CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 40573/2021 del 17-12-2021
principi giuridici
L'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, estendendosi non solo alle ragioni giuridiche espressamente fatte valere in giudizio, ma anche a quelle che, pur non specificamente dedotte, costituiscono premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come antecedenti logici essenziali della decisione.
La disciplina del negozio concluso dal rappresentante senza poteri si applica anche alla rappresentanza organica degli enti pubblici, con la conseguenza che l'organo competente ad esprimere la volontà dell'ente può ratificare il contratto sottoscritto dal falsus procurator. La ratifica non deve necessariamente risultare da un atto che manifesti espressamente la volontà del dominus, potendo desumersi implicitamente da altro atto scritto che esprima in modo inequivoco una volontà incompatibile con quella di rifiutare l'operato del rappresentante senza potere.
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testo integrale
SENTENZA sul ricorso 26797-2018 proposto da: ### , elettivamente domiciliata in #### 9, presso lo studio dell'avvocato ### che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### giusta procura in atti; - ricorrente - contro ### elettivamente domiciliato in ### C.### 269, presso lo studio dell'avvocato ### che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; - controricorrente - 4 Ltg's rif avverso la sentenza n. 902/2018 della CORTE ### di ### depositata il ###; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2021 dal #### 1.11 Tribunale di Cassino, con decreto n. 393/2009, ingiunse alla ### di ### di ### di pagare la somma di C 2.697,32 in favore dell'Avv. ### a titolo di compenso professionale per l'attività difensiva svolta nelle procedure esecutive immobiliari nelle quali aveva assistito la ### di ### giusto contratto di patrocinio conferitogli con delibera della ### del 15.10.1998 e conseguente procura generale alle liti conferita dal ### con atto per ### del 2.11.1998. 1.1.### di ### di ### propose opposizione, deducendo, in primo luogo, la nullità del titolo posto a fondamento dell'emissione del decreto ingiuntivo per difetto di forma scritta ad substantiam, prevista ex lege per i contratti con la pubblica amministrazione. 1.2.###. ### si costituì in giudizio per resistere all'opposizione. 1.3.11 Tribunale di Cassino accolse l'opposizione e revocò il decreto ingiuntivo, fondando la decisione sull'assenza della forma scritta del contratto di patrocinio prevista ad substantiam. 1.4. Decidendo sull'appello dell'Avv. ### la corte territoriale, in riforma della sentenza di primo grado, accertò la validità del contratto di patrocinio intercorso tra le parti, ritenendo che il requisito della forma scritta risultava soddisfatto dal rilascio all'Avv. ### a mezzo di atto pubblico, della procura generale alle liti ai sensi dell'art. 83 c.p.c., essendo stato fissato l'ambito delle controversie per le quali operava la procura stessa, come affermato in diverse pronunce intervenute tra le parti, sia di merito che di legittimità. 1.5.La Corte distrettuale osservò che l'Avv. ### aveva concluso distinti contratti di patrocinio in relazione alle procedure esecutive nelle quali era intervenuto per il recupero del credito della ### di ### Non era, inoltre, ravvisabile la nullità della procura per essere stata sottoscritta dal ### e non dal Presidente della ### di ### che ha la rappresentanza dell'ente, per essere stato l'operato dell'Avv. ### oggetto di ratifica. Tanto si evinceva dal tenore letterale delle "comparse di costituzione e di intervento a nuovo difensore ", nelle quali i nuovi difensori della ### di ### muniti di valida procura, avevano fatto riferimento alle precedenti difese dell'Avv. ### lasciando chiaramente intendere la volontà di avvalersi dei risultati sino a quale momento conseguiti grazie all'attività processuale 1.6.La corte distrettuale rigettò anche l'eccezione di illegittimo ed abusivo frazionamento del credito da parte dell'opposto, richiamando i principi espressi dalle ### con sentenza N.4090/2017 poiché, nella specie, le domande proposte dall'Avv. ### avevano ad oggetto diversi e distinti diritti di credito per quanti erano i procedimenti esecutivi nei quali era intervenuto. 2.Per la cassazione della sentenza d'appello, la ### di ### di ### ha proposto ricorso sulla base di due motivi. 2.1.###. ### ha resistito con controricorso. 