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CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

Sentenza n. 1105/2015 del 11-06-2015

principi giuridici

Integra la causa di indegnità a succedere di cui all'art. 463, comma 1, n. 6, c.c. la consapevolezza, da parte del chiamato all'eredità, della falsità del testamento che ha fatto pubblicare, anche qualora la falsificazione non sia stata realizzata direttamente dal chiamato, ma con il suo consenso morale, recando in tal modo grave offesa alla memoria del de cuius.

La dichiarazione di remissione a giustizia e la mancata resistenza alle domande degli attori non costituiscono, di per sé, ragioni sufficienti per escludere la soccombenza ai fini della condanna alle spese processuali, potendo il giudice, in presenza di ulteriori elementi, disporre la compensazione delle spese.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Indegnità a Succedere: La Consapevolezza della Falsità Testamentaria Come Elemento Determinante


La pronuncia in commento affronta una complessa vicenda successoria, originata dall'impugnazione di un testamento olografo ritenuto falso. La controversia, sviluppatasi in due gradi di giudizio, ruota attorno alla validità di un testamento successivo, con il quale la beneficiaria principale veniva designata erede universale. Il nodo cruciale della questione risiede nell'accertamento dell'indegnità a succedere di quest'ultima, ai sensi dell'articolo 463 del codice civile, per aver presumibilmente fatto uso consapevole di un testamento falso.
Il caso trae origine da un atto di citazione con il quale alcuni eredi legittimi di una persona deceduta convenivano in giudizio i beneficiari di un testamento olografo, chiedendone l'accertamento della falsità e la conseguente nullità. Nel corso del giudizio di primo grado, una delle convenute produceva un testamento precedente, nel quale veniva designata erede universale. Il Tribunale accertava la falsità del primo testamento e dichiarava l'indegnità a succedere della convenuta, aprendo la successione legittima.
La decisione veniva appellata dalla tutrice della convenuta, nel frattempo interdetta, contestando l'indegnità a succedere e chiedendo che fosse dichiarata aperta la successione testamentaria in suo favore, in forza del testamento precedente. La Corte d'Appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha respinto l'appello principale e quello incidentale proposto dagli eredi legittimi.
La Corte ha fondato la propria decisione sulla valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare sulle consulenze medico-legali che attestavano un indebolimento delle facoltà mentali della beneficiaria, ma non tale da escludere la sua consapevolezza della falsità del testamento. I giudici hanno ritenuto che, in ragione della sua pregressa convivenza con la testatrice e della sua familiarità con la sua scrittura, la beneficiaria non potesse non essersi accorta della difformità della firma apposta sul testamento apocrifo.
Inoltre, la Corte ha respinto l'argomentazione difensiva secondo cui sarebbe stato illogico per la beneficiaria occultare un testamento che la designava erede universale per avvalersi di un testamento falso che avvantaggiava anche altri soggetti. A tal proposito, i giudici hanno evidenziato che i beneficiari del testamento falso erano persone a lei vicine e che il testamento stesso non la escludeva dalla successione, lasciandole comunque una parte consistente del patrimonio.
