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CORTE D'APPELLO DI SALERNO

Sentenza n. 1188/2022 del 19-09-2022

principi giuridici

Il danno da occupazione sine titulo di un immobile non è in re ipsa, richiedendo la prova, anche presuntiva, del pregiudizio concretamente subito dal proprietario, il quale deve allegare e dimostrare l'intenzione specifica di utilizzare l'immobile nel periodo di occupazione e l'impossibilità di trarre un guadagno a causa del fatto illecito altrui.

Ai fini dell'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio, l'apparenza si configura con la presenza di segni visibili di opere permanenti, obiettivamente destinate al suo esercizio, che rivelino in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, manifestando che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile.

In tema di prescrizione estintiva di una servitù per non uso, incombe su chi eccepisce la prescrizione l'onere di provare che il titolare della servitù non l'ha esercitata per almeno un ventennio, indipendentemente dalla causa della mancata fruizione.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Servitù di Passaggio: Onere della Prova e Usucapione


La Corte d'Appello di Salerno si è pronunciata in merito a una controversia relativa all'esistenza di una servitù di passaggio tra due fondi confinanti. La vicenda trae origine da un'azione promossa da alcuni proprietari terrieri volta ad accertare l'inesistenza di un diritto di passaggio a favore dei proprietari del fondo limitrofo, contestando l'utilizzo di una porzione del loro terreno. I convenuti, costituitisi in giudizio, avevano a loro volta avanzato domanda riconvenzionale, chiedendo l'accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio, sia pedonale che carrabile, sul fondo degli attori.
Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda degli attori, negando l'esistenza di un titolo idoneo al passaggio e accertando la possibilità per i convenuti di accedere al proprio fondo tramite una strada comunale. Tale decisione era stata impugnata in appello dai soccombenti, che lamentavano un'errata ricostruzione dei fatti e contestavano il rigetto della loro domanda di risarcimento danni per il mancato godimento del bene. Gli appellati si erano costituiti, proponendo a loro volta appello incidentale, contestando la ripartizione delle spese di lite e la decisione del Tribunale in merito all'inesistenza della servitù di passaggio.
La Corte d'Appello ha rigettato sia l'appello principale che quello incidentale. In merito alla domanda di risarcimento danni per l'asserita occupazione abusiva, la Corte ha richiamato i principi giurisprudenziali in materia, sottolineando che il danno non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma deve essere allegato e provato. Nel caso di specie, gli appellanti non avevano fornito sufficienti elementi per dimostrare di aver subito un concreto pregiudizio a causa dell'occupazione, né di aver avuto l'intenzione di utilizzare l'immobile nel periodo in cui sarebbe stato occupato.
Quanto alla domanda di usucapione della servitù di passaggio, la Corte ha evidenziato che, per l'acquisto di tale diritto, è necessario dimostrare il possesso continuato, pacifico e non clandestino per almeno venti anni, nonché l'esistenza di opere permanenti e visibili destinate in modo non equivoco all'esercizio della servitù. La Corte ha rilevato che, nel caso in esame, la strada comunale adiacente ai fondi non poteva considerarsi carrabile, escludendo quindi l'usucapione della servitù di passaggio carrabile. Per quanto riguarda la servitù di passaggio pedonale, la Corte ha accertato che, sebbene in passato i proprietari del fondo dominante avessero usufruito del passaggio sul fondo servente, tale utilizzo era cessato con la realizzazione di un accesso autonomo al loro terreno dalla strada comunale. Pertanto, non essendo stato dimostrato il possesso continuato della servitù per il periodo necessario all'usucapione, la domanda è stata rigettata.
