CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 26126/2023 del 07-09-2023
principi giuridici
In tema di appalto di opere pubbliche, le norme del capitolato generale approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, hanno valore normativo e vincolante solo per i contratti stipulati dallo Stato, e non riguardano quelli stipulati da enti pubblici diversi, i quali, in mancanza di specifica norma di legge, possono legittimamente essere regolamentati sia da un capitolato speciale che contenga, anche solo in parte, una disciplina diversa, sia da una pattuizione derogatoria stipulata dalle parti.
In tema di appalto di opere pubbliche, la clausola che impegni l'appaltante a pagare la sorte capitale al momento dell'effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte di un altro ente non è nulla ex art. 4, comma 3, della legge 10 dicembre 1981, n. 741, poiché, senza implicare alcuna rinuncia, ha la funzione di determinare il termine dell'adempimento dell'obbligazione e, con esso, il momento in cui il credito dell'appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate all'appaltante.
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testo integrale
SENTENZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 7909-2017 proposto da: ### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in #### 37, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti; - ricorrente - contro COMUNITÀ ### in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in #### 28, presso lo studio dell'avvocato ### Ric. 2017 n. ### sez. ### - ud. 03-11-2022 -2- RAMPELLI, rappresentata e dife sa dall'avvocato ### BARBUZZI, giusta procura speciale in atti; - controricorrente - avverso la sente nza n. 321/2 016 della CORTE ### di POTENZA, depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2022 dal ###. ### lette le conclusio ni scritte del ###. ### che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del primo motivo di ricorso e di infondatezza per i restanti motivi o comunque per l'integrale rigetto del ricorso. ### 1. ### (d'ora innanzi ### proponeva opposizione avanti il Tribunale di Potenza contro il decre to ingiuntivo n. 506/2000 con il quale detto Tribunale ingiungeva il pagamento in favore di ### titolare dell'omonima ditta, della somma di lire 54.463,423 (### ) quale ammontare degli inte ressi maturati per il ritardato pagament o degli stati di avanzamento e del conto finale di un contratt o di ap palto di real izzazione di un'opera pubblica. 2. Con sentenza n. 857/2004, resa nella resistenza di ### il Tribunale di Potenza rigettava l'opposizione. 3. ### proponeva appello, cui resisteva la ditta ### 4. Con sentenza n. 321/2016, la Corte di appello di Potenza accoglieva parzialmente il gravame. Revocava quindi il decreto ingiuntivo n. 506/2000 del Tribunale di Potenza e condannava la ### 2017 n. ### sez. ### - ud. 03-11-2022 -3- ### al pagamento degli interessi per ritardat o pagamento sulle rate di acconto e sul saldo come rideterminati in motivazione. Ai fini che qui rilevano , la Corte d istrettu ale, accertata anzitutto l'imputabilità del ritardo del finanziamento alla ### ente finanziato re dell'opera, come prospet tato dall'appellante, riteneva fondati alcuni profili dell'ultimo motivo di appello della ### con queste argomentazioni: a) il band o di gara conteneva un espre sso richiamo alla delibera di finanziamento e alle modalità di pagamento da parte della ### e nel contratto stipulato tra le p arti al punto 3 è stabilito che l'appalto si intende concesso ed accettato sotto osservanza delle modalità contenute nel capitolato speciale allegato al progetto; b) sulla scorta de lla giurisprude nza di legittimità, la Corte osservava che in tema di appalto di opere pubbliche la clausola che impegni l'appaltante a pagare la sorte capitale (per stati di av anzamento e saldo finale dei lavori) al momento dell'effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte di u n altro ente non è nulla ex art. 4 co. 3 L. 10/12/1981 n. 741 (applicabile “ratione temp oris”), poiché, senza implicare alcuna rinuncia, ha la funzione di determinare il termine dell'adempimento dell'obbligazione e, con esso, il momento in cui il credito dell'appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditat e all'appaltante. Gli interessi moratori sono d ovuti quando quest'u ltimo, pur avendo ric evuto tempestivamente l'accredito delle somme da parte dell'ente finanziatore, abbia