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CORTE D'APPELLO DI TORINO

Sentenza n. 475/2022 del 23-09-2022

principi giuridici

Il principio del pro rata di cui all'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, impone che le modifiche peggiorative dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione non possano operare retroattivamente, salvaguardando le anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche stesse.

Nei regimi pensionistici gestiti dagli enti privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509/1994, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti.

Il diritto al pagamento dei ratei delle prestazioni pensionistiche liquidate dagli enti previdenziali privatizzati, oggetto di richiesta di riliquidazione, si prescrive nel termine decennale ordinario previsto dall'art. 2946 c.c.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Ricalcolo della Pensione e Principio del Pro Rata negli Enti Previdenziali Privatizzati: Un'Analisi della Sentenza


La pronuncia in esame trae origine da una controversia in materia di previdenza obbligatoria, sollevata da un professionista nei confronti della Cassa di Previdenza di riferimento. Il professionista, titolare di pensione di vecchiaia anticipata, contestava il metodo di calcolo della quota retributiva della pensione, ritenendolo non conforme al principio del pro rata temporis, così come interpretato dalla giurisprudenza consolidata.
In particolare, il professionista sosteneva che la Cassa avesse erroneamente applicato le disposizioni introdotte da un nuovo regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2004, anche alla quota di pensione maturata precedentemente a tale data. A suo dire, la quota retributiva avrebbe dovuto essere ricalcolata in base alle norme previgenti, che prevedevano un criterio di calcolo più favorevole.
Il Tribunale di primo grado aveva parzialmente accolto il ricorso, riconoscendo la violazione del principio del pro rata ma applicando un criterio di calcolo diverso da quello invocato dal professionista. Il giudice di prime cure aveva infatti ritenuto applicabile un parametro basato sulla media degli ultimi quindici redditi professionali, in linea con quanto previsto da una normativa successiva e da alcune delibere della Cassa.
Avverso tale decisione, sia la Cassa che il professionista avevano proposto appello. La Cassa contestava l'applicazione del principio del pro rata, sostenendo che lo stesso non impedisse di adeguare i criteri di calcolo della pensione per garantire l'equilibrio finanziario dell'ente. Il professionista, invece, insisteva per l'applicazione del criterio di calcolo più favorevole previsto dalla normativa previgente.
La Corte d'Appello ha rigettato entrambi gli appelli, confermando integralmente la sentenza di primo grado. I giudici di secondo grado hanno ribadito che il principio del pro rata, nel periodo antecedente al 1° gennaio 2007, costituiva un limite inderogabile al potere regolamentare degli enti previdenziali privatizzati, impedendo l'applicazione retroattiva di norme peggiorative. Tuttavia, la Corte ha anche confermato la correttezza del criterio di calcolo applicato dal Tribunale, basato sulla media degli ultimi quindici redditi professionali, ritenendolo conforme alla normativa vigente al momento della maturazione del diritto alla pensione.
La Corte ha inoltre respinto le censure relative alla prescrizione dei ratei arretrati, confermando l'applicabilità del termine decennale, e alla decorrenza degli interessi, ritenendo che questi decorrano dalle singole scadenze dei ratei pensionistici.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'#### Composta da: Dott. ### Dott. ### Dott. ### ha pronunciato la seguente ### nella causa di lavoro iscritta al n.ro 209 /2022 R.G.L.  promossa da: ### E #### (C.F.: ###), in persona del ### legale rappresentante pro tempore, Dott.  ### con sede ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ### sito in #### degli ### n. 18, giusta delega in calce al ricorso in appello. 
