TRIBUNALE DI MONZA
Sentenza n. 1134/2022 del 20-05-2022
principi giuridici
È ammissibile l'intervento in giudizio della compagnia assicuratrice del danneggiato, in qualità di impresa gestionaria ai sensi della ### tra ### per il ### (c.d. C.A.R.D.), sussistendo un interesse attuale e concreto all'intervento, volto ad evitare l'obbligo di rimborsare all'impresa debitrice, oltre all'importo del danno e delle spese di resistenza, anche un importo corrispondente al doppio dei diritti di gestione.
La proposizione di domanda giudiziale di risarcimento del danno derivante da sinistro stradale nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia assicurativa, successiva all'azione di indennizzo diretto ex art. 149 d.lgs. n. 209/2005 già promossa nei confronti della propria compagnia assicurativa, è improponibile per difetto di potere, consumandosi con la prima domanda giudiziale la facoltà del danneggiato di scegliere tra le diverse forme di tutela apprestate dall'ordinamento.
In caso di abuso dello strumento processuale, il giudice può condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte, a titolo di danno punitivo volto a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia, senza che sia necessaria la prova dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, potendo l'esistenza di tale danno essere desunta anche dalla comune esperienza.
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testo integrale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Monza, ### nella persona del Giudice monocratico, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa DA ### C.F. ###, residente ###, ivi elettivamente domiciliat ### presso lo studio dell'Avv. ### che lo rappresenta e difende come da procura posta in calce all'atto di citazione; ATTORE #### S.P.A., P.I. ###, con sede ###, in persona del Dott. ### e del Dott. ### - in proprio ed in nome e per conto di ### S.P.A., C.F. ###, con sede ###, in persona del legale rappresentante p.t., ###, elettivamente domiciliat ###presso lo studio dell'Avv. ### giusta procura generale alle liti autenticata in data ### dal notaio ### di ### rep. n. 186905, racc. n. ###; #### residente ###; ###: Risarcimento danni da incidente stradale. ###'udienza del 13.12.2021 le parti costituite hanno precisato le seguenti conclusioni: ### “###. ### quale procuratore e difensore del sig. ### richiamato tutto quanto richiesto, dedotto ed eccepito negli scritti precedenti, precisa le proprie ### Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria o diversa istanza, in via preliminare, - dichiararsi l'##### nel suddetto procedimento instaurato nei confronti del responsabile civile, sig. ### e della sua impresa di assicurazione, ###ni in quanto il mandato conferito dalla soc. ### è considerato nullo ai sensi degli artt. 1343, 1344 e 1418 cod. civ. per illiceità della causa; - rigettare la richiesta di riunione e/o sospensione del presente giudizio con quello pendente innanzi al Tribunale di ### non sussistendo i presupposti richiesti dall'art. 39 c.pc. in via istruttoria: - Si chiede che il Tribunale autorizzi, ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., l'acquisizione del fascicolo relativo all'### contenente la CTU elaborata dal Dott. ### (Tribunale di Monza - sez. I n. r.g. 10984/16 - Giudice dott. ### ovvero, nella denegata ipotesi di mancata autorizzazione, si confida affinché il Giudice voglia disporre CTU medico legale volta all'accertamento ed alla determinazione delle lesioni subite dall'attore. nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. ### nella causazione del sinistro di cui è causa; - condannare per l'effetto i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. ### che si quantificano, in complessivi #### oltre al risarcimento del danno esistenziale o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta secondo giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione dal fatto all'effettivo soddisfo. - Condannare i convenuti, al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore dell'avv. ### che se ne dichiara antistatario”. ### S.P.A. “Voglia l'###mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria o diversa istanza, ### il rapporto di connessione del presente giudizio con quello pendente sub R.G. 5159/17 innanzi al Tribunale di ### fissare all'attore un termine perentorio per la riassunzione della presente causa innanzi al Tribunale di ### In subordine, sospendersi il presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di quello pendente sub R.G. 5159/2017 innanzi al Tribunale di #### la pretesa del ### siccome marcatamente inammissibile in ragione del manifesto abuso del processo messo in atto dal medesimo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa, e con condanna del #### al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, III comma, c.p.c. #### Respingersi la pretesa del ### siccome - tenuto conto di quanto già incamerato dall'attore (### ante causam ed ### in data ### mediante offerta banco iudicis nel procedimento sub RG 5159/17 pendente innanzi al Tribunale di ### - del tutto infondata e/o indimostrata. Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa, e con condanna del #### al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, III comma, c.p.c. ### la pretesa attorea secondo quanto di giustizia, tenuto anche conto di quanto già percepito per il medesimo titolo dall'istante, da rivalutarsi alla data della sentenza. Con condanna del #### al pagamento di una sommaequitativamente determinata ex art. 96, III comma, c.p.c. ### chiede l'acquisizione: • del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento di ATP incardinato dal #### innanzi al Tribunale di ### (RG ###/2015); • della relazione peritale redatta dal ###. ### nel procedimento sub R.G. 5159/2017 del Tribunale di ### Ci si oppone, altresì, all'espletamento di una nuova CTU medico-legale, giacchè del tutto inutile ed antieconomica. E ciò: - sia perché le lesioni patite dall'attore all'esito del sinistro per cui è causa sono già state accertate per ben due volte da un ### terzo, su iniziativa del medesimo danneggiato e nel contraddittorio con la ### esponente; - sia perché il danneggiato, benchè perfettamente consapevole del procedimento di ATP iscritto sub R.g. ###/2015 del Tribunale di ### e della CTU dimessa nel giudizio radicato innanzi al Tribunale di ### non è stato in grado di allegare alcun motivo, di rito o di merito, per cui la CTU ivi formata non dovrebbe utilizzarsi in questa sede e/o le conclusioni ivi raggiunte dovrebbero essere disattese, essendo vieppiù smentita per tabulas la tardiva allegazione avversaria relativa ad un asserito “aggravamento” del danno; - sia perché l'abuso del processo perpetrato dal #### e la disinvolta utilizzazione degli strumenti giuridici ad opera del medesimo - siccome, tra l'altro, ostativa alla definizione bonaria della posizione di danno e foriera di un inutile spreco di risorse private e pubbliche - non merita tutela alcuna”. ### atto di citazione regolarmente notificato ### ha convenuto innanzi al presente ### e ### s.p.a. al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza del sinistro stradale occorsogli in ### in data ###. Ha esposto l'attore che, verso le ore 3.00, nel mentre stava percorrendo il ### alla guida della propria autovettura ### targata ### ed assicurata con ### s.p.a., era stato tamponato da tergo dalla ### targata ### condotta dal proprietario, ### ed assicurata da ### s.p.a., oggi ### s.p.a., e che, in conseguenza di ciò, aveva subito un danno alla propria sfera psico-fisica per il cui apprezzamento aveva precedentemente instaurato innanzi a questo stesso ### un procedimento per ATP all'esito del quale il dott. ### aveva individuato un danno da invalidità permanente pari al 9% e un danno da invalidità temporanea parziale pari a complessivi 70 giorni, di cui 30 al 75 %, 20 al 50% e 20 al 25%. Ha sollecitato, quindi, la condanna del conducente/proprietario e della compagnia assicurativa per la responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale in conformità al danno biologico accertato nella suddetta perizia, peraltro adeguatamente personalizzato, di cui ha chiesto la formale acquisizione. Si è costituita in giudizio ### s.p.a., anche in nome e per conto di ### s.p.a., quest'ultima compagnia assicurativa del responsabile civile, la quale ha eccepito la temerarietà dell'azione risarcitoria proposta, avendo l'attore già instaurato un precedente procedimento per ATP presso il ### di ### al fine di far accertare il medesimo danno subito a seguito del sinistro ed una causa civile innanzi al ### di ### ove era stata anche acquisita la relazione di ATP espletata innanzi a questo ### e, comunque, nel merito, l'infondatezza della spropositata richiesta azionata in giudizio. Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione non si è, di contro, costituito ### di cui è stata dichiarata la contumacia. Concessi i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c. e rigettate le istanze istruttorie articolate dall'attore, all'udienza del 13.12.2021, previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe ed assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione. IN DIRITTO Giunge al proprio epilogo una controversia - la seconda giudiziale seppur preceduta, come si dirà, da ben due accertamenti tecnici espletati ante causam - instaurata dall'attore al fine di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a seguito del sinistro stradale che lo ha visto coinvolto in data ###, alle ore 3,00 del mattino sul G.R.A. di ### La seconda in quanto dalla documentazione prodotta in atti dalla convenuta/terza intervenuta emerge come ### abbia separatamente ottenuto, prima dell'instaurazione del presente giudizio, ben due relazioni di A.T.P.: dal ### di Monza, prima, e da quello di ### successivamente, nonché separatamente agito innanzi al ### di ### ove ha richiesto risarcirsi il danno subito direttamente alla propria compagnia assicurativa, a tal fine azionando la procedura di indennizzo diretto prevista e disciplinata dall'art. 149 del codice delle ### Tale procedura, introdotta dal legislatore a decorrere dal 1.2.2007 al precipuo fine di velocizzare l'iter di liquidazione del sinistro a tutto vantaggio del soggetto danneggiato, è disciplinata, infatti, dal predetto art. 149, il quale prevede che, in caso di incidente stradale di cui non si è responsabili o di cui si è responsabili solo in parte, in presenza di determinate condizioni espressamente disciplinate, l'indennizzo o il risarcimento del danno subito possa essere richiesto direttamente alla propria compagnia assicurativa e non necessariamente a quella del responsabile civile del sinistro. La compagnia assicurativa del danneggiato, quindi, provvede semplicemente ad anticipare il risarcimento del danno per conto dell'impresa assicuratrice del danneggiante ###responsabile civile, salvo poi ottenere da quest'ultima un conguaglio forfettario secondo le regole stabilite dalla ### tra ### per il ### (c.d. C.A.R.D.), alla quale entrambe devono però avere necessariamente aderito. ###art. 149 d. lgs. n. 209/2005 e dall'art. 1, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 254/2006 (“Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto”) si individuano le seguenti condizioni ai fini dell'applicabilità della procedura di indennizzo diretto: 1. il sinistro deve risolversi in un urto, anche tra più veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui oltre al veicolo dell'istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, la responsabilità sia almeno in parte riconducibile ad ulteriori veicolo coinvolti (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 3146/2017); 2. entrambi i veicoli devono essere stati immatricolati in ### nella Repubblica di ### o nello ### della ### del ### 3. entrambi devono essere identificati e regolarmente assicurati; 4. entrambe le ### assicurative devono aver aderito alla convenzione ### A contrario, ne sono esclusi: a) i sinistri senza urto (c.d. sinistro da turbativa); b) i sinistri in cui sono coinvolti altri veicoli responsabili oltre a quello dell'istante e del soggetto nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese; c) i sinistri in cui è stato coinvolto un veicolo straniero; d) i sinistri in cui è stato coinvolto un ciclomotore che non sia munito della c.d. “nuova targa” ### ex d.P.R. n. 153/2006. La procedura di indennizzo diretto trova, poi, ulteriori limiti di applicabilità sotto il profilo della tipologia di danno risarcibile in quanto, ai sensi dell'art. 149 d. lgs. n. 209/2005, i danni risarcibili sono unicamente: 1. quelli materiali subiti dal veicolo assicurato; 2. quelli a cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente; 3. le lesioni di lieve entità subite dal conducente, intendendosi come tali quelle che si risolvono in un danno biologico da invalidità permanente inferiore o uguale al 9 % (c.d. micro-permanenti), giusta tabella speciale sorta a seguito della legge n. 57/2001. In tutti i casi in cui non sia applicabile tale procedura la domanda risarcitoria dev'essere necessariamente avanzata nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile civile, oltre che nei confronti di quest'ultimo, previa utilizzazione del procedimento risarcitorio ordinario previsto dall'art. 148 d. lgs. n. 209/2005. Quanto appena precisato consente di vagliare sin da subito la correttezza o meno dell'iter seguito dell'attore il quale, a seguito di ben due procedimenti per A.T.P. separatamente instaurati in due diversi ### italiani, che avevano peraltro dato esiti profondamente diversi l'uno dall'altro (se, infatti, la relazione di ATP espletata nel procedimento monzese aveva accertato un danno da invalidità permanente pari al 9%, quella espletata