2.2.11 relatore aveva formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso. 2.3.Con ordinanza interlocutoria resa pubblica in data ###, il collegio ha rimesso la causa alla pubblica udienza. 2.4. In prossimità dell'udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative. 2.5. ### in persona della dott.ssa ### ha depositato requisitoria scritta ed ha chiesto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1421 e 1418 c.c., dell'art.112c.p.c., nonché la violazione delle direttive europee (2004/18/CEE e 2004/17/CE) e della normativa nazionale (art. 3, d.lgs. 157/1995; d.lgs. 406/1991; I. 109/1994; d.lgs. 157 e 158/ 1995; d.lgs. 163/2006; d.lgs. 50/2016) in materia di contratti pubblici. Sostiene il ricorrente che la Corte d'appello aveva omesso di rilevare d'ufficio la nullità del contratto di patrocinio e della procura alle liti, conferita dalla ### di ### di ### all'Avv. ### per violazione di norme imperative nazionali ed eurounitarie in materia di contratti ad evidenza pubblica. Il conferimento dell'incarico di patrocinio si sarebbe infatti perfezionato a seguito della proposta dell'Avv. ### cui aveva fatto seguito la determina dirigenziale del ### N.274/98, senza l'osservanza delle norme eurounitarie ( la direttiva 2004/18/CEE e 2004/17/### e nazionali ( il D. Lgs 157/95), con particolare riferimento all'omessa pubblicazione dell'avvenuta aggiudicazione ( art.8 comma 3 del D. Lgs 157/95) ed all'obbligo dell'amministrazione aggiudicatrice di definire le "specifiche tecniche del servizio nei capitolati d'oneri o nei documenti contrattuali relativi a ciascun appalto ( art.20). All'osservanza della procedura di evidenza pubblica sarebbero soggette le ### di ### che hanno natura di enti pubblici non economici, ai sensi dell'art.2 del ### 157/95. Dal punto di vista oggettivo, il contratto di patrocinio sarebbe inquadrabile in un contratto di appalto di servizi perché avente ad oggetto non un singolo ed episodico incarico di consulenza ed assistenza, ma tutte le cause attive e passive pendenti innanzi a qualsiasi ### per il recupero dei crediti della ### di ### come risultante dal contenuto della procura generale alle liti rilasciata in suo favore. ### e l'omnicomprensività dell'incarico integrerebbero pertanto un contratto di appalto di sevizi e non di prestazione d'opera intellettuale. Per tale ragione, il contratto intercorso tra la ### di commercio e l'Avv. ### sarebbe radicalmente nullo, ai sensi dell'art.1418 c.c. per violazione di norme imperative, anche alla luce dell'interpretazione della giurisprudenza amministrativa prevalente. Il ricorrente chiede, inoltre, di sottoporre alla Corte di Giustizia dell'### la questione pregiudiziale relativa alla compatibilità alla ### N.92/50 del D. Lgs 157/95 nella misura in cui consente l'affidamento dei servizi legali da parte della ### non preceduti dal procedimento di evidenza pubblica. 1.1.11 motivo è inammissibile sotto diversi profili. 1.2.Quanto alla deduzione della nullità della procura generale alle liti per notar ### del 2/11/1998, va osservato che, secondo la ricostruzione della Corte d'appello, la fonte del rapporto obbligatorio cui si ricollega la richiesta di compenso del professionista è stata rinvenuta nel singolo contratto di patrocinio, in virtù del quale l'Avv. ### era intervenuto nelle singole procedure immobiliari. 1.3.Nel rigettare l'appello proposto dalla ### di ### la Corte distrettuale ha escluso la sussistenza di un unico rapporto obbligatorio, volto all'esternalizzazione dei servizi legali dell'ente, venendo in gioco, invece, la conclusione di tanti contratti di patrocinio in distinti procedimenti esecutivi immobiliari, nei quali l'Avv. ### si era costituito depositando comparsa di intervento. Ne derivava che l'obbligazione di pagamento sorgeva nei confronti del professionista con il conferimento della procura in relazione ad ogni procedimento esecutivo, a nulla rilevando, ai fini della nullità del contratto, l'antieconomicità della prestazione o l'illiceità della causa, peraltro mai allegata dalla ### di ### Tale principio è stato ribadito dalla Corte distrettuale anche con riferimento alla deduzione, da parte della ### di ### dell'illegittimo frazionamento del credito. 1.4. La ricostruzione del giudice d'appello - che ha accertato l'esistenza di tanti contratti per quante erano le cause affidate al professionista per il recupero dei crediti della ### di ### - è stata apoditticamente contestata dal ricorrente, il quale ha riproposto la tesi del contratto unitario, sollecitando un nuovo accertamento di fatto non consentito in sede di legittimità. 