APPELLANTE/#### nato a #### il ###, cod. fisc.  ###, residente ###, rappresentato e difeso in forza di procura speciale allegata al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dall'avv. ### presso il quale è elettivamente domiciliat ###/A, APPELLATO/###: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ### Per l'appellante/appellata in via incidentale: come da ricorso depositato in data ### Per l'appellato/appellante in via incidentale: come da memoria depositata in data #### ricorso ex art. 442 c.p.c., ritualmente depositato e notificato, il dott. ### ha convenuto dinanzi al Tribunale di ### la ### di ### e ### dei ### (nel prosieguo, “CNPADC” o la “Cassa”) esponendo, in punto di fatto, quanto segue: 1.1. di essere titolare di pensione di vecchiaia anticipata a carico della ### avente decorrenza dall'1.1.2005, liquidata dalla ### a seguito di domanda del 17.11.2004, con delibera 20.7.2005 comunicata con successiva nota del 2.8.2005 (docc. 1 e 2 fasc. ### in primo grado); 1.2. che tale pensione, liquidata sulla base delle disposizioni di cui al ### in vigore dall'1.1.2004, consta di una quota contributiva, corrispondente all'anzianità contributiva maturata nell'anno 2004, e di una quota retributiva, quest'ultima corrispondente all'anzianità maturata sino al 31.12.2003; 1.3. di aver richiesto, con plurime note sia a mezzo raccomandata a.r. che a mezzo e-mail, il riconteggio della pensione, stante il carattere ancora provvisorio del trattamento (docc. 3, 4, 5 e 6); 1.4. di avere ancora diffidato la ### con nota legale 23.4.2021 (doc. 7), a rideterminare la pensione in conformità al principio del pro rata temporis, senza ricevere riscontro. 
In punto di diritto il dott. ### ha rilevato che la quota retributiva della sua pensione, liquidata dalla ### facendo applicazione delle disposizioni introdotte dal ### 1.1.2004 (con riferimento a una base di calcolo pari agli ultimi 18 redditi professionali dichiarati sino al 2002 compreso), dovesse essere rideterminata alla stregua delle norme di cui al previgente ### (e dunque con riferimento a una base di calcolo pari ai migliori 10 redditi professionali dichiarati nei 15 anni di contribuzione anteriori al pensionamento). Ciò in forza del principio del pro rata di cui all'art. 3 comma 12, L. n. 335/1995, nella sua accezione “rigida” operante per tutte le pensioni liquidate dagli enti previdenziali privatizzati sino all'1.1.2007 (come stabilito dalle SU, 17742/2015 e n. 18136/2015).   Ha chiesto altresì che nella determinazione della base di calcolo fossero inclusi i redditi 2003 e 2004 e, per quanto riguarda i ratei arretrati, che fosse riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione decennale ai vari solleciti inviati alla ### 3. Il ricorrente ha assunto le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, nel merito, 1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente dott. ### alla liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata a carico della ### di ### e ### dei ### nel rispetto del principio del pro rata di cui all'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, nel testo vigente all'1.1.2005, data del pensionamento; 2. dichiarare illegittima, nulla e/o comunque di nessun effetto la determinazione di pensione di vecchiaia anticipata di cui alla deliberazione della ### assunta con riserva in data ### e comunicata al ricorrente con nota 2.8.2005, prot.  ###; 3. dichiarare tenuta e condannare la ### di ### e ### dei ###, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere la pensione di vecchiaia anticipata nella misura annua lorda rideterminata, a far data dall' ###, nel rispetto del principio del pro rata di cui all'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, calcolando la quota retributiva della pensione secondo i criteri di cui all'art. 3, comma 3.5, del “### di disciplina delle funzioni di previdenza”, vigente anteriormente all'entrata in vigore del “### di disciplina del regime previdenziale” dell'1.1.2004, e quindi determinando la base di calcolo per l'estrazione della media reddituale con riferimento ai più elevati dieci redditi annuali professionali dichiarati negli ultimi quindici anni di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione; 4. dichiarare tenuta e condannare la ### di ### e ### dei ###, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle differenze trattenute sulle mensilità già corrisposte, ivi comprese le differenze da ricalcolo sugli incrementi perequativi di pensione intervenuti successivamente al 1.1.2005, oltre interessi e rivalutazione come per legge. 
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre CPA e IVA ex lege, e spese successive occorrende”. 
Si è costituita, nel giudizio, la ### convenuta chiedendo nel merito il rigetto del ricorso; in subordine ha eccepito l'applicabilità, ai fini della liquidazione della quota retributiva, dei criteri di cui all'art. 1, commi 17 e 18, L. n. 335/1995, come recepiti dalle ### del C.d.A. della ### 17-18.4.1997 e 8- 9.5.1997 (docc. 8 e 9 produz. ###, e dunque “prendendo a riferimento (…) la media dei 15 redditi dichiarati dal ricorrente, considerando a tal fine gli ultimi redditi dichiarati anteriori al 31.12.2003”. 
