CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Sentenza n. 463/2024 del 18-03-2024
principi giuridici
In caso di notificazione a mezzo PEC non andata a buon fine per causa imputabile al destinatario, qualora sia stato eletto anche un domicilio fisico, il notificante ha l'onere di riprendere il procedimento notificatorio presso il domiciliatario fisico in un tempo adeguatamente contenuto, non potendosi ritenere la notifica perfezionata con il primo invio telematico.
L'art. 1460 c.c. è applicabile anche al contratto d'opera professionale, qualora sia riscontrabile una violazione apprezzabile dell'obbligo di diligenza professionale nell'espletamento dello stesso, in quanto la caratteristica dell'obbligazione di mezzi anziché di risultato non incide sul nesso sinallagmatico tra prestazione del professionista e obbligo del cliente di pagare il corrispettivo.
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testo integrale
CORTE ### DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Ancona - I sezione civile - composta dai seguenti magistrati: Dr. ###. Dr. #### pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di ### iscritta al n. 1077/20 RG promossa da: Dr. ### (c.f.### - P. Iva ###) rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente nel presente giudizio, in virtù di procura apposta su foglio separato da inten-dersi in calce all'atto dall'Avv. ### (c.f. ###) del ### di ### e dall'Avv. ### del ### di ### (c.f. ### - P.E.C. ### - Fax.0734- 461195); presso lo studio in #### in ### n. 62/A è elettivamente domiciliato; - Appellante - ### S.r.l, C.F. e P. IVA: ###, in persona del suo legale rappresentante ### rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta , dagli Avv.ti ### (C.F. ### - ####) e ### (C.F. ### - ####) del ### di ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio del secondo - appellata - OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 363/2020 pubblicata in data 13 Maggio 2020 Per l'appellante ### l'### ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello ovvero con le statuizioni ritenute opportune e, per l'effetto, in riforma della sentenza 363/20 emessa dal Tribunale di ### - ### - Giudice Dr. ssa Barba-ra ### nell'ambito del giudizio n. 403/16 R.G. depositata in cancelleria e pubblicata in data ###, non notificata al procuratore costituito in primo grado, accogliere le seguenti domande formulate dall'appellante in primo grado ovvero: nel merito ed in via principale: dichiarare inammissibile nulla, annullabi-le, inefficace o comunque priva di effetto l'opposizione spiegata dalla ###kle S.r.l., rigettarla in ogni caso nel merito in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata e per l'effetto confermare il ### giuntivo n. 1498/2015 emesso dal Tribunale di ### in data ### - Proc. R.G. n. 3184/2015; nel merito ed in via subordinata, accertare il credito vantato dal Dr. ### nei confronti della ### S.r.l., per le ragioni tutte dedotte ne-gli atti di causa ed in questa sede e così condannarla al pagamento della somma ingiunta ovvero di quella, diversa, ritenuta di giustizia, aumentata degli interessi di legge dal momento della domanda al saldo effettivo; nel merito, in ogni caso, rigettare la domanda riconvenzionale formulata dalla ### S.r.l. siccome infondata in fatto ed in diritto ed in ogni caso non provata con tutte le conseguenti statuizioni come per legge. Con vittoria delle spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio. Per l'appellata “### l'###ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis -in via preliminare, stanti i tentativi di notifica ###, dichiarare l'appello spiegato dal dr. ### inammissibile per tardività dello stesso; -nel merito respingere l'appello proposto dal dr. ### poiché infondato sia in fatto che in diritto con integrale conferma della sentenza del Tribunale di ### Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 363/2020 pubblicata in data 13 Maggio 2020 il Tribunale di ### così decideva: “Il Tribunale di ### in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 403/2016, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: - accertati gli errori e le omissioni del dr. ### nello svolgimento dell'incarico di consulenza contabile, fiscale e del lavoro e adempimenti connessi conferitogli dalla ### accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla stessa ### e la spiegata eccezione di inadempimento ex art. 1460 e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1498/2015 