CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Sentenza n. 999/2023 del 24-07-2023
principi giuridici
Nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, la delega di funzioni dirigenziali, conferita ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001, non determina l'attribuzione al delegato del trattamento economico corrispondente all'attività dirigenziale, stante l'espressa esclusione dell'applicazione dell'art. 2103 c.c.
Lo svolgimento di mansioni superiori in forza di un provvedimento di delega non integra la fattispecie di cui all'art. 52 del d.lgs. 165/2001, che attribuisce al lavoratore il diritto al trattamento economico previsto per la qualifica superiore, in quanto la delega trasferisce la sola modalità di esercizio della funzione, non la titolarità, che rimane in capo al delegante.
L'esercizio parziale di funzioni dirigenziali delegate, con conservazione della responsabilità in capo al delegante, non integra il presupposto applicativo dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, che richiedono la prevalenza, quantitativa e qualitativa, delle mansioni superiori svolte.
N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
### nome del Popolo Italiano CORTE DI APPELLO DI CATANZARO Sezione Lavoro La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa ### dott. ### relatore dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 348 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, vertente TRA ### (avv. ### appellante ### (avv.ti #### e ### appellato ### appello a sentenza del tribunale di ###. Delega di funzioni dirigenziali. Rivendicazioni stipendiali.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO E DIRITTO 1. ### che alle dipendenze del comune di ### lavora come “istruttore tecnico geometra” ed è inquadrato nella categoria ###, ha rivendicato, con ricorso del 25.7.2019, il differenziale retributivo maturato nel semestre in cui, a far data dal 7.2.2017, ha svolto le funzioni dirigenziali che gli erano state delegate nell'ambito del settore di appartenenza (edilizia privata). 2. Il tribunale di ### ha respinto il ricorso perché ha ritenuto che: a) in base all'art. 17, c. 1 bis, del d.lgs. 165/2001, all'art. 109 del d.lgs. 267/2000 e all'art. 32 del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il dirigente ben può delegare propri compiti ai funzionari titolari di strutture dipendenti, ferma restando la propria responsabilità diretta; b) in tal caso, ai sensi del succitato art. 17 c. 1 bis, non trovano applicazione né l'art. 2103 c.c., né l'art. 52 del medesimo d.lgs. 165/2001 e, perciò, al delegato non compete alcuna maggiorazione retributiva. 3. Il ricorrente appella la sentenza perché invece sostiene che l'assegnazione di un funzionario ad una posizione dirigenziale comporta l'espletamento di mansioni superiori che, pur nell'invarianza della posizione giuridica di appartenenza, devono essere retribuite in forza dei principi costituzionali e della disciplina legislativa e contrattuale della materia. 4. Nella resistenza dell'ente locale convenuto che ha eccepito l'inammissibilità del gravame e nel merito ne ha chiesto il rigetto assumendolo infondato, il Collegio ha sentito i difensori comparsi e ha deciso come da separato dispositivo. 5. ### preliminare di inammissibilità dell'impugnazione, sollevata dall'appellato, va respinta perché l'atto di gravame è redatto in conformità al paradigma dell'art. 434 c.p.c., in quanto indica specificamente i capi della sentenza censurati ed esplicita le ragioni che dovrebbero indurre il Collegio a riformarli.
Contiene, dunque, la chiara esposizione dei punti contestati - relativi alla inoperatività nella fattispecie della tutela retributiva prevista per il caso di svolgimento di mansioni superiori - e delle ragioni di dissenso rispetto agli stessi, ed è pertanto ammissibile (cfr. Cass. SU 27199/17). 6. Nel merito, l'appello è infondato per tre alternativi ordini di ragioni. 7. In primo luogo, il tribunale ha correttamente ricondotto all'art. 17, c. 1 bis, del d.lgs. 165/20011 la delega delle funzioni 1 ### cui “I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a ### 3 di 6 dirigenziali che al ricorrente è stata conferita ai sensi dell'art. 32 del regolamento comunale2, e ha richiamato gli articoli 107 e 109 del d.lgs. 267/2000 per evidenziare come negli stessi articoli non è contemplata una delega analoga, atteso essi consentono l'attribuzione delle funzioni dirigenziali al personale non avente la corrispondente qualifica solo “nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale”: e tanto, nella specie, non ricorre. 7.1. Se, dunque, la delega ### delle funzioni dirigenziali al ricorrente trova la sua legittimazione nel succitato art. 17, c. 1 bis, del d.lgs. 165/2001, del quale si fa esplicita menzione nel provvedimento dirigenziale di delega, è corretta la constatazione del tribunale secondo cui al delegato non spetta il trattamento economico corrispondente all'attività dirigenziale. 7.2. Tanto espressamente prevede quello stesso articolo allorché dispone che “non si applica in ogni caso l'art. 2103 del codice civile”, vale a dire la norma che riconosce al lavoratore adibito a mansioni superiori quantomeno il diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta e, a certe condizioni, la promozione automatica alla qualifica superiore3. È stato infatti osservato in dottrina che: “il dipendente pubblico delegato all'esercizio di competenze rientranti nelle funzioni dirigenziali non potrà rivendicare, quindi, né un trattamento economico equivalente alle funzioni dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'art. 2103 del codice civile”. 2 ### cui: “il dirigente, ferma restando la propria responsabilità, può delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, per specifiche e comprovate esigenze di servizio, propri compiti riconducibili alle lettere b) d) ed e) del comma 1 dell'art. 17 del D.LGS. n. 165/2001, a funzionari responsabili delle strutture.