Ha eccepito la prescrizione dei ratei anteriori al 23.4.2016 (o, in subordine, anteriori al 23.4.2011), l'esclusione del cumulo tra interessi e rivalutazione, e la decorrenza degli interessi dal 23.4.2021 (data dell'ultima diffida inviata dal dott. ###. 
All'udienza del 9.3.2022, fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata discussa e il Giudice di prime cure l'ha decisa con la sentenza n. 383/2022 - accogliendo parzialmente il ricorso nei limiti dell'eccezione della ### formulata in via di subordine, relativa all'applicazione del criterio dei 15 ultimi redditi professionali - con il seguente dispositivo: “Il Tribunale di ### in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla causa n. 3332/2021 RGL: 1. Accerta e dichiara nei confronti della resistente C.N.P.A.D.C.  il diritto del ricorrente ### in applicazione del criterio del pro rata, alla riliquidazione della quota “A” della pensione di vecchiaia nella misura risultante dall'applicazione della normativa previgente alle modifiche regolamentari adottate con la delibera del 14 luglio 2004 e, quindi, in applicazione dei criteri enunciati nella parte motiva della presente decisione (avendo quale base pensionabile i redditi di cui alle annualità di produzione del reddito intercorrenti tra il 1988 al 2002 (corrispondenti alle dichiarazioni reddituali dal 1989 al 2003), e per l'effetto: 2. Condanna la C.N.P.A.D.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della pensione nella misura come riliquidata sulla base dei criteri sopra indicati a decorrere dal 23.4.2011, oltre interessi legali dal dovuto al saldo sui ratei arretrati.  3. Dichiara compensate fra le parti le spese di lite nella misura della metà.  4. Condanna la C.N.P.A.D.C. a rifondere in favore del ricorrente la restante metà delle spese di lite che liquida, per tale quota, in complessivi ### per compensi professionali, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge ed oltre alla metà del contributo unificato pagato”.  ### impugna tale sentenza nelle parti in cui è pervenuta ad un parziale accoglimento del ricorso. Anche il dott. ### a fronte dell'appello proposto da controparte, la impugna in via incidentale riproponendo le domande avanzate in prime cure e disattese dal primo Giudice. 
All'udienza del 15.09.2022, all'esito della discussione, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1. 
Il Tribunale di ### nella sentenza appellata ha accolto parzialmente la domanda del dott. ### Il primo Giudice ha infatti riconosciuto l'illegittimità del criterio di calcolo utilizzato dalla ### per la liquidazione della quota retributiva (c.d.  quota A) della pensione di vecchiaia anticipata, attesa la violazione del principio del pro rata di cui all'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, nel testo vigente alla data di decorrenza del trattamento (1.1.2005), e dunque nella sua accezione “rigida”, vincolante il potere regolamentare degli enti previdenziali privatizzati. ### aveva infatti liquidato la quota retributiva della pensione applicando, anche in relazione alle anzianità anteriormente maturate, il criterio introdotto con il ### di disciplina del regime previdenziale in vigore dall'1.1.2004, che ancorava la base di calcolo agli “ultimi 18 redditi professionali” (doc. 8). 
Quanto alla individuazione del criterio di calcolo da applicare alla liquidazione della quota retributiva, il primo Giudice ha ritenuto che il criterio indicato nel ricorso introduttivo (laddove si faceva riferimento, per la determinazione della base di calcolo rilevante ai fini dell'estrazione della media reddituale, ai “migliori 10 redditi professionali dichiarati negli ultimi 15 anni” di contribuzione, ex art. 3, comma 3.5, del “### di disciplina delle funzioni di previdenza” approvato con D.I.  31.7.1990 e in vigore dal 1991 dovesse essere disatteso accogliendo, sul punto, la tesi prospettata dalla ### in via di subordine. 