D.I., emesso dal Tribunale di ### in data ###, - in accoglimento della avanzata domanda riconvenzionale, accertato e dichiarato il grave inadempimento dell'opposto dr. ### rispetto agli impegni professionali assunti nei confronti della ### condanna ### A) alla restituzione, in favore della società opponente di tutta la documentazione riguardante la stessa ### ancora illegittimamente detenuta dal dr. ### e, cioè, (: 1) tutte le fatture, clienti e fornitori, relative all'anno 2013; 2) tutti gli estratti conto bancari dell'anno 2013; 3) i registri ### 4) il ### 5) il Registro degli ### 6) il ### giornale; 7) copia della dichiarazione ### 8) copia della dichiarazione ### 10) copia della dichiarazione ### 11) copia degli ### di ### 12) copia ### 770; 13) ### del ### nonché tutta la ulteriore documentazione riguardante la ### ancora in possesso di detto professionista); nonchè B) al risarcimento di tutti i danni patrimoniali causati alla ### quantificati in ### oltre interessi legali dalla data della proposta domanda riconvenzionale; - condanna ### al pagamento in favore della società ### in persona del legale rappresentante, delle spese di lite che si liquidano in complessivi ### di cui ### per compensi professionali oltre rimborso forfettario e oltre Iva e cap come per legge ed ### per esborsi Il procedimento traeva origine dall'opposizione al decreto ingiuntivo n.1498/15, emesso dal Tribunale di ### in data ### con il quale, sul ricorso del dr. ### commercialista, veniva ingiunto alla cliente ### S.r.l., di pagare la somma di ### oltre accessori, a titolo di compensi per le prestazioni professionali dallo stesso rese a suo favore e consistenti nella consulenza contabile, fiscale e del lavoro, elaborazione cedolini paga e adempimenti connessi. Assumeva l'opponente ### srl inadempimenti del professionista consistenti in errori e ritardi: nella trasmissione all'### delle domande di ammissione alla ### ; nel calcolo e nell'indicazione dei contributi da versare all'### nella presentazione della comunicazione all'### dell'ammontare delle retribuzioni effettivamente erogate; inoltre deduceva richieste di consulenza ed informazioni rimaste prive di riscontro. Inoltre la diffusione illecita in quanto in violazione della normativa della privacy delle buste paga dei propri dipendenti attraverso mail diretta all'indirizzo ###, accessibile a tutti i dipendenti della società ### S.p.a.. Lamentava altresì l'opponente la mancata redazione e presentazione, per gli anni 2013 e 2014 delle le dichiarazioni ###del modello ### del modello ### mentre il modello 770, sia per il periodo d'imposta 2013, che per quello 2014, veniva presentato fuori termine, errato ed incompleto. Per tutto questo la ### non aveva potuto utilizzare il consistente relativo credito ### ammontante ad ### e che, a seguito ed in conseguenza degli errori e delle omissioni del ### la ### si trova periodicamente a dover pagare sanzioni comminate dall'### delle #### la ### contestava al dr. ### la mancata restituzione deii seguenti documenti: 1) tutte le fatture, clienti e fornitori, relative all'anno 2013; 2) tutti gli estratti conto bancari dell'anno 2013; 3) i registri ### 4) il ### 5) il Registro degli ### 6) il ### giornale; 7) copia della dichiarazione ### 8) copia della dichiarazione ### 10) copia della dichiarazione ### 11) copia degli ### di ### 12) copia Mod. 770; 13) ### del ### ed altra ulteriore documentazione . Con comparsa di riposta si costituiva il Dr. ### contestando integralmente gli assunti della parte opponente, e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con atto di appello ritualmente notificato il Dr. ### ha impugnato la sentenza di primo grado prospettando le doglianze in seguito riportate. Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'impugnazione. La causa quindi, assolti gli incombenti di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione In diritto Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di tardività dell'appello posta dalla parte appellata spiegando che la sentenza del Tribunale di ### era stata notificata ai fini della decorrenza del termine breve per proporre appello a mezzo PEC all'appellante, presso il domicilio eletto, per ben due volte, una prima volta in data ### ed una seconda in data ### , ma in entrambi i casi senza ricevere il messaggio di avvenuta consegna in quanto la casella PEC del difensore del dr. ### è stata trovata sempre “piena”. Poiché però la mancata consegna sarebbe stata imputabile a negligenza del destinatario, titolare della casella PEC la notifica della sentenza avrebbe dovuto intendersi perfezionata e ciò alla data del ###. Ne consegue che il termine breve per l'impugnazione sarebbe spirato il ### . Quale ulteriore conseguenza, discende dunque che l'appello, notificato in data ### avrebbe dovuto considerarsi tardivo ### risulta infondata ### la premessa che sul tema della notifica a mezzo ### restituita dal sistema con messaggio di mancata consegna per "casella piena", nella giurisprudenza della Suprema Corte si registrano, in effetti, orientamenti non univoci. Un primo orientamento attiene alla motivazione in base alla quale "La notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella PEC del destinatario "piena", da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi". (Cass., Sez. 3, ord., 3164/2020) ; la pronuncia trae fondamento dall'art. 149-bis c.p.c., comma 3, dettato in tema di notificazioni eseguite telematicamente dall'ufficiale giudiziario, laddove essa disposizione così recita: "la notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario". Codesta Corte ritiene di aderire però all' orientamento opposto che trova conforto nomofilattico nella pronuncia della Suprema Corte n. 40758/2021, così massimata: "In caso di notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione non andata a buon fine, ancorché per causa imputabile al destinatario (nella specie per "casella piena"), ove concorra una specifica elezione di domicilio fisico - eventualmente in associazione al domicilio digitale - il notificante ha il più composito onere di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio presso il domiciliat ###un tempo adeguatamente contenuto, non potendosi, invece, ritenere la notifica perfezionata in ogni caso con il primo invio telematico". Motiva la Suprema Corte che, anche in assenza di indicazione di "domicilio digitale" (ossia, ove manchi l'indicazione dell'indirizzo PEC cui si intendono ricevere notifiche e comunicazioni), è valida la notifica comunque effettuata all'indirizzo PEC del difensore risultante dal Reginde, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-sexies, conv. in L. n. 221 del 2012, e modificato dal D.L. 90 del 2014, art. 47, convertito a sua volta in L. n. 114 del 2014. Ove però tanto non sia possibile per fatto imputabile al destinatario (come, appunto, nel caso di mancata consegna per saturazione della casella ###, viene in rilievo il generale principio dell'onere di ripresa del procedimento notificatorio, ed il notificante proceda ad ulteriore notifica, nelle forme tradizionali, presso il domicilio fisico eventualmente eletto (e sempre che tanto sia avvenuto): ciò perché deve escludersi "che il regime normativo concernente l'identificazione del c.d. domicilio digitale abbia soppresso la prerogativa processuale della parte di individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico come valido riferimento, eventualmente in associazione al domicilio digitale, per la notificazione degli atti del processo alla stessa destinati" (così la citata pronuncia, in motivazione). Ulteriori corollari giurisprudenziali a sostegno del presente orientamento sono i seguenti: - il mancato perfezionamento della notifica per fatto imputabile al destinatario "impone alla parte di provvedere tempestivamente al suo rinnovo secondo le regole generali dettate dagli artt. 137 c.p.c. e segg., e non mediante deposito dell'atto in cancelleria, non trovando applicazione la disciplina di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 6, u.p. (...)", in quanto detta ultima norma è riferibile alle sole notificazioni e comunicazioni effettuate dalla cancelleria. (Cass. n. 29851/2019, ) - la pronuncia della Suprema Corte rubricata al n. 2193/2023, anch'essa relativa ad un caso di rifiuto della notificazione per "casella piena" del destinatario; in detta pronuncia, peraltro, si richiama un risalente insegnamento (Cass. n. 4502/1996), secondo cui, in caso di invalida elezione di domicilio ### da parte dell'appellato, il ricorso per cassazione può essere notificato presso la cancelleria del giudice a quo ossia, quella della necessaria compresenza di un domicilio digitale della parte (sostanzialmente immanente, D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16-sexies) e di un domicilio elettivo fisico, o tradizionale. - la conseguenza non condivisibile