La Corte ha quindi concluso che la beneficiaria aveva quantomeno prestato il proprio consenso morale alla pubblicazione del testamento falso, rendendosi conto che l'atto non proveniva dalla mano della testatrice e recando grave offesa alla sua memoria. Tale condotta è stata ritenuta sufficiente a configurare l'indegnità a succedere, ai sensi dell'articolo 463 del codice civile.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

N. 2477/2008 R.G.  #### D'### SEZ. ###.  composta dai magistrati: - dott. ### - dott. ### - dott. ### rel.  ha pronunciato la seguente SENTENZA sull'impugnazione proposta da - Eredità Giacente di ### rappresentata e difesa dall'avv. ### per delega in atti, con domicilio eletto in #### presso lo studio del difensore - appellante - contro - #### e ### quali procuratori speciali di ######## e ### rappresentati e difesi dagli avv.ti ### e ### per delega in atti, con domicilio eletto in #### presso lo studio dell'avv. ### - appellati - Sentenza n. 1105/2015 pubbl. il ###
RG n. 2477/2008
Repert. n. 1104/2015 del 11/06/2015 - ### (quale erede di ###, rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### per delega in atti, con domicilio eletto in #### presso lo studio dell'avv. ### - appellata - - ####### e ### (quali eredi di ###, rappresentati e difesi dall'avv. ### per delega in atti, con domicilio eletto in #### presso lo studio del medesimo - appellati - - ######## della Repubblica presso il Tribunale di ### - appellati contumaci - avverso la sentenza n. 2155 emessa il 16 maggio 2008 dal Tribunale di ### avente ad oggetto: impugnazione di testamento sulle seguenti ### - per l'eredità giacente di ### Voglia l'Ecc.ma ### d'### in riforma dell'appellata sentenza n. 2155/2008 emessa dal Tribunale di ### riunito in ### di ### in data ###, depositata in ### il ### e notificata all'appellante in data ### ed in accoglimento del proposto gravame, ### le declaratorie e gli incombenti di rito, - ### ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, ### Sentenza n. 1105/2015 pubbl. il ###
RG n. 2477/2008
Repert. n. 1104/2015 del 11/06/2015 - riformare parzialmente la sentenza n° 2155/2008 emessa dal Tribunale di ### riunito in ### di ### in data ###, depositata in ### il ### e notificata all'appellante in data ### e per l'effetto: 1. Confermare la falsità e conseguente nullità del testamento olografo datato 25.11.2000 a firma e scrittura apparente della ###ra ### e pubblicato da ###. ### di ### in data ### 2. Riformare la sentenza impugnata e per l'effetto respingere tutte le altre domande ex adverso formulate.  3. Riformare la sentenza impugnata e per l'effetto rigettare la domanda di indegnità a succedere ex adverso proposta nei confronti della ###ra ### per i motivi dedotti in narrativa.  4. Riformare la sentenza impugnata e per l'effetto ### e dichiarare aperta la successione testamentaria della ###ra ### dichiarare pertanto la ###ra ### erede universale della de cuius ### in forza del testamento datato 24.06.1984 pubblicato a ministero del ###. ### in data ###. Conseguentemente dichiarare la devoluzione a favore della ###ra ### dell'eredità de qua, dichiarando la stessa legittima titolare del diritto di proprietà del compendio ereditario in oggetto.  5. Riformare la sentenza impugnata e per l'effetto condannare i convenuti ###ri ######### e ### ciascuno limitatamente ai beni ereditari ad esso assegnati e pervenuti, a rilasciare e consegnare immediatamente alla ###ra ### detti beni ereditari e quindi mobili, immobili, denaro, e quant'altro relativo all'eredità in oggetto, compresi frutti civili e canoni locatizi, oltre, su ogni somma di denaro, rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata a far data dalla apertura della successione. 
Sentenza n. 1105/2015 pubbl. il ###
RG n. 2477/2008
Repert. n. 1104/2015 del 11/06/2015 6. Riformare la sentenza impugnata e per l'effetto dichiarare priva di titolo l'occupazione degli immobili ereditari da parte dei convenuti ###ri ######### e ### e pertanto condannare ciascuno di essi a corrispondere alla ###ra ### a far data dalla apertura della successione e fino alla data di effettivo rilascio, una indennità di occupazione per l'immobile da ciascuno di essi posseduto commisurato al valore locatizio dello stesso da accertarsi in corso di causa, fatto salvo maggior danno.  - Con vittoria di spese, diritti ed onorari per entrambi i gradi del giudizio oltre 12,50% ex art. 14 L.F., IVA e CPA sull'imponibile.  ### chiede l'ammissione di apposita CTU medica al fine di accertare: a) le attuali condizioni psichiche della ###ra ### b) se le attuali condizioni mentali della ###ra ### siano da considerarsi il risultato di un processo degenerativo, in tal caso indicando la data di inizio di detto processo; c) se, a decorrere dalla data di inizio del processo degenerativo di cui si chiede l'accertamento, la patologia psichica da cui risulta affetta la ###ra ### può estrinsecarsi o meno in comportamenti dei quali la medesima non comprende il significato, ma che pone in essere in quanto fortemente soggetta a condizionamenti esterni; d) se lo stato di salute psichica della ###ra ### per quanto nello specifico concernente le capacità intellettive relative ad atti di natura economica, abbia determinato o meno l'effettiva consapevolezza da parte della medesima del valore del patrimonio ereditato dalla defunta ### e) se la patologia psichica da cui è affetta la ### valutata con riferimento alle sue iniziali manifestazioni, poteva risultare rilevabile o meno da soggetti privi di Sentenza n. 1105/2015 pubbl. il ###
RG n. 2477/2008
Repert. n. 1104/2015 del 11/06/2015 competenza medico psichiatrica, quali professionisti e ### tanto da ritenerla capace di intendere e volere per il compimento di vari atti, quali rilascio di procura, conferimento di mandato, richiesta di pubblicazione testamento, ecc..  - per i ### Voglia l'Ecc.ma ### d'### adita, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta, respingere l'appello proposto avverso la sentenza n. 2155/08 del 16.05.2008 depositata in ### in data ### emessa dal Tribunale di ### in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. 