In merito il Giudice di prime cure ha affermato che: “alla data di liquidazione della pensione del ricorrente, il parametro della media dei migliori 10 redditi era già stato superato, dovendosi applicare, al contrario, un periodo di riferimento degli ultimi 15 anni secondo i criteri di cui all'art. 1 commi 17 e 18 legge n.335/95, norme altresì recepite dalle ### del C.d.A. della ### considerando a tal fine gli ultimi redditi anteriori al 31.12.2003” (pag. 8 della sentenza).   Il diritto del dott. ### è stato quindi accertato in tale più limitata misura. Il Giudice ha poi riconosciuto applicabile, quanto ai ratei arretrati, la prescrizione decennale, riconoscendo efficacia interruttiva alla nota a mezzo pec del 23.4.2021 2.  ### principale della ### si fonda su cinque motivi, con il primo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 509/1994, degli artt. 1 e 3, L. n. 335/1995, degli artt. 2, 3, 36 e 38 Cost., nonché un vizio di motivazione: sostiene la ### che la sentenza di prime cure sarebbe erronea in quanto, conformandosi ai principi di diritto enunciati dalle S.S.U.U. (sentenza n. 17742/2015), non avrebbe colto l'esatta portata normativa del principio del pro rata.  ### l'appellante principale, infatti, “ciò che il principio del pro rata mira a tutelare è esclusivamente l'affidamento dell'iscritto a che, in relazione “alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti” adottati dalle Casse, una parte della pensione venga calcolata secondo il più favorevole previgente criterio retributivo e un'altra parte della pensione venga calcolata secondo il nuovo criterio contributivo” (pag. 15). 
In tale ottica, ad avviso della ### la domanda del dott.  ### sarebbe meritevole di reiezione, poiché con la stessa si chiede l'applicazione pro rata temporis, e quindi non retroattiva, del criterio di determinazione della base di calcolo della quota retributiva (quota A) della pensione. 
In realtà sul punto la Suprema Corte è oramai uniforme nell'affermare che il significato tecnico giuridico del principio del pro rata è nel senso della irretroattività dei criteri del calcolo della pensione. Vedasi, ad esempio, Cass. civ. n. 28253/2018: “la garanzia costituita dal principio c.d. del pro rata - il cui rispetto è prescritto per le casse privatizzate ex D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti - ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse" (ex pluribus: sez. lav., 18 aprile 2011, n. 8846; Cass. sez. lav., 2 maggio 2011, n. 9621; Cass. sez. 6-L, 7 marzo 2012, n. 3613; Cass. sez. lav., 30 luglio 2012, n. 13607, Cass. sez. 6-L, 14 febbraio 2014, 3520; Cass. SS.UU. 17742 del 2015)”. 
In particolare la Suprema Corte ha rilevato, con riferimento alla cd “clausola di salvezza” di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763 L.n.296/2006, che tale comma per il quale: “### fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ovvero degli enti di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, ed approvati dai ### vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge”, non costituisce una validazione successiva delle disposizioni regolamentari delle Casse interessate nella parte in cui non ottemperavano alla prescrizione del rispetto del principio del pro rata, ma riguarda le delibere future, successive al 1 gennaio 2007 e non può operare retroattivamente al fine di rendere legittime delibere anteriori che dovevano invece conformarsi alla normativa vigente al momento in cui erano state emanate ed ai fini della liquidazione della pensione. La legittimità delle delibere va valutata a seconda del periodo in cui il diritto sia maturato (prima o dopo quella data) e del concetto di pro rata accolto dalla legislazione al momento vigente” (Cass. civ., ord. n. 6475/2022). 
Il motivo deve essere quindi disatteso.  3. 
Con il secondo motivo la ### sostiene che il Tribunale avrebbe violato il principio del pro rata nella misura in cui - ascrivendovi un significato “rigido”, di limite esterno al potere regolamentare dell'ente - non avrebbe tenuto conto dell'esigenza, imposta dall'art. 38 Cost., di perseguire l'equilibrio di bilancio di lungo periodo. La norma regolamentare, modificativa in peius dei criteri di calcolo della pensione, sarebbe quindi legittima in quanto finalizzata a scongiurare il rischio di default dell'Ente. 
Ora, si tratta di un motivo assolutamente generico (come rilevato dall'appellato nella sua memoria di costituzione) e in relazione al quale non si può che evidenziare come il Tribunale si sia attenuto alla interpretazione dell'articolo 12 L.n.335/1995 offerta dalla giurisprudenza delle ### della ### per le quali il principio del pro rata temporis ha costituito fino all'1.1.2007 un limite rigido che vincola il potere regolamentare delle Casse privatizzate e non può essere eluso da eventuali norme regolamentari retroattive pena l'invalidità delle stesse. 