In mancanza di funzionari, tale delega può essere conferita a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati, purché inquadrati nella categoria D”. 3 ### il centro studi della ### dei ### la disposizione normativa introdotta dall'art. 2 della l. n. 145/2002: “esclude l'applicazione dell'art. 2103 del codice civile, ai sensi del quale in caso di esercizio di mansioni superiori il dipendente ha diritto sia al trattamento corrispondente all'attività svolta, sia all'assegnazione definitiva - a certe condizioni - alle nuove mansioni”. effettivamente svolte, né il riconoscimento della relativa qualifica dirigenziale”4. 8. In secondo luogo, a conforto dell'approdo interpretativo del tribunale, milita la considerazione che lo svolgimento di mansioni superiori, in forza di un provvedimento di delega, non integra la fattispecie contemplata dall'art. 52 del d.lgs. 165/2001 che dà al lavoratore il diritto al trattamento economico previsto per la qualifica superiore. 8.1. Ciò perché, come è stato evidenziato in dottrina: “la delega si traduce nel trasferimento dal soggetto delegante al soggetto delegato non della titolarità della funzione delegata, bensì della sola modalità di esercizio, la cui titolarità resta in capo al delegante”. 8.2. È il carattere vicario delle mansioni, dunque, che preclude al sostituto il diritto alla maggiore retribuzione per il periodo di sostituzione, perché il compito di sostituzione ### del dipendente di grado più elevato rientra tra i compiti che, ai sensi del ridetto art. 17, c. 1, bis del d.lgs. 165/2001, ben possono essere delegati ai dipendenti privi della qualifica dirigenziale che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito dell'ufficio5. 9. In terzo luogo, occorre considerare che le funzioni dirigenziali delegate al ricorrente sono solo parziali: non esauriscono, cioè, il novero delle funzioni proprie del dirigente delegante che, del resto, anche in relazione a quelle delegate conserva la “propria responsabilità”, così come prevede il regolamento comunale. 9.1. Sicché, lo svolgimento di mansioni superiori parziali e la cui responsabilità resta comunque in capo al delegante non integra il presupposto applicativo dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 52 d.lgs. 4 In questo senso è anche ### n. 1801/2018: “non si può ritenere che l'appellante abbia svolto mansioni superiori in relazione alle quali possa rivendicare un superiore trattamento retributivo, posto che l'operatività dell'istituto della delega esclude espressamente ed “in ogni caso” - con una formulazione evidentemente onnicomprensiva - l'applicabilità dell'art. 2103 c.c.”. 5 Cass. 16469/2007: “il carattere vicario delle mansioni svolte preclude il diritto del sostituto all'inquadramento nella qualifica superiore del sostituito e lo stesso diritto alla maggiore retribuzione per il periodo della sostituzione, quando le mansioni proprie della qualifica del sostituto comprendano compiti di sostituzione di dipendenti di grado più elevato”. 165/2001, i quali esigono invece la prevalenza, quantitativa e qualitativa, delle mansioni superiori svolte e di ciò, nella fattispecie in esame, non vi è allegazione, né prova6. 9.2. Anzi, deve convenirsi che vi è prova del contrario, dal momento che: a) sotto il profilo quantitativo, i compiti che il dirigente del “settore edilizia privata” ha delegato al ricorrente attengono esclusivamente al “servizio condono e abusivismo”; b) sotto il profilo qualitativo, la responsabilità dei compiti oggetto di delega è stata espressamente conservata al delegante, in base al disposto dell'art. 32 del regolamento comunale già citato. 10. Ne consegue la conferma della sentenza appellata. 11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri dettati dal ### 55/2014 e s.m.i., con esclusione dei compensi per la fase istruttoria. 12. ### dell'impugnazione impone di dare atto delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, c. 1 quater, del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### con ricorso depositato il ###, avverso la sentenza del Tribunale di ### giudice del lavoro, 326/20, pubblicata in data ###, così provvede: 1. Rigetta l'appello; 2. Condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del grado che liquida in ### oltre accessori e rimborso forfettario di legge; 3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per 6 Cass. 27887/2009: “In materia di pubblico impiego, il dipendente pubblico assegnato, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, allo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto a quella posseduta ha diritto, anche in relazione a tali compiti, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente secondo le previsioni dell'art. 36 Cost., a condizione che dette mansioni siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad esse, dovendosi ritenere estensibile a tale ipotesi la previsione di cui all'art. 2103 cod. civ.”. il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 06/07/2023. ### estensore dott. ### dott.ssa ### n. 348/2021