In via incidentale, riformare la sentenza impugnata in punto di spese, condannando anche i convenuti ###### eredi di ##### alla refusione delle spese del giudizio nella misura ritenuta dal Giudice. 
In denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello esperito, ci si riporta alle conclusioni formulate in primo grado. 
Con vittoria di spese e di onorari per entrambi i gradi di giudizio - per ### Voglia l'Ecc.ma ### d'### adita, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta, respingere l'appello proposto avverso la sentenza n. 2155/08 del 16.05.2008 depositata in ### in data ### emessa dal Tribunale di ### in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. 
In via incidentale, riformare la sentenza impugnata in punto di spese, condannando anche i convenuti ###### eredi di ##### alla refusione delle spese del giudizio nella misura ritenuta dal Giudice. 
Sentenza n. 1105/2015 pubbl. il ###
RG n. 2477/2008
Repert. n. 1104/2015 del 11/06/2015
In denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello esperito, ci si riporta alle conclusioni formulate in primo grado. 
Con vittoria di spese e di onorari per entrambi i gradi di giudizio.  - per ### ed altri: Voglia la ### definitivamente individuare colei o coloro che debbano ritenersi i reali eredi di della de cuius ### con ogni ulteriore pronuncia circa l'assegnazione dei beni appartenenti alla de cuius; in subordine, ove la ### dovesse ritenere di accogliere l'appello proposto dal curatoe dell'eredità giacente di ### alla stessa assegnando l'asse ereditario della de cuius, voglia comunque disporre in favore degli appellati la vittoria di spese ed onorari o quantomeno la integrale compensazione delle spese processuali dei due gradi ### Con atto di citazione notificato il 4 novembre 2003, #### e ### quali procuratori speciali di ######### e ### (tutti eredi legittimi di ### deceduta il 25 marzo 2001) convenivano davanti al Tribunale di ########## e ### (tutti beneficiati per testamento dalla de cuius), nonché l'esecutore testamentario ### e, come litisconsorzi necessari, gli ulteriori eredi legittimi ### e ### chiedendo che fosse accertata la falsità e quindi la nullità del testamento olografo in data 25 novembre 2000 a firma e scrittura apparente di ### pubblicato dal notaio ### di ### in data 6 aprile 2001, e conseguentemente dichiarata aperta la successione legittima, con condanna dei convenuti a rilasciare i beni rispettivamente pervenuti in successione, con ogni Sentenza n. 1105/2015 pubbl. il ###
RG n. 2477/2008
Repert. n. 1104/2015 del 11/06/2015 ulteriore pronuncia e con vittoria di spese. A sostegno della domanda, gli attori producevano un parere tecnico pro veritate del perito grafico ### di ### il quale, sulla base degli opportuni raffronti, negava l'autenticità della firma e della scrittura di ultima volontà. Alla prima udienza, attraverso i procuratori speciali, gli attori confermavano ex art. 99 disp. att. c.p.c. la querela di falso. 
Costituendosi in giudizio, ### produceva un altro testamento olografo di ### datato 24 giugno 1984, che la istituiva erede universale, e concludeva affinché il Giudice adito, dichiarata la nullità della scheda testamentaria del 25 novembre 2000 e respinta ogni altra domanda, la riconoscesse unica erede in forza del precedente testamento autentico.  ### col coniuge ### unitamente a ###### e ### si costituivano dichiarandosi pronti a consegnare alla ### i beni ricevuti in virtù del testamento datato 25 novembre 2000 fatto oggetto di querela di falso. 