innanzi al giudice capitolino lo aveva fortemente ridotto, ridimensionandolo nella minor misura del 4%), seppur in entrambi i casi rientranti nei limiti liquidatori delle c.d. micro-permanenti, ha inizialmente agito innanzi al ### di ### nei confronti della sola propria compagnia assicurativa indiscutibilmente azionando la procedura di indennizzo diretto sopra richiamata mentre, successivamente, ha contestualmente ritenuto opportuno agire in questa sede nei confronti del responsabile civile e della relativa compagnia assicurativa chiedendone la condanna, in via solidale tra loro, “al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. ### che si quantificano, in complessivi #### oltre al risarcimento del danno esistenziale o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta secondo giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione dal fatto all'effettivo soddisfo”, previa espressa richiesta di acquisizione “del fascicolo relativo all'### contenente la CTU elaborata dal Dott. ### (### di Monza - sez. I n. r.g. 10984/16 - Giudice dott. ###” (cfr. in tal senso il foglio di precisazione delle conclusioni trasmesso telematicamente in data ###). Nel far ciò ha, peraltro, preliminarmente contestato l'intervento volontario in giudizio effettuato dalla propria compagnia assicurativa, già parte nel precedente giudizio trevigiano, chiedendo accertarsene l'inammissibilità, non potendo essa sostituirsi alla compagnia, l'unica evocata, del responsabile civile del sinistro. Orbene, dovendosi prioritariamente esaminare la fondatezza o meno di tale questione preliminare, ritiene il ### ammissibile l'intervento spiegato in questa sede da ### s.p.a.. Trattasi, infatti, di un intervento effettuato in forza della ### tra ### per il ### (cd. C.A.R.D.), quale impresa gestionaria avente un interesse, attuale e concreto, ad intervenire in questa causa giacché, in caso contrario, essendo stata regolarmente informata dall'impresa debitrice dell'esistenza di tale contenzioso, “il proprio mancato intervento volontario determinerebbe l'obbligo di rimborsare a quest'ultima, oltre all'importo del danno e delle relative spese di resistenza, anche un importo corrispondente al doppio dei diritti di gestione, con un macroscopico aumento dei costi di gestione” della lite. Ai sensi dell'art. 1 della ### (cfr. in tal senso il documento n. 3 della convenuta/intervenuta), detta ### “ha lo scopo di definire le regole di cooperazione tra imprese assicuratrici in ordine alla organizzazione ed alla gestione del sistema di risarcimento diretto, ai rimborsi tra imprese aderenti ed alle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del ### delle ### e del D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006 e successive modifiche” (comma 1); ancora, “con la sottoscrizione della ### ogni impresa assume una duplice veste: quella di ### quando provvede alla trattazione ed alla liquidazione del sinistro in nome e per conto dell'impresa assicuratrice del veicolo civilmente responsabile; quella di ### quando i danni provocati dal proprio assicurato vengono gestiti per suo conto dall'impresa ### quest'ultima ha diritto di essere rimborsata dalla ### secondo la quota di responsabilità̀ convenzionale attribuibile al proprio assicurato” (comma 3). Ai sensi dell'art. 1 bis, poi, “Con la sottoscrizione della presente ### le imprese aderenti riconoscono e comunque dichiarano di ritenere la procedura di risarcimento diretto come obbligatoria”, quantomeno nei loro rapporti interni. Giova, peraltro, richiamare a supporto il recente arresto con cui la Suprema Corte di Cassazione ha definitivamente validato la legittimità dell'intervento in questione, seppur non sempre ritenuto ammissibile dalla precedente giurisprudenza di merito: “### compagnia assicuratrice del danneggiato, è intervenuta in giudizio, ex art. 77 c.p.c., in qualità di rappresentante sostanziale e processuale della convenuta ### sulla base del mandato conferitole dalla stessa società debitrice, alla luce di quanto previsto dall'art. 1 bis degli accordi tra assicuratori (c.d. ###. La legittimità di un simile intervento, dibattuta nella giurisprudenza di merito, è stata di recente riconosciuta da questa Corte, la quale ha anche escluso che un mandato di questo tipo possa essere ritenuto nullo per illiceità della causa ex art. 1343 c.c., in quanto volto ad eliminare la facoltà concessa al danneggiato di agire direttamente contro l'assicuratore del responsabile civile. ### mandataria, infatti, agisce a tutela di un diritto della mandante e non in proprio. Pertanto, le conseguenze di