ritardato il versamento nel termine pattuito; ### 2017 n. ### sez. ### - ud. 03-11-2022 -4- c) la Corte di merito rilevava inoltre che in tema di appalto di opere pubbliche, le norme sul capitolato generale approvato con DPR 16/07/1962, n. 1063 hanno valore normativo e vincolante solo per i contratti stipulati dallo Stato, e non riguardano quelli (come nel caso di specie) stipulati da enti pubbli ci diversi, i quali - in mancanza di specifica no rma di leg ge - possono legittimamente essere regolamentati da un cap itolato speciale che, per certi aspetti, rinvii a quello generale e, per altri, disciplini con efficacia autonoma alcune clausole. In ragione di ciò, la Corte territoriale riformava la sentenza di primo grado relativamente alla modalità di calcolo degli interessi legali moratori. 4. Avverso tale decisione ### (già ### ca ### ha proposto ricorso per cassazione, affidando le proprie doglianze a quattro motivi. 5. Ha resistito con cont roricorso l'### dei Co muni ### successore in universum ius della ### 6. La causa è stata trattata in camera di consiglio, non avendo alcuna delle parti formulato istanza di discussione in pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 112 c.p.c. e la violazione di legge - ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. - in relazione all'art. 329 comma 2 c.p.c. Deduce inoltre l'omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. Ric. 2017 n. ### sez. ### - ud. 03-11-2022 -5- A detta della ricorrente la sentenza impugnata è viziata per ultrapetizione e per violazione del giudica to interno, poiché l'appellante non avrebbe formulat o uno specifico motivo di impugnazione della sentenza di p rime cure in relazione alla statuizione sulla quantificazione degli interessi legali moratori. Al riguardo la ricorrente osserva che il profilo dell'an debeatur degli interessi non può essere assimilato al profilo del quantum debeatur e che solo uno specifico motivo di appello sul punto della diversa decor renza degli inte ressi e dell'applicazione o meno dell'art. 4 L. n. 741/81 avrebbe impedito la formazione del giudicato interno e ne avrebbe potuto consentire il riesame in appello. ### l'indirizzo giu risprudenziale dominante, ciascun elemento del credito una volta che sia stato oggetto di statuizione anche implicita in primo grado potrà essere riconsiderato e dunque modificato dal giudice di appello solo a condizione che sia specifi camente imp ugnata la parte di sentenza ad esso relativa. 1.1.- Il motivo è inammissibile. La ricorrente censura la senten za impugnata deducend o cumulativamente più vizi, collidendo in tal modo con il costante orientamento di legittimità che reputa inammissibile la mescolanza e la sovrapposi zione di m ezzi d'im pugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'articolo 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, quello della commissione di errores in procedendo, con conseguente nullità della decisione, e quello motivazionale. Nonostante sia necessario evitare approcci eccessivame nte formalistici o puntigliosi nella lettura del ricorso, va precisato che ### 2017 n. ### sez. ### - ud. 03-11-2022 -6- almeno il contenuto del motivo, al di là della sua intestazione, deve consentire a questo Giudice di individuare con precisione le ragioni poste ad illustrazione dei singoli denunciati vizi. Nel caso di specie, “l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c. , per poi ricercare quale o qu ali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuend o, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decide re successivamente su di esse” (di recente , 29346/2022). Basti al riguardo aggiung ere che manca anche una qualsivoglia argomentazione a sostegno del vizio della sentenza dedotto sub art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., non essendo dato comprendere quale sia il fatto decisivo che si ritiene omesso. La doglianza è dunque priva di qua lsiasi incidenza riguardo alla sentenza impugnata perché del tutto generica. 2.- Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza e del procedimento, ex art. 360 comma 1. n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 152 e 153 c.p.c. e agli artt. 183 e 184 (nella versione applicabile ratione temporis) e la violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione alle norme sopra menzionate. ### la ricorrente, la Corte distrettuale ha fondato la decisione su un prospetto di calcolo prodotto da controparte in primo grado solo all'udienza di precisazione delle conclusioni, relativamente al quale la ricorrente stessa ne aveva contestato ### 2017 n. ### sez. ### - ud. 03-11-2022 -7- nell'immediatezza l'ammissibilità ed l'utilizzabilità per intempestività della produzione confermata dal giudice di prime cure. La Corte terr itoriale, oltretutto, nel relativo passagg io argomentativo, affermava di impiegare detto documento per il calcolo del quantum debeatur perché l'appellat a non aveva prodotto il fascicolo di primo grado ed il conteggio sulla base del quale era stato concesso il decre to ingiuntivo ed era stata pronunciata la sentenza di primo grado. Il giudice a quo, pertanto, oltre a servirsi di un documento inutilizzabile, imputava all'appellato la mancata produzione del fascicolo di primo grado, circostanza invece imputab ile al Tribunale che nel trasmettere il fascicolo d'uf ficio necessariamente avrebbe dovuto trasmettere il fascicolo della fase monitoria ed il fascicolo di parte dell'opposizione: la Corte di Appello avrebbe dovuto richiedere il fascicolo al Tribunale e, accertato lo smarrimento, concedere termine per la ricostruzione del fascicolo. Deduce infine la ricorrente la nullità delle clausole apposte dalla stazione appaltante nel capitolato speciale che escludono la matu razione degli interessi a fav ore dell'appaltatore per effetto di ritardi da parte dell'ente finanziatore negli accrediti all'amministrazione appaltante delle rate di finanziamento, in quanto nulle perché in contrasto con la disciplina speciale dei lavori pubblici. 2.1.- Il motivo è infondato. La decisione impugnata è immune da censure in merito. Il prospetto contabile (di cui si afferma dalla ricorrente la produzione tardiva) rappresentava una mera argomen tazione difensiva e non una prova del quantum, come eccepito dalla ### 2017 n. ### sez. ### - ud. 03-11-2022 -8- controricorrente, in quan to attraverso lo stesso era stato contabilizzato il debito della ### con le relative date di trasmissione dei SAL alla ### e le date di emissione dei mandati di pagamento da parte di quest'ultima (circostanze fattuali che non risultano essere state contestate da ###. La Corte h a spiegato ch iaramente che il ricorso a t ale prospetto si è reso necessario per il difetto del de posito del fascicolo di primo grado da parte dell'odierna ricorrente, sulla quale - diversamente da quanto sostenuto - gravava l'onere, quale che fosse la posizione dalla stessa assunta nella precedente fase processuale, di produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali basava il proprio gravame, o comunque attivarsi perché questi documenti potessero essere sottoposti all'esame del giudice di appello (Cass. n. 1462/2013). ### parte del motivo, non rispecchiata nella rubrica dello stesso, contiene deduzioni che sono riproposte nel terzo mezzo di ricorso, di cui subito si dirà. 3.- Il terzo motivo è così rubricato: “### di legge-### 360 n. 3 cpc, in relazione agli art. 35 e 36 della L. 1063/1962; b) omessa contradditoria e insufficiente motivazione circa un punto nodale della controversia-### 360 n. 5 in relazione agli art. 35 e 36 della L. 1063/1962”. La ricorrente denuncia che l'appellante non ha sollevato né nel giudizio di opposizione, né nel giudizio di appello tramite specifico motivo di gravame la questione dell'operatività della clausola contrattuale del capitolato speciale che subordinerebbe il pagamento del corrispettivo, e quindi la esegibilità del credito, ### 2017 n. ### sez. ### - ud. 03-11-2022 -9- al mom ento dell'effettiva corresponsione dei finanziamenti regionali alla ### In ogni caso la ricorrente osserva che la Corte territoriale è incorsa in errore nella corretta applicazione della L. n. 741 del 1981, che commina la nullità per una siffatta clausola. Difatti nella fattispecie trovano applicazione gli artt. 35 e 36 del D.P.R. 1063/1962 - “### del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici” - poiché, diversamente da quanto erroneamente stabilito dalla Corte d'Appello di Potenza, l'art. 4 comma 1 della L. 10/12/1981 n. 741 dispone che “### degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, viene computato e corrisposto in occasione de l pagamen to, in conto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di apposite domande e riserve”. Il comma 2 disp one che “Il termine di novanta giorni previ sto negli articoli 35, primo e