Con successiva memoria, gli attori insistevano per l'accoglimento delle proprie originarie domande, rilevando l'indegnità a succedere della ### la quale aveva scientemente fatto uso del testamento falso tenendo nascosto quello vero, così giustificando in ogni caso l'apertura della successione legittima sul patrimonio relitto di ### La causa veniva istruita con l'assunzione di prove orali e l'espletamento di c.t.u.  (geom. Stumpo) per determinare il valore locativo degli immobili caduti in successione. In corso di causa, il giudice disponeva il deposito del rendiconto della gestione e la consegna dei beni ereditari da parte della esecutrice testamentaria ### la quale tempestivamente vi ottemperava. 
All'udienza del 5 ottobre 2006 fissata per la precisazione delle conclusioni, si costituiva in giudizio l'avv. ### nominata nel frattempo amministratore di sostegno di ### la quale chiedeva termini per nuove istanze Sentenza n. 1105/2015 pubbl. il ###
RG n. 2477/2008
Repert. n. 1104/2015 del 11/06/2015 istruttorie. Dopo aver concesso la rimessione in termini, il giudice respingeva nondimeno le nuove richieste istruttorie, volte in particolare all'espletamento di una c.t.u. medico-legale, rinviando nuovamente per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11 ottobre 2007, allorquando la causa passava in decisione, ma, con successiva ordinanza, veniva rimessa sul ruolo per verificare la ritualità delle notifiche eseguite alle due parti rimaste contumaci (### e ###, quindi la causa passava nuovamente in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 3 aprile 2008. 
Con sentenza n. 2155 del 16 maggio 2008, il giudice adito accertava la falsità del testamento olografo datato 25 novembre 2000, nonché l'indegnità della ### a succedere alla ### sulla base del testamento precedente, e dichiarava quindi aperta la successione a favore degli eredi legittimi, condannando i convenuti alle restituzioni dei beni ereditari e la sola ### al pagamento delle spese di lite sopportate dagli attori, compensate invece le spese tra tutte le altre parti del processo. 
Avverso la decisione, con atto di citazione notificato il 22 novembre 2008 interponeva appello l'avv. ### divenuta tutore a seguito della sopravvenuta interdizione della ### contestando l'indegnità a succedere della medesima e chiedendo che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, previa conferma della falsità e quindi della nullità del testamento olografo del 25 novembre 2000, fossero respinte tutte le altre domande avverse e dichiarata aperta la successione testamentaria di ### in forza dell'olografo del 1984, che vedeva la ### erede universale della de cuius. 
Gli altri convenuti-appellati, vale a dire ##### e ### (quali eredi di ###, ### e ### si costituivano in giudizio dichiarandosi remissivi a giustizia e pronti a restituire a chi di dovere i beni ricevuti in forza del testamento falso. 
Sentenza n. 1105/2015 pubbl. il ###
RG n. 2477/2008
Repert. n. 1104/2015 del 11/06/2015
Gli originari attori ora appellati, vale a dire #### e ### nella già precisata qualità di procuratori speciali degli eredi legittimi, e così pure la ### (in via autonoma, ma con la stessa difesa, quale erede di ###, si costituivano non limitandosi a contestare integralmente la fondatezza delle doglianze avverse, di cui chiedevano il rigetto, ma in via incidentale si dolevano a propria volta dell'ingiusta compensazione delle spese processuali di primo grado e chiedevano che, in parziale riforma della sentenza impugnata, anche ###### gli eredi della ### nonché ### e ### fossero condannati alla refusione secondo il criterio della soccombenza. 
Deceduta in corso di causa ### si costituiva in giudizio l'avv.  ### quale curatore dell'eredità giacente, tramite il difensore avv.  ### che proseguiva la lite reiterando la pregresse richieste. 
Nella contumacia delle residue parti, senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni riportate in epigrafe, come precisate all'udienza del 20 gennaio 2015, la causa veniva trattenuta in decisione e discussa all'odierna camera di consiglio, dopo la decorrenza dei termini di legge per il deposito delle difese conclusionali.  MOTIVI DELLA DECISIONE Essendo pacifica la falsità del testamento datato 25 novembre 2000 ed incontestata l'autenticità del testamento datato 24 giugno 1984 che istituiva erede universale la ### (ormai anch'essa defunta), il gravame s'incentra su un'unica fondamentale questione: se quest'ultima fosse indegna di succedere alla ### ex art. 463 c.c., tanto da giustificare il ripiego sulla successione legittima, così come ritenuto dal Tribunale, oppure se dovesse ritenersi valida ed efficace la sua precedente istituzione come erede universale. Alla lite tra i successori legittimi della ### e l'eredità giacente della ### fanno da spettatori i beneficiari del Sentenza n. 1105/2015 pubbl. il ###
RG n. 2477/2008
Repert. n. 1104/2015 del 11/06/2015 testamento falso, che aspettano solo di sapere a chi definitivamente riconoscere la titolarità dei beni caduti in successione. 