un'eventuale sentenza di condanna si produrranno solo nella sfera giuridica della mandante (Cass. civ. Sez. 3, 11-10-2016, n. 20408). Non si può quindi ritenere che la costituzione nel processo della mandataria pregiudichi il diritto del danneggiato, come individuato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 180/2009, di scegliere il soggetto nei confronti del quale far valere la sua pretesa, in quanto la pronuncia di condanna spiegherebbe comunque i suoi effetti nei confronti del soggetto individuato dal danneggiato. Alla luce di ciò, contrariamente a quanto statuito dalla sentenza impugnata, è ammissibile la costituzione in giudizio di ### quale rappresentante volontaria di UnipolSai” (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. III, 11.12.2018 n. ###). Si aggiunga che, secondo un'opinione giurisprudenziale largamente condivisibile, l'intervento della propria compagnia assicurativa nell'ambito di un'azione ex art. 148 d. lgs. n. 209/2005 è ammissibile e si fonda, a livello sostanziale, sulla figura giuridica della delegazione cumulativa, disciplinata dagli artt. 1268 e seg. c.c. (cfr. in tal senso ### di Milano, sentenza n. 13052/2011). ### della delegazione comulativa, nel quale il debitore assegna al creditore un nuovo debitore che si obbliga ad adempiere, presuppone l'esistenza di un “rapporto di valuta” in favore del creditore e di un “rapporto di provvista” tra debitore originario e nuovo debitore. Ebbene, nel caso de quo il rapporto di provvista sussiste tra assicuratore del responsabile ### e assicurazione del danneggiato ### e si fonda sulla convenzione C.A.R.D. conclusa tra le compagnie in base alla quale la società del danneggiato acquista la qualità di ### nell'iter risarcitorio per conto dell'impresa assicuratrice del veicolo civilmente responsabile. ### sul piano sostanziale di una delegazione cumulativa nei termini testé esposti vale a fondare l'interesse della compagnia del danneggiato a resistere alla domanda attorea e, quindi, ne legittima l'intervento in giudizio. In buona sostanza, secondo la dottrina più avveduta, “### dell'impresa del danneggiato sarà da qualificarsi in termini di intervento adesivo autonomo (detto anche litisconsortile), che non pregiudica minimamente la posizione processuale o sostanziale del danneggiato la quale, al contrario, ne viene fuori rafforzata, se si considera che, per effetto della delegazione, “il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo” (delegazione cumulativa) e che, sul piano processuale, l'intervento volontario del terzo produce l'automatica estensione nei suoi confronti, anche in assenza di espressa istanza, della domanda originaria”. Ammesso, pertanto, l'intervento adesivo autonomo effettuato da ### s.p.a., con sentenza interpretativa di rigetto n. 180/2009, la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un sistema solo in apparenza piuttosto rigido, ha chiarito che la procedura del risarcimento diretto è facoltativa, nel senso che il danneggiato, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 149 cit., può scegliere se richiedere il risarcimento alla propria compagnia assicurativa oppure al responsabile civile e all'assicurazione di quest'ultimo: “l'azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un'alternativa all'azione tradizionale per far valere la responsabilità dell'autore del danno” (cfr. in tal senso ### Cost. n. 180/09). Nella prassi, anche in considerazione del fatto che la ### si è espressa con specifico riferimento all'azione giudiziale, l'orientamento delle compagnie è stato quello di considerare la procedura di indennizzo diretto obbligatoria nella fase stragiudiziale, e facoltativa al momento dell'instaurazione del contenzioso. La necessità che, in presenza dei presupposti di applicazione, il risarcimento del danno segua la procedura dell'indennizzo diretto risponde ad una chiara esigenza di coerenza ed ordine dell'intero impianto risarcitorio: se il legislatore ha previsto l'indennizzo diretto come norma speciale è opportuno che, almeno nella fase stragiudiziale, venga applicata costantemente, anche al fine di bilanciare in termini statistici i conguagli forfettari tra le compagnie. Ma al netto di tali considerazioni, che non spostano minimamente i termini della questione oggetto del decidere, nel caso di specie l'attore è andato ben oltre, agendo, prima, innanzi al ### di ### con la procedura di indennizzo diretto chiedendo corrispondersi l'equivalente pecuniario di un danno pari al 9% accertato in sede di ATP monzese e, successivamente, avanzando analoga richiesta risarcitoria scaturente