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Sentenza n. 999/2023 del 04-09-2023
principi giuridici
La ristrutturazione edilizia che comporti aumenti di superficie o di volume si configura come nuova costruzione, soggetta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della realizzazione dell'opera e alla relativa tutela ripristinatoria.
In tema di distanze legali, con riferimento alla sopraelevazione di un edificio preesistente, il criterio della prevenzione va applicato avendo riguardo all'epoca della sopraelevazione e non a quella della realizzazione della costruzione originaria.
La violazione delle prescrizioni sulle distanze tra le costruzioni determina un danno in re ipsa, senza che incomba sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietà, dovendosi presumere, sia pure iuris tantum, tale pregiudizio, salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba essere escluso.
N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
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### nome del popolo italiano La Corte di Appello di Catanzaro, ###, riunita in camera di consiglio e così composta: dott.ssa #### dott.ssa ### (### dott. ### (Giudice ausiliario relatore) ha pronunciato la presente ### causa civile n. 1723/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente TRA ### C.F. ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ### come da procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in #### S. ### in ####. #### C.F. ###, rappresento e difeso dall'Avv. ### come da procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in #### Acri ###. ###' appellante chiede: << Voglia la ###ma Corte di Appello di Catanzaro, ogni diversa istanza disattesa e reietta, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza cosi decidere: in via preliminare concedere la sospensione provvisoria dell'esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2 e 283 c.p.c.; In via principale in accoglimento del presente appello, ritenere fondati i motivi esposti nel presente gravame e per l'effetto riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda subordinata dell'appellato e, pertanto accertare e dichiarare il rispetto delle distanze legali per i motivi esposti nel corpo del presente atto e, conseguentemente, rigettare la domanda di risarcimento danni. Con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio".
In via subordinata e salvo gravame (nel caso in cui si dovesse ritenere l'opera per cui è causa realizzata in violazione dette distanze legali) accertare e dichiarare la soccombenza reciproca ex art. 92 c.p.c. e per l'effetto compensare integralmente le spese di lite e/o quantomeno, riconoscere la compensazione parziale nella misura non superiore ad un terzo; rigettare in ogni caso la domanda di risarcimento danni, per le motivazioni esposte in premessa>>. ### chiede: << Voglia l'###ma Corte adita, disattesa e respinta ogni diversa e contrariaeccezione, deduzione, produzione e difesa, rigettare il proposto appello, perché manifestamente infondato sia in ragioni di fatto che in diritto per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede>>. ### fatti di causa e la vicenda processuale sono così esposti nella sentenza impugnata: << Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha premesso di essere proprietario di un immobile sito nel Comune di ### alla ### (riportato in catasto al foglio 106, p.lla 430), situato al pian terreno e adibito a cucina rustica e a garage, confinante con un fabbricato abusivo di proprietà del convenuto ### ha allegato l'attore che il convenuto avrebbe provveduto, da qualche anno, a sopraelevare il predetto fabbricato abusivo sopra il quale è stata apposta una copertura in lamiera metallica la quale impedisce il passaggio della luce e la visuale alla cucina rustica e al garage, per essere stata realizzata senza il rispettò delle distanze legali.