del primo orientamento secondo il quale si giunge al risultato di ritenersi perfezionata la notifica sebbene non fondata né sulla conoscenza, né sulla sua conoscibilità da parte del destinatario, giacché, come pure esattamente osservato dalla citata Cass. n. 40758/2021, la situazione di chi non riceve la notifica a mezzo PEC per "casella piena" non è necessariamente equiparabile a quella del rifiuto di ricevere la consegna dell'atto ai sensi dell'art. 138 c.p.c., comma 2. - infine il sostegno normativo a tale orientamento della legislazione più recente. Si pensi alla L. Fall., art. 15, comma 3, come modificato dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17, lett. a), conv. in L. 221 del 2012. ("Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti.... Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 107, comma 1, presso la sede risultante dal registro delle imprese”); al D.Lgs. n. 14 del 2019, art. 40, comma 7 (###, in vigore dal 15.7.2022, ( "7. Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui e' compiuto l'inserimento..”); infine al D.Lgs. n. 149 del 2022, che prevedendo la notifica telematica degli atti processuali come ormai sostanzialmente obbligatoria, salvi casi residuali, introduce alla L. n. 53 del 1994, l'art. 3-ter (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali) ove si stabilisce al comma 2, che: "quando per causa imputabile al destinatario la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non è possibile o non ha esito positivo: ………b) se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, 82, art. 6-quater, l'avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinarie". In ogni caso, seguendo detta impostazione, assume carattere dirimente la circostanza che il destinatario abbia o meno eletto ### il domicilio fisico. Ma nel caso di specie, dagli atti introduttivi del giudizio di primo grado, si evince l'indicazione del domicilio fisico, presso lo studio del difensore, eletto dalla parte appellante. In quella sede avrebbe dovuto eseguire la notifica della sentenza di primo grado, la parte appellate onde far partire il termine breve ex art. 326 c.p.c. per proporre impugnazione. La parte appellante impugna la sentenza di primo grado sulla base dei seguenti motivi articolati in plurimi profili :1) ### motivazione del Giudice di prime cure sulla richiesta della parte appellante di vedersi corrisposto il compenso e l'onorario per la propria prestazione svolta a favore della ### 2) ### valutazione giudiziale sull'effettivo incarico affidato dalla ### al Dr. ### limitato, contrariamente a quanto stabilito nella sentenza di primo grado, alla prestazione di consulenza del lavoro essendo invece la consulenza contabile e fiscale affidata ad altro professionista, nella specie Dr. Santinelli. Di conseguenza errata valutazione giudiziale sulla documentazione da restituire alla società ### e sui danni subiti dalla medesima società appellata e riconducibile effettivamente alla tipologia di prestazione oggetto dell'incarico della parte appellante 3) ### errata valutazione giudiziale sul materiale probatorio, documentale ed orale, che ha avuto ingresso nella fase istruttoria del giudizio di primo grado. ### deve considerarsi per la sua maggior parte infondato tranne che per la quantificazione del danno derivante dal verbale di contestazione ### Sulla tipologia dell' incarico svolto dal Dr. ### a favore della società ### pervenire ad una più proficua verifica sulle rispettive responsabilità delle parti in causa nella vicenda in oggetto, deve necessariamente delinearsi il perimetro professionale entro cui avrebbe dovuto svolgersi l'incarico affidato dalla ### al Dr. ### premettendo che il professionista deduce l'espletamento della sola attività di consulenza del lavoro, mentre la società ad essa aggiunge anche l'attività di consulenza in materia fiscale e contabile, attività che secondo il professionista sarebbe invece stata affidata al Dr. ### prima collega di studio e collaboratore del ### ed in seguito revisore contabile della società ###. Per farlo non può prescindersi dalla disamina degli elementi probatori emersi dal giudizio di primo grado. Innanzitutto occorre evidenziare la mancata presenza di un vero e proprio contratto scritto avente ad oggetto l'incarico affidato dalla società ### al Dr. ### dal quale rinvenirsi l'esatta tipologia e conformazione della prestazione professionale richiesta. Quindi occorre desumerla, anche in termini