Infine, la Corte ha confermato la decisione di primo grado in merito alla ripartizione delle spese di lite, compensandole integralmente tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

R.G. 1032/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Salerno, ###, riunita in ### di Consiglio nelle persone dei ### Magistrati: 1) Dott. ### de ### - ### 2) Dott.ssa ### - ### 3) Dott.ssa ### - ### ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al n. 1032/2017 ### avente ad oggetto: appello avverso sentenza emessa dal Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. ### nel proc. n. 3477/2017 R.G., deciso in data ###, in materia di servitù di passaggio TRA ### nato il ### a ### de' #### e ### nata a #### il ###, entrambi residenti in #### n.15, entrambi elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio in ####, presso lo studio dell'Avv. ### E ### nato il ### a ### de' ### e ivi residente ###, ### nato il ### a ### e residente ###, ### nata il ### a ### e residente in ### de' ### al corso G. Mazzini  ###, in qualità di eredi di #### nato a ### de' #### il ### ed ivi residente ###; ### nata a ### de' #### il ### ed ivi residente ###; ### nata a ### de' #### il ### ed ivi residente ###; ### nata il ### a ### e residente in ### de' ### alla ###; ### nata il ### a #### e ivi residente ###; ### nata il ### a ### de' ### e ivi residente ###; ### nato l'1/06/1952 a ### de' ### e ivi residente ###, tutti rappresentati e difesi in forza di mandato in calce all'atto di costituzione in appello dall'avv. ### , presso il cui studio sono elettivamente domiciliat ###### de' ####, ###.   APPELLATI - #### atto di citazione regolarmente notificato in data ###, i germani ### citavano in giudizio i signori #### e ### proprietari di un fondo adiacente a quello degli odierni appellanti, ai fini dell'accertamento della carenza in capo ai medesimi di un titolo idoneo al passaggio attraverso i fondi di proprietà dei ### nonché della possibilità per i convenuti di accedere direttamente al proprio fondo tramite la strada comunale; per l'effetto, gli attori chiedevano dichiararsi il divieto di passaggio per i convenuti nel terreno di loro proprietà e accertare l'occupazione senza titolo da parte degli stessi, con relativa determinazione degli esatti confini sussistenti tra i due fondi. 
Si costituivano in giudizio i signori #### e ### eccependo di essere proprietari della superficie oggetto di lite e, in via riconvenzionale, chiedevano l'accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile attraverso il fondo dei germani ### In via subordinata, chiedevano dichiararsi l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà sulla predetta superficie di terreno. 
Esaminati i testi ed espletata la CTU per l'accertamento dei confini e delle proprietà, il Giudice di prime cure accoglieva la domanda attorea relativa all'accertamento della mancanza di un titolo in capo ai germani idoneo al passaggio sui fondi oggetto di lite, nonché della possibilità per i medesimi di accedere ai propri terreni tramite la via comunale. Determinato l'esatto confine tra le proprietà, il primo Giudice ordinava l'apposizione dei termini lapidei in corrispondenza dello stesso a spese comuni, ossia per una metà a carico dei ### e per l'altra a carico dei convenuti, condannando questi ultimi in via solidale al pagamento delle spese di CTU e al pagamento in favore degli attori della residua metà, previa compensazione della metà degli oneri di lite. 
Avverso tale pronuncia, pubblicata dal Tribunale di ### in data ###, proponevano appello ### e ### lamentando l'errata ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di prime cure e l'illogicità e contraddittorietà della sentenza in quanto scollegata dalle risultanze probatorie e documentali. 
Gli appellanti contestavano altresì la sentenza nella parte in cui il primo Giudice aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni per il mancato godimento del proprio bene e aveva compensato le spese tra le parti; chiedevano pertanto una riforma parziale della sentenza impugnata e, per l'effetto, la condanna al risarcimento danni nella misura di ### con interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al soddisfo, nonché la condanna alle spese per entrambi i gradi di giudizio. 
Si costituivano in giudizio con comparsa gli appellati come in epigrafe e, contestati i motivi del gravame, presentavano appello incidentale. Con il primo motivo di gravame, i medesimi si dolevano del fatto che il primo Giudice aveva posto a loro carico la metà delle spese di lite e il totale delle spese di ### Con ulteriore motivo di appello, gli appellanti incidentali contestavano la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva accertato la mancanza di un titolo, in capo ai medesimi, idoneo al passaggio attraverso i fondi di proprietà dei germani e, per l'effetto, nella parte in cui aveva ordinato loro di non percorrere tale tragitto, rigettando anche la domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio. 
Per tali motivi, gli appellanti incidentali chiedevano dichiararsi l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio attraverso il fondo dei ### nonché la condanna di questi ultimi al pagamento integrale delle spese del doppio grado di giudizio e alla rifusione dei compensi corrisposti in favore del ### In caso di rigetto dell'appello incidentale, chiedevano la regolamentazione delle spese di lite in considerazione della reciproca soccombenza e la compensazione delle spese di ### disponendo la parziale rifusione delle stesse. 
La Corte d'Appello di ### in data ###, assegnava la causa a sentenza con i termini di cui all'art.  190 c.p.c.   MOTIVI DELLA DECISIONE ### principale è infondato per i motivi di seguito esposti. 