Per tali ragioni, non avendo sortito effetto il tentativo di risolvere bonariamente la vicenda, l'attore ha denunciato l'abuso al Comune di ### il quale nella relazione del 13.09.2009 a firma del ### del ### urbanistica, ha rilevato la natura abusiva del corpo di fabbrica realizzato al piano terra in aderenza al lato est del fabbricato di via della ### e con provvedimento del 23/9/2013 ha ordinato la demolizione delle opere realizzate senza permesso di costruire.
Espletato vanamente il tentativo obbligatorio di mediazione, l'attore si è successivamente rivolto al Tribunale per sentire dichiarare la condanna del convenuto alla demolizione dell'intero manufatto abusivo oppure, in via subordinata, della sola porzione sopraelevata, oltre al risarcimento dei danni da determinarsi in via equitativa. Si è costituito in giudizio ### per eccepire in via preliminare l'improcedibilità della domanda per il mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione perché avviato dal solo attore e non anche dagli ulteriori comproprietari dell'immobile, individuati nelle persone di ##### Il convenuto ha ulteriormente eccepito il difetto di legittimazione attiva di patte attrice, perché l'azione avrebbe dovuto essere proposta da tutti i comproprietari e non da uno solo, oltre al proprio difetto di legittimazione passiva perché l'azione avrebbe dovuto essere proposta anche nei confronti degli ulteriori eredi di ### madre del convenuto, indicata come autrice materiale del manufatto ritenuto abusivo. Il convenuto ha ancora eccepito la nullità della citazione per insufficiente determinazione del petitum e della causa petendi. Nel merito ha richiesto il rigetto della domanda sul presupposto che il fabbricato ritenuto abusivo è stato realizzato da oltre venti anni dalla defunta ### con il consenso di suo fratello ### odierno attore; il convenuto ha precisato che i relativi lavori, iniziati nel 1983, sono terminati nel 1988. Pertanto, essendo decorso più di un ventennio dalla realizzazione del manufatto, l'attore non potrebbe pretendere il ripristino dello status quo ante avendo il convenuto usucapito il diritto di servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile oppure dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici locali. Il convenuto ha ulteriormente rilevato che il fabbricato in questione non può ritenersi abusivo, per essere stato oggetto di sanatoria con provvedimenti 2181 del 24/12/2007 e n. 2216 del 14/1/2008. Con riguardo alla sopraelevazione il convenuto ha contestato che la stessa sia stata eseguita in violazione delle distanze legali ovvero del diritto di aria e luce dell'attore, trattandosi di sopraelevazione realizzata da ### negli anni novanta in sostituzione di quella preesistente, di cui ha sostanzialmente mantenuto le dimensioni, diversificandosi solo per qualche centimetro in altezza che è stato necessario sfruttare per garantire la pendenza. La causa, istruita documentalmente e mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti, è stata trattenuta una prima volta in decisione all'udienza del 14/11/2017, salvo essere successivamente rimessa sul ruolo per l'espletamento di c.t.u. eseguita dall'ing. ### La causa è stata trattenuta una seconda volta in decisione all'udienza del 24/5/2019 per essere successivamente rimessa sul ruolo stante la necessità di chiedere chiarimenti al c.t.u. Nel contempo, il fascicolo è pervenuto sul ruolo della scrivente quale nuovo giudice titolare. All'udienza del 5/2/2021, svoltasi mediante trattazione scritta come da decreto del 4/1/2021 regolarmente comunicato ai difensori delle parti, la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. per lo scambio e il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica>>.
Il Tribunale Civile di ### all'esito del procedimento, avente R.G. n.910/2014, con sentenza n. 1738 del 20.07/9.08.2021, così statuiva: <<-### all'arretramento della sopraelevazione rispetto all'altezza del muro di confine realizzata sul fabbricato costruito in ampliamento dell'unità immobiliare di sua proprietà ### in ### alla ###, fino alla distanza di 5 metri lineari dal predetto muro di confine che separa la sua proprietà da quella dell'attore; -condanna ### al pagamento in favore di ### della somma di ### a titolo di risarcimento dei danni in moneta attuale, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo; -condanna ### al pagamento dei due terzi delle spese del giudizio liquidate, complessivamente e per l'intero, nella somma di ### (di cui ### per spese prenotate a debito, ### per compensi professionali per il giudizio ed ### per compensi professionali per la fase di mediazione), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da versarsi in favore dell'### stante l'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello Stato, compensando fra le parti il restante terzo; -pone le spese di c.t.u. già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico del convenuto ###>.