1.5.Peraltro, sulla validità dell9; contratto di patrocinio si è formato il giudicato esterno, in quanto nei numerosi procedimenti intercorrenti tra le stesse parti ed aventi ad oggetto il pagamento delle prestazioni professionali per l'attività svolta per il recupero dei crediti è stato sempre riconosciuto il diritto dell'Avv. ### al compenso professionale. 1.6.Come evidenziato nell'ordinanza interlocutoria, sono intervenute numerose pronunce di questa Corte che hanno affermato la validità del contratto di patrocinio e della procura generale alle liti per notar ### del 2/11/1998 (in controricorso si indica Cass. n. 7791/2015, Cass. N. 7796/2015 cui si aggiungono altri precedenti indicati nella memoria illustrativa), rigettando i ricorsi della ### di ### di ### avverso sentenze di merito, che avevano riconosciuto il diritto dell'Avv. ### al pagamento delle prestazioni professionali tutte ricollegabili, quanto alla fonte, al contratto di patrocinio ed alla procura generale alle liti, di cui si chiede, in questa sede, la declaratoria di nullità. 1.7.Come costantemente affermato da questa Corte, l'autorità del giudicato copre il dedotto ed il deducibile, ovvero non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio, ma anche tutte quelle che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione ( Cass. Civ., Sez. 11,4.3.2020, n. 6091; Cass. Civ. , Sez. V, 30.10.2013, n.24433). 1.8.Ne deriva che, qualora i due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo (Sul punto, è di estrema chiarezza Cass. n. 5486/2019). 1.9.11 principio è di portata generale ed è applicabile anche alle questioni di nullità, impedendo alle parti del rapporto processuale di proporre questioni oggetto di giudicato che costituiscano il necessario presupposto delle prime (Cass. 13207/2015). 1.10.Detto principio ha avuto costante applicazione, nella giurisprudenza di questa Corte, in materia di locazioni (Cass. 16319/2007; Cass. n. 12994/2013; Cass. n. 5801/1998) e di contratti di durata in generale, ipotesi nelle quali è stato affermato il principio secondo cui la pronuncia di condanna al pagamento d'una prestazione contrattuale presuppone necessariamente l'accertamento dell'esistenza e della validità del credito e della sua fonte. 1.11.Nell'ampia motivazione della sentenza N.13207/2015, è stato infatti chiaramente affermato che il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, ed avente ad oggetto la condanna al pagamento di canoni di locazione, preclude all'intimato la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità della clausola contrattuale di determinazione della misura del cannone. 1.12.Tale questione resta infatti coperta dal c.d. "giudicato per implicazione discendente". 1.13.Detto principio è stato affermato in ogni caso in cui si è trattato di stabilire se un decreto ingiuntivo di condanna all'adempimento d'una obbligazione, se non opposto, possa avere effetto di giudicato circa la validità del rapporto fonte dell'obbligazione ( ex multis la Cass. 23235/2013, secondo cui il rilievo d'ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice quando sulla validità del rapporto si sia formato il giudicato, anche implicito, come allorchè il giudice di primo grado, accogliendo una domanda, abbia dimostrato di ritenere valido il contratto, e le parti, in sede ###abbiano mosso alcuna censura inerente la sua validità). 1.14. La ricorrente, per sostenere la propria tesi difensiva sul rilievo d'ufficio della nullità, ha richiamato le pronunce delle ### enunciate nelle sentenze N. 26242 e N.26243 del 2014, sul rilievo ufficioso della nullità del contratto; al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, l'accoglimento della domanda fondata su di un determinato titolo contrattuale, con sentenza passata in cosa giudicata, vale come giudicato anche quanto all'insussistenza di cause di nullità anche laddove siano dedotte cause di nullità diverse da quelle fatte valere nel processo definito con sentenza passata in giudicato. 1.15. Affermata l'intangibilità del giudicato esterno, rileva il collegio l'inammissibilità della censura relativa alla nullità del contratto per violazione di norme imperative derivanti dal mancato rispetto delle procedure di evidenza pubblica, previste dalle norme eurounitarie ( la direttiva 2004/18/CEE e 2004/17/### e nazionali ( il D. Lgs 157/95) per il contratto di appalto di servizi, basata sulla circostanza che l'attività dell'Avv. ### non fosse limitato ad un singolo ed episodico incarico di consulenza ed assistenza ma avesse ad oggetto le cause attive e passive pendenti innanzi a qualsiasi ### ad eccezione della Corte di Cassazione, finalizzate al recupero dei crediti della ### di ### come risultante dalla procura generale alle liti rilasciata in suo favore. 