In merito al primo motivo di gravame, relativo allo sconfinamento da parte degli appellati nella proprietà degli appellanti principali, parte della giurisprudenza ha ritenuto che il danno da occupazione abusiva di immobile sia "in re ipsa", discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile. Tale danno costituisce pertanto una presunzione "iuris tantum”, la cui liquidazione può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene usurpato. (Cass. Sez. 3, sent.  9 agosto 2016, 16670, Rv. 641485-01; Cass. Sez. 2, ord. 6 agosto 2018, n. 20545, Rv. 649998-01; Cass. Sez. 6- 2, ord. 28 agosto 2018, n. 21239, Rv. 650352-01). ### l'orientamento più recente, invece, il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge a identificare il danno con l'evento dannoso e a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'orientamento costante delle ### della Suprema Corte (sent. n. 26972 del 2008), secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost. Ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14268 del 25/05/2021; Cass. Sez. 3, sent. del 25 maggio 2018, n. 13071). 
Pertanto, il proprietario che agisce per ottenere il risarcimento del danno subito per l'illegittima occupazione del proprio immobile deve sempre dar prova del pregiudizio, che non è mai in re ipsa, dimostrando nella specie di aver avuto concretamente intenzione di utilizzare l'immobile nel periodo in cui questo è stato abusivamente occupato e di essere stato nell'impossibilità di procacciarsi un guadagno in relazione al fatto ingiusto altrui. 
Quanto ai mezzi di prova utilizzabili, la Corte ha specificato che sono utilizzabili anche le semplici presunzioni, giacché esse costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento. Il Giudice, nell'esercizio del potere discrezionale istituzionalmente demandatogli, individua le fonti di prova, ne controlla l'attendibilità e la concludenza e, infine, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, sceglie quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione. Inoltre, il danno subito dal proprietario, essendo collegato all'indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, è oggetto di una presunzione relativa che onera l'occupante della prova contraria dell'anomala infruttuosità di quello specifico immobile ( Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 39 del 07/01/2021). 
Circa il risarcimento dei danni subiti a causa dell'occupazione abusiva del fondo, la Cassazione ha precisato che l'entità del pregiudizio da mancato godimento di un bene, analogamente a quello derivante dall'occupazione abusiva, è rimessa alla valutazione equitativa del giudice del merito, il quale deve tenere in considerazione, per la sua determinazione e quantificazione, in virtù dei principi della natura meramente riparatoria della responsabilità civile e dell'integralità del risarcimento, i diversi fattori che possono aver inciso sul danno nella sua concreta consistenza (Cass. Ordinanza n. ### del 23 novembre 2021). 
Nel caso di specie, i germani ### hanno dato prova della titolarità del fondo oggetto di lite sito nel Comune di ### de' ### nella specie delle particelle ### (allegato L), attraverso la produzione dell'atto pubblico di visura immobiliare stipulato in data ###. Del resto, gli appellati incidentali non hanno mai contestato la detta circostanza. 
Oggetto di contestazione è invece l'esatta linea di confine tra le particelle ### di proprietà degli appellanti principali e quella di cui sono titolari gli appellanti incidentali. 
Orbene, dalle risultanze della CTU è emerso non soltanto che la linea di confine tra le particelle ### di proprietà dei ### e la particella ### di proprietà degli appellati, si discosta a danno della proprietà degli appellanti principali, ma anche che sussiste una lieve discrepanza (come evidenziato nell'allegato P della relativa consulenza tecnica) tra la linea di confine riportata nel rilievo celerimetrico e quella riportata nello stralcio di mappa catastale. Sul punto il consulente nominato d'ufficio, nelle pagg. 6 e 7 della relazione peritale, ha ritenuto che le differenze metriche rilevate in sede di indagine peritale ai punti A, B e C dello stralcio del rilievo celermetrico, pari rispettivamente a cm 30, 10 e 30, devono essere considerate trascurabili. 