Gli argomenti con cui la difesa appellante nega la presenza dei presupposti per la dichiarazione d'indegnità a succedere della ### sono essenzialmente quelli a suo tempo spesi dal ### per chiedere l'archiviazione delle indagini preliminari promosse contro la medesima quale responsabile del reato previsto e punito dagli artt. 485 - 491 c.p. per avere formato il testamento falso, tant'è che la comparsa conclusionale dell'eredità giacente consiste, per la gran parte, nella citazione della requisitoria svolta a favore dell'indagata dal ### della Repubblica di ### che non ha ravvisato i presupposti per sostenere l'accusa in giudizio, in sintesi sulla base della seguente ricostruzione della vicenda. 
Il testamento falso pubblicato il 6 aprile 2001 assegnava a ### e ### un appartamento in viale ### alle sorelle ### un altro appartamento in viale ### alla ### tre appartamenti a ### e terreni con un fabbricato in corso di costruzione, altri terreni a ### a ### e ### £ 150 milioni contanti, a ### £ 100 milioni, a #### e ### £ 20 milioni ciascuno, nonché £ 150 milioni a tutti per pagare le tasse di successione, i rimanenti beni alla ### infine ### veniva nominata esecutrice testamentaria, riconoscendole £ 40 milioni. Dal verbale notarile risulta che la ### aveva chiesto la pubblicazione dell'olografo alla presenza dei testimoni ### e ### consegnando al notaio "una busta bianca da lettera chiusa", il cui contenuto era stato poi integralmente trascritto. Il 23 ottobre 2001 la ### aveva rilasciato una procura generale a ### e ### ed il 22 novembre 2001 l'aveva poi revocata, nominando procuratrice generale la nipote ### Ai primi di novembre 2003 i ### quali procuratori speciali degli eredi legittimi (cugini della de cuius) avevano proposto querela di falso. Dalle indagini Sentenza n. 1105/2015 pubbl. il ###
RG n. 2477/2008
Repert. n. 1104/2015 del 11/06/2015 penali era emerso che la ### non abitava più a ### bensì era ricoverata presso una casa di riposo per anziani denominata ### sita in ### Il parroco ### aveva manifestato perplessità per l'improvvisa scomparsa dell'anziana da ### ed, avendo chiesto notizia alla nipote ### si era sentito rispondere che la zia si trovava in villeggiatura. Soltanto nel 2005 egli era riuscito a sapere dove precisamente si trovasse la donna e, con difficoltà, era andato a trovarla, potendo però scambiare solo qualche parola alla presenza della ### e di ### Dal colloquio, il prete aveva tratto la sensazione che la ### fosse stata forzatamente portata in quel luogo per impedirle di avere rapporti sociali. ### era confermata dalla vigenza di un divieto di visite. Gli ufficiali di polizia giudiziaria incaricati delle indagini, recatisi presso la casa di riposo, avevano appreso che l'anziana era stata nel frattempo ricoverata all'ospedale di ### per l'amputazione di una falange e, parlando ivi con la medesima, si erano resi conto che non dava risposte lucide, al punto che avevano rinunciato a notificarle l'informazione di garanzia. 
Ulteriori notizie acquisite presso il parroco, che manifestava forti preoccupazioni per la sorte della donna, ipotizzando che fosse stata plagiata dalla nipote, mettevano in luce che la ### figlia di tale ### e di padre ignoto, era stata affidata fin dalla nascita ad una famiglia di ### con la quale era vissuta fin quando, adolescente, non era entrata nella congregazione delle ### del ### prestando servizio presso l'ospedale di ### Lasciato il velo nel 1971, la donna era stata ospitata dalla famiglia della ### con la quale aveva poi sempre vissuto. Il parroco riferiva ancora che la ### non si era mai resa conto dell'entità del patrimonio della padrona di casa e, dopo la morte di questa, era stata assistita da due badanti, identificate in ### e ### La prima dichiarava agli agenti che nell'aprile 2001 vi era stata in casa una discussione tra la ### l'#### e le sorelle #### svolgeva di fatto le mansioni Sentenza n. 1105/2015 pubbl. il ###
RG n. 2477/2008
Repert. n. 1104/2015 del 11/06/2015 di tutore perché la ### non aveva pratica di cose finanziarie. Tali persone, a dire della ### avevano rivelato il contenuto di un testamento di cui la ### non aveva “perfetta cognizione". 
