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TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza n. 4246/2023 del 15-03-2023

principi giuridici

La diffusione dei provvedimenti giudiziari, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 196/2003, è subordinata alle cautele di cui all'art. 52 del medesimo decreto, il quale prevede la possibilità per l'interessato di chiedere, per motivi legittimi, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi.

Nel bilanciamento tra l'esigenza di protezione dei dati personali e la libera circolazione delle informazioni, l'anonimizzazione dei provvedimenti giudiziari disposta su istanza di parte o d'ufficio presuppone la sussistenza di motivi legittimi, da intendersi come motivi opportuni, che giustifichino la preclusione della diffusione dei dati personali, valutati alla luce della delicatezza della vicenda oggetto del giudizio o della particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento, con particolare riferimento ai dati sensibili.

È legittima la diffusione in forma integrale di sentenze relative a reati di bancarotta, in assenza di specifici motivi legittimi che giustifichino l'anonimizzazione dei dati personali dell'interessato e in presenza di un interesse pubblico alla diffusione di tali informazioni.

Non sussiste un diritto assoluto all'anonimato dei dati personali contenuti in provvedimenti giudiziari, né un divieto di ricerca degli stessi mediante digitazione del nome delle parti, salvo che sia stata disposta l'anonimizzazione ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Accessibilità delle Sentenze Online e Tutela dei Dati Personali: un Equilibrio Delicato


Una recente pronuncia del Tribunale Ordinario di Roma ha affrontato il tema, sempre attuale, del bilanciamento tra il diritto alla protezione dei dati personali e l'interesse pubblico all'accessibilità delle decisioni giudiziarie. La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un soggetto che chiedeva la deindicizzazione del proprio nominativo dal portale "SentenzeWeb", gestito dal Ministero della Giustizia, in modo da impedire la ricerca delle sentenze che lo riguardavano sia per nominativo che per patologia, e comunque oscurando i suoi dati anagrafici completi.
Il ricorrente lamentava una violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, sostenendo che la possibilità di effettuare ricerche per nominativo o per patologia, accostando tali informazioni ai dati anagrafici, ledeva la sua riservatezza. Il Ministero della Giustizia si è opposto, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per diverse ragioni, tra cui il difetto di legittimazione attiva e la carenza di interesse ad agire, e nel merito l'infondatezza della domanda.
Il Tribunale ha rigettato integralmente il ricorso. In primo luogo, ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità del ricorso, pur riconoscendone una certa genericità, in quanto dall'esame complessivo dell'atto e dei documenti allegati era possibile individuare con sufficiente chiarezza la pretesa del ricorrente.
Quanto alle eccezioni di difetto di legittimazione attiva e di carenza di interesse ad agire, il Tribunale le ha accolte parzialmente con riferimento alla richiesta di impedire la ricerca "per patologia", rilevando l'assenza di elementi specifici che dimostrassero come, digitando una determinata patologia, fosse possibile risalire al nominativo del ricorrente e ledere la sua riservatezza.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto infondate le pretese del ricorrente, richiamando la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali in ambito giudiziario, in particolare gli articoli 51 e 52 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Il giudice ha evidenziato come tali disposizioni prevedano la possibilità di rendere accessibili le sentenze e le altre decisioni giudiziarie, contemperando tale principio con la tutela dei dati personali attraverso meccanismi di anonimizzazione o oscuramento dei dati identificativi, subordinati alla sussistenza di "motivi legittimi" o alla ricorrenza di specifiche ipotesi previste dalla legge (ad esempio, procedimenti riguardanti minori o rapporti di famiglia).
Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente non aveva specificato alcun "motivo legittimo" che giustificasse la deindicizzazione del proprio nominativo, né aveva dimostrato la sussistenza di un interesse concreto e attuale alla tutela della propria riservatezza. Al contrario, dalla lettura delle sentenze in questione, relative a condanne per reati di bancarotta, emergeva un interesse pubblico alla diffusione di tali informazioni.
Il Tribunale ha concluso che il nostro ordinamento non ha optato per una anonimizzazione generalizzata delle sentenze, ma per un bilanciamento tra il diritto alla protezione dei dati personali e il principio di pubblicità del giudizio, prevalente in assenza di specifici motivi che giustifichino l'oscuramento dei dati identificativi. Di conseguenza, ha rigettato anche l'ulteriore richiesta del ricorrente di impedire la ricerca delle sentenze attraverso la semplice digitazione del suo nome, in quanto tale pretesa sarebbe irrazionale e contraria alla logica del sistema normativo.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

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