Avverso la suddetta sentenza propone ritualmente appello ### con quattro motivi.
Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione ed errata interpretazione dell'art. 8.4.3 NTC 2018 e la errata interpretazione delle risultanze processuali.
Sostiene l'appellante che in base alle norme tecniche di costruzione dell'anno 2018, capoverso 8.4.3, la variazione operata non può essere considerata sopraelevazione o ampliamento, non avendo comportato alcun incremento della superficie abitabile ma, esclusivamente, un innalzamento di pochi centimetri utile per il deflusso delle acque piovane.
Tale ultima circostanza, evidenzia l'appellante, è stata confermata anche dai testi escussi.
Con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 873, 874 e 875 c.c. in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente applicato il principio della prevenzione.
Sostiene l'appellante, al riguardo, che il principio della prevenzione è applicabile anche alla sopraelevazione.
Evidenzia ancora che avendo egli realizzato per primo il proprio manufatto ha, in tal modo, determinato le distanze da osservare.
Con lo stesso motivo lamenta la erronea applicazione da parte del CTU dell'art. 6 del regolamento ### di ### che consente di costruire in aderenza.
Con il terzo motivo la sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui il Tribunale ha disposto il risarcimento del danno in favore dell'appellato in ragione dell'accoglimento della domanda di accertamento della violazione delle distanze legali.
Sostiene invece l'appellante che il Tribunale non avrebbe dovuto considerare il danno in re ipsa e, conseguentemente, in assenza di prova, essere liquidato in via equitativa.
Adduce ancora che nella concreta fattispecie il CTU non ha accertato alcuna lesione pregiudizievole in danno dell'appellato.
Con il quarto motivo lamenta la violazione dell'art. 92 c.p.c.
Sostiene l'appellante che in il Tribunale, ragione dell'accoglimento della domanda subordinata, avrebbe dovuto compensare le spese di lite per la reciproca soccombenza o, quantomeno, disporre una compensazione maggiore rispetto a quella operata di 1/3.
Con lo stesso atto di appello veniva formulata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, ### il quale, nel contestare gli assunti di controparte, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato.
La Corte, con ordinanza del 15.02.2022, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza.
All'udienza del 6.12.2022, svolta a trattazione scritta in ragione della situazione epidemiologica da pandemia covid 19, le parti depositavano note di conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Al fine di meglio comprendere la questione portata all'attenzione del Collegio non è superfluo rammentare che ### conveniva in giudizio ### per sentire dichiarare la condanna del convenuto alla demolizione dell'intero manufatto abusivo oppure, in via subordinata, della sola porzione sopraelevata, oltre al risarcimento dei danni da determinarsi in via equitativa.
Seguiva la decisione del Tribunale di accoglimento della domanda subordinata e del risarcimento del danno.
Prima di passare al merito dell'appello il Collegio osserva che la statuizione di rigetto della domanda di demolizione dell'intero fabbricato costituisce cosa giudicata in assenza di specifica impugnazione sul punto, così come la statuizione di inammissibilità della domanda di acquisto per usucapione della servitù, consistente nel mantenimento della costruzione realizzata in violazione delle distanze legali.
Esaminando, dunque, i motivi di appello con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione ed errata interpretazione dell'art. 8.4.3 NTC 2018 e la errata interpretazione delle risultanze processuali.
Sostiene l'appellante che in base alle norme tecniche di costruzione dell'anno 2018, capoverso 8.4.3, la variazione operata non può essere considerata sopraelevazione o ampliamento, non avendo comportato alcun incremento della superficie abitabile ma, esclusivamente, un innalzamento di pochi centimetri, utile per il deflusso delle acque piovane.
Tale ultima circostanza, evidenzia l'appellante, è stata confermata anche dai testi escussi.
Con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 873, 874 e 875 c.c. in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente applicato il principio della prevenzione.
Sostiene l'appellante, al riguardo, che il principio della prevenzione è applicabile anche alla sopraelevazione.
Evidenzia ancora che avendo egli realizzato per primo il proprio manufatto ha, in tal modo, determinato le distanze da osservare.
Con lo stesso motivo lamenta la erronea applicazione da parte del CTU dell'art. 6 del regolamento ### di ### che consente di costruire in aderenza.