Dalla documentazione acquisita presso la ### emergeva che il ricovero della ### era avvenuto il 2 novembre 2003, la retta era stata pagata dalla nipote ### La diagnosi di ingresso redatta dalla dott. ### denunciava in anamnesi "episodi di disorientamento per i dati personali non riconoscendo i propri familiari". All'esame diretto, il medico aveva riscontrato completo disorientamento temporale, parziale disorientamento spaziale, deficit di memoria, tuttavia la donna risultava orientata sui dati personali, sicché la diagnosi era stata di decadimento cognitivo in grado moderatamente grave. 
All'esito delle indagini, la ### apriva un nuovo fascicolo per l'ipotesi di circonvenzione di incapace in danno della stessa ### e disponeva una c.t.u.  psichiatrica, affidata al dott. ### il quale riferiva: “al momento in cui è stata condotta alla C.R. ### la ### si trovava in condizioni di deficienza psichica tali da costituire indebolimento delle capacità intellettive e volitive in relazione ad atti di natura economica o personale e da renderla comunque particolarmente suggestionabile così da determinare apprezzabile menomazione nella capacità di valutazione e cura dei propri interessi (…) ### del processo di deterioramento mentale della ### i può essere fatto risalire, secondo quanto riportato in letteratura per casi affini, a circa 3 anni prima della richiesta di supporto assistenziale specialistico (…) e quindi ad un periodo precedente a quando ha effettuato le procure a terzi per la gestione delle proprie risorse economiche”. 
Nel contesto accennato, a parere della difesa appellante, era inconcepibile il consapevole coinvolgimento della ### nell'utilizzo del testamento falso in luogo di quello vero. Se infatti era stata esclusa l'ipotesi della responsabilità penale, la donna non poteva essere considerata indegna a succedere in sede ###5/2015 pubbl. il ###
RG n. 2477/2008
Repert. n. 1104/2015 del 11/06/2015 resto, non si capiva perché essa avrebbe dovuto occultare un testamento vero che la istituiva erede universale per avvalersi scientemente di un testamento falso, che destinava ad altri parte significativa della massa ereditaria. 
La tesi difensiva è suggestiva, ma non convincente. Muovendo dalle valutazioni medico-legali espresse dal consulente del P.M., va anzitutto rilevato che al momento del ricovero presso la casa di riposo (2 novembre 2003), la ### non era totalmente incapace, ma presentava soltanto un indebolimento delle capacità intellettive e volitive, in particolare rispetto al compimento di atti di natura economica. Se ne desume, proprio in considerazione dello sviluppo progressivo e non immediato della decadenza senile, che circa tre anni prima, ovvero alla data del testamento falso (24 novembre 2000) o comunque alla data della pubblicazione (6 aprile 2001), la malattia degenerativa era solo all'inizio e le facoltà mentali della donna erano verosimilmente più che sufficienti ad accorgersi dell'apocrifo. Dopo una convivenza trentennale, essa era perfettamente a conoscenza di ogni carattere ed abitudine della ### ivi compresa la morfologia della calligrafia e della firma, di cui aveva potuto prendere visione in numerosissime occasioni domestiche. Ora, siccome la firma appare ictu oculi del tutto difforme da quella abituale della ### è realisticamente inimmaginabile che la falsità sia sfuggita alla ### tanto più in un contesto ufficiale com'è quello della pubblicazione di un testamento, davanti al notaio ed in presenza di testimoni, una situazione che sollecita massimamente l'attenzione per l'importanza delle conseguenze patrimoniali che vi sono connesse.  ### col Tribunale, bisogna dunque riconoscere che le risultanze istruttorie non autorizzano a ritenere “neppure in via presuntiva, che la ### avesse menomato la propria capacità di intendere e di volere al momento in cui si è recata dal notaio con il testamento falso”. È appena il caso di aggiungere che, agli effetti previsti dall'art. 428 c.c., l'onere della prova circa l'incapacità naturale del soggetto incombe Sentenza n. 1105/2015 pubbl. il ###
RG n. 2477/2008
Repert. n. 1104/2015 del 11/06/2015 a chi l'allega, sicché, quand'anche permanesse un margine di dubbio sul punto, giocherebbe comunque a favore della capacità. 