Le esigenze finanziare invocate dalla ### sono state tenute in considerazione da altre disposizioni (ad esempio l'articolo 1 comma 763 della ### n.296/2006 che se da un lato ha attenuato la portata cogente del pro rata dall'altro non può che valere per il futuro). 
Il motivo deve essere così disatteso.  4. 
Con il terzo il terzo motivo la ### censura la sentenza di primo grado laddove, ponendosi in violazione con il quadro normativo che ne delimita i poteri, avrebbe omesso di valutare che la pensione di cui è titolare il dott. ### è una “pensione di vecchiaia anticipata”, non tutelata dall'art. 38 Cost. 
Sostiene la ### che “proprio con riferimento al calcolo di una pensione di vecchiaia anticipata (…), erogata anche anteriormente al 1.01.2007, come quella oggetto di causa, vi sono diverse pronunce giurisprudenziali, anche di legittimità, persino recenti, che ritengono pienamente legittimo, efficace ed applicabile a tali prestazioni le disposizioni in materia di calcolo della quota A di pensione introdotte con il ### del 2004 della ### Commercialisti”. ###.  civ., Sez. Lav., n. 15879/2017 e n. 16532/2015. 
Il motivo è infondato e la giurisprudenza citata non è pertinente. 
Con le due decisioni richiamate la Suprema Corte si è pronunciata sul momento di maturazione del diritto alla pensione, affermando che la decorrenza del trattamento anticipato di anzianità, in base alla regola delle c.d. “finestre”, integra un elemento costitutivo del diritto pensionistico, che si perfeziona solo nel momento in cui matura la data di decorrenza fissata dalla legge, non essendo sufficiente, per l'insorgenza del diritto, che l'assicurato abbia, in epoca anteriore, maturato i requisiti di età e di contribuzione e presentato la relativa domanda. Una tematica del tutto estranea a quella del presente giudizio: nei casi decisi dalle sentenze n. 15879/2017 e 16532/2015 non si faceva affatto questione dell'applicazione del principio del pro rata e quindi le regole di diritto ivi enunciate non sono invocabili nel caso di specie.  5. 
Con il quarto motivo, formulato in via di subordine, la ### censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto applicabile, con riferimento ai ratei pensionistici arretrati, il termine di prescrizione decennale. A dire dell'appellante la sentenza avrebbe violato l'art. 19, comma 3, L. 21/1986, che stabilisce la prescrizione quinquennale; richiama altresì l'art. 47- bis, DPR n. 639/1970, ritenuto espressione di una “regola di sistema” e dunque applicabile anche alle Casse privatizzate. 
Ritiene tuttavia il Collegio di dovere disattendere anche questo motivo posto che il Tribunale si è correttamente conformato al principio di diritto espresso da ### n. 17742/2015, secondo cui “il diritto al pagamento dei ratei delle prestazioni pensionistiche liquidate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d. lgs. 30.06.94 n. 509 (tra cui rientra la ### nazionale di previdenza e assistenza a favore di ragionieri e periti commerciali), oggetto di richiesta di riliquidazione, non si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ma in quello decennale ordinario previsto dall'art. 2946 c.c.”. 
Nel caso di specie vengono in rilievo somme “illiquide”, non determinate né determinabili ex ante ma solo a seguito dell'esecuzione della sentenza. 
Si rammenta inoltre quanto ritenuto da questa Corte territoriale nella sentenza n.110/2022 con riferimento all'applicazione del termine di prescrizione quinquennale: “…non è sufficiente la mera idoneità del credito ad essere determinato, ancorché prontamente, nel suo ammontare; pertanto, con riguardo ai ratei di pensione ed indennità la cui debenza sia contestata nella esatta entità … non si applica la prescrizione quinquennale di cui alle norme sopraindicate [id est, le norme di cui al combinato disposto degli artt. 2946, 2948 n. 4, c.c., e 129 RDL n. 1827/1935] in difetto di specifico provvedimento della P.A.  debitrice, ma l'ordinaria prescrizione decennale, quale prescrizione concernente la prestazione da effettuare nella sua globalità ed interezza, di cui i ratei non liquidi e non esigibili rappresentano una frazione ancora non individuata, né messa a disposizione (Cass. 21 luglio 2000, n. 9627; v. anche sostanzialmente nello stesso senso Cass. 6 novembre 1998, 11225; 21 novembre 1997, n. 11644)” (così Cass. 1344/2004, Cass. 2563/2016)”. 