inferenziali, da un lato dalla documentazione prodotta dalle parti avente ad oggetto le singole attività eseguite a favore della società committente con la verifica della riconducibilità delle medesime al soggetto professionista intermediario e dall'altro dalla corrispondenza intercorsa tra i soggetti protagonisti nella vicenda de qua , ### da un lato e ### e ### dall'altro. Per quanto attiene alla documentazione il cui contenuto rivela aspetti riguardanti l'incarico affidato al ### da parte della ### , si deve porre l'attenzione: - alla comunicazione 21.4.2015 della ### inviata al ### dove si legge che veniva ad egli affidato l'incarico per l'attività di consulenza fiscale, contabile e del lavoro con il Dr. ### designato quale referente unico per qualsiasi aspetto relativo alla prestazione professionale svolta dalla odierna appellante (doc. 2 fasc. primo grado ### - alla comunicazione 01.12.2015 del ### alla ### dalla quale si evince che il professionista, pur essendosi occupato solo della consulenza del lavoro, aveva espressamente “ricevuto l'incarico professionale di consulenza contabile , fiscale e del lavoro”. (doc. 18 fasc. primo grado ###. Così deducendone che per la ### egli rivestisse tale ruolo e non quello di mero consulente del lavoro. - alle fatture emesse dal ### a pagamento della propria prestazione svolta a favore della ### ove si indicano quali voci “l'attività di consulenza fiscali, contabile e del lavoro” (vd doc. 24 fasc. primo grado ### - al tenore del ricorso per decreto ingiuntivo dal quale si evince, nella parte narrativa, che il “Dott. ### ….è creditore per prestazioni professionali (consulenza contabile, fiscale e del laovor, elaborazione cedolini paga e adempimenti connnessi) effettuate nei confronti della società Sparkle” Dalla richiamata documentazione è raggiunta piena prova sull'oggetto dell'incarico ricevuto dal Dr. ### ovvero l'attività di consulenza fiscale contabile e del lavoro. Benvero la parte appellante produce anche una copiosa documentazione (corrispondenza tra ### ed altri professionisti esterni con il Dr. ### dalle quali emergerebbe quale unico consulente la figura del Dr. ### Tuttavia è altresì vero che in tale produzione documentale sono ricomprese anche comunicazioni e mail riguardanti in maniera precipua l' attività di consulenza del lavoro, e che quindi avrebbero dovuto essere indirizzate alla parte appellante (si richiama il doc. 28 - invio all'### della richiesta della cassa integrazione - il doc. 45 - avente ad oggetto le paghe del mese di Maggio 2013 - il doc. 47 - riguardante le presenze, i certificati medici, pagamenti contributi ### ). Di talchè appare maggiormente connotata da profili di verosimiglianza l'ipotesi che il Dr. ### rivestisse più un ruolo di referente unico, per la società ### e per i soggetti terzi, in merito a qualsiasi aspetto relativo alla prestazione professionale svolta e all'incarico assunto dal Dr. ### Tale ipotesi deve essere valorizzata anche e soprattutto all'esito delle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio di primo grado. Si prendano infatti le dichiarazioni rese dal teste ### (“…. ho pertanto conosciuto il Dott. ### spesso lui veniva in azienda, spesso andavo io nel suo studio per parlare di questioni fiscali, contabili e del lavoro; avevamo anche continui rapporti telefonici; …… ### quindi ha garantito sulla sua professionalità e si è offerto di fare da tramite tra la società e il professionista”); dal teste ### (“….personalmente chiedevo al Dott. ### tutto via mail, non solo questioni riguardanti la consulenza del lavoro ma anche le questioni contabili e fiscali;….”); dal teste ### ( “… mi è stato riferito che in quel periodo era il Dott. ### ad occuparsi della materia contabile, fiscale e del lavoro; l'ho sentito in ufficio, così mi è stato riferito dai collaboratori di studio;…”); nonché dal teste ### (“….è vero, noi dello studio ### abbiamo avuto rapporti con ### perchè era il precedente consulente della società; mi è stato detto che lui era il consulente che seguiva in precedenza la società e che potevo rapportarmi con lui laddove necessario. Io mi occupo della parte contabile e fiscale; …”) Tali dichiarazioni, veicolano all'evidenza maggior coefficiente di persuasività rispetto a quelle rese dai teste ### (nulla dichiara sul punto) e dalla teste ### (…..