dal medesimo sinistro nei confronti del responsabile civile e della relativa compagnia assicurativa. E, sotto tale profilo, la domanda successivamente proposta in questa sede non può che essere improponibile per difetto di potere, a nulla rilevando che innanzi al ### di ### non fosse stato citato anche il responsabile civile, da ritenersi, peraltro, litisconsorte necessario anche nel giudizio instaurato ex art. 149 cod. ass. priv. (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. VI-3, ordinanza 20.9.2017 21896). Come, infatti, già rimarcato da una giurisprudenza di merito che il ### condivide pienamente, se è vero che il sistema di risarcimento diretto introdotto dall'art. 149 d. lgs. n. 209/2005 non consente di ritenere escluse le azioni già previste dall'ordinamento in favore del danneggiato e che “l'azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un'alternativa all'azione tradizionale per far valere la responsabilità dell'autore del danno”, il potere di scelta del danneggiato, “il quale ha facoltà di esercitare, alternativamente (ma non cumulativamente) azione diretta nei confronti della propria assicurazione ex art. 149, comma 6 D. Lgs. 209/2005, azione diretta nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile ex art. 144 D. Lgs. 209/2005 o azione ordinaria ex artt. 2043 e ss. c.c., si consuma soltanto con la proposizione della domanda giudiziale, mentre il principio secondo il quale, electa una via non datur recursus ad alteram, non può trovare applicazione alla richiesta di liquidazione in via stragiudiziale rivolta alla propria assicurazione ai sensi dell'art. 149 D.Lgs. 209/2005, di tal che detta opzione non preclude al danneggiato la possibilità di agire successivamente in giudizio nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile e nei confronti di quest'ultimo. In altri termini, la facoltà del danneggiato di scegliere tra le diverse forme di tutela apprestate dall'ordinamento vigente si pone in termini di alternatività nella sola fase giudiziale ed in termini di concorrenza nella fase stragiudiziale”. ###à della domanda assorbe ogni ulteriore richiesta pregiudiziale, pur avanzata dalla compagnia convenuta, a rilevare “la connessione del presente giudizio con quello pendente sub R.G. 5159/17 innanzi al ### di Treviso”, a “fissare all'attore un termine perentorio per la riassunzione della presente causa innanzi al ### di Treviso” e, “In subordine”, alla sospensione del “presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di quello pendente sub R.G. 5159/2017 innanzi al ### di ###” (cfr. in tal senso il foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data ###). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla scorta dei compensi medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per tutte le fasi espletate ad eccezione di quella di trattazione ed istruttoria, da liquidarsi al minimo stante la mera predisposizione delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.. Da ultimo, il comportamento della parte attrice, che ha instaurato plurimi giudizi per ottenere il ristoro del medesimo danno dilatando le tempistiche di definizione anche transattiva ed impegnando a più riprese la macchina della ### è il sintomo più evidente dell'abuso dello strumento processuale e della colpa grave, se non della mala fede, con cui è stato instaurato il presente giudizio in cui è stata sollecitata la liquidazione delle medesime poste, seppur formalmente richiesto a soggetti parzialmente distinti, già oggetto del procedimento civile instaurato innanzi al ### di ### Ed a nulla rileva che, ai fini del pagamento del contributo unificato, sia stata effettuata una dichiarazione di valore del tutto spropositata, l'allegazione di ulteriori danni morale e/o esistenziali che avrebbero dovuto in tesi giustificare la “diversa” richiesta effettuata alla compagnia assicurativa del responsabile civile essendo del tutto generici ed inconferenti, oltre che ancor più dissimulanti la mala fede con cui è stata “giustificata” l'instaurazione di questa causa. Trattasi, come noto, di una pronuncia che può essere resa in tutti i procedimenti in cui vengono regolate le spese di lite, anche nei confronti del terzo chiamato o del terzo intervenuto, che introduce nell'ordinamento una forma di danno punitivo volto a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia deflazionando il contenzioso ingiustificato, il che esclude che i beneficiari di esso abbiano effettivamente subito un danno sebbene la condanna sia prevista in favore della parte e non già in favore dello ### In