Esclusa la valenza dell'argomento medico-legale, la difesa appellante si affida all'argomento logico, considerando incongruo da parte della ### l'eventuale occultamento doloso del testamento autentico, che la rendeva erede universale, per utilizzare invece il testamento apocrifo, che avvantaggiava anche altri soggetti. 
Affrontando il discorso, va anzitutto ricordato che gli ulteriori beneficiari non erano estranei, ma tutti soggetti in ottimi rapporti con la donna e, del resto, il testamento falso non la escludeva dalla successione, ma le lasciava tutto ciò che le sarebbe servito per condurre senza patemi d'animo il resto della propria esistenza, peraltro già alquanto avanzata, perpetuando le abitudini esistenti in vita della ### Tenuto conto di ciò, la risposta alla domanda retorica formulata dalla difesa non sembra troppo difficile, sebbene articolabile in due possibili direzioni: I) al momento della pubblicazione del testamento falso, quello vero non era stato ancora reperito, oppure II) la ### si era lasciata manovrare da altri soggetti, coi quali tuttavia non era affatto in contrasto, ma sostanzialmente d'accordo in vista di una spartizione appagante per tutti del patrimonio relitto della ### A sfavore della prima ipotesi, che viene privilegiata dalla difesa degli eredi legittimi per ribadire il dolo della ### si pone la convinzione del P.M. per cui ambedue i testamenti sarebbero pervenuti pressoché contestualmente nella mani del notaio, che avrebbe scelto di pubblicare l'apocrifo. La circostanza, introdotta ex novo nel giudizio d'appello e mutuata dal procedimento penale contro il ### dove è stata avallata da testi assai poco attendibili, ovvero dagli altri beneficiari del testamento falso, si rivela però autocontraddittoria. Non v'è infatti chi non veda che, volendo pubblicare il testamento falso, non avrebbe avuto senso portarsi appresso il testamento vero, e viceversa. Se a questo si aggiunge che l'interesse ad ereditare non era certo del notaio, bisogna concludere che la tesi della contemporanea Sentenza n. 1105/2015 pubbl. il ###
RG n. 2477/2008
Repert. n. 1104/2015 del 11/06/2015 presentazione dei due atti al pubblico ufficiale è assurda e va scartata. Si noti altresì che nel giudizio di primo grado tutti i convenuti si sono mostrati all'oscuro del testamento del 1984, fin quando non ne è intervenuta la pubblicazione (il 21 gennaio 2004 presso notaio diverso da quello che aveva pubblicato l'apocrifo) seguita dalla produzione in giudizio del documento a cura della ### sicché chiare ragioni processuali e sostanziali inducono ad escludere la circostanza in commento e, per l'effetto, a privilegiare l'ipotesi che il testamento falso sia stato dolosamente formato prima di entrare in possesso di quello vero e non certo inavvertitamente presentato per la pubblicazione insieme a quello.  ### parte, anche la seconda risposta congetturale all'obiezione sollevata dalla difesa appellante consente di escludere la buona fede della ### Che la medesima non abbia fatto tutto da sé, ma abbia operato in combutta con altri, è reso manifesto, non soltanto dai racconti di ### e ### intorno ai conciliaboli avvenuti entro le mura domestiche dopo la morte della ### tra la ### il ### e le sorelle ### nell'aprile 2001, ma anche dalla oggettiva constatazione per cui al momento della pubblicazione del testamento falso, consegnato al notaio in busta chiusa, erano presenti, guarda caso, tutti i beneficiari delle disposizioni ereditarie fasulle, segno evidente che la busta non era stata sigillata a loro insaputa, o comunque che l'autore materiale dell'operazione li aveva previamente informati dell'investitura successoria. Detto altrimenti, nessuno può avere escogitato il falso testamento “contro” la ### la quale può averlo realizzato da protagonista o da comprimaria, organizzando lei stessa la falsificazione delle ultime volontà della ### o concorrendo nella manovra illecita organizzata da altri, ma essendovi in ogni caso consapevolmente coinvolta. Nella migliore delle ipotesi, bisogna insomma ritenere che la ### abbia prestato il proprio consenso morale alla pubblicazione del testamento falso, magari ideato e materialmente realizzato da altri, ma comunque rendendosi perfettamente conto Sentenza n. 1105/2015 pubbl. il ###
RG n. 2477/2008
Repert. n. 1104/2015 del 11/06/2015 che l'atto negoziale non proveniva dalla mano della ### e così recando grave offesa alla memoria della defunta, di cui la parte appellante deve pertanto ritenersi indegna a succedere a norma dell'art. 463 c.c.. 