Nello specifico ha affermato: “le operazioni di rilievo si riferiscono ad una scala grafica pari al rapporto 1:2000, dove 1 mm sulla carta corrisponde a 2 metri di superficie reale (…) la linea grafica utilizzata per raffigurare in mappa il confine catastale possiede lo spessore di due decimi di millimetro, ragion per cui essa, riportata sul piano di campagna, corrisponde ad una fascia di terreno di 40 centimetri di larghezza”. Ha poi concluso: “essendo il margine di tolleranza intrinseco alla cartografia catastale, le differenze metriche rilevate ai punti A, B e C dello stralcio di rilievo celerimetrico pari rispettivamente a cm 30, 10 e 30 possono considerarsi trascurabili”. Inoltre, correttamente il primo Giudice non ha tenuto conto dei rilievi fotografici prodotti in giudizio e raffiguranti alcune variazioni della linea di aratura posta in essere da chi ha curato la coltivazione della particella ### di proprietà degli appellati. Dalle foto non è possibile quantificare con esattezza l'entità delle suddette variazioni di confine registratesi nel corso del procedimento, non risultando più alcuno spostamento della linea durante l'indagine peritale. 
Da tanto, si ritengono irrilevanti le differenze metriche riscontrate e quasi inesistente al momento dei sopralluoghi effettuati dal ### o comunque non sufficientemente quantificata e quindi provata, l'occupazione senza titolo della parte di appezzamento degli appellanti principali, i quali non hanno in alcun modo nemmeno dimostrato la potenziale fruttuosità del bene, né il mancato godimento dello stesso. 
I medesimi, nell'atto di appello hanno soltanto eccepito di non aver potuto apporre una recinzione intorno al proprio terreno a causa del presente giudizio e solo in sede di precisazione delle conclusioni hanno affermato in modo aleatorio: “il terreno sarebbe potuto essere adibito a terreno agricolo con la produzione di vari prodotti, sarebbe potuto essere goduto apponendo una struttura in legno per il godimento turistico della propria famiglia e, comunque, in qualsiasi modo che non fosse di pubblico passaggio Pagliara”. 
Nemmeno le testimonianze rese in primo grado sembrano fornire una prova univoca sul punto, in quanto trattasi di dichiarazioni contraddittorie dalle quali non emerge una chiara descrizione dei luoghi in epoca antecedente. Risultano, infatti, evidenti discrasie in merito alle caratteristiche del confine tra le diverse proprietà: il teste ### ha sostenuto che il confine “è sempre stato dritto”, mentre ### lo ha definito curvilineo. 
Considerata la precisione del lavoro svolto dal ### arch. ### il quale, dopo più sopralluoghi e uno studio documentale, ha rappresentato chiaramente lo stato dei luoghi, e ritenute condivisibili le sue conclusioni, si ritiene pertanto che l'esatta linea di confine tra i fondi di proprietà delle parti in causa sia quella rappresentata con la linea continua riportata nello stralcio di mappa catastale, costituente l'allegato P alla relazione depositata il ### dal consulente stesso. 
Per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno avanzata dagli appellanti principali, pur se tempestiva, deve essere rigettata nel merito non soltanto in considerazione dell'accertamento negativo dell'occupazione senza titolo della parte degli appezzamenti del terreno per cui è causa, ma anche per la mancata prova che il lieve scostamento della linea di confine abbia di fatto impedito il godimento anche mediato del bene, impedendo al proprietario di poterlo utilmente utilizzare. Inoltre, il quantum richiesto da parte appellante a titolo di risarcimento danno risulta comunque spropositato e non supportato da alcuna documentazione posta a fondamento della cospicua somma. 
Ragioni di ordine logico impongono di analizzare anche la domanda di usucapione del diritto di servitù riproposta in appello dagli appellanti incidentali nei confronti degli appellanti principali. 
Posto che il suddetto diritto non si è evinto dagli atti di proprietà esibiti nel primo grado di giudizio, gli appellanti incidentali avrebbero dovuto dimostrare di averlo acquisito con il possesso continuato della servitù di passaggio pedonale e carrabile per almeno venti anni. 
Sul punto i medesimi hanno dedotto di aver effettuato il passaggio pedonale attraverso il fondo dei ### in maniera pacifica, non interrotta e non clandestina per oltre 50 anni, cioè dall'anno 1949 al 2004 (anno di notifica dell'atto di citazione), e il passaggio con piccoli mezzi meccanici per oltre 20 anni, cioè tra gli anni 1975-76 della costruzione della strada carrabile e il 2004, sostenendo così di aver usucapito la relativa servitù di passaggio pedonale e carrabile. 
Bisogna premettere che il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto acquisita, per usucapione, la servitù di passaggio su di una scalinata presente sul fondo dei convenuti ed utilizzata dall'attrice per accedere alla propria cantina, collocata sul fondo costeggiato dalla scalinata medesima, nonostante quest'ultimo avesse altro accesso dalla pubblica via e la scalinata fosse stata realizzata non già per accedere a detta cantina, ma per collegare due strade pubbliche, collocate una a monte e l'altra a valle) (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11834 del 06/05/2021). 