I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati e devono essere disattesi risultando condivisibile il percorso logico argomentativo del Tribunale.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto l'opera realizzata una sopraelevazione e in quanto tale soggetta al relativo regime legale.
Il consulente d'ufficio ha avuto modo di accertare che l'attuale linea di colmo della copertura del fabbricato dell'appellante, per come risultante dalla sopraelevazione, ha un'altezza di 1,22 metri rispetto alla testa del muro di confine.
Tale accertamento non è di poco conto considerato che tale sopraelevazione è idonea a provocare un aumento della volumetria rispetto alla situazione preesistente.
Del resto, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, << La ristrutturazione edilizia ove comporti aumenti di superficie o di volume, si configura come una nuova costruzione, sottoposta alla disciplina in tema di distanze, vigente al momento della realizzazione dell'opera, e alla relativa tutela ripristinatoria (Cass. n. 17043 del 2015; Cass. n. 11049 del 2016). Ed ancora, se la ristrutturazione di un fabbricato si concretizza nella sopraelevazione dell'edificio preesistente, tale sopraelevazione, a sua volta, anche se di dimensione ridotta, comporta pur sempre un aumento della volumetria e della superficie di ingombro ed è, dunque, tenuta, quale nuova costruzione, al rispetto della disciplina delle distanze (Cass. n. 17043 del 2015, la quale, peraltro, ha altresì escluso che i regolamenti locali possano incidere, anche solo indirettamente con la previsione di soglie massime di incremento edilizio, sulle nozioni normative di "ristrutturazione" e di "nuova costruzione" e sui rimedi esperibili nei rapporti tra privati; così anche Cass. n. 23845 del 2018, la quale, peraltro, ha osservato che la nozione di costruzione è unica, ai sensi dell'art. 873 c.c., e non può subire deroghe da parte di fonti secondarie, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, atteso che il rinvio a norme integrative contenuto nell'ultima parte dell'art. 873 c.c. riguarda la sola possibilità, per tali norme, di stabilire un distacco maggiore di quello codicistica; così anche n. 144 del 2016). La sopraelevazione, infatti, anche se di ridotte dimensioni, comporta sempre un aumento della volumetria e della superficie di ingombro e va, pertanto, considerata a tutti gli effetti, e, quindi, anche per la disciplina delle distanze, come nuova costruzione (Cass. n. 21059 del 2009; Cass. n. 15528 del 2008; conf., più di recente, Cass. n. 11049 del 2016; Cass. n. 15732 del 2018). Tale conclusione vale anche per la modifica del tetto. In materia di distanze legali tra edifici, infatti, la modificazione del tetto di un fabbricato integra sopraelevazione e, come tale, una nuova costruzione se essa produce un aumento della superficie esterna e della volumetria dei piani sottostanti, così incidendo sulla struttura e sul modo di essere della copertura>>.
Nella concreta fattispecie, l'opera eseguita, pur essendo stata realizzata, secondo gli assunti dell'appellante, per il deflusso delle acque piovane, avente un'altezza di 1,22 metri rispetto alla testa del muro di confine, integra una nuova costruzione avendo prodotto un aumento della superficie esterna e della volumetria dei piani sottostanti e, come tale, è assoggettata alla disciplina sulle distanze vigente al momento della sua realizzazione (Cass. n. 20786 del 2006; Cass. n. 14932 del 2008), non operando, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il criterio della prevenzione riferito alle costruzioni originarie in quanto sostituito dal principio della priorità temporale correlata al momento della sopraelevazione (Cass. n. 15527 del 2008; Cass. n. 74 del 2011); (cfr. Cass. n. 14705 del 2019 “in tema di distanze legali, con riferimento alla sopraelevazione di un edificio preesistente, il criterio della prevenzione va applicato avendo riguardo all'epoca della sopraelevazione e non a quella della realizzazione della costruzione originaria”).
Con il terzo motivo la sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui il Tribunale ha disposto il risarcimento del danno in favore dell'appellato in ragione dell'accoglimento della domanda di accertamento della violazione delle distanze legali.
Sostiene invece l'appellante che il Tribunale non avrebbe dovuto considerare il danno in re ipsa e, conseguentemente, in assenza di prova, essere liquidato in via equitativa.