1.16. Sotto tale profilo, va osservato che il ricorrente inammissibilmente introduce per la prima volta nel giudizio di cassazione un nuovo thema decidendum ( ex multis Cass. Civ., Sez.II, 30.1.2020, n.2193; Cass. Civ., Sez. II, 6.6.2019, n.14477) che implica ulteriori accertamenti di fatto sull'esistenza di una specifica organizzazione di natura imprenditoriale attraverso l'impiego di lavoro subordinato, tale da soddisfare in materia indifferenziata i bisogni via via emersi in relazione alla rappresentanza in giudizio o a una consulenza continuativa nel tempo ( ####. V 11.5.2012 2730). 1.17. Va infine evidenziato che, sulla questione relativa alla compatibilità con le norme eurounitarie degli incarichi di patrocinio legale da parte della ### si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'### con sentenza del 06/06/2019, n.264. 1.18.Con la citata pronuncia, la Corte di ### ha osservato che, quanto ai servizi forniti da avvocati, di cui all'articolo 10, lettera d), i) e li), della direttiva 2014/24, risulta dal considerando 25 di tale direttiva che il legislatore dell'### ha tenuto conto del fatto che tali servizi legali sono di solito prestati da organismi o persone designati o selezionati secondo modalità che non possono essere disciplinate dalle norme sull'aggiudicazione degli appalti pubblici vigenti in determinati ### membri. 1.19.Le prestazioni professionali degli avvocati sono connotate, infatti, dall'intuitu personae e da rapporti, tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzati dalla massima riservatezza, incompatibili con il procedimento di evidenza pubblica. 1.20.Dette ragioni giustificano l'esigenza della libera scelta del difensore da parte del cliente e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato. 1.21.La Corte di Giustizia ha enfatizzato proprio l'aspetto della riservatezza e del diritto di difesa della ### che si esplica anche nella scelta del proprio difensore (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 1982, AM & 5 Europe/Commissione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 18). 1.22. ### è stato affermato dalla Corte di Giustizia che l'articolo 10, lettere c), d), i), ii) e v), della direttiva 2014/24/UE, nell'escludere dal regime dei contratti pubblici i servizi d'arbitrato, di conciliazione e determinati servizi di rappresentanza e consulenza legale, nonché altri servizi legali che, nello Stato membro interessato, sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri, non si pone in contrasto con i principi di parità di trattamento e sussidiarietà, nonché con gli artt. 49 e 56 TFUE. 1.22.La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia va, pertanto, rigettata anche sotto questo ulteriore profilo. 2.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 16 L. 580/1993, e dell'art. 1399 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto valido il contratto stipulato tra la ### di ### di ### e l'Avvocato, nonostante la procura alle liti fosse stata rilasciata dal ### e non dal Presidente delle ### di ### rappresentante legale dell'Ente. 2.1.11 motivo è infondato. 2.2. Questa Corte si è già pronunciata sulla medesima questione ( tra le tante Cass. n. 28753/2018) in procedimenti tra le medesime parti aventi ad oggetto identico motivo di ricorso ed ha stabilito che la disciplina del negozio concluso da un rappresentante senza poteri si applica anche alla rappresentanza organica degli enti pubblici, poiché l'organo competente ad esprimere la volontà dell'ente può procedere alla ratifica del contratto sottoscritto dal falsus procurator, per la quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di un contratto della P.A. Detta ratifica non deve necessariamente risultare da un atto che manifesti espressamente la volontà del dominus, potendo desumersi implicitamente da altro atto, redatto per iscritto, che esprima in modo inequivoco una volontà incompatibile con quella di rifiutare l'operato del rappresentante senza potere, da valutarsi in base ad un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da idonea motivazione. 2.3.Nel caso in esame, come argomentato da questa Corte nel precedente citato, a fronte della proposta dell'Avv. ### il ### investì la ### - per il tramite del Presidente - affinché adottasse idonea delibera e la ### approvò la proposta ritenendola valida e conveniente. In questi termini, l'organo deputato ad esprimere la volontà dell'ente, ebbe debitamente a pronunciarsi. 