è vero, il dott. ### si occupava della elaborazione delle buste paga; non so se si occupasse di altro; …) Si evidenzia peraltro che dichiarazioni rese dai testi ### e ### meritano la massima valorizzazione poiché provenienti da soggetti in posizione di sicura terzietà rispetto all'oggetto del contendere. Resta infine da esaminare la dichiarazione del Dr. ### contenuta di cui al doc. n. 8 allegato dalle parte appellante in primo grado con la quale egli riferisce al Dr. ### l'espletamento della sola attività di consulenza del lavoro. Tale dichiarazione non può ritenersi di coefficiente di persuasività probatoria tale da superare quanto emerso dal vaglio delle restanti prove di senso opposto sopra richiamate. Ciò in quanto risulta oltremodo contraddittoria allorchè il Dr. ### qualifica sé stesso solo come revisore dei conti della ### e non come suo consulente fiscale e contabile, quindi da un lato smentendo quanto sostenuto dalla parte appellante e dall'altro generando confusione su chi svolgesse tale tipologia di consulenza per la ### Se ne conclude , sul punto e confermando quanto affermato dal giudice in primo grado, che l'incarico affidato alla parte appellante dalla società ### aveva natura fiscale, contabile e di consulenza del lavoro. Sul risarcimento del danno richiesto salla società ### al Dr. ### premette che parte appellante nulla deduce in merito all'obbligo sancito dalla sentenza di primo grado di restituzione della documentazione, circostanza sulla quale statuizione pertanto si deve ritenere raggiunto il passaggio in giudicato. Per quanto attiene al ritardo nella presentazione della richiesta per la ### parte appellante asserisce che per tale compite era stato incaricato lo studio ### - ### Tale tesi si infrange con l'impianto probatorio emerso in corso di causa a mente della quale l'incarico di consulenza fiscale, contributiva e del lavoro veniva affidato al Dr. ### mentre il Dr. ### non rivestiva alcun incarico in forma autonoma rispetto alla parte appellante. In ordine alle sanzioni irrogate dal'### di ### premesso che si ritiene documentalmente provata la circostanza, parte appellante assume che il mancato versamento dei contributi sarebbe derivato da fatti oggettivi riguardanti lo stato di decozione della società ### e non certo da inadempimenti ad egli posti in essere. Parte appellante non ha provato però l'esatto adempimento della propria prestazione avendo depositato solo un documento rubricato al n. 12 del fascicolo di primo grado, afferente a nn. 3 comunicazioni dell'### delle #### telematico ### relative a compensazioni IVA non andate a buon fine. Stante però la mancata riconducibilità di dette comunicazioni al versamento dei contributi poi non andati a buon fine, nemmeno in termini compensativi con crediti ### e quindi alle sanzioni irrogate dall'### tale documento non può rivestire alcun pregio ai fini dell'esonero della responsabilità da parte del Dr. ### per la richiesta di risarcimento relativa a tale voce di danno. In merito alla notifica del verbale di contestazione dell'### di #### la parte appellante se ne assume la responsabilità contestualmente eccependo però che con un semplice ravvedimento operoso, la ### avrebbe potuto ridimensionare, quasi annullandolo, l'importo contestato; ravvedimento però non eseguito dalla ### La circostanza deve ritenersi provata in via documentale dalla produzione da parte dell'appellante del documento n. 13 (fasc. primo grado parte appellante) avente ad oggetto la comunicazione alla ### della possibilità del pagamento in misura ridotta della sanzione. Non possono essere addebitate quindi al Dr. ### le conseguenze del mancato adempimento da parte della ### Sulle sanzioni irrogate dall'### delle ### per omessa dichiarazione IVA ed in generale per tutte le richieste risarcitorie inerenti alla materia fiscale, contabile e tributaria, la parte appellante ribadisce il mancato conferimento di qualsivoglia incarico, essendo questo limitato alla consulenza del lavoro. Come si è già sopra motivato, ciò non corrisponde al vero e quindi i danni richiesti dalla parte appellata per tale voce, documentalmente provati, vanno ad egli addebitati. Aggiunge però la l'appellante che per quanto attiene al ### 770/15, pur essendo stato risolto il rapporto professionale con la ### in data 1 aprile 2015, egli si era reso disponibile a redigere e presentare il ### ma che la ### inizialmente nulla rispondeva e successivamente rifiutava l'adempimento in quanto dell'incombente si sarebbe occupato il successivo consulente incaricato; il tutto documentalmente