Il motivo, diretto a censurare l'an e non il quantum, è infondato considerato che la violazione delle distanze tra costruzione determina un danno in re ipsa (nella concreta fattispecie, per come evidenziato dal Tribunale, mancanza di passaggio di luce e aria) senza la necessità per il danneggiato di fornire la prova della sussistenza del pregiudizio (cfr. Cass. n.25082/2020 secondo cui “La violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno in "re ipsa", con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietà, dovendosi, di norma, presumere, sia pure "iuris tantum", tale pregiudizio, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso”).
Con il quarto motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 92 c.p.c.
Sostiene che in ragione dell'accoglimento della domanda subordinata il Tribunale avrebbe dovuto compensare le spese di lite per la reciproca soccombenza o, quantomeno, disporre una compensazione maggiore rispetto a quella operata di 1/3.
Anche tale motivo è infondato e deve essere disatteso, rientrando nel potere discrezionale del giudice disporre, o meno, la compensazione totale o parziale delle spese di lite non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in base ai parametri medi, (valore della causa entro ### ) previsti dal D.M. n. 55/14, così come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, ed in assenza di fase istruttoria, in ### per la fase di studio della controversia, ### per la fase introduttiva e ### per la fase decisionale e così per un totale di ### oltre spese generali e accessori previsti per legge, in favore dell'### In ragione del rigetto dell'appello va dato atto che ricorrono gli estremi di cui all'art.13 comma 1 quater T.U. n.115/2002. P.Q.M. La Corte di Appello di Catanzaro, ###, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### con atto di citazione notificato il ### nei confronti di ### avverso la sentenza n. 1738 del Tribunale civile di ### del 20.07/9.08.2021, rigettata ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, così provvede: -rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; -condanna ### al pagamento delle spese di lite del presente grado quantificate in ### oltre spese generali e accessori previsti per legge, in favore dell'### -dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater T.U. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in ### nella camera di consiglio della Corte di Appello della ### tenutasi da remoto il ###. Il Giudice
ausiliario estensore ###. ### dott.ssa ###
sintesi e commento
Delega di Funzioni Dirigenziali e Assenza di Diritto a Maggiorazione Retributiva nel Pubblico Impiego
La pronuncia in esame affronta la questione della retribuzione dovuta a un dipendente pubblico, inquadrato come istruttore tecnico geometra (categoria D1), che ha svolto, per un periodo limitato, funzioni dirigenziali delegate nell'ambito del settore edilizia privata del Comune di ###. Il dipendente rivendicava il differenziale retributivo maturato durante il periodo di svolgimento delle funzioni delegate.
Il Tribunale di ### aveva respinto il ricorso, basandosi sull'articolo 17, comma 1 bis, del decreto legislativo 165/2001, sull'articolo 109 del decreto legislativo 267/2000 e sull'articolo 32 del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Secondo il Tribunale, tali disposizioni consentono al dirigente di delegare compiti ai funzionari titolari di strutture dipendenti, senza che ciò comporti una maggiorazione retributiva per il delegato, in quanto non si applicano né l'articolo 2103 del codice civile né l'articolo 52 del decreto legislativo 165/2001.
La Corte d'Appello ha confermato la decisione di primo grado, rigettando l'appello del dipendente. I giudici di secondo grado hanno argomentato che la delega di funzioni dirigenziali, conferita ai sensi dell'articolo 32 del regolamento comunale, rientra nell'ambito dell'articolo 17, comma 1 bis, del decreto legislativo 165/2001, il quale esclude espressamente l'applicazione dell'articolo 2103 del codice civile. Tale norma, infatti, riconosce al lavoratore adibito a mansioni superiori il diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta e, a determinate condizioni, la promozione automatica alla qualifica superiore.
La Corte ha inoltre precisato che lo svolgimento di mansioni superiori in forza di un provvedimento di delega non integra la fattispecie prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 165/2001, che attribuisce al lavoratore il diritto al trattamento economico previsto per la qualifica superiore. La delega, infatti, trasferisce al delegato solo la modalità di esercizio della funzione, mentre la titolarità rimane in capo al delegante.
Infine, la Corte ha evidenziato che le funzioni dirigenziali delegate al dipendente erano solo parziali e che la responsabilità delle stesse rimaneva comunque in capo al dirigente delegante. Pertanto, lo svolgimento di mansioni superiori parziali e la cui responsabilità resta al delegante non integra il presupposto applicativo dell'articolo 2103 del codice civile e dell'articolo 52 del decreto legislativo 165/2001, che richiedono invece la prevalenza, quantitativa e qualitativa, delle mansioni superiori svolte.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.