Inoltre il richiamo all'articolo 47 bis del DPR n.639/1970 è inconferente posto che trattasi di previsione riferita all'### di ### - ###. 
Il motivo deve pertanto essere respinto.  6. 
Con il quinto motivo, anch'esso formulato in via di subordine, la ### censura la decisione del Tribunale per violazione dell'art.  16, comma 6, L. n. 412/1991 e degli artt. 1224 e 2033 c.c., per aver riconosciuto la decorrenza degli interessi sulle differenze non pagate dalle singole scadenze. ### la ### invece, gli interessi potrebbero decorrere, al più, “dal momento in cui l'Ente avrebbe dovuto adottare il provvedimento richiesto con domanda dell'interessato. Orbene, alla luce della ratio sottostante a tale previsione, il provvedimento cui essa fa riferimento non può essere di certo considerato quello di liquidazione della pensione, ma, se proprio si volesse seguire alla lettera tale disposto normativo, il provvedimento da prendere in considerazione dovrebbe essere quello di risposta alla richiesta dell'interessato di restituzione del contributo di solidarietà applicato” (pag. 38 dell'atto di appello). 
Il motivo, come formulato, non è pertinente con i contenuti della causa, in quanto la stessa ha oggetto la riliquidazione della pensione, non la restituzione del contributo di solidarietà (oggetto di un parallelo contenzioso). Anche la giurisprudenza citata, che riguarda il contributo di solidarietà, risulta quindi non pertinente con la fattispecie. 
In ogni caso, l'assunto dell'appellante è infondato: l'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991, riguarda gli interessi sulle prestazioni liquidate, decorrenti dal momento in cui vengono a sussistere tutti i presupposti del diritto medesimo e, quindi, dalla decorrenza giuridica dei singoli ratei. Irrilevante, in tale ottica, la data del 23.4.2021, in cui il dott. ### aveva, per il tramite del suo legale, invitato la ### a procedere alla riliquidazione della pensione.  7. 
Venendo all'appello incidentale la difesa del dott. ### contesta la decisione di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda avanzata in via subordinata dalla ### per cui, fermo restando l'applicabilità del principio del pro rata, con riferimento ai criteri di calcolo applicabili alla determinazione della quota retributiva, ha ritenuto di applicare un periodo di riferimento degli ultimi 15 anni secondo i criteri di cui all'articolo 1 commi 17 e 18 legge n.335/1995 (norme altresì recepite dalle delibere del C.d.A della ### considerando a tal fine gli ultimi redditi anteriori al 31.12.2003. 
Sostiene che la sentenza è errata laddove ha ritenuto autoapplicative le disposizioni contenute nei commi 17 e 18 in virtù del rinvio operato dall'art 3 comma 12 della medesima legge, nonché laddove ha ritenuto valide ed efficaci le delibere prodotte in giudizio. Considerato che il citato comma 12 nello stabilire che il periodo di riferimento per la determinazione della base di calcolo “è definito ove inferiore secondo i criteri” postula la necessità di un atto della cassa di tipo attuativo e dimostra la non operatività della disposizione. 
Evidenzia sul punto che le delibere che comportano modifiche ai regolamenti degli ### previdenziali privatizzati quali la ### devono essere approvati dai ### vigilanti. 
Rileva infine di avere prospettato, in via di subordine - in replica alla eccezione “subordinata” proposta dalla ### relativa all'applicabilità dei criteri desumibili dall'art. 1, commi 17 e 18, L. n. 335/1995 e dalle delibere del C.d.A. del 17-18.4.1997 e del 8-9.5.1997 - la necessità che anche tali criteri fossero assoggettati al rispetto del principio del pro rata, nell'accezione rigida vigente ratione temporis. 
Eccezione che era stata raccolta a verbale dell'udienza dell'11.1.2022: “[l'avv. ### eccepisce che la modifica della base di calcolo portata da tali delibere dovrebbe essere applicata in conformità al principio del pro rata il che conduce ad una riliquidazione della quota retributiva della pensione secondo il criterio anteriormente vigente sino all'entrata in vigore delle modifiche e secondo i criteri introdotti tempo per tempo da tali delibere per le quote pensionistiche successivamente maturate”. 