2.4. Quanto alla questione concernente il "difetto in capo al ### - firmatario dell'atto di conferimento all'avv. ### della procura generale ad lites - del potere di rappresentanza all'esterno dell'Ente", in primo luogo, non è stata oggetto di specifica censura l'affermazione della corte di merito secondo cui la validità della procura dalla ### di ### di ### conferita al nuovo difensore, ha costituito ratifica del conferimento d'incarico all'avvocato ### da parte del ### privo del potere di rappresentanza dell'ente. 2.5. In secondo luogo, la ratifica di un contratto soggetto alla forma scritta "ad substantiam", stipulato da "falsus procurator", non richiede che il "dominus" manifesti per iscritto espressamente la volontà di far proprio quel contratto, ma può essere anche implicita - purché sia rispettata l'esigenza della forma scritta - e risultare da un atto che, redatto per fini che sono consequenziali alla stipulazione del negozio, manifesti in modo inequivoco la volontà del "dominus" incompatibile con quella di rifiutare l'operato del rappresentante senza potere (cfr. Cass. 17.5.1999, n. 4794; in tale occasione questa Corte ha ritenuto idonea ratifica scritta del contratto concluso dal "falsus procurator" il rilascio della procura alle liti volta ad ottenere il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale; Cass. 25.10.2010, n. 21844). 2.6.Per altro verso, la disciplina del negozio concluso da un rappresentante senza poteri (art. 1399 c.c.) si applica anche alla rappresentanza organica degli enti pubblici, con la conseguenza che il contratto stipulato da un assessore regionale al di fuori dei suoi poteri - nell'ipotesi perché non autorizzato ad esprimere la volontà dell'ente - può formare oggetto di ratifica da parte dell'organo che sarebbe stato competente. Inoltre, anche in tema di formazione dei contratti della ### l'accertamento del giudice del merito sulla sussistenza o meno della ratifica involge un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. 5.3.1993, n. 2681). 2.7. Va aggiunto che la ratifica, quale atto unilaterale ricettizio, diventa efficace nel momento in cui perviene a cognizione del soggetto che ne è destinatario, e cioè di colui - nel caso de quo dell'avvocato ### - che ha contratto con il falso rappresentante: cfr. Cass. 20.6.1973, n. 1826. 2.8.La ratifica del negozio posto in essere dal falsus procurator, per essere idonea a dare efficacia al negozio medesimo, ai sensi dell'art. 1399 c.c., non deve essere necessariamente contenuta in una dichiarazione rivolta, in via immediata e diretta, al terzo contraente, essendo sufficiente, a tal fine, che essa venga portata a conoscenza di quel terzo: cfr. 11.4.1978, n. 1697), e quindi è ravvisabile nella volontà univocamente palesata dalla ### di ### di far proprio l'operato del falsus procurator, ossia il contratto di patrocinio stipulato dal ### e dall'avvocato ### recependo - sulla scorta del valido conferimento della procura al nuovo difensore e sulla scorta delle memorie scritte di costituzione del nuovo difensore - "le richieste, domande, deduzioni e produzioni sino ad ora effettuate" nelle procedure esecutive immobiliari intraprese dal difensore revocato. 2.9.0rbene il complesso delle circostanze manifesta univocamente la volontà della ### di ### di ### di acquisire alla propria sfera giuridica l'operato e gli effetti dell'operato del proprio ### rappresentante senza potere dell'ente. 2.10.Né infine può essere invocato come precedente contrario a tale conclusione il contenuto dell'ordinanza di questa Corte ###/2019 che in realtà ha disatteso la questione relativa alla ratifica dell'operato del resistente, con la sanatoria dell'iniziale difetto di rappresentanza, posto che in quella circostanza è stata rilevata la novità della questione rispetto a quanto dedotto in sede di merito, novità che invece non ricorre nella fattispecie, stante la espressa decisione resa sul punto dal giudice di appello. 3.11 ricorso va, pertanto rigettato. 3.1.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 4.Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. PQM rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi C 2.000,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori di legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in ### nella ### di consiglio della ### civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 25 maggio 2021.




