04/07/2023 pubblicazione della sentenza e q uindi i soli interessi leg ali dalla ultima data al saldo. 
Conformemente all'accoglimento del secondo motiv o del ricorso per Cassazione, alla società attrice in riassunzione doveva inoltre essere riconosciuto, per il solo fatto di essere imprenditore commerciale, in via presuntiva, il danno da svalutazione monetaria sulla somma oggetto di restituzione da parte della cooperativa pari a ### oltre agli interessi legali già riconosciu ti nella precedente sentenza della ### d' appello e da indi viduarsi nell'eventuale differenza a decorrere dalla data dei singoli pagamenti tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di ### o di durata non sup eriore a 1 2 mesi ed il saggio d egli interessi legali cioè sino al saldo. Si procedeva inoltre ad un nuovo regolamento delle spese processuali.  13. La società ### di Giu lio ### in liquidazione h a proposto ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza.  14. ### società cooperativa ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale.  15. ### ha concluso per l'accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso principale, assorbito il quarto e inammissibile il primo e per l'accoglimento del ricorso incidentale.  RAGIONI DELLA DECISIONE Ricorso principale 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la ### di Appello, con una motivazione apparente, ritenuto erroneamente di dover limitare il danno subito ### 2018 n.### sez. ### - ud. 04/07/2023 dalla ### al mancato godimento dell'immobile per un periodo di diciotto mesi.  2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza: violazione e falsa applicazione delle norme di cui all'artt.  384 e 394 c.p.c. per avere la ### di Appello, violando le norme che disciplinano il giudizio di rinvio, ritenuto erroneamente di dover limitare il dann o subito dalla ### mp al mancato godiment o dell'immobile per un periodo di diciotto mesi sino alla data della domanda subordinata di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento doloso della ### 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1223, 1225 e 1226 c.c., per avere la ### di Appello, violando le indicate norme sul risarcimento del danno e sulla sua valutazione, ritenuto erroneamente di dover limitare il danno subito dalla ### al mancato godimento dell'immobile per un periodo di diciotto mesi sino alla data della doman da subordinata di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento doloso della ### 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la ### di Appello, con una motivazione apparente e comunque violando le norme indicate, disposto una parziale compensazione delle spese processuali in assenza di una soccombenza della ### Ricorso incidentale 5. Il primo motivo del ric orso incident ale è così rubricato: nullità della sentenza (art. 384, secondo comma, c.p.c., in relazione ### 2018 n.### sez. ### - ud. 04/07/2023 all'art. n. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.). il primo errore in cui sarebbe incorso il giudice a quo consisterebbe nell'aver interpretato male la sentenza rescindente nella parte in cui (accogliendo il terzo motivo di gravame ) accertava il vizio d i omessa pronuncia in cui era incorsa la ### di Appello di #### sarebbe stato favorito dal tenore dell'equivoco quesito formulato in quella sede ###ogn i caso, la sentenza rescindente non indica le m odalità da seguire per determinare il risarcimento. Di ciò non si è avveduta la ### di Appello, che ha attribuito portata rilevante al quesito ex art. 366 bis c.p.c., riportato per completezza di motivazione nella sentenza rescindente, ma irrilevante sul piano precettivo. Il vizio denunciato ha influito in modo determinante sulla decisione impugnata perché ha indotto la ### di Appello a liquidare il risarcimento del danno sulla base del valore locat ivo dell'immobile , nell'erronea convinzione di rispettare una regola (invece inesistente) dettata dal Giudice di legittimità.  6. Il secondo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1225 e 1453 cod.  civ.; nullità della sentenza (art. 112 c.p.c.). 
Per costante giurisprudenza di legittimità, il risarcimento del danno dovuto al p romissario acquirente, per la m ancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di un bene immobile imputabile al promittente venditore, consiste nella differenza tra il valore commerciale de l bene medesimo al momento della proposizione della domanda di risoluzione del contratto (ovvero al tempo in cui l'inadempimento è divenuto definitivo) ed il prezzo pattuito. Dunque, il risarcimento liquidato dalla ### di appello non ### 2018 n.### sez. ### - ud. 04/07/2023 risponde ai criteri dell'artic olo 122 3 codice ci vile sotto il profilo qualitativo e neppure sotto quello quantitativo. Sarebbe, dunque, evidente, per quanto concerne la denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c., che la ### di Appello ha liquidato alla ### un danno diverso da quello d omandato , non configurabile rispetto all'impostazione giuridica dei termini della controversia ricavabili dai fatti acquisiti al processo, onde il vizio di ultra petizione e la conseguente nullità della sentenza.  7. Il ricorso principale e quello incidentale possono esaminarsi congiuntamente in quanto pongono questioni analoghe.  8. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile. 