Eccezione che il primo Giudice non aveva preso in considerazione e che ripropone con l'appello incidentale.  8. 
Non ritiene il Collegio di potere accogliere i motivi di appello incidentale. 
Ora, occorre ribadire che la disciplina normativa di cui al combinato disposto degli artt. 2 L. n. 21/1986 e 3 ### di disciplina delle funzioni di previdenza del 1990 - invocata dal dott ### - non era più in vigore al momento della maturazione della pensione del ricorrente poiché, medio tempore, era entrato in vigore l'articolo 3 comma 12 terzultimo periodo della legge n. 335/1995. 
Detta ultima norma, sia nella formulazione originaria sia in quella modificata con l'art. 1, co. 763, L .296/2006, prevede che: “Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti”.  ###. 1, comma 18, della L. 335/95 (cui fare riferimento per gli ### previdenziali privatizzati, come la ### rimanda comunque al precedente comma 17, circa i criteri da adottare per la determinazione della base pensionabile (con la sola differenza di imporre un limite massimo di settimane di contribuzione da considerare per il calcolo della base pensionabile, pari a 780 settimane, ossia 15 anni, antecedenti alla maturazione del diritto alla pensione). 
Ebbene, l'art. 1, co. 17, L. n. 335/1995 stabilisce che: “Con decorrenza dal 1° gennaio 1996, per i casi regolati dagli articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, già previsto nella misura del 50 per cento, è sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione).  ### che è stata recepita dalla ### con delibere del Cda (allegati nn. 8 e 9 della ### e sul punto il primo Giudice ha correttamente evidenziato che: “### della difesa del ricorrente circa l'invalidità e inefficacia delle ### del C.d.A. della ### sopra citate e prodotte quali doc. 8 e 9 della convenuta non appare dirimente, atteso che, in ogni caso, il citato art. 3 della legge n. 3375/1995 è norma di legge immediatamente applicabile alla fattispecie (senza contare che, a norma dell'art. 18 dello ### della ### il C.d.A. delibera, tra l'altro, sulla misura, sulle condizioni, sui criteri e sulle modalità di calcolo delle prestazioni a favore degli aventi diritto, mentre quanto all'allegazione per la quale tali ### per avere efficacia dovrebbero essere approvate dai ### vigilanti essa appare del tutto generica) -pg 7 della sentenza di primo grado-. 
Deve pertanto essere disattesa la tesi del ricorrente secondo cui egli aveva diritto alla considerazione dei dieci migliori redditi posto che tale criterio (art 3 ### di disciplina previdenziale del 1990) era stato superato dalla citata norma di legge anche prima e a prescindere dalla entrata in vigore del ### del 2004. 
Così come deve essere respinta la domanda avanzata in via subordinata con l'appello incidentale. 
In merito si rammenta che la Suprema Corte con la sentenza n.1498/2019 in relazione al principio del pro rata ha affermato quanto segue: “venendo quindi al merito delle questioni, si ripete che il Tribunale, la cui pronuncia è da aversi come meramente confermata dalla Corte d'Appello, ha frazionato il calcolo della quota A in tante sottoquote determinate applicando i vari criteri di compiuto succedutisi nel tempo a far data dal 1995; si tratta di criterio che non può essere condiviso, in quanto è alla data di maturazione del diritto a pensione che occorre guardare per individuare le regole da applicare per il calcolo della quota A e non va, dunque, fatta applicazione di ogni singolo criterio di calcolo via via modificato nel tempo”. 
Ora dal 1.01.2004 il parametro della media dei 10 migliori anni era già stato superato dovendosi (come correttamente ritenuto dal primo Giudice) fare riferimento agli ultimi 15 anni secondo i criteri di cui all'articolo 1 commi 17 e 18 legge n.335/1995, norme recepite dalle ### del C.d.A della ### 9. 
La reiezione di entrambi gli appelli comporta la compensazione delle spese del grado tra le parti. 
Visto il disposto dell'articolo 13 comma 1-quater del DPR n.115/2002 deve essere dichiarato che sussistono le condizioni per il pagamento a carico di entrambe le parti di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.  P . Q . M . 
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge entrambi gli appelli; compensa le spese del grado; dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico di entrambe le parti, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per la rispettiva impugnazione. 
Così deciso all'udienza del 15.9.2022 ### est. ### Dott. #### n. 209/2022

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