provato con il deposito della corrispondenza intercorsa. E' di tutta evidenza però che per quanto riguarda gli obblighi del commercialista dopo la revoca mandato egli debba occuparsi di tutti gli adempimenti dell'anno precedente come, ad esempio: dichiarazione #### redditi, il modello 770, la certificazione unica. Ne deriva che il Dr. ### avrebbe dovuto attivarsi per la compilazione ed l'invio del ### 770/15 relativo all'anno 2014 nei termini ex lege previsti senza attendere un'eventuale riscontro da parte della ### Non averlo fatto configura quindi un inadempimento professionale. Resta infine l'addebitabilità al Dr. ### del compenso del commercialista ad agli subentrante, studio associato ### limitatamente alla parte di prestazione avente ad oggetto l'emendazione delle irregolarità dei documenti fiscali a seguito degli inadempimenti posti in essere dalla parte appellante. Parte appellante non ne contesta l'importo, se non in maniera del tutto generica e quindi equivalente alla mancata contestazione, ma l'addebitabilità al medesimo in quanto “un loro eventuale riconoscimento a titolo risarcitorio comporterebbe un evidente ingiustificato arricchimento dell'appellata la quale infatti in tal modo avrebbe ottenuto un servizio interamente a spese altrui senza sostenere alcun costo” Si deve osservare invece, come sia pacifico che la parte che si rivolge al Giudice per ottenere il risarcimento del danno abbia diritto al ristoro di tutti i pregiudizi subìti a causa della condotta non lineare dell'altro contraente compreso il rimborso delle spese affrontate e sostenute per adempiere correttamente. Pertanto anche tale spesa va addebitata alla parte appellante. Quindi in conclusione l'importo calcolato dal Giudice di ### cure va confermato ad eccezione della voce relativa alla sanzione dell'### che va decurtata sino ad ### per un totale quindi di ### quale somma da risarcire da parte del Dr. ### alla ditta ### per inadempimenti nell'esecuzione della propria prestazione professionale. Sul compenso del Dr. ### richiesto con il procedimento monitorio Il giudice di prime cure ha ritenuto l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1460 c.c., così inquadrando l'eccezione della ### in merito all'inadempimento nella prestazione di consulenza fiscale, contabile e del lavoro da parte del Dr. #### la costante giurisprudenza della ### l'art. 1460 c.c. è applicabile anche nel caso di contratto di opera professionale, laddove sia riscontrabile un'apprezzabile violazione dell'obbligo di diligenza professionale nell'espletamento dello stesso (cfr. Cass. Sez. 2, n. 11728/2002) dal momento che la caratteristica - del tipo negoziale disciplinato dagli artt. 2229 e segg. cod. civ., costituita dall'idoneità di dar vita alla c.d. obbligazione di mezzi anzichè di risultato - non influisce sull'elemento essenziale al fine dell'applicabilità dell'exceptio inadimplenti non est adimplendum rappresentato dal nesso sinallagmatico tra prestazione del professionista ed obbligo del cliente di pagare il corrispettivo; tale forma di autotutela può essere utilizzata anche dove l'obbligazione del professionista sia oramai eseguita in quanto l'esecuzione uno latere della prestazione costituisce il presupposto della tutela di cui si parla che non avrebbe senso invocare laddove non vi fosse già un credito - derivante appunto dalla parziale esecuzione del contratto - contro la cui realizzazione opporsi. La Corte di ### - con la sentenza n. 25894/2016 - ha altresì precisato che il professionista, nella prestazione della propria attività, è obbligato a utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia e che la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale e la perdita del diritto al compenso. Declinando tali principi al caso di specie la parte appellante ha agito in via monitorio per il recupero del credito vantato a titolo di onorari e compensi per l'importo di ### Va osservato come l'inadempimento posto in essere dal Dr. ### cagionando un danno nei termini sopra richiamati, debba considerarsi connotato da sicuri ed evidenti elementi di gravità, tali da determinare la perdita del diritto al compenso con l'obbligo di rifondere alla cliente ### i danni da ella subiti. Si aggiunga altresì che la parcella allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, quale unico conforto probatorio all'adempimento della prestazione professionale svolta dal Dr. ### a favore dalla parte appellante , stante la