sintesi e commento
Validità del contratto di patrocinio e procura alle liti conferiti da ente pubblico: tra forma scritta, evidenza pubblica e ratifica
La pronuncia in commento trae origine da un procedimento monitorio avviato da un avvocato nei confronti di una ### di ### per il pagamento di compensi professionali maturati in relazione all'attività difensiva svolta in diverse procedure esecutive immobiliari. L'ente si opponeva al decreto ingiuntivo eccependo, in primo luogo, la nullità del contratto di patrocinio per difetto di forma scritta ad substantiam, requisito ritenuto essenziale per i contratti stipulati con la pubblica amministrazione.
Il Tribunale accoglieva l'opposizione, ma la Corte d'Appello, riformando la decisione di primo grado, accertava la validità del contratto di patrocinio, ritenendo che il requisito della forma scritta fosse soddisfatto dal rilascio all'avvocato, tramite atto pubblico, di una procura generale alle liti, nella quale era stato definito l'ambito delle controversie per le quali la procura stessa operava. La Corte distrettuale, inoltre, escludeva la nullità della procura per il fatto che fosse stata sottoscritta dal ### anziché dal Presidente della ### di ### (organo rappresentativo dell'ente), ritenendo che l'operato dell'avvocato fosse stato oggetto di ratifica.
Avverso tale decisione, la ### di ### proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi. Con il primo, deduceva la violazione di norme imperative nazionali ed eurounitarie in materia di contratti pubblici, sostenendo che il conferimento dell'incarico di patrocinio si era perfezionato senza l'osservanza delle procedure di evidenza pubblica. Con il secondo motivo, lamentava la violazione di norme in materia di rappresentanza legale, contestando la validità del contratto per essere stato sottoscritto da un soggetto privo dei necessari poteri.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. In relazione al primo motivo, ha rilevato che, secondo la ricostruzione della Corte d'Appello, la fonte del rapporto obbligatorio era da rinvenirsi nei singoli contratti di patrocinio stipulati per ogni procedura esecutiva, escludendo l'esistenza di un unico rapporto volto all'esternalizzazione dei servizi legali dell'ente. Tale ricostruzione, non adeguatamente contestata dal ricorrente, precludeva la possibilità di sollevare la questione della violazione delle norme in materia di evidenza pubblica. Inoltre, la Corte ha evidenziato che sulla validità del contratto di patrocinio si era già formato un giudicato esterno, in quanto in numerosi precedenti giudizi tra le stesse parti era stato riconosciuto il diritto dell'avvocato al compenso professionale.
Con riferimento alla questione della compatibilità con le norme eurounitarie degli incarichi di patrocinio legale da parte della ###, la Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'###, la quale ha osservato che i servizi forniti da avvocati sono di solito prestati da organismi o persone designati o selezionati secondo modalità che non possono essere disciplinate dalle norme sull'aggiudicazione degli appalti pubblici vigenti in determinati ### membri. Le prestazioni professionali degli avvocati sono connotate dall'intuitu personae e da rapporti caratterizzati dalla massima riservatezza, incompatibili con il procedimento di evidenza pubblica.
Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte ha richiamato un proprio consolidato orientamento, secondo cui la disciplina del negozio concluso da un rappresentante senza poteri si applica anche alla rappresentanza organica degli enti pubblici. L'organo competente ad esprimere la volontà dell'ente può ratificare il contratto sottoscritto dal falsus procurator, anche implicitamente, attraverso un atto che manifesti in modo inequivoco una volontà incompatibile con quella di rifiutare l'operato del rappresentante senza potere. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la ratifica fosse desumibile dalla condotta dell'ente, che aveva manifestato la volontà di avvalersi dei risultati conseguiti grazie all'attività processuale svolta dall'avvocato.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.