Il collegio condivide le conclusioni del P.G. secondo cui il motivo non evidenzia con precisione il fatto storico decisivo il cui esame sarebbe stat o omesso dalla ### limit andosi a censu re meramente motivazionali e, pertanto, non confrontando si con l'insegnamento di questa ### secondo il quale il vizio di cui al 5), dell'artico lo 360, primo comma, cod. proc. civ., intro duce nell'ordinamento un vizio specifico denunciab ile per cassazione, relativo all'omesso esame di u n fatto storico, princ ipale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dell a controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli articoli 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc.  civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di ### 2018 n.### sez. ### - ud. 04/07/2023 discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in cau sa, sia stato comunque pre so in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.  9. Il secondo e terzo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso inci dentale, ch e possono essere esaminati congiuntamente stante la loro evidente sovrapponibilità, sono fondati e il quarto motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale sono assorbiti. 
In sostanz a, tanto il ricorrente principale quanto quello incidentale muovono dal medesimo pre supposto, evidenziato anche dal ### ovvero che la ### d'Appello, nel giudizio di rinvio, ha inte rpretato erroneamente la senten za di cassazione di quest a ### Infatti, la senten za impugnata non poneva alcun vincolo al giudice del giudizio di rinvio il quale ha, invece, erroneamente ritenuto che gli fosse imposto, quale criterio di liquidazione del danno, di prendere come riferimento il valore locativo dell'immobile, equivocando tra il quesito in diritto posto con il motivo di ricorso e la decisione che, pur accogliendo il motivo, aveva un contenuto limitato alla risarcibilità del danno senza alcun riferimento al criterio della sua determinazione. 
Di conseguenza il criterio di liquidazione adottato sulla base di questo erroneo presup posto non corrisponde al criterio normalmente adottato da questa ### Infatt i, in tema d i inadempimento da parte del promittente venditore degli obblighi derivanti dal contratto preliminare di compravendita immobiliare, il ### 2018 n.### sez. ### - ud. 04/07/2023 corretto criterio di liquidazione del danno dovuto al pro missario acquirente per la mancata conclusione del contratto de finitivo consiste e va individuato nella differenza tra il valore commerciale dell'immobile al momento in cui l'inad empimen to è diventato definitivo, normalmente coincidente ( sulla scorta del principio generale espresso dall'articolo 1 225 cod. civ., seco ndo cui la prevedibilità del danno risarcibile deve essere valutata con riferimento al momento in cui il debitore, dovendo dare esecuzione alla prestazione e potendo scegliere fra adempim ento e inadempimento, è in grado di apprezzare più compiutamente e, quindi, prevedere il pregiudizio che il creditore può subire p er effetto del suo comportame nto inadem piente) con que llo di proposizione, sia pure in via su bordinata, della domanda d i risoluzione ovvero altro anteriore, ove accertato in concreto ed il prezzo pattuito, oltre alla rivalutazione monetaria eventualmente verificatasi nelle more de l giudizio (ex plu rimis ### 2, Ord.  18498 del 2021; ### 6-3, Ord. n. 26042 del 2020 Sez. 2, Ord.  n. 28375 del 2017; ### 2, Sent. n. 17688 del 2010). Come evidenziato dal ### a tale criterio il giudice del rinvio dovrà attenersi, pro cedendo, attraverso gli opportuni e motivati accertamenti, alla relativa quantificazione del danno.  3. ### accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale e il p rimo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbito il quarto e inammissi bile il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito i l secondo m otivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla ### e d'Appello di ### in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ric. 2018 n.### sez. ### - ud. 04/07/2023 P.Q.M.  ### acc oglie il secondo e il terzo motivo del ricor so principale e il primo mot ivo del ricorso incidentale, dichiara assorbito il quarto e in ammissibil e il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito i l secondo m otivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla ### e d'Appello di ### in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della 2^ ### 

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