estrema laconicità e genericità del dato descrittivo della prestazione eseguita in uno alla mancanza di un contratto scritto dal quale desumere le singole prestazioni svolte in termini di natura, qualità e quantità , non può considerarsi idonea a discernere le attività ed i relativi compensi correttamente eseguite dalla parte appellante. Ne deriva che la richiesta da parte del Dr. ### di corresponsione del compenso andrà integralmente rigettata aderendo alla decisione del giudice di primo grado che ha disposto la revoca del decreto ingiuntivo opposto. La regolazione delle spese del presente grado deve avvenire alla luce della soccombenza, da valutarsi complessivamente, di molto prevalente del ### La difesa appellata ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale. In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per le fasi studio ed introduttiva e per la fase decisionale. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato P.Q.M. La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 363/2020 pubblicata in data 13 Maggio 2020 proposto dal Dr. ### (c.f.### - P. Iva ###) nei confronti di ### S.r.l, C.F. e P. IVA: ### così decide: - in riforma parziale della sentenza di primo grado, condanna il Dr. ### a risarcire alla ### srl a titolo di danno la minor somma di ### oltre interessi legali dalla data della proposta domanda riconvenzionale - conferma per il resto la sentenza di primo grado - condanna il Dr. ### al pagamento in favore di ### srl delle spese del primo grado di giudizio nella misura già determinata dal giudice a quo, e quelle del presente grado, che si liquidano in ### per compenso, oltre rimborso forfettario in misura massima, c.p.a. ed IVA. - condanna il Dr. ### al pagamento del C.U. ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 Ancona, 12.03.2023 ### est. Dott. ###




sintesi e commento
Consulenza professionale: inadempimenti e responsabilità del professionista
La Corte d'Appello di Ancona si è pronunciata in merito a una controversia derivante da un rapporto di consulenza tra una società e un professionista, in relazione a presunti inadempimenti di quest'ultimo.
La vicenda trae origine dall'opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista per il mancato pagamento di compensi relativi a prestazioni di consulenza contabile, fiscale e del lavoro. La società cliente si opponeva, eccependo una serie di inadempimenti da parte del professionista, tra cui errori e ritardi nella trasmissione di documenti all'###, errato calcolo dei contributi previdenziali, mancata presentazione di dichiarazioni fiscali e diffusione non autorizzata di dati sensibili dei dipendenti. In primo grado, il Tribunale accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando il professionista alla restituzione di documenti e al risarcimento dei danni.
Il professionista appellava la sentenza, contestando la valutazione del Tribunale in merito all'effettivo contenuto dell'incarico ricevuto, ritenendo di aver svolto solo attività di consulenza del lavoro e non anche fiscale e contabile. Contestava, inoltre, la quantificazione dei danni.
La Corte d'Appello ha preliminarmente rigettato l'eccezione di tardività dell'appello sollevata dalla società, basata sulla mancata consegna di una notifica via ### per casella piena del destinatario. I giudici hanno aderito all'orientamento giurisprudenziale che, in tali casi, richiede al notificante di riprendere il procedimento notificatorio presso il domicilio fisico eletto dalla parte.
Nel merito, la Corte ha confermato la decisione di primo grado in merito alla tipologia di incarico affidato al professionista, ritenendo provato che esso comprendesse sia la consulenza del lavoro che quella fiscale e contabile. Tale conclusione è stata raggiunta sulla base di una valutazione complessiva delle prove documentali e testimoniali acquisite nel corso del giudizio.
Quanto al risarcimento dei danni, la Corte ha confermato la responsabilità del professionista per la maggior parte degli inadempimenti contestati, ad eccezione di una sanzione irrogata dall'### in relazione alla quale ha riconosciuto una corresponsabilità della società cliente, riducendo di conseguenza l'importo risarcitorio.
Infine, la Corte ha confermato la revoca del decreto ingiuntivo, ritenendo che gli inadempimenti del professionista fossero di gravità tale da giustificare la perdita del diritto al compenso.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.