Non deve stupire che le conclusioni raggiunte siano parzialmente difformi da quelle vincenti in sede penale, vuoi perché l'archiviazione della notitia criminis non riverbera alcuna efficacia di giudicato, vuoi perché sono assai diversi e per certi aspetti persino opposti gli oneri probatori sui requisiti essenziali degli schemi normativi coinvolti, basti pensare che incombe all'accusa dimostrare la responsabilità penale del falso, mentre, come s'è ricordato, spetta a chi allega l'incapacità naturale il compito di provarla. In ogni caso, anche laddove i presupposti normativi tendono a coincidere (così è sulla intenzionalità del falso), nessun accertamento definitivo di carattere penale osta al convincimento a cui è pervenuto il giudice di primo grado e che viene interamente condiviso da questa ### circa la consapevolezza da parte della ### della falsità del testamento che fece pubblicare. ### principale va conseguentemente respinto. 
Ad analoga sorte vanno incontro le doglianze proposte in via incidentale dagli eredi legittimi della ### in ordine alla mancata condanna di ###### eredi #### e ### al pagamento delle spese processuali di primo grado. Trattandosi di soggetti che fin da subito si sono dichiarati remissivi a giustizia e non hanno mai propriamente resistito alle domande introdotte degli attori, pare infatti del tutto equa e conforme a giustizia la compensazione integrale delle spese disposta dal Tribunale, a tacere del fatto che l'appello incidentale contro altri appellati avrebbe richiesto un'autonoma impugnazione principale tempestiva. 
Per quanto concerne la regolazione delle spese del presente grado di giudizio, alla soccombenza dell'eredità giacente della ### non può che seguire la condanna a rifondere gli eredi legittimi (accomunati globalmente nella stessa difesa, Sentenza n. 1105/2015 pubbl. il ###
RG n. 2477/2008
Repert. n. 1104/2015 del 11/06/2015 essendo meramente formale la posizione staccata della ### che, pur senza la rappresentanza dei ### si è comunque giovata delle stesse identiche difese), in misura che, tenuto conto del valore e della difficoltà della lite, si determina in complessivi ### (di cui ### per fase di studio, ### per fase introduttiva, nulla per fase istruttoria ed ### per fase decisoria), oltre al 15% per spese forfettarie, oltre al trattamento fiscale e previdenziale di legge. Nei rapporti tra tutte le altre parti, va disposta invece la compensazione integrale delle spese processuali del grado, non ravvisandosi profili rilevanti di soccombenza. Ogni altra questione, anche di carattere istruttorio, resta assorbita o superata.  P.Q.M.  la ### d'### di ### sezione I civile, definitivamente pronunciando nella causa in oggetto, ogni altra domanda, eccezione o deduzione disattesa: 1) respinge l'appello principale proposto dalla Eredità Giacente di ### 2) respinge l'appello incidentale proposto da #### e ### quali procuratori speciali di ######## e ### nonché da ### 3) per l'effetto conferma la sentenza n. 2155 emessa il 16 maggio 2008 dal Tribunale di ### 4) condanna l'Eredità Giacente di ### al pagamento delle spese processuali del presente grado, liquidate in complessivi ### oltre accessori a favore di ### di #### e ### quali procuratori speciali di ######## e ### 5) dispone la compensazione integrale delle spese processuali del grado d'appello nei rapporti tra tutte le altre parti in causa. 
Sentenza n. 1105/2015 pubbl. il ###
RG n. 2477/2008
Repert. n. 1104/2015 del 11/06/2015 ### 5 maggio 2015 ### est. dott. ### dott. ### n. 1105/2015 pubbl. il ###
RG n. 2477/2008
Repert. n. 1104/2015 del 11/06/2015

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