La servitù di passo carrabile si differenzia da quella di passaggio pedonale per la maggiore ampiezza del suo contenuto, perché, condividendo con quest'ultima la funzione di consentire il transito delle persone, soddisfa l'ulteriore esigenza di trasporto con veicoli di persone e merci da e verso il fondo dominante; ne consegue che dall'esistenza della servitù di passaggio pedonale non può desumersi l'esistenza di quella di passo carrabile, né il passaggio a piedi costituisce atto idoneo a conservare il possesso della servitù di passaggio con automezzi (### specie la S.C. ha ritenuto che l'avvenuto esercizio di un passaggio solo a piedi e mediante carretti per il tempo necessario ad usucapire non valesse a costituire una servitù di transito carrabile, occorrendo in concreto stabilire se la strada consentisse - per caratteristiche oggettive e per la sua specifica destinazione funzionale - anche il traffico carrabile e, soprattutto, se ivi si svolgesse effettivamente il passaggio con mezzi meccanici) (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 19483 del 23/07/2018). 
Esaminando in primis la questione relativa alla servitù di passaggio carrabile, si rileva che nella relazione peritale il CTU ha affermato: “La via ### viene riportata nella mappa catastale come vicinale. Le strade vicinali vengono contemplate dal ### del ### della strada (### 30 aprile 1992 n.285) e l'art. 2 - Definizione e classificazione delle strade - stabilisce quanto segue: “F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada”.” Il consulente, a pag. 11 della relazione, ha poi concluso: “### il transito di qualsiasi veicolo su via ### costituisce un pericolo per il passaggio dei pedoni, così come sancisce l'art. 2 dl ### della strada”. 
Pertanto, dalla mappa catastale e dall'analitica spiegazione del CTU può pacificamente desumersi che la via vicinale ### non può considerarsi carrabile e, come da quest'ultimo rilevato, l'accesso all'appezzamento di terreno degli appellati, nonché appellanti incidentali, non può considerarsi carrabile. Si specifica per chiarezza che al quesito posto al consulente circa la finalità della creazione dell'accesso carrabile da parte degli appellati per il passaggio pedonale e carrabile, il medesimo ha risposto ribadendo che il passaggio per la via comunale ### è esclusivamente pedonale, intendendo implicitamente che anche l'accesso creato non può che essere pedonale. Risultano, di conseguenza, irrilevanti le disquisizioni relative all'anno di creazione del detto accesso, al calcolo degli anni durante i quali gli appellati hanno transitato con mezzi meccanici e al momento in cui i ### hanno posto il divieto di transitare con i detti veicoli. 
Per quanto concerne, invece, la domanda di usucapione della servitù di passaggio pedonale, si rileva che parte attrice nella comparsa conclusionale di primo grado ha riconosciuto che l'accesso pedonale attraverso il proprio fondo era l'unica via di transito, per i convenuti, utile all'accesso e al raggiungimento di quelli di loro proprietà, ammettendo implicitamente di aver accettato e mai contrastato il passaggio attraverso il proprio terreno. Situazione poi modificatasi negli anni 1975/76, nei quali è stata costruita una strada poderale, circostanza non contestata e riconosciuta dagli appellati, di accesso ai loro fondi dalla via comunale ### Ciò implica che dall'anno 1949, in cui c'è stato l'acquisto della proprietà ### agli anni 1975/76 della creazione della strada, sono trascorsi circa 26/27 anni, tempo sufficiente per gli appellati ad acquisire il possesso continuato della servitù di passaggio pedonale. Di contro, gli appellanti principali hanno comunque sostenuto che dagli anni 1975/76, dai quali hanno imposto il divieto agli appellati di attraversare il loro fondo, è maturata abbondantemente la prescrizione ventennale dell'usucapione acquisita. 