particolare, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, all'accoglimento della domanda non osta l'omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta anche dalla comune esperienza (cfr. in tal senso Cass. Civ., Sez. III, 23.8.2011 n. 17485). Stante l'assenza di criteri univoci e predeterminati a fini liquidatori e dovendosi necessariamente fare ricorso ad una valutazione puramente equitativa, si ritiene più che congruo liquidare in favore della società convenuta una somma pari ad 1/3 circa delle spese di lite sostenute nell'ambito del presente giudizio, già rivalutata alla data odierna e su cui dovranno essere corrisposti i soli ulteriori interessi legali eventualmente maturati a decorrere da tale ultima data sino a quella del saldo effettivo. P.Q.M. ### di Monza, ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1. dichiara improponibile la domanda risarcitoria avanzata da ### e, per l'effetto, lo condanna a rifondere a ### s.p.a., in proprio e per conto di ### s.p.a., le spese di lite sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi ### per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima se ed in quanto dovuta, come per legge; 2. condanna altresì ### a corrispondere a ### s.p.a., in proprio e per conto di ### s.p.a., ex art. 96 comma 3 c.p.c. la somma di ### già rivalutata alla data odierna, oltre interessi nella misura legale maturati a decorrere dalla data della presente decisione sino a quella del saldo effettivo. Così deciso in ### in data19 maggio 2022Il Giudice
dott. ###




sintesi e commento
Cumulo di azioni risarcitorie e abuso del processo: un'analisi della pronuncia del Tribunale di Monza
La sentenza in commento affronta una complessa vicenda relativa a un sinistro stradale e alle successive azioni intraprese dal danneggiato per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Il caso trae origine da un tamponamento avvenuto nel ### in cui un veicolo è stato urtato da un altro. A seguito dell'incidente, il soggetto danneggiato ha avviato una serie di iniziative legali, che hanno portato alla sovrapposizione di diverse procedure risarcitorie.
In particolare, emerge che il soggetto in questione ha promosso due procedimenti di Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) presso due diversi Tribunali, ottenendo valutazioni discordanti in merito all'entità del danno biologico subito. Successivamente, ha agito in giudizio contro la propria compagnia assicurativa, attivando la procedura di indennizzo diretto prevista dal Codice delle Assicurazioni. Contestualmente, ha promosso un'ulteriore azione legale nei confronti del responsabile civile del sinistro e della sua compagnia assicurativa, chiedendo il risarcimento integrale dei danni.
Il Tribunale di Monza, investito di quest'ultima causa, ha dichiarato improponibile la domanda risarcitoria avanzata dal soggetto danneggiato. I giudici hanno motivato la decisione evidenziando che l'attore, avendo già intrapreso un'azione legale contro la propria compagnia assicurativa per il medesimo sinistro, non poteva cumulare tale azione con un'ulteriore richiesta risarcitoria nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia. Il Tribunale ha sottolineato che la facoltà di scelta tra le diverse forme di tutela risarcitoria si consuma con la proposizione della domanda giudiziale, escludendo la possibilità di agire cumulativamente contro diversi soggetti per lo stesso evento dannoso.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che il comportamento dell'attore, consistente nell'aver instaurato plurimi giudizi per ottenere il risarcimento del medesimo danno, configurasse un abuso dello strumento processuale. I giudici hanno evidenziato che tale condotta aveva dilatato i tempi di definizione della controversia, impegnando a più riprese la macchina della giustizia e ostacolando la possibilità di una definizione transattiva della vicenda.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha condannato l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della compagnia assicurativa convenuta. Inoltre, ha disposto una condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96, comma 3, del codice di procedura civile, infliggendo all'attore una sanzione pecuniaria per aver agito con colpa grave o mala fede nell'instaurare il giudizio. Tale sanzione, quantificata in una somma pari a circa un terzo delle spese legali sostenute dalla controparte, è stata motivata con l'esigenza di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia, deflazionando il contenzioso ingiustificato.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.