secondo comma, e 36, terzo comma, del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del ### tero de i lavori pubblici approvato con D.P.R. 16 lugli o 1 962, n. 1063, è ridott o a sessanta giorni”. Il comma 3, infine, prevede la nullità dei patti in contrario o in deroga. A dire della ricorrente, l'applicabilità dei suddetti commi 1 e 3 non è limitata agli ap palti stipulati dal ### tero dei lavori pubblici ma è generale e rigu arda tutti gli appa lti per la realizzazione di opere pubbliche. Non è quindi condivisibile la prospettazione della sentenza impugnat a per la quale la ### pote va effettuare il pagamento d ei lavori (stati di avanzam ento e sald o finale) soltanto a seguito dell'avvenuta erogazione degli accrediti da parte della ### 2017 n. ### sez. ### - ud. 03-11-2022 -10- ### essendo detta conclusione in contrasto con la norma imperativa della corr esponsione degli interessi per ritardato pagamento di cui all'art. 4 co. 1 L . n. 741/1981, alla quale consegue la nullità delle clausole contrarie ex art. 4 co. 3 della medesima legge. 3.1.- Il motivo è infondato. Va richiamato in argomento il principio affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di appalto di opere pubbliche, le norme del capitolato generale approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 hanno valore normativo e vincolante solo per i contratti stipulati dallo Stato, e non riguardano quelli stipulati da enti pubblici diversi, i quali - in mancanza di specifica norma di legge - possono legittimamente essere regolamentati sia da un capitolato speciale che 2 conte nga, anche solo in parte, una disciplina diversa, sia da una pattuizione derogatoria stipulata dalle parti. “È, quindi, consentito all'ente committente rispettare un termine di adempimento pattuito convenzionalmente nel suo interesse, in deroga all'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, 741, con conseguente inesis ten za della "mor a debendi" presupposta dalla norma” (Cass. n. 3648/2009; 25061/2018). La clausola che impegni l'appaltante a pagare la sorte capitale (per stati di avanzamento e saldo finale dei lavori) al momento della effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte di un altro ente, non è, pertanto, nulla ex art. 4, terzo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741 ("ratione temporis" applicabile), che sancisce la nullità dei patti contrari o in deroga alla disciplina degli interessi per ritardato pagamento, poiché, senza implicare alcuna rinuncia, ha la funzione di determinare il te rmine dell'adempimento dell'obbligazione e, con esso, il momento in ### 2017 n. ### sez. ### - ud. 03-11-2022 -11- cui il credito dell'appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate all'appaitante. Ne discende che gli inte ressi moratori sono d ovuti solo qua ndo quest'ultimo, pur avendo ricevuto tempestivamente l'accredito delle somme da parte dell'ente finanziatore, abbia ritardato il versamento nel termine pattuit o (Cass. nn. 22996/2014; 26336/2016; 259/2018). La Corte distrettuale ha fatto corretta applicazione di questi principi, uniformandosi ai precedenti di questo Giudice, come riconosce anche il P.M. nelle sue conclusioni e la motivazione della sentenza impugnata non si espone alle critiche rivolte alla stessa nel motivo di ricorso. 4.- Il quarto motivo contesta l'erronea compensazione delle spese di lite e dunque la violazione di legge ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 92 comma 2 c.p.c. e l'illogicità manifesta della sentenza impugnata. Non è difatti condivisibile per la ricorrente l'assunto della Corte per il quale si giustifica la compensazione per metà delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio in virtù del fatto che il creditore opposto avrebb e agito per una somma superiore a quella dovuta, poiché l'attuale ricorrente deve essere ritenuta totalmente vittoriosa in virtù del fatto che è stata integralmente accolta la domand a di condan na alla corresponsione deg li interessi per omesso e rit ardato pagame nto degli stati di avanzamento. 4.1. Il motivo è destituito di fondamento. ### il più recente indirizzo giurisprudenziale di questa Suprema Corte (Cass. SS. UU. n. ###/2022) la violazione dell'art. 91 c.p.c. è ormai censurabile solo quan do le spese vengano poste a carico della parte totalmente vittoriosa: nella ### 2017 n. ### sez. ### - ud. 03-11-2022 -12- specie, nessuna parte completamente vittorio sa ha subito condanna per le spese, ma la Corte ha o perato una compensazione parziale delle medesime. Non giova alla ricorrente l'excursus riguardante le modifiche normative apportate nel te mpo all'art. 92 c.p.c., posto che queste rappresentano jus superveniens sia rispetto al giudizio di primo grado sia rispetto al giudizio di appello, introdotto con atto di citazione notificato in data 9 febbraio 2006, come si legge a pag. 5 del ricorso e dunque prima delle modifiche apportate alla norma in questione dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 200 6, n. 51, la qual e ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore”. La normativa preesistente prevedeva la compensazione delle spese in presenza di giusti motivi: nel caso di specie, le ragioni della compensazione sono state correttamente individuate dalla Corte distrettuale nel parziale accoglimento dell'appello e nella conseguente riduzione della somma o ggetto della domanda introduttiva del giudizio. 5.- In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente deve essere condannata al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare att o della sussis tenza dei presup posti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a ### 2017 n. ### sez. ### - ud. 03-11-2022 -13- titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigett a il ricorso e condann a parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell e spese del giudizio di legittimità, che liquida in ### 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in ### 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della suss istenza dei presuppo sti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in ### nella camera di consiglio della ###




sintesi e commento
Appalto Pubblico e Finanziamento Esterno: Esigibilità del Credito e Interessi di Mora
La pronuncia in esame trae origine da una controversia relativa a un contratto di appalto per la realizzazione di un'opera pubblica, in cui l'impresa appaltatrice agiva per il pagamento degli interessi di mora dovuti a seguito del ritardato pagamento degli stati di avanzamento lavori e del saldo finale. La vicenda si è sviluppata a partire da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'appaltatrice, a cui l'ente committente si era opposto.
Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione, ma la Corte d'Appello, accogliendo parzialmente il gravame, aveva revocato il decreto ingiuntivo, condannando l'ente al pagamento degli interessi moratori ricalcolati. La Corte territoriale aveva fondato la sua decisione sull'accertamento dell'imputabilità del ritardo nel finanziamento all'ente finanziatore dell'opera, evidenziando come il bando di gara e il contratto richiamassero espressamente le modalità di pagamento da parte di quest'ultimo.
La questione centrale affrontata dai giudici di legittimità ha riguardato la validità della clausola contrattuale che subordinava il pagamento all'effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte dell'ente finanziatore. L'appaltatrice sosteneva la nullità di tale clausola, in quanto contraria alla disciplina inderogabile in materia di interessi per ritardato pagamento negli appalti pubblici.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'Appello. I giudici hanno ribadito un principio consolidato, secondo cui le norme del capitolato generale approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962 hanno valore normativo vincolante solo per i contratti stipulati dallo Stato, mentre gli enti pubblici diversi possono legittimamente regolare i propri appalti con capitolati speciali o pattuizioni derogatorie.
In particolare, la Corte ha affermato che la clausola che subordina il pagamento all'acquisizione dei finanziamenti non è nulla, in quanto non implica una rinuncia agli interessi, ma determina il termine di adempimento dell'obbligazione, rendendo il credito esigibile solo al momento della disponibilità delle somme accreditate all'appaltante. Di conseguenza, gli interessi moratori sono dovuti solo se l'ente committente, pur avendo ricevuto tempestivamente l'accredito, ritarda il versamento nel termine pattuito.
La Corte ha inoltre respinto le censure relative alla produzione tardiva di un prospetto contabile, ritenendolo una mera argomentazione difensiva, e alla compensazione delle spese di lite, giustificata dal parziale accoglimento dell'appello.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.