Pertanto, data la possibilità per gli appellati, dal 1975 in poi, di raggiungere i propri fondi tramite il nuovo passaggio, bisogna verificare se effettivamente gli stessi abbiano continuato o meno ad attraversare ugualmente il terreno di proprietà dei germani e, di conseguenza, se sia maturata la prescrizione per “non uso”. Relativamente al difetto di continuità del possesso, si osserva che il “non uso” determina l'estinzione di ogni specie di servitù, apparente e non apparente, continua e discontinua. In tema di prescrizione delle servitù per non uso, la ripartizione dell'onere della prova va risolto applicando il generale principio secondo cui la prova dei fatti su cui l'eccezione si fonda deve essere fornita da chi l'ha proposta, con la dimostrazione che il titolare della servitù non l'ha esercitata per almeno un ventennio (Cass. Sez. 2, Sent. n. 11054 del 05/04/2022). Non rileva quale sia la causa della mancata fruizione della servitù, se cioè il non uso dipenda dall' inerzia volontaria del titolare del fondo dominante o dal fatto proprio del titolare del fondo servente. 
Ciò che conta è unicamente la constatazione del decorso del tempo in difetto di un'attività qualificabile come atto di esercizio della servitù (Cass. Sez. 2, sent. 16861/2013). 
Orbene, si rileva che le testimonianze acquisite che depongono per il protrarsi della servitù non sono attendibili. Infatti, la funzionalità del cancello di accesso al fondo dei ### alla chiusura di una vasca di raccolta del letame, sostenuta dal teste ### all'udienza del 26/05/2010, è stata smentita dal CTU che, dopo aver effettuato dei sopralluoghi, ha constatato l'assenza della detta vasca sulla particella ### degli appellati, nonché dei loro eredi. Allo stesso modo non sono credibili le testimonianze rese dal ### e dal ### anch'essi escussi su richiesta dei convenuti, relativamente alle caratteristiche del confine delle proprietà, in quanto contraddittorie, né quelle di ### e di ### che, in quanto affittuari degli appezzamenti dei medesimi, avevano un evidente interesse a fornire una versione dei fatti a loro favorevole, come riconosciuto anche dagli appellati. Di contro, si ritiene attendibile quanto dedotto dagli appellanti principali in merito alla circostanza della creazione di un accesso autonomo al proprio fondo, da parte degli appellati, subito dopo la loro interdizione al transito ciclo-pedonale nel fondo di proprietà dei germani ### Considerata la constatazione, rilevata dal ### circa l'inesistenza della vasca, non si rilevano altri motivi che giustificherebbero la creazione di un nuovo accesso, se non quello di evitare il percorso sempre attraversato e poi vietato dai ### né gli appellati hanno fornito ulteriori spiegazioni in merito. Si rileva inoltre che questi ultimi non hanno nemmeno contestato l'esistenza del predetto divieto di attraversamento, sostenendo soltanto che lo stesso sia stato imposto in epoca successiva e cioè in data ###, giorno in cui è stato escusso ### che ha deposto in merito alla data precisa della creazione dell'accesso carrabile di parte attrice, senza mai chiarire, tra l'altro, i motivi per i quali è stato creato il nuovo accesso al loro fondo. Pertanto, ritenuta prescritta l'usucapione per non uso ventennale della servitù di passaggio pedonale, gli appellanti incidentali non hanno alcun titolo al passaggio attraverso i fondi di proprietà dei ### avendo, invece, possibilità e titolo, almeno dal 1976, per l'accesso diretto al terreno di loro proprietà dalla strada comunale ### In tema di spese di lite e di compensi liquidati al ### si conferma quanto stabilito dal primo Giudice in ragione del criterio generale della soccombenza e dell'inesistenza della servitù di passaggio pedonale e carrabile sui fondi dei ### vantata dagli appellanti incidentali. 
Per tutto quanto esposto, si rigetta l'appello incidentale e si conferma il divieto imposto ai signori #### e ### nonché ai loro eredi, di passare attraverso i terreni dei ### allo scopo di accedere al loro. 
Considerato l'accertamento negativo dell'occupazione senza titolo della parte degli appezzamenti di terreno degli appellanti principali e data la mancata prova che il lieve scostamento della linea di confine abbia di fatto impedito il godimento del bene, si rigetta integralmente anche l'appello principale. 
In ragione della reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio si compensano per l'intero tra le parti.   P.Q.M.  La Corte di Appello di ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto dai germani ### e ### avverso la sentenza del Tribunale di ### n. 1032/2017 pubblicata in data ###, così provvede: 1- Rigetta l'appello principale; 2- Rigetta l'appello incidentale promosso da ### e ### e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; 3- Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti; 4- Dà atto della sussistenza dei presupposti perché gli appellanti principali siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.  ### 8/9/2